IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Viso, in particolare,  l'articolo  5  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto  articolo  5  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento  del  concorso  di  cui  al  comma  1  e   dell'eventuale
preselezione, la  composizione  della  commissione  esaminatrice,  le
categorie di titoli da ammettere a  valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione  della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo  codice
della strada»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, «Regolamento recante la disciplina  del  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n.  180,
«Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n.  163,
concernente la disciplina del concorso pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5,  comma
7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine
di armonizzarlo alle modifiche  introdotte  con  i  provvedimenti  di
riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sopra  richiamati,
anche  nell'ottica  di  semplificare  le  procedure  concorsuali  per
l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  6
luglio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 10571 del 17 settembre 2021 del  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
                                 163 
 
  1. Nell'epigrafe del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, le parole «comma 7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 6». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2.  La  prova
preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di  quesiti  a   risposta
multipla su materie, correlate al  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti  di
tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le  capacita'
intellettive e di ragionamento  nonche'  di  quesiti  finalizzati  ad
accertare  la  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  della  lingua  inglese.
Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti  sono  raggruppati  e
ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.». 
  3. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Prove di esame,  valutazione  dei  titoli  e  formazione
della graduatoria finale). - 1. Gli  esami  sono  costituiti  da  tre
prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta
da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 
    2. Per la valutazione delle prove di  esame  e  dei  titoli  sono
fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento  di
valutazione: 
      a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; 
      b) titoli: 5 punti. 
    3. Le prove motorio-attitudinali sono  dirette  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del  fuoco,  anche  eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del  fuoco.  La
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando di concorso. 
    4. I candidati  si  presentano  alle  prove  motorio-attitudinali
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana;
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana;
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. 
    5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se  il
candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia
composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio  non
inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova
e' dato dalla media dei singoli punteggi. 
    6. I candidati che hanno superato le prove d'esame  sono  ammessi
alla valutazione dei titoli. 
    7. I titoli  valutabili  e  i  relativi  punteggi  sono  indicati
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro. 
    8. A conclusione delle prove di esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
sulla base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  le
votazioni  conseguite  nelle  prove  motorio-attitudinali   e   nella
valutazione   dei   titoli.   Sulla   base   di   tale   graduatoria,
l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,  tenendo
conto, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Non
sono valutati i titoli di preferenza la cui  documentazione  non  sia
conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano
pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine  stabilito
nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di  regolarizzazione  formale  da
effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 
    9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  e'  approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto  e'  pubblicato
sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it  previo  avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.». 
  4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Commissione  e'  presieduta  da  un  prefetto  o  da  un
dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  ed  e'
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle  prove  di  esame,  non  inferiore  a  quattro,  di   cui   tre
appartenenti ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei  dirigenti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera  prefettizia,  ed  un
docente   universitario   in   scienze   motorie   non   appartenente
all'Amministrazione. Ove non sia disponibile  personale  in  servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487.». 
  5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso. 
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, le parole «un appartenente  al  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti  direttori»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore
logistico-gestionale». 
  7.  All'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «comma  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 9»; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti  medici»,
sono inserite le seguenti: «o sanitari»; 
    c) al comma 3, terzo periodo, le  parole  «convenzioni  ai  sensi
dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n.  217.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «un  appartenente  al  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti  direttori»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore
logistico-gestionale». 
  8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' soppresso. 
  9.  All'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163,  le  parole:  «le  disposizioni  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili,  quelle
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». 
  10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre  2008,
n. 163, sono soppressi. L'allegato B  del  decreto  del  Ministro  18
settembre 2008, n. 163, e' sostituito  dall'allegato  B  al  presente
decreto. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 5 ottobre 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, reg.ne n. 3135 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante "Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252»",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco  avviene
          mediante  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della  legge  15  maggio1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17,comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                3. La riserva di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito  con
          modificazioni dalla  legge28  novembre  1996,  n.  609,  e'
          elevata al 35 per cento e opera  in  favore  del  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del bando di concorso, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da  almeno  tre  anni  e  abbia  effettuato  non  meno   di
          centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve  di
          posti di cui all'articolo 703 del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del  presente
          comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
          reclutamento di cui al comma 1. 
                4. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione di cui  all'articolo  6.  A  tale  personale  si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
                5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
          del fuoco, nell'ambito dei  posti  in  organico  vacanti  e
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo  6,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti  nonche'  il  fratello,   qualora   unico
          superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale  deceduti
          o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
          di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
          attivita' istituzionali o  delle  missioni  internazionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
          non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'   di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione e il punteggio  da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse, nonche' i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              - La legge 7  agosto  1990.  n.  241  "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  «Nuovo
          codice  della  strada»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  64  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione  tecnologica   e   la   digitalizzazione   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il titolo del decreto del  Ministro  dell'interno  18
          settembre  2008,  n.  163,  come  modificato  dal  presente
          decreto,  reca:  «Regolamento  recante  la  disciplina  del
          concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei vigili  del  fuoco.  Articolo  5,  comma  7,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto  2016,
          n.  180  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto   18
          settembre 2008,  n.  163,  concernente  la  disciplina  del
          concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei vigili  del  fuoco.  Articolo  5,  comma  7,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2016, n. 214. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019,
          n. 166 «Regolamento recante requisiti di idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
          n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  titolo  del  citato  decreto  del  Ministro
          dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal
          presente decreto, si rimanda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          citato decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,
          n. 163, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Prova preselettiva).- (Omissis). 
              2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di
          quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
          di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
          bando di concorso, di quesiti di  tipo  logico-deduttivo  e
          analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
          ragionamento nonche' di quesiti finalizzati ad accertare la
          conoscenza   dell'uso   delle   apparecchiature   e   delle
          applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  della  lingua
          inglese. Nell'ambito della prova  preselettiva,  i  quesiti
          sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di
          cui al primo periodo.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5  del  citato
          decreto del Ministro dell'interno  18  settembre  2008,  n.
          163, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   4   (Commissione   esaminatrice).-   1.    La
          Commissione  esaminatrice  del  concorso,  che  sovrintende
          anche alle operazioni relative alla prova  preselettiva  di
          cui all'articolo 2 del presente decreto,  e'  nominata  con
          decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
          soccorso pubblico e della difesa civile. 
              2. La Commissione e' presieduta da un prefetto o da  un
          dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          ed e' composta da un numero  di  componenti  esperti  nelle
          materie oggetto delle  prove  di  esame,  non  inferiore  a
          quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei  direttivi  e
          dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  ed
          alla carriera prefettizia, ed un docente  universitario  in
          scienze motorie non appartenente  all'Amministrazione.  Ove
          non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  9,  comma
          4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487. 
                3. (Soppresso). 
                4. Le funzioni di segretario della  Commissione  sono
          svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore
          logico-getionale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
          ovvero da un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione
          civile dell'interno con qualifica  equiparata  in  servizio
          presso il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della difesa civile. 
                5.  In  relazione  al  numero   dei   candidati,   la
          Commissione,  fermo  restando  un  unico  presidente,  puo'
          essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  della  Commissione
          originaria. 
                6. Per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
          presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
          Commissione, i relativi  supplenti  sono  nominati  con  il
          decreto  di  nomina  della  Commissione  o  con  successivo
          provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1." 
                «Art. 5  (Accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
          psico-fisica ed attitudinale).- 1. Secondo  l'ordine  della
          graduatoria finale di cui al comma 9  dell'articolo  3  del
          presente decreto, i candidati  sono  sottoposti,  ai  sensi
          della normativa vigente, agli accertamenti per  l'idoneita'
          psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei  posti
          messi a concorso. Qualora durante il periodo  di  validita'
          della graduatoria si rendano disponibili per  la  copertura
          ulteriori  posti  nella  qualifica  di  vigile  del  fuoco,
          l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque,
          all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e
          attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. 
                2.   I   candidati   sono   sottoposti,    ai    fini
          dell'accertamento    dei    requisiti    psico-fisici    ed
          attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame
          clinico generale, a prove  strumentali  e  di  laboratorio,
          anche di tipo tossicologico, e ad  un  colloquio  integrato
          con  eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.   E'
          facolta' dell'Amministrazione richiedere  che  i  candidati
          esibiscano,  al  momento  della  visita  di   accertamento,
          l'esito  di  visite  mediche  preventive  corredate   dagli
          accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 
                3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono
          effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo
          del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
          pubblico  e  della  difesa  civile   e   composta   da   un
          appartenente al ruolo dei dirigenti medici o  sanitari  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da
          quattro medici. La commissione puo' essere integrata da  un
          numero massimo di altri  due  componenti  per  accertamenti
          sanitari di natura  specialistica.  Trova  applicazione  la
          facolta'  di  stipulare  particolari   accordi   ai   sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                4. Le funzioni di segretario della commissione di cui
          al comma 3 sono  svolte  da  personale  con  qualifica  non
          inferiore  a  ispettore  logistico-gestionale   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da  un  appartenente
          ai  ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno   con
          qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile. 
                5. Per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
          presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
          commissione, i relativi  supplenti  sono  nominati  con  il
          decreto  di  nomina  della  commissione  o  con  successivo
          provvedimento. 
                6.  In  relazione  al  numero   dei   candidati,   la
          Commissione,  fermo  restando  un  unico  presidente,  puo'
          essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  della  Commissione
          originaria. 
                7. Il giudizio definitivo di non  idoneita'  comporta
          l'esclusione dal concorso.». 
              -  L'articolo  6  del  citato  decreto   del   Ministro
          dell'interno 18  settembre  2008,  n.  163,  soppresso  dal
          presente decreto, recava: 
                «Art. 6. - (Disposizioni particolari)». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto del Ministro dell'interno  18  settembre  2008,  n.
          163, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7.  (Norma  di  rinvio).-  1.  Per  quanto  non
          previsto dal  presente  decreto,  si  applicano  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».