Art. 6 Requisiti dei prodotti 1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme. 4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato: a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale. 5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalita' di restituzione.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2019/904, si veda nelle note alle premesse.