Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 2. La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle attivita' dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne da' altresi' informazione all'impresa. 3. Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione e' rilasciata o negata secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 19 e dell'Allegato I del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: «Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle Sim, quando, in conformita' a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare"; c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attivita', che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13; g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III. 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento. 3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim. 3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1. 3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. 4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. 4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.». «Allegato I Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti finanziari Sezione A - Attivita' e servizi di investimento (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari. (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti. (3) Negoziazione per conto proprio. (4) Gestione di portafogli. (5) Consulenza in materia di investimenti. (6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. (9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione. Sezione B - Servizi accessori (1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello piu' elevato. (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito. (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. (4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento. (5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. (6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo. (7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. Sezione C - Strumenti finanziari (1) Valori mobiliari. (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( "future"), "swap", contratti a termine ("forward"), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purche' negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).». - Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.