Art. 9 Raccolta differenziata 1. I sistemi di responsabilita' estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3: a) entro il 2025, di una quantita' di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento; b) entro il 2029, di una quantita' di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento. 2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantita' di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata. 3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e' possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualita' comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 13-ter del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O., cosi' recita: «Art. 13-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 e' consentita la produzione di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato a condizione che: a) la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto e dalla normativa comunitaria vigente; b) i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformita' dell'oggetto finito all'art. 3 del regolamento CE n. 1935/2004; c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'art. 13 del regolamento CE n. 282/2008. 2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo. 3. Le vaschette per alimenti di cui al comma 1 possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie e vaschette per alimenti legalmente fabbricate e/o commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricate in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE). 5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorita' sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di Registro di cui al comma 1, lettera c).».