Art. 13 
 
                 Sistemi di informazione e relazioni 
 
  1. Il Ministero della transizione  ecologica  comunica  annualmente
alla Commissione: 
  a) i dati sui prodotti di plastica monouso  di  cui  alla  parte  A
dell'allegato che sono stati  immessi  sul  mercato  ogni  anno,  per
dimostrare la riduzione del consumo in conformita' all'articolo 4; 
  b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4; 
  c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella  parte  F
dell'allegato che sono stati raccolti  separatamente  ogni  anno  sul
territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi
di raccolta differenziata in conformita' dell'articolo 9; 
  d) i dati relativi  agli  attrezzi  da  pesca  contenenti  plastica
immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi  raccolti  ogni
anno sul territorio nazionale; 
  e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie
per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per  dimostrare  il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6; 
  f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso
di cui alla parte E,  sezione  III,  dell'allegato,  che  sono  stati
raccolti in conformita' all'articolo 8. 
  2. La comunicazione dei dati di cui al comma  1  e'  fornita  entro
diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui  sono
stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo,  il  primo  anno
civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui  alle  lettere
a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per  i  dati  di  cui  alle
lettere e) ed f) del comma 1. 
  3. I dati di cui al comma 1 sono  comunicati  per  via  elettronica
secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati  e  le
informazioni sono accompagnati da  un  rapporto  di  controllo  della
qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la
completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.