Art. 7 Requisiti di marcatura 1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su: a) appropriate modalita' di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonche' le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformita' con la gerarchia dei rifiuti; b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. 3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo. 4. La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, e' consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.
Note all'art. 7: - Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2020, n. L 428. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, si veda nelle note all'art. 3.