Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a) «plastica»:  il  materiale  costituito  da  un  polimero,  quale
definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n.  1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  18  dicembre  2006,  cui
possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e  che  puo'
funzionare  come  componente  strutturale  principale  dei   prodotti
finiti,  a  eccezione  dei  polimeri  naturali  che  non  sono  stati
modificati chimicamente;  sono  esclusi  dalla  presente  definizione
materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonche' rivestimenti  in
plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento  rispetto  al  peso
totale del prodotto, che  non  costituiscono  componente  strutturale
principale dei prodotti finiti; 
  b)  «prodotto  di  plastica  monouso»:   un   prodotto   realizzato
interamente o parzialmente in plastica,  ad  eccezione  del  prodotto
realizzato in polimeri naturali non modificati  chimicamente,  e  che
non e' concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere,  nel
corso della sua durata di vita,  piu'  spostamenti  o  rotazioni  per
essere restituito a un  produttore  per  la  ricarica  o  per  essere
comunque riutilizzato per lo stesso  scopo  per  il  quale  e'  stato
concepito. Non sono  ad  esempio  considerati  prodotti  in  plastica
monouso  i  contenitori  per   alimenti   secchi,   compresi   quelli
stagionati, o per alimenti venduti freddi  che  richiedono  ulteriore
preparazione,  i  contenitori  contenenti   alimenti   in   quantita'
superiori a una singola  porzione  oppure  contenitori  per  alimenti
monoporzione venduti in piu' di una unita'; 
  c)  «plastica  oxo-degradabile»:   materie   plastiche   contenenti
additivi che attraverso l'ossidazione  comportano  la  frammentazione
della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica; 
  d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che e' usato
nella pesca o nell'acquacoltura per prendere,  catturare  o  allevare
risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie  del  mare
ed e' impiegato allo scopo di attirare e catturare o  allevare  dette
risorse biologiche marine; 
  e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che  rientra
nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  inclusi  tutti  i
componenti, le sostanze o i materiali  che  facevano  parte  o  erano
annessi all'attrezzo da pesca  quando  e'  stato  gettato,  anche  se
abbandonato o perso; 
  f) «immissione sul mercato»: la prima messa a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato. Non e' considerata «immissione sul mercato»  la
distribuzione  di  un  prodotto  successiva  alla   prima   messa   a
disposizione sul mercato; 
  g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un  prodotto
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato  del  territorio
nazionale nel corso di un'attivita' commerciale a  titolo  oneroso  o
gratuito; 
  h) «norma armonizzata»:  una  norma  adottata  sulla  base  di  una
richiesta  della  Commissione   ai   fini   dell'applicazione   della
legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo
1), lettera c), del regolamento (UE)  n.  1025/2012,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
  i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  l) «regime di responsabilita' estesa del produttore»: il regime  di
responsabilita' estesa  del  produttore  definito  all'articolo  183,
comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  m) «produttore»: 
      1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato  membro
che fabbrica, riempie, vende o  importa  a  titolo  professionale,  a
prescindere dalla tecnica di vendita, anche  attraverso  contratti  a
distanza come definiti dall'articolo 45,  comma  1,  lettera  g)  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette  sul  mercato
nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso
riempiti o attrezzi  da  pesca  contenenti  plastica,  diverse  dalle
persone che esercitano l'attivita' di pesca di  cui  all'articolo  4,
punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero 
      2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato  membro
o in un paese terzo che a titolo  professionale  vende  in  un  altro
Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi  dai
nuclei  domestici,  tramite  contratti  a  distanza   come   definiti
dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.  206
del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica  monouso
riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a  eccezione  delle
persone che esercitano l'attivita' di pesca di  cui  all'articolo  4,
punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; 
  n) «raccolta»: la raccolta  definita  all'articolo  183,  comma  1,
lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  o) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  differenziata  definita
all'articolo 183, comma 1, lettera  p),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo  183,  comma
1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma  1,
lettere a) b), c) e d), del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
  r) «plastica biodegradabile»:  plastica  in  grado  di  subire  una
decomposizione  fisica,  biologica  grazie  alla  quale  finisce  per
decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e  acqua,  ed  e',
secondo le norme  europee  in  materia  di  imballaggi,  recuperabile
mediante compostaggio e digestione anaerobica; 
  s) «impianto portuale  di  raccolta»:  qualsiasi  struttura  fissa,
galleggiante o mobile che sia in grado  di  fornire  il  servizio  di
raccolta dei rifiuti delle navi; 
  t) «prodotti del tabacco»: i prodotti  del  tabacco  come  definiti
all'articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12  gennaio  2016,
n. 6. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 dicembre  2006  concernente
          la registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE,  93/105/CE  e  2000/21/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il testo degli articoli 183 e 218 del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                "Art. 183 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                  a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui
          il  detentore  si  disfi  o  abbia  l'intenzione  o   abbia
          l'obbligo di disfarsi; 
                  b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                  b-bis)  «rifiuto  non  pericoloso»:   rifiuto   non
          contemplato dalla lettera b); 
                  b-ter) «rifiuti urbani»: 
                    1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e  da
          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,
          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
                    2.  i  rifiuti  indifferenziati  e  da   raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
                    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento  delle
          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
                    4. i rifiuti di qualunque natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                    5.  i  rifiuti  della  manutenzione   del   verde
          pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di  alberi,
          nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
                    6. i rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
                  b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione»  i
          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e
          demolizione; 
                  b-quinquies) la definizione di  rifiuti  urbani  di
          cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli  obiettivi  di
          preparazione per il riutilizzo  e  il  riciclaggio  nonche'
          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la
          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione
          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
                  b-sexies) i rifiuti urbani non includono i  rifiuti
          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,
          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e
          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi
          compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso  o  i
          rifiuti da costruzione e demolizione; 
                  c)  «oli  usati»:  qualsiasi  olio  industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                  d) «rifiuti organici»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare; 
                  d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti  di
          cui  all'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  sono  diventati
          rifiuti; 
                  e) «autocompostaggio»:  compostaggio  degli  scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                  f) «produttore di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                  g) «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi  persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                  g-bis)  «regime  di  responsabilita'   estesa   del
          produttore»:  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai
          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'
          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e
          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita
          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 
                  h) «detentore»: il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                  i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                  l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone
          il recupero o lo  smaltimento  dei  rifiuti  per  conto  di
          terzi, compresi gli intermediari che  non  acquisiscono  la
          materiale disponibilita' dei rifiuti; 
                  m) «prevenzione»: misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                    1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                    2) gli  impatti  negativi  dei  rifiuti  prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                    3)  il  contenuto  di  sostanze   pericolose   in
          materiali e prodotti; 
                  n)  «gestione  dei  rifiuti»:   la   raccolta,   il
          trasporto,  il  recupero,  compresa  la   cernita,   e   lo
          smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediari. Non  costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, selezione e deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici  o  vulcanici,  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
                  o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                  p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                  q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni
          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso
          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti
          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza
          altro pretrattamento; 
                  r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                  s)  «trattamento»:   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  t)  «recupero»:   qualsiasi   operazione   il   cui
          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di
          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che
          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una
          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale
          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in
          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto
          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                  t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi  operazione
          di  recupero  diversa  dal  recupero  di  energia   e   dal
          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali
          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso
          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,
          il riciclaggio e il riempimento; 
                  u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                  u-bis)  «riempimento»:  qualsiasi   operazione   di
          recupero in cui rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi
          della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
          aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono
          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei
          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'
          strettamente necessaria a perseguire tali fini; 
                  v)  «rigenerazione  degli  oli  usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                  z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                  aa)  «stoccaggio»:  le  attivita'  di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                  bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»:  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato,  prima  della  raccolta  ai   sensi   dell'art.
          185-bis; 
                  cc)  «combustibile  solido  secondario  (CSS)»:  il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido
          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                  dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                  ee) «compost»: prodotto ottenuto dal  compostaggio,
          o  da  processi  integrati  di  digestione   anaerobica   e
          compostaggio, dei rifiuti organici raccolti  separatamente,
          di altri materiali organici non qualificati  come  rifiuti,
          di sottoprodotti e altri rifiuti  a  matrice  organica  che
          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla
          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di
          compostaggio sul luogo di produzione; 
                  ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                  gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera  di  cui
          all'art. 268, comma 1, lettera b); 
                  hh)  «scarichi  idrici»:  le  immissioni  di  acque
          reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 
                  ii)  «inquinamento  atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 
                  ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                  mm)  «centro  di  raccolta»:  area  presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                  nn) «migliori tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,
          lett. l-ter) del presente decreto; 
                  oo)  «spazzamento  delle  strade»:   modalita'   di
          raccolta dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle
          strade, aree pubbliche  e  aree  private  ad  uso  pubblico
          escluse le operazioni di sgombero  della  neve  dalla  sede
          stradale e sue pertinenze,  effettuate  al  solo  scopo  di
          garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                  pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                  qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.
          184-bis, comma 2; 
                  qq-bis) «compostaggio di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti; 
                  qq-ter)   «compostaggio»:   trattamento   biologico
          aerobico di  degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato
          alla   produzione   di   compost   dai   rifiuti   organici
          differenziati alla fonte, da altri materiali  organici  non
          qualificati come  rifiuti,  da  sottoprodotti  e  da  altri
          rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla   disciplina
          nazionale  in   tema   di   fertilizzanti   nonche'   dalle
          disposizioni  della  parte  quarta  del  presente   decreto
          relative alla disciplina delle  attivita'  di  compostaggio
          sul luogo di produzione.». 
                «Art.   218   (Definizioni).    -    1.    Ai    fini
          dell'applicazione del presente titolo si intende per: 
                  a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali
          di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
                  b)  imballaggio  per  la  vendita   o   imballaggio
          primario: imballaggio concepito in modo da costituire,  nel
          punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente  finale
          o per il consumatore; 
                  c) imballaggio multiplo o  imballaggio  secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
                  d)  imballaggio  per  il  trasporto  o  imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
                  e)  imballaggio   riutilizzabile:   imballaggio   o
          componente  di  imballaggio   che   e'   stato   concepito,
          progettato e immesso sul mercato per sopportare  nel  corso
          del suo ciclo di vita molteplici  spostamenti  o  rotazioni
          all'interno di un circuito di  riutilizzo,  con  le  stesse
          finalita' per le quali e' stato concepito; 
                  e-bis)  imballaggio   composito:   un   imballaggio
          costituito da due o piu' strati di  materiali  diversi  che
          non possono  essere  separati  manualmente  e  formano  una
          singola unita', composto da un recipiente interno e  da  un
          involucro  esterno,  e  che  e'  riempito,   immagazzinato,
          trasportato e svuotato in quanto tale; 
                  f)  rifiuto  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o
          materiale di imballaggio, rientrante nella  definizione  di
          rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i
          residui della produzione; 
                  g)  gestione  dei  rifiuti   di   imballaggio:   le
          attivita' di gestione di cui all'art. 183, comma 1, lettera
          d); 
                  h) - p); 
                  q)   operatori   economici:   i   produttori,   gli
          utilizzatori, i recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti
          finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; 
                  r)  produttori:  i  fornitori   di   materiali   di
          imballaggio,  i  fabbricanti,   i   trasformatori   e   gli
          importatori  di  imballaggi  vuoti  e   di   materiali   di
          imballaggio; 
                  s) utilizzatori: i  commercianti,  i  distributori,
          gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
                  t) pubbliche amministrazioni e gestori: i  soggetti
          e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
                  u) utente finale: il  soggetto  che  nell'esercizio
          della  sua  attivita'  professionale  acquista,  come  beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
                  v)   consumatore:    il    soggetto    che    fuori
          dall'esercizio di una attivita'  professionale  acquista  o
          importa  per  proprio  uso  imballaggi,  articoli  o  merci
          imballate; 
                  z) accordo volontario: accordo formalmente concluso
          tra le pubbliche amministrazioni  competenti  e  i  settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220; 
                  aa) filiera: organizzazione economica e  produttiva
          che svolge la propria attivita', dall'inizio del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
                  bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
                  cc) ripresa:  l'operazione  di  restituzione  degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
                  dd) imballaggio  usato:  imballaggio  secondario  o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
                  dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
          punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  a  cui  possono  essere  stati
          aggiunti additivi o altre sostanze e  che  puo'  funzionare
          come componente strutturale principale delle borse; 
                  dd-ter)  borse  di  plastica:  borse  con  o  senza
          manici,  in  plastica,  fornite  ai  consumatori   per   il
          trasporto di merci o prodotti; 
                  dd-quater) borse di plastica in materiale  leggero:
          borse di plastica con uno  spessore  della  singola  parete
          inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; 
                  dd-quinquies)  borse  di  plastica   in   materiale
          ultraleggero: borse di  plastica  con  uno  spessore  della
          singola parete inferiore a 15 micron richieste  a  fini  di
          igiene o fornite come  imballaggio  primario  per  alimenti
          sfusi; 
                  dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse
          di  plastica  composte  da  materie  plastiche   contenenti
          additivi che catalizzano  la  scomposizione  della  materia
          plastica in microframmenti; 
                  dd-septies)  borse  di  plastica  biodegradabili  e
          compostabili: borse di plastica  certificate  da  organismi
          accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
          e di compostabilita', come stabiliti dal  Comitato  europeo
          di normazione  ed  in  particolare  dalla  norma  EN  13432
          recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; 
                  dd-octies)   commercializzazione   di   borse    di
          plastica: fornitura di borse di plastica a  pagamento  o  a
          titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
          nonche' da parte dei  commercianti  nei  punti  vendita  di
          merci o prodotti. 
                1-bis. Ai fini del presente titolo  si  applicano  le
          definizioni   di   "rifiuto",   "gestione   dei   rifiuti",
          "raccolta",   "raccolta   differenziata",    "prevenzione",
          "riutilizzo", "trattamento",  "recupero",  "riciclaggio"  e
          "smaltimento" di cui all'art. 183,  comma  1,  lettere  a),
          g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z). 
                2. La definizione di imballaggio di cui alle  lettere
          da a) ad e) del comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi  indicati  nell'art.   3   della   direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  sulla  normazione  europea,  che
          modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del  Consiglio
          nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
          98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e  2009/105/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  che  abroga  la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  14
          novembre 2012, n. L 316. 
              - Il testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8  ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art. 45 (Definizioni). - 1. Ai fini delle Sezioni da
          I a IV del presente capo, si intende per: 
                  a)  "consumatore":  la  persona  fisica,   di   cui
          all'art. 3, comma 1, lettera a); 
                  b) "professionista": il soggetto, di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera c); 
                  c)  "bene":  qualsiasi  bene  mobile  materiale  ad
          esclusione dei beni oggetto di vendita forzata  o  comunque
          venduti   secondo   altre   modalita'    dalle    autorita'
          giudiziarie; rientrano fra i beni  oggetto  della  presente
          direttiva l'acqua, il gas  e  l'elettricita',  quando  sono
          messi in vendita in un volume  delimitato  o  in  quantita'
          determinata; 
                  d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni   del
          consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto  in
          base a una scelta o decisione individuale del consumatore; 
                  e) "contratto di vendita": qualsiasi  contratto  in
          base al quale il professionista trasferisce o si impegna  a
          trasferire la  proprieta'  di  beni  al  consumatore  e  il
          consumatore ne paga o  si  impegna  a  pagarne  il  prezzo,
          inclusi i contratti che hanno come  oggetto  sia  beni  che
          servizi; 
                  f)  "contratto  di  servizi":  qualsiasi  contratto
          diverso da un contratto di vendita  in  base  al  quale  il
          professionista fornisce o si impegna a fornire un  servizio
          al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne
          il prezzo; 
                  g)  "contratto  a  distanza":  qualsiasi  contratto
          concluso tra il professionista e il consumatore nel  quadro
          di un regime organizzato di vendita  o  di  prestazione  di
          servizi a distanza senza la presenza  fisica  e  simultanea
          del  professionista  e  del  consumatore,  mediante   l'uso
          esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione  a  distanza
          fino  alla   conclusione   del   contratto,   compresa   la
          conclusione del contratto stesso; 
                  h)   "contratto   negoziato   fuori   dei    locali
          commerciali": qualsiasi contratto tra il  professionista  e
          il consumatore: 
                    1) concluso alla presenza fisica e simultanea del
          professionista e del consumatore, in un luogo  diverso  dai
          locali del professionista; 
                    2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del
          consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
                    3)  concluso  nei  locali  del  professionista  o
          mediante  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione  a   distanza
          immediatamente dopo che il consumatore e' stato  avvicinato
          personalmente e  singolarmente  in  un  luogo  diverso  dai
          locali  del  professionista,   alla   presenza   fisica   e
          simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
                    4)  concluso  durante  un  viaggio   promozionale
          organizzato  dal  professionista  e  avente  lo   scopo   o
          l'effetto  di  promuovere  e  vendere  beni  o  servizi  al
          consumatore; 
                  i) "locali commerciali": 
                    1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita
          al dettaglio in  cui  il  professionista  esercita  la  sua
          attivita' su base permanente; oppure; 
                    2) qualsiasi locale mobile adibito  alla  vendita
          al dettaglio in cui il professionista esercita  la  propria
          attivita' a carattere abituale; 
                  l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta
          al  consumatore  o  al  professionista  di  conservare   le
          informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
          da potervi accedere in  futuro  per  un  periodo  di  tempo
          adeguato alle finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che
          permetta  la  riproduzione  identica   delle   informazioni
          memorizzate; 
                  m) "contenuto digitale": i dati prodotti e  forniti
          in formato digitale; 
                  n) "servizio finanziario":  qualsiasi  servizio  di
          natura   bancaria,   creditizia,   assicurativa,    servizi
          pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; 
                  o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o
          servizi sono offerti dal professionista ai consumatori  che
          partecipano o cui e' data la  possibilita'  di  partecipare
          all'asta di persona,  mediante  una  trasparente  procedura
          competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in  cui
          l'aggiudicatario  e'  vincolato  all'acquisto  dei  beni  o
          servizi; 
                  p)   "garanzia":   qualsiasi    impegno    di    un
          professionista o di un produttore (il  "garante"),  assunto
          nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di
          legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare
          il  prezzo  pagato,  sostituire,  riparare,  o  intervenire
          altrimenti sul bene,  qualora  esso  non  corrisponda  alle
          caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo
          alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
          o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima
          della conclusione del contratto; 
                  q) "contratto accessorio": un contratto mediante il
          quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a  un
          contratto  a  distanza  o  negoziato   fuori   dei   locali
          commerciali e in cui tali beni o servizi sono  forniti  dal
          professionista o da un terzo in base ad un accordo  tra  il
          terzo e il professionista.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2013  relativo
          alla  politica  comune  della   pesca,   che   modifica   i
          regolamenti (CE) n.  1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)  n.  2371/2002  e
          (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la  decisione
          2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E.  28
          dicembre 2013, n. L 354. 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva  2014/40/UE
          sul   ravvicinamento   delle   disposizioni    legislative,
          regolamentari e amministrative degli Stati membri  relative
          alla lavorazione, alla presentazione  e  alla  vendita  dei
          prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che  abroga
          la  direttiva  2001/37/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano
          le seguenti definizioni: 
                  b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate
          o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco
          espanso e ricostituito; 
                  c) tabacco da pipa:  il  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di combustione  e  destinato
          esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; 
                  d) tabacco  da  arrotolare:  il  tabacco  che  puo'
          essere utilizzato dai consumatori  o  dalle  rivendite  per
          confezionare le sigarette; 
                  e) prodotti del tabacco:  i  prodotti  che  possono
          essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente,  da
          tabacco, geneticamente modificato o no; 
                  f) prodotto del tabacco non da  fumo:  un  prodotto
          del tabacco che non comporta un  processo  di  combustione,
          quale il tabacco da masticare, il tabacco  da  fiuto  e  il
          tabacco per uso orale; 
                  g) tabacco da masticare: un  prodotto  del  tabacco
          non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; 
                  h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da
          fumo che puo' essere consumato per via nasale; 
                  i) prodotti del tabacco  per  uso  orale:  tutti  i
          prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione
          di  quelli  destinati  a  essere   inalati   o   masticati,
          costituiti totalmente  o  parzialmente  da  tabacco,  sotto
          forma  di  polvere,  di  particelle  fini  o  di  qualsiasi
          combinazione di tali forme, specialmente quelle  presentate
          in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; 
                  j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco  diversi
          dai prodotti del tabacco non da fumo; 
                  l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'art.  3,   paragrafo   1,   della   direttiva
          2011/64/UE; 
                  m) sigaro: un rotolo di  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'art.  4,   paragrafo   1,   della   direttiva
          2011/64/UE; 
                  n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche
          definito  all'art.  8,   paragrafo   1,   della   direttiva
          2007/74/CE del Consiglio; 
                  o) tabacco per  pipa  ad  acqua:  un  prodotto  del
          tabacco che puo' essere  consumato  mediante  una  pipa  ad
          acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad
          acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un
          prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa  ad  acqua
          che come tabacco da arrotolare, e' considerato  tabacco  da
          arrotolare; 
                  p) prodotto del tabacco di  nuova  generazione:  un
          prodotto  del  tabacco  che  soddisfa   congiuntamente   le
          seguenti condizioni: 
                    1)  non   rientra   nelle   categorie   seguenti:
          sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa,  tabacco
          per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare,
          tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; 
                    2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 
                  q) prodotto da fumo a base di erbe: un  prodotto  a
          base di piante, erbe o frutta che non  contiene  tabacco  e
          che  puo'  essere  consumato  mediante   un   processo   di
          combustione; 
                  r) sigaretta elettronica: un prodotto  utilizzabile
          per il consumo di vapore  contenente  nicotina  tramite  un
          bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto,  compresi
          una cartuccia, un  serbatoio  e  il  dispositivo  privo  di
          cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
          essere usa e getta o ricaricabili mediante  un  contenitore
          di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
          monouso; 
                  s) contenitore di liquido di ricarica: flacone  che
          contiene un liquido contenente  nicotina  utilizzabile  per
          ricaricare   una   sigaretta   elettronica,    anche    ove
          vaporizzabile solo a  seguito  di  miscelazione  con  altre
          sostanze; 
                  t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque
          sostanza o elemento presente  in  un  prodotto  finito  del
          tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina,  filtro,
          inchiostro, capsule e agenti collanti; 
                  u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; 
                  v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro  ed
          esente da nicotina; 
                  z) emissioni:  le  sostanze  rilasciate  quando  un
          tabacco o un prodotto  correlato  e'  utilizzato  nel  modo
          previsto, ad esempio le sostanze presenti  nel  fumo  o  le
          sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del  tabacco
          non da fumo; 
                  aa) livello massimo o livello massimo di emissioni:
          la quantita' o l'emissione massima, anche pari a  zero,  di
          una sostanza, misurata in milligrammi, in un  prodotto  del
          tabacco; 
                  bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco  che
          e' aggiunta a un prodotto del tabacco,  in  una  confezione
          unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; 
                  cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto
          ovvero odore e gusto; 
                  dd) aroma caratterizzante:  un  odore  o  un  gusto
          chiaramente  distinguibile,  diverso  da  uno  di  tabacco,
          dovuto a un additivo o una combinazione  di  additivi,  ivi
          compresi, ma non soltanto, frutta,  spezie,  erbe,  alcool,
          caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile  prima  o
          durante il consumo del prodotto del tabacco; 
                  ee) capacita' di indurre dipendenza: il  potenziale
          farmacologico  di  una  sostanza  di  indurre   dipendenza,
          condizione che incide  sulla  capacita'  dell'individuo  di
          controllare il proprio comportamento, di norma  tramite  un
          meccanismo di gratificazione o una  riduzione  dei  sintomi
          astinenziali, o entrambi; 
                  ff)  tossicita':  il  grado  di  nocivita'  di  una
          sostanza  per  l'organismo  umano,  intendendo  anche   gli
          effetti che si manifestano nel tempo,  di  solito  mediante
          consumo o esposizione ripetuti o continui; 
                  gg)  mutamento  sostanziale  della  situazione:  un
          aumento minimo del 10 per cento del  volume  delle  vendite
          per una data categoria di prodotti in almeno  cinque  Stati
          membri,  registrato  sulla  base  dei  dati  delle  vendite
          trasmessi a norma dell'art. 6, comma 7, oppure  un  aumento
          minimo  di  cinque  punti  percentuali   della   diffusione
          dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai  25
          anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria
          di prodotto, registrato sulla base  dell'indagine  speciale
          Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di  analoghi  studi  di
          diffusione; in ogni caso, si considera che  non  vi  e'  un
          mutamento sostanziale della situazione se il  volume  delle
          vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
          il 2,5 per cento  delle  vendite  totali  di  prodotti  del
          tabacco a livello dell'Unione europea; 
                  hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio  con
          il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono
          immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
          o  un  insieme  di   confezioni   unitarie;   gli   incarti
          trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; 
                  ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione
          singola di  un  prodotto  del  tabacco  o  di  un  prodotto
          correlato immesso sul mercato; 
                  ll)  busta:  confezione  unitaria  di  tabacco   da
          arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con
          una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; 
                  mm) avvertenza relativa alla salute:  un'avvertenza
          relativa  agli  effetti  nocivi  sulla  salute  umana   del
          prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo  consumo,
          tra cui le avvertenze  testuali,  le  avvertenze  combinate
          relative alla salute, le avvertenze generali e  i  messaggi
          di  informazione,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto; 
                  nn)  avvertenza  combinata  relativa  alla  salute:
          un'avvertenza   relativa   alla    salute    composta    da
          un'avvertenza testuale  combinata  a  una  fotografia  o  a
          un'illustrazione corrispondente,  secondo  quanto  previsto
          dal presente decreto; 
                  oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite  a
          distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
          del prodotto a una rivendita, il consumatore  si  trova  in
          uno Stato membro diverso dallo Stato  membro  o  dal  paese
          terzo di stabilimento di tale rivendita. Una  rivendita  si
          considera stabilita in uno Stato membro: 
                    1) se, trattandosi di una persona fisica,  questi
          ha la propria sede di attivita' in quello Stato membro; 
                    2) se, negli altri casi, la rivendita ha la  sede
          legale, l'amministrazione centrale o la sede di  attivita',
          comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
          Stato membro; 
                  pp) consumatore: una persona fisica che agisce  per
          scopi  estranei   alla   propria   attivita'   commerciale,
          imprenditoriale, artigianale o professionale; 
                  qq)  sistema  di  verifica  dell'eta':  un  sistema
          informatico  che  conferma  inequivocabilmente  l'eta'  del
          consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
          norme nazionali; 
                  rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che
          fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
          lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 
                  ss) importazione  di  prodotti  del  tabacco  o  di
          prodotti  correlati:  l'entrata  di   tali   prodotti   nel
          territorio dell'Unione, a  meno  che  tali  prodotti  siano
          soggetti ad una  procedura  doganale  sospensiva  o  ad  un
          regime  doganale   sospensivo   al   momento   dell'entrata
          nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali  prodotti  da  una
          procedura  doganale  sospensiva  o   un   regime   doganale
          sospensivo; 
                  tt)  importatore  di  prodotti  del  tabacco  o  di
          prodotti correlati:  il  proprietario  o  il  titolare  del
          diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti
          correlati introdotti nel territorio dell'Unione; 
                  uu) immissione sul mercato:  il  fatto  di  mettere
          prodotti,   indipendentemente    dal    loro    luogo    di
          fabbricazione, a disposizione dei consumatori  dell'Unione,
          dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  anche  mediante
          vendita  a  distanza;  nel  caso  di  vendite  a   distanza
          transfrontaliere il prodotto  e'  considerato  immesso  sul
          mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 
                  vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale  i
          prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
          persona fisica.».