Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo
7, comma 3, le parole «I dipendenti della Banca d'Italia» sono
sostituite dalle seguenti: «I dipendenti e coloro che a qualunque
titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e'
avvalsa,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in
materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU,
nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita'
antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha
ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di
Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con
le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni
avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».