Art. 15 
 
             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  All'articolo  218,  comma  1,  lettera  dd-bis),  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre  sostanze»  sono
aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei  polimeri  naturali  che  non
sono stati modificati chimicamente». 
  3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «A  chiunque
immette sul mercato interno imballaggi privi  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 219, comma 5,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro». 
  4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa; 
  b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai  soggetti  di
cui  all'articolo  234   che   non   adempiono   agli   obblighi   di
partecipazione ivi previsti, si applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  di  euro  5.000,  fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di
corrispondere i contributi pregressi». 
  5. Con riferimento ai rifiuti di cui  Allegato,  Parte  E,  sezione
III,  i  sistemi  costituiti  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,
provvedono alla copertura dei  costi  sostenuti  dai  Comuni  per  le
attivita' di  cui  al  comma  1  dell'articolo  232-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  545,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa  notifica
          alla Commissione europea,  e'  vietato  commercializzare  e
          produrre sul  territorio  nazionale  i  bastoncini  per  la
          pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in  plastica
          o comunque in materiale non biodegradabile  e  compostabile
          ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed  e'  obbligatorio
          indicare,  sulle  confezioni   dei   medesimi   bastoncini,
          informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini
          stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli
          nei servizi igienici e negli scarichi.». 
              - Il testo  dell'art.  226-quater  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 226-quater  (Plastiche  monouso).  -  1.  -  3.
          (abrogati). 
                4. Al  fine  di  realizzare  attivita'  di  studio  e
          verifica tecnica e monitoraggio  da  parte  dei  competenti
          istituti di ricerca, e' istituito un apposito Fondo  presso
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare con una dotazione  di  euro  100.000  a  decorrere
          dall'anno  2019.  Con  successivo  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  sono  individuate  le
          specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo.». 
              - Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.   218   (Definizioni).    -    1.    Ai    fini
          dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
                  a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali
          di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
                  b)  imballaggio  per  la  vendita   o   imballaggio
          primario: imballaggio concepito in modo da costituire,  nel
          punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente  finale
          o per il consumatore; 
                  c) imballaggio multiplo o  imballaggio  secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
                  d)  imballaggio  per  il  trasporto  o  imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
                  e)  imballaggio   riutilizzabile:   imballaggio   o
          componente  di  imballaggio   che   e'   stato   concepito,
          progettato e immesso sul mercato per sopportare  nel  corso
          del suo ciclo di vita molteplici  spostamenti  o  rotazioni
          all'interno di un circuito di  riutilizzo,  con  le  stesse
          finalita' per le quali e' stato concepito; 
                  e-bis)  imballaggio   composito:   un   imballaggio
          costituito da due o piu' strati di  materiali  diversi  che
          non possono  essere  separati  manualmente  e  formano  una
          singola unita', composto da un recipiente interno e  da  un
          involucro  esterno,  e  che  e'  riempito,   immagazzinato,
          trasportato e svuotato in quanto tale; 
                  f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o
          materiale di imballaggio, rientrante nella  definizione  di
          rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
          residui della produzione; 
                  g) - p); 
                  q)   operatori   economici:   i   produttori,   gli
          utilizzatori, i recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti
          finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; 
                  r)  produttori:  i  fornitori   di   materiali   di
          imballaggio,  i  fabbricanti,   i   trasformatori   e   gli
          importatori  di  imballaggi  vuoti  e   di   materiali   di
          imballaggio; 
                  s) utilizzatori: i  commercianti,  i  distributori,
          gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
                  t) pubbliche amministrazioni e gestori: i  soggetti
          e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
                  u) utente finale: il  soggetto  che  nell'esercizio
          della  sua  attivita'  professionale  acquista,  come  beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
                  v)   consumatore:    il    soggetto    che    fuori
          dall'esercizio di una attivita'  professionale  acquista  o
          importa  per  proprio  uso  imballaggi,  articoli  o  merci
          imballate; 
                  z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
          tra le pubbliche amministrazioni  competenti  e  i  settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220; 
                  aa) filiera: organizzazione economica e  produttiva
          che svolge la propria attivita', dall'inizio del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
                  bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
                  cc) ripresa:  l'operazione  di  restituzione  degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
                  dd) imballaggio  usato:  imballaggio  secondario  o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
                  dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
          punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  a  cui  possono  essere  stati
          aggiunti  additivi  o  altre  sostanze  ad  eccezione   dei
          polimeri   naturali   che   non   sono   stati   modificati
          chimicamente  e  che  puo'   funzionare   come   componente
          strutturale principale delle borse; 
                  dd-ter)  borse  di  plastica:  borse  con  o  senza
          manici,  in  plastica,  fornite  ai  consumatori   per   il
          trasporto di merci o prodotti; 
                  dd-quater) borse di plastica in materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
                  dd-quinquies)  borse  di  plastica   in   materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
                  dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
          di  plastica  composte  da  materie  plastiche   contenenti
          additivi che catalizzano  la  scomposizione  della  materia
          plastica in microframmenti; 
                  dd-septies)  borse  di  plastica  biodegradabili  e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
                  dd-octies)   commercializzazione   di   borse    di
          plastica: fornitura di borse di plastica a  pagamento  o  a
          titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
                1-bis. Ai fini del presente titolo  si  applicano  le
          definizioni   di   "rifiuto",   "gestione   dei   rifiuti",
          "raccolta",   "raccolta   differenziata",    "prevenzione",
          "riutilizzo", "trattamento",  "recupero",  "riciclaggio"  e
          "smaltimento" di cui all'art. 183,  comma  1,  lettere  a),
          g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z). 
                2. La definizione di imballaggio di cui alle  lettere
          da a) ad e) del comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi  indicati  nell'art.   3   della   direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 261 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 261 (Imballaggi).  -  1.  I  produttori  e  gli
          utilizzatori che non adempiono all'obbligo di  raccolta  di
          cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in  alternativa,
          sistemi gestionali ai  sensi  del  medesimo  articolo  221,
          comma 3, lettere a) e  c),  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria di euro 5.000. 
                2. I produttori di imballaggi che non  provvedono  ad
          organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi  di
          cui all'art. 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi  di
          cui all'art. 223, ne' adottano un sistema  di  restituzione
          dei propri imballaggi ai  sensi  dell'art.  221,  comma  3,
          lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa
          pecuniaria    da     quindicimilacinquecento     euro     a
          quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si  applica
          agli utilizzatori che  non  adempiono  all'obbligo  di  cui
          all'art. 221, comma 4. 
                3. La violazione dei divieti  di  cui  all'art.  226,
          commi 1 e 4,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila  euro.
          A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei
          requisiti di cui all'art.  219,  comma  5,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro  a  25.000
          euro. 
                4. La violazione del disposto di  cui  all'art.  226,
          comma  3,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria      da       duemilaseicento       euro       a
          quindicimilacinquecento euro. 
                4-bis. La violazione delle disposizioni di  cui  agli
          articoli 226-bis  e  226-ter  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. 
                4-ter. La sanzione amministrativa  di  cui  al  comma
          4-bis e' aumentata fino al  quadruplo  del  massimo  se  la
          violazione del divieto  riguarda  ingenti  quantitativi  di
          borse  di  plastica  oppure  un  valore  di  queste  ultime
          superiore al 10 per cento del fatturato  del  trasgressore,
          nonche' in caso di  utilizzo  di  diciture  o  altri  mezzi
          elusivi degli obblighi  di  cui  agli  articoli  226-bis  e
          226-ter. 
                4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
          sono applicate ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689;   all'accertamento   delle   violazioni    provvedono,
          d'ufficio  o   su   denunzia,   gli   organi   di   polizia
          amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 13
          della citata legge n. 689 del 1981.». 
              - Il testo dell'art. 256 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 256  (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata). - 1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi
          dell'art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una
          attivita' di raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento,
          commercio ed intermediazione di rifiuti in  mancanza  della
          prescritta autorizzazione, iscrizione  o  comunicazione  di
          cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215  e  216
          e' punito: 
                  a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
          con l'ammenda da duemilaseicento euro a  ventiseimila  euro
          se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
                  b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due  anni
          e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
          se si tratta di rifiuti pericolosi. 
                2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
          di imprese ed ai responsabili di  enti  che  abbandonano  o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono  nelle  acque  superficiali  o   sotterranee   in
          violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. 
                3. Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi  dell'art.
          29-quattuordecies, comma 1, chiunque  realizza  o  gestisce
          una  discarica  non  autorizzata  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto da sei mesi a due  anni  e  con  l'ammenda  da
          duemilaseicento euro a ventiseimila  euro.  Si  applica  la
          pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da  euro
          cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la  discarica
          e' destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti
          pericolosi. Alla  sentenza  di  condanna  o  alla  sentenza
          emessa ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
          penale, consegue  la  confisca  dell'area  sulla  quale  e'
          realizzata  la   discarica   abusiva   se   di   proprieta'
          dell'autore o del compartecipe al reato,  fatti  salvi  gli
          obblighi di  bonifica  o  di  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi. 
                4. Le pene di cui ai commi 1,  2  e  3  sono  ridotte
          della   meta'   nelle   ipotesi   di   inosservanza   delle
          prescrizioni contenute o richiamate  nelle  autorizzazioni,
          nonche' nelle ipotesi di  carenza  dei  requisiti  e  delle
          condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
                5.  Chiunque,  in  violazione  del  divieto  di   cui
          all'art.  187,  effettua  attivita'   non   consentite   di
          miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena  di  cui  al
          comma 1, lettera b). 
                6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
          lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre  mesi
          ad un anno o con la pena  dell'ammenda  da  duemilaseicento
          euro  a  ventiseimila  euro.   Si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro  per   i   quantitativi   non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
                7. Chiunque viola gli obblighi di cui  agli  articoli
          231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,  comma  14,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
                8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che
          non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi  previsti
          sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          ottomila euro a  quarantacinquemila  euro,  fatto  comunque
          salvo l'obbligo di corrispondere i  contributi  pregressi. 
          Ai soggetti di cui all'art.  234  che  non  adempiono  agli
          obblighi di partecipazione  ivi  previsti,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  di  euro  5.000,  fatto
          comunque salvo  l'obbligo  di  corrispondere  i  contributi
          pregressi. 
                9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono  ridotte  della
          meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
          giorno  dalla  scadenza  del  termine  per  adempiere  agli
          obblighi di partecipazione  previsti  dagli  articoli  233,
          234, 235 e 236.». 
              -  Il  testo  dell'art.  232-bis  del  citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
                «Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). -  1.  I
          comuni provvedono a installare nelle strade, nei  parchi  e
          nei  luoghi   di   alta   aggregazione   sociale   appositi
          raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti  da
          fumo. 
                2. Al fine  di  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
          conseguenze nocive per l'ambiente derivanti  dall'abbandono
          dei mozziconi  dei  prodotti  da  fumo,  i  produttori,  in
          collaborazione  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
          informazione. 
                3. E' vietato l'abbandono di mozziconi  dei  prodotti
          da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.».