Art. 7 
 
                       Requisiti di marcatura 
 
  1. Ciascun prodotto di plastica  monouso  elencato  nella  parte  D
dell'allegato e immesso  sul  mercato  reca  sull'imballaggio  o  sul
prodotto  stesso  una  marcatura  in  caratteri  grandi,  chiaramente
leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento
di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 
  2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su: 
  a) appropriate modalita' di gestione del  rifiuto  coerenti  con  i
sistemi di raccolta esistenti, nonche' le  forme  di  smaltimento  da
evitare per lo stesso in conformita' con la gerarchia dei rifiuti; 
  b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente  incidenza
negativa  sull'ambiente  della  dispersione  o  di  altre  forme   di
smaltimento improprie del rifiuto. 
  3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le  disposizioni  del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a  cui  si  aggiungono  le
disposizioni del presente articolo. 
  4. La messa a disposizione sul  mercato  nazionale,  come  definita
all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso
non conformi ai  requisiti  di  marcatura  di  cui  al  comma  1,  e'
consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione  che  possa
esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente  alla
decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il regolamento di esecuzione (UE)  2020/2151  del  17
          dicembre  2020  che   reca   disposizioni   relative   alle
          specifiche di  marcatura  armonizzate  per  i  prodotti  di
          plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della
          direttiva  (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio sulla  riduzione  dell'incidenza  di  determinati
          prodotti in plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini
          del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n.
          L 428. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          12 gennaio 2016, n. 6, si veda nelle note all'art. 3.