- Il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 68 (Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi).- 1. La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione: i) tutte le attivita' e le passivita' della societa' controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori; b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento; le banche centrali. 4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48. 5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se: a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario; b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in alle passivita' che originano dal contratto medesimo. 6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012. 8. (abrogato).». - Il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 70 (Collegi di risoluzione). - 1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano: a) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' controllate incluse nella vigilanza su base consolidata; b) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo; c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative; d) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le autorita' competenti degli Stati membri le cui autorita' di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale; e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d); f) le autorita' responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d); g) l'ABE; h) su loro richiesta, e in qualita' di osservatori, le autorita' di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorita' avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77. 1-ter. In qualita' di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia: a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso; b) coordina tutte le attivita' del collegio; c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno; d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare; e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilita' finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorita' di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro; f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni. 1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le societa' aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una societa' avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa e' l'autorita' di risoluzione della societa' con attivita' totali in bilancio piu' elevate delle altre societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter. 1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma e' subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati. 2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante. 3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.». - Il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 71 (Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche).-1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa' controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta e' presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.». - Il testo degli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, cosi' recita: «Art. 78 (Fondi di risoluzione).- 1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da: a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'art. 81; b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1; c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti. 2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi. 3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.» «Art. 79 (Utilizzo dei fondi di risoluzione).- 1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia per una o piu' delle seguenti finalita' e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV: a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita'; b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita'; c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione; d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita'; e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89; f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando e' applicato il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2; g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84; h) quando e' stata disposta la cessione dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne' per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.» «Art. 80 (Fondi istituiti presso altri soggetti).- 1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia. 2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.» «Art. 81 (Livello-obiettivo della dotazione finanziaria).- 1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato. 2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su base annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo. 3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi. 4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.» «Art. 82 (Contributi ordinari).- 1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. 2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.» «Art. 83 (Contributi straordinari).- 1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la solvibilita' del soggetto interessato.» «Art. 84 (Prestiti dei fondi di risoluzione). - 1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1; b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli. 2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.» «Art. 85 (Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri).- 1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70. 2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la Banca d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorita' di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione. 3. Il piano di finanziamento riporta: a) una valutazione delle attivita' e delle passivita' delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II; b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo; c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori; d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1; e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo; f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e); g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati e' chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalita' di erogazione; h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento; i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili. 4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo e' istituito affinche' questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento. 5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE. 6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.». - Il testo dell'articolo 96 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 96 (Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale). - 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresi' in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo. 1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. 2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario. 4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.». - Il testo dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 102 (Contenuto dei piani di risoluzione).- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo. 2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi: a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione; b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale; o c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita; c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca; d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano; e) una descrizione della valutazione della risolvibilita'; f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita'; g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali, linee di operativita' principali e attivita' della banca; h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento; i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti; i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione; ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una banca centrale; o iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard. l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili; m) una descrizione delle interdipendenze critiche; n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti; o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali; p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico; q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies; q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdeciesr) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca; r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca; s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione. 4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.». - Il testo dell'articolo 103 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 103 (Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo).- 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo. 2. Il piano di risoluzione di gruppo: a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione; a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo; a-ter) se un gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione; b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata; c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi; d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti; e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi: i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione; ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale; oppure iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. 4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.». - Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 104 (Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilita' di una banca o di un gruppo). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono esaminati: a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operativita' principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente; b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita' principali e le funzioni essenziali; c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata, nonche' la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operativita' principali; d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato; e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide; f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione; g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia; h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali siano oggetto di cessione; i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi; l) l'ammontare e la tipologia delle passivita' ammissibili della banca/gruppo; m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di societa', della complessita' della struttura del gruppo o della difficolta' di associare le linee di business alle componenti del gruppo; o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo; p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e autorita' degli Stati terzi; q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione; r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso; s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni diverse; t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi; u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo. 2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.». - Il testo dell'articolo 105 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 105 (Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti: a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficolta' incontrate; b) la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine che si intende adottare; c) il calendario di attuazione di tali misure. 2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine possono comprendere: a) la riorganizzazione delle attivita'; b) modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura interna; c) la dismissione delle attivita' in perdita; d) la ristrutturazione delle attivita' esistenti che possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza; e) la vendita di attivita' o di linee di business.».