Art. 10 Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi 1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti. 3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo. 4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. In caso di revoca dell'incarico, da comunicare tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante. 5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.