Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e  10  e
dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.