Art. 8 
 
Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16  novembre
  2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al
  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
  1. L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.
180, introdotto dal presente decreto, si applica  ai  soli  contratti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  o)  del  medesimo
decreto legislativo,  stipulati  o  modificati  significativamente  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180  del
2015, abrogate dal presente decreto, continuano  ad  applicarsi  fino
alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate  dalla  Banca
d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o
delle  operazioni  da  esse  derivanti  o  ad  esse  connesse.   Alla
conclusione delle stesse il  fondo  di  risoluzione  istituito  dalla
Banca d'Italia e' liquidato; l'eventuale residuo attivo e'  ripartito
tra le banche aderenti. 
  3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385,  introdotto  dal  presente  decreto,  si   applica   solo   alle
obbligazioni e agli strumenti  di  debito  emessi  dopo  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le modifiche apportate dal presente decreto al titolo  VIII  del
decreto legislativo n.  385  del  1993,  alla  parte  V  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche'  al  titolo  VII  del
decreto legislativo n. 180 del 2015,  si  applicano  alle  violazioni
commesse a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Alle violazioni commesse prima di tale  data  continuano  ad
applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n.
385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. 58  del  1998,
nonche' del Titolo VII del decreto legislativo n. 180  del  2015,  in
vigore il giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il Titolo V del citato decreto legislativo n. 180 del
          2015, e' cosi' rubricato: 
              «Titolo V Fondi di risoluzione». 
              - Il Titolo VIII del citato decreto legislativo n.  385
          del 1993, e' cosi' rubricato: 
              «Titolo VIII Sanzioni». 
              - La Parte V del citato decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, e' cosi' rubricata: 
              «PARTE V Sanzioni». 
              - Il Titolo VII del citato decreto legislativo  n.  180
          del 2015, e' cosi' rubricata: 
              «Titolo VII Sanzioni amministrative».