Art. 11 Penalita' per errori ed omissioni 1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. 2. Laddove le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio. 4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.