Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.