Art. 4 
 
Disposizioni transitorie  concernenti  le  modificazioni  al  decreto
                 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Le Sim italiane richiamate all'articolo  11-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  introdotto  dal
presente decreto, appartenenti a gruppi di  Stato  terzo  che  al  27
giugno 2019 avevano un valore totale degli attivi nell'Unione europea
pari ad almeno 40 miliardi  di  euro,  adempiono  a  quanto  previsto
dall'articolo 11-bis, comma  2  e,  ove  applicabile,  comma  5,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  introdotto  dal
presente decreto, entro il 30 dicembre 2023. 
  2. L'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, come introdotto dal  presente  decreto,  si  applica  ai
fatti e  agli  atti  che  si  verificano  successivamente  alla  data
dell'entrata in vigore della relativa disciplina  attuativa,  emanata
ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  5,  lettera  c),  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. L'articolo 15, comma 4, lettera b), del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come  introdotto  dal  presente  decreto,  e  i
relativi obblighi di comunicazione preventiva si  applicano  ai  casi
che si verificano successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della relativa disciplina attuativa, emanata ai  sensi  dell'articolo
15, comma 5, lettera b-bis),  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  4. L'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n.  58,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  si  applica
all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi: 
    a) conclusi successivamente alla data  della  entrata  in  vigore
della disciplina attuativa emanata  ai  sensi  dell'articolo  15-bis,
comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  come
introdotto dal presente decreto; 
    b) conclusi antecedentemente alla data della  entrata  in  vigore
della medesima disciplina attuativa, qualora la  successiva  adesione
di altri  soggetti  comporti  il  superamento  di  una  delle  soglie
previste dall'articolo  15,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  72,  all'articolo  14  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   nella   versione
precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 1
si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per  il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c)  i
casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o  sono
attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare  delle  partecipazioni
stesse od esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
voto.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  In  assenza  dei
requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti che consentono di  influire  sulla  societa',  inerenti  alle
partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo  15,  comma
1, lettera a).»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le  partecipazioni,
eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1,  lettera  a),
dei soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilita'  devono  essere
alienate entro i termini  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia  o  dalla
CONSOB.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
              «Art. 15. (Acquisizione e cessione di  partecipazioni).
          - 1. Chiunque, a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o
          cedere,  direttamente  od  indirettamente,  in   una   Sim,
          societa' di gestione  del  risparmio,  Sicav  o  Sicaf  una
          partecipazione che comporta il controllo o la  possibilita'
          di esercitare un'influenza notevole sulla  societa'  o  che
          attribuisce una quota dei diritti di voto  o  del  capitale
          almeno pari al 10 per cento, tenuto conto  delle  azioni  o
          quote gia' possedute, deve darne  preventiva  comunicazione
          alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e'  dovuta
          anche per le  variazioni  delle  partecipazioni  quando  la
          quota dei diritti  di  voto  o  del  capitale  raggiunga  o
          superi, in aumento o in diminuzione, il 20  per  cento,  30
          per cento o 50  per  cento  e,  in  ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano  l'acquisizione  o  la  perdita  del
          controllo della societa'. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  vietare  entro  il  termine
          stabilito ai sensi del comma 5, lettera c),  l'acquisizione
          della  partecipazione  quando  ritenga  che  non  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'intermediario, valutando la  qualita'  del  potenziale
          acquirente e  la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
          acquisizione in base ai seguenti  criteri:  la  reputazione
          del  potenziale  acquirente  ai  sensi  dell'articolo   14;
          l'idoneita', ai sensi dell'articolo 13, da parte di  coloro
          che, in esito  all'acquisizione,  svolgeranno  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  e  controllo;   la   solidita'
          finanziaria  del  potenziale   acquirente;   la   capacita'
          dell'intermediario     di     rispettare     a      seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della  vigilanza;  l'assenza  di   fondato   sospetto   che
          l'acquisizione sia connessa a operazioni di  riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo.  La  Banca  d'Italia  puo'
          fissare  un  termine  massimo  per  l'acquisizione  nonche'
          comunicare, anche prima della  scadenza  del  termine,  che
          nulla osta all'operazione. 
              3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
          comunicati, una volta avvenuti, alla Banca  d'Italia,  alla
          CONSOB e alla societa'. 
              4. Le partecipazioni si considerano acquisite o  cedute
          indirettamente quando l'acquisto o  la  cessione  avvengano
          per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di   societa'
          fiduciarie o per interposta persona. Il controllo  sussiste
          nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario. 
              5. La Banca d'Italia determina con regolamento: 
                a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
          ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
          ivi inclusi i casi in  cui  i  diritti  di  voto  non  sono
          computati ai fini  dell'applicazione  del  medesimo  comma,
          nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  dei   casi   di
          influenza notevole; 
                b) i soggetti tenuti ad effettuare  le  comunicazioni
          quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano  o
          sono attribuiti a un soggetto diverso  dal  titolare  delle
          partecipazioni  stesse,  nonche'  quando  esistono  accordi
          concernenti l'esercizio del diritto di voto; 
                c) le procedure  ed  i  termini  per  l'effettuazione
          delle comunicazioni, nonche' per  condurre  la  valutazione
          prevista al comma 2.» 
              Il  testo   dell'articolo   14   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14. (Partecipanti al capitale). - 1.  I  titolari
          delle partecipazioni indicate  all'articolo  15  possiedono
          requisiti  di  onorabilita'   e   soddisfano   criteri   di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente gestione della societa' partecipata. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
          individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del
          titolare della partecipazione. 
              3. Ai fini del comma 1  si  considerano  anche:  a)  le
          partecipazioni  possedute  per  il  tramite   di   societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera
          b);  c)  i  casi  in  cui   i   diritti   derivanti   dalle
          partecipazioni spettano o sono attribuiti  ad  un  soggetto
          diverso  dal  titolare  delle  partecipazioni   stesse   od
          esistono accordi concernenti  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto. 
              4.  In  assenza  dei  requisiti  non   possono   essere
          esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti  che
          consentono  di  influire  sulla  societa',  inerenti   alle
          partecipazioni eccedenti le soglie  previste  dall'articolo
          15, comma 1, lettera a). 
              5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  16,
          qualora non siano soddisfatti i requisiti e  i  criteri  di
          cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i  diritti
          di voto e gli altri  diritti  che  consentono  di  influire
          sulla societa', inerenti alle partecipazioni  eccedenti  le
          soglie previste dall'articolo 15, comma 1. 
              6.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione od il diverso atto, adottati con il  voto  o,
          comunque, il contributo determinanti  delle  partecipazioni
          di cui al comma 1, sono impugnabili secondo  le  previsioni
          del codice civile. Le partecipazioni per le quali non  puo'
          essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
          della regolare costituzione della relativa assemblea. 
              7. Le  partecipazioni,  eccedenti  le  soglie  previste
          dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei  soggetti  privi
          dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate  entro
          i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              8. Le  partecipazioni,  eccedenti  le  soglie  previste
          dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti
          di onorabilita' devono  essere  alienate  entro  i  termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»