Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  2. La Consob informa la Banca  d'Italia  qualora  il  totale  delle
attivita' dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019  ha  presentato
domanda di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi  indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto  sia
pari o superiore a 30 miliardi di euro. La  Consob  ne  da'  altresi'
informazione all'impresa. 
  3. Qualora la Banca d'Italia,  dopo  aver  ricevuto  l'informazione
indicata al comma 1,  accerti  che  l'impresa  soddisfa  i  requisiti
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e  la  Consob.  In
questo caso, l'autorizzazione e' rilasciata o negata  secondo  quanto
previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto. 
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come  introdotto  dal
presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre  2019
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo  1,  punto
1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano  domanda
di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  20-bis.1  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  introdotto  dal  presente
decreto, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore delle norme tecniche di  regolamentazione  adottate
ai  sensi  dell'articolo  8-bis,  paragrafo  6,  lettera  b),   della
direttiva 2013/36/UE. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 19 e dell'Allegato  I  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob,  sentita  la
          Banca   d'Italia,   autorizza,   entro   sei   mesi   dalla
          presentazione  della  domanda  completa,  l'esercizio   dei
          servizi e delle attivita' di investimento  da  parte  delle
          Sim, quando, in  conformita'  a  quanto  specificato  dalle
          pertinenti  norme  tecniche  di   regolamentazione   e   di
          attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della
          direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
                b)  la  denominazione  sociale  comprenda  le  parole
          "societa' di intermediazione mobiliare"; 
                c) la sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
                d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
                e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
          programma di attivita', che indichi in particolare  i  tipi
          di operazioni previste e la struttura organizzativa; 
                f)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione  e  controllo  siano  idonei  ai
          sensi dell'articolo 13; 
                g)   i   titolari   delle   partecipazioni   indicate
          nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
          i  criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  14  e  non
          ricorrano   le   condizioni   per   il   divieto   previsto
          dall'articolo 15, comma 2; 
                h) la  struttura  del  gruppo  di  cui  e'  parte  la
          societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
          della vigilanza  sulla  societa'  stessa  e  siano  fornite
          almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
          comma 5; 
                i) siano  rispettati,  per  la  gestione  di  sistemi
          multilaterali di negoziazione o di sistemi  organizzati  di
          negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati  nella  parte
          III. 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente  gestione,  e  assicurata  la  capacita'
          dell'impresa di esercitare correttamente  i  servizi  o  le
          attivita' di investimento. 
              3. La Consob disciplina la procedura di  autorizzazione
          delle Sim. 
              3-bis. Le Sim  comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
          d'Italia    ogni    modifica     rilevante,     intervenuta
          successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di  cui
          al comma 1. 
              3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
          le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim.  La
          Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia  la  decadenza
          dall'autorizzazione qualora la Sim non  abbia  iniziato  lo
          svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il  termine
          di un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione  oppure  vi
          rinunci espressamente. 
              4. La Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  autorizza
          l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
          parte delle banche italiane e delle succursali italiane  di
          banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio  dei  servizi  e
          delle attivita' indicati  nell'articolo  18,  comma  3,  da
          parte  di  intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. 
              4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  pronuncia
          la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
          iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
          il termine di  un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione
          oppure vi rinunci espressamente. 
              4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si  applicano  anche  alle
          imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli  articoli
          28 e 29-ter.». 
              «Allegato I 
              Elenco dei servizi, delle attivita' e  degli  strumenti
          finanziari 
              Sezione A - Attivita' e servizi di investimento 
              (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti  uno
          o piu' strumenti finanziari. 
              (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti. 
              (3) Negoziazione per conto proprio. 
              (4) Gestione di portafogli. 
              (5) Consulenza in materia di investimenti. 
              (6) Assunzione a  fermo  di  strumenti  finanziari  e/o
          collocamento di  strumenti  finanziari  sulla  base  di  un
          impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. 
              (7) Collocamento di strumenti finanziari senza  impegno
          irrevocabile nei confronti dell'emittente. 
              (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              (9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
              Sezione B - Servizi accessori 
              (1) Custodia e amministrazione di strumenti  finanziari
          per conto dei clienti, inclusi  la  custodia  e  i  servizi
          connessi come la gestione  di  contante/garanzie  reali  ed
          esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello
          piu' elevato. 
              (2) Concessione di crediti o prestiti agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          uno o piu' strumenti  finanziari,  nella  quale  interviene
          l'impresa che concede il credito o il prestito. 
              (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del
          capitale, di strategia industriale e di questioni connesse,
          nonche' consulenza e servizi concernenti le  concentrazioni
          e l'acquisto di imprese. 
              (4) Servizio di cambio quando detto servizio e'  legato
          alla fornitura di servizi di investimento. 
              (5)  Ricerca  in  materia  di  investimenti  e  analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. 
              (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo. 
              (7)  Servizi  e  attivita'  di  investimento,   nonche'
          servizi accessori del tipo di  cui  alle  sezioni  A  o  B,
          collegati agli strumenti derivati di cui  alla  sezione  C,
          punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla  prestazione  di
          servizi di investimento o accessori. 
              Sezione C - Strumenti finanziari 
              (1) Valori mobiliari. 
              (2) Strumenti del mercato monetario. 
              (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. 
              (4)  Contratti  di  opzione,  contratti  finanziari   a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse  o  rendimenti,  quote  di  emissione   o   altri
          strumenti finanziari derivati, indici finanziari  o  misure
          finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica
          del sottostante o attraverso il pagamento di  differenziali
          in contanti. 
              (5)  Contratti  di  opzione,  contratti  finanziari   a
          termine standardizzati (  "future"),  "swap",  contratti  a
          termine  ("forward"),  e  altri  contratti   su   strumenti
          derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in contanti a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto. 
              (6)  Contratti  di  opzione,  contratti  finanziari   a
          termine  standardizzati   ("future"),   "swap"   ed   altri
          contratti  su  strumenti  derivati  connessi  a  merci  che
          possono  essere  regolati  con  consegna   fisica   purche'
          negoziati  su  un   mercato   regolamentato,   un   sistema
          multilaterale di negoziazione o un sistema  organizzato  di
          negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso
          negoziati in un sistema  organizzato  di  negoziazione  che
          devono essere regolati con consegna fisica. 
              (7)  Contratti  di  opzione,  contratti  finanziari   a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati
          connessi a merci che non possono essere  eseguiti  in  modi
          diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi
          commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti
          finanziari derivati. 
              (8) Strumenti finanziari derivati per il  trasferimento
          del rischio di credito. 
              (9) Contratti finanziari differenziali. 
              (10)  Contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a
          termine  sui  tassi  d'interesse  e  altri   contratti   su
          strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe
          di trasporto,  tassi  di  inflazione  o  altre  statistiche
          economiche   ufficiali,   quando    l'esecuzione    avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione  del  contratto,  nonche'  altri  contratti  su
          strumenti derivati  connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,
          indici e misure, non  altrimenti  indicati  nella  presente
          sezione,  aventi  le  caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, considerando,  tra  l'altro,  se  sono
          negoziati  su  un   mercato   regolamentato,   un   sistema
          multilaterale di negoziazione o un sistema  organizzato  di
          negoziazione. 
              (11) Quote di emissioni  che  consistono  di  qualsiasi
          unita' riconosciuta conforme ai requisiti  della  direttiva
          2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n.  L
          176. 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 giugno  2013  sull'accesso  all'attivita'
          degli enti creditizi e sulla  vigilanza  prudenziale  sugli
          enti creditizi, che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
          abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.