Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n.  102  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          18 maggio 2015, n. 102, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Disciplina  transitoria  degli  accordi   di
          esclusiva).-  1.  Gli   accordi   di   esclusiva   di   cui
          all'articolo 1, comma 9, lettera a), del  presente  decreto
          legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono  adeguati
          alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine  di
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto. Decorso  tale  termine,  la  durata  dei  predetti
          accordi e' ridotta, ove  superiore,  a  dieci  anni,  fermo
          restando la possibilita' di riesame ai  sensi  del  secondo
          periodo della medesima lettera a) del comma 9.».