Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      «g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo  2,
punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»; 
    b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
      «n) «partecipante»:  un  ente,  una  controparte  centrale,  un
agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore  del
sistema  o  un  partecipante  diretto  di  una  controparte  centrale
autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)  n.
648/2012;». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2001,  n.  210  (Attuazione  della
          direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi
          in un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2001, n.  130,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
                c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) «AESFEM»: Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                c-ter)  «CERS»:  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                d) «agente di regolamento»: il soggetto che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
              e) «banche centrali»: la Banca centrale  europea  e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
                f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
                g)  «controparte  centrale»:  il  soggetto   di   cui
          all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; 
                h) «ente»: uno dei seguenti organismi  che  partecipi
          ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
                  1) una banca italiana o comunitaria, come  definite
          all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'articolo 1, comma  2,  lettera  h-bis),  del  medesimo
          testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo  2
          della direttiva 2006/48/CE; 
                  2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  testo
          unico  finanza,  con   esclusione   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
                  3) un'autorita'  pubblica,  o  un'impresa  pubblica
          come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
                  4) qualsiasi impresa la cui  sede  legale  non  sia
          situata nel territorio dell'Unione europea, e che  eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
                  5)  qualsiasi  altro  organismo,   individuato   in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
                i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'articolo 1, paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
                l)  «intermediario»:  uno  degli  organismi  indicati
          nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi  al
          sistema; 
                m)  «ordine  di   trasferimento»:   ogni   istruzione
          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
                  1) mettere a disposizione  di  un  beneficiario  un
          importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
          banca (italiana o comunitaria), di una banca  centrale,  di
          una controparte centrale o  di  un  agente  di  regolamento
          ovvero che determini l'assunzione  o  l'adempimento  di  un
          obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del  sistema,
          ovvero 
                  2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
          o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
          libro contabile o in altro modo; 
              n) «partecipante»: un ente, una  controparte  centrale,
          un agente di regolamento, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema o  un  partecipante  diretto  di  una
          controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo  17
          del regolamento (UE) n. 648/2012; 
                o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
                p) «procedura d'insolvenza»: la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo  56,
          comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
          prevista da una legge italiana, o, se applicabile,  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione   europea   o   di   uno   Stato
          extracomunitario, che ha come effetto la sospensione  o  la
          cessazione  dei  pagamenti   delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi; 
                q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
                r) «sistema»: un insieme di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
                  1) applicabile a tre  o  piu'  partecipanti,  senza
          contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente  di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
                  2) assoggettato alla  legge  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
                  3) designato come sistema e  notificato  all'AESFEM
          dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non
          costituisce un sistema; 
                s)  «sistema  italiano»:  uno  dei  sistemi  indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; 
                t) [«sistema di garanzia»: uno  dei  sistemi  di  cui
          agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del  testo  unico
          finanza]; 
                u) «stanza di compensazione»: il centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
                v) «strumenti finanziari»: gli  strumenti  finanziari
          di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
                w)  «sistema   extracomunitario»:   un   sistema   di
          pagamento  o  di  regolamento  titoli  di  uno  Stato   non
          appartenente all'Unione europea; 
                w-bis)   «giorno   lavorativo»:   comprende   sia   i
          regolamenti diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include
          tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo  lavorativo
          del sistema; 
                w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
                w-quater) «operatore del sistema»: il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione.».