Art. 5 Restrizioni all'immissione sul mercato 1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. 2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. 3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi: a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato; b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali; c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 4.