Art. 5 
 
            Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
  1. L'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1105, della legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1. 
              1105. Il valore nominale unitario  degli  strumenti  di
          debito   chirografario   di   secondo   livello    previsti
          dall'articolo 12-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro.
          I medesimi strumenti di debito possono  essere  oggetto  di
          collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli
          investitori qualificati.».