Art. 8 
 
                Responsabilita' estesa del produttore 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio  2023  per
quanto riguarda i regimi di  responsabilita'  estesa  del  produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di
plastica monouso elencati nella parte E,  sezione  I,  dell'Allegato,
sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II
della Parte Quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
ovvero di appositi sistemi da  istituirsi  con  decreto  adottato  ai
sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. A tal  fine,  fermo  restando  quanto  stabilito  negli
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006  e
dalle disposizioni del Titolo II  della  Parte  Quarta  del  medesimo
decreto, nella misura in cui non sia gia' contemplato, i  produttori,
in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto  a
quello del prodotto, assicurano la copertura  dei  costi  di  seguito
indicati: 
  a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10
del presente decreto; 
  b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali  prodotti  conferiti
nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e  il  suo
funzionamento  e  il  successivo  trasporto  e  trattamento  di  tali
rifiuti; e 
  c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e  il
successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. 
  2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i
regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4
luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso  elencati  nella
parte E, sezione II dell'allegato, sono  gestiti  tramite  i  sistemi
gia' istituiti ai sensi del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con  decreto  adottato  ai
sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Entro il  5  gennaio  2023,  i  rifiuti  derivanti  dai
prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti
tramite  sistemi  di  responsabilita'  estesa   del   produttore.   I
produttori  assicurano,  in  misura  proporzionale  al   peso   della
componente plastica rispetto a  quello  del  prodotto,  la  copertura
almeno dei seguenti costi: 
  a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente
ai suddetti prodotti; 
  b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il  successivo
trasporto e trattamento di tali rifiuti; e 
  c)  raccolta  e  comunicazione  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo
178-ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
  3. Con particolare riguardo  ai  prodotti  monouso  elencati  nella
parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano  inoltre,
in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto  a
quello del prodotto,  la  copertura  dei  costi  della  raccolta  dei
rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici,
compresa l'infrastruttura e il suo  funzionamento,  e  il  successivo
trasporto e trattamento di detti rifiuti.  Tali  costi  includono  la
creazione  e  la  messa  a   disposizione,   per   gli   utenti,   di
infrastrutture  specifiche  per  la  raccolta  dei  rifiuti  di  tali
prodotti, quali ad esempio  appositi  recipienti  o  contenitori  nei
luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. 
  4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti  da  attrezzi  da
pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai
sensi della Parte Quarta del decreto legislativo  n.  152  del  2006,
ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato  ai  sensi
dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo  decreto  legislativo  n.
152 del 2006.Ai fini di cui al  presente  comma,  il  Ministro  della
transizione ecologica fissa con decreto di natura  non  regolamentare
il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca
dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I  regimi  istituiti
ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi
da  pesca  contenenti  plastica  coprano  i  costi   della   raccolta
differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e  conferiti
a  impianti  portuali  di  raccolta  conformi  alle  disposizioni  di
recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 o  ad  altri  sistemi  di  raccolta
equivalenti  che  non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
presente decreto, i costi del  successivo  trasporto  e  trattamento,
nonche' i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo
10. I requisiti di  cui  al  presente  comma  integrano  i  requisiti
applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui  alle  disposizioni
di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali
di raccolta. 
  5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita' estesa
del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018  adeguano  i  propri
statuti entro il 5 gennaio 2023. 
  6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori
interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i  costi  da  coprire  in
base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita',  sulla  base  delle
determinazioni in merito ai costi efficienti  assunte  dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti  e  ambiente  (ARERA).  I  costi  di
rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita'  intraprese  dagli
enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti,  ovvero  dai
Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro  conto;
in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il  servizio  da
questi reso e' fissato in modo proporzionato ai costi  sostenuti.  Al
fine di ridurre  al  minimo  i  costi  amministrativi,  i  contributi
finanziari per i costi della rimozione  dei  rifiuti  possono  essere
determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale. 
  7. Ai sistemi  costituiti  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed  e'  assicurata  la
possibilita' di  partecipazione  degli  utilizzatori  o  delle  altre
categorie di  operatori  interessati,  in  relazione  al  settore  di
riferimento, che possono aderire anche mediante  le  associazioni  di
categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale. 
  8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il
recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella  parte  E,
dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il  Ministro
dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma  con  i  settori
economici interessati, ai sensi degli  articoli  206  e  206-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita' e  le  modalita'
indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto. 
  9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti
in un altro Stato  membro  adempiono  ai  loro  obblighi  secondo  le
disposizioni di  cui  all'articolo  178-ter,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono  i
prodotti di plastica monouso elencati nella parte  E,  dell'allegato,
in un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  in  cui  non  sono
stabiliti,  designano  una  persona   fisica   o   giuridica,   quale
rappresentante autorizzato e  responsabile  per  l'adempimento  degli
obblighi del produttore nell'altro Stato membro. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il titolo II della Parte Quarta  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                «Parte quarta - Norme  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 
                Titolo II - Gestione degli imballaggi». 
              - Il testo degli articoli 178-bis e 178-ter del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                «Art.    178-bis    (Responsabilita'    estesa    del
          produttore). - 1. Al fine di rafforzare il  riutilizzo,  la
          prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti,  con
          uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,   n.   400   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
          la Conferenza unificata, sono istituiti, anche  su  istanza
          di parte, regimi di responsabilita' estesa del  produttore.
          Con il medesimo decreto sono definiti, per  singolo  regime
          di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti,  nel
          rispetto dell'art. 178-ter, e sono altresi' determinate  le
          misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti
          e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali  prodotti
          e la successiva gestione dei  rifiuti,  la  responsabilita'
          finanziaria per tali  attivita'  nonche'  misure  volte  ad
          assicurare che qualsiasi persona  fisica  o  giuridica  che
          professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,
          venda o importi  prodotti  (produttore  del  prodotto)  sia
          soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono
          fatte salve le discipline  di  responsabilita'  estesa  del
          produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente
          decreto. 
                2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del
          prodotto e'  applicabile  fatta  salva  la  responsabilita'
          della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188, comma 1,  e
          fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di
          rifiuti e prodotti specifici. 
                3. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore
          istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono  misure
          appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
          e  dei  loro  componenti  volta  a  ridurne   gli   impatti
          ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
          e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad  assicurare
          che il recupero e lo  smaltimento  dei  prodotti  che  sono
          diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di  priorita'
          di cui all'art. 179 e nel rispetto del  comma  4  dell'art.
          177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la
          produzione  e  la   commercializzazione   di   prodotti   e
          componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti
          materiali riciclati,  tecnicamente  durevoli  e  facilmente
          riparabili e  che,  dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
          adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per
          favorire  la  corretta  attuazione  della   gerarchia   dei
          rifiuti. Le misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero
          ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti  e,
          se del caso, della potenzialita' di riciclaggio multiplo. 
                4. I decreti di cui al comma 1: 
                  a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
          praticabilita' economica nonche' degli impatti  complessivi
          sanitari, ambientali e sociali, rispettando  l'esigenza  di
          assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 
                  b)   disciplinano   le   eventuali   modalita'   di
          riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che
          ne  derivano  ed   includono   l'obbligo   di   mettere   a
          disposizione del pubblico  le  informazioni  relative  alla
          modalita' di riutilizzo e riciclo; 
                  c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
          sistema. 
                5. Nelle materie di competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  i  regimi  di
          responsabilita' estesa  del  produttore  sono  istituiti  e
          disciplinati,  ai  sensi  del  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata.». 
                «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi  in  materia
          di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
          responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
          requisiti: 
                  a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
          tutti i pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere
          di  riferimento,  compresi  i  produttori   che   immettono
          prodotti  sul  mercato  nazionale,  le  organizzazioni  che
          attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
          derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,  i
          gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita'  locali
          e, ove applicabile, gli operatori per il  riutilizzo  e  la
          preparazione per il riutilizzo e le  imprese  dell'economia
          sociale; 
                  b)  definizione  in  linea  con  la  gerarchia  dei
          rifiuti degli obiettivi di gestione dei  rifiuti,  volti  a
          conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti  per
          il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al  presente  decreto
          ed  alle  direttive  94/62/CE,  2000/53/CE,  2006/66/CE   e
          2012/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
          definiscono, ove opportuno,  altri  obiettivi  quantitativi
          e/o qualitativi considerati  rilevanti  per  il  regime  di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle
          informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
          dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
          da tali prodotti, specificando i flussi  dei  materiali  di
          rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini  della  lettera
          b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui  al
          comma 8; 
                  d) adempimento degli oneri amministrativi a  carico
          dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto  del
          principio di equita' e proporzionalita' in  relazione  alla
          quota   di   mercato   e   indipendentemente   dalla   loro
          provenienza; 
                  e) assicurazione  che  i  produttori  del  prodotto
          garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
          loro prodotto e ai detentori  di  rifiuti  interessati  dai
          regimi di responsabilita' estesa del  produttore  circa  le
          misure  di  prevenzione  dei  rifiuti,  i  centri  per   il
          riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo,  i  sistemi
          di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della
          dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
          detentori di rifiuti  a  conferire  i  rifiuti  ai  sistemi
          esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
          caso, mediante incentivi economici. 
                2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
                  a) una copertura geografica della rete di  raccolta
          dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica  della
          distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
          aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti  sono
          piu' proficue e  fornendo  un'adeguata  disponibilita'  dei
          sistemi di raccolta  dei  rifiuti  anche  nelle  zone  piu'
          svantaggiate; 
                  b) idonei mezzi finanziari  o  mezzi  finanziari  e
          organizzativi per soddisfare gli obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c)   meccanismi   adeguati   di    autosorveglianza
          supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
          soggetto di cui al comma 4, per valutare: 
                    1. la  loro  gestione  finanziaria,  compreso  il
          rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
                    2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati  in
          conformita' del comma 1, lettera c)  e  delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
                  d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
          degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma  1,
          lettera b), e, nel caso  di  adempimento  collettivo  degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore, informazioni altresi' su: 
                    1. proprieta' e membri; 
                    2. contributi finanziari versati da produttori di
          prodotti per unita' venduta o per  tonnellata  di  prodotto
          immessa sul mercato; 
                    3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 
                3. I produttori, in adempimento  ai  propri  obblighi
          derivanti  dalla  responsabilita'  estesa  del  produttore,
          versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: 
                  a) copra i seguenti costi per  i  prodotti  che  il
          produttore immette sul mercato nazionale: 
                    1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti
          e del loro successivo trasporto; 
                    2)  costi  della  cernita   e   del   trattamento
          necessario per raggiungere  gli  obiettivi  dell'Unione  in
          materia  di  gestione  dei  rifiuti  tenendo  conto   degli
          introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
          derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle  materie
          prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
          di deposito non reclamate; 
                    3) costi necessari a raggiungere altri  traguardi
          e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 
                    4)  costi  di  una  congrua   informazione   agli
          utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
          del comma 1, lettera e); 
                    5) costi della raccolta e della comunicazione dei
          dati a norma del comma 1, lettera c); 
                  b)  nel  caso  di  adempimento   collettivo   degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore,  sia  modulato,  ove  possibile,  per   singoli
          prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in  particolare
          tenendo  conto  della  loro   durevolezza,   riparabilita',
          riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di
          sostanze pericolose, adottando in  tal  modo  un  approccio
          basato sul ciclo di  vita  e  in  linea  con  gli  obblighi
          fissati dalla pertinente normativa dell'Unione  e,  se  del
          caso,  sulla  base  di  criteri  armonizzati  al  fine   di
          garantire il buon funzionamento del mercato interno; 
                  c) non  superi  i  costi  che  sono  necessari  per
          fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo  efficiente
          in termini di costi. Tali  costi  sono  stabiliti,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 
                4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica  ai
          regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
          direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
          della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
          alla lettera a) del comma 3 puo'  essere  derogato,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, ove  ricorra  la  necessita'  di
          garantire  la  corretta   gestione   dei   rifiuti   e   la
          sostenibilita'  economica  del  regime  di  responsabilita'
          estesa, a condizione che: 
                  a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per  raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore  istituiti  prima  del   4   luglio   2018   per
          raggiungere  gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
          costi necessari; 
                  d) e a  condizione  che  i  rimanenti  costi  siano
          sostenuti   da   produttori   originali   di   rifiuti    o
          distributori. 
                5. La deroga non puo' essere utilizzata  per  ridurre
          la quota dei costi sostenuti  dai  produttori  di  prodotti
          nell'ambito  dei  regimi  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 
                6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita la funzione di  vigilanza  e
          controllo  sul  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: 
                  a) raccoglie in formato elettronico i dati  di  cui
          al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma  8  e  ne
          verifica la correttezza e la provenienza; 
                  b) analizza i  bilanci  di  esercizio  ed  effettua
          analisi  comparative  tra  i  diversi  sistemi   collettivi
          evidenziando eventuali anomalie; 
                  c)  analizza  la  determinazione   del   contributo
          ambientale di cui al comma 3; 
                  d) controlla che vengano raggiunti  gli  obbiettivi
          previsti negli accordi di programma stipulati  dai  sistemi
          di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
          e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; 
                  e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
          del presente articolo per ciascun sistema istituito  e  per
          tutti i soggetti responsabili. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
          di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 
                8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di
          vigilanza  e  controllo  di  cui  al  comma  6,  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e' istituito il Registro nazionale dei  produttori  al
          quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
          estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui  al  comma  7;  in
          caso di produttori con sede legale in  altro  Stato  Membro
          dell'Unione   che   immettono   prodotti   sul   territorio
          nazionale, ai fini di  adempiere  agli  obblighi  derivanti
          dall'istituzione di un regime  di  responsabilita'  estesa,
          questi designano una persona giuridica o  fisica  stabilita
          sul territorio nazionale quale  rappresentante  autorizzato
          per  l'adempimento  degli  obblighi   e   l'iscrizione   al
          Registro. 
                9. I soggetti  di  cui  al  comma  8  trasmettono  al
          Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
          cui al comma 7: i dati  relativi  all'immesso  sul  mercato
          nazionale dei  propri  prodotti  e  le  modalita'  con  cui
          intendono  adempiere  ai   propri   obblighi;   i   sistemi
          attraverso  i  quali  i  produttori  adempiono  ai   propri
          obblighi, in forma individuale e associata, con  statuto  e
          annessa documentazione relativa al proprio progetto;  entro
          il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso  di  sistemi
          collettivi, il rendiconto  dell'attivita'  di  gestione  in
          caso di sistemi individuali; entro il 31  ottobre  di  ogni
          anno  una  relazione  sulla  gestione   relativa   all'anno
          precedente contenente gli  obiettivi  raggiunti  ovvero  le
          ragioni che, eventualmente, impediscono  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclo  previsti  e  le
          relative  soluzioni,  le  modalita'  di   raccolta   e   di
          trattamento implementate, le voci di  costo  relative  alle
          diverse operazioni di gestione, inclusa la  prevenzione,  i
          ricavi  dalla  commercializzazione  dei  materiali  e   dal
          riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro  il
          31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e
          gestione relativo all'anno successivo; entro il 31  ottobre
          di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
          successivo  dettagliando  le   voci   di   costo   che   lo
          compongono.». 
              - La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019  relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. 
              - Per il testo degli articoli 206 e 206-ter del decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 4.