Art. 2
Disposizioni finali
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 e'
abrogato.
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
18 maggio 2015, n. 102, cosi' recita:
«Art. 3 (Disciplina transitoria degli accordi di
esclusiva).- 1. Gli accordi di esclusiva di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto
legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati
alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti
accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo
restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo
periodo della medesima lettera a) del comma 9.».