Art. 10
Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di
espletamento degli incarichi
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota
del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi
previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti
incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi
previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al
comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo
incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale
interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un
eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto
mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della
struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti
responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla
percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad
un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una
penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in
mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il dirigente
apicale della struttura ministeriale procede alla revoca
dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare
tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha
diritto a percepire il compenso incentivante.
5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal
personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio
della procedura di affidamento, il compenso incentivante e'
corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e
certificate dal RUP.