Art. 6 
 
                       Requisiti dei prodotti 
 
  1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti  di  plastica  monouso
elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi  sono  di
plastica possono essere immessi sul mercato  solo  se  i  tappi  e  i
coperchi restano attaccati ai  contenitori  per  la  durata  dell'uso
previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e  coperchi
di metallo con sigilli di plastica  non  sono  considerati  fatti  di
plastica. 
  2. La messa a disposizione sul mercato nazionale  dei  prodotti  di
cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento  delle  scorte,  a
condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul  mercato  in
data antecedente alla effettiva decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al
comma 1. 
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione  europea  delle  norme  armonizzate  adottate  ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di
cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti  ivi  previsti  se
rispettano le suddette norme. 
  4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato: 
  a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato  come
componente principale («bottiglie in PET»), devono  contenere  almeno
il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte
le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; 
  b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per  cento  di
plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per
bevande immesse sul mercato nazionale. 
  5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3,  i
sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  assicurano  il
rientro in possesso del  materiale  post-consumo  ai  produttori  per
bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo
la quota  percentuale  da  restituire  e  le  relative  modalita'  di
restituzione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva 2019/904,
          si veda nelle note alle premesse.