Art. 13 Sistemi di informazione e relazioni 1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione: a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformita' all'articolo 4; b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4; c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformita' dell'articolo 9; d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale; e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6; f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformita' all'articolo 8. 2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1. 3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.