art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
              -  Il  testo  dell'articolo  68  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  68  (Sospensione   temporanea   dei   meccanismi
          terminativi).-  1.  La  Banca  d'Italia   puo'   sospendere
          l'attivazione di meccanismi terminativi  riconosciuti  alla
          controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto
          a  risoluzione,  a  condizione  che  continuino  a   essere
          eseguiti gli obblighi di pagamento e di  consegna,  nonche'
          di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla
          pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla
          mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 
              2. Con le stesse modalita' di  cui  al  comma  1,  puo'
          essere  sospesa  l'attivazione  di  meccanismi  terminativi
          riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato  da
          una  societa'  controllata  di   un   ente   sottoposto   a
          risoluzione   al   ricorrere   congiunto   delle   seguenti
          condizioni: 
                a)  gli  obblighi  derivanti   dal   contratto   sono
          garantiti  dall'ente  sottoposto  a  risoluzione  o   fanno
          comunque capo a esso; 
                b) il presupposto per  l'attivazione  dei  meccanismi
          terminativi  e'   l'insolvenza   dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione o e' comunque  determinato  con  riguardo  alla
          situazione finanziaria di quest'ultimo; 
                c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo'  essere
          realizzata una cessione di azioni, di altre  partecipazioni
          o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a
          risoluzione: 
                  i)  tutte  le  attivita'  e  le  passivita'   della
          societa' controllata che pertengono al contratto sono state
          cedute o possono essere cedute; oppure 
                  ii)   la   Banca   d'Italia   individua    adeguati
          accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera  a)
          siano altrimenti adempiuti. 
              3. Le sospensioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano: 
                a) ai contratti conclusi nell'ambito  di  sistemi  di
          pagamento  o  di  regolamento  titoli  o  con  i   relativi
          operatori; 
                b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione  a
          norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.  648/2012  e
          di  controparti  centrali  di  Paesi   terzi   riconosciute
          dall'ESMA  in  conformita'  dell'articolo   25   di   detto
          regolamento; 
                le banche centrali. 
              4. La sospensione di un  meccanismo  terminativo  cessa
          dal  momento  in  cui  la  Banca  d'Italia  comunica   alla
          controparte che i  diritti  e  gli  obblighi  previsti  dal
          contratto non saranno  ceduti  a  un  altro  soggetto,  ne'
          subiranno  una  riduzione  o  conversione  in  applicazione
          dell'articolo 48. 
              5. Al termine del periodo di sospensione,  fatto  salvo
          l'articolo 65,  i  meccanismi  terminativi  possono  essere
          attivati secondo quanto previsto dal contratto se: 
                a) in caso di cessione, i presupposti  per  attivarli
          si verificano con riferimento al cessionario; 
                b) in assenza di cessione, non e' stato applicato  il
          bail-in  alle  passivita'  che  originano   dal   contratto
          medesimo. 
              6.  Nell'esercizio  del  potere  di  cui  al   presente
          articolo, si tiene  conto  dell'impatto  delle  misure  sul
          regolare funzionamento dei mercati finanziari. 
              7. La Banca d'Italia puo' stabilire  obblighi  relativi
          alla conservazione dei contratti finanziari  stipulati  dai
          soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di  dati  sulle
          negoziazioni  forniscono  alla  Banca  d'Italia,   su   sua
          richiesta, le  informazioni  necessarie  per  assolvere  le
          proprie responsabilita' conformemente all'articolo  81  del
          Regolamento (UE) n. 648/2012. 
              8. (abrogato).». 
              -  Il  testo  dell'articolo  70  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 70 (Collegi di risoluzione).  -  1.  In  caso  di
          soggetti facenti parte di un gruppo con  componenti  aventi
          sede  legale  in  altri  Stati  membri  o  con   succursali
          significative stabilite in altri Stati membri, la redazione
          dei   piani   di   risoluzione,   la   valutazione    della
          risolvibilita', la determinazione  delle  misure  volte  ad
          affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita',
          la determinazione del requisito minimo di  fondi  propri  e
          passivita'  computabili,  nonche'  la   predisposizione   e
          l'approvazione  dei  programmi   di   risoluzione,   quando
          riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi  di
          risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei  di
          risoluzione di cui al comma 1-quater  in  conformita'  alle
          norme   tecniche   di   regolamentazione   adottate   dalla
          Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia  coopera
          con i membri dei collegi a cui partecipa. 
              1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  1-quater,
          la Banca d'Italia, quando e' l'autorita' di risoluzione  di
          gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al
          quale partecipano: 
                a) le autorita' di risoluzione degli Stati membri  in
          cui  hanno  sede  le  societa'  controllate  incluse  nella
          vigilanza su base consolidata; 
                b) le autorita' di risoluzione degli Stati membri  in
          cui hanno sede le societa' di partecipazione finanziaria  o
          di partecipazione finanziaria mista che controllano  almeno
          una banca del gruppo; 
                c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri  in
          cui sono stabilite succursali significative; 
                d) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e  le
          autorita' competenti degli Stati membri le cui autorita' di
          risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi
          accompagnare  da  un  rappresentante  della  propria  banca
          centrale; 
                e) i ministri dell'economia  e  delle  finanze  degli
          Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d); 
                f) le autorita' responsabili  per  la  vigilanza  sui
          sistemi di garanzia  dei  depositanti  degli  Stati  membri
          indicati alle lettere a), b), c) e d); 
                g) l'ABE; 
                h) su loro richiesta, e in qualita'  di  osservatori,
          le autorita' di risoluzione di Stati terzi in cui  ha  sede
          una banca controllata da una componente del  gruppo  ovvero
          in   cui   quest'ultima   ha   stabilito   una   succursale
          significativa.  La  partecipazione  di   queste   autorita'
          avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia  e  a
          condizione  che  esse  siano  soggette   a   requisiti   di
          riservatezza equivalenti a  quelli  previsti  dall'articolo
          77. 
              1-ter.  In  qualita'  di  presidente  del  collegio  di
          risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia: 
                a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio,
          protocolli e procedure per il  funzionamento  del  collegio
          stesso; 
                b) coordina tutte le attivita' del collegio; 
                c) convoca e presiede tutte le riunioni del  collegio
          e tiene prontamente e pienamente informati  i  suoi  membri
          con  riguardo  all'organizzazione  delle  riunioni,   delle
          principali problematiche da discutere  e  punti  all'ordine
          del giorno; 
                d) informa i membri del collegio di ogni riunione  in
          modo che essi possano chiedere di partecipare; 
                e) decide quali membri e  osservatori  invitare  alle
          riunioni, tenendo  in  considerazione  la  rilevanza  della
          problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e
          in  particolare  il  possibile  impatto  sulla   stabilita'
          finanziaria  negli  Stati  membri  interessati,   e   fermo
          restando  il  diritto  delle  autorita'  di  risoluzione  a
          partecipare alle riunioni in cui  sono  discussi  argomenti
          relativi a una decisione comune  o  a  una  componente  del
          gruppo nel loro Stato membro; 
                f) tiene prontamente informati  tutti  i  membri  del
          collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni. 
              1-quater. Quando una banca, un'impresa di  investimento
          o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due
          o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in
          Italia  e  in  almeno  un  altro  Stato  membro  ovvero  ha
          stabilito succursali significative in Italia e in almeno un
          altro  Stato  membro,  la  Banca  d'Italia,  insieme   alle
          autorita'  di  risoluzione   degli   altri   Stati   membri
          interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione.
          La  Banca  d'Italia  presiede  il   collegio   europeo   di
          risoluzione se il soggetto avente sede legale  nello  Stato
          terzo controlla le societa' aventi sede legale  nell'Unione
          europea attraverso  una  societa'  avente  sede  legale  in
          Italia. Se questa condizione  non  risulta  verificata  per
          alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio
          solo se essa e' l'autorita' di risoluzione  della  societa'
          con attivita' totali in bilancio piu' elevate  delle  altre
          societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea.
          Si applicano i commi 1-bis e 1-ter. 
              1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai
          commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni  di  cui
          al comma 1 sono espletate da altri consessi o  collegi  che
          rispettano quanto previsto in materia di funzionamento  dei
          collegi dal presente articolo. Per i soli  collegi  europei
          di risoluzione, l'esenzione di cui  al  presente  comma  e'
          subordinata al  mutuo  accordo  degli  altri  Stati  membri
          interessati. 
              2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e  le
          capogruppo italiane  controllate  da  una  societa'  estera
          inclusa nella vigilanza consolidata  della  Banca  d'Italia
          provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia  di  atti,
          informazioni, documenti e ogni  altro  dato  relativi  alla
          societa' estera controllante. 
              3. Per le finalita' indicate al  comma  1  le  societa'
          aventi sede legale in  Italia  che  controllano  una  banca
          soggetta a vigilanza in un altro Stato  membro  collaborano
          con  l'autorita'  di  risoluzione  di  questo   Stato   per
          assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti
          e ogni altro dato relativi alla banca controllata.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  71  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 71 (Incidenza  dei  piani  di  risoluzione  sulle
          finanze  pubbliche).-1.  Nei  casi  in  cui  il  piano   di
          risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con
          decisione congiunta da parte di  autorita'  di  risoluzione
          rappresentate  nel  collegio  di  risoluzione,   la   Banca
          d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una  societa'
          controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un  altro
          Stato  membro,  puo'  chiedere  il  riesame  del  piano  di
          risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle  finanze
          pubbliche.  Se  la  richiesta  e'  presentata  da  un'altra
          autorita' di risoluzione,  la  Banca  d'Italia,  quando  e'
          autorita' di risoluzione di gruppo, avvia  un  riesame  del
          piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito
          minimo di fondi propri e passivita' computabili. 
              2. Se un piano di risoluzione  di  gruppo  deve  essere
          adottato o aggiornato con decisione congiunta da  parte  di
          autorita' di  risoluzione  rappresentate  nel  collegio  di
          risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione  ai
          sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del  Regolamento  (UE)
          n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  chiedere  che  l'ABE  si
          astenga dal decidere sulla questione, se la  sua  decisione
          puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.». 
              - Il testo degli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  e
          85 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
          cosi' recita: 
              «Art. 78 (Fondi di risoluzione).- 1. Per permettere  di
          realizzare  gli  obiettivi   della   risoluzione   indicati
          all'art.  21,  in  conformita'   dei   principi   stabiliti
          nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o
          piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da: 
                a) i contributi ordinari di cui all'art. 82,  versati
          dalle  banche  aventi  sede  legale  in  Italia   e   dalle
          succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del
          raggiungimento del livello specificato all'art. 81; 
                b) i contributi  straordinari  di  cui  all'art.  83,
          versati dagli stessi soggetti  indicati  alla  lettera  a),
          quando i contributi ordinari sono insufficienti  a  coprire
          perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita'  di
          cui al comma 1; 
                c) prestiti e altre forme  di  sostegno  finanziario,
          quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire
          le perdite, i costi o  le  altre  spese  sostenuti  per  le
          finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non
          sono prontamente disponibili o sufficienti; 
                d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o
          dall'ente-ponte, interessi  e  altri  utili  derivanti  dai
          propri investimenti. 
              2.  I  fondi  costituiscono  un  patrimonio   autonomo,
          distinto a tutti gli effetti  dal  patrimonio  della  Banca
          d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite.
          Il patrimonio risponde  esclusivamente  delle  obbligazioni
          contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai  sensi
          del presente Capo. Su di esso non sono ammesse  azioni  dei
          creditori  della  Banca  d'Italia  o  nell'interesse  degli
          stessi, ne' quelle dei creditori  dei  soggetti  che  hanno
          versato le risorse  raccolte  nei  fondi  o  nell'interesse
          degli stessi. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  delegare,  in  tutto  o  in
          parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti  riconosciuti
          ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le  funzioni
          disciplinate ai sensi del presente Capo.» 
              «Art. 79  (Utilizzo  dei  fondi  di  risoluzione).-  1.
          L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti  ai
          sensi dell'articolo 80, e' disposto  dalla  Banca  d'Italia
          per una o piu' delle seguenti finalita' e  limitatamente  a
          quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di
          cui al Titolo IV, Capo IV: 
                a) garantire le attivita' o le  passivita'  dell'ente
          sottoposto a risoluzione,  delle  sue  controllate,  di  un
          ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione  delle
          attivita'; 
                b)  concedere  finanziamenti  all'ente  sottoposto  a
          risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a  una
          societa' veicolo per la gestione delle attivita'; 
                c)  acquistare  attivita'  dell'ente   sottoposto   a
          risoluzione; 
                d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti  e
          apporti al patrimonio di un ente-ponte o  di  una  societa'
          veicolo per la gestione delle attivita'; 
                e)  corrispondere  indennizzi  agli  azionisti  e  ai
          creditori conformemente all'articolo 89; 
                f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti  e
          apporti al patrimonio di un ente sottoposto a  risoluzione,
          quando  e'  applicato  il  bail-in  ed  e'  stata  disposta
          l'esclusione di creditori a norma dell'articolo  49,  comma
          2; 
                g) concedere  finanziamenti  su  base  volontaria  ad
          altri  meccanismi  di   finanziamento   della   risoluzione
          istituiti  in  altri  Stati  membri  secondo  il   disposto
          dell'articolo 84; 
                h)   quando   e'   stata   disposta    la    cessione
          dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate
          dalle lettere a), b), c), d), e), f) e  g),  nei  confronti
          del cessionario. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  49,
          commi 5, 6, 7, 8, 9  e  10,  i  fondi  di  risoluzione  non
          possono essere utilizzati  per  assorbire  direttamente  le
          perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne'  per
          ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo  di
          risoluzione determina indirettamente  il  trasferimento  al
          fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti,  si
          applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del  fondo
          stabiliti dall'articolo 49.» 
              «Art. 80 (Fondi istituiti presso altri  soggetti).-  1.
          La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di  risoluzione
          siano istituiti presso soggetti da  essa  individuati,  ivi
          inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti  riconosciuti
          ai sensi dell'articolo 96  del  Testo  Unico  Bancario.  In
          questo  caso,  l'articolo   78,   comma   2,   si   applica
          intendendosi riferito al soggetto presso cui  e'  istituito
          il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia. 
              2. Nei casi previsti dal comma  1,  i  regolamenti  dei
          fondi di risoluzione,  nonche'  gli  statuti  dei  soggetti
          presso i quali tali fondi  sono  istituiti  sono  approvati
          dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con  il
          presente  decreto.  Restano  fermi  i  poteri  della  Banca
          d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.» 
              «Art.    81    (Livello-obiettivo    della    dotazione
          finanziaria).- 1. Entro il 31 dicembre  2024  la  dotazione
          finanziaria complessiva dei fondi di  risoluzione  e'  pari
          all'1 per cento dei  depositi  protetti,  ad  eccezione  di
          quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4,  del  testo
          unico  bancario,   risultanti   alla   data   di   chiusura
          dell'ultimo  bilancio  annuale  dei  soggetti   tenuti   al
          versamento dei contributi, da essi approvato. 
              2. Per raggiungere il livello indicato al  comma  1,  i
          contributi vengono  calcolati  e  raccolti  in  conformita'
          dell'articolo 82 su base annuale  nel  modo  piu'  uniforme
          possibile  nel  tempo,  tenendo  anche  conto  dell'impatto
          prociclico  che  il  loro  versamento  puo'   avere   sulla
          situazione   finanziaria   dei   soggetti   obbligati    ad
          effettuarlo. 
              3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato
          al comma 1 per un massimo di quattro anni  se  i  fondi  di
          risoluzione hanno effettuato  esborsi  cumulativi  per  una
          percentuale superiore  allo  0,5  per  cento  dei  depositi
          protetti, ad  eccezione  di  quelli  indicati  all'articolo
          96-bis.1, comma 4, del testo unico  bancario,  di  tutti  i
          soggetti tenuti al versamento dei contributi. 
              4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la  dotazione
          finanziaria scende al di sotto del livello  stabilito  allo
          stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari  riprende
          fino al ripristino di quel livello in conformita' a  quanto
          stabilito  dall'articolo  82.  Tuttavia,  se,   dopo   aver
          raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma  1,
          la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi  di
          tale livello, l'ammontare  annuo  dei  contributi  ordinari
          annuali e' fissato in modo  da  consentirne  il  ripristino
          entro un periodo di sei anni.» 
              «Art. 82 (Contributi ordinari).- 1.  Le  banche  aventi
          sede legale in Italia e le succursali  italiane  di  banche
          extracomunitarie versano contributi ordinari  ai  fondi  di
          risoluzione su  base  annuale,  nell'ammontare  determinato
          dalla Banca d'Italia in conformita'  con  quanto  stabilito
          dalla  Commissione  Europea  ai  sensi  dell'articolo  103,
          paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. 
              2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una  quota  dei
          contributi ordinari, da essa stabilita, sia  costituita  da
          impegni di pagamento irrevocabili  integralmente  garantiti
          da attivita' a basso rischio  non  gravate  da  diritti  di
          terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per  cento
          dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del
          presente articolo.» 
              «Art. 83 (Contributi straordinari).- 1. Se la dotazione
          finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui
          all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede  legale  in
          Italia e le succursali italiane di banche  extracomunitarie
          versano ai fondi di risoluzione contributi  straordinari  a
          copertura degli oneri aggiuntivi nella  misura  determinata
          dalla  Banca  d'Italia.  I  contributi  straordinari   sono
          calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando  che
          il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale
          medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento
          del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  rinviare,  in  tutto  o  in
          parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso
          metterebbe a repentaglio la liquidita' o  solvibilita'  del
          soggetto  tenuto  ad   effettuarlo,   in   presenza   delle
          circostanze e subordinatamente alle condizioni  specificate
          dalla  Commissione  Europea  ai  sensi  dell'articolo  104,
          paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non  puo'
          essere concesso  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi,
          rinnovabile  su  richiesta  del  soggetto  interessato.   I
          contributi  rinviati  in  forza  del  presente  comma  sono
          corrisposti anche  prima  della  scadenza  del  termine  di
          rinvio quando la Banca d'Italia determina che il  pagamento
          non  mette  piu'  a  repentaglio   la   liquidita'   o   la
          solvibilita' del soggetto interessato.» 
              «Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). -  1.  Le
          risorse dei fondi di risoluzione possono  essere  integrate
          attraverso   prestiti   contratti   con    meccanismi    di
          finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: 
                a) i contribuiti  ordinari  non  sono  sufficienti  a
          sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1; 
                b) i contributi  straordinari  non  sono  prontamente
          disponibili o sufficienti; e 
                c)  i  prestiti  e  le  altre   forme   di   sostegno
          finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c),
          non   sono   immediatamente   accessibili   a    condizioni
          ragionevoli. 
              2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai
          meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti
          in  altri  Stati  membri.  L'ammontare  del   prestito   e'
          commisurato alla  percentuale  dei  depositi  protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'articolo  96-bis.1,  comma
          4, del testo  unico  bancario,  delle  banche  aventi  sede
          legale in Italia e  delle  succursali  italiane  di  banche
          extracomunitarie  sul  totale  dei  depositi  protetti  dai
          meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo
          che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente.
          I prestiti concessi sono considerati fra le  attivita'  del
          fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento
          del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
              3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi  previo
          parere  favorevole  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito  e'
          inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
              4.  Il  tasso  d'interesse,  il  periodo  di  rimborso,
          nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti
          contratti o concessi ai sensi  dei  commi  precedenti  sono
          determinati nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo
          106 della direttiva 2014/59/UE.» 
              «Art. 85 (Mutualizzazione del finanziamento in caso  di
          risoluzione  del  gruppo  con  componenti  in  altri  Stati
          membri).- 1. In caso di risoluzione relativa  a  un  gruppo
          con componenti aventi sede legale in altri Stati  membri  o
          con  succursali  significative  stabilite  in  altri  Stati
          membri di cui faccia parte almeno  una  banca  avente  sede
          legale  in  Italia  o  una  succursale  italiana  di  banca
          extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione  sono
          utilizzate  secondo  un  piano  di  finanziamento  proposto
          dall'autorita'  di  risoluzione  di  gruppo   e   approvato
          nell'ambito   del   programma   di   risoluzione   indicato
          dall'articolo 70. 
              2. Quando l'autorita' di risoluzione di  gruppo  e'  la
          Banca d'Italia, il piano di finanziamento  e'  proposto  da
          quest'ultima,  previa  consultazione  delle  autorita'   di
          risoluzione delle banche o Sim  facenti  parte  del  gruppo
          stabilite in altri Stati membri, se necessario anche  prima
          dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una  misura
          di risoluzione. 
              3. Il piano di finanziamento riporta: 
                a) una valutazione delle attivita' e delle passivita'
          delle componenti del gruppo interessate effettuata  secondo
          quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II; 
                b) le perdite accertate da  ciascuna  componente  del
          gruppo; 
                c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le
          perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti  e
          di creditori; 
                d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia
          dei  depositanti  sono  tenuti  a   fornire   conformemente
          all'articolo 86, comma 1; 
                e) il contributo complessivo  fornito  da  parte  dei
          meccanismi di finanziamento  della  risoluzione  coinvolti,
          anche in forma di garanzie, nonche' finalita'  e  modalita'
          di erogazione del contributo; 
                f) i criteri per la determinazione  dell'importo  che
          ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire  al
          fine di raggiungere il contributo complessivo di  cui  alla
          lettera e); 
                g) l'importo che ciascun meccanismo di  finanziamento
          dei paesi in cui hanno sede legale i  soggetti  interessati
          e' chiamato a fornire come contributo per il  finanziamento
          della risoluzione di gruppo  e  le  relative  modalita'  di
          erogazione; 
                h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi
          ai meccanismi di finanziamento; 
                i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate  le
          risorse  messe  a  disposizione  da  parte   dei   suddetti
          meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili. 
              4.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  80,  la   Banca
          d'Italia informa il soggetto presso il quale  il  fondo  e'
          istituito affinche' questo provveda a  dare  attuazione  al
          piano di finanziamento. 
              5. I criteri per la ripartizione tra  i  meccanismi  di
          finanziamento  partecipanti  del   contributo   complessivo
          indicato al comma  3,  lettera  e),  sono  coerenti  con  i
          principi fissati  dall'articolo  107,  paragrafo  5,  della
          direttiva 2014/59/UE. 
              6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei  fondi
          di  risoluzione   sono   distribuiti   ai   meccanismi   di
          finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai
          sensi del presente articolo,  conformemente  a  i  principi
          stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5,  della  direttiva
          2014/59/UE.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  96  del   citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  96  (Sanzioni  amministrative  agli  enti,  agli
          esponenti o al personale). - 1. Nei confronti dei  soggetti
          indicati all'articolo 2 e  delle  succursali  stabilite  in
          Italia di banche extracomunitarie si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma
          1, del  Testo  Unico  Bancario,  per  l'inosservanza  degli
          articoli  9,  15,  16,  16-bis,  16-quater,   16-quinquies,
          16-septies,     16-octies,     16-novies,      16-undecies,
          16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19,  comma  1,
          33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h),  68-bis,
          70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82  e  83  o  delle  relative
          disposizioni generali o particolari  adottate  dalla  Banca
          d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si
          applica   altresi'   in   caso   di   inosservanza    delle
          corrispondenti  disposizioni  dell'MRU  o  delle   relative
          disposizioni generali o particolari  adottate  dalla  Banca
          d'Italia o dal Comitato  di  Risoluzione  Unico,  anche  su
          raccomandazione di quest'ultimo. 
              1-bis. Il comma 1 non si applica quando  l'inosservanza
          ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo  38,
          paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. 
              2. Per l'inosservanza delle norme richiamate  al  comma
          1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico  Bancario,
          al ricorrere delle condizioni e  secondo  le  modalita'  da
          esso stabilite. In  caso  di  inosservanza  dell'ordine  di
          porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le
          sanzioni stabilite  dagli  articoli  144-bis,  comma  2,  e
          144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario,  nei  confronti
          dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  per
          l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
          applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
          144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti
          che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
          controllo,  nonche'  del  personale,  al  ricorrere   delle
          condizioni e secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
          144-ter del Testo Unico Bancario. 
              4.  Alle  sanzioni  amministrative   disciplinate   dal
          presente articolo si applicano gli articoli 144,  comma  9,
          144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al  Comitato  di
          Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai
          sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
          n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo
          7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n.
          806/2014, la Banca  d'Italia  comunica  tempestivamente  al
          Comitato  di  Risoluzione  Unico  la  conclusione  di   una
          procedura sanzionatoria e il suo esito.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  102  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 102 (Contenuto dei  piani  di  risoluzione).-  1.
          Fermo restando quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  di
          attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto
          dei piani  di  risoluzione  e'  disciplinato  dal  presente
          articolo. 
              2. Il piano  di  risoluzione  tiene  conto  di  diversi
          possibili scenari, tra cui l'ipotesi che  il  dissesto  sia
          idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita'
          finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere
          sistemico. Il piano di risoluzione  non  presuppone  alcuno
          dei seguenti interventi: 
                a) il sostegno  finanziario  pubblico  straordinario,
          fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; 
                b) l'assistenza di liquidita'  di  emergenza  fornita
          dalla banca centrale; o 
                c) l'assistenza di  liquidita'  fornita  dalla  banca
          centrale che preveda garanzie, durata e tasso di  interesse
          non standard. 
              3.  Il  piano  prevede  una  serie   di   opzioni   per
          l'applicazione delle misure e poteri di  risoluzione.  Esso
          comprende,  laddove  possibile  e   opportuno,   in   forma
          quantificata: 
                a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; 
                b)   una   sintesi   dei   cambiamenti    sostanziali
          intervenuti nella banca  rispetto  all'ultima  informazione
          fornita; 
                c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali  e
          le linee di operativita' principali possano essere separate
          dalle altre funzioni, sul  piano  giuridico  ed  economico,
          nella  misura  necessaria,  in  modo   da   garantirne   la
          continuita' in caso di dissesto della banca; 
                d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione  di
          ciascun aspetto sostanziale del piano; 
                e)   una   descrizione   della   valutazione    della
          risolvibilita'; 
                f)  una  descrizione  delle  misure  necessarie   per
          affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita'; 
                g) una descrizione delle procedure per determinare il
          valore e  la  trasferibilita'  delle  funzioni  essenziali,
          linee di operativita' principali e attivita' della banca; 
                h) una descrizione dei dispositivi atti  a  garantire
          che le informazioni richieste alla banca per  la  redazione
          del piano siano aggiornate e  a  disposizione  della  Banca
          d'Italia in qualsiasi momento; 
                i) le modalita' che permettono il finanziamento delle
          opzioni  di  risoluzione  senza  presupporre  alcuno  degli
          interventi seguenti; 
                i)  sostegno   finanziario   pubblico   straordinario
          diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione; 
                ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita  da
          una banca centrale; o 
                iii) assistenza di liquidita' da parte di  una  banca
          centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata  e
          tasso di interesse non standard. 
                l)  una  descrizione  delle  diverse   strategie   di
          risoluzione che si potrebbero applicare  nei  vari  scenari
          possibili e le tempistiche applicabili; 
                m) una descrizione delle interdipendenze critiche; 
              n)  una  descrizione  delle  opzioni  praticabili   per
          mantenere  l'accesso  alle  sedi  di  negoziazione  e  alle
          infrastrutture  di  mercato   e   una   valutazione   della
          portabilita' delle posizioni dei clienti; 
                o) un'analisi dell'impatto del piano  sui  dipendenti
          della banca, compresa una stima dei costi associati  e  una
          descrizione delle previste procedure di  consultazione  del
          personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto
          se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con  le  parti
          sociali; 
                p) il piano di comunicazione con i  media  e  con  il
          pubblico; 
                q) i requisiti di  cui  agli  articoli  16-septies  e
          16-octies e  il  termine  per  la  costituzione  di  questi
          requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies; 
              q-bis) laddove la Banca  d'Italia  applichi  l'articolo
          16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per  l'adempimento  da
          parte dell'ente designato per la risoluzione  conformemente
          all'articolo  16-quaterdeciesr)   una   descrizione   delle
          operazioni e  dei  sistemi  essenziali  per  assicurare  la
          continuita' del funzionamento dei processi operativi  della
          banca; 
                r) una descrizione delle  operazioni  e  dei  sistemi
          essenziali per assicurare la continuita' del  funzionamento
          dei processi operativi della banca; 
                s) l'eventuale parere espresso dalla banca in  merito
          al piano di risoluzione. 
              4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica
          con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo'
          chiedere di ricorrere a forme  di  assistenza  della  Banca
          Centrale Europea e identifica le attivita'  che  potrebbero
          essere considerate idonee quali garanzie.  Contiene  infine
          le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia  o
          da regolamenti della Commissione Europea. 
              5. Esso e' redatto sulla base  di  valutazioni  eque  e
          prudenti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  103  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  103  (Contenuto  dei  piani  di  risoluzione  di
          gruppo).- 1. Fermo restando  quanto  previsto  dalle  norme
          tecniche di attuazione adottate dalla Commissione  europea,
          il  contenuto  dei  piani  di  risoluzione  di  gruppo   e'
          disciplinato dal presente articolo. 
              2. Il piano di risoluzione di gruppo: 
                a) individua, per ciascun gruppo, gli enti  designati
          per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione; 
                a-bis) indica le azioni di  risoluzione  da  avviarsi
          con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e  gli
          impatti di  queste  azioni  per  le  altre  componenti  del
          gruppo; 
                a-ter) se un  gruppo  comprende  piu'  di  un  gruppo
          soggetto a risoluzione, definisce le azioni di  risoluzione
          in relazione agli enti  designati  per  la  risoluzione  di
          ciascun gruppo soggetto a  risoluzione  e  gli  impatti  di
          queste azioni per le altre componenti dello  stesso  gruppo
          soggetto a risoluzione e per gli altri  gruppi  soggetti  a
          risoluzione; 
              b) esamina in che misura gli strumenti e  i  poteri  di
          risoluzione  possono  essere  applicati  ed  esercitati  in
          maniera  coordinata  nei  confronti  delle  componenti  del
          gruppo  stabilite  nell'Unione  europea,  ivi  comprese  le
          misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo,
          del gruppo  nel  suo  complesso  o  di  linee  di  business
          separate o di attivita' svolte da una serie  di  componenti
          del gruppo o da  singole  sue  componenti,  e  individua  i
          potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata; 
                c) nel caso di un  gruppo  che  comprende  componenti
          stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la
          cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti
          di tali Stati e le implicazioni nell'Unione  europea  della
          risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi; 
                d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica
          ed economica di particolari funzioni o linee  di  business,
          necessarie per agevolare la risoluzione del  gruppo  quando
          di questa ricorrono i presupposti; 
              e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di
          risoluzione  del  gruppo   e,   qualora   siano   necessari
          interventi  di  finanziamento,  espone  i  criteri  per  la
          ripartizione dell'onere  del  finanziamento  tra  le  varie
          fonti di finanziamento presenti nei diversi  Stati  membri.
          Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi: 
                i)  sostegno   finanziario   pubblico   straordinario
          diverso dai fondi di risoluzione; 
                ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca
          centrale; oppure 
              iii) assistenza di liquidita' da  parte  di  una  banca
          centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata  e
          tasso di interesse non standard. 
              3. Il piano contiene inoltre le ulteriori  informazioni
          richieste dalla  Banca  d'Italia  o  da  regolamenti  della
          Commissione Europea. 
              4. Esso e' redatto sulla base  di  valutazioni  eque  e
          prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma
          4,  e  dell'impatto  potenziale  della  risoluzione   sulla
          stabilita'  finanziaria   in   tutti   gli   Stati   membri
          interessati.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  104  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 104 (Elementi da  considerare  nell'ambito  della
          valutazione di risolvibilita' di una banca o di un gruppo).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di
          attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare
          la risolvibilita'  di  una  banca  o  di  un  gruppo,  sono
          esaminati: 
                a) l'organizzazione della banca/gruppo,  in  modo  da
          assicurare  che  le  linee  di  operativita'  principali  e
          funzioni essenziali siano allocate a  soggetti  chiaramente
          identificabili e in modo coerente; 
                b) i  dispositivi  adottati  dalla  banca/gruppo  per
          fornire     personale      essenziale,      infrastrutture,
          finanziamenti,  liquidita'  e  capitali  per  sostenere   e
          mantenere in essere le linee di operativita'  principali  e
          le funzioni essenziali; 
              c) l'efficacia, anche  in  caso  di  risoluzione  della
          banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza  dei
          presidi  di  governo  adottati   dalla   banca/gruppo   per
          assicurare che tali contratti siano adempiuti nella  misura
          e secondo la qualita' concordata, nonche'  la  presenza  di
          procedure per trasferire  a  terzi  i  servizi  forniti  in
          virtu' di  tali  accordi,  in  caso  di  separazione  delle
          funzioni  essenziali  o   delle   linee   di   operativita'
          principali; 
                d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la
          continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato; 
                e)  l'adeguatezza   dei   sistemi   informatici   per
          permettere alla Banca d'Italia di raccogliere  informazioni
          accurate e complete sulle linee di operativita'  principali
          e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni
          rapide; 
              f) la capacita' dei sistemi informatici di  fornire  le
          informazioni essenziali per una risoluzione efficace  della
          banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in  situazioni  in
          rapida evoluzione; 
                g) la misura in cui  la  banca/gruppo  ha  testato  i
          propri sistemi informatici in scenari  di  stress  definiti
          dalla Banca d'Italia; 
                h) la continuita' dei sistemi informatici sia per  la
          banca/gruppo interessata, sia per il cessionario  nel  caso
          in cui le funzioni essenziali e le  linee  di  operativita'
          principali siano oggetto di cessione; 
                i)  le  procedure  adottate  della  banca/gruppo  per
          permettere  alla   Banca   d'Italia   di   disporre   delle
          informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli
          importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi; 
                l)  l'ammontare  e  la  tipologia  delle   passivita'
          ammissibili della banca/gruppo; 
                m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni
          back to back, la misura in cui: i) queste  operazioni  sono
          effettuate a condizioni  di  mercato  e  la  solidita'  dei
          relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso  a
          queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo 
                n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo
          ostacola l'applicazione degli strumenti di  risoluzione  in
          conseguenza del  numero  di  societa',  della  complessita'
          della struttura del gruppo o della difficolta' di associare
          le linee di business alle componenti del gruppo; 
              o) quando la valutazione coinvolge una societa' di  cui
          all'articolo 65, comma  1,  lettera  h),  del  Testo  Unico
          Bancario, la misura in cui la risoluzione  di  entita'  del
          gruppo che sono banche o societa'  finanziarie  controllate
          puo'  esercitare  un  impatto   negativo   sul   ramo   non
          finanziario del gruppo; 
                p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati
          terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere
          le  autorita'  di  risoluzione  dell'Unione  Europea  nelle
          azioni di risoluzione e i margini per un'azione  coordinata
          fra autorita' dell'Unione Europea e autorita'  degli  Stati
          terzi; 
                q)  la  possibilita'  di  applicare  le   misure   di
          risoluzione  in  modo  da  conseguire  gli   obiettivi   di
          risoluzione; 
                r) la misura in cui la struttura del gruppo  permette
          alla Banca  d'Italia  di  procedere  alla  risoluzione  del
          gruppo nel  suo  complesso  o  di  una  o  piu'  delle  sue
          componenti senza provocare, direttamente o  indirettamente,
          un effetto negativo significativo sul sistema  finanziario,
          sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al
          fine  di  massimizzare  il  valore  del  gruppo   nel   suo
          complesso; 
                s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare  la
          risoluzione in caso  di  gruppi  con  societa'  controllate
          stabilite in giurisdizioni diverse; 
                t)  la  credibilita'   dell'uso   delle   misure   di
          risoluzione  in  modo  da  conseguire  gli   obiettivi   di
          risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni  su
          creditori, controparti,  clientela  e  dipendenti  e  delle
          azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi; 
              u)  la  possibilita'  di   valutare   l'impatto   della
          risoluzione della  banca/gruppo  sul  sistema  finanziario,
          infrastrutture  di  mercato,  sulla  fiducia  dei   mercati
          finanziari o sull'economia in generale;  l'impatto  stesso,
          nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri  di
          risoluzione a contenerlo. 
              2. Il livello di dettaglio della  valutazione  dipende,
          tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della
          banca/gruppo in relazione alle  loro  caratteristiche,  ivi
          inclusi  le  dimensioni,  la  complessita'  operativa,   la
          struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione  a
          un sistema di tutela istituzionale.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  105  del  citato   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105  (Contenuto  del  piano  di  riorganizzazione
          aziendale a seguito  del  bail-in).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate
          dalla Commissione europea,  il  piano  di  riorganizzazione
          aziendale comprende almeno gli elementi seguenti: 
                a) la diagnosi dei fattori e dei problemi  che  hanno
          portato al dissesto  o  al  rischio  di  dissesto  e  delle
          circostanze   che   hanno   determinato   le    difficolta'
          incontrate; 
                b) la descrizione delle misure volte  a  ripristinare
          la sostenibilita' economica a lungo termine che si  intende
          adottare; 
              c) il calendario di attuazione di tali misure. 
              2. Le misure volte  a  ripristinare  la  sostenibilita'
          economica a lungo termine possono comprendere: 
                a) la riorganizzazione delle attivita'; 
                b)    modifiche    dei    sistemi     operativi     e
          dell'infrastruttura interna; 
                c) la dismissione delle attivita' in perdita; 
                d) la ristrutturazione delle attivita' esistenti  che
          possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza; 
              e) la vendita di attivita' o di linee di business.».