Art. 2 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  all'articolo
7, comma 3, le  parole  «I  dipendenti  della  Banca  d'Italia»  sono
sostituite dalle seguenti: «I dipendenti e  coloro  che  a  qualunque
titolo lavorano o hanno lavorato per la  Banca  d'Italia,  nonche'  i
consulenti e gli esperti dei quali  la  stessa  si  avvale  o  si  e'
avvalsa,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e   collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. Restano ferme le disposizioni  del  MVU  in
          materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 
              3.  I  dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque  titolo
          lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche'  i
          consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
          e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Per  il  medesimo  fine,  la  Banca  d'Italia  e   la   UIF
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni. Detti organismi  non  possono  reciprocamente
          opporsi il segreto d'ufficio. 
              6.  Nel  rispetto  delle  condizioni   previste   dalle
          disposizioni  dell'Unione  europea,   la   Banca   d'Italia
          collabora, anche mediante scambio di informazioni,  con  le
          autorita' e i comitati che compongono il SEVIF  e  il  MVU,
          nonche' con le autorita'  di  risoluzione  e  le  autorita'
          antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
          agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni  ricevute
          dalla  Banca  d'Italia  possono   essere   trasmesse   alle
          autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
          che ha fornito le informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati terzi; le  informazioni  che  la  Banca  d'Italia  ha
          ricevuto da un  altro  Stato  dell'Unione  europea  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane all'estero o di banche dell'Unione  europea  o  di
          Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti  inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei  rapporti  con
          le autorita' extracomunitarie lo  scambio  di  informazioni
          avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.».