Art. 10 
 
Riduzione  dei  compensi  in  caso  di  incrementi   dei   tempi   di
                    espletamento degli incarichi 
 
  1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a  valere  sulla  quota
del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei  tempi
previsti per l'espletamento delle attivita'  imputabili  ai  soggetti
incaricati, qualora gli stessi  non  determinano  aumenti  dei  costi
previsti nel quadro economico o danni per il Ministero. 
  2. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 1 e' di competenza del soggetto che  ha  affidato  il  relativo
incarico,  che  vi  provvede  previa   comunicazione   al   personale
interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai  fini  di  un
eventuale recupero dei tempi previsti. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, il  compenso  spettante  e'  ridotto
mediante  l'applicazione,  da  parte  del  dirigente  apicale   della
struttura  ministeriale,   nei   confronti   dei   singoli   soggetti
responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari  alla
percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino  ad
un massimo del dieci per cento del suddetto importo. 
  4. Nel caso di ritardo tale da determinare  l'applicazione  di  una
penale superiore al dieci  per  cento  dell'importo  spettante  o  in
mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il  dirigente
apicale   della   struttura   ministeriale   procede   alla    revoca
dell'incarico.  In  caso  di  revoca  dell'incarico,  da   comunicare
tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non  ha
diritto a percepire il compenso incentivante. 
  5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio, o la fornitura si arresti per ragioni  non  dipendenti  dal
personale incaricato, purche'  in  un  momento  successivo  all'avvio
della  procedura  di  affidamento,  il   compenso   incentivante   e'
corrisposto proporzionalmente  solo  per  le  attivita'  espletate  e
certificate dal RUP.