Art. 3 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 25-ter, e' inserito  il
seguente: 
  «Art.  25-quater  (Obbligazioni  bancarie  e  altri  strumenti   di
debito). - 1. Sono nulli i  contratti  sottoscritti  dai  clienti  al
dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di  investimento  che
hanno per oggetto strumenti di  cui  all'articolo  12-ter  del  Testo
Unico bancario  emessi  dai  soggetti  indicati  all'articolo  2  del
decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  dalle  Sim  indicate
all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese  di  investimento
dell'Unione Europea o da societa' del  gruppo  di  cui  queste  fanno
parte,  quando  gli  strumenti  hanno  un  valore  nominale  unitario
inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter  del  Testo
Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in  vigore
di quest'ultimo. 
  2. La previsione del comma 1  si  applica  anche  con  riguardo  ai
contratti  sottoscritti  dai  clienti  al  dettaglio  relativi   alla
prestazione  dei  servizi  di  investimento  che  hanno  per  oggetto
strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario  emessi
da soggetti aventi sede legale in un Paese  terzo  che,  se  avessero
sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati
all'articolo 2 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,
ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1. 
  3. La nullita' prevista dal presente  articolo  puo'  essere  fatta
valere solo dal cliente e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Si applica il comma 6 dell'articolo 23.»; 
    b) all'articolo 55-bis, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o
in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;»; 
    c) all'articolo 57: 
      1) al comma 3-bis  dopo  le  parole  «gli  articoli  83,»  sono
inserite le seguenti: «84, comma 3,»; 
      2) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
        «6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto  non
consentano  di  soddisfare  le  obbligazioni  dello  stesso   e   non
sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione  possa  essere
superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR  possono  chiedere  la
liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui  la  SGR  ha  la
sede  legale.  Il  tribunale,  sentiti  la   Banca   d'Italia   e   i
rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo
di pregiudizio,  dispone  la  liquidazione  del  fondo  con  sentenza
deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto
dal comma 3-bis, nonche' un comitato di sorveglianza composto da  tre
membri, che nomina a  maggioranza  di  voti  il  proprio  presidente;
possono  essere  nominati  liquidatori   anche   SGR   o   enti.   Il
provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per  estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli  organi
liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad  eccezione  del
comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e'
successivamente sottoposta a liquidazione  coatta  amministrativa,  i
commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo
sulla base di una situazione dei conti  predisposta  dai  liquidatori
del fondo  stesso.  Le  indennita'  spettanti  ai  liquidatori  e  ai
componenti il comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca
d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e  sono  a  carico
della liquidazione.»; 
      3) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
        «6-bis.1.  Qualora  il  fondo  o  il  comparto  sottoposto  a
liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide  o
queste siano stimate dai liquidatori  insufficienti  a  soddisfare  i
crediti in prededuzione fino  alla  chiusura  della  liquidazione,  i
liquidatori pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri  crediti
prededucibili,  le  spese  necessarie  per  il  funzionamento   della
liquidazione,  le  indennita'  e  le   spese   per   lo   svolgimento
dell'incarico degli organi liquidatori, le spese  per  l'accertamento
del passivo, per la conservazione  e  il  realizzo  dell'attivo,  per
l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e  per  la  chiusura  della
liquidazione  stessa,  utilizzando  dapprima   le   risorse   liquide
eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe  a
disposizione dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla  SGR  sono  recuperate
sulle risorse liquide della procedura che si rendano  successivamente
disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili.  Se
la SGR e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti
a soddisfare le spese e le indennita' di cui  al  primo  periodo  del
presente comma,  al  fondo  o  al  comparto  si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario.»; 
      4) il comma 6-ter e' sostituito dal seguente: 
        «6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
gruppo. La liquidazione coatta  amministrativa  della  capogruppo  e'
disposta qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  le
violazioni   delle   disposizioni   legislative,   amministrative   o
statutarie  o  le  perdite  previste  dall'articolo   56   siano   di
eccezionale gravita' nonche' quando  le  inadempienze  nell'esercizio
dell'attivita' prevista dall'articolo 61, comma 4,  del  Testo  Unico
bancario siano di eccezionale gravita'. In caso di gruppo in cui  sia
inclusa  una  Sim  indicata  all'articolo   55-bis,   comma   1,   la
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo  e'  disposta  se
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma  2,  del  Testo
Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresi'
l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si  applicano,  in  ogni
caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del
Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni  riferite
alle Sim in luogo  delle  banche,  nonche'  alla  societa'  posta  al
vertice  del  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  11  in  luogo   della
capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico  bancario,
contenuto nell'articolo 105 del  Testo  Unico  bancario,  si  intende
effettuato all'articolo 11 del presente decreto.»; 
      d) all'articolo 60-bis.2: 
        1) al comma 1: 
          1.1) alla lettera a),  le  parole  «[di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite dalle  seguenti:  «legislativo
16 novembre 2015, n. 180»; 
          1.2) alla lettera b),  le  parole  «[di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]», sono sostituite dalle seguenti:  «legislativo
16 novembre 2015, n. 180»; 
        2) al comma 3, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre
2015, n. 180»; 
      e) all'articolo 60-bis.3: 
        1) al comma 1, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre
2015, n. 180»; 
        2) al comma 2, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre
2015, n. 180»; 
        3) al comma 3, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre
2015, n. 180»; 
        4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito  minimo  di
passivita' soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo  II
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.»; 
      f) all'articolo 60-bis.4: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Alle Sim si applicano i Titoli IV  e  VI,  nonche'  gli
articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16  novembre
2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del  medesimo
decreto  legislativo,  con  cui  e'  disposta  la  riduzione   o   la
conversione di azioni, di altre  partecipazioni  e  di  strumenti  di
capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob
per i profili di competenza.»; 
        2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. In deroga a  quanto  previsto  dagli  articoli  19,
comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.
180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17,  comma
1,  lettere  a)  e  b),  nonche'  dell'interesse  pubblico   di   cui
all'articolo 20, comma 2, del medesimo  decreto  e'  accertata  dalla
Banca d'Italia.»; 
        3) al comma 2, le parole  «[di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE]» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16 novembre
2015, n. 180»; 
      g) all'articolo 60-bis.4-bis: 
        1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Strumenti  di
debito chirografario di secondo livello e  valore  nominale  unitario
minimo»; 
        2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,  e
alle societa' del gruppo individuato ai  sensi  dell'articolo  11  si
applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.»; 
      h) all'articolo 190, dopo il  comma  2-quater  e'  inserito  il
seguente: 
        «2-quinquies. La Consob applica nei  confronti  dei  soggetti
abilitati  la  sanzione  prevista  dal  comma  1  per  l'inosservanza
dell'articolo 25-quater.»; 
      i) all'articolo 195-quater, comma 1, dopo le parole «60,  comma
1, lettere a) ed h),» sono inserite le seguenti: «68-bis,». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  Capo  II  del  Titolo  II  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' rubricato: 
              «TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
              CAPO II Svolgimento dei servizi e delle attivita'». 
                
              - Il testo  dell'articolo  55-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 55-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
          Capo si applica alle Sim aventi sede legale in  Italia  che
          prestano uno o piu' dei seguenti  servizi  o  attivita'  di
          investimento: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) assunzione a fermo di strumenti finanziari  e,  in
          aggiunta  o  in  alternativa,  collocamento  di   strumenti
          finanziari  sulla  base  di  un  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              2.  Ai  fini  del  presente  Capo   si   applicano   le
          definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo  unico
          bancario. 
              3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del
          presente Capo,  anche  per  tenere  conto  di  orientamenti
          dell'ABE.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  57  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 57.(Liquidazione coatta amministrativa). - 1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive
          competenze,   puo'   disporre   con   decreto   la   revoca
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   e   la
          liquidazione  coatta  amministrativa   delle   SIM,   delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative  o  statutarie   o   le   perdite   previste
          dall'articolo  56  siano  di  eccezionale   gravita'.   Nei
          confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,
          la liquidazione e'  disposta  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  all'articolo  17  del  [decreto  legislativo   16
          novembre 2015, n. 180], ma  non  sussiste  quella  indicata
          all'articolo  20  del  medesimo  decreto  per  disporre  la
          risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   del   commissario   nominato   ai    sensi
          dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari  o  dei
          liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione  dei  commi
          1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e  97  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          alle Sim, alle societa' di  gestione  del  risparmio,  alle
          Sicav, alle Sicaf in luogo delle  banche,  e  l'espressione
          "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
          al denaro. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  92-bis
          del Testo unico bancario  alle  societa'  di  gestione  del
          risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute  relative   ai
          clienti  iscritti  nella  sezione  separata  si   intendono
          riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei  commi  6  e  7,  87,
          commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei  commi  1-bis,
          2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis,  93  e  94  del  T.U.  bancario,
          nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti
          ai fondi o ai comparti hanno  diritto  esclusivamente  alla
          ripartizione del residuo netto di  liquidazione  in  misura
          proporzionale  alle  rispettive  quote  di  partecipazione;
          dalla data  dell'emanazione  del  decreto  di  liquidazione
          coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi  del
          fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  SICAV   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno  o  piu'  liquidatori,  che  provvedono  secondo
          quanto disposto dal comma 3-bis,  nonche'  un  comitato  di
          sorveglianza  composto  da  tre  membri,   che   nomina   a
          maggioranza di voti il proprio presidente;  possono  essere
          nominati liquidatori anche SGR  o  enti.  Il  provvedimento
          della Banca  d'Italia  e'  pubblicato  per  estratto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Si  applica
          agli organi liquidatori, in quanto compatibile,  l'articolo
          84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario.  Se
          la SGR che gestisce il fondo e' successivamente  sottoposta
          a  liquidazione   coatta   amministrativa,   i   commissari
          liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del  fondo
          sulla base di una  situazione  dei  conti  predisposta  dai
          liquidatori del fondo stesso. Le  indennita'  spettanti  ai
          liquidatori e ai componenti  il  comitato  di  sorveglianza
          sono determinate dalla Banca d'Italia in  base  ai  criteri
          dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 
              6-bis.1. Qualora il fondo o il  comparto  sottoposto  a
          liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di  risorse
          liquide   o   queste   siano   stimate   dai    liquidatori
          insufficienti a soddisfare i crediti in  prededuzione  fino
          alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con
          priorita' rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili,
          le   spese   necessarie   per   il   funzionamento    della
          liquidazione, le indennita' e le spese per  lo  svolgimento
          dell'incarico  degli  organi  liquidatori,  le  spese   per
          l'accertamento del  passivo,  per  la  conservazione  e  il
          realizzo  dell'attivo,  per  l'esecuzione  di   riparti   e
          restituzioni e per la chiusura della  liquidazione  stessa,
          utilizzando  dapprima  le  risorse  liquide   eventualmente
          disponibili della liquidazione, e  poi  le  somme  messe  a
          disposizione dalla societa' di gestione del  risparmio  che
          gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate  dalla
          SGR sono recuperate sulle risorse liquide  della  procedura
          che  si  rendano  successivamente  disponibili,   dopo   il
          pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la  SGR  e'
          sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed e' priva
          di risorse liquide o queste  sono  stimate  dai  commissari
          insufficienti a soddisfare le spese e le indennita' di  cui
          al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto
          si applica, in quanto compatibile,  l'articolo  92-bis  del
          Testo Unico bancario. 
              6-ter. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle altre componenti del gruppo. La  liquidazione  coatta
          amministrativa della  capogruppo  e'  disposta  qualora  le
          irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  le  violazioni
          delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
          o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale
          gravita'  nonche'  quando  le  inadempienze  nell'esercizio
          dell'attivita' prevista  dall'articolo  61,  comma  4,  del
          Testo Unico bancario siano di eccezionale gravita'. In caso
          di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata  all'articolo
          55-bis, comma  1,  la  liquidazione  coatta  amministrativa
          della capogruppo e' disposta se ricorrono i presupposti  di
          cui all'articolo 99, comma 2, del Testo  Unico  bancario  e
          alle  altre  componenti  del  gruppo  si  applica  altresi'
          l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si  applicano,
          in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5,  101,  102,
          103, 104, e 105 del Testo Unico bancario,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche' alla societa' posta al vertice  del  gruppo
          ai sensi dell'articolo 11 in  luogo  della  capogruppo.  Il
          riferimento  all'articolo  64  del  Testo  Unico  bancario,
          contenuto nell'articolo 105 del Testo  Unico  bancario,  si
          intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.». 
              - Il testo dell'articolo 60-bis.2  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60-bis.2 (Piani di  risoluzione).-  1.  La  Banca
          d'Italia predispone, sentita la Consob  per  i  profili  di
          competenza: 
                a) un piano di risoluzione individuale  per  ciascuna
          Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata  secondo
          quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  16
          novembre 2015, n. 180; ovvero 
                b) un piano di risoluzione di  gruppo  per  i  gruppi
          indicati dall'articolo 11, secondo  quanto  previsto  dagli
          articoli 8, 9 e 10  del  decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180. 
              2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. 
              3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo  III,
          Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180  e
          le disposizioni da esso richiamate. 
              3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del  requisito
          minimo di passivita' soggette a bail-in prevista  dal  Capo
          II bis del Titolo II del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180.». 
              - Il testo dell'articolo 60-bis.4  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  60-bis.4  (Risoluzione  e  altre  procedure   di
          gestione delle crisi). -1. Alle Sim si applicano  i  Titoli
          IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e  105  del
          decreto  legislativo  16   novembre   2015,   n.   180.   I
          provvedimenti,  indicati  all'articolo  20   del   medesimo
          decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o  la
          conversione  di  azioni,  di  altre  partecipazioni  e   di
          strumenti di capitale, o  l'avvio  della  risoluzione  sono
          adottati sentita la Consob per i profili di competenza. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dagli  articoli  19,
          comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre
          2015, n.  180,  la  sussistenza  dei  presupposti  previsti
          dall'articolo  17,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  nonche'
          dell'interesse pubblico di cui all'articolo  20,  comma  2,
          del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia. 
              2. Ai fini del comma 1,  i  riferimenti  contenuti  nel
          decreto  legislativo  16  novembre  2015,   n.   180   alla
          disciplina  in  materia  di  acquisto   di   partecipazioni
          qualificate, amministrazione straordinaria  e  liquidazione
          coatta amministrativa prevista ai  sensi  del  Testo  unico
          bancario  si  intendono  effettuati   alle   corrispondenti
          disposizioni del presente decreto legislativo.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  60-bis.4-bis  del   citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito  chirografario
          di secondo livello e valore nominale unitario minimo).-  1.
          Le Sim  indicate  all'articolo  55-bis,  comma  1,  possono
          emettere gli strumenti di debito chirografario  di  secondo
          livello ai  sensi  dell'articolo  12-bis  del  Testo  unico
          bancario. Si applica l'articolo 91,  comma  1-bis,  lettera
          c-bis), del Testo unico bancario. 
              1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,
          e  alle  societa'   del   gruppo   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 11 si applica  l'articolo  12-ter  del  Testo
          Unico bancario.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  190  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, dei depositari e  dei  soggetti  ai
          quali  sono   state   esternalizzate   funzioni   operative
          essenziali   o   importanti   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis, per la  mancata  osservanza
          degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
          e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
          23, commi 1 e 4-bis; 24,  commi  1  e  1-bis;  24-bis;  25;
          25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma  4;
          29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma  4;  30,  comma  5;  31,
          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma
          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e
          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,
          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;
          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2,  3,  4,
          7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1,  3  e  4;
          47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;  55-quater;  55-quinquies;
          ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
          base ai medesimi articoli. 
              [1-bis.  Nelle  materie  a  cui   si   riferiscono   le
          disposizioni  richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni   ivi
          previste si applicano anche in caso di  inosservanza  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10  e  15
          del  regolamento  UE  n.  1095/2010,  ovvero  in  caso   di
          inosservanza   degli    atti    dell'AESFEM    direttamente
          applicabili ai  soggetti  vigilati  adottati  ai  sensi  di
          quest'ultimo regolamento. ] 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
                a) alle banche non autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                b)   ai   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                c) ai depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
                a) ai  gestori  dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13
          del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e   delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b) ai gestori dei fondi europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della  Commissione,  del  regolamento  (UE)  n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA,  in  caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
                b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
              2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
              [2-ter.   Si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duemilacinquecento    a    euro
          centocinquantamila: 
                a) nei confronti  di  Sim,  imprese  di  investimento
          comunitarie  con   succursale   in   Italia,   imprese   di
          investimento  extracomunitarie,   intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  106  del  TUB,
          banche  italiane,  banche  comunitarie  con  succursale  in
          Italia e banche extracomunitarie autorizzate  all'esercizio
          dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche'  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione o di direzione delle controparti  centrali,
          in caso di violazione  delle  disposizioni  previste  dagli
          articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating  del
          credito, e delle relative disposizioni attuative; 
                b) nei confronti dei gestori in  caso  di  violazione
          dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo  1,
          comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle
          relative disposizioni attuative.] 
              2-quater. La medesima sanzione prevista al comma  1  si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                a) Sim e banche  italiane  autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
          che  beneficiano  dell'esenzione   prevista   dall'articolo
          4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter. 
              2-quinquies.  La  Consob  applica  nei  confronti   dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4.». 
              - Il testo dell'articolo 195-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione).- 1.
          Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis  della
          Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in  Italia
          delle imprese di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche  che
          svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la Banca
          d'Italia  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          prevista dall'articolo 190,  comma  1,  per  l'inosservanza
          degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58,
          59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis, 70, commi 2 e 3,
          80, comma 1, 82 e 83 del decreto  legislativo  16  novembre
          2015, n. 180 , in quanto applicabili ai sensi del  presente
          decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali
          o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 
              2. Per l'inosservanza delle norme richiamate  al  comma
          1, si applica l'articolo  194-quater,  al  ricorrere  delle
          condizioni e secondo le modalita'  da  esso  stabilite.  In
          caso di inosservanza  dell'ordine  di  porre  termine  alle
          violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite
          dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei
          confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni  ivi
          previsti. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  per
          l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
          applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
          190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, al  ricorrere  delle  condizioni  e  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 190-bis. 
              4.  Alle  sanzioni  amministrative   disciplinate   dal
          presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195  e
          196-bis. 
              5. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni
          richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni  ivi  previste   si
          applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita',
          anche in caso di inosservanza degli atti delegati  o  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanati
          dalla  Commissione  europea  ai   sensi   della   direttiva
          2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n.
          1093/2010, o in caso di inosservanza  degli  atti  dell'ABE
          direttamente applicabili ai soggetti vigilati  adottati  ai
          sensi di quest'ultimo regolamento. 
              6. La  Banca  d'Italia  comunica  all'ABE  le  sanzioni
          amministrative applicate ai sensi  del  presente  articolo,
          ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
          informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
          da essi avviate  avverso  i  provvedimenti  sanzionatori  e
          sull'esito delle stesse.».