Art. 9 
 
                       Raccolta differenziata 
 
  1. I sistemi di responsabilita' estesa del produttore costituiti ai
sensi del Titolo II della Parte  Quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152   garantiscono   la   raccolta   differenziata
finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime  di
utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3: 
  a) entro il 2025, di  una  quantita'  di  rifiuti  di  prodotti  di
plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77  per
cento, in peso, di tali prodotti  di  plastica  monouso  immessi  sul
mercato nell'anno di riferimento; 
  b) entro il 2029, di  una  quantita'  di  rifiuti  di  prodotti  di
plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90  per
cento, in peso, di tali prodotti  di  plastica  monouso  immessi  sul
mercato nell'anno di riferimento. 
  2.  I  prodotti  di  plastica  monouso  elencati  nella   parte   F
dell'allegato  immessi  sul  mercato   possono   essere   considerati
equivalenti alla quantita' di  rifiuti  generati  da  tali  prodotti,
compresi i rifiuti dispersi,  nello  stesso  anno.  Con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, di  natura  non  regolamentare,
possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso  per
i prodotti elencati nella Parte  F  dell'allegato  e  possono  essere
definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata. 
  3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e'  possibile
procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di  rifiuti  di
prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro
potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altre operazioni di recupero e  offra,  al  termine  di
tali operazioni,  un  risultato  di  qualita'  comparabile  a  quello
ottenuto mediante  raccolta  differenziata  dedicata  agli  specifici
rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 13-ter  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 21 marzo 1973,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  104  del  20
aprile 1973. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del titolo II  della  Parte  Quarta
          del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  si  veda
          nelle note all'art. 8. 
              - Il testo dell'art. 13-ter del  decreto  del  Ministro
          della sanita' 21  marzo  1973  (Disciplina  igienica  degli
          imballaggi, recipienti, utensili,  destinati  a  venire  in
          contatto con le sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso
          personale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  aprile
          1973, n. 104, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 13-ter. -  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito
          all'art. 13 e' consentita  la  produzione  di  bottiglie  e
          vaschette   per   alimenti   in   polietilentereftalato   a
          condizione che: 
                  a) la materia plastica di recupero  sia  costituita
          da  bottiglie  di   polietilentereftalato   originariamente
          idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di
          quanto stabilito dal presente  decreto  e  dalla  normativa
          comunitaria vigente; 
                  b) i produttori di bottiglie  e  di  vaschette  per
          alimenti   impieghino    polietilentereftalato    riciclato
          prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la
          conformita' dell'oggetto finito all'art. 3 del  regolamento
          CE n. 1935/2004; 
                  c) lo specifico processo di riciclo che fornisce il
          polietilentereftalato riciclato sia inserito nel  "Registro
          delle domande valide per l'autorizzazione del  processo  di
          riciclo" sottoposte all'Autorita' europea per la  sicurezza
          alimentare ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  CE  n.
          282/2008. 
                2. Le bottiglie di cui al comma  1  devono  contenere
          almeno il 50% di polietilentereftalato  vergine  e  possono
          essere impiegate a contatto con tutti i  tipi  di  alimenti
          per  conservazione  prolungata  a  temperatura  ambiente  o
          inferiore, con o senza riempimento a caldo. 
                3. Le vaschette  per  alimenti  di  cui  al  comma  1
          possono essere impiegate a contatto con  tutti  i  tipi  di
          alimenti  per  conservazione   prolungata   a   temperatura
          ambiente o inferiore, con o senza riempimento a  caldo,  ma
          non devono essere utilizzate in forno  convenzionale  o  in
          forno a microonde. 
                4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non  si
          applicano  alle  bottiglie   e   vaschette   per   alimenti
          legalmente fabbricate e/o  commercializzate  in  uno  Stato
          membro dell'Unione Europea o in Turchia  ovvero  legalmente
          fabbricate in uno degli Stati  firmatari  dell'Associazione
          europea  di  libero  scambio   (EFTA),   parte   contraente
          dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE). 
                5. I produttori di bottiglie e vaschette per alimenti
          che impieghino  materia  prima  plastica  riciclata  devono
          notificare   all'Autorita'    sanitaria    territorialmente
          competente l'impiego  di  polietilentereftalato  riciclato,
          indicando il numero di Registro di cui al comma 1,  lettera
          c).».