art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE, e il regolamento (UE)  2019/877,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,  che  modifica
          il regolamento (UE) n. 806/2014,  per  quanto  riguarda  la
          capacita'   di   assorbimento   delle    perdite    e    di
          ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le  imprese  di
          investimento e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.
          L 150. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 22 aprile 2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art.  11  (Principi  e  criteri   direttivi   per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica  la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE,  nonche'  per   l'adeguamento   della   normativa
          nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa  norme
          e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli  enti
          creditizi e di talune imprese di  investimento  nel  quadro
          del  meccanismo  di  risoluzione  unico  e  del  Fondo   di
          risoluzione unico e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1093/2010).  -   1.   Nell'esercizio   della   delega   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  e  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15  luglio  2014,  come  modificato  dal
          regolamento (UE) 2019/877  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) apportare alla normativa vigente e in  particolare
          a quella di  recepimento  della  direttiva  2014/59/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,
          contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
          nel  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e  nel  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della direttiva (UE) 2019/879, nonche' all'applicazione del
          regolamento  (UE)  n.   806/2014,   come   modificato   dal
          regolamento  (UE)  2019/877,  e  delle   pertinenti   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto
          degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea; 
                b) garantire la coerenza tra la disciplina  nazionale
          di  recepimento  della  direttiva  e  il  quadro  normativo
          dell'Unione  europea  in  materia  di  vigilanza  bancaria,
          gestione delle crisi e tutela dei depositanti; 
                c) prevedere il ricorso  alla  disciplina  secondaria
          adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3  del
          decreto legislativo n. 180 del  2015;  la  Banca  d'Italia,
          nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto
          degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea; 
                d) con riferimento alla disciplina della  sospensione
          degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di  una
          risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta'
          prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo
          69,  paragrafo  5,   della   direttiva   2014/59/UE,   come
          modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; 
                e)   con   riferimento    alla    disciplina    sulla
          commercializzazione a investitori non  professionali  degli
          strumenti finanziari computabili nel  requisito  minimo  di
          passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le  modalita'
          piu' idonee ad assicurare la tutela  di  tali  investitori,
          delle  facolta'   previste   dall'articolo   44-bis   della
          direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva  (UE)
          2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento  con
          i  poteri  e  le  competenze  attribuiti  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB)  dal  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, in materia di trasparenza  e  correttezza  dei
          comportamenti,  al  fine  di  garantire   la   coerenza   e
          l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza; 
                f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti
          dall'articolo  71-bis  della  direttiva  2014/59/UE,   come
          modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di  imporre  alle
          societa'  italiane  capogruppo  di   un   gruppo   bancario
          l'obbligo di richiedere alle proprie controllate  con  sede
          legale  in  Stati   terzi   l'inserimento   nei   contratti
          finanziari da esse conclusi di una clausola  che  riconosca
          l'esercizio da  parte  dell'autorita'  di  risoluzione  dei
          poteri di sospensione degli  obblighi  di  pagamento  e  di
          consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie  e  di
          sospensione  dei  meccanismi  terminativi  previsti   dalla
          direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva  (UE)
          2019/879; 
                g) apportare alla normativa di cui  alla  lettera  a)
          ogni altra modifica e  integrazione  volta  a  chiarire  la
          disciplina applicabile e ad assicurare  maggiore  efficacia
          ed efficienza  alla  gestione  delle  crisi  di  tutti  gli
          intermediari  ivi  disciplinati,  anche  tenendo  conto  di
          quanto  previsto  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
          dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, e delle esigenze di celerita'  delle  relative
          procedure; 
                h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e
          al  testo  unico  delle  leggi  in   materia   bancaria   e
          creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare  la
          coerenza  con  il  regolamento  (UE)  n.   806/2014,   come
          modificato dal regolamento (UE) 2019/877; 
                i) coordinare la disciplina delle  sanzioni  previste
          dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal  testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993  con  quanto
          previsto dagli articoli 38, 39, 40  e  41  del  regolamento
          (UE) n.  806/2014  e  coordinare  il  regime  sanzionatorio
          previsto dal testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
          58  del  1998  con  riferimento   alle   violazioni   della
          disciplina  di  attuazione   dell'articolo   44-bis   della
          direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva  (UE)
          2019/879. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180
          (Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.
          267. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                a) «accordo di netting»: un  accordo  in  virtu'  del
          quale determinati crediti  o  obbligazioni  possono  essere
          convertiti in un unico credito netto, compresi gli  accordi
          di netting per close-out di cui all'articolo  1,  comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                b)  «alta  dirigenza»:  il  direttore   generale,   i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili delle principali aree di affari e  coloro  che
          rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                c) «autorita'  competente»:  la  Banca  d'Italia,  la
          Banca centrale europea relativamente ai  compiti  specifici
          ad essa attribuiti dal Regolamento  (UE)  n.  1024/2013,  o
          altra autorita' competente straniera per l'esercizio  della
          vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  40,
          del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                d) «autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata»:
          l'autorita' di  vigilanza  come  definita  all'articolo  4,
          paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
                e) «autorita' di risoluzione di gruppo»:  l'autorita'
          di  risoluzione  dello  Stato  membro  in   cui   ha   sede
          l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                f)  «azione  di   risoluzione»:   la   decisione   di
          sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno  o
          piu'  poteri  di  cui  al  Titolo  IV,   Capo   V,   oppure
          l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione  di  cui
          al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
          regolamento (UE) n. 806/2014; 
                g)  «bail-in»:  la  riduzione  o  la  conversione  in
          capitale dei  diritti  degli  azionisti  e  dei  creditori,
          secondo quanto previsto dal Titolo  IV,  Capo  IV,  Sezione
          III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; 
                h) «banca»: una banca come definita  all'articolo  1,
          comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
                h-bis)  «banca  affiliata»:  una  banca  di   credito
          cooperativo o una  banca  a  cui  fa  capo  un  sottogruppo
          territoriale aderente al  gruppo  bancario  cooperativo  in
          quanto soggetta all'attivita' di direzione e  coordinamento
          della capogruppo in virtu' del contratto  di  coesione  con
          essa stipulato; 
                h-ter)  «banca  extracomunitaria»:  una  banca   come
          definita all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  del  Testo
          Unico Bancario; 
                i) «capitale  primario  di  classe  1»:  il  capitale
          primario di classe 1 calcolato ai  sensi  dell'articolo  50
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo  bancario
          ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; 
                m) «cessionario»: il soggetto al  quale  sono  ceduti
          azioni, altre partecipazioni, titoli di debito,  attivita',
          diritti o passivita',  o  una  combinazione  degli  stessi,
          dall'ente sottoposto a risoluzione; 
                n) «clausola di close-out netting»: una clausola come
          definita all'articolo 1, comma 1, lettera f),  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
                n-bis)  «coefficiente   di   capitale   totale»:   il
          requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera  c),
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                n-ter)  «coefficiente  di   leva   finanziaria»:   il
          coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo  1,  lettera
          d), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                o) «contratti  finanziari»  i  seguenti  contratti  e
          accordi: 
                  1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
                    i) contratti di acquisto, vendita o  prestito  di
          un titolo o gruppi o indici di titoli; 
                    ii) opzioni su un titolo o  gruppi  o  indici  di
          titoli; 
                    iii) operazioni di vendita attive o  passive  con
          patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o  gruppi
          o indici di titoli; 
                  2) contratti connessi a merci, fra cui: 
                    i) contratti di acquisto, vendita o  prestito  di
          merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; 
                    ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
                    iii)  operazioni  di   vendita   con   patto   di
          riacquisto attive o passive su merci o gruppi o  indici  di
          merci; 
                  3) contratti standardizzati a termine  (futures)  e
          contratti differenziali a  termine  (forward),  compresi  i
          contratti per l'acquisto, la vendita o la  cessione,  a  un
          dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi
          altro tipo, servizi, diritti o interessi; 
                  4) accordi di swap, tra cui: 
                    i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a
          pronti (spot) o altri  accordi  su  cambi,  valute,  indici
          azionari  o  azioni,  indici  obbligazionari  o  titoli  di
          debito, indici di  merci  o  merci,  variabili  climatiche,
          quote di emissione o tassi di inflazione; 
                    ii) total return  swap,  credit  default  swap  o
          credit swap; 
                    iii) accordi o transazioni analoghe agli  accordi
          di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati
          degli swap o dei derivati; 
                  5) accordi di  prestito  interbancario  in  cui  la
          scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
                  6) accordi quadro per i contratti o accordi di  cui
          ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; 
                p)  «controparte  centrale»:  un  soggetto   di   cui
          all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi  acquisiti
          dalle banche con obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono
          depositi i crediti relativi a fondi acquisiti  dalla  banca
          debitrice rappresentati da  strumenti  finanziari  indicati
          dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza,  o
          il cui capitale non e' rimborsabile alla  pari,  o  il  cui
          capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
          specifici accordi o garanzie  concordati  con  la  banca  o
          terzi; costituiscono depositi  i  certificati  di  deposito
          purche' non rappresentati da  valori  mobiliari  emessi  in
          serie; 
                r) «depositi ammissibili  al  rimborso»:  i  depositi
          che, ai sensi dell'articolo 96-bis. 1, commi 1  e  2,  sono
          astrattamente idonei a essere rimborsati  da  parte  di  un
          sistema di garanzia dei depositanti; 
                s) «depositi protetti»:  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del  sistema   di   garanzia   dei   depositanti   previsto
          dall'articolo  96-bis.1,  commi  3  e  4  del  testo  unico
          bancario; 
                t) «derivato»: uno strumento derivato  come  definito
          all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
                t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il  regolamento  (UE)
          n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione; 
                u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di  capitale
          e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento  (UE)  n.
          575/2013  (Tier  2)  o  della  direttiva   2006/48/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  delle   relative
          disposizioni di attuazione; 
                v) «ente-ponte»: la societa' di  capitali  costituita
          ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione  II,  Sottosezione
          II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per
          acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte,  azioni
          o altre partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a
          risoluzione, o attivita', diritti e  passivita'  di  uno  o
          piu' enti  sottoposti  a  risoluzione  per  preservarne  le
          funzioni essenziali; 
                v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale»
          o  «G-SII»:  un  G-SII  secondo  la  definizione   di   cui
          all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  133,  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013; 
                v-ter)  «ente  designato  per  la  risoluzione»:  una
          persona giuridica avente sede  legale  nell'Unione  europea
          identificata  come  soggetto  per  il  quale  il  piano  di
          risoluzione di gruppo prevede l'applicazione  di  un'azione
          di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a  vigilanza
          su base consolidata per la quale il  piano  di  risoluzione
          individuale  prevede   l'applicazione   di   un'azione   di
          risoluzione; 
                v-quater)  «ente  di  maggiori  dimensioni»:   l'ente
          designato per la risoluzione che non  e'  G-SII  e  che  fa
          parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui  attivita'
          totali superano i 100 miliardi di euro; 
                z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti
          indicati all'articolo 2 in relazione al  quale  e'  avviata
          un'azione di risoluzione; 
              aa) «evento determinante l'escussione della  garanzia»:
          un evento come definito all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
              bb)  «funzioni  essenziali»:   attivita',   servizi   o
          operazioni la cui interruzione  potrebbe  compromettere  la
          prestazione  in  uno  o  piu'  Stati  membri   di   servizi
          essenziali  per  il  sistema  economico  o  la   stabilita'
          finanziaria, in ragione della dimensione,  della  quota  di
          mercato, delle interconnessioni esterne  o  interne,  della
          complessita' o dell'operativita'  transfrontaliera  di  una
          banca  o  di  un  gruppo,  con  particolare  riguardo  alla
          sostituibilita'  dell'attivita',  dei   servizi   o   delle
          operazioni; 
              cc) «giorno lavorativo»:  qualsiasi  giorno  tranne  il
          sabato, la domenica o le festivita' pubbliche; 
              dd) «gruppo»: una societa' controllante e  le  societa'
          da essa controllate ai sensi  dell'articolo  23  del  Testo
          Unico Bancario; 
              dd-bis)  «gruppo  bancario  cooperativo»:   il   gruppo
          bancario  cooperativo  previsto  dall'articolo  37-bis  del
          Testo Unico Bancario; 
              dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»: 
                1) un ente designato per la risoluzione e le societa'
          da esso controllate che non siano: 
                i) a loro volta enti designati per la risoluzione; 
                ii)  controllate  da  altri  enti  designati  per  la
          risoluzione; 
                iii) soggetti aventi sede legale in  un  Paese  terzo
          che, in conformita'  al  piano  di  risoluzione,  non  sono
          inclusi nel  gruppo  soggetto  a  risoluzione,  nonche'  le
          societa' da essi controllate; 
              2)  le  societa'  appartenenti  a  un  gruppo  bancario
          cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o  la
          societa'  capogruppo  e'   un   ente   designato   per   la
          risoluzione; 
              dd-quater) «impresa  di  investimento  di  paesi  terzi
          diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede
          legale o direzione legale nell'Unione europea,  diversa  da
          una banca, che presta uno o piu'  dei  seguenti  servizi  o
          attivita' di investimento: 
              1) negoziazione per conto proprio; 
              2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in  alternativa,
          collocamento sulla base  di  un  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
              3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
              ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione
          accentrata,  un  sistema  di  pagamento,  un   sistema   di
          regolamento  titoli,  una   controparte   centrale   o   un
          repertorio di dati sulle negoziazioni; 
              ff) «legge fallimentare»: il r.d.  16  marzo  1942,  n.
          267, e successive modificazioni; 
              hh)  «linee  di  operativita'  principali»:  linee   di
          operativita' e servizi  connessi  che  rappresentano  fonti
          significative  di  entrate,  di  utili  o  di   valore   di
          avviamento della banca o di un gruppo di cui fa  parte  una
          banca; 
              ii)    «meccanismi    terminativi»:    clausole     che
          attribuiscono alle parti di  un  contratto  il  diritto  di
          scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere
          l'intera  prestazione  con  decadenza  dal  beneficio   del
          termine,  di  compensare  obbligazioni,  anche  secondo  un
          meccanismo di netting,  e  ogni  analoga  disposizione  che
          consente la sospensione,  la  modifica  o  l'estinzione  di
          un'obbligazione da parte di un contraente o  che  impedisce
          l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; 
              ll) «misura di  gestione  della  crisi»:  un'azione  di
          risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi
          dell'articolo 37; 
              mm) «misura di prevenzione  della  crisi»:  l'esercizio
          dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma  3,  del
          Testo Unico  Bancario,  l'applicazione  di  una  misura  di
          intervento precoce o dell'amministrazione  straordinaria  a
          norma del Testo  Unico  Bancario,  l'esercizio  dei  poteri
          previsti dagli articoli 14 e  15  del  presente  decreto  e
          dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014,  nonche'
          dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo
          IV, Capo II, e dell'articolo 21  del  regolamento  (UE)  n.
          806/2014; 
              mm-bis) «MRU»:  il  Meccanismo  di  risoluzione  unico,
          ossia il sistema di  risoluzione  istituito  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n.  806/2014,  composto  dal  Comitato  di
          Risoluzione  Unico   e   dalle   autorita'   nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
              nn) «obbligazioni  bancarie  garantite»:  i  titoli  di
          debito di cui all'articolo 7-bis,  della  legge  30  aprile
          1999, n. 130; 
              oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli  organi
          di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli
          indirizzi  strategici,  gli  obiettivi   e   la   direzione
          generale, che  supervisionano  e  monitorano  le  decisioni
          della dirigenza e comprendono le persone  che  dirigono  di
          fatto la societa'; nelle societa' per azioni,  societa'  in
          accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni  a
          responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso
          identifica: (i) quando e' adottato il sistema  tradizionale
          o quello monistico, il consiglio di  amministrazione;  (ii)
          quando e' adottato il sistema dualistico, il  consiglio  di
          gestione;  nel  caso  in  cui  sia  adottato   il   sistema
          dualistico  e  lo  statuto  attribuisca  al  consiglio   di
          sorveglianza  il  compito  di  deliberare  in  ordine  alle
          operazioni strategiche e ai piani industriali e  finanziari
          della  societa'  ai  sensi  dell'articolo  2409-ter-decies,
          comma  1,  lettera  f-bis,  del  codice  civile,  anche  il
          consiglio di sorveglianza; 
              pp) «partecipazioni»: azioni,  quote,  altri  strumenti
          finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi   o
          comunque i  diritti  previsti  dall'articolo  2351,  ultimo
          comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in  -
          o  che  conferiscono  il  diritto  di  acquisire,   o   che
          rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri  strumenti
          finanziari; 
              qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale
          non computabili nei fondi propri e le altre passivita' e di
          uno dei  soggetti  indicati  all'articolo  2,  non  escluse
          dall'ambito  di  applicazione   del   bail-in   in   virtu'
          dell'articolo 49, comma 1; 
              qq-bis)   «passivita'   computabili»:   le   passivita'
          ammissibili  che  soddisfano  le  condizioni  dell'articolo
          16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6,  lettera
          a), le passivita' indicate dall'articolo 2, comma 1,  punto
          49-bis, del  regolamento  (UE)  n.  806/2014,  nonche'  gli
          strumenti  di  capitale  di  classe  2  che  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera
          b), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
              rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale
          il diritto del creditore al pagamento o ad altra  forma  di
          adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca,  o
          da contratti di garanzia con trasferimento  del  titolo  in
          proprieta' o con costituzione di garanzia  reale,  comprese
          le passivita' derivanti da operazioni di vendita con  patto
          di riacquisto; 
              ss) «prestazione della garanzia»: il  compimento  degli
          atti indicati all'articolo 1,  comma  1,  lettera  q),  del
          decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
              tt)  «repertorio  di  dati  sulle   negoziazioni»:   un
          soggetto di cui all'articolo 2, punto  2,  del  Regolamento
          (UE) n. 648/2012; 
              tt-bis) «requisito combinato di riserva  di  capitale»:
          il requisito combinato di riserva di capitale come definito
          all'articolo 128, punto 6,  della  direttiva  2013/36/UE  e
          relative disposizioni di recepimento; 
              tt-ter) «requisito di capitale di primo  pilastro»:  il
          requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del  regolamento
          (UE) n. 575/2013; 
              tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo
          pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di
          recepimento   dell'articolo   104-bis    della    direttiva
          2013/36/UE; 
              tt-quinquies) «riserva  di  capitale  anticiclica»:  il
          requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva
          2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento; 
              uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu'  misure
          previste  al  Titolo  IV,  Capo  IV,  per  realizzare   gli
          obiettivi indicati nell'articolo  21  ovvero  indicate  nel
          programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18
          del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio; 
              vv) «sede di negoziazione»: un  mercato  regolamentato,
          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema
          organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo  4,
          paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE; 
              zz)  «SEVIF»:   il   Sistema   europeo   di   vigilanza
          finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis),
          del Testo Unico Bancario; 
              aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare o
          un'impresa di investimento dell'Unione europea  che  presta
          uno  o  piu'  dei   seguenti   servizi   o   attivita'   di
          investimento: 
                1) negoziazione per conto proprio; 
                2) assunzione a fermo e in aggiunta o in  alternativa
          collocamento sulla base  di  un  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
              bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto  che
          presta i servizi di cui alla Sezione  A,  punti  1  e/o  2,
          dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014; 
              ccc)  «sistema  di  pagamento»:  un  accordo   di   cui
          all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
              ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE)
          n. 909/2014; 
              eee) «sistema di  tutela  istituzionale»  o  «IPS»:  un
          accordo  riconosciuto  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
          dell'articolo 113, paragrafo 7,  del  Regolamento  (UE)  n.
          575/2013; 
              fff) «societa' controllante»: la societa'  controllante
          ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
              ggg)  «societa'  controllate»:  le  societa'  che  sono
          controllate ai  sensi  dell'articolo  23  del  Testo  Unico
          Bancario.  Ai  fini  dell'applicazione  ai  gruppi  bancari
          cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70,  del  Titolo
          III, Capo II-bis,  nonche'  del  Titolo  IV,  Capo  II,  si
          considerano societa' controllate altresi', ove appropriato,
          le banche affiliate, la societa' capogruppo e le rispettive
          societa' controllate, tenuto conto delle modalita' con  cui
          il  requisito  minimo  di   fondi   propri   e   passivita'
          computabili  e'  applicato  a  questi   gruppi   ai   sensi
          dell'articolo 16-quinquies, comma 3; 
              ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»: le  societa'
          di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  135,   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              hhh)  «societa'  finanziarie»:  le  societa'   di   cui
          all'articolo 59, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  Unico
          Bancario; 
              lll)  «societa'   veicolo   per   la   gestione   delle
          attivita'»: una societa' di capitali  costituita  ai  sensi
          del Titolo IV, Capo IV, Sezione  II,  Sottosezione  III,  o
          dell'articolo 26  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per acquisire, in  tutto
          o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di  uno
          o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte; 
              lll-bis) «soggetto assimilato a  un  ente  di  maggiori
          dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e'
          G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione  le
          cui attivita' totali sono inferiori a 100 miliardi di  euro
          e che e' considerato idoneo a  porre  rischi  sistemici  in
          caso di dissesto o di rischio di dissesto dal  Comitato  di
          Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia; 
              mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»:  un
          aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del
          Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o  qualsiasi
          altro   sostegno    finanziario    pubblico    a    livello
          sovranazionale  che  se   erogato   a   livello   nazionale
          configurerebbe un aiuto di stato, fornito per  mantenere  o
          ripristinare la solidita', la liquidita' o la  solvibilita'
          di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; 
              nnn)  «Stato  terzo»:  uno  Stato  non  facente   parte
          dell'Unione Europea; 
              ooo)  «Stato   membro»:   uno   Stato   facente   parte
          dell'Unione Europea; 
              ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale
          aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai  sensi
          del  Regolamento  (UE)  n.  575/2013  o   della   direttiva
          2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   e
          relative disposizioni di attuazione; 
              ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe  1»:
          le azioni, le riserve  e  gli  altri  strumenti  finanziari
          computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi  del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
              qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo  di  classe  1»:
          gli strumenti di cui  all'articolo  52,  paragrafo  1,  del
          Regolamento (UE) n. 575/2013 o  alla  direttiva  2006/48/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   e   relative
          disposizioni di attuazione; 
              qqq-bis)  «strumenti  subordinati   computabili»:   gli
          strumenti  che  soddisfano  tutte  le  condizioni  previste
          dall'articolo 72-bis  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,
          fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4  e  5
          del medesimo regolamento; 
              rrr)   «succursale   significativa»:   una   succursale
          considerata significativa nello Stato membro nel quale essa
          e' stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1,  della
          direttiva 2013/36/UE; 
              sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              uuu)  «Testo   Unico   della   Finanza»:   il   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre  forme
          di  debito  trasferibile,  gli  strumenti  che   creano   o
          riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti  di
          acquistare titoli di debito.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  2  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica ai seguenti soggetti: 
                a) banche aventi sede legale in Italia; 
                b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario
          e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli
          articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario; 
                c) societa' incluse nella  vigilanza  consolidata  ai
          sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo
          Unico Bancario; 
                d) societa' aventi  sede  legale  in  Italia  incluse
          nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  6  (Collaborazione  tra  autorita').  -  1.   Le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
          informazioni e le altre forme di  collaborazione  richieste
          dalla  Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle   leggi
          disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              2. La Banca d'Italia, la Consob,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, per agevolare le rispettive  funzioni  e  non
          possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
              3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          di  informazioni,  con  le  autorita'  e  i  comitati   che
          compongono il SEVIF e il MRU, nonche' con le  autorita'  di
          risoluzione degli altri  Stati  membri,  per  agevolare  le
          rispettive funzioni. Le informazioni ricevute  dalla  Banca
          d'Italia possono essere trasmesse alle  autorita'  italiane
          competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro
          che ha fornito le informazioni. 
              4.  Nel  rispetto  delle  condizioni   previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con le autorita' e i soggetti esteri  indicati
          dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio
          di informazioni  con  le  autorita'  di  Stati  terzi  sono
          disciplinati dagli articoli 76 e 77.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Piani di risoluzione  individuali).  -  1.  La
          Banca d'Italia predispone, sentita l'autorita'  competente,
          un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a
          vigilanza su base consolidata. Se la banca ha  una  o  piu'
          succursali  significative  in  altri  Stati  membri,   sono
          sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. 
              2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato  in
          base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo  9  e
          prevede le modalita' per l'applicazione  alla  banca  delle
          misure e dei poteri da  attivare  in  caso  di  risoluzione
          secondo quanto stabilito dall'articolo 102. 
              3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali
          ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita'
          d'intervento atte ad affrontarli, in  conformita'  al  Capo
          II. 
              4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato,
          almeno  annualmente,  nonche'  in  caso  di   significativo
          mutamento della struttura societaria o organizzativa, della
          attivita' o della  situazione  patrimoniale  o  finanziaria
          della banca. 
              4-bis. Il piano e' riesaminato ai  sensi  del  comma  4
          dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio
          del potere di riduzione o conversione ai sensi  del  Titolo
          IV, Capo II o dell'articolo  21  del  regolamento  (UE)  n.
          806/2014. 
              4-ter. Nei casi di riesame del piano di  cui  al  comma
          4-bis, la Banca d'Italia, nel  fissare  i  termini  per  la
          costituzione  del  requisito  minimo  di  fondi  propri   e
          passivita'  computabili  tiene  conto   del   termine   per
          conformarsi   agli   orientamenti    sui    fondi    propri
          aggiuntivi.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Piani di risoluzione  di  gruppo).  -  1.  Per
          ciascun  gruppo  che  include  una   banca   italiana,   e'
          predisposto un piano di risoluzione, che  individua  misure
          per la risoluzione delle societa'  appartenenti  al  gruppo
          bancario  e  delle   societa'   incluse   nella   vigilanza
          consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
          e  che  identifica  uno  o  piu'  enti  designati  per   la
          risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione. 
              2. Il piano di risoluzione e' preparato  in  base  alle
          informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede  le
          modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure  e  dei
          poteri da attivare in caso di  risoluzione  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 103. 
              3.  Il  piano  di  risoluzione  e'  riesaminato  e,  se
          necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in  caso
          di significativo  mutamento  della  struttura  giuridica  o
          organizzativa  del   gruppo,   o   della   sua   situazione
          patrimoniale  o  finanziaria,  avendo   riguardo   a   ogni
          componente del gruppo. 
              4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia  quando
          essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono  sentite
          le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli
          Stati membri in cui sono stabilite succursali significative
          delle  societa'  del  gruppo;  sono  inoltre   sentite   le
          autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata. 
              5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale  in
          altri Stati membri, il piano e'  predisposto  e  aggiornato
          secondo quanto previsto dall'articolo  70,  sia  quando  la
          Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo  sia
          quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente
          del gruppo. 
              5-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  5,  se  il  gruppo
          comprende piu' di un  gruppo  soggetto  a  risoluzione,  la
          pianificazione delle azioni di  risoluzione  applicabili  a
          ciascun  gruppo  soggetto  a  risoluzione  avviene  con  le
          modalita' previste dall'articolo 70.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Cooperazione).- 1. I soggetti cui il piano  di
          risoluzione  si  riferisce  collaborano   ai   fini   della
          predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e
          forniscono, anche per il tramite dell'autorita' competente,
          le  informazioni   necessarie   per   la   predisposizione,
          l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di  risoluzione.
          Essi conservano documentazione  dettagliata  dei  contratti
          finanziari di cui sono parte e la  mettono  a  disposizione
          della Banca d'Italia secondo i termini e  le  modalita'  da
          questa stabiliti. 
              2. Le banche e le capogruppo  italiane  controllate  da
          una societa' estera  inclusa  nella  vigilanza  consolidata
          della  Banca  d'Italia  provvedono  alla  trasmissione  dei
          piani, delle informazioni, dei documenti, e di  ogni  altro
          dato che debba essere  trasmesso  tra  la  societa'  estera
          controllante e la Banca d'Italia. 
              3.  Le  societa'  aventi  sede  legale  in  Italia  che
          controllano una banca soggetta a vigilanza  consolidata  in
          un  altro  Stato  membro  collaborano  con  l'autorita'  di
          risoluzione  di  tale  Stato  al  fine  di  assicurare   la
          trasmissione delle informazioni, dei documenti, e  di  ogni
          altro dato rilevante per la predisposizione  dei  piani  di
          risoluzione. 
              4. La  Banca  d'Italia  riceve  dalle  banche  e  dalle
          societa' che controllano una  banca  soggetta  a  vigilanza
          consolidata in Italia, nonche'  dell'autorita'  competente,
          comunicazione  immediata  di  qualsiasi   cambiamento   che
          comporta la necessita' di  revisione  o  aggiornamento  dei
          piani di risoluzione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  12  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Valutazione della risolvibilita').  -  1.  La
          Banca d'Italia valuta, sentita l'autorita'  competente,  se
          una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se
          la banca ha una o piu' succursali  significative  in  altri
          Stati  membri,  sono  sentite   anche   le   autorita'   di
          risoluzione di quegli Stati. 
              2. Una banca si intende risolvibile  quando,  anche  in
          presenza  di   situazioni   di   instabilita'   finanziaria
          generalizzata o  di  eventi  sistemici,  essa  puo'  essere
          assoggettata  a  liquidazione  coatta  amministrativa  o  a
          risoluzione,   minimizzando   le    conseguenze    negative
          significative per il sistema finanziario italiano, di altri
          Stati membri o dell'Unione europea e nella  prospettiva  di
          assicurare la continuita' delle funzioni essenziali. 
              3. Per valutare la risolvibilita'  si  considerano  gli
          elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito  dai
          regolamenti della Commissione Europea. La  valutazione  non
          fa affidamento sulle seguenti misure: 
                a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto
          salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
                b) assistenza  di  liquidita'  di  emergenza  fornita
          dalla banca centrale; 
                c)  assistenza  di  liquidita'  fornita  dalla  banca
          centrale con garanzie  durata  e  tasso  di  interesse  non
          standard. 
              4. La valutazione  e'  effettuata  in  occasione  della
          preparazione e dell'aggiornamento del piano di  risoluzione
          in conformita' dell'articolo 7, che  ne  tiene  debitamente
          conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la  banca  non  e'
          risolvibile, lo comunica tempestivamente  all'ABE.  In  tal
          caso, l'obbligo di predisporre o  aggiornare  il  piano  di
          risoluzione e' sospeso fino alla definitiva  individuazione
          delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali
          alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  13  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Valutazione della risolvibilita' dei gruppi).
          - 1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e'  risolvibile,
          quando  e'  l'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo:  sono
          sentite le autorita' competenti per la  vigilanza  su  base
          consolidata e individuale. Se le banche  del  gruppo  hanno
          una o piu' succursali significative in altri Stati  membri,
          sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti
          di quegli Stati. 
              2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in  presenza
          di situazioni di instabilita' finanziaria  generalizzata  o
          di  eventi  sistemici,  quando  le  componenti  del  gruppo
          possono  essere  assoggettate  alle  procedure  concorsuali
          rispettivamente applicabili oppure quando  il  gruppo  puo'
          essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure  di
          risoluzione ed esercitando  i  poteri  di  risoluzione  nei
          confronti degli enti designati per la risoluzione  ad  esso
          appartenenti,  in  modo  da  minimizzare   le   conseguenze
          negative significative per  il  sistema  finanziario  degli
          Stati membri in cui  le  componenti  o  le  succursali  del
          gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o  dell'Unione
          europea e nella prospettiva di  assicurare  la  continuita'
          delle  funzioni  essenziali  svolte  dalle  componenti  del
          gruppo  mediante  la  loro   separazione,   se   facilmente
          praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi. 
              3. Per valutare la risolvibilita'  si  considerano  gli
          elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito  dai
          regolamenti della Commissione Europea. La  valutazione  non
          fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3. 
              4. La valutazione  e'  effettuata  in  occasione  della
          preparazione e dell'aggiornamento del piano di  risoluzione
          di  gruppo  in  conformita'  all'art.  8,  che   ne   tiene
          debitamente  conto.  La  Banca  d'Italia,  in  qualita'  di
          autorita' di risoluzione  di  gruppo,  se  ritiene  che  il
          gruppo non  e'  risolvibile,  lo  comunica  tempestivamente
          all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare
          il piano di risoluzione di gruppo o  di  concorrere  a  una
          decisione  congiunta  su  di  esso  e'  sospeso  fino  alla
          definitiva individuazione delle  misure  per  la  rimozione
          degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai  sensi
          dell'art. 15. 
              4-bis. Se un gruppo e' composto da piu'  di  un  gruppo
          soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita'
          e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a  risoluzione  in
          conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa
          venir meno la valutazione della risolvibilita'  dell'intero
          gruppo  ed  e'  effettuata  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 8.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  14  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   14   (Rimozione    degli    impedimenti    alla
          risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo). -
          1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente
          all'articolo 12,  risultano  impedimenti  sostanziali  alla
          risolvibilita' di una  banca,  la  Banca  d'Italia  ne  da'
          comunicazione alla banca stessa, all'autorita'  competente,
          nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in
          cui sono stabilite succursali  significative.  In  caso  di
          gruppo, si procede a norma dell'articolo 15. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-bis,  entro
          quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione,
          la banca propone misure per superare gli impedimenti. 
              2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita' dipende
          da una delle seguenti situazioni, la banca  propone,  entro
          due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione
          di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto  dei
          requisiti indicati nel presente comma e la  tempistica  per
          la   loro   attuazione,   tenuto    conto    delle    cause
          dell'impedimento: 
                a)  la  banca  rispetta  il  requisito  combinato  di
          riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di
          capitale di primo  pilastro  e  al  requisito  di  capitale
          vincolante di secondo  pilastro,  ma  non  in  aggiunta  al
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a); 
                b) la banca non rispetta i requisiti  previsti  dagli
          articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies. 
              2-ter.   La   Banca   d'Italia,   sentita   l'autorita'
          competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2
          e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento,  e
          ne da' comunicazione alla  banca.  In  caso  contrario,  la
          Banca d'Italia indica alla banca,  direttamente  o  per  il
          tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da
          adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e  2.
          Esse sono individuate tenuto conto  del  possibile  impatto
          degli   impedimenti   sulla   stabilita'   finanziaria    e
          dell'effetto delle misure alternative sull'attivita'  della
          banca, sulla  sua  stabilita'  e  sulla  sua  capacita'  di
          contribuire al sistema economico, nonche' sul  mercato  dei
          servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di  altri
          Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un  mese
          un piano per conformarsi ad esse.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  15  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   15   (Rimozione    degli    impedimenti    alla
          risolvibilita'  di  gruppi).  -  1.  Se,  a  seguito  della
          valutazione  effettuata  conformemente   all'articolo   13,
          risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un
          gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la
          Banca  d'Italia  ne  da'  comunicazione  alla   capogruppo,
          all'autorita'  competente,  nonche'   alle   autorita'   di
          risoluzione  degli  Stati  membri  in  cui  sono  stabilite
          succursali significative. 
              2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita'
          di vigilanza su base consolidata e con l'ABE  conformemente
          all'articolo 25,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1093/2010,  prepara  una  relazione  e  la  trasmette  alla
          capogruppo, nonche' alle  autorita'  di  risoluzione  degli
          Stati   membri   in   cui   sono    stabilite    succursali
          significative.  La  relazione  analizza   gli   impedimenti
          sostanziali alla  risoluzione  con  riferimento  al  gruppo
          nonche', se questo include piu' di  un  gruppo  soggetto  a
          risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure  mirate  e
          rispondenti  al  principio  di  proporzionalita',  avendone
          valutato l'impatto sulle componenti del gruppo. 
              3. Entro quattro mesi dalla  data  di  ricezione  della
          relazione, la capogruppo  puo'  presentare  osservazioni  e
          proporre misure alternative per  superare  gli  impedimenti
          individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati
          nella relazione sono imputabili ad una  situazione  di  cui
          all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente
          del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo
          articolo.  La  Banca  d'Italia  comunica  all'autorita'  di
          vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle  autorita'  di
          risoluzione  degli  Stati  membri  in  cui  sono  stabilite
          succursali  significative,   le   misure   proposte   dalla
          capogruppo. 
              4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e
          le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui  sono
          stabilite succursali  significative,  decide  sulle  misure
          proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle
          misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera  ed
          eventualmente indica  le  misure  da  adottare  tra  quelle
          elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. 
              5. La decisione e' motivata e  adottata  entro  quattro
          mesi  che  decorrono  dalla  presentazione   di   eventuali
          osservazioni da parte della capogruppo o,  in  mancanza  di
          osservazioni, entro un mese dalla scadenza del  termine  di
          quattro mesi di cui al comma 3. La decisione  e'  trasmessa
          alla capogruppo. Se  gli  impedimenti  alla  risolvibilita'
          sono imputabili a una situazione di  cui  all'articolo  14,
          comma 2-bis, la decisione e' adottata entro  due  settimane
          dalla presentazione  di  eventuali  osservazioni  da  parte
          della capogruppo di cui al comma 3. 
              6. In caso di gruppo con componenti aventi sede  legale
          in altri Stati membri,  si  applica  la  procedura  di  cui
          all'articolo 70.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  16  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Misure di rimozione  degli  impedimenti  alla
          risolvibilita'). - 1. Ai  fini  degli  articoli  14,  comma
          2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia  puo'  ordinare
          ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di: 
                a) modificare o  adottare  accordi  di  finanziamento
          infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo
          o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali; 
                b) limitare il  livello  massimo  di  esposizione  ai
          rischi, individuali e aggregati; 
                c)  fornire  informazioni  rilevanti  ai  fini  della
          risoluzione, anche su base periodica; 
                d) cedere o dismettere determinati  beni  o  rapporti
          giuridici; 
                e)  limitare,  sospendere   o   cessare   determinate
          attivita',  linee  di  business,  vendita  di  prodotti,  o
          astenersi da intraprenderne di nuovi. 
              2. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15,  commi
          4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre: 
                a) imporre modifiche  alla  forma  giuridica  o  alla
          struttura operativa di uno dei soggetti di cui all'articolo
          2, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni
          essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate
          dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche
          e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a
          una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto  di
          recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile; 
                b) imporre a una  societa'  non  finanziaria  di  cui
          all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario,
          anche se avente sede  legale  in  altri  Stati  membri,  di
          costituire  una   societa'   finanziaria   intermedia   che
          controlli  la  banca,  se  necessario  per  agevolarne   la
          risoluzione  ed  evitare  che  la   risoluzione   determini
          conseguenze negative sulle componenti non  finanziarie  del
          gruppo; 
                b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di
          presentare  un  piano  per  ripristinare  il  rispetto  del
          requisito minimo di fondi propri e  passivita'  computabili
          oltre che, se del caso, del requisito combinato di  riserva
          di capitale in aggiunta al  requisito  di  fondi  propri  e
          passivita' computabili; 
                c) ordinare a un soggetto di cui  all'articolo  2  di
          emettere passivita' computabili o adottare altre misure per
          ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies  e
          16-octies, anche intraprendendo trattative  per  modificare
          le clausole applicabili alle passivita'  computabili,  agli
          strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di  classe
          2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa
          gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta
          dalla Banca d'Italia; 
                c-bis) imporre a un soggetto di cui  all'articolo  2,
          di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi
          propri,  d'intesa  con  l'autorita'  competente,  e   delle
          passivita'  computabili  per  assicurare  il  rispetto  del
          requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 
              2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente
          articolo per dare attuazione alle istruzioni  del  Comitato
          di  Risoluzione  Unico  ai  sensi  dell'articolo   10   del
          regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio.». 
               - Il  Capo  II  del  Titolo  III  del  citato  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e' cosi' rubricato: 
              «Titolo III Misure preparatorie 
              Capo II Risolvibilita'». 
               -  Il  testo  dell'articolo  19  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Accertamento dei presupposti).-  1.  L'organo
          di amministrazione o di  controllo  di  una  banca  informa
          tempestivamente la  Banca  d'Italia  o  la  Banca  Centrale
          Europea, quali autorita'  competenti,  se  ritiene  che  la
          banca e' in dissesto o  a  rischio  di  dissesto  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  1,  lettera   a).   Se   l'autorita'
          competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da'  senza
          indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 
              2.   La   sussistenza    dei    presupposti    previsti
          dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  e'  accertata,
          in conformita' delle  disposizioni  del  MRU,  dalla  Banca
          centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla
          Banca d'Italia. 
              2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti
          previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere  a)  e  b),  e'
          comunicato senza indugio alla Banca  Centrale  Europea,  al
          Comitato di Risoluzione Unico,  alle  autorita'  competenti
          per la vigilanza e la risoluzione  delle  succursali  della
          banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia
          dei depositi, all'autorita' di risoluzione  di  gruppo,  al
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  all'autorita'  di
          vigilanza su base consolidata e al CERS. 
              3. (abrogato).». 
               -  Il  testo  dell'articolo  20  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi) .  -
          1.  Quando  risultano  accertati  i  presupposti   indicati
          all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti
          di una banca: 
                a) la riduzione o conversione  di  azioni,  di  altre
          partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passivita'
          computabili che rispettano i requisiti di cui  all'articolo
          16-octies,  comma  6,  lettera  a),  anche  se  di   durata
          inferiore  all'anno,  emessi  dalla  banca,   quando   cio'
          consente di rimediare allo stato di dissesto o  di  rischio
          di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
                b) la  risoluzione  della  banca  o  la  liquidazione
          coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo
          80 del Testo Unico Bancario  se  la  misura  indicata  alla
          lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto
          o di rischio di dissesto. 
              2. La risoluzione e' disposta  quando,  in  conformita'
          delle disposizioni del  MRU,  il  Comitato  di  Risoluzione
          Unico o la  Banca  d'Italia  ha  accertato  la  sussistenza
          dell'interesse pubblico che ricorre quando  la  risoluzione
          e' necessaria e proporzionata per  conseguire  uno  o  piu'
          obiettivi indicati  all'articolo  21  e  la  sottoposizione
          della  banca  a  liquidazione  coatta  amministrativa   non
          consentirebbe di realizzare questi obiettivi  nella  stessa
          misura.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  23  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Valutazione). - 1. L'avvio della  risoluzione
          o  la  riduzione  e  conversione  di   azioni,   di   altre
          partecipazioni e di strumenti di capitale e  di  passivita'
          computabili  nei  confronti   di   un   soggetto   di   cui
          all'articolo  2  e'  preceduto  da  una  valutazione  equa,
          prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'. 
              2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca
          d'Italia  da  un  esperto  indipendente,  ivi  incluso   il
          commissario straordinario nominato ai  sensi  dell'articolo
          71 del Testo Unico Bancario. 
              3. Per i danni cagionati dalla valutazione,  l'esperto,
          i componenti dei suoi  organi  nonche'  i  suoi  dipendenti
          rispondono in caso di dolo o colpa grave.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  24  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Finalita' e contenuto della  valutazione).  -
          1. La valutazione e' volta a: 
                a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza
          dei presupposti per la risoluzione, o per  la  riduzione  e
          conversione delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e
          degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili; 
                b) fornire  elementi  perche'  siano  individuate  le
          azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto
          di quanto previsto nel piano di risoluzione; 
                c)   quantificare   l'entita'   della   riduzione   o
          conversione delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e
          degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili,
          necessaria per coprire le perdite e assicurare il  rispetto
          dei requisiti prudenziali; 
                d) se tra le azioni di  risoluzione  e'  indicato  il
          bail-in,   quantificare   l'entita'   della   riduzione   e
          conversione delle passivita' ammissibili; 
                e) se tra le azioni di  risoluzione  e'  indicata  la
          cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi
          utili per: 
                i) individuare i beni  e  i  rapporti  giuridici  che
          possono  essere  ceduti  all'ente-ponte  o  alla   societa'
          veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare  gli
          eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione,
          all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei  casi,  ai
          titolari delle azioni o di altre partecipazioni; 
                ii) individuare i beni e  i  rapporti  giuridici  che
          possono   essere   ceduti   a   soggetti   terzi    diversi
          dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo  per  la  gestione
          delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali
          che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2. 
              2. La valutazione si fonda su ipotesi  prudenti,  anche
          per quanto concerne i tassi di  insolvenza  e  la  gravita'
          delle perdite. Queste sono  accertate  con  riferimento  al
          momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile,
          e' altresi' fornita una stima delle perdite che  potrebbero
          risultare al  momento  dell'applicazione  delle  azioni  di
          risoluzione o dell'esercizio  del  potere  di  riduzione  o
          conversione delle  azioni,  delle  altre  partecipazioni  e
          degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili. 
              3. La valutazione non  puo'  basarsi  sull'eventualita'
          che  sia  concesso   un   sostegno   finanziario   pubblico
          straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza  o
          un'assistenza  di  liquidita'  della  banca  centrale   con
          caratteristiche non standard di garanzia,  durata  e  tasso
          d'interesse. 
              4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o
          commissioni che il fondo di risoluzione puo'  imputare  per
          eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente  soggetto  a
          risoluzione. 
              5. La valutazione identifica le  diverse  categorie  di
          azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine  di
          priorita'  applicabile  in  sede  concorsuale  e  stima  il
          trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori
          riceverebbe  se  l'ente   fosse   liquidato,   secondo   la
          liquidazione coatta amministrativa disciplinata  dal  Testo
          Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura   concorsuale
          applicabile. 
              6.  La  valutazione  e'  accompagnata  dalle   seguenti
          informazioni, risultanti dai libri e registri contabili: 
                a) stato patrimoniale piu' recente e relazione  sulla
          situazione finanziaria; 
                b)  analisi  e  stima  del  valore  contabile   delle
          attivita'; 
                c)  elenco  delle  passivita'  in  bilancio  o  fuori
          bilancio,  con   indicazione   dell'ordine   di   priorita'
          applicabile in sede concorsuale; 
              7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1,
          lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle
          attivita' e delle passivita' sono integrate con  una  stima
          del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  25  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  25  (Valutazione  provvisoria).  -   1.   Quando
          sussistono  motivi  di  urgenza  che  non   permettono   di
          procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio  di  un'azione
          di risoluzione e la riduzione o conversione  delle  azioni,
          delle altre partecipazioni e degli strumenti  di  capitale,
          delle passivita' computabili possono essere disposti  sulla
          base di una valutazione provvisoria. 
              2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca
          d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai  sensi
          dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una
          stima  adeguatamente  motivata   di   eventuali   ulteriori
          perdite.  Si  applicano  l'articolo  23,  commi  1,   primo
          periodo, e 3,  e  l'articolo  24,  commi  1,  4  e  5,  ove
          possibile. 
              3. La valutazione provvisoria e'  seguita,  non  appena
          possibile, da  una  valutazione  definitiva  conforme  agli
          articoli 23 e 24. Se  quest'ultima  e'  effettuata  insieme
          alla valutazione prevista dall'articolo 88,  deve  rimanere
          da essa distinta. 
              4.  La  valutazione  definitiva   e'   finalizzata   ad
          assicurare che eventuali perdite siano pienamente  rilevate
          e  a  fornire  elementi   utili   per   la   decisione   di
          ripristinare, in tutto o in parte, il  valore  dei  diritti
          degli  azionisti  o  dei  creditori   o   incrementare   il
          corrispettivo pagato,  in  conformita'  agli  articoli  29,
          comma 3, e 51, comma 2. La valutazione  definitiva  di  per
          se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  26  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti
          ai soggetti incaricati della valutazione).- 1. La decisione
          di applicare una misura  di  risoluzione  o  esercitare  un
          potere di risoluzione o esercitare il potere di  ridurre  o
          convertire  le  azioni,  le   altre   partecipazioni,   gli
          strumenti di capitale e le passivita' computabili  si  basa
          sulla valutazione di cui all'art.  23  o  all'art.  25.  La
          valutazione e' parte integrante della decisione. 
              2. Non e'  ammessa  tutela  giurisdizionale  contro  la
          valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione  di
          cui al comma 1. Davanti al giudice  amministrativo  non  e'
          ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo'
          essere   oggetto   di   contestazione   solo    nell'ambito
          dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95. 
              3. Alle indennita'  spettanti  ai  soggetti  incaricati
          della  valutazione  ai  sensi  della  presente  Sezione  si
          applica l'art. 37, commi 7 e 8.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  27  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27  (Presupposti).  -  1.  Le  azioni,  le  altre
          partecipazioni, gli strumenti di capitale e  le  passivita'
          computabili emessi da un soggetto indicato nell'articolo  2
          sono ridotti o  convertiti,  secondo  quanto  previsto  dal
          presente Capo: 
                a) indipendentemente dall'avvio della  risoluzione  o
          della  liquidazione  coatta  amministrativa,   quando   nei
          confronti  di  un  soggetto  di  cui  all'articolo  2  sono
          accertati i presupposti indicati dall'articolo 20, comma 1,
          lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o
          piu' soggetti terzi, incluso un  sistema  di  garanzia  dei
          depositanti; o 
                b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,
          quando il  programma  di  risoluzione  prevede  misure  che
          comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore
          dei loro diritti o la conversione in  capitale;  in  questo
          caso,   essa   e'   disposta   immediatamente    prima    o
          contestualmente all'applicazione di tali misure.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  28  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   28   (Strumenti   soggetti   a   riduzione    o
          conversione). -1. Per i soggetti di cui all'articolo  2  la
          riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle
          riserve,  alle  azioni,  alle  altre  partecipazioni,  agli
          strumenti di capitale computabili nei fondi propri su  base
          individuale  e   alle   passivita'   computabili   di   cui
          all'articolo 16-octies, comma  6,  lettera  a),  anche  con
          durata residua inferiore a un anno,  quando  si  realizzano
          per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20,
          comma 1, lettera a). 
              2. Quando  i  presupposti  indicati  nell'articolo  20,
          comma 1, lettera  a),  si  realizzano  per  il  gruppo,  la
          riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a: 
                a) le riserve, le azioni,  le  altre  partecipazioni,
          gli  strumenti  di  capitale   emessi   dalla   capogruppo,
          computabili  nei  fondi  propri  su  base   individuale   o
          consolidata e le passivita' computabili  che  rispettano  i
          requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma  6,  lettera
          a), anche se con durata residua inferiore a un anno; 
                b) le riserve, le azioni,  le  altre  partecipazioni,
          gli strumenti di capitale emessi da  un  soggetto  indicato
          all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e  computabili  nei
          fondi propri su base sia individuale sia consolidata  e  le
          passivita' computabili che rispettano i  requisiti  di  cui
          all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche  se  con
          durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa  parte
          una societa' avente sede legale in un altro  Stato  membro,
          la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30. 
              2 bis. Se gli strumenti  e  le  passivita'  oggetto  di
          riduzione o conversione  sono  stati  acquistati  dall'ente
          designato per la risoluzione indirettamente mediante  altre
          componenti dello stesso gruppo soggetto a  risoluzione,  il
          potere  di  ridurre  o  di  convertire  tali  strumenti   e
          passivita' e' esercitato  di  modo  che  le  perdite  siano
          effettivamente  trasferite  dal  loro  emittente   all'ente
          designato per la risoluzione attraverso le  componenti  del
          gruppo interessate e che  l'emittente  sia  ricapitalizzato
          dall'ente designato per la risoluzione. 
              3.  La  riduzione  o   la   conversione   e'   disposta
          nell'ordine indicato dall'articolo 52,  limitatamente  alle
          passivita'  indicate  nel  presente  articolo.  Si  applica
          inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  29  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 29. (Riduzione o conversione). - 1. La  riduzione
          o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. Nel caso
          previsto  dall'articolo  27,  comma  1,  lettera   a),   il
          provvedimento   e'   pubblicato   secondo   la   previsione
          dell'articolo 32, commi 3 e 5. 
              2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e,  anche  ai
          fini della realizzazione di operazioni di  capitalizzazione
          con  l'intervento  di  soggetti  terzi,  58.  Si  applicano
          altresi' gli articoli 87 e 88. 
              3. L'importo della riduzione  o  della  conversione  e'
          determinato nella misura necessaria per coprire le perdite,
          assicurare  il  rispetto  dei   requisiti   prudenziali   e
          conseguire   gli   obiettivi   della   risoluzione,    come
          quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo
          I, Sezione II. Se  la  valutazione  e'  provvisoria  e  gli
          importi  della  riduzione  o  della  conversione  in   essa
          indicati risultano  superiori  a  quelli  risultanti  dalla
          valutazione definitiva, l'importo della riduzione  o  della
          conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 
              4. Nei casi previsti  dall'articolo  28,  comma  2,  il
          valore delle azioni, delle  altre  partecipazioni  e  degli
          strumenti di capitale emessi da una societa' controllata  e
          computabili nei fondi propri su base consolidata  e  quello
          delle passivita' computabili che rispettano i requisiti  di
          cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a),  anche  se
          con durata residua inferiore a  un  anno  non  puo'  essere
          ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni
          meno favorevoli per il suo titolare  rispetto  alla  misura
          della riduzione di valore o alle condizioni di  conversione
          degli strumenti dello stesso rango emessi dalla  capogruppo
          o dalla societa' posta al vertice  del  gruppo  soggetto  a
          vigilanza consolidata e computabili  nei  fondi  propri  su
          base consolidata. 
              4-bis. Della riduzione  o  conversione  delle  riserve,
          delle azioni, delle altre partecipazioni,  degli  strumenti
          di capitale e delle passivita' computabili, che  rispettano
          i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera
          a), anche se con durata residua inferiore  a  un  anno,  si
          tiene conto per verificare  il  rispetto  delle  condizioni
          previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma  8,
          lettera a).». 
               -  Il  testo  dell'articolo  30  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 30 (Cooperazione fra  autorita')  .-1.  La  Banca
          d'Italia collabora  con  le  autorita'  degli  altri  Stati
          membri per l'adozione della  decisione  congiunta  prevista
          dall'articolo   62   della   direttiva   2014/59/UE   sulla
          sussistenza  dei  presupposti  per  la   riduzione   o   la
          conversione quando gli strumenti o  le  passivita'  su  cui
          applicare queste misure sono computati nei fondi propri  su
          base individuale e consolidata o nel  requisito  minimo  di
          fondi propri e passivita' computabili per le componenti del
          gruppo soggetto a risoluzione che non sono  enti  designati
          per  la  risoluzione   e   ricorre   una   delle   seguenti
          circostanze: 
                a)  il  gruppo  bancario  soggetto   alla   vigilanza
          consolidata della Banca d'Italia comprende un  soggetto  di
          cui all'articolo 2  con  sede  legale  in  un  altro  Stato
          membro; 
                b) un soggetto di  cui  all'articolo  2  avente  sede
          legale in Italia e' sottoposto a vigilanza  consolidata  in
          un altro Stato membro. 
              2. La Banca d'Italia attua senza ritardo  le  decisioni
          congiunte di riduzione del valore o  di  conversione  degli
          strumenti e delle passivita' di  cui  all'articolo  28  nei
          confronti di societa' aventi sede in Italia. 
              3. Se non e'  raggiunta  una  decisione  congiunta,  la
          Banca  d'Italia  assume  le   determinazioni   di   propria
          competenza circa la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
          riduzione o la conversione in relazione a: 
                a) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione
          o conversione emessi da banche italiane, ancorche' soggette
          a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; 
                b) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione
          o conversione emessi da soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato  membro  e
          inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 
              4.   Nell'assumere   le   determinazioni   di   propria
          competenza, la Banca d'Italia tiene  conto  del  potenziale
          impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti
          gli Stati membri in  cui  operano  la  banca  o  il  gruppo
          interessati.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  31  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione).
          -  1.  Ai  titolari  degli  strumenti  o  delle  passivita'
          soggetti a conversione  possono  essere  attribuite  azioni
          computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre
          che dalla societa' nei cui confronti e' stata  disposta  la
          riduzione o la conversione, anche da altre  componenti  del
          gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se
          queste  hanno  sede  legale  in  un  altro  Stato   membro,
          l'attribuzione degli strumenti e' disposta  previo  accordo
          con  l'autorita'  di   risoluzione   dello   Stato   membro
          interessato. 
              2. Ai  titolari  degli  strumenti  o  delle  passivita'
          soggetti  a  conversione  non  possono  essere   attribuiti
          strumenti di capitale primario di classe 1 che siano  stati
          emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato
          o di societa' controllate dallo Stato. 
              3. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla
          conversione si applica l'articolo 53.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  32  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 32 (Avvio della risoluzione). -  1.  Quando,  nei
          casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e),  del
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  risultano  accertati  i  presupposti   indicati
          all'articolo 20,  commi  1,  lettera  b),  e  2,  la  Banca
          d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, dispone l'avvio  della  risoluzione  con  un
          provvedimento che contiene: 
                a) l'indicazione dei presupposti  per  l'avvio  della
          risoluzione; 
                b)  il  programma  di  risoluzione,  nel  quale,  tra
          l'altro: 
                  1) sono individuate le  misure  di  risoluzione  da
          adottare sulla base della valutazione effettuata  ai  sensi
          del Capo I, Sezione II; 
                  2)  in  caso  di  applicazione  del  bail-in,  sono
          indicati il suo ammontare  e  le  categorie  di  passivita'
          escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2; 
                  3) e' indicato se si  fara'  ricorso  al  fondo  di
          risoluzione; 
                  4) vengono, se del caso, indicati i  termini  e  il
          periodo della sospensione o della restrizione di  cui  agli
          articoli 66, 67 e 68; 
                  5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella
          carica dei componenti dell'organo di amministrazione  o  di
          controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo  22,
          comma 1, lettera e); 
                  6) se e' prevista la costituzione di un  ente-ponte
          o di una societa' veicolo per la gestione delle  attivita',
          sono indicati: 
                    i) i  beni  e  i  rapporti  giuridici  da  cedere
          all'enteponte o alla societa'; 
                    ii) le modalita' di costituzione  dell'ente-ponte
          o della societa'; 
                    iii)   le    modalita'    di    cessione    delle
          partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o  delle
          sue attivita' o passivita'. 
              2. L'approvazione del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' condizione di efficacia  del  provvedimento.  La
          Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione
          del Ministro dell'economia e delle  finanze,  determina  la
          decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga
          all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Il provvedimento con cui e' disposto  l'avvio  della
          risoluzione,  unitamente  all'atto  della  Banca   d'Italia
          previsto dal comma 2, sono pubblicati  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sul  sito
          internet  della  Banca  d'Italia,  e  su  quello  dell'ente
          sottoposto  a  risoluzione,  nel  registro  delle   imprese
          nonche' sugli altri mezzi di comunicazione  indicati  dalla
          Banca d'Italia. 
              4. Il provvedimento con cui e' disposto  l'avvio  della
          risoluzione,  unitamente  all'atto  della  Banca   d'Italia
          previsto dal comma 2, sono trasmessi  alla  Banca  Centrale
          Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al  sistema  di
          garanzia dei depositi e  al  sistema  di  indennizzo  degli
          investitori  ai  quali  l'ente  aderisce,   al   fondo   di
          risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM,
          all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla  Consob,  alle
          autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza
          su base  consolidata  o  la  risoluzione  di  gruppo,  alle
          autorita' competenti per  la  vigilanza  o  la  risoluzione
          sulle succursali dell'ente sottoposto a  risoluzione  o  ai
          gestori dei sistemi di pagamento o di  regolamento  titoli,
          nonche' alle controparti centrali cui  l'ente  aderisce,  e
          alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti. 
              5. Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
          effettuate in tempi  coerenti  con  la  necessita'  di  non
          pregiudicare gli  obiettivi  della  risoluzione.  La  Banca
          d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 
              6. Il programma di risoluzione puo'  essere  modificato
          con  provvedimento  della  Banca  d'Italia  approvato   dal
          Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   ai   sensi
          dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5. 
              7. Ai procedimenti previsti dal presente  articolo  non
          si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  in  materia   di   partecipazione   al   procedimento
          amministrativo. 
              8.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  33  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 33 (Presupposti per l'avvio della risoluzione  di
          altri soggetti). - 1. Una societa' finanziaria avente  sede
          legale in Italia controllata da una societa' inclusa  nella
          vigilanza su base  consolidata  puo'  essere  sottoposta  a
          risoluzione  se  la  sussistenza  dei  presupposti  di  cui
          all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata  in
          capo a essa e  alla  societa'  controllante  inclusa  nella
          vigilanza consolidata. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa',
          avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una
          SIM, che controlla  una  banca  puo'  essere  sottoposta  a
          risoluzione se e' verificata in capo ad essa la sussistenza
          dei presupposti di cui all'articolo 20,  commi  1,  lettera
          b), e 2. Alle stesse condizioni puo'  essere  sottoposta  a
          risoluzione  la  societa'  avente  sede  legale  in  Italia
          diversa da una banca o da una SIM che controlla  una  banca
          avente sede legale in un altro Stato membro. 
              3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono
          i presupposti indicati all'articolo 20,  commi  1,  lettera
          b), e  2,  la  risoluzione  puo'  comunque  essere  avviata
          quando: 
                a)  la  societa'  e'  un  ente   designato   per   la
          risoluzione; 
                b)   la   sussistenza   dei   presupposti    indicati
          all'articolo 20, commi 1, lettera b), e  2,  e'  verificata
          con riguardo  ad  almeno  una  banca  o  una  SIM  da  essa
          controllata che non e' a sua volta un ente designato per la
          risoluzione; 
                c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM
          controllata di cui alla lettera  b)  e'  tale  che  il  suo
          dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel  suo
          complesso  ed   e'   necessario   adottare   un'azione   di
          risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa  o
          del gruppo. 
              4. (abrogato). 
              5. Quando la  societa'  indicata  al  comma  2  e'  una
          societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei
          suoi confronti se: 
                a)  la  risoluzione   non   e'   indispensabile   per
          conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o 
                b) la  societa'  controlla  la  banca  indirettamente
          attraverso una societa' finanziaria intermedia;  in  questo
          caso il  piano  di  risoluzione  prevede  che  la  societa'
          finanziaria intermedia sia individuata come ente  designato
          per la risoluzione e la risoluzione puo' essere avviata nei
          confronti della  societa'  finanziaria  intermedia,  se  ne
          sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. 
              6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di
          una  societa'   indicata   ai   commi   1   e   2   informa
          tempestivamente la  Banca  d'Italia  o  la  Banca  Centrale
          Europea, quali autorita' competenti, quando reputa  che  la
          societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio
          di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a).
          In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale  autorita'
          competente, ne da' senza indugio comunicazione  alla  Banca
          d'Italia.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  34  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 34 (Attuazione del programma di  risoluzione).  -
          1.  La  Banca  d'Italia  da'  esecuzione  al  programma  di
          risoluzione, come definito  con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, attuando le misure  ivi  indicate
          ed esercitando i poteri previsti dal Capo V. 
              2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in  una
          o piu' delle seguenti modalita': 
                a) con atti di uno o piu' commissari  speciali  dalla
          stessa  nominati,  che  esercitano  i  poteri  disciplinati
          dall'articolo 37 e dal Capo V; 
                b)  con  atti  che  tengono  luogo  di   quelli   dei
          competenti organi sociali, degli azionisti e  dei  titolari
          di altre partecipazioni; 
                c) con provvedimenti di carattere particolare,  anche
          rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione,  ai
          sensi del comma 4. 
              3. La decorrenza degli  effetti  dei  provvedimenti  di
          carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita  anche
          in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241. Non si applicano le disposizioni della legge 7  agosto
          1990, n. 241, in materia di partecipazione al  procedimento
          amministrativo. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  con  i  quali  la  Banca
          d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo  37
          danno  attuazione  alle  misure  ed  esercitano  i   poteri
          indicati  al  comma   1   sono   soggetti   agli   obblighi
          pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5. 
              4-bis  Per  gli  atti  compiuti   in   attuazione   dei
          provvedimenti  indicati  al  comma  2,   lettera   c),   la
          responsabilita'   dei   componenti    degli    organi    di
          amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente
          sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o
          colpa grave.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  37  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 37  (Commissari  speciali).  -  1.  I  commissari
          speciali, salva diversa  previsione  del  provvedimento  di
          nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto
          a risoluzione,  assumono  i  poteri  degli  azionisti,  dei
          titolari  di  altre   partecipazioni   e   dell'organo   di
          amministrazione di quest'ultimo, promuovono e  adottano  le
          misure  necessarie  per  conseguire  gli  obiettivi   della
          risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e
          previa sua autorizzazione,  quando  prevista  dall'atto  di
          nomina o successivamente. 
              2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate
          competenze  per   lo   svolgimento   delle   funzioni.   Il
          provvedimento di nomina dei commissari  e'  pubblicato  per
          estratto  sul  sito  internet  della  Banca   d'Italia.   I
          commissari speciali, nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
          sono pubblici ufficiali. 
              3. Ai commissari speciali si applicano le  disposizioni
          relative ai commissari liquidatori contenute  nell'articolo
          81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7,
          e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario. 
              4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica  la
          durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere
          prorogato. 
              5. Quando la risoluzione riguarda  un  gruppo,  possono
          essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le
          componenti  del  gruppo  sottoposte  a   risoluzione,   per
          agevolare lo svolgimento delle procedure  e  il  ripristino
          della stabilita' del gruppo. 
              6. Unitamente ai commissari speciali,  e'  nominato  un
          comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,
          che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al
          comitato si applicano le disposizioni relative al  comitato
          di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2
          e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 
              7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e  ai
          membri del comitato di sorveglianza sono determinate  dalla
          Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa  stabiliti  e
          sono a carico  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione.  Esse
          possono essere anticipate  dalla  Banca  d'Italia,  che  si
          rivale, secondo i  casi  e  in  relazione  alla  misura  di
          risoluzione utilizzata: 
                a) sul corrispettivo pagato in caso  di  cessione  ai
          titolari delle  azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o
          all'ente sottoposto a risoluzione; 
                b) sull'ente sottoposto a risoluzione; 
                c) sull'eventuale residuo  attivo  dell'ente-ponte  o
          della societa' veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'
          oggetto di liquidazione. 
              8. I crediti per le indennita' spettanti ai  commissari
          speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e  quello
          di cui al  comma  7,  lettere  b)  e  c),  sono  muniti  di
          privilegio  generale  e  sono,   in   caso   di   concorso,
          prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111  della   legge
          fallimentare.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  38  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38 (Chiusura della  risoluzione).-  1.  La  Banca
          d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito
          i propri obiettivi o che questi ultimi non  possono  essere
          piu'   utilmente    perseguiti,    informata    l'autorita'
          competente, dichiara chiusa  la  risoluzione  e  ordina  ai
          commissari  speciali  e  ai  componenti  del  comitato   di
          sorveglianza,   ove   nominati,   o    agli    organi    di
          amministrazione  e   controllo   dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione, di redigere separati  rapporti  sull'attivita'
          svolta  nell'ambito  della  risoluzione.  I  rapporti  sono
          trasmessi alla Banca d'Italia. 
              2. Della chiusura della  risoluzione  e'  data  notizia
          mediante avviso  da  pubblicarsi  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 32, comma 3. 
              3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure  di
          cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II,  residuano
          attivita'  o  passivita'  in  capo  all'ente  sottoposto  a
          risoluzione,  quest'ultimo  e'  sottoposto  a  liquidazione
          coatta amministrativa secondo  quanto  previsto  dal  Testo
          Unico Bancario non appena  possibile,  tenuto  conto  della
          necessita' di conseguire gli obiettivi  della  risoluzione,
          nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al
          cessionario i servizi necessari ai sensi  dell'articolo  62
          per  la  continuazione   dell'attivita'   ceduta.   Se   e'
          dichiarato lo stato di insolvenza, i termini  di  cui  agli
          articoli  64,  65,  67,  primo  comma,  e  69  della  legge
          fallimentare decorrono dalla data determinata  dalla  Banca
          d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  40  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 40 (Cessione). - 1. La cessione, in  una  o  piu'
          soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte  o
          da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha
          ad oggetto: 
                a) tutte le azioni o le altre  partecipazioni  emesse
          da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse; 
                b) tutti i diritti, le  attivita'  o  le  passivita',
          anche individuabili in blocco,  di  un  ente  sottoposto  a
          risoluzione, o parte di essi. 
              2. La cessione e' effettuata a  condizioni  di  mercato
          secondo quanto previsto dal presente articolo,  sulla  base
          della valutazione effettuata a norma del  Capo  I,  Sezione
          II. 
              3.  Il  corrispettivo   pagato   dal   cessionario   e'
          corrisposto a: 
                a)  i   titolari   delle   azioni   o   delle   altre
          partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a); 
                b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto
          dal comma 1, lettera b). 
              4. La cessione e' condotta nel  rispetto  dei  seguenti
          principi: 
                a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza
          delle informazioni concernenti  l'oggetto  della  cessione,
          tenuto  conto  delle  circostanze  e  compatibilmente   con
          l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria; 
                b)   evitare   discriminazioni   tra   i   potenziali
          cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti  di
          interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita'
          di svolgimento della risoluzione; 
                c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 
              5. La cessione puo' essere  effettuata  sulla  base  di
          trattative con potenziali cessionari a livello individuale,
          nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4,  lettera  b),
          salvo quanto previsto dal comma 7. 
              6. Le  comunicazioni  al  pubblico  delle  informazioni
          privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
          n.  596/2014,  relative  alla  cessione,   possono   essere
          differite nel rispetto dei paragrafi 4  o  5  del  medesimo
          articolo. 
              7. La cessione puo' essere disposta in deroga al  comma
          4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione
          dei principi ivi indicati  comprometterebbe  l'esito  della
          cessione  o  il  raggiungimento   degli   obiettivi   della
          risoluzione e aggraverebbe la minaccia  per  la  stabilita'
          finanziaria. 
              8.  La  Banca  d'Italia,  se  del  caso  su   richiesta
          dell'autorita' competente, puo', in vista dell'avvio  della
          risoluzione, chiedere a una banca o  a  una  capogruppo  di
          contattare  potenziali  acquirenti   per   predisporre   la
          cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente
          articolo nel rispetto dell'articolo 5.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  42  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.     42     (Costituzione     e      funzionamento
          dell'ente-ponte).  -  1.  L'ente-ponte  e'  costituito  per
          gestire beni  e  rapporti  giuridici  acquistati  ai  sensi
          dell'articolo  43,  con   l'obiettivo   di   mantenere   la
          continuita'  delle  funzioni   essenziali   precedentemente
          svolte dall'ente sottoposto  a  risoluzione  e,  quando  le
          condizioni di mercato sono  adeguate,  cedere  a  terzi  le
          partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita'  o  le
          passivita'  acquistate.  Sono  fatte  salve  le   eventuali
          limitazioni stabilite ai sensi della  disciplina  a  tutela
          della concorrenza. 
              2.  Il  capitale  dell'ente-ponte  e'   interamente   o
          parzialmente  detenuto  dal  fondo  di  risoluzione  o   da
          autorita' pubbliche. 
              3. La Banca  d'Italia,  con  provvedimento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
                0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in  forma
          di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e  lo
          statuto. La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito
          dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa'  nel
          registro delle imprese, nonche', fermo restando il comma 7,
          di ogni adempimento necessario per  la  costituzione  della
          societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del  codice
          civile, per le operazioni compiute in nome  della  societa'
          prima della pubblicazione del provvedimento nella  Gazzetta
          Ufficiale risponde soltanto  la  societa'  con  il  proprio
          patrimonio.   A   seguito   del   loro   insediamento   gli
          amministratori della  societa'  curano  il  perfezionamento
          degli adempimenti richiesti dalla legge; 
                a) approva le modifiche all'atto costitutivo  e  allo
          statuto dell'enteponte, nonche' la strategia e  il  profilo
          di rischio; 
                b)    in    funzione    dell'assetto     proprietario
          dell'ente-ponte nomina o approva la nomina  dei  componenti
          degli organi di amministrazione e controllo  dello  stesso,
          l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; 
                c)     stabilisce      restrizioni      all'attivita'
          dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il  rispetto
          della disciplina degli aiuti di Stato. 
              4.  In  caso  di  applicazione  del  bail-in  ai  sensi
          dell'articolo  48,  comma  1,   lettera   b),   l'eventuale
          conversione   in   capitale   delle    passivita'    cedute
          all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio
          su quest'ultimo  dei  poteri  alla  stessa  attribuiti  dal
          presente articolo. 
              5. L'ente-ponte  esercita  l'attivita'  bancaria  o  la
          prestazione di servizi e attivita' di  investimento  se  e'
          autorizzato allo svolgimento delle  medesime  attivita'  ai
          sensi della normativa vigente. 
              6.  L'ente-ponte,  nello   svolgimento   dell'attivita'
          bancaria o nella prestazione  di  servizi  e  attivita'  di
          investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento
          (UE) n. 575/2013, dal Testo  Unico  Bancario  o  dal  Testo
          Unico  della  Finanza   e   dalle   relative   disposizioni
          attuative. 
              7. In deroga  a  quanto  disposto  dai  commi  5  e  6,
          l'ente-ponte, ove necessario per conseguire  gli  obiettivi
          della  risoluzione,  e'  autorizzato   provvisoriamente   a
          esercitare l'attivita' bancaria  o  a  prestare  servizi  e
          attivita'   di   investimento   anche   se   non   soddisfa
          inizialmente  i   requisiti   stabiliti   dalla   normativa
          applicabile.  La  Banca  d'Italia  presenta  una  richiesta
          all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti. 
              8.  L'ente-ponte,  i  componenti  dei  suoi  organi  di
          amministrazione  e  controllo,  nonche'  l'alta   dirigenza
          rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti  degli
          azionisti e dei creditori propri e dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  43  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 43 (Cessione). - 1. La cessione, in  una  o  piu'
          soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: 
                a) tutte le azioni o le altre  partecipazioni  emesse
          da uno o piu' enti sottoposti a  risoluzione,  o  parte  di
          esse; 
                b) tutti i diritti, le  attivita'  o  le  passivita',
          anche  individuabili  in  blocco,  di  uno  o   piu'   enti
          sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 
              2.  Il  valore  complessivo  delle  passivita'   cedute
          all'enteponte non supera il valore  totale  dei  diritti  e
          delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti. 
              3. La Banca d'Italia puo' disporre  la  cessione  a  un
          terzo delle azioni  o  delle  altre  partecipazioni  o  dei
          diritti,  delle  attivita'  o  delle  passivita'  da   esso
          acquisiti,  purche'  la  cessione  avvenga   mediante   una
          procedura  aperta,  trasparente,  non  discriminatoria  nei
          confronti dei potenziali acquirenti e  assicurando  che  la
          cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per
          conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1,
          la cessione  puo'  essere  disposta  anche  sulla  base  di
          trattative con potenziali acquirenti a livello individuale. 
              4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9,  l'ente-ponte
          succede all'ente  sottoposto  a  risoluzione  nei  diritti,
          nelle attivita' o nelle passivita'  ceduti,  salvo  che  la
          Banca d'Italia disponga  diversamente  ove  necessario  per
          conseguire gli obiettivi della risoluzione. 
              5. Si applica l'articolo 40, comma 3.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  45  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 45 (Costituzione e funzionamento  della  societa'
          veicolo per la gestione delle attivita').- In vigore dal 16
          novembre 2015. 1. La societa' veicolo per la gestione delle
          attivita'  e'  costituita  per  amministrare  i  beni  e  i
          rapporti  giuridici  a  essa  ceduti  con  l'obiettivo   di
          massimizzarne il valore, anche  attraverso  una  successiva
          cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa'
          stessa  ovvero  la  sua  liquidazione.  Il  capitale  della
          societa' e' interamente o parzialmente detenuto  dal  fondo
          di risoluzione o da autorita' pubbliche. 
              2. La Banca  d'Italia,  con  provvedimento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
                0a) dispone la costituzione  della  societa'  veicolo
          per la gestione delle attivita' in forma  di  societa'  per
          azioni e ne adotta l'atto  costitutivo  e  lo  statuto.  La
          pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  provvedimento
          della Banca d'Italia tiene  luogo  del  deposito  dell'atto
          costitutivo e dell'iscrizione della societa'  nel  registro
          delle imprese, nonche' di ogni adempimento  necessario  per
          la costituzione  della  societa'.  In  deroga  all'articolo
          2331,  comma  2,  del  codice  civile,  per  le  operazioni
          compiute in nome della societa' prima  della  pubblicazione
          del  provvedimento  nella   Gazzetta   Ufficiale   risponde
          soltanto la societa' con il proprio patrimonio.  A  seguito
          del loro insediamento  gli  amministratori  della  societa'
          curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla
          legge; 
                  a) approva le modiche all'atto costitutivo  e  allo
          statuto della societa', nonche' la strategia e  il  profilo
          di rischio; 
              b)  in   funzione   dell'assetto   proprietario   della
          societa', nomina o approva la nomina dei  componenti  degli
          organi  di  amministrazione  e  controllo   della   stessa,
          l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.». 
               - Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 16
          novembre 2015, n. 180, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 49 (Passivita' escluse  dal  bail-in).-  1.  Sono
          soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle
          seguenti: 
                a) i depositi protetti; 
                b) le passivita' garantite, incluse  le  obbligazioni
          bancarie garantite, le passivita'  derivanti  da  contratti
          derivati di copertura dei rischi dei crediti e  dei  titoli
          ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore
          delle attivita' poste a garanzia delle stesse,  nonche'  le
          passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed
          enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da
          privilegio o altra causa legittima di prelazione; 
                c) qualsiasi obbligo derivante  dalla  detenzione  da
          parte dell'ente sottoposto a risoluzione di  disponibilita'
          dei  clienti,  inclusa  la  disponibilita'  detenuta  nella
          prestazione  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e
          accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento
          collettivo  o  fondi   di   investimento   alternativi,   a
          condizione  che  questi  clienti   siano   protetti   nelle
          procedure concorsuali applicabili; 
                d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto
          fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un  terzo,
          in qualita' di beneficiario, a condizione che  quest'ultimo
          sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; 
                e) passivita' con durata originaria inferiore a sette
          giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte  del
          gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                f) passivita' con durata residua  inferiore  a  sette
          giorni nei confronti  di  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento   titoli,   nonche'   dei   suoi   gestori    o
          partecipanti,  purche'   le   passivita'   derivino   dalla
          partecipazione  dell'ente  sottoposto  a   risoluzione   ai
          sistemi,  o  di  una   controparte   centrale   autorizzata
          nell'Unione  europea  ai   sensi   dell'articolo   14   del
          regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM  ai
          sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento; 
                g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: 
                  i)  dipendenti,   limitatamente   alle   passivita'
          riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici
          o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e'
          applicato alla componente  variabile  della  remunerazione,
          salvo che essa sia stabilita da  contratti  collettivi.  In
          ogni caso, esso  e'  applicato  alla  componente  variabile
          della   remunerazione   del   personale   piu'    rilevante
          identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; 
                  ii) fornitori di beni o servizi  necessari  per  il
          normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                  iii)   sistemi   di   garanzia   dei   depositanti,
          limitatamente ai contributi dovuti dall'ente  sottoposto  a
          risoluzione per l'adesione ai sistemi. 
                  iii-bis) le passivita' nei confronti di soggetti di
          cui all'articolo 2  che  appartengono  allo  stesso  gruppo
          soggetto a risoluzione ma non sono enti  designati  per  la
          risoluzione, tranne quando queste passivita' abbiano, nella
          gerarchia applicabile in sede  concorsuale,  rango  pari  o
          inferiore a quelle  derivanti  dagli  strumenti  di  debito
          chirografario  di  secondo  livello,  di  cui  all'articolo
          12-bis del Testo Unico Bancario. 
              2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto  o
          in parte, dall'applicazione del bail-in passivita'  diverse
          da quelle elencate nel comma 1 quando  si  verifica  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a  tali
          passivita' in tempi ragionevoli; 
                b)  l'esclusione   e'   strettamente   necessaria   e
          proporzionata per: 
                  i)  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
          essenziali  e  delle  principali  linee   di   operativita'
          dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli
          di preservare la propria operativita'  e  la  fornitura  di
          servizi chiave; o 
                  ii)   evitare   un   contagio   che   perturberebbe
          gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e  delle
          infrastrutture  di  mercato  con  gravi  ricadute  negative
          sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea; 
                  c)     l'inclusione     di     tali      passivita'
          nell'applicazione   del    bail-in    determinerebbe    una
          distruzione  di  valore  tale  che  gli   altri   creditori
          sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi
          subirebbero  in  caso  di  esclusione  di  tali  passivita'
          dall'applicazione del bail-in. 
              2-bis.  La  Banca  d'Italia  valuta  l'opportunita'  di
          escludere, in  tutto  o  in  parte,  dall'applicazione  del
          bail-in ai sensi del comma  2  le  passivita',  diverse  da
          quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti
          di componenti del gruppo soggetto  a  risoluzione  che  non
          sono esse stesse enti designati per la risoluzione,  tenuto
          conto  della  attuazione  della  strategia  di  risoluzione
          prescelta. 
              3. Le esclusioni ai sensi del  comma  2  sono  disposte
          avendo riguardo a: 
                a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute
          dagli azionisti  e,  solo  successivamente,  dai  creditori
          dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo  il  rispettivo
          ordine di priorita' applicabile  in  sede  concorsuale;  le
          passivita'  escluse  dal  bail-in   possono   ricevere   un
          trattamento  piu'  favorevole   rispetto   a   quello   che
          spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso  grado  o
          di grado sovraordinato se l'ente sottoposto  a  risoluzione
          fosse   liquidato,   secondo   la    liquidazione    coatta
          amministrativa disciplinata  dal  Testo  Unico  Bancario  o
          altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
                b)  la  capacita'  di  assorbimento   delle   perdite
          dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe; 
                c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il
          finanziamento di altre procedure di risoluzione; 
                d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla
          Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11
          della direttiva 2014/59/UE; 
                e) la  natura  dei  titolari  delle  passivita',  ivi
          inclusi i titolari dei depositi  di  cui  all'articolo  91,
          comma  1-bis,  lettera  a),  numero  1),  del  Testo  unico
          bancario. 
              4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma  2  e'
          preventivamente  notificata  dalla  Banca   d'Italia   alla
          Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo
          del fondo di risoluzione o  di  una  fonte  alternativa  di
          finanziamento,  la  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione,
          salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal  momento
          in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro  il
          diverso termine concordato con quest'ultima,  comunichi  il
          proprio divieto o  chieda  di  apportare  modifiche.  Negli
          altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 
              5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le
          perdite  che  le  passivita'   escluse   avrebbero   dovuto
          assorbire    sono    trasferite,     alternativamente     o
          congiuntamente, su: 
                a) i  titolari  delle  altre  passivita'  soggette  a
          bail-in  mediante  la  loro  riduzione  o  conversione   in
          capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c); 
                b) il fondo di risoluzione, il quale,  in  tal  caso,
          effettua conferimenti nel capitale dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione in misura almeno sufficiente a portare  a  zero
          il patrimonio netto o da ripristinare  il  coefficiente  di
          capitale primario di classe 1. 
              6. L'intervento del fondo di risoluzione ai  sensi  del
          comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che: 
                a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
          ricapitalizzazione  dell'ente  sottoposto   a   risoluzione
          fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di
          altre partecipazioni o  di  strumenti  di  capitale  e  dai
          detentori di passivita' soggette  a  bail-in  sia  pari  ad
          almeno l'8 per cento delle  passivita'  totali,  inclusi  i
          fondi propri, dell'ente; e 
                b) il contributo del fondo di risoluzione non  superi
          il 5 per cento delle passivita'  totali,  inclusi  i  fondi
          propri, dell'ente sottoposto a risoluzione. 
              Al  fine  dell'applicazione  del  presente  comma,   le
          passivita'  totali  dell'ente  sottoposto  a   risoluzione,
          inclusi i suoi fondi propri, sono  determinati  secondo  la
          valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II. 
              7. Il contributo del fondo di  risoluzione  di  cui  al
          comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da: 
                a) i contributi ordinari; 
                b)  i  contributi  straordinari  che  il  fondo  puo'
          riscuotere in tre anni; 
                c) se gli importi indicati alle lettere a) e b)  sono
          insufficienti,  le  altre  forme  di  sostegno  finanziario
          previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c). 
              8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a),
          puo' essere disposto l'intervento del fondo di  risoluzione
          ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che: 
                a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla
          ricapitalizzazione  dell'ente  sottoposto   a   risoluzione
          fornito dalle riserve, dagli azionisti,  dai  detentori  di
          altre partecipazioni o  di  strumenti  di  capitale  e  dai
          detentori di passivita' soggette  a  bail-in  sia  pari  ad
          almeno il 20 per cento delle  attivita'  ponderate  per  il
          rischio dell'ente; e 
                b) il fondo di risoluzione  disponga  di  un  importo
          pari ad almeno il 3 per cento  dei  depositi  protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'articolo  96-bis.1,  comma
          4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane  e
          le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante
          da contributi ordinari e l'ente  sottoposto  a  risoluzione
          abbia  un  attivo  su  base  consolidata  inferiore  a  900
          miliardi di euro. 
              9. In casi straordinari, si possono reperire  ulteriori
          finanziamenti da fonti alternative a condizione che: 
                a) il  contributo  del  fondo  di  risoluzione  abbia
          raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma  6,
          lettera b); e 
                b) siano state interamente ridotte o convertite tutte
          le  passivita'  chirografarie  soggette  a  bail-in,  fatta
          eccezione per i depositi ammissibili al rimborso. 
              10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma  9,
          possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita'
          del fondo di risoluzione derivanti da  contributi  ordinari
          anche oltre il limite del 5 per cento stabilito  dal  comma
          6, lettera b).». 
               -  Il  testo  dell'articolo  50  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita: 
              «Art. 50 (Requisito minimo  di  passivita'  soggette  a
          bail-in).- 1. Per assicurare l'applicabilita'  del  bail-in
          le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un
          requisito minimo di passivita' soggette al bail-in. 
              2. Il requisito da rispettare su  base  individuale  e'
          determinato  dalla  Banca  d'Italia,  se  del  caso  previa
          consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita'
          competente, avendo riguardo a: 
                a) la necessita' di assicurare  che  la  banca  possa
          essere sottoposta a risoluzione in modo da  conseguire  gli
          obiettivi indicati all'articolo 21; 
                b) la necessita' di assicurare che la banca, in  caso
          di applicazione del bail-in, abbia  passivita'  sufficienti
          per assorbire le perdite e per assicurare il  rispetto  del
          requisito di capitale primario di  classe  1  previsto  per
          l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   bancaria,
          nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia  sufficiente
          in essa; 
                c) la necessita' di assicurare che, se  il  piano  di
          risoluzione  prevede  che  certe  categorie  di  passivita'
          possono  essere  escluse  dal  bail-in,  la   banca   abbia
          passivita'  sufficienti  per   assorbire   le   perdite   e
          assicurare il rispetto del requisito di  capitale  primario
          di classe 1  previsto  per  l'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                d) le dimensioni, le  caratteristiche  operative,  il
          modello di finanziamento e  il  profilo  di  rischio  della
          banca; 
                e) la misura del contributo  al  finanziamento  della
          risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi
          ai sensi dell'articolo 86; 
                f)  le  ripercussioni   negative   sulla   stabilita'
          finanziaria che deriverebbero  dal  dissesto  della  banca,
          anche per effetto del contagio di altri enti. 
              3. La Banca d'Italia, con  provvedimenti  di  carattere
          generale  o  particolare  adottati,  se  del  caso,  previa
          consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita'
          competente,  puo'  chiedere  il  rispetto   del   requisito
          previsto dal comma 2 anche da parte dei  soggetti  indicati
          all'articolo 2, diversi da  banche.  Per  le  societa'  non
          finanziarie di cui all'articolo 65, comma  1,  lettera  h),
          del  Testo  Unico  Bancario,  la   facolta'   puo'   essere
          esercitata solo nella misura in cui essa sia  assolutamente
          indispensabile   per   conseguire   gli   obiettivi   della
          risoluzione. 
              4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  la   Banca
          d'Italia,  con  provvedimenti  di  carattere   generale   o
          particolare: 
                a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione
          di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale  Europea
          quale autorita' competente, il  requisito  minimo  su  base
          consolidata il cui rispetto deve  essere  assicurato  dalla
          capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti
          dal comma 2, alla possibilita' che le societa'  controllate
          aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte
          a misure di risoluzione distinte  secondo  quanto  previsto
          dal piano di risoluzione; 
                b) determina il requisito minimo applicabile su  base
          individuale  che  deve  essere  rispettato  dalle  societa'
          controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei
          criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su
          base consolidata ai sensi della lettera a); 
                c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal  rispetto
          dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE)  n.
          575/2013,  l'esenzione  dall'obbligo   di   rispettare   il
          requisito  minimo  su  base  individuale  per   le   banche
          capogruppo o che controllano una banca in  un  altro  Stato
          membro e per le societa' controllate aventi sede legale  in
          Italia. 
              5. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con
          componenti aventi sede legale in altri Stati membri  o  con
          succursali significative stabilite in altri  Stati  membri,
          la  determinazione  del  requisito  minimo  di   passivita'
          soggette a bail-in e' effettuata  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 70. 
              6. La  Banca  d'Italia  disciplina  le  caratteristiche
          delle passivita' computabili ai fini del presente  articolo
          e le modalita' secondo cui  esse  sono  computate.  Se  una
          passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato  terzo,
          essa  e'  computabile  a   condizione   che   la   societa'
          interessata  abbia  dimostrato  alla  Banca  d'Italia   che
          l'eventuale  applicazione  del  bail-in   alle   passivita'
          sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca
          d'Italia puo' disciplinare  le  modalita'  con  cui  questa
          condizione puo' essere soddisfatta. 
              7. La determinazione del requisito minimo di passivita'
          soggette a bail-in e la verifica  sul  rispetto  di  questo
          requisito sono  effettuate  nell'ambito  dell'attivita'  di
          predisposizione o aggiornamento del piano  di  risoluzione,
          individuale o di gruppo. 
              8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni
          assunte ai sensi del presente articolo.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  52  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   52   (Trattamento   degli   azionisti   e   dei
          creditori).- 1. Il bail-in e' attuato  allocando  l'importo
          determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo  l'ordine  di
          seguito indicato: 
                a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle  perdite
          quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
          II: 
                  i)  le  riserve  e  il  capitale  rappresentato  da
          azioni, anche non  computate  nel  capitale  regolamentare,
          nonche' dagli altri strumenti  finanziari  computabili  nel
          capitale primario di classe 1, con  conseguente  estinzione
          dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 
                  ii) il valore nominale degli strumenti di  capitale
          aggiuntivo di classe 1, anche per la  parte  non  computata
          nel capitale regolamentare; 
                  iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
          anche   per   la   parte   non   computata   nel   capitale
          regolamentare; 
                  iv)  il  valore  nominale  dei  debiti  subordinati
          diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1
          o dagli elementi di classe 2; 
                  v) il valore  nominale  delle  restanti  passivita'
          ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario
          di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo  Unico
          Bancario,  secondo  la  gerarchia   applicabile   in   sede
          concorsuale; 
                b) una volta assorbite le perdite, o  in  assenza  di
          perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1
          sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
          nel capitale primario di classe 1; 
                c) se le misure precedenti non sono sufficienti,  gli
          elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in  parte,
          in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 
                d) se le misure precedenti non  sono  sufficienti,  i
          debiti subordinati  diversi  dagli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di  classe  2  sono
          convertiti in azioni computabili nel capitale  primario  di
          classe 1; 
                e) se le misure precedenti non sono  sufficienti,  le
          restanti passivita' ammissibili, compresi gli strumenti  di
          debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo
          12-bis, Testo Unico Bancario,  sono  convertite  in  azioni
          computabili nel capitale primario di classe  1  secondo  la
          gerarchia applicabile in sede concorsuale. 
              2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: 
                a) in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti  gli
          azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla  stessa
          categoria,  proporzionalmente  al   valore   nominale   dei
          rispettivi  strumenti  finanziari  o  crediti,  secondo  la
          gerarchia applicabile in sede concorsuale  e  tenuto  conto
          delle clausole di  subordinazione,  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 49, commi 1 e 2; 
                b) in misura tale da assicurare che  nessun  titolare
          degli  strumenti,  degli  elementi   o   delle   passivita'
          ammissibili  di  cui  al  comma  1  riceva  un  trattamento
          peggiore  rispetto  a  quello  che  riceverebbe  se  l'ente
          sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel  momento
          in cui e' stata accertata la  sussistenza  dei  presupposti
          per l'avvio  della  risoluzione,  secondo  la  liquidazione
          coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario
          o altra analoga procedura concorsuale applicabile; 
                c) tenendo conto del valore nominale degli  strumenti
          finanziari  o  dei   crediti,   al   netto   dell'eventuale
          compensa-zionetra crediti  e  debiti,  purche'  i  relativi
          effetti siano stati fatti valere da una delle  parti  prima
          dell'avvio della risoluzione;  resta  ferma  l'applicazione
          degli articoli 54 e  91;  per  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso, si tiene conto della compensazione  di  eventuali
          debiti  del  depositante  nei  confronti  della  banca,  se
          esigibili alla data  dell'avvio  della  risoluzione,  nella
          misura in cui la compensazione e' possibile a  norma  delle
          disposizioni  di  legge  o   di   previsioni   contrattuali
          applicabili; 
                d) in caso di passivita'  contestate,  sull'ammontare
          riconosciuto dall'ente sottoposto a  risoluzione;  definita
          la  contestazione,  il  bail-in  e'  esteso  sull'eventuale
          eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti  delle
          quali e' stato attuato il bail-in e'  ripristinato  per  la
          differenza. 
              3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche  nei
          confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni,
          emesse o attribuite: 
                a) in virtu' della conversione di titoli di debito in
          azioni o altre partecipazioni,  a  norma  delle  condizioni
          contrattuali dei medesimi titoli di debito, al  verificarsi
          di un evento precedente o simultaneo  al  provvedimento  di
          avvio della risoluzione; 
                b) in virtu' della  conversione  degli  strumenti  di
          capitale in azioni computabili  nel  capitale  primario  di
          classe 1 a norma del Capo II. 
              4. Prima di applicare la riduzione di cui al  comma  1,
          lettera a), punto v), o la conversione di cui al  comma  1,
          lettera e),  e'  ridotto  o  convertito,  secondo  l'ordine
          indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri
          strumenti che contengono clausole - non ancora  attivate  -
          in base alle quali il loro valore  nominale  e'  ridotto  o
          convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
          verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria,
          alla solvibilita' o al livello dei fondi  propri  dell'ente
          sottoposto a risoluzione. Se  il  valore  nominale  di  uno
          strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di
          una clausola di cui al presente comma, l'ammontare  residuo
          e' soggetto all'applicazione del bail-in. 
              5. La riduzione di cui  al  comma  1,  lettera  a),  ha
          effetto definitivo e ha luogo senza che  sia  dovuto  alcun
          indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51,
          comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono
          ogni diritto, fatta eccezione per quelli  gia'  maturati  e
          per l'eventuale diritto al risarcimento del danno  in  caso
          di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 
              6. In caso di  conversione,  il  numero  di  azioni  da
          attribuire  ai  titolari  di  strumenti  di   capitale   e'
          determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55. 
              7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto
          di bail-in,  il  bail-in  non  pregiudica  il  diritto  del
          creditore nei confronti  dei  condebitori  in  solido,  dei
          fideiussori o di altri terzi a qualunque  titolo  tenuti  a
          rispondere dell'adempimento  della  passivita'  oggetto  di
          riduzione. L'eventuale azione  di  regresso  nei  confronti
          dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente  del
          gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto
          dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  56  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 56 (Piano di riorganizzazione  aziendale).  -  1.
          Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un  ente
          sottoposto a risoluzione,  conformemente  all'articolo  48,
          comma 1, lettera a), e'  redatto  e  attuato  un  piano  di
          riorganizzazione aziendale. 
              2. Il  piano  e'  redatto  e  attuato  da  uno  o  piu'
          commissari speciali nominati ai sensi  dell'articolo  37  o
          dall'organo di amministrazione dell'ente, se non  decaduto,
          e contiene gli elementi indicati dall'articolo 105. 
              3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia  entro  un
          mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il
          termine puo' essere prorogato di un mese. 
              4. Se il bail-in e' applicato a due o  piu'  componenti
          di un gruppo e non sono stati  incaricati  della  redazione
          del piano i commissari  speciali,  il  piano  e'  elaborato
          dalla capogruppo con riguardo alle banche e  alle  SIM  che
          continuano a far parte del gruppo dopo  l'applicazione  del
          bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura  prevista
          per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui
          agli articoli 69-quinquies  e  69-sexies  del  Testo  Unico
          Bancario.  Quando  la  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  di
          risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano  alle  altre
          autorita' di risoluzione interessate e all'ABE. 
              5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano,
          la Banca d'Italia,  d'intesa  con  l'autorita'  competente,
          valuta  l'adeguatezza   del   piano   a   ripristinare   la
          sostenibilita'  economica   a   lungo   termine   dell'ente
          sottoposto a risoluzione;  in  caso  positivo,  approva  il
          piano.  In  caso  contrario,  la  Banca  d'Italia  comunica
          all'organo di amministrazione o ai  commissari  speciali  i
          propri rilievi e chiede di modificare il piano in  modo  da
          tenerne conto. 
              6.  Entro   due   settimane   dalla   ricezione   della
          comunicazione   di   cui   al   comma   3,   l'organo    di
          amministrazione o i  commissari  speciali  sottopongono  un
          piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il  piano
          e comunica all'organo di amministrazione  o  ai  commissari
          speciali entro una settimana  la  propria  approvazione  se
          ritiene che il piano modificato tenga  adeguatamente  conto
          dei  rilievi  espressi,  o  la  richiesta   di   apportarvi
          ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere. 
              7. L'organo di amministrazione o i commissari  speciali
          attuano  il  piano  approvato  dalla   Banca   d'Italia   e
          presentano alla stessa almeno ogni sei mesi  una  relazione
          sui progressi compiuti nell'attuazione del piano. 
              8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa
          con l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i
          commissari speciali rivedono il  piano  e  sottopongono  le
          eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia. 
              9. Quando  e'  applicabile  la  disciplina  dell'Unione
          europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  il  piano   e'
          compatibile con il piano  di  ristrutturazione  che  l'ente
          sottoposto  a  risoluzione  e'  tenuto  a  presentare  alla
          Commissione europea. Se il  piano  di  riorganizzazione  e'
          notificato  alla  Commissione  europea   ai   sensi   della
          disciplina dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
          Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo  di  cui
          al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al  termine
          previsto dalla disciplina degli aiuti  di  Stato,  se  piu'
          breve.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  59  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 59 (Riconoscimento contrattuale del bail-in).- 1.
          Quando una passivita' soggetta a  bail-in  e'  disciplinata
          dal  diritto  di  uno  Stato  terzo,  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  2  includono  nel  contratto   una   clausola
          mediante la quale il creditore riconosce che la  passivita'
          e' assoggettabile a un  eventuale  bail-in  disposto  dalla
          Banca  d'Italia  e  accetta  di  subirne  gli  effetti.  La
          clausola si considera in ogni caso inserita di diritto  nel
          contratto,  anche  in  sostituzione  di  clausole  difformi
          eventualmente apposte dalle parti,  senza  che  sia  dovuto
          alcun indennizzo per la sua mancata previsione. 
              2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo
          il 1° gennaio 2016. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  all'emittente  di
          fornire un  parere  legale  relativo  all'applicabilita'  e
          all'efficacia della clausola contrattuale inserita. 
              4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se,  in
          base alla legislazione dello Stato terzo o  a  un  trattato
          concluso con esso, risulta che il  bail-in  disposto  dalla
          Banca d'Italia produce  i  suoi  effetti  sulle  passivita'
          indicate al comma 1. 
              4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti  di  carattere
          generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma  1
          non si applichi ai soggetti di cui  all'articolo  2  per  i
          quali il requisito minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
          computabili e' pari alla sola  componente  di  assorbimento
          delle perdite di cui all'articolo  16-quinquies,  comma  2,
          lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto
          mediante passivita' disciplinate dal diritto  di  un  Paese
          terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. 
              4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo  2  determina
          che l'inclusione della clausola ai sensi  del  comma  1  e'
          impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura,
          esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia
          indicandone le ragioni, nonche' il grado  della  passivita'
          in  questione   nella   gerarchia   applicabile   in   sede
          concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte  della
          Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1. 
              4-quater.  Il  comma  4-ter  si   applica   alle   sole
          passivita'  da  soddisfarsi  con  preferenza  rispetto   ai
          crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari  di
          secondo livello indicati  dall'articolo  12-bis  del  Testo
          Unico Bancario, purche' esse  non  siano  rappresentate  da
          titoli di debito non garantiti. 
              4-quinquies. A seguito della notifica di cui  al  comma
          4-ter, la Banca  d'Italia  puo'  chiedere  le  informazioni
          necessarie per valutare gli  effetti  sulla  risolvibilita'
          dell'emittente.  Se  la  Banca  d'Italia   stabilisce   che
          l'inclusione della clausola  di  cui  al  comma  1  non  e'
          impraticabile,  essa  puo'  richiedere  l'inclusione  della
          clausola,  tenuto  conto  dell'esigenza  di  assicurare  la
          risolvibilita'  dell'emittente.  La  Banca  d'Italia   puo'
          inoltre chiedere a quest'ultimo di  modificare  le  proprie
          prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo  di
          cui al comma 1. 
              4-sexies. Se, con riguardo a una classe  di  passivita'
          aventi  lo  stesso  grado   nella   gerarchia   concorsuale
          applicabile,  l'ammontare  delle  passivita'   beneficiarie
          dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse  o
          ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in,
          ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al  10
          per cento  dell'importo  complessivo  delle  passivita'  di
          detta classe, la Banca d'Italia valuta  l'impatto  di  tale
          circostanza  sulla  risolvibilita'  dell'emittente,   avuto
          riguardo anche  a  quanto  previsto  dall'articolo  87.  Se
          ritiene  che  vi  siano  impedimenti  alla   risolvibilita'
          dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca
          d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15. 
              4-septies. La Banca d'Italia puo', anche  con  atti  di
          carattere generale,  specificare  sulla  base  delle  norme
          tecniche  di  regolamentazione  predisposte   dall'ABE   le
          categorie di passivita' alle  quali  si  applica  il  comma
          4-ter. 
              4-octies. Le passivita' per le  quali  l'emittente  non
          adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma
          1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione  di  cui  al
          comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo
          di fondi propri e passivita' computabili. 
              5. Il bail-in e' comunque disposto e determina  i  suoi
          effetti in via definitiva in relazione ai soggetti  di  cui
          all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della
          clausola prevista dal comma 1.». 
               -  Il  testo  dell'articolo  60  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60 (Poteri generali di risoluzione).- 1. Per dare
          attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal  Capo
          IV, nonche' alle istruzioni  del  Comitato  di  Risoluzione
          Unico  ai  sensi  delle  disposizioni  del  MRU,  la  Banca
          d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri: 
                a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo  2  e
          alle succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  la
          trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di  ogni
          altra   informazione   utile   ai   fini    dell'avvio    e
          all'attuazione della risoluzione, ed  effettuare  ispezioni
          per  acquisire  direttamente  notizie,  dati,  documenti  e
          informazioni; 
                b) disporre il trasferimento a terzi di azioni  o  di
          altre  partecipazioni   emesse   dall'ente   sottoposto   a
          risoluzione; 
                c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e
          rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni  o
          di  altre  partecipazioni  emesse  dall'ente  sottoposto  a
          risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli; 
                e)  ridurre  o  azzerare  il  valore  nominale  delle
          passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o
          il debito residuo derivante dalle medesime passivita'; 
                f) annullare, ove  necessario,  i  titoli  di  debito
          emessi dall'ente sottoposto  a  risoluzione,  ad  eccezione
          delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1,
          lettera b); 
                g) convertire passivita' ammissibili in azioni  o  in
          altre partecipazioni dell'ente sottoposto a  risoluzione  o
          di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte; 
                h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o  la
          societa'  che  lo  controlla  emetta  nuove  azioni,  altre
          partecipazioni o  altri  strumenti  di  capitale,  compresi
          strumenti convertibili in capitale; 
                i) modificare la scadenza  dei  titoli  di  debito  e
          delle  altre  passivita'   ammissibili   emessi   dall'ente
          sottoposto a  risoluzione,  o  modificare  l'importo  degli
          interessi  maturati  in  relazione  a  questi  strumenti  e
          passivita' o la data a partire dalla  quale  gli  interessi
          divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti
          per un periodo transitorio; questo potere  non  si  applica
          alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma  1,
          lettera b); 
                l) attivare  clausole  di  close-out  o  disporre  lo
          scioglimento  dei  contratti  finanziari  o  dei  contratti
          derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 54; 
                m) disporre la  rimozione  o  la  sostituzione  degli
          organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza
          dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in  cui  siano
          venute meno le condizioni della loro permanenza in carica; 
                n) chiedere alla Banca Centrale  Europea,  quando  e'
          l'autorita' competente, di effettuare  la  valutazione  del
          potenziale acquirente di una partecipazione qualificata  in
          deroga ai termini applicabili. 
              2. Salvo  quando  diversamente  previsto  dal  presente
          decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca
          d'Italia non e' tenuta a: 
                a)  ottenere  il  consenso  da  parte  di   qualsiasi
          soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o  creditori
          dell'ente sottoposto a risoluzione; 
                b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di  un
          potere di risoluzione di cui al presente Capo,  inclusa  la
          pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti,
          ne'  a  depositare  o  registrare  documenti  presso  altre
          autorita'.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  61  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 61 (Poteri accessori). -  1.  Nell'esercizio  dei
          poteri di risoluzione, la  Banca  d'Italia  puo',  salvi  i
          diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal  presente
          decreto: 
                a) fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  92,
          disporre in caso di trasferimento di strumenti  finanziari,
          diritti,  attivita'  o   passivita',   che   questi   siano
          acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere; 
                b)  dichiarare  estinto  il  diritto   ad   acquisire
          ulteriori azioni o altre partecipazioni; 
                c)   richiedere   ai   soggetti   competenti,   anche
          stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione  dalla
          negoziazione o  dalla  quotazione  ufficiale  di  strumenti
          finanziari  nella  rispettiva  sede   di   negoziazione   o
          l'esclusione  o  sospensione  di  offerte  al  pubblico  di
          strumenti finanziari; 
                d) prevedere che, in caso di  cessione  di  strumenti
          finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario
          subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente
          - nei diritti  o  negli  obblighi  dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9  e
          10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture
          di mercato nonche' in  tutti  i  rapporti  processuali,  in
          deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile; 
                e) imporre all'ente sottoposto  a  risoluzione  e  al
          cessionario  di  fornirsi  reciprocamente  informazioni   e
          assistenza; 
                f) modificare o sciogliere contratti  di  cui  l'ente
          sottoposto  a  risoluzione  e'  parte  o   sostituirne   un
          contraente con il  cessionario,  senza  che  il  contraente
          abbia diritto al risarcimento del danno o al  pagamento  di
          penali previste dal contratto. 
              2.  Se  necessario  per  assicurare  l'efficacia  della
          risoluzione con riferimento ai poteri di cui  al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  volte  a  garantire   la
          continuita'  dell'attivita'  di  impresa  o  dei  contratti
          dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di  cessione,
          per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario.  Le
          misure comprendono, ove necessario,  la  sospensione  o  la
          disattivazione dei meccanismi terminativi  esercitabili  in
          caso di sostituzione del contraente originario  o  del  suo
          controllante. 
              3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2
          lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche': 
                a) il diritto del dipendente dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro; 
                b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la  facolta'
          per la controparte di un contratto di esercitare i  diritti
          derivanti dal contratto, incluso lo  scioglimento,  se  gli
          stessi sono esercitabili  in  base  a  presupposti  diversi
          dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo
          controllante.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  65  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   65   (Esclusione   di    talune    disposizioni
          contrattuali in caso di risoluzione). -  1.  L'adozione  di
          una misura di prevenzione o di gestione della crisi,  anche
          in presenza di una dichiarazione dello stato di  insolvenza
          ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi  di  un  evento
          direttamente connesso all'applicazione di queste misure non
          costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente
          sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione
          della garanzia ai fini del decreto  legislativo  21  maggio
          2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai  fini  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi
          previsti dal contratto, compresi quelli  di  pagamento,  di
          consegna nonche' di prestazione della  garanzia,  non  sono
          stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo  1455
          del codice civile. 
              2.  Alle  stesse  condizioni  indicate  dal  comma   1,
          l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
          crisi, anche in presenza di una dichiarazione  dello  stato
          di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un
          evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
          decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  ne'  una
          procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12
          aprile 2001, n. 210, relativamente ai  contratti  stipulati
          con terzi da una componente del gruppo di cui fa  parte  un
          ente sottoposto alla misura, se: 
                a) i contratti prevedono obblighi che sono  garantiti
          dall'ente, o gravanti su di esso; 
                b) i contratti  comprendono  clausole  in  base  alle
          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi
          relativi a un'altra componente del gruppo. 
              3. Fintantoche' gli obblighi  previsti  dal  contratto,
          compresi quelli di pagamento  e  di  consegna,  nonche'  di
          prestazione della  garanzia,  non  sono  stati  oggetto  di
          inadempimento  ai  sensi  dell'articolo  1455  del   codice
          civile, l'adozione  di  una  misura  di  prevenzione  della
          crisi, una sospensione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo
          19-bis o una misura  di  gestione  della  crisi,  anche  in
          presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza  ai
          sensi dell'articolo 36,  o  il  verificarsi  di  un  evento
          direttamente connesso all'applicazione  di  una  di  queste
          misure non da' di per se' titolo a: 
                a) esercitare un  diritto  di  recesso,  sospensione,
          modifica,  compensazione  o  attivare   una   clausola   di
          close-out relativamente ai  contratti  stipulati  dall'ente
          sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo  di
          cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: 
                  i)  i  contratti  prevedono   obblighi   che   sono
          garantiti da una componente del gruppo, o  gravanti  su  di
          essa; 
                  ii) i contratti comprendono clausole in  base  alle
          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi
          relativi a un'altra componente del gruppo; 
                b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un
          ente sottoposto a tali  misure  o  di  una  componente  del
          gruppo ai sensi di un contratto  comprendente  clausole  in
          base  alle  quali  rilevano,  per  il  soggetto  parte  del
          contratto,  eventi  relativi  a  un'altra  componente   del
          gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni; 
                c) non adempiere gli obblighi a  favore  di  un  ente
          sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo  di
          appartenenza  spettanti  in  relazione   a   un   contratto
          comprendente clausole in base alle quali rilevano,  per  il
          soggetto parte del contratto, eventi  relativi  a  un'altra
          componente del gruppo. 
              4. Ai  fini  del  presente  articolo,  una  risoluzione
          disposta in uno  Stato  terzo  costituisce  una  misura  di
          gestione  della  crisi  quando  e'  riconosciuta  ai  sensi
          dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o  altra  autorita'
          di risoluzione di uno  Stato  membro  ha  disposto  in  tal
          senso. 
              5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo  e
          dell'articolo 68, comma 1, una sospensione  degli  obblighi
          di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di
          garanzia ai sensi  degli  articoli  19-bis,  66  e  67  non
          costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale  ne'
          stato di insolvenza. 
              6. Le disposizioni del presente articolo sono norme  di
          applicazione  necessaria  ai  sensi  dell'articolo  9   del
          Regolamento (UE) n. 593/2008.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  66  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 66 (Sospensione di obblighi  di  pagamento  e  di
          consegna).-  1.  La  Banca  d'Italia   puo'   disporre   la
          sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a  norma
          di un contratto di cui l'ente sottoposto a  risoluzione  e'
          parte.  La  sospensione  decorre  dalla  pubblicazione  del
          programma di risoluzione e dura fino  alla  mezzanotte  del
          giorno lavorativo successivo. Per lo  stesso  periodo  sono
          sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti
          dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente
          sottoposto a risoluzione. 
              2. La sospensione a norma del comma 1  non  si  applica
          agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti: 
                a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o
          dei relativi operatori; 
                b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione  a
          norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.  648/2012  e
          di  controparti  centrali  di  Paesi   terzi   riconosciute
          dall'AESFEM  in  conformita'  dell'articolo  25  di   detto
          regolamento; 
                c) delle banche centrali. 
              3.  Nell'esercizio  del  potere  di  cui  al   presente
          articolo, si tiene  conto  dell'impatto  delle  misure  sul
          regolare funzionamento dei mercati finanziari. 
              3-bis.  La   Banca   d'Italia,   tenuto   conto   delle
          circostanze, individua  gli  obblighi  di  pagamento  o  di
          consegna  oggetto  della  sospensione  e  valuta   se   sia
          necessario  applicare  quest'ultima  anche  agli   obblighi
          relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i
          depositi  protetti  di  persone  fisiche,  microimprese   e
          piccole e medie imprese. 
              3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di  cui  al
          comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi  ammissibili
          al  rimborso,  la  Banca  d'Italia  puo'  disporre  che   i
          depositanti abbiano accesso a  un  importo  giornaliero  di
          tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se  e  nella
          misura  in  cui  cio'  e'  compatibile  con  la  situazione
          finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  67  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Limitazione dell'escussione di garanzie).- 1.
          La Banca d'Italia puo' limitare  l'escussione  di  garanzie
          aventi  a  oggetto   attivita'   dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del
          programma di risoluzione e dura fino  alla  mezzanotte  del
          giorno lavorativo successivo. 
              2. Il potere di cui al comma 1 non si applica: 
                a) ai diritti di garanzia attribuiti  ai  sistemi  di
          pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori; 
                b) alle controparti centrali autorizzate  nell'Unione
          a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e
          di  controparti  centrali  di  Paesi   terzi   riconosciute
          dall'ESMA  in  conformita'  dell'articolo   25   di   detto
          regolamento; 
                c) alle banche centrali  in  relazione  ad  attivita'
          dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o  fornite
          mediante margini o altre forme di garanzia. 
              3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94,  la  Banca
          d'Italia,  assieme  alle  altre  autorita'  di  risoluzione
          coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni  di  cui  al
          comma 1  si  applichino  in  modo  coerente  per  tutte  le
          componenti del gruppo sottoposte a risoluzione. 
              4.  Nell'esercizio  del  potere  di  cui  al   presente
          articolo, si tiene  conto  dell'impatto  delle  misure  sul
          regolare funzionamento dei mercati finanziari.».