Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»; b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;».
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n. 130, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE; 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012; o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; t) [«sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza]; u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea; w-bis) «giorno lavorativo»: comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) «operatore del sistema»: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.».