Art. 14 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o
la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto  disposto
all'articolo 5, comma 1 e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a  25.000  euro.  La  medesima  sanzione  si
applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a  disposizione
di  prodotti  che  presentano  caratteristiche  difformi  da   quelle
indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di  marcatura
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione e' aumentata fino  al
doppio del massimo in  caso  di  immissione  di  un  quantitativo  di
prodotti del valore superiore al  10  per  cento  del  fatturato  del
trasgressore. 
  2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione  ai
sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non  sia
gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo,
o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle  violazioni  e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si  provvede
ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo  n.  152
del 2006. 
  4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione degli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che
procedono all'accertamento e  alla  contestazione  delle  violazioni,
destinati  al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo  e   di
accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. 
  5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di  cui
ai commi 1  e  2  ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima
disposizione soggiace alla sanzione amministrativa  prevista  per  la
violazione piu' grave aumentata fino al doppio. La medesima  sanzione
si applica a chi  con  piu'  azioni  o  omissioni,  esecutive  di  un
medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo degli articoli 256, 261  e  262  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                «Art. 256  (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata). - 1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi
          dell'art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una
          attivita' di raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento,
          commercio ed intermediazione di rifiuti in  mancanza  della
          prescritta autorizzazione, iscrizione  o  comunicazione  di
          cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215  e  216
          e' punito: 
                  a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
          con l'ammenda da duemilaseicento euro a  ventiseimila  euro
          se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
                  b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due  anni
          e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
          se si tratta di rifiuti pericolosi. 
                2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
          di imprese ed ai responsabili di  enti  che  abbandonano  o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono  nelle  acque  superficiali  o   sotterranee   in
          violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. 
                3. Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi  dell'art.
          29-quattuordecies, comma 1, chiunque  realizza  o  gestisce
          una  discarica  non  autorizzata  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto da sei mesi a due  anni  e  con  l'ammenda  da
          duemilaseicento euro a ventiseimila  euro.  Si  applica  la
          pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da  euro
          cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la  discarica
          e' destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti
          pericolosi. Alla  sentenza  di  condanna  o  alla  sentenza
          emessa ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
          penale, consegue  la  confisca  dell'area  sulla  quale  e'
          realizzata  la   discarica   abusiva   se   di   proprieta'
          dell'autore o del compartecipe al reato,  fatti  salvi  gli
          obblighi di  bonifica  o  di  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi. 
                4. Le pene di cui ai commi 1,  2  e  3  sono  ridotte
          della   meta'   nelle   ipotesi   di   inosservanza   delle
          prescrizioni contenute o richiamate  nelle  autorizzazioni,
          nonche' nelle ipotesi di  carenza  dei  requisiti  e  delle
          condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
                5.  Chiunque,  in  violazione  del  divieto  di   cui
          all'art.  187,  effettua  attivita'   non   consentite   di
          miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena  di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
                6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
          lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre  mesi
          ad un anno o con la pena  dell'ammenda  da  duemilaseicento
          euro  a  ventiseimila  euro.   Si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro  per   i   quantitativi   non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
                7. Chiunque viola gli obblighi di cui  agli  articoli
          231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,  comma  14,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
                8. I soggetti di cui agli articoli 233,  234,  235  e
          236 che non adempiono agli obblighi di  partecipazione  ivi
          previsti  sono  puniti  con  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  ottomila  euro  a  quarantacinquemila  euro,
          fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di   corrispondere   i
          contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di  cui
          all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma
          non  sono  applicabili  ai  soggetti  di  cui  al  medesimo
          articolo 234. 
                9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono  ridotte  della
          meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
          giorno  dalla  scadenza  del  termine  per  adempiere  agli
          obblighi di partecipazione  previsti  dagli  articoli  233,
          234, 235 e 236.». 
                «Art. 261 (Imballaggi).  -  1.  I  produttori  e  gli
          utilizzatori che non adempiono all'obbligo di  raccolta  di
          cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in  alternativa,
          sistemi gestionali ai  sensi  del  medesimo  articolo  221,
          comma 3, lettere a) e  c),  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di euro 5.000. 
                2. I produttori di imballaggi che non  provvedono  ad
          organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi  di
          cui all'art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi  di
          cui all'art. 223, ne' adottano un sistema  di  restituzione
          dei propri imballaggi ai  sensi  dell'art.  221,  comma  3,
          lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
          pecuniaria    da     quindicimilacinquecento     euro     a
          quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si  applica
          agli utilizzatori che  non  adempiono  all'obbligo  di  cui
          all'art. 221, comma 4. 
                3. La violazione dei divieti  di  cui  all'art.  226,
          commi 1 e 4,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila  euro.
          La stessa pena si applica a chiunque  immette  nel  mercato
          interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 219,
          comma 5. 
                4. La violazione del disposto di  cui  all'art.  226,
          comma  3,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria      da       duemilaseicento       euro       a
          quindicimilacinquecento euro. 
                4-bis. La violazione delle disposizioni di  cui  agli
          articoli 226-bis  e  226-ter  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 
                4-ter. La sanzione amministrativa  di  cui  al  comma
          4-bis e' aumentata fino al  quadruplo  del  massimo  se  la
          violazione del divieto  riguarda  ingenti  quantitativi  di
          borse  di  plastica  oppure  un  valore  di  queste  ultime
          superiore al 10 per cento del fatturato  del  trasgressore,
          nonche' in caso di  utilizzo  di  diciture  o  altri  mezzi
          elusivi degli obblighi  di  cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter. 
                4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
          sono applicate ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689;   all'accertamento   delle   violazioni    provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 13
          della citata legge n. 689 del 1981.». 
                «Art. 262 (Competenza e giurisdizione).  -  1.  Fatte
          salve le altre disposizioni della legge 24  novembre  1981,
          n.  689  in  materia   di   accertamento   degli   illeciti
          amministrativi,     all'irrogazione     delle      sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta  del
          presente decreto provvede la provincia nel  cui  territorio
          e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione   delle
          sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in  relazione  al
          divieto di cui all'art. 226,  comma  1,  per  le  quali  e'
          competente il comune. 
                2. Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle
          sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile  il
          giudizio di opposizione previsto dall'art. 22  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689. 
                3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione o sentenza  di  proscioglimento,  dispone  la
          trasmissione degli atti agli Enti indicati al  comma  1  ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.