Art. 11 
 
                  Penalita' per errori ed omissioni 
 
  1. Non  hanno  diritto  a  percepire  il  compenso  incentivante  i
soggetti incaricati che violino gli  obblighi  posti  a  loro  carico
dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano
responsabili di gravi negligenze,  gravi  errori  od  omissioni,  che
arrechino   pregiudizio   per   il   Ministero   ovvero   determinino
l'incremento dei costi contrattuali. 
  2.  Laddove  le  violazioni  e  le  responsabilita'  del   soggetto
incaricato non siano tali da configurare la  fattispecie  di  cui  al
comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante  l'applicazione
da parte del dirigente apicale della struttura  ministeriale  di  una
penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e  non
superiore al trenta per cento  del  suddetto  importo,  proporzionata
alla gravita' dell'inadempimento. 
  3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1  e  2  e'  di
competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che  vi  provvede
previa comunicazione al  dipendente  interessato  e  attivazione  del
contraddittorio. 
  4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2,
il dipendente responsabile  e'  tenuto  alla  restituzione  totale  o
parziale  delle  somme  percepite  a  titolo  di  compenso.  Ove   il
dipendente  non  provveda  spontaneamente   alla   restituzione,   il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di  spese  a  carico
del  dipendente  e  comunque  l'erogazione  di  eventuali   ulteriori
compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli  chiesti
in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.