Art. 7 Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili determinato ai sensi degli articoli 16-septies o 16-octies del citato decreto legislativo, nonche', se applicabile, la sua componente definita ai sensi dell'articolo 16- quater, commi 5, 6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024. 2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, la Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022, che assicurino, di norma, un aumento lineare dei fondi propri e delle passivita' computabili. 3. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a: a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili; b) la capacita' del soggetto di rispettare comunque in tempi ragionevoli i requisiti di cui al comma 1; c) la capacita' del soggetto di sostituire con passivita' computabili le passivita' che non soddisfano piu' i criteri di computabilita' o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 180 del 2015, valutando, in caso di incapacita', se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato. 4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 180 del 2015, ne assicurano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022. 5. Per facilitare il graduale aumento della capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Italia puo' rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi del presente comma. 6. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. 7. Le determinazioni del requisito di fondi propri e passivita' computabili adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci sino all'adozione delle nuove determinazioni del requisito di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del Titolo II, Capo II bis, del decreto legislativo n. 180 del 2015, introdotto dal presente decreto.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176