Art. 11
Penalita' per errori ed omissioni
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i
soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico
dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano
responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che
arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino
l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilita' del soggetto
incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al
comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione
da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una
penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non
superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata
alla gravita' dell'inadempimento.
3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di
competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede
previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del
contraddittorio.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2,
il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione totale o
parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il
dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico
del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori
compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti
in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.