Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. La Consob informa la Banca d'Italia qualora il totale delle
attivita' dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 ha presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per svolgere i servizi indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) o 6), del medesimo decreto sia
pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne da' altresi'
informazione all'impresa.
3. Qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione
indicata al comma 1, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del
regolamento (UE) n. 575/2013, ne informa l'impresa e la Consob. In
questo caso, l'autorizzazione e' rilasciata o negata secondo quanto
previsto dall'articolo 20-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal
presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-bis.1 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate
ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della
direttiva 2013/36/UE.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 e dell'Allegato I del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
Sim, quando, in conformita' a quanto specificato dalle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della
direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
"societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un
programma di attivita', che indichi in particolare i tipi
di operazioni previste e la struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai
sensi dell'articolo 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate
nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non
ricorrano le condizioni per il divieto previsto
dall'articolo 15, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
i) siano rispettati, per la gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di
negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte
III.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione
delle Sim.
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza
dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine
di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi
rinunci espressamente.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche italiane e delle succursali italiane di
banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio dei servizi e
delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da
parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia
la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione
oppure vi rinunci espressamente.
4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle
imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli
28 e 29-ter.».
«Allegato I
Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti
finanziari
Sezione A - Attivita' e servizi di investimento
(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno
o piu' strumenti finanziari.
(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
(3) Negoziazione per conto proprio.
(4) Gestione di portafogli.
(5) Consulenza in materia di investimenti.
(6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o
collocamento di strumenti finanziari sulla base di un
impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
(7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno
irrevocabile nei confronti dell'emittente.
(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
(9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.
Sezione B - Servizi accessori
(1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi
connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed
esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello
piu' elevato.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene
l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del
capitale, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni
e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato
alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche'
servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B,
collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C,
punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di
servizi di investimento o accessori.
Sezione C - Strumenti finanziari
(1) Valori mobiliari.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, quote di emissione o altri
strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica
del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali
in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ( "future"), "swap", contratti a
termine ("forward"), e altri contratti su strumenti
derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri
contratti su strumenti derivati connessi a merci che
possono essere regolati con consegna fisica purche'
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso
negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che
devono essere regolati con consegna fisica.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati
connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi
diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi
commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento
del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti su
strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe
di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su
strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi,
indici e misure, non altrimenti indicati nella presente
sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono
negoziati su un mercato regolamentato, un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di
negoziazione.
(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi
unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva
2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli
enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.