N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014, per quanto riguarda la capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell'articolo 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 11 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonche' all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea; b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti; c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorita' bancaria europea; d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con le modalita' piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facolta' previste dall'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza; f) avvalersi della facolta', con gli effetti previsti dall'articolo 71-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorita' di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerita' delle relative procedure; h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877; i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo; c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013; e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata; f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014; h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di coesione con essa stipulato; h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario; i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013; l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 1) contratti su valori mobiliari, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli; ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 2) contratti connessi a merci, fra cui: i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura; ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci; 3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi; 4) accordi di swap, tra cui: i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; ii) total return swap, credit default swap o credit swap; iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati; 5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5; p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis. 1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti; s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4 del testo unico bancario; t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione; u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014 per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013; v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione; v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali superano i 100 miliardi di euro; z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione; aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni; cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche; dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario; dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»: 1) un ente designato per la risoluzione e le societa' da esso controllate che non siano: i) a loro volta enti designati per la risoluzione; ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione; iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformita' al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonche' le societa' da essi controllate; 2) le societa' appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la societa' capogruppo e' un ente designato per la risoluzione; dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 1) negoziazione per conto proprio; 2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni; ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca; ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto; ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37; mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014; mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai sensi dell'articolo 2409-ter-decies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari; qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nei fondi propri e le altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1; qq-bis) «passivita' computabili»: le passivita' ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passivita' indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonche' gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto; ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170; tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento; tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE; tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento; uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE; zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario; aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 1) negoziazione per conto proprio; 2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014; ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014; eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonche' del Titolo IV, Capo II, si considerano societa' controllate altresi', ove appropriato, le banche affiliate, la societa' capogruppo e le rispettive societa' controllate, tenuto conto delle modalita' con cui il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3; ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»: le societa' di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013; hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, o dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte; lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non e' G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attivita' totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che e' considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia; mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articoli 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea; ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea; ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione; qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento; rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.». - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: a) banche aventi sede legale in Italia; b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario; c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.». - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Collaborazione tra autorita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MRU, nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro che ha fornito le informazioni. 4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le autorita' e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorita' di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.». - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Piani di risoluzione individuali). - 1. La Banca d'Italia predispone, sentita l'autorita' competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. 2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 102. 3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II. 4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca. 4-bis. Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014. 4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.». - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Piani di risoluzione di gruppo). - 1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e' predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che identifica uno o piu' enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione. 2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 103. 3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo. 4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata. 5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo. 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalita' previste dall'articolo 70.». - Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Cooperazione).- 1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite dell'autorita' competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da questa stabiliti. 2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia. 3. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione. 4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonche' dell'autorita' competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.». - Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Valutazione della risolvibilita'). - 1. La Banca d'Italia valuta, sentita l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. 2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali. 3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure: a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; b) assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale; c) assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard. 4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.». - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 13 (Valutazione della risolvibilita' dei gruppi). - 1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti di quegli Stati. 2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo puo' essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi. 3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3. 4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15. 4-bis. Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita' e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 8.». - Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 14 (Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo). - 1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla banca stessa, all'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. 2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilita' dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento: a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a); b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies. 2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne da' comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.». - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi). - 1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, all'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. 2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo. 3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo. 4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. 5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilita' sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3. 6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.». - Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'). - 1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di: a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali; b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati; c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica; d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici; e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi. 2. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre: a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile; b) imporre a una societa' non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una societa' finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo; b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passivita' computabili; c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passivita' computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia; c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorita' competente, e delle passivita' computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.». - Il Capo II del Titolo III del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e' cosi' rubricato: «Titolo III Misure preparatorie Capo II Risolvibilita'». - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Accertamento dei presupposti).- 1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. 2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. 2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS. 3. (abrogato).». - Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi) . - 1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca: a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca, quando cio' consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); b) la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. 2. La risoluzione e' disposta quando, in conformita' delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu' obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.». - Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 23 (Valutazione). - 1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passivita' computabili nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'. 2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.». - Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 24 (Finalita' e contenuto della valutazione). - 1. La valutazione e' volta a: a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili; b) fornire elementi perche' siano individuate le azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione; c) quantificare l'entita' della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali; d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il bail-in, quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita' ammissibili; e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per: i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni; ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2. 2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili. 3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse. 4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione. 5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile. 6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili: a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla situazione finanziaria; b) analisi e stima del valore contabile delle attivita'; c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; 7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.». - Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Valutazione provvisoria). - 1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, delle passivita' computabili possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria. 2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile. 3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. 4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2. La valutazione definitiva di per se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.». - Il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione).- 1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione. 2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95. 3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.». - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 27 (Presupposti). - 1. Le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo: a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati dall'articolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.». - Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 28 (Strumenti soggetti a riduzione o conversione). -1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). 2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a: a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30. 2 bis. Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione. 3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.». - Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 29. (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5. 2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. Si applicano altresi' gli articoli 87 e 88. 3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata e quello delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata. 4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).». - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 30 (Cooperazione fra autorita') .-1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti o le passivita' su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione e ricorre una delle seguenti circostanze: a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro; b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti e delle passivita' di cui all'articolo 28 nei confronti di societa' aventi sede in Italia. 3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: a) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione o conversione emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; b) gli strumenti e le passivita' soggetti a riduzione o conversione emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.». - Il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione). - 1. Ai titolari degli strumenti o delle passivita' soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato. 2. Ai titolari degli strumenti o delle passivita' soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato. 3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.». - Il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 32 (Avvio della risoluzione). - 1. Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione; b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro: 1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II; 2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2; 3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione; 4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68; 5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e); 6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati: i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'enteponte o alla societa'; ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della societa'; iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'. 2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. 4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza o la risoluzione sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti. 5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5. 7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 8.». - Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 33 (Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti). - 1. Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' comunque essere avviata quando: a) la societa' e' un ente designato per la risoluzione; b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione; c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo. 4. (abrogato). 5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se: a) la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o b) la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso il piano di risoluzione prevede che la societa' finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. 6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.». - Il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione). - 1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V. 2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita': a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V; b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni; c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4. 3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5. 4-bis Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.». - Il testo dell'articolo 37 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 37 (Commissari speciali). - 1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente. 2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario. 4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. 5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo. 6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario. 7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata: a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione; b) sull'ente sottoposto a risoluzione; c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione. 8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.». - Il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 (Chiusura della risoluzione).- 1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. 2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. 3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.». - Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 40 (Cessione). - 1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi. 2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II. 3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a: a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a); b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b). 4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi: a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria; b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione; c) ottenere il prezzo piu' alto possibile. 5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7. 6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo. 7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria. 8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta dell'autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.». - Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte). - 1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza. 2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge; a) approva le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'enteponte, nonche' la strategia e il profilo di rischio; b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; c) stabilisce restrizioni all'attivita' dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. 4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo. 5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa vigente. 6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative. 7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti. 8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.». - Il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43 (Cessione). - 1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti. 3. La Banca d'Italia puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, purche' la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale. 4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 5. Si applica l'articolo 40, comma 3.». - Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita').- In vigore dal 16 novembre 2015. 1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 2. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge; a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio; b) in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.». - Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Passivita' escluse dal bail-in).- 1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti: a) i depositi protetti; b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione; c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili; d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili; e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione; f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento; g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti: i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014; ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione; iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi. iii-bis) le passivita' nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne quando queste passivita' abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello, di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario. 2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli; b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea; c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in. 2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunita' di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passivita', diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a: a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe; c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione; d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE; e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario. 4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio. 5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su: a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c); b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1. 6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione. Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II. 7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da: a) i contributi ordinari; b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni; c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c). 8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che: a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro. 9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che: a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso. 10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).». - Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita: «Art. 50 (Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in).- 1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passivita' soggette al bail-in. 2. Il requisito da rispettare su base individuale e' determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a: a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21; b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa; c) la necessita' di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca; e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86; f) le ripercussioni negative sulla stabilita' finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti. 3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, puo' chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa' non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare: a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che le societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione; b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle societa' controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a); c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le societa' controllate aventi sede legale in Italia. 5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 70. 6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita' computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo cui esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa e' computabile a condizione che la societa' interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale applicazione del bail-in alle passivita' sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta. 7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo.». - Il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori).- 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato: a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale. 2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2; b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensa-zionetra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91; per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili; d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza. 3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite: a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione; b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II. 4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in. 5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55. 7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.». - Il testo dell'articolo 56 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 56 (Piano di riorganizzazione aziendale). - 1. Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale. 2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dall'articolo 105. 3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo' essere prorogato di un mese. 4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione interessate e all'ABE. 5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto. 6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere. 7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano. 8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia. 9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu' breve.». - Il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 59 (Riconoscimento contrattuale del bail-in).- 1. Quando una passivita' soggetta a bail-in e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione. 2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della clausola contrattuale inserita. 4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1. 4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. 4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita' in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1. 4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti. 4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. 4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passivita' aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passivita' di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15. 4-septies. La Banca d'Italia puo', anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle quali si applica il comma 4-ter. 4-octies. Le passivita' per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.». - Il testo dell'articolo 60 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 60 (Poteri generali di risoluzione).- 1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, nonche' alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri: a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni; b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione; c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione; d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli; e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passivita'; f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte; h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale; i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54; m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica; n) chiedere alla Banca Centrale Europea, quando e' l'autorita' competente, di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili. 2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non e' tenuta a: a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione; b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, ne' a depositare o registrare documenti presso altre autorita'.». - Il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Poteri accessori). - 1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia puo', salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto: a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere; b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni; c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari; d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile; e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza; f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto. 2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante. 3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche': a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro; b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta' per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.». - Il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 65 (Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione). - 1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. 2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso; b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 19-bis o una misura di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a: a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa; ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo; b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni; c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso. 5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza. 6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.». - Il testo dell'articolo 66 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 66 (Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna).- 1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione. 2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti: a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori; b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento; c) delle banche centrali. 3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. 3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.». - Il testo dell'articolo 67 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 67 (Limitazione dell'escussione di garanzie).- 1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 2. Il potere di cui al comma 1 non si applica: a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori; b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento; c) alle banche centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia. 3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione. 4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.».