Art. 2 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) alla lettera a-bis), dopo le  parole  «la  Banca  d'Italia»,
sono inserite le  seguenti:  «o  il  Comitato  di  Risoluzione  Unico
stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, nell'ambito del riparto  di  competenze  definite  dal
medesimo regolamento,»; 
      2) dopo la lettera b) e' inserita la  seguente:  «b-bis)  «BCE»
indica la Banca centrale europea;»; 
      3)  dopo  la  lettera  e-quater)  e'  inserita   la   seguente:
«e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE)  n.
806/2014, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  composto  dal
Comitato  di  Risoluzione  Unico  e  dalle  autorita'  nazionali   di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Rapporti  con  il
diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU  e  nel
MRU»; 
      2) al comma 2, dopo le  parole  «il  SEVIF»  sono  inserite  le
seguenti: «e il MRU»; 
    c) all'articolo 7, comma 6, le parole «e il MVU» sono  sostituite
dalle seguenti: «, il MVU e il MRU»; 
    d) all'articolo 12-bis, comma 1: 
      1) le parole «o da  una  societa'  del  gruppo  bancario»  sono
sostituite dalle seguenti: «o da uno  degli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; 
      2) alla lettera b), le parole «comma 3» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-ter»; 
    e) al Titolo II, capo I, dopo l'articolo 12-bis, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 12-ter (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni  e
degli altri strumenti di debito).- 1.  Il  valore  nominale  unitario
delle  obbligazioni  subordinate  e  degli  altri  titoli  di  debito
subordinato emessi da una banca e' pari ad almeno euro 200.000. 
  2.  Il  valore  nominale  unitario  degli   strumenti   di   debito
chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da
una banca e' pari ad almeno euro 150.000. 
  3.  I  commi  1  e  2  si  applicano  altresi'  alle   obbligazioni
subordinate, agli altri titoli di debito  subordinati,  nonche'  agli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   di   cui
all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.»; 
    f) all'articolo 69-bis, comma 1: 
      1) alla lettera f), numero 2), le parole «[di recepimento della
direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16  novembre
2015, n. 180»; 
      2) alla lettera g), le parole «[di recepimento della  direttiva
2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre  2015,  n.
180,  o  all'articolo  18  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
      3) alla lettera i), le parole «[di recepimento della  direttiva
2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre  2015,  n.
180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del  regolamento  (UE)
n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
    g) all'articolo 69-quinquies: 
      1) al comma 6,  le  parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16  novembre  2015,  n.
180»; 
      2) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto  il  seguente:  «7-ter.  Il
presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.»; 
    h) all'articolo 69-sexiesdecies, comma 3, le parole «[decreto  di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE].»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; 
    i) all'articolo 69-octiesdecies: 
      1) al comma 1, lettera b), la parola «medesima» e' soppressa; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  Le  misure
adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al  Comitato
di  Risoluzione  Unico,  quando  riguardano   i   soggetti   indicati
all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento  (UE)
n. 806/2014.»; 
    l) all'articolo  69-vicies,  comma  1,  le  parole  «[decreto  di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE].»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; 
    m) all'articolo 71, comma 6, primo periodo, le parole  «applicano
i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26» sono
sostituite dalle seguenti: «applica l'articolo 26, comma  3,  lettere
a) e d)»; 
    n) all'articolo 80, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta
della Banca d'Italia,  puo'  disporre  con  decreto  la  liquidazione
coatta amministrativa delle banche, anche  quando  ne  sia  in  corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma  non  quelli  di
cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto  per  disporre  la
risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo  18,  paragrafo  1,
lettere a)  e  b),  ma  non  quelli  di  cui  alla  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 806/2014.»; 
    o) all'articolo 81, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
      «1-ter.  I  commissari  e  i   componenti   del   comitato   di
sorveglianza sono individuati in  base  ai  criteri  stabiliti  dalla
Banca d'Italia che, a tal fine,  tiene  conto  dei  requisiti  e  dei
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3,  lettere  a)  e
d).»; 
    p) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole «[di recepimento della
direttiva 2014/59]» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «16  novembre
2015, n. 180»; 
    q) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo  e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente:  «I  commissari  pubblicano   altresi'   una
informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti  indicati
nell'articolo  86,  comma  2,  e   ai   soci   sull'andamento   della
liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.»; 
    r) all'articolo 86: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole  «o  telefax»  sono
soppresse e, al terzo periodo dopo le parole «la  comunicazione  puo'
essere  effettuata»  sono  inserite  le  seguenti:  «con  le   stesse
modalita'»; 
      2) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica»  e'  inserita
la seguente: «certificata»; 
      3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia e con il parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza,
possono non procedere all'accertamento del passivo  relativamente  ai
crediti di cui al comma 1 se risulta che non  puo'  essere  acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali  crediti,  salva
la  soddisfazione  dei  crediti  prededucibili  e  delle   spese   di
procedura. 
          9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si  applicano,
in quanto compatibili, anche quando la  condizione  di  insufficiente
realizzo  emerge  successivamente  alla  presentazione   alla   Banca
d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.»; 
      s) all'articolo 91: 
        1) al comma 1-bis, dopo la  lettera  c-bis)  e'  inserita  la
seguente: 
          «c-ter) quando non sono computabili nei fondi  propri  come
definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto  118),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti  di
tutti i creditori non subordinati della  societa'  sono  soddisfatti,
per  il  rimborso  del  capitale,  il  pagamento  degli  interessi  e
eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla  lettera
c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi  di
fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi  propri.  Lo
stesso trattamento si applica anche ai  crediti  subordinati,  quando
questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.»; 
        2) al comma 11, dopo le parole  «amministrati  in  un'ottica»
sono inserite le seguenti: «conservativa con l'obiettivo»; 
      t) all'articolo 92, comma 8, dopo le parole «84,  commi  1,  3»
sono inserite le seguenti: «, 5»; 
      u) all'articolo 95-bis, comma 2-bis, le parole «[di recepimento
della direttiva 2014/59/UE]»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «16
novembre 2015, n. 180»; 
      v) all'articolo 95-ter, comma 2: 
        1)  alla  lettera  a),  le  parole  «[di  recepimento   della
direttiva 2014/59/UE];» sono sostituite dalle seguenti: «16  novembre
2015, n. 180»; 
        2)  alla  lettera  b),  le  parole  «[di  recepimento   della
direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti:  «16  novembre
2015, n. 180»; 
      z) all'articolo 95-quater: 
        1) al comma 1, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16  novembre  2015,  n.
180»; 
        2) al comma 2-bis, le parole «[di recepimento della direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «16  novembre  2015,  n.
180»; 
      aa) all'articolo 96-bis: 
        1) al comma  1-bis,  lettera  d),  dopo  le  parole:  «banche
extracomunitarie per» sono inserite le seguenti: «prevenire o»; 
        2) al  comma  1-quater,  lettera  b),  le  parole  «la  banca
beneficiaria dell'intervento e'» sono sostituite dalle seguenti:  «le
banche  aderenti  al  sistema  di  garanzia  cui  aderisce  la  banca
beneficiaria dell'intervento sono»; 
      bb) all'articolo 96-bis.3, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
        «3-bis. Con riguardo agli atti compiuti  per  effettuare  gli
interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilita' dei sistemi
di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e  controllo  e  dei  loro  dipendenti  e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.»; 
      cc) all'articolo 96-ter,  comma  1,  lettera  d),  prima  delle
parole «le procedure  di  coordinamento»  e'  inserita  la  seguente:
«definisce»; 
      dd) all'articolo 102, comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole
«norme di legge a  esse  applicabili»  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti: «, fermo restando l'articolo 102-bis»; 
      ee) all'articolo 113-ter,  comma  3,  al  secondo  periodo,  le
parole «alla  Banca  d'Italia  il  programma  di  liquidazione  della
societa'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «il   programma   di
liquidazione della  societa'  alla  Banca  d'Italia  che  accerta  la
sussistenza  dei  presupposti  per  un  regolare  svolgimento   della
procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies»; 
      ff) all'articolo 144, comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole
«69-quinquies,» sono inserite le seguenti: «69-sexies,». 
 
          Note all'art. 2: 
               -  Il  testo  dell'articolo  1  del   citato   decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).-  1.  Nel   presente   decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  «autorita'   creditizie»   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) «autorita' di  risoluzione»  indica  la  Banca
          d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico  stabilito  dal
          regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, nell'ambito del riparto di  competenze  definite
          dal medesimo regolamento, nonche' un'autorita' non italiana
          deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; 
                c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) «CONSOB» indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) «IVASS» indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
                e-ter) «Disposizioni del MVU» indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                e-quater)  «UIF»  indica  l'Unita'  di   informazione
          finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                e-quinquies  )  «MRU»:  indica   il   Meccanismo   di
          risoluzione  unico,  ossia  il   sistema   di   risoluzione
          istituito ai sensi del regolamento (UE)  n.  806/2014,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, composto  dal  Comitato
          di  Risoluzione  Unico  e  dalle  autorita'  nazionali   di
          risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; 
                f); 
                g) «Stato comunitario» indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) «Stato di origine» indica lo Stato comunitario
          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
                g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o
          presta servizi; 
                h)  «Stato  terzo»  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  «SEVIF»:  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  «AESFEM»:  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  «Comitato  congiunto»:  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  «CERS»:  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»:  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
                  i) «legge fallimentare» indica il regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                  l) «autorita' competenti»  indica,  a  seconda  dei
          casi, uno o  piu'  fra  le  autorita'  di  vigilanza  sulle
          banche, sulle imprese di investimento, sugli  organismi  di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                  [m)  «Ministero  dell'economia  e  delle   finanze»
          indica il Ministero dell'economia e delle finanze.] 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) «banca italiana»: la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) «banca extracomunitaria»:  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d)  «soggetto  significativo»:  i  soggetti  definiti
          dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE)  n.  468/2014,
          sui  quali  la  BCE  esercita  la  vigilanza   diretta   in
          conformita' delle disposizioni del MVU; 
                d-bis) «soggetto  meno  significativo»:  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) «succursale»: una sede che costituisce una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
                f) «attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) prestazione di servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    -  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    - cambi; 
                    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d'interesse; 
                    - valori mobiliari; 
              8)  partecipazione   alle   emissioni   di   titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
              9) consulenza alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
              10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo
          «money broking»; 
              11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
              12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
              13) servizi di informazione commerciale; 
              14) locazione di cassette di sicurezza; 
              15) altre attivita' che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) «intermediari  finanziari»:  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
                h) «stretti legami»: i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
              5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno  al
          20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter)  «moneta  elettronica»:  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  «istituti  di  pagamento»:   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                h-septies) «istituti di  pagamento  comunitari»:  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-septies.1)  «servizi  di  pagamento»:  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                  4.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                  4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                  4.3) esecuzione di  bonifici,  inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                5)  emissione   di   strumenti   di   pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                6) rimessa di denaro; 
                7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
                8) servizi di informazione sui conti; 
                h-octies); 
                h-novies) «personale»:  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i) «punto di contatto centrale»:  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che
          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli
          agenti di cui all'articolo 128-quater. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza.  3-bis.  Se  non
          diversamente  disposto,  le  norme  del  presente   decreto
          legislativo  che  fanno   riferimento   al   consiglio   di
          amministrazione,   all'organo   amministrativo    e    agli
          amministratori si applicano anche al consiglio di  gestione
          ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente disposto,
          le  norme  del  presente  decreto  legislativo  che   fanno
          riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo
          che svolge la funzione di controllo si applicano  anche  al
          consiglio di sorveglianza ed al comitato per  il  controllo
          sulla gestione e  ai  loro  componenti.  3-quater.  Se  non
          diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi
          di  pagamento,  nel  presente  decreto  si   applicano   le
          definizioni del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.
          11.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea  e
          integrazione nel  SEVIF,  nel  MVU  e  nel  MRU).-   1.  Le
          autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
          armonia con le disposizioni dell'Unione europea,  applicano
          i  regolamenti  e  le  decisioni  dell'Unione   europea   e
          provvedono  in  merito  alle  raccomandazioni  in   materia
          creditizia e finanziaria. 
              2. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
          obblighi di comunicazione nei confronti delle  autorita'  e
          dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE  e
          delle  altre  autorita'  e   istituzioni   indicate   dalle
          disposizioni dell'Unione europea. 
              3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU  e  partecipa  alle
          attivita'  che   essi   svolgono,   tenendo   conto   della
          convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza  in
          ambito europeo. 
              3-bis. Le  autorita'  creditizie  esercitano  i  poteri
          d'intervento  a  esse  attribuiti  dal   presente   decreto
          legislativo  anche   per   assicurare   il   rispetto   del
          regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
          di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
          Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento  (CE)  n.  1093/2010,   ovvero   in   caso   di
          inosservanza degli atti dell'ABE  direttamente  applicabili
          adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 
              4. Nei casi e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni
          dell'Unione europea,  la  Banca  d'Italia  puo'  concludere
          accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di  altri
          Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
          e la delega di funzioni nonche' ricorrere  all'ABE  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e   collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. Restano ferme le disposizioni  del  MVU  in
          materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          d'informazioni,  con  le  autorita'  e   i   comitati   che
          compongono il SEVIF, il  MVU  e  il  MRU,  nonche'  con  le
          autorita' di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di
          agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni  ricevute
          dalla  Banca  d'Italia  possono   essere   trasmesse   alle
          autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
          che ha fornito le informazioni. 7. Nell'ambito  di  accordi
          di cooperazione e di equivalenti obblighi di  riservatezza,
          la Banca d'Italia puo' scambiare  informazioni  preordinate
          all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le  autorita'
          competenti degli Stati terzi; le informazioni che la  Banca
          d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 8. La Banca  d'Italia  puo'
          scambiare  informazioni  con  autorita'  amministrative   o
          giudiziarie nell'ambito di procedimenti di  liquidazione  o
          di fallimento (54), in  Italia  o  all'estero,  relativi  a
          banche, succursali  di  banche  italiane  all'estero  o  di
          banche comunitarie o extracomunitarie  in  Italia,  nonche'
          relativi a soggetti  inclusi  nell'ambito  della  vigilanza
          consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie
          lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di  cui
          al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.». 
              - Il testo  dell'articolo  12-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12-bis  (Strumenti  di  debito  chirografario  di
          secondo   livello).-   1.   Sono   strumenti   di    debito
          chirografario di secondo  livello  le  obbligazioni  e  gli
          altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno  degli
          altri  soggetti  di  cui   all'articolo   2   del   decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  aventi  le  seguenti
          caratteristiche: 
                a) la durata originaria degli strumenti di debito  e'
          pari ad almeno dodici mesi; 
                b)  gli  strumenti  di  debito  non  sono   strumenti
          finanziari derivati, come definiti dall'articolo  1,  comma
          2-ter, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  non  sono  collegati  a  strumenti
          finanziari derivati, ne' includono caratteristiche ad  essi
          proprie; 
                c) la documentazione contrattuale e, se previsto,  il
          prospetto di offerta o di  ammissione  a  quotazione  degli
          strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e
          il pagamento degli interessi e di eventuali  altri  importi
          dovuti  ai  titolari  sono  disciplinati   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis). 
              2.  L'applicazione  dell'articolo  91,   comma   1-bis,
          lettera c-bis), e' subordinata al rispetto delle condizioni
          di cui al comma 1. Le clausole che  prevedono  diversamente
          sono nulle e la loro nullita' non comporta la nullita'  del
          contratto. 
              3.  Una  volta  emessi,   gli   strumenti   di   debito
          chirografario  di  secondo  livello  non   possono   essere
          modificati  in  maniera  tale  da  far   venire   meno   le
          caratteristiche  indicate  al  comma  1.  E'   nulla   ogni
          pattuizione difforme. 
              4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le
          caratteristiche degli strumenti di debito chirografario  di
          secondo livello.». 
              -  Il  Capo  I  del  Titolo  II  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' rubricato: 
                «Titolo II BANCHE 
              Capo I NOZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA  DEL
          RISPARMIO». 
              - Il testo  dell'articolo  69-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente
          titolo si intendono per: 
                a)  «alta  dirigenza»:  il  direttore   generale,   i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili delle principali aree di affari e  coloro  che
          rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                b) «autorita' di risoluzione a  livello  di  gruppo»:
          l'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  in  cui  si
          trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi  acquisiti
          dalle banche con obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono
          depositi i crediti relativi a fondi acquisiti  dalla  banca
          debitrice rappresentati da  strumenti  finanziari  indicati
          dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  ovvero  il  cui  capitale  non  e'
          rimborsabile  alla  pari,  ovvero  il   cui   capitale   e'
          rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o
          garanzie concordati con la  banca  o  terzi;  costituiscono
          depositi   i   certificati   di   deposito   purche'    non
          rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
                d) «depositi ammissibili  al  rimborso»:  i  depositi
          che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi  1  e  2,  sono
          astrattamente idonei a essere rimborsati  da  parte  di  un
          sistema di garanzia dei depositanti; 
                e) «depositi protetti»:  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del  sistema   di   garanzia   dei   depositanti   previsto
          dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 
                f) «provvedimenti di  risanamento»:  i  provvedimenti
          con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure previste nei Capi II,  III  e  IV  del
          Titolo IV, del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
          180; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          numeri 1) e  2),  adottate  da  autorita'  di  altri  Stati
          comunitari; 
                g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1,
          comma 1, lettera uu) del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180, o all'articolo 18  del  regolamento  (UE)  n.
          806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                h) «sistema  di  tutela  istituzionale»:  un  accordo
          riconosciuto dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'articolo
          113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli
          aiuti di Stato e i  sostegni  finanziari  pubblici  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  mmm),   del   decreto
          legislativo 16 novembre 2015,  n.  180  o  all'articolo  1,
          paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE)  n.  806/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                l) «succursale significativa»: una succursale di  una
          banca in uno Stato  comunitario  considerata  significativa
          dalla Banca d'Italia.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  69-quinquies  del   citato
          decreto  legislativo  1°settembre  1993,   n.   385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo).  -
          1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota  di
          un piano di risanamento  di  gruppo  che  individua  misure
          coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
          del gruppo e, se  di  interesse  non  trascurabile  per  il
          risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed  estere
          incluse nella vigilanza consolidata indicate  nell'articolo
          69-ter, comma 1, lettera c). 
              2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano  di  risanamento
          di gruppo la capogruppo di un gruppo  bancario  soggetto  a
          vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario,  salvo
          che  cio'  non  sia  a  essa  specificamente  richiesto  in
          conformita' dell'articolo 69-septies. 
              3. Il piano di risanamento di gruppo e'  finalizzato  a
          ripristinare l'equilibrio patrimoniale  e  finanziario  del
          gruppo bancario nel suo complesso e  delle  singole  banche
          che ne facciano parte. 
              4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
          informazioni  richieste  da  provvedimenti   di   carattere
          generale  o  particolare  della   Banca   d'Italia   e   da
          regolamenti della  Commissione  europea.  Ove  siano  stati
          conclusi tra le societa' del gruppo accordi  ai  sensi  del
          capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso  al
          sostegno finanziario di gruppo conformemente  ad  essi.  Il
          piano di  risanamento  di  gruppo  individua,  altresi',  i
          possibili   ostacoli   all'attuazione   delle   misure   di
          risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di  diritto
          all'allocazione tempestiva di  fondi  propri  e  al  pronto
          trasferimento  di  attivita'   nonche'   al   rimborso   di
          passivita' fra societa' del gruppo. 
              5. Il piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  approvato
          dall'organo amministrativo della  capogruppo  e  sottoposto
          alla   Banca   d'Italia,   in   conformita'   dell'articolo
          69-septies se il gruppo ha  articolazioni  in  altri  Stati
          comunitari. 
              6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
          del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180   e
          dell'articolo 7,  trasmette  il  piano  di  risanamento  di
          gruppo: 
                a)    alle    autorita'    competenti     interessate
          rappresentate nei collegi delle autorita'  di  vigilanza  o
          con  le  quali  sia   stato   stipulato   un   accordo   di
          coordinamento e cooperazione; 
                b) alle autorita' competenti degli  Stati  comunitari
          in cui  le  banche  incluse  nel  piano  abbiano  stabilito
          succursali significative; 
                c)  alle  autorita'  di  risoluzione  delle  societa'
          controllate incluse nel piano  di  risanamento  di  gruppo,
          nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo. 
              7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato  e,
          se necessario,  aggiornato  almeno  annualmente  o  con  la
          maggiore  frequenza  richiesta  dalla  Banca  d'Italia.  Si
          procede comunque al riesame e  all'eventuale  aggiornamento
          del  piano  in  caso  di  significativo   mutamento   della
          struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della  sua
          situazione patrimoniale o finanziaria. 
              7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano
          i commi 1, 3, 4 e  5.  Resta  fermo  l'articolo  69-novies,
          comma 2. 
              7-ter. Il presente articolo si applica anche ai  gruppi
          bancari cooperativi.». 
              - Il testo  dell'articolo  69-sexiesdecies  del  citato
          decreto  legislativo  1°settembre  1993,   n.   385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-sexiesdecies (Opposizione della Banca d'Italia
          e comunicazioni). -  1.  La  delibera  di  concessione  del
          sostegno e' trasmessa alla Banca d'Italia, che puo' vietare
          o limitarne l'esecuzione se le condizioni per  il  sostegno
          finanziario    di    gruppo     di     cui     all'articolo
          69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. 
              2. La delibera di cui al comma 1 e'  trasmessa  all'ABE
          nonche', se diverse  dalla  Banca  d'Italia,  all'autorita'
          competente per la vigilanza sulla societa'  che  riceve  il
          sostegno e all'autorita' competente  per  la  vigilanza  su
          base consolidata. 
              3. Il provvedimento della  Banca  d'Italia  di  cui  al
          comma 1 e' trasmesso all'ABE, agli altri soggetti  indicati
          al comma 2, nonche', se la Banca  d'Italia  e'  l'autorita'
          competente  per  la  vigilanza  su  base  consolidati,   ai
          componenti del collegio di risoluzione istituito  ai  sensi
          del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.». 
              - Il testo  dell'articolo  69-octiesdecies  del  citato
          decreto  legislativo  1°settembre  1993,   n.   385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-octiesdecies  (Presupposti).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti  di
          una banca o una societa' capogruppo di un gruppo bancario: 
                a) le misure  di  cui  all'articolo  69-noviesdecies,
          quando risultano violazioni dei requisiti  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013, delle disposizioni  di  attuazione  della
          direttiva  2013/36/UE  e  del  titolo  II  della  direttiva
          2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17,  e
          24, 25 e 26 del regolamento (UE)  n.  600/2014,  oppure  si
          preveda la violazione dei predetti requisiti anche a  causa
          di un rapido deterioramento della situazione della banca  o
          del gruppo; 
                b) la rimozione degli esponenti di  cui  all'articolo
          69-vicies-semel,  quando  risultano  gravi  violazioni   di
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o  statutarie  o
          gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero  quando  il
          deterioramento della situazione della banca  o  del  gruppo
          bancario sia particolarmente significativo,  e  sempre  che
          gli interventi indicati nella lettera a) o quelli  previsti
          negli articoli 53-bis e 67-ter non  siano  sufficienti  per
          porre rimedio alla situazione. 
              1-bis. Le  misure  adottate  ai  sensi  della  presente
          Sezione sono comunicate al Comitato di  Risoluzione  Unico,
          quando  riguardano  i  soggetti  indicati  all'articolo  7,
          paragrafi 2, 4, lettera b) e 5,  del  regolamento  (UE)  n.
          806/2014.». 
              - Il testo dell'articolo 69-vicies del  citato  decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  69-vicies  (Poteri  di  accertamento  e   flussi
          informativi). - 1. Quando  sia  accertata  l'esistenza,  in
          relazione a una  banca  o  ad  un  gruppo  bancario,  delle
          circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies,  i  poteri
          di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli
          51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine  di
          acquisire le informazioni  necessarie  per  l'aggiornamento
          del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del  potere
          di  riduzione   o   conversione   di   azioni,   di   altre
          partecipazioni e di strumenti di  capitale,  l'avvio  della
          risoluzione o  della  liquidazione  coatta  amministrativa,
          nonche' per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo  I,
          Sezione II, del decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.
          180. 
              2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1  sono
          trasmesse alle autorita' di risoluzione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  71  del   citato   decreto
          legislativo 1°settembre 1993, n. 385, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  71  (Organi  della  procedura).  -  1.  Con   il
          provvedimento  di  scioglimento  degli  organi   la   Banca
          d'Italia nomina: 
                a) uno o piu' commissari straordinari; 
                b) un comitato di sorveglianza,  composto  da  tre  a
          cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il  proprio
          presidente. 
              2. Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della
          nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
          degli organi della procedura e del presidente del  comitato
          di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel   registro   delle
          imprese. [3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. ] 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono  a  carico  della  banca  sottoposta  alla
          procedura. Se necessario, esse  possono  essere  anticipate
          dalla Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia,  per  ragioni  d'urgenza  e  fino
          all'insediamento degli organi straordinari,  puo'  nominare
          commissario provvisorio un proprio funzionario, che  assume
          i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
          applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 
              6. Agli organi della procedura  si  applica  l'articolo
          26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre,
          possedere le competenze necessarie per svolgere le  proprie
          funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  80  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 80 (Provvedimento).- 1. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze, su proposta  della  Banca  d'Italia,  puo'
          disporre con decreto la liquidazione coatta  amministrativa
          delle   banche,   anche   quando   ne    sia    in    corso
          l'amministrazione  straordinaria  ovvero  la   liquidazione
          secondo le norme  ordinarie,  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  nell'articolo  17  del  decreto  legislativo   16
          novembre 2015, n. 180, ma non quelli  di  cui  all'articolo
          20,  comma  2,  del  medesimo  decreto  per   disporre   la
          risoluzione,  ovvero  quelli  indicati  nell'articolo   18,
          paragrafo 1, lettere a) e b), ma non  quelli  di  cui  alla
          lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con  il
          medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   dei   commissari   straordinari   o    dei
          liquidatori. 
              3.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e la proposta della Banca d'Italia sono  comunicati
          dai  commissari  liquidatori  agli  interessati,   che   ne
          facciano richiesta, non prima  dell'insediamento  ai  sensi
          dell'art. 85. 
              4.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              5. Dalla data di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi,  di  controllo   e
          assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
          fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
          e 94, comma 2. 
              6. Le banche non sono soggette a procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si  applicano,  se  compatibili,  le  disposizioni
          della legge fallimentare.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  81  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  81  (Organi  della  procedura).-  1.  La   Banca
          d'Italia nomina: 
                a) uno o piu' commissari liquidatori; 
                b) un comitato di  sorveglianza  composto  da  tre  a
          cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il  proprio
          presidente. 
              1-bis. Possono essere nominati come  liquidatori  anche
          societa' o altri enti. 
              1-ter. I commissari e  i  componenti  del  comitato  di
          sorveglianza sono individuati in base ai criteri  stabiliti
          dalla Banca d'Italia che,  a  tal  fine,  tiene  conto  dei
          requisiti e dei criteri stabiliti  ai  sensi  dell'articolo
          26, comma 3, lettere a) e d). 
              2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera
          di nomina del presidente del comitato di sorveglianza  sono
          pubblicati per estratto sul sito web della Banca  d'Italia.
          Entro quindici giorni dalla comunicazione della  nomina,  i
          commissari depositano in copia gli  atti  di  nomina  degli
          organi della  liquidazione  coatta  e  del  presidente  del
          comitato di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese. 
              3. La Banca  d'Italia  puo'  revocare  o  sostituire  i
          commissari e i membri del comitato di sorveglianza. 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono a carico della liquidazione.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  83  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
          creditori e sui  rapporti  giuridici  preesistenti).  -  1.
          Dalla data di  insediamento  degli  organi  liquidatori  ai
          sensi  dell'articolo  85,  e  comunque  dal  sesto   giorno
          lavorativo   successivo   alla   data   di   adozione   del
          provvedimento che  dispone  la  liquidazione  coatta,  sono
          sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
          le restituzioni di beni di terzi. La data  di  insediamento
          dei commissari liquidatori, con l'indicazione  del  giorno,
          dell'ora e del minuto, e'  rilevata  dalla  Banca  d'Italia
          sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85. 
              2. Dal termine indicato nel comma 1  si  producono  gli
          effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45  e  66,  nonche'
          dalle disposizioni del titolo II, capo III,  sezione  II  e
          sezione IV della legge fallimentare. 
              3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca  in
          liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
          azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88,  89  e
          92,  comma  3,  ne',  per  qualsiasi  titolo,  puo'  essere
          parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di  esecuzione
          forzata o cautelare. Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi
          natura   derivanti   dalla   liquidazione   e'   competente
          esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca  ha  la
          sede legale. 
              3-bis. In deroga all'articolo 56,  primo  comma,  della
          legge fallimentare, la compensazione ha  luogo  solo  se  i
          relativi effetti siano stati  fatti  valere  da  una  delle
          parti  prima  che  sia  disposta  la  liquidazione   coatta
          amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista  da
          un contratto di garanzia  finanziaria  di  cui  al  decreto
          legislativo 21 maggio  2004,  n.  170,  da  un  accordo  di
          netting, come definito dall'articolo 1,  comma  1,  lettera
          a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180  o  da
          un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del
          codice civile.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  84  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  84  (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori).  -  1.  I  commissari  liquidatori  hanno  la
          rappresentanza legale  della  banca,  esercitano  tutte  le
          azioni a essa spettanti e procedono alle  operazioni  della
          liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di  sorveglianza  assiste  i  commissari
          nell'esercizio delle  loro  funzioni,  controlla  l'operato
          degli stessi e fornisce  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia  puo'  emanare  direttive  per  lo
          svolgimento della procedura e  puo'  stabilire  che  talune
          categorie di operazioni o di atti debbano  essere  da  essa
          autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
          il  comitato  di  sorveglianza.  I  membri   degli   organi
          liquidatori      sono      personalmente       responsabili
          dell'inosservanza delle  direttive  della  Banca  d'Italia;
          queste non sono opponibili ai  terzi  che  non  ne  abbiano
          avuto conoscenza. 
              4. I  commissari  devono  presentare  annualmente  alla
          Banca d'Italia una relazione sulla situazione  contabile  e
          patrimoniale   della   banca   e    sull'andamento    della
          liquidazione, accompagnata da un rapporto del  Comitato  di
          sorveglianza.  I   commissari   pubblicano   altresi'   una
          informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti
          indicati   nell'articolo   86,   comma   2,   e   ai   soci
          sull'andamento della  liquidazione,  secondo  le  direttive
          delle Banca d'Italia. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
          di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
          organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il  direttore
          generale, dell'azione contro il soggetto  incaricato  della
          revisione  legale  dei  conti,  nonche'   dell'azione   del
          creditore sociale contro la societa' o l'ente che  esercita
          l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,   spetta   ai
          commissari, sentito il  comitato  di  sorveglianza,  previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              6.  Ai  commissari  liquidatori  e   al   comitato   di
          sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
              7. I  commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono farsi  coadiuvare  nello  svolgimento
          delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
          e  con  oneri  a  carico  della   liquidazione.   In   casi
          eccezionali,  i  commissari,  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
          compimento di singoli atti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  86  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
          dalla nomina i commissari comunicano  a  ciascun  creditore
          l'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   della
          procedura e le  somme  risultanti  a  credito  di  ciascuno
          secondo  le  scritture  e  i  documenti  della  banca.   La
          comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
          contestazioni  e  avviene   a   mezzo   posta   elettronica
          certificata  se  il  relativo  indirizzo  del  destinatario
          risulta  dal  registro  delle  imprese  ovvero  dall'Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
          mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la
          residenza del creditore.  Se  il  destinatario  ha  sede  o
          risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata
          con le stesse modalita' al suo rappresentante in Italia, se
          esistente. Contestualmente i  commissari  invitano  ciascun
          creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma  4,
          il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata,  le
          cui variazioni  e'  onere  comunicare  ai  commissari,  con
          l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. 
              2. Analoga comunicazione viene  inviata  a  coloro  che
          risultino titolari  di  diritti  reali  sui  beni  e  sugli
          strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  in  possesso
          della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi  diritto   alle
          restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
              2-bis. Nei casi disciplinati  dall'articolo  92-bis,  i
          commissari, sentito il comitato  di  sorveglianza,  possono
          provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  anche
          per  singole  categorie   di   aventi   diritto,   mediante
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione  nazionale
          o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare
          l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco  e'
          depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
          a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso  il
          diritto di ciascuno di prendere visione solo della  propria
          posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
          insinuazione  ai  sensi   del   comma   5   decorre   dalla
          pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. 
              3. Tutte le successive  comunicazioni  sono  effettuate
          dai   commissari   all'indirizzo   di   posta   elettronica
          certificata indicato dagli interessati. In caso di  mancata
          comunicazione   dell'indirizzo   di    posta    elettronica
          certificata o della sua  variazione,  ovvero  nei  casi  di
          mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
          si  eseguono  mediante  deposito  nella   cancelleria   del
          tribunale del luogo ove la banca  ha  la  sede  legale.  Si
          applica  l'articolo  31-bis  ,  terzo  comma,  della  legge
          fallimentare,  intendendosi  sostituito  al   curatore   il
          commissario liquidatore. 
              4.  Entro  quindici  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione,  i  creditori  e  i  titolari  dei   diritti
          indicati  nel  comma  2  possono  presentare   o   inviare,
          all'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   della
          procedura,  i  loro  reclami  ai  commissari,  allegando  i
          documenti giustificativi. 
              5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione   del
          decreto di  liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, i creditori e i titolari  dei  diritti
          indicati nel comma 2,  i  quali  non  abbiano  ricevuto  la
          comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere  ai
          commissari,   mediante   raccomandata   con    avviso    di
          ricevimento, il riconoscimento  dei  propri  crediti  e  la
          restituzione dei propri beni, presentando i documenti  atti
          a provare l'esistenza, la specie  e  l'entita'  dei  propri
          diritti  e  indicando  l'indirizzo  di  posta   elettronica
          certificata  al  quale  ricevere  tutte  le   comunicazioni
          relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
          articolo. 
              6. I commissari,  trascorso  il  termine  previsto  dal
          comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,  presentano
          alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
          banca,  l'elenco  dei  creditori  ammessi  e  delle   somme
          riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di  prelazione
          e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi  dei  titolari
          dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui  e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese.  I  clienti  aventi
          diritto  alla  restituzione  degli   strumenti   finanziari
          relativi ai servizi previsti  dal  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita  e  separata
          sezione dello stato passivo. 
              7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6   i
          commissari depositano nella cancelleria del  tribunale  del
          luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione  degli
          aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
          titolari di diritti  indicati  nel  comma  2,  nonche'  dei
          soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'  stato
          negato il riconoscimento delle pretese. 
              8.  Successivamente  i  commissari   comunicano   senza
          indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
          quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
          delle  pretese,  la  decisione  presa  nei  loro  riguardi.
          Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e'  dato  avviso
          tramite  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana. 
              9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e  7,
          lo stato passivo diventa esecutivo. 
              9-bis. I commissari, previa autorizzazione della  Banca
          d'Italia  e  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
          sorveglianza, possono non  procedere  all'accertamento  del
          passivo relativamente ai crediti  di  cui  al  comma  1  se
          risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire
          ad  alcuno  dei  titolari  di  tali   crediti,   salva   la
          soddisfazione dei crediti prededucibili e  delle  spese  di
          procedura. 
              9-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  9-bis  si
          applicano,  in  quanto   compatibili,   anche   quando   la
          condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente
          alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui
          al comma 6.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  91  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 91 (Restituzioni e riparti). -  1.  I  commissari
          procedono  alle  restituzioni  dei   beni   nonche'   degli
          strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e,  secondo  l'ordine
          stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis,  alla  ripartizione
          dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti
          agli   organi   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria e ai commissari  della  gestione  provvisoria
          che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
          sono equiparate  alle  spese  indicate  nell'articolo  111,
          comma  primo,  numero  1),  della  legge  fallimentare.  Il
          pagamento dei crediti prededucibili  e'  effettuato  previo
          parere favorevole del comitato di sorveglianza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  2741
          del  codice  civile  e  dall'articolo   111   della   legge
          fallimentare, nella ripartizione dell'attivo  liquidato  ai
          sensi del comma 1: 
                a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
          rispetto agli altri crediti chirografari: 
                  1)  la  parte  dei  depositi  di  persone  fisiche,
          microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ammissibili   al
          rimborso e  superiore  all'importo  previsto  dall'articolo
          96-bis.1, commi 3 e 4; 
                  2) i  medesimi  depositi  indicati  al  numero  1),
          effettuati presso  succursali  extracomunitarie  di  banche
          aventi sede legale in Italia; 
                b)  sono  soddisfatti  con  preferenza  rispetto   ai
          crediti indicati alla lettera a): 
                  1) i depositi protetti; 
                  2) i crediti vantati dai sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti a seguito della surroga  nei  diritti  e  negli
          obblighi dei depositanti protetti; 
                  c) sono soddisfatti con  preferenza  rispetto  agli
          altri  crediti  chirografari  ma  dopo  che   siano   stati
          soddisfatti i crediti indicati alle lettere a)  e  b),  gli
          altri depositi presso la banca; 
                  c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e  il
          pagamento degli interessi  e  di  eventuali  altri  importi
          dovuti ai titolari degli strumenti di debito  chirografario
          di  secondo  livello  indicati  dall'articolo  12-bis  sono
          soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
          preferenza   rispetto   ai   crediti    subordinati    alla
          soddisfazione  dei  diritti  di  tutti  i   creditori   non
          subordinati della societa'. 
                  c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri
          come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del
          regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti  subordinati  alla
          soddisfazione  dei  diritti  di  tutti  i   creditori   non
          subordinati  della  societa'  sono  soddisfatti,   per   il
          rimborso del  capitale,  il  pagamento  degli  interessi  e
          eventuali altri importi dovuti,  dopo  i  crediti  indicati
          alla lettera c-bis) e con preferenza  rispetto  ai  crediti
          derivanti da elementi di fondi propri, anche per  la  parte
          non computata nei fondi propri. Lo  stesso  trattamento  si
          applica anche ai crediti subordinati, quando  questi  hanno
          cessato di essere computabili nei fondi propri. 
              2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione
          del patrimonio della banca da quelli dei  clienti  iscritti
          nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma  non
          sia rispettata  la  separazione  dei  patrimoni  dei  detti
          clienti tra di loro ovvero  gli  strumenti  finanziari  non
          risultino  sufficienti  per  l'effettuazione  di  tutte  le
          restituzioni, i commissari procedono, ove  possibile,  alle
          restituzioni ai  sensi  del  comma  1  in  proporzione  dei
          diritti per i quali ciascuno dei clienti e'  stato  ammesso
          alla sezione separata  dello  stato  passivo,  ovvero  alla
          liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della
          clientela e  alla  ripartizione  del  ricavato  secondo  la
          medesima proporzione. 
              3. I clienti iscritti  nell'apposita  sezione  separata
          dello stato passivo concorrono con i  creditori  chirografi
          ai sensi dall'articolo 111, comma 1, numero 3) della  legge
          fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
          rispettata la separazione del  patrimonio  della  banca  da
          quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto  rimasto
          insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 
              4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza  e
          previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che
          siano realizzate tutte le attivita' e  accertate  tutte  le
          passivita',   possono   eseguire   riparti    parziali    e
          restituzioni, anche integrali, sia a favore  di  tutti  gli
          aventi diritto sia a favore di talune  categorie  di  essi,
          anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
          il pagamento dei debiti prededucibili. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8,  9,  10,  i
          riparti  e  le  restituzioni  non  devono  pregiudicare  la
          possibilita' della definitiva assegnazione  delle  quote  e
          dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
              6. Nell'effettuare  i  riparti  e  le  restituzioni,  i
          commissari, in presenza di pretese di creditori o di  altri
          interessati  per  le   quali   non   sia   stata   definita
          l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli
          strumenti  finanziari  corrispondenti  ai  riparti  e  alle
          restituzioni non effettuati a favore di ciascuno  di  detti
          soggetti, al fine della distribuzione o della  restituzione
          agli stessi nel caso di riconoscimento dei  diritti  o,  in
          caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri
          aventi diritto. 
              7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con  il
          parere favorevole del comitato  di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  acquisire
          idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
              8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle
          domande  previsti  dall'articolo  86,  commi  4,  e  5,  fa
          concorrere  solo  agli  eventuali  riparti  e  restituzioni
          successivi, nei limiti in cui le pretese sono  accolte  dal
          commissario o, dopo il deposito dello  stato  passivo,  dal
          giudice  in  sede  di   opposizione   proposta   ai   sensi
          dell'articolo 87, comma 1. 
              9. Coloro che hanno proposto  insinuazione  tardiva  ai
          sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti  e  alle
          restituzioni che venissero eseguiti dopo  la  presentazione
          del ricorso. 
              10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti  reali
          e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali
          si riferiscono non siano stati ancora alienati. 
              11. Fino alla restituzione o  alla  liquidazione  degli
          strumenti finanziari  gestiti  dalla  banca,  i  commissari
          provvedono  affinche'  gli  stessi  siano  amministrati  in
          un'ottica di minimizzazione del rischio. 
              11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,
          piccole e medie imprese si intendono quelle cosi'  definite
          in  base  al  criterio   del   fatturato   annuo   previsto
          dall'articolo   2,   paragrafo   1,   dell'Allegato    alla
          Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  92  del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 92 (Adempimenti finali). - 1. Liquidato l'attivo,
          o una parte rilevante dello  stesso,  e  prima  dell'ultimo
          riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti,
          i   commissari   sottopongono   il   bilancio   finale   di
          liquidazione, il  rendiconto  finanziario  e  il  piano  di
          riparto, accompagnati da una relazione propria e da  quella
          del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia,  che  ne
          autorizza il deposito presso la cancelleria del  tribunale.
          La liquidazione costituisce,  anche  ai  fini  fiscali,  un
          unico esercizio; entro un mese dal  deposito  i  commissari
          presentano la dichiarazione dei redditi  relativa  a  detto
          periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 
              2.  I  commissari  danno  comunicazione   dell'avvenuto
          deposito ai creditori e ai clienti ammessi al  passivo  con
          le modalita' di cui all'articolo 86, comma  3,  e  mediante
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
              3. Nel termine  di  venti  giorni  dalla  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  gli
          interessati possono  proporre  le  loro  contestazioni  con
          ricorso  al  tribunale.  Si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. 
              4. Decorso il termine indicato senza  che  siano  state
          proposte contestazioni ovvero definite  queste  ultime  con
          sentenza passata in  giudicato,  i  commissari  liquidatori
          provvedono  al  riparto  o  alla  restituzione  finale   in
          conformita' di quanto previsto dall'articolo 91. 
              5. Le somme e gli  strumenti  che  non  possono  essere
          distribuiti vengono depositati  nei  modi  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli  aventi
          diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91,
          comma 7. 
              6. Si applicano le disposizioni del  codice  civile  in
          materia  di  liquidazione  delle  societa'   di   capitali,
          relative alla cancellazione della societa' ed  al  deposito
          dei libri sociali. 
              7. La pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso
          quello di  accertamento  dello  stato  di  insolvenza,  non
          preclude l'effettuazione degli adempimenti finali  previsti
          ai commi  precedenti  e  la  chiusura  della  procedura  di
          liquidazione  coatta  amministrativa.  Tale   chiusura   e'
          subordinata   alla   esecuzione   di    accantonamenti    o
          all'acquisizione di garanzie  ai  sensi  dell'articolo  91,
          commi 6 e 7. 
              8. Successivamente alla  chiusura  della  procedura  di
          liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
          legittimazione processuale, anche nei  successivi  stati  e
          gradi  dei  giudizi.  Ai  commissari   liquidatori,   nello
          svolgimento  delle  attivita'  connesse  ai   giudizi,   si
          applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e  4  e
          84, commi 1, 3, 5 e 7 del presente  decreto.  I  commissari
          liquidatori ripartiscono, in base  alla  documentazione  di
          cui al comma 1, eventuali  somme  derivanti  all'esito  dei
          giudizi  nonche'  quelle   derivanti   dalla   cessione   o
          liquidazione dell'attivo non ancora realizzato  al  momento
          di chiusura della  procedura  ovvero  dagli  accantonamenti
          eseguiti a quel momento. 
              9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria
          istanza,  dai  giudizi  relativi  ai  rapporti  oggetto  di
          cessione nei  quali  sia  subentrato  il  cessionario,  ivi
          compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli  di
          costituzione di parte civile in giudizi penali.». 
              - Il testo  dell'articolo  95-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  95-bis  (Riconoscimento  dei  provvedimenti   di
          risanamento e delle procedure  di  liquidazione).  -  1.  I
          provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
          di banche comunitarie sono disciplinati e producono i  loro
          effetti,  senza  ulteriori   formalita',   nell'ordinamento
          italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 
              1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
          dell'articolo  79,  comma  1,  cessano  di  avere   effetto
          dall'avvio  della  procedura  di   risanamento   da   parte
          dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca
          comunitaria. 
              2. I provvedimenti di  risanamento  e  di  avvio  della
          liquidazione coatta amministrativa di  banche  italiane  si
          applicano e producono i  loro  effetti  negli  altri  Stati
          comunitari e, sulla base di accordi  internazionali,  anche
          in altri Stati esteri. 
              2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione  o
          applicata una misura  di  risoluzione  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della
          presente sezione si applicano a tutti i  soggetti  indicati
          nell'articolo 2 del decreto stesso.». 
              - Il testo  dell'articolo  95-ter  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 95-ter (Deroghe).- 1. In deroga a quanto previsto
          dall'articolo 95-bis, gli effetti di  un  provvedimento  di
          risanamento   o   dell'apertura   di   una   procedura   di
          liquidazione: 
                a)  su  contratti  e   rapporti   di   lavoro,   sono
          disciplinati   dalla   legge   dello   Stato    comunitario
          applicabile al contratto di lavoro; 
                b) su contratti che danno diritto al godimento di  un
          bene immobile o al suo acquisto,  sono  disciplinati  dalla
          legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
          l'immobile. Tale legge determina se un bene  sia  mobile  o
          immobile; 
                c) sui diritti relativi a un  bene  immobile,  a  una
          nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
          registro,  sono  disciplinati  dalla  legge   dello   Stato
          comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro; 
                d) sull'esercizio dei diritti di proprieta'  o  altri
          diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o  il  cui
          trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
          un conto o in  un  sistema  di  deposito  accentrato,  sono
          disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario  in
          cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
          accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
              2. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  95-bis,
          sono disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
                a) gli accordi di  compensazione,  di  netting  e  di
          novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli  65  e
          68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
                b)  le  cessioni  con  patto  di  riacquisto   e   le
          transazioni effettuate in un mercato  regolamentato,  fatto
          salvo quanto previsto agli articoli 65  e  68  del  decreto
          legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  nonche'  quanto
          previsto alla lettera d) del comma 1. 
              3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
          relative alle azioni di  annullamento,  di  nullita'  o  di
          inopponibilita' degli  atti  compiuti  in  pregiudizio  dei
          creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento  o
          l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: 
                a) il diritto reale del creditore  o  del  terzo  sui
          beni  materiali  o  immateriali  mobili  o   immobili,   di
          proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di  un
          provvedimento  di  risanamento  o  dell'apertura   di   una
          procedura di liquidazione si trovano nel territorio di  uno
          Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
          fini e' assimilato a un diritto reale il diritto,  iscritto
          in un pubblico registro e opponibile a terzi, che  consente
          di ottenere un diritto reale; 
                b)  i  diritti,  nei  confronti  della   banca,   del
          venditore,  basati  sulla  riserva  di  proprieta',  e  del
          compratore  di  beni  che  al  momento  dell'adozione   del
          provvedimento o dell'apertura della  procedura  si  trovano
          nel territorio di uno Stato comunitario diverso  da  quello
          di origine; 
                c)  il  diritto  del   creditore   di   invocare   la
          compensazione del proprio  credito  con  il  credito  della
          banca, quando la compensazione sia consentita  dalla  legge
          applicabile al credito della banca. 
              4. In deroga all'articolo 95-bis,  la  normativa  dello
          Stato  di   origine   non   si   applica   alla   nullita',
          all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti  compiuti
          in pregiudizio dei creditori,  quando  il  beneficiario  di
          tali atti prova che l'atto pregiudizievole e'  disciplinato
          dalla legge di uno  Stato  comunitario  che  non  consente,
          nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 
              5. Gli effetti dell'adozione  di  un  provvedimento  di
          risanamento   o   dell'apertura   di   una   procedura   di
          liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
          diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
          dalla legge dello Stato comunitario  in  cui  la  causa  e'
          pendente. 
              6. Le previsioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  trovano
          applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
          non  riguardano  altri  profili  della   disciplina   delle
          procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme  in
          materia  di  ammissione  allo  stato  passivo,  anche   con
          riferimento al grado e alla natura delle relative  pretese,
          e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano
          soggetti alla  disciplina  dello  Stato  di  origine  della
          banca.». 
              - Il testo dell'articolo 95-quater del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 95-quater (Collaborazione tra  autorita').  -  1.
          Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del
          decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,  la  Banca
          d'Italia informa le autorita' di vigilanza e,  se  diverse,
          le  autorita'  di  risoluzione   degli   Stati   comunitari
          ospitanti e la Banca  centrale  europea  dell'adozione  dei
          provvedimenti  di   risanamento   e   dell'apertura   della
          procedura   di    liquidazione    coatta    amministrativa,
          precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con  ogni
          mezzo, possibilmente prima dell'adozione del  provvedimento
          o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 
              2.  La  Banca  d'Italia,  qualora  ritenga   necessaria
          l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
          nei confronti di una banca  comunitaria,  ne  fa  richiesta
          all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita'  di
          risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero   alla   Banca
          centrale europea. 
              2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5,  6
          e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo  16  novembre
          2015, n. 180.». 
              - Il testo  dell'articolo  96-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi  di  garanzia
          tutelano i depositanti: 
                a) delle banche italiane aderenti,  incluse  le  loro
          succursali comunitarie e, se  previsto  dallo  statuto,  le
          loro succursali extracomunitarie; 
                b)    dellesuccursali    italiane    delle     banche
          extracomunitarie aderenti; 
                c) delle succursali italiane delle banche comunitarie
          aderenti. 
              1-bis. I sistemi di garanzia: 
                a) effettuano, nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2,  rimborsi  nei
          casi di liquidazione  coatta  amministrativa  delle  banche
          italiane   e   delle   succursali   italiane   di    banche
          extracomunitarie; per le succursali di  banche  comunitarie
          operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
          un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo  se
          e' intervenuto  il  sistema  di  garanzia  dello  Stato  di
          appartenenza; 
                b) contribuiscono al finanziamento della  risoluzione
          delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
          extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
          dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
                c) se previsto dallo statuto, possono intervenire  in
          operazioni di cessione di attivita',  passivita',  aziende,
          rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili  in
          blocco di  cui  all'articolo  90,  comma  2,  se  il  costo
          dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
          quanto   ragionevolmente   prevedibile   in    base    alle
          informazioni  disponibili   al   momento   dell'intervento,
          dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; 
                d) se  previsto  dallo  statuto,  possono  effettuare
          interventi nei confronti di banche  italiane  e  succursali
          italiane  di  banche  extracomunitarie  per   prevenire   o
          superare lo stato di dissesto o di rischio di  dissesto  di
          cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
              1-ter. Lo statuto del  sistema  di  garanzia  definisce
          modalita' e condizioni degli interventi  di  cui  al  comma
          1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: 
                a)   gli   impegni   che   la   banca    beneficiaria
          dell'intervento  deve  assumere  per  rafforzare  i  propri
          presidi dei  rischi  anche  al  fine  di  non  pregiudicare
          l'accesso dei depositanti ai depositi; 
                b) la verifica sul  rispetto  degli  impegni  assunti
          dalla banca ai sensi della lettera a); 
                c) il costo dell'intervento, che non supera il  costo
          che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
          dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
          previsti dalla legge o dallo statuto. 
              1-quater. L'intervento di cui al comma  1-bis,  lettera
          d),  puo'  essere  effettuato,  se  la  Banca  d'Italia  ha
          accertato che: 
                a) non e' stata avviata un'azione di  risoluzione  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180]  e  comunque  non  ne
          sussistono le condizioni; e 
                b) le banche aderenti  al  sistema  di  garanzia  cui
          aderisce la  banca  beneficiaria  dell'intervento  sono  in
          grado  di  versare  i  contributi  straordinari  ai   sensi
          dell'articolo 96.2, comma 3. 
              1-quinquies.  Dopo  che  il  sistema  di  garanzia   ha
          effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis,  lettera
          d), le banche aderenti gli  forniscono  senza  indugio,  se
          necessario sotto forma di contributi straordinari,  risorse
          pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: 
                a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
          a meno del  25  per  cento  del  livello-obiettivo  di  cui
          all'articolo 96.1, comma 1, o, se  del  caso,  del  diverso
          livello  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure 
                b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta
          a  meno  di  due  terzi  del   livello-obiettivo   di   cui
          all'articolo 96.1, comma 1, o, se  del  caso,  del  diverso
          livello  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge  la
          necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 
              1-sexies.   Finche'   il   livello-obiettivo   di   cui
          all'articolo 96.1, comma 1, o, se  del  caso,  del  diverso
          livello  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze  ai  sensi  dell'articolo  96.1,  comma  3  non  e'
          raggiunto, le soglie  di  cui  al  comma  1-quinquies  sono
          riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. 
              2. - 8.». 
              - Il testo dell'articolo 96-bis.3  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis.3 (Obblighi dei sistemi di garanzia). - 1.
          I sistemi di garanzia: 
                a) dispongono di assetti  di  governo,  di  strutture
          organizzative e  di  sistemi  di  controllo  adeguati  allo
          svolgimento della loro attivita'; 
                b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre  anni,
          prove di resistenza della propria capacita'  di  effettuare
          gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine  essi
          possono chiedere informazioni  alla  banche  aderenti,  che
          sono conservate per il tempo strettamente  necessario  allo
          svolgimento delle prove di resistenza; 
                c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle
          banche aderenti nella  lingua  o  nelle  lingue  utilizzate
          dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le
          comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del  Titolo
          VI o in una delle lingue ufficiali dello  Stato  membro  in
          cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito  il
          deposito protetto; 
                d)   garantiscono   la   riservatezza   di   notizie,
          informazioni e dati  in  loro  possesso  in  ragione  della
          propria attivita' istituzionale; 
                e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione
          legale dei conti. 
              2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia  e
          a coloro che prestano  la  loro  attivita'  per  essi  sono
          vincolati  al  segreto  professionale  in  relazione   alle
          notizie, le informazioni e i  dati  indicati  al  comma  1,
          lettera d). 
              3.   Ai   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi  di
          garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione  del  comma
          3, lettere c) ed e). 
              3-bis. Con riguardo agli atti compiuti  per  effettuare
          gli   interventi   di   cui   all'articolo    96-bis,    la
          responsabilita' dei sistemi di  garanzia  dei  depositanti,
          dei soggetti che vi svolgono funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata  ai
          soli casi di dolo o colpa grave.». 
              - Il testo  dell'articolo  96-ter  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 96-ter (Poteri  della  Banca  d'Italia).-  1.  La
          Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti
          e alla capacita' dei sistemi di garanzia  di  effettuare  i
          rimborsi dei depositi protetti: 
                a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone  gli
          statuti, a  condizione  che  i  sistemi  stessi  presentino
          caratteristiche adeguate allo  svolgimento  delle  funzioni
          disciplinate dalla presente sezione e  tali  da  comportare
          una ripartizione equilibrata dei rischi di  insolvenza  sul
          sistema bancario; se lo statuto prevede che possano  essere
          attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis,  comma
          1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia  sia
          dotato di procedure e sistemi appropriati  per  selezionare
          la tipologia di intervento, darvi esecuzione e  monitorarne
          i rischi; 
                b) vigila sul rispetto di quanto  previsto  ai  sensi
          della presente sezione; a tal fine si applicano, in  quanto
          compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e  53-bis,  comma
          1, lettere a), b) e c),  nonche',  al  fine  di  verificare
          l'esattezza dei dati  e  delle  informazioni  forniti  alla
          Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1; 
                c) verifica che la  tutela  offerta  dai  sistemi  di
          garanzia esteri cui aderiscono le  succursali  italiane  di
          banche extracomunitarie sia equivalente  a  quella  offerta
          dai  sistemi  di  garanzia  italiani  ai  sensi  di  quanto
          previsto all'articolo 96, comma 3; 
                d) definisce le procedure  di  coordinamento  con  le
          autorita' degli Stati membri in ordine  all'adesione  delle
          succursali di banche comunitarie a un sistema  di  garanzia
          italiano e alla loro esclusione dallo stesso; 
                e) congiuntamente alle autorita' degli  Stati  membri
          interessati, approva l'istituzione di sistemi  di  garanzia
          transfrontalieri o la fusione fra sistemi  di  garanzia  di
          Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi; 
                f) informa senza indugio i  sistemi  di  garanzia  se
          rileva che una banca aderente presenta criticita'  tali  da
          poter determinare l'attivazione del sistema; 
                g) puo' emanare disposizioni  attuative  delle  norme
          contenute nella presente Sezione. 
              2. I sistemi di garanzia informano  tempestivamente  la
          Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo
          relativi   all'esercizio   delle   proprie    funzioni    e
          trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una  relazione
          dettagliata sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  e
          sul  piano  delle  attivita'  predisposto  per  l'anno   in
          corso.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  102  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 102 (Procedure proprie delle singole  societa').-
          1.   Quando   la   capogruppo   non   sia   sottoposta   ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa, le societa' del gruppo sono  soggette  alle
          procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili,
          fermo   restando   l'articolo   102-bis.    Dei    relativi
          provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca
          d'Italia a cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria
          che li ha emessi. Le autorita' amministrative o giudiziarie
          che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di
          ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle  medesime,
          rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.». 
              - Il testo dell'articolo  113-ter  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.    113-ter    (Revoca    dell'autorizzazione    e
          liquidazione).-   1.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre  la
          revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo  107,  comma
          1, quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari di cui  all'articolo  113-bis,  comma  1  o  dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica il  programma  di  liquidazione  della
          societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei
          presupposti per un regolare svolgimento della procedura  di
          liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La  Banca
          d'Italia  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente   alla
          revoca,  l'esercizio  provvisorio  di  attivita'  ai  sensi
          dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo  liquidatore
          trasmette alla Banca d'Italia riferimenti  periodici  sullo
          stato di  avanzamento  della  liquidazione.  Nei  confronti
          della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle
          autorita'  creditizie   previsti   nel   presente   decreto
          legislativo. 
              3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
          dell'autorizzazione   o   successivamente,    la    mancata
          sussistenza dei presupposti  per  un  regolare  svolgimento
          della   procedura   di   liquidazione,   e'   disposta   la
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo  IV,
          capo I, sezione III. 
              4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo
          96-quinquies e l'articolo 97. 
              5. 
              6.  In  deroga  ai  commi   precedenti,   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia,   puo'   disporre   con   decreto    la    revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   degli   intermediari
          finanziari  autorizzati  all'esercizio   dei   servizi   di
          investimento, anche  quando  ne  siano  stati  sospesi  gli
          organi   di   amministrazione   e   controllo   ai    sensi
          dell'articolo 113-bis o ne sia in  corso  la  liquidazione,
          qualora: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca e la liquidazione coatta  amministrativa
          siano  richieste   su   istanza   motivata   degli   organi
          amministrativi,    dell'assemblea    straordinaria,     dei
          commissari di cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  o  dei
          liquidatori. 
              6-bis. Nel caso previsto dal  comma  6  si  applica  la
          procedura di liquidazione coatta amministrativa,  ai  sensi
          del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione  coatta
          amministrativa  e'  inoltre  disposta  quando   sia   stato
          accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82,
          comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente
          comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto    dall'articolo
          114-terdecies.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  144  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle  societa'
          o enti ).-1. Nei confronti delle banche, degli intermediari
          finanziari, delle rispettive capogruppo e dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   aziendali
          essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della
          revisione  legale  dei  conti,  si  applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000  fino  al  10  per
          cento del fatturato e,  nei  confronti  degli  istituti  di
          pagamento e degli istituti  di  moneta  elettronica  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          aziendali  essenziali  o  importanti,  nonche'  di   quelli
          incaricati  della  revisione  legale  dei  conti,  fino  al
          massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
          fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2  e  4,  66,
          67,  67-ter,  68,   69-quater,   69-quinquies,   69-sexies,
          69-octies,  69-novies,  69-sexiesdecies,   69-noviesdecies,
          69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli
          articoli  26,  52,  61,  comma  5,  64,  commi   2   e   4,
          114-quinquies.1,   114-quinquies.2,   114-quinquies.3,   in
          relazione agli articoli 26 e 52,  114-octies,  114-undecies
          in  relazione  agli  articoli  26  e   52,   114-duodecies,
          114-terdecies,  114-quaterdecies,  114-octiesdecies,   129,
          comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
          comma 01 e 128-decies, comma  2  e  comma  2-bis,  o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                e-bis) inosservanza, da parte delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. - 3-bis. 
              4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
                a)   per   l'inosservanza   delle   norme   contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'articolo  128-bis,  nonche'  di  inottemperanza   alle
          misure inibitorie adottate dalla Banca  d'Italia  ai  sensi
          dell'articolo 128-ter; 
                b) nel caso di frazionamento artificioso di un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
          1, lettera a); 
                c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web  di
          confronto previsti dall'articolo 126-terdecies,  ovvero  di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)  ed
          e-bis),  e  4,  l'inosservanza  degli   obblighi   previsti
          dall'articolo 120-decies o dall'articolo  125-novies  o  la
          violazione  dell'articolo  128-decies,  comma   1,   ultimo
          periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette  la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo   128-duodecies,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              6. - 7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), e) ed e-bis), e 4 si  applicano  quando  le  infrazioni
          rivestono carattere rilevante, secondo i  criteri  definiti
          dalla  Banca  d'Italia,  con  provvedimento  di   carattere
          generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
          complessiva  organizzazione  e  sui  profili   di   rischio
          aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.».