Art. 11 
 
                 Coordinamento dei piani e programmi 
 
  1. Le misure adottate con il presente decreto  sono  integrate  nei
piani e nei programmi di cui agli articoli 121,  180,  198-bis,  199,
225 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190,
e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti  a  norma
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019. 
  2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a  9
sono conformi alla legislazione  alimentare  dell'Unione  a  garanzia
dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo,  ove  possibile,
l'uso di alternative sostenibili alla  plastica  monouso  per  quanto
riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo degli articoli 121, 180, 198-bis,  199,  225
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi'
          recita: 
                «Art. 121 (Piani di tutela  delle  acque).  -  1.  Il
          Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
          di settore ed e' articolato secondo  i  contenuti  elencati
          nel  presente  articolo,  nonche'  secondo  le   specifiche
          indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
                2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di  bacino,
          nel contesto delle attivita' di pianificazione  o  mediante
          appositi atti di  indirizzo  e  coordinamento,  sentiti  le
          province e gli enti di Governo dell'ambito, definiscono gli
          obiettivi su scala di  distretto  cui  devono  attenersi  i
          piani di tutela delle acque,  nonche'  le  priorita'  degli
          interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni,  sentite
          le province e previa adozione  delle  eventuali  misure  di
          salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e  lo
          trasmettono al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare nonche' alle competenti Autorita'  di
          bacino, per le verifiche di competenza. 
                3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
          volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
          obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto,  le
          misure necessarie alla tutela  qualitativa  e  quantitativa
          del sistema idrico. 
                4. Per le finalita' di cui al comma  1  il  Piano  di
          tutela contiene in particolare: 
                  a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; 
                  b) l'individuazione  degli  obiettivi  di  qualita'
          ambientale e per specifica destinazione; 
                  c)  l'elenco   dei   corpi   idrici   a   specifica
          destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure  di
          prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 
                  d) le misure di tutela qualitative  e  quantitative
          tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 
                  e)  l'indicazione  della  cadenza  temporale  degli
          interventi e delle relative priorita'; 
                  f) il programma di  verifica  dell'efficacia  degli
          interventi previsti; 
                  g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
                  g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
          competenti rispetto al monitoraggio delle  acque  di  falda
          delle aree interessate e delle acque  potabili  dei  comuni
          interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
          rete di monitoraggio esistente, da pubblicare  in  modo  da
          renderli disponibili per i cittadini; 
                  h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10  alla
          parte terza del presente decreto e le  misure  previste  al
          fine di dare attuazione alle disposizioni di  cui  all'art.
          119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; 
                  i) le risorse finanziarie previste  a  legislazione
          vigente. 
                5. Entro centoventi  giorni  dalla  trasmissione  del
          Piano di  tutela  le  Autorita'  di  bacino  verificano  la
          conformita' del piano agli atti di  pianificazione  o  agli
          atti di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela   e'
          approvato dalle regioni  entro  i  successivi  sei  mesi  e
          comunque non oltre  il  31  dicembre  2016.  Le  successive
          revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni
          sei anni.». 
                «Art. 180 (Prevenzione della produzione di  rifiuti).
          -  1.  Al  fine  di  promuovere  in  via   prioritaria   la
          prevenzione della  produzione  dei  rifiuti,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          adotta il Programma nazionale di prevenzione  dei  rifiuti.
          Il Programma nazionale di  prevenzione  dei  rifiuti  fissa
          idonei indicatori e obiettivi  qualitativi  e  quantitativi
          per  la  valutazione  dell'attuazione   delle   misure   di
          prevenzione dei rifiuti in esso stabilite. 
                2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che: 
                  a) promuovono e sostengono modelli di produzione  e
          consumo sostenibili; 
                  b) incoraggiano la progettazione, la  fabbricazione
          e l'uso di  prodotti  efficienti  sotto  il  profilo  delle
          risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e  di
          assenza   di   obsolescenza   programmata,    scomponibili,
          riparabili,   riutilizzabili   e    aggiornabili    nonche'
          l'utilizzo di materiali ottenuti  dai  rifiuti  nella  loro
          produzione; 
                  c) riguardano prodotti che contengono materie prime
          critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; 
                  d) incoraggiano il  riutilizzo  di  prodotti  e  la
          creazione  di   sistemi   che   promuovono   attivita'   di
          riparazione  e  di  riutilizzo,  in  particolare   per   le
          apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili  e  i
          mobili,  nonche'  imballaggi  e  materiali  e  prodotti  da
          costruzione; 
                  e) incoraggiano,  se  del  caso  e  fatti  salvi  i
          diritti di proprieta' intellettuale, la  disponibilita'  di
          pezzi  di  ricambio,  i  manuali   di   istruzioni   e   di
          manutenzione, le informazioni tecniche o  altri  strumenti,
          attrezzature o software che consentano la riparazione e  il
          riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualita'  e
          la sicurezza; 
                  f) riducono la produzione di rifiuti  nei  processi
          inerenti alla  produzione  industriale,  all'estrazione  di
          minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione  e
          alla demolizione, tenendo  in  considerazione  le  migliori
          tecniche disponibili; 
                  g) riducono la  produzione  di  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione,  nella  vendita  e   in   altre   forme   di
          distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei  servizi
          di  ristorazione,  nonche'  nei   nuclei   domestici   come
          contributo  all'obiettivo  di  sviluppo  sostenibile  delle
          Nazioni Unite  di  ridurre  del  50  per  cento  i  rifiuti
          alimentari globali pro  capite  a  livello  di  vendita  al
          dettaglio  e  di  consumatori  e  di  ridurre  le   perdite
          alimentari   lungo   le   catene   di   produzione   e   di
          approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di
          prevenzione dei rifiuti  comprende  una  specifica  sezione
          dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari
          che favorisce l'impiego  degli  strumenti  e  delle  misure
          finalizzate  alla  riduzione  degli  sprechi   secondo   le
          disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166; 
                  h) incoraggiano la donazione di  alimenti  e  altre
          forme  di  ridistribuzione  per  il  consumo  umano,  dando
          priorita' all'utilizzo  umano  rispetto  ai  mangimi  e  al
          ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; 
                  i)  promuovono  la  riduzione  del   contenuto   di
          sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi  i
          requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e
          prodotti stabiliti a livello dell'Unione; 
                  l)  riducono   la   produzione   di   rifiuti,   in
          particolare  dei  rifiuti  che   non   sono   adatti   alla
          preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; 
                  m) identificano i prodotti che sono  le  principali
          fonti della dispersione di rifiuti,  in  particolare  negli
          ambienti  terrestri  e  acquatici,  e  adottano  le  misure
          adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di  rifiuti
          da tali prodotti; 
                  n) mirano a porre fine alla dispersione di  rifiuti
          in ambiente  acquatico  come  contributo  all'obiettivo  di
          sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite  per  prevenire  e
          ridurre in modo significativo l'inquinamento  acquatico  di
          ogni tipo; 
                  o) sviluppano e supportano campagne di informazione
          per sensibilizzare  alla  riduzione  della  produzione  dei
          rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione. 
                3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore  di
          un articolo, quale definito al punto  33  dell'art.  3  del
          regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, trasmette le informazioni di  cui  all'art.  33,
          paragrafo 1, del suddetto regolamento  all'Agenzia  europea
          per le sostanze chimiche tramite il format e  la  modalita'
          di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia  ai  sensi
          dell'art.  9,  paragrafo  2,  della  direttiva  2008/98/CE.
          L'attivita' di controllo e' esercitata  in  linea  con  gli
          accordi Stato-regioni in materia.  Con  successivo  decreto
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, di concerto con il Ministero della  salute,  sono
          stabilite le modalita' di analisi dei  dati  trasmessi  dai
          fornitori di articoli. 
                4. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle
          misure di prevenzione di cui al comma 2. 
                5. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sulla  base  della   metodologia
          stabilita  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo   7,   della
          direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure  sul
          riutilizzo. 
                6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  controllano  e  valutano
          l'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  dei   rifiuti
          alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla
          base della metodologia  stabilita  ai  sensi  dell'art.  9,
          paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.». 
                «Art. 198-bis (Programma nazionale  per  la  gestione
          dei rifiuti). - 1. Il Ministero dell'ambiente della  tutela
          del territorio e del mare predispone, con  il  supporto  di
          ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei  rifiuti.
          Il  Programma  nazionale  e'  sottoposto  a   verifica   di
          assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'art. 12 del presente
          decreto,  ed  e'  approvato,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento  e  Bolzano,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente della tutela del  territorio  e  del
          mare. 
                2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,
          definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e
          le Province autonome si attengono  nella  elaborazione  dei
          Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199
          del presente decreto. 
                3. Il Programma nazionale contiene: 
                  a)  i  dati  inerenti  alla  produzione,  su  scala
          nazionale, dei rifiuti per tipo, quantita', e fonte; 
                  b) la  ricognizione  impiantistica  nazionale,  per
          tipologia di impianti e per regione; 
                  c) l'adozione di criteri generali per la  redazione
          di piani di settore  concernenti  specifiche  tipologie  di
          rifiuti,  incluse  quelle  derivanti  dal  riciclo  e   dal
          recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il
          riciclaggio, il  recupero  e  l'ottimizzazione  dei  flussi
          stessi; 
                  d)   l'indicazione   dei   criteri   generali   per
          l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra
          Regioni  ai  sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,   della
          Costituzione, che  consentano  la  razionalizzazione  degli
          impianti dal punto di vista  localizzativo,  ambientale  ed
          economico, sulla base del principio di  prossimita',  anche
          relativamente agli impianti di recupero,  in  coordinamento
          con quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera f); 
                  e)  lo  stato  di  attuazione   in   relazione   al
          raggiungimento  degli  obiettivi  derivanti   dal   diritto
          dell'Unione europea in relazione alla gestione dei  rifiuti
          e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli   obiettivi
          intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
          raggiungimento dei medesimi; 
                  f)  l'individuazione   dei   flussi   omogenei   di
          produzione  dei  rifiuti,  che   presentano   le   maggiori
          difficolta' di smaltimento o  particolari  possibilita'  di
          recupero sia per le sostanze impiegate  nei  prodotti  base
          sia per la quantita' complessiva dei  rifiuti  medesimi,  i
          relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche  per
          macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale,  e
          con finalita' di  progressivo  riequilibrio  socioeconomico
          fra le aree del territorio nazionale; 
                  g) l'individuazione di flussi omogenei  di  rifiuti
          funzionali e  strategici  per  l'economia  circolare  e  di
          misure che ne  possano  promuovere  ulteriormente  il  loro
          riciclo; 
                  h)  la  definizione  di  un  Piano   nazionale   di
          comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti  e
          di economica circolare; 
                  i)  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei
          materiali derivanti  dal  crollo  e  dalla  demolizione  di
          edifici ed infrastrutture a seguito di un  evento  sismico,
          definito  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da
          ciascuna Regione e Provincia autonoma. 
                4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere: 
                  a) l'indicazione delle misure atte ad  incoraggiare
          la razionalizzazione della raccolta, della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
                  b)  la  definizione  di  meccanismi  vincolanti  di
          solidarieta'  tra  Regioni  finalizzata  alla  gestione  di
          eventuali emergenze. 
                5.  In  sede  di  prima  applicazione,  il  Programma
          nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18
          mesi dalla entrata in vigore della  presente  disposizione.
          Il Ministero dell'ambiente della tutela  del  territorio  e
          del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni,  tenendo
          conto,   tra   l'altro,    delle    modifiche    normative,
          organizzative e  tecnologiche  intervenute  nello  scenario
          nazionale e sovranazionale.». 
                «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
          le province, i comuni e,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
          urbani, le Autorita' d'ambito  di  cui  all'art.  201,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180,  181,  182  e  182-bis  ed  in
          conformita' ai criteri generali  stabiliti  dall'art.  195,
          comma 1, lettera m), ed  a  quelli  previsti  dal  presente
          articolo,  predispongono  e  adottano  piani  regionali  di
          gestione dei rifiuti. L'approvazione  dei  piani  regionali
          avviene  tramite  atto  amministrativo  e  si  applica   la
          procedura di cui alla Parte  II  del  presente  decreto  in
          materia di VAS. Presso gli uffici competenti  sono  inoltre
          rese disponibili informazioni relative alla  partecipazione
          del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
          si  e'  fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
          osservazioni scritte presentate. 
                2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma  1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
                3.  I  piani  regionali  di  gestione   dei   rifiuti
          prevedono inoltre: 
                  a) l'indicazione del tipo, quantita'  e  fonte  dei
          rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi  per
          ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i  rifiuti
          urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente  spediti  da  o
          verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
          futura dei flussi di rifiuti, nonche' la  fissazione  degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'art.
          205; 
                  b) la ricognizione degli impianti  di  trattamento,
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali  per  oli  usati,  rifiuti   pericolosi,   rifiuti
          contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
          flussi di rifiuti disciplinati da  una  normativa  unionale
          specifica; 
                  c)  una  valutazione  della  necessita'  di   nuovi
          sistemi  di  raccolta,  della   chiusura   degli   impianti
          esistenti per i rifiuti, di  ulteriori  infrastrutture  per
          gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio  di
          autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
          e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; 
                  d) informazioni  sui  criteri  di  riferimento  per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
                  e)  l'indicazione  delle  politiche   generali   di
          gestione  dei  rifiuti,  incluse  tecnologie  e  metodi  di
          gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche  per  i
          rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
                  f)  la  delimitazione  di   ogni   singolo   ambito
          territoriale  ottimale  sul   territorio   regionale,   nel
          rispetto delle linee guida di cui all'art.  195,  comma  1,
          lettera m); 
                  g) il complesso delle attivita'  e  dei  fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti urbani secondo criteri di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali  di  cui  all'art.  200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
                  h) prevedono, per gli ambiti territoriali  ottimali
          piu' meritevoli, un sistema  di  premialita'  tenuto  conto
          delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
                  i) la stima dei costi delle operazioni di  recupero
          e di smaltimento dei rifiuti urbani; 
                  l) i criteri per l'individuazione  delle  aree  non
          idonee alla localizzazione degli  impianti  di  recupero  e
          smaltimento dei rifiuti, nonche' per  l'individuazione  dei
          luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
                  m) le iniziative volte a favorire,  il  riutilizzo,
          il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
                  n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
                  o) la  determinazione,  nel  rispetto  delle  norme
          tecniche di cui all'art.  195,  comma  2,  lettera  a),  di
          disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
                  p) le prescrizioni  in  materia  di  prevenzione  e
          gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio  di  cui
          all'art. 225, comma 6; 
                  q)  il  programma  per  la  riduzione  dei  rifiuti
          biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art.  5
          del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
                  r) un programma di prevenzione della produzione dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180,  che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate anche per  la  riduzione  dei  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa  anche  gli
          obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi  sono
          finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli
          impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
          programma deve contenere specifici parametri qualitativi  e
          quantitativi per  le  misure  di  prevenzione  al  fine  di
          monitorare  e  valutare  i  progressi   realizzati,   anche
          mediante la fissazione di indicatori; 
                  r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
          gli obiettivi di cui all'art. 5, paragrafo  3  bis),  della
          direttiva 1999/31/CE o in altri  documenti  strategici  che
          coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; 
                  r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte  le
          forme di dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i
          tipi di rifiuti dispersi; 
                  r-quater)  l'analisi  dei   flussi   derivanti   da
          materiali da  costruzione  e  demolizione  nonche',  per  i
          rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione  e
          smaltimento nell'ambito regionale, allo  scopo  di  evitare
          rischi  sanitari  e   ambientali   connessi   all'abbandono
          incontrollato di tali rifiuti. 
                4. Il piano di gestione dei rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
                  a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
          rifiuti; 
                  b) valutazione dell'utilita' e  dell'idoneita'  del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
                  c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
                5. Il piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
                6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
          i piani per la bonifica delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
                  a) l'ordine di priorita' degli  interventi,  basato
          su  un  criterio  di  valutazione  del  rischio   elaborato
          dall'Istituto Superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  b) l'individuazione dei siti da bonificare e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
                  c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
                  d) la stima degli oneri finanziari; 
                  e) le modalita' di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare. 
                7.  L'approvazione  del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
                8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
          dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'art.
          198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o
          in grado di  garantire  comunque  il  raggiungimento  degli
          obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso  i
          piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o
          aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a  tale  momento,
          restano in vigore i piani regionali vigenti. 
                9. In caso di inutile decorso del termine di  cui  al
          comma  8  e  di  accertata  inattivita'  nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5,  comma  1,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida  gli
          organi regionali competenti a provvedere entro  un  congruo
          termine e, in caso di ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via
          sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione  e
          approvazione o adeguamento del piano regionale. 
                10. Le regioni per le finalita'  di  cui  alla  parte
          quarta del presente  decreto  provvedono  alla  valutazione
          della necessita' dell'aggiornamento del piano  almeno  ogni
          sei anni. 
                11. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  esclusivamente  tramite   la
          piattaforma  telematica  MonitorPiani,  l'adozione   o   la
          revisione dei piani di gestione e di altri piani  regionali
          di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
          successivo invio degli stessi alla  Commissione  europea  e
          comunicano periodicamente  idonei  indicatori  e  obiettivi
          qualitativi   o    quantitativi    che    diano    evidenza
          dell'attuazione delle misure previste dai piani. 
                12. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          piani e programmi di cui al presente articolo. 
                12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni da comunicare esclusivamente  tramite
          la piattaforma telematica di cui al comma  11,  alla  quale
          ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
                  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti
          solidi urbani suddivisa per ambito  territoriale  ottimale,
          se costituito, ovvero per ogni comune; 
                  b) percentuale di raccolta differenziata  totale  e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
                  c)  ubicazione,  proprieta',   capacita'   nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
                  d)    per    ogni    impianto    di     trattamento
          meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo  di  impianto
          destinato  al  trattamento   di   rifiuti   solidi   urbani
          indifferenziati, oltre a quanto previsto alla  lettera  c),
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
          uscita, suddivisi per codice CER; 
                  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
                  f)  per  le  discariche,  ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto; 
                  f-bis) per ogni impianto  di  recupero  di  materia
          autorizzato  con  i  criteri  di  cui   all'art.   184-ter,
          ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata,
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di  materia
          recuperata. 
                13. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                «Art. 225 (Programma generale  di  prevenzione  e  di
          gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).  -
          1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
          agli articoli 221, comma  6,  e  223,  comma  4,  il  CONAI
          elabora annualmente un Programma generale di prevenzione  e
          di gestione degli imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio
          che individua, con riferimento alle  singole  tipologie  di
          materiale  di  imballaggio,  le  misure  per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
                  a) prevenzione  della  formazione  dei  rifiuti  di
          imballaggio; 
                  b) accrescimento della proporzione della  quantita'
          di  rifiuti  di  imballaggio  riciclabili   rispetto   alla
          quantita' di imballaggi non riciclabili; 
                  c) accrescimento della proporzione della  quantita'
          di rifiuti  di  imballaggio  riutilizzabili  rispetto  alla
          quantita' di imballaggi non riutilizzabili; 
                  d)     miglioramento     delle      caratteristiche
          dell'imballaggio  allo  scopo  di  permettere  ad  esso  di
          sopportare piu' tragitti o rotazioni  nelle  condizioni  di
          utilizzo normalmente prevedibili; 
                  e) realizzazione  degli  obiettivi  di  recupero  e
          riciclaggio. 
                2. Il Programma generale  di  prevenzione  determina,
          inoltre: 
                  a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia  di
          rifiuti di imballaggio da recuperare ogni  cinque  anni  e,
          nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla  base  della
          stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare  delle
          singole tipologie  di  materiali  di  imballaggio,  con  un
          minimo percentuale in peso per ciascun materiale; 
                  b)  gli   obiettivi   intermedi   di   recupero   e
          riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a). 
                3. Entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  il  CONAI
          trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  un  piano
          specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione. 
                4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno
          solare precedente e' trasmessa per il parere  all'Autorita'
          di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni  anno.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla  approvazione
          ed  alle  eventuali  modificazioni   e   integrazioni   del
          Programma generale  di  prevenzione  e  di  gestione  degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 
                5. Nel caso in cui  il  Programma  generale  non  sia
          predisposto, lo stesso  e'  elaborato  in  via  sostitutiva
          dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti. In  tal  caso  gli
          obiettivi di recupero e  riciclaggio  sono  quelli  massimi
          previsti dall'allegato E alla  parte  quarta  del  presente
          decreto. 
                6.  I  piani  regionali  di  cui  all'art.  199  sono
          integrati con specifiche previsioni per la  gestione  degli
          imballaggi e dei rifiuti  di  imballaggio  sulla  base  del
          programma di cui al presente articolo.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  11  e  12  del   decreto
          legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190  (Attuazione  della
          direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per  l'azione
          comunitaria  nel  campo  della  politica   per   l'ambiente
          marino), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  novembre
          2010, n. 270, cosi' recita: 
                «Art. 11 (Programmi di monitoraggio). - 1. Sulla base
          della valutazione iniziale di cui all'art. 8, il  Ministero
          dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora ed  attua,
          con apposito  decreto,  sentita  la  Conferenza  unificata,
          programmi di monitoraggio  coordinati  per  la  valutazione
          continua dello stato  ambientale  delle  acque  marine,  in
          funzione dei traguardi ambientali  previsti  dall'art.  10,
          nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi. 
                2. I programmi previsti dal  comma  1  sono  definiti
          tenendo conto: 
                  a) degli elementi  riportati  negli  elenchi  degli
          allegati III e V; 
                  b) delle attivita' di monitoraggio  effettuate  dal
          Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
          della   salute,   delle   infrastrutture    e    trasporti,
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          dalle altre amministrazioni competenti. 
                3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
          programmi di  cui  al  comma  1,  procede  inoltre  ad  una
          ricognizione  degli  attuali  programmi   di   monitoraggio
          ambientale  esistenti  a  livello   regionale,   nazionale,
          comunitario  o  internazionale  in  relazione  alle   acque
          marine, al fine di elaborare i  programmi  di  monitoraggio
          anche attraverso l'integrazione  ed  il  coordinamento  dei
          risultati degli altri programmi di  monitoraggio  esistenti
          e, comunque,  in  modo  compatibile  e  integrato  con  gli
          stessi. 
                3-bis. L'Autorita' competente, per  l'attuazione  dei
          programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi  accordi
          con le Agenzie regionali per  l'ambiente,  anche  in  forma
          associata o  consorziata,  nonche'  con  soggetti  pubblici
          tecnici  specializzati,  anche   in   forma   associata   o
          consorziata. Dall'attuazione  della  presente  disposizione
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
                4. L'elaborazione e  l'attuazione  dei  programmi  di
          monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. 
                5.   Il   Ministero   dell'ambiente   comunica   alla
          Commissione europea i programmi di monitoraggio di  cui  al
          comma 1 entro il 15 ottobre 2014.». 
                «Art. 12 (Programmi di misure). - 1. A seguito  della
          definizione dei traguardi ambientali di cui all'art. 10, il
          Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato,  elabora
          uno o piu' programmi di misure finalizzati a  conseguire  o
          mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto
          delle tipologie di misure riportate all'allegato VI. 
                2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui  al
          comma 1, il Ministero dell'ambiente: 
                  a) procede ad una  ricognizione  dei  programmi  di
          misure, tenendo conto delle  pertinenti  misure  prescritte
          dalla legislazione  dell'Unione  europea,  dalla  normativa
          relativa a standard  di  qualita'  ambientale  nel  settore
          della politica delle acque adottata a livello comunitario o
          da accordi internazionali, anche con finalita'  diverse  da
          quelle   ambientali,   esistenti   a   livello   regionale,
          nazionale, comunitario o internazionale in  relazione  alle
          acque  marine,  nonche'  delle  autorita'  competenti  alla
          relativa elaborazione  ed  attuazione,  tenendo  conto,  in
          particolare,  degli  strumenti  di  pianificazione   e   di
          programmazione aventi rilievo per le acque marine  previsti
          dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, nonche' relativa alla gestione  della  qualita'  delle
          acque di balneazione, prevista dal decreto  legislativo  30
          maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a  standard
          di qualita' ambientale nel  settore  della  politica  delle
          acque o da accordi internazionali; 
                  b) comunica al Comitato l'esito della  ricognizione
          di cui alla lettera a) e  promuove  la  partecipazione  dei
          soggetti cui alla  stessa  lettera  a)  alle  riunioni  del
          Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1
          possano essere elaborati anche attraverso il  coordinamento
          con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in
          modo compatibile e integrato con gli stessi. 
                3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati
          nel rispetto delle competenze istituzionali previste  dalla
          legge,  sono  approvati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. 
                4.  Il  Ministero  dell'ambiente   assicura   che   i
          programmi di misure di cui al comma  1  siano  conformi  ai
          principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del
          danno ambientale e «chi inquina paga». 
                5.  Nell'istruttoria  diretta  all'elaborazione   dei
          programmi di misure di cui al comma 1  si  deve  tenere  in
          debita   considerazione   il   principio   dello   sviluppo
          sostenibile    ed,    in    particolare,    agli    impatti
          socio-economici   delle   misure.   I   programmi    devono
          individuare   misure   efficaci   rispetto   ai   costi   e
          tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di  impatto
          che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di
          ciascuna misura. 
                6.  I  programmi  di  cui  al  comma  1  indicano  le
          modalita'  attraverso  cui  si  prevede   che   le   misure
          contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di  cui
          all'art. 10. 
                7.  Nell'istruttoria  diretta  all'elaborazione   dei
          programmi di misure di cui al  comma  1  si  deve  valutare
          anche l'incidenza prodotta sulle  acque  situate  oltre  le
          acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine
          di minimizzare il  rischio  di  danni  e  di  produrre,  se
          possibile, un effetto positivo su tali acque. 
                8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al
          comma 1 si procede entro il  31  dicembre  2015.  All'avvio
          dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data. 
                9.   Il   Ministero   dell'ambiente   comunica   alla
          Commissione europea ed agli Stati  membri  che  condividono
          con l'Italia la stessa regione  o  sottoregione  marina,  i
          programmi di misure di cui al comma 1  entro  il  31  marzo
          2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero
          degli affari esteri. 
                10. I programmi di cui al comma  1,  ove  necessario,
          includono anche le seguenti misure: 
                  a) salvaguardia, risanamento, restauro  ambientale,
          ripopolamento  e  monitoraggio  in  relazione  alle   acque
          marine; tutela degli habitat e della biodiversita'; 
                  b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio  di
          attivita'  aventi  incidenza   sull'ambiente   marino,   da
          inserire negli  strumenti  di  pianificazione,  gestione  e
          sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali,
          regionali  o  locali.  Le  autorita'  che  elaborano   tali
          strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione
          le misure previste dai programmi di cui al comma 1; 
                  c) condizioni, limiti e divieti da  inserire  negli
          atti di autorizzazione, di concessione,  di  assenso  o  di
          nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio
          di attivita'  aventi  incidenza  sull'ambiente  marino,  di
          competenza di autorita' nazionali, regionali o  locali.  Le
          autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti  i  casi
          prendere in considerazione le misure previste dai programmi
          di cui al comma 1; 
                  d) condizioni, limiti e divieti da  inserire  nelle
          ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente  normativa
          per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente
          marino, di competenza di autorita' nazionali,  regionali  o
          locali; 
                  e)  indicazione  di  misure   atte   a   prevenire,
          eliminare e porre rimedio  ai  danni  causati  all'ambiente
          marino   dall'inquinamento   tellurico,    prioritariamente
          causato dallo sversamento in  mare  di  reflui  urbani  non
          adeguatamente   trattati   a   causa,    in    particolare,
          dell'assenza,  del  malfunzionamento  o  del  fermo   degli
          impianti di depurazione; 
                  f)  indicazione  di  misure  di  gestione  volte  a
          rendere economicamente  conveniente  per  gli  utilizzatori
          degli  ecosistemi  marini   l'adozione   di   comportamenti
          finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon  stato
          ambientale. 
                11. I programmi di cui al  comma  1  prevedono  anche
          misure  di  protezione  spaziale  che   contribuiscano   ad
          organizzare reti coerenti e rappresentative di aree  marine
          protette,  previste  dalla   legislazione   comunitaria   o
          nazionale o dagli  accordi  internazionali,  anche  situate
          oltre il confine delle acque territoriali. Le  reti  devono
          essere tali da riflettere  in  modo  idoneo  la  diversita'
          degli ecosistemi. 
                12. Nel caso in  cui,  alla  luce  della  valutazione
          iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di  monitoraggio
          di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita'
          umane a livello comunitario o internazionale possa avere un
          impatto   significativo   sull'ambiente   marino   ed    in
          particolare sulle zone previste dal comma 11, il  Ministero
          dell'ambiente, ove necessario  d'intesa  con  il  Ministero
          degli  affari  esteri,  promuove  le  opportune  iniziative
          presso i competenti organismi  internazionali  al  fine  di
          valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie  al
          rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali  misure
          devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od
          il  ripristino  dell'integrita',  della  struttura  e   del
          funzionamento degli ecosistemi. 
                13. Tutte le informazioni utili in merito  alle  zone
          di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione  o
          sottoregione  marina,  sono  messe   a   disposizione   del
          pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17
          aprile 2019, si veda nelle note all'art. 8.