Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.