Art. 5 
 
               Restrizioni all'immissione sul mercato 
 
  1. E' vietata l'immissione sul mercato  dei  prodotti  di  plastica
monouso elencati nella  parte  B  dell'allegato  e  dei  prodotti  di
plastica oxo-degradabile. 
  2. La messa a disposizione sul mercato nazionale  dei  prodotti  di
cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento  delle  scorte,  a
condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul  mercato  in
data antecedente alla effettiva decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al
comma 1. 
  3. Non rientra nel divieto di  cui  al  comma  1  l'immissione  nel
mercato  dei  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e
compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma
UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima
rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal  1°  gennaio
2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi: 
  a) ove non sia possibile l'uso  di  alternative  riutilizzabili  ai
prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con
alimenti elencati nella parte B dell'allegato; 
  b) qualora l'impiego  sia  previsto  in  circuiti  controllati  che
conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata,
i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture  e
residenze sanitarie o socio-assistenziali; 
  c) laddove tali alternative,  in  considerazione  delle  specifiche
circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate  garanzie  in
termini di igiene e sicurezza; 
  d) in considerazione della  particolare  tipologia  di  alimenti  o
bevande; 
  e) in circostanze che vedano  la  presenza  di  elevato  numero  di
persone; 
  f) qualora l'impatto ambientale  del  prodotto  riutilizzabile  sia
peggiore delle alternative biodegradabili e  compostabili  mono  uso,
sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno  2022,  27,1  milioni  di
euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  26,9
milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal
2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 4.