Art. 4
Costituzione e finanziamento del fondo
per funzioni tecniche
1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e'
costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili,
nonche' l'IVA.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo e'
ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le
modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a
carico del fondo.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con
provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante.
5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al
bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39,
di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi 3
e 4, del codice dei contratti pubblici.
6. Il versamento di cui al comma 5 e' effettuato in relazione
all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti
nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono essere
riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo
i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono
essere riassegnati nell'esercizio successivo.
7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre
pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti del
Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione
convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero
esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre
pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture
ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano
espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai
dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli
uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono
comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla
stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti
incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in
convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da
destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per
cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di
gara.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 113, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse.