Art. 6 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 369, comma 1, lettera e): 
      1) al numero 1), la parola «296» e' sostituita dalla  seguente:
«297»; 
      2) al numero 2), la parola «297» e' sostituita dalla  seguente:
«298»; 
      3) al numero 3), la parola «298» e' sostituita dalla  seguente:
«299». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  369  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  «Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre  2017,  n.  155»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 369. Norme di coordinamento con  le  disposizioni
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
              1. Al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria
          fallimentare»  sono   sostituite   dalle   seguenti   «alla
          revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della  crisi
          e dell'insolvenza» e  le  parole  «L'art.  67  della  legge
          fallimentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «L'articolo
          166 del codice della crisi dell'insolvenza»; 
                b) all'articolo  69-septiesdecies,  le  parole  «agli
          articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1)  e  terzo
          comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle
          seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma  1,
          lettera a) e comma 3,  e  339  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza»; 
                c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo  IV
          della legge fallimentare e» sono soppresse; 
                d) all'articolo 80, comma 6, le parole  «della  legge
          fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:  «del  codice
          della crisi e dell'insolvenza»; 
                e)  all'articolo  82  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1, le parole «in cui essa  ha  la  sede
          legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove  essa  ha  il
          centro degli interessi principali»,  le  parole  «dell'art.
          195, commi primo, secondo periodo, terzo,  quarto,  quinto,
          sesto e ottavo della legge  fallimentare»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e
          dell'insolvenza»; 
                  2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca
          ha la sede legale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi
          principali»,  le  parole  «dell'art.  195,  terzo,  quarto,
          quinto  e  sesto  comma  della  legge  fallimentare»   sono
          sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  298  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza»; 
                  3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge
          fallimentare»    sono    sostituite     dalle     seguenti:
          «nell'articolo   299   del    codice    della    crisi    e
          dell'insolvenza»; 
                  f)  all'articolo  83  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44,
          45 e 66, nonche' dalle disposizioni  del  titolo  II,  capo
          III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono
          sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145  e
          165, nonche' dalle  disposizioni  del  titolo  V,  capo  I,
          sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
                    2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca
          ha la sede legale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi
          principali»; 
                    3) al comma 3-bis, le  parole  «all'articolo  56,
          primo comma,  della  legge  fallimentare»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «all'articolo  155,  comma  1,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza»; 
                  g)  all'articolo  86  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 3, le parole «del luogo ove la  banca
          ha la sede legale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi
          principali» e le  parole  «Si  applica  l'articolo  31-bis,
          terzo  comma,  della   legge   fallimentare,   intendendosi
          sostituito al curatore  il  commissario  liquidatore»  sono
          sostituite dalle seguenti: «In pendenza della  procedura  e
          per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa,  il
          commissario liquidatore e' tenuto a conservare  i  messaggi
          di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 
                    2) al comma 7, le parole «del luogo ove la  banca
          ha la sede legale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
          luogo  in  cui  la  banca  ha  il  centro  degli  interessi
          principali»; 
                  h) all'articolo 87, al  comma  2,  le  parole  «del
          luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle
          seguenti: «del luogo in cui la banca  ha  il  centro  degli
          interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e
          seguenti, della legge fallimentare» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza»; 
                  i)  all'articolo  91  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) al primo periodo del primo  comma,  le  parole
          «dall'articolo   111   della   legge   fallimentare»   sono
          sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  221  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza» e, al  secondo  periodo,  le
          parole «nell'articolo 111, comma  primo,  numero  1)  della
          legge  fallimentare»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del  codice  della
          crisi e dell'insolvenza»; 
                    2) al comma 1-bis, le parole  «dall'articolo  111
          della legge fallimentare» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «dall'articolo   221   del    codice    della    crisi    e
          dell'insolvenza»; 
                    3) al comma  3,  le  parole  «dell'articolo  111,
          comma  1,  numero  3)  della   legge   fallimentare»   sono
          sostituite dalle seguenti:  «dall'articolo  221,  comma  1,
          lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
                  l)  all'articolo  93  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1)  al  comma  1,  le  parole  «del  luogo   dove
          l'impresa  ha  la  sede  legale»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «del luogo dove  l'impresa  ha  il  centro  degli
          interessi principali» e le parole «dell'art.  152,  secondo
          comma, della  legge  fallimentare»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dell'articolo 265, comma  2,  del  codice  della
          crisi e dell'insolvenza»; 
                    2)  al  comma  3,  ultimo  periodo,   le   parole
          «dall'articolo   135   della   legge   fallimentare»   sono
          sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  248  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza»; 
                    3) al comma 6, le parole  «l'articolo  131  della
          legge  fallimentare»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
                  m) all'articolo 94, comma 3, le parole  «l'articolo
          215  della  legge  fallimentare»  sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «l'articolo  299  del  codice  della   crisi   e
          dell'insolvenza»; 
                  n) all'articolo 99, comma 5, le  parole  «67  della
          legge fallimentare»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   «166   del   codice   della   crisi   e
          dell'insolvenza»; 
                  o) all'articolo 104, comma 1, le  parole  «ha  sede
          legale la capogruppo» sono sostituite dalle  seguenti:  «la
          capogruppo ha il centro degli interessi principali». 
              2. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  a),  si
          applica alle liquidazioni giudiziali aperte  a  seguito  di
          domanda  depositata  o   iniziativa   comunque   esercitata
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              3. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  b),  si
          applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico
          bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro
          esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore
          del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere  d),  e),
          f), g), h), i),  l),  m),  n),  e  o),  si  applicano  alle
          liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto  di
          domande  depositate  o   iniziative   comunque   esercitate
          successivamente  all'entrata   in   vigore   del   presente
          decreto.».