Art. 5 Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 1. L'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: «Art. 1. 1105. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.».