Art. 10 
 
                     Misure di sensibilizzazione 
 
  1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare
un comportamento responsabile in modo da ridurre la  dispersione  dei
rifiuti di prodotti di  plastica  di  cui  al  presente  decreto,  il
Ministero della transizione ecologica, sentito il  Ministero  per  lo
sviluppo  economico,  adotta  con  proprio  decreto   una   Strategia
nazionale  per  la  lotta  contro  l'inquinamento  da  plastica   che
comprenda misure volte  a  incentivare  l'adozione  un  comportamento
responsabile nell'acquisto  di  prodotti  in  plastica  monouso  e  a
comunicare ai consumatori di prodotti di  plastica  monouso  elencati
nella parte  G  dell'allegato  e  di  attrezzi  da  pesca  contenenti
plastica le informazioni seguenti: 
  a) la disponibilita' di alternative riutilizzabili, di  sistemi  di
riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti  di
plastica monouso e per attrezzi da pesca  contenenti  plastica  e  le
migliori pratiche  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le
acque interne, della dispersione o altro  smaltimento  improprio  dei
rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi  da  pesca
contenenti plastica; 
  c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del
contenuto di  plastica  presente  in  determinati  prodotti,  nonche'
l'impatto dei metodi impropri di  smaltimento  dei  rifiuti  di  tali
prodotti di plastica monouso  sulla  rete  fognaria,  sugli  scarichi
delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le  acque
meteoriche; 
  d) modalita' di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili
e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti  organici,  laddove
siano rispettate le condizioni dell'articolo 182-ter,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. La Strategia di cui al presente  articolo  e'  adottata  con  il
supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i
sistemi di cui all'articolo 8, le  Regioni  e  Province  autonome,  i
Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione
adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione  ecologica
e culturale delle scuole, che  prevede  la  realizzazione,  a  favore
della  comunita'  scolastica,  di  attivita'  formative  volte   alla
promozione   della   consapevolezza   e   della   conoscenza    delle
problematiche  legate  al  consumo  della  plastica   monouso   e   a
trasformare le abitudini di vita  in  chiave  sostenibile.  Il  Piano
prevede,  altresi',  i  criteri  specifici  per  l'individuazione  di
soggetti  idonei  alla  realizzazione   delle   attivita'   formative
affinche' l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo degli articoli  177  e  182-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
                «Art. 177 (Campo di applicazione e finalita').  -  1.
          La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
          dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati,  anche  in
          attuazione  delle  direttive  comunitarie,  in  particolare
          della direttiva 2008/98/CE,  cosi'  come  modificata  dalla
          direttiva  (UE)  2018/851   prevedendo   misure   volte   a
          proteggere  l'ambiente  e  la  salute  umana,  evitando   o
          riducendo la produzione di rifiuti,  gli  impatti  negativi
          della produzione e della gestione  dei  rifiuti,  riducendo
          gli  impatti   complessivi   dell'uso   delle   risorse   e
          migliorandone l'efficacia e l'efficienza che  costituiscono
          elementi  fondamentali  per  il  passaggio  a   un'economia
          circolare  e  per  assicurare  la  competitivita'  a  lungo
          termine dell'Unione. 
                2. La gestione dei rifiuti costituisce  attivita'  di
          pubblico interesse. 
                3.  Sono   fatte   salve   disposizioni   specifiche,
          particolari o complementari, conformi ai  principi  di  cui
          alla  parte  quarta  del  presente  decreto   adottate   in
          attuazione di direttive  comunitarie  che  disciplinano  la
          gestione di determinate categorie di rifiuti. 
                4. I rifiuti  sono  gestiti  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  o  metodi  che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
                  a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
                  b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
                  c) senza danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
                5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
          ai commi da 1 a  4,  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
          autonome e  gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e  le
          funzioni di rispettiva competenza in  materia  di  gestione
          dei rifiuti in conformita' alle disposizioni  di  cui  alla
          parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
          azione ed avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante  accordi,
          contratti  di  programma  o   protocolli   d'intesa   anche
          sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 
                6. I  soggetti  di  cui  al  comma  5  costituiscono,
          altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
          un  contesto  unitario,  relativamente  agli  obiettivi  da
          perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
          accreditamento e  i  sistemi  di  certificazione  attinenti
          direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
          particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,  secondo
          i criteri e con le modalita' di cui all'art. 195, comma  2,
          lettera a), e nel rispetto delle procedure di  informazione
          nel settore delle norme  e  delle  regolazioni  tecniche  e
          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione, previste dalle direttive  comunitarie  e
          relative norme di attuazione, con  particolare  riferimento
          alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 
                7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i
          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela
          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte
          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                8. Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico dell'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale (ISPRA),  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
                «Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          le  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          favoriscono,   nell'ambito   delle   risorse   previste   a
          legislazione  vigente,  il  riciclaggio,  ivi  compresi  il
          compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in  modo
          da   rispettare   un   elevato   livello   di    protezione
          dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita  che
          soddisfi   pertinenti   standard   di   elevata   qualita'.
          L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
          in   uscita   conformi   alla   normativa    vigente    sui
          fertilizzanti. 
                2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il
          31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono  differenziati  e
          riciclati  alla  fonte,   anche   mediante   attivita'   di
          compostaggio sul luogo di produzione,  oppure  raccolti  in
          modo   differenziato,   con   contenitori   a   svuotamento
          riutilizzabili o con sacchetti compostabili  certificati  a
          norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
          rifiuti. 
                3.  Le  attivita'  di  compostaggio  sul   luogo   di
          produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche  il
          compostaggio di  comunita'  realizzato  secondo  i  criteri
          operativi e le procedure autorizzative  da  stabilirsi  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della   tutela   del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  della
          salute. 
                4. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano, gli Enti  di  Governo  dell'ambito  ed  i
          Comuni, secondo le  rispettive  competenze,  promuovono  le
          attivita' di compostaggio sul luogo  di  produzione,  anche
          attraverso gli strumenti di pianificazione di cui  all'art.
          199 e la pianificazione urbanistica. 
                5. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di  materiali
          ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici. 
                6. I rifiuti anche  di  imballaggi,  aventi  analoghe
          proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita'  rispetto
          ai rifiuti organici sono raccolti  e  riciclati  assieme  a
          questi ultimi, laddove: 
                  a)  siano  certificati   conformi,   da   organismi
          accreditati,  allo  standard  europeo  EN  13432  per   gli
          imballaggi    recuperabili    mediante    compostaggio    e
          biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per  gli
          altri manufatti diversi dagli imballaggi; 
                  b) siano opportunamente  etichettati  e  riportino,
          oltre alla menzione della conformita' ai predetti  standard
          europei,  elementi  identificativi  del  produttore  e  del
          certificatore nonche' idonee istruzioni per  i  consumatori
          di conferimento di tali rifiuti nel  circuito  di  raccolta
          differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 
                  c) entro il 31 dicembre  2023  siano  tracciati  in
          maniera tale da poter  essere  distinti  e  separati  dalle
          plastiche convenzionali nei comuni  impianti  di  selezione
          dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico. 
                7.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente disposizione, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  stabilisce  livelli  di
          qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
          e individua precisi criteri da applicare  ai  controlli  di
          qualita'  delle  raccolte   nonche'   degli   impianti   di
          riciclaggio di predetti rifiuti.».