Art. 2 Disposizioni finali 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 e' abrogato.
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, cosi' recita: «Art. 3 (Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva).- 1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.».