Art. 4 
 
               Costituzione e finanziamento del fondo 
                        per funzioni tecniche 
 
  1.  Il  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche   e'
costituito da una somma pari al due per cento  dell'importo  posto  a
base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. 
  2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le  somme  per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni  ed  espropri  di  immobili,
nonche' l'IVA. 
  3. L'ottanta per cento  delle  risorse  finanziarie  del  fondo  e'
ripartito  tra  i  dipendenti  di  cui  all'articolo  3,  secondo  le
modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli  importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e  assistenziali  a
carico del Ministero. Le spese di trasferta o  missione  non  sono  a
carico del fondo. 
  4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico dell'opera, lavoro,  fornitura  o  servizio  con
provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale  che
opera come stazione appaltante. 
  5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna  struttura  ministeriale  che
opera come stazione appaltante provvede al versamento in  entrata  al
bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo  39,
di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi  3
e 4, del codice dei contratti pubblici. 
  6. Il versamento di cui al  comma  5  e'  effettuato  in  relazione
all'avanzamento dei lavori,  utilizzando  gli  stanziamenti  iscritti
nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono  essere
riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo
i versamenti disposti  nell'ultimo  bimestre  dell'anno  che  possono
essere riassegnati nell'esercizio successivo. 
  7. Per la realizzazione di  interventi  in  convenzione  con  altre
pubbliche amministrazioni  il  Fondo  incentivante  resta  costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte  da  dipendenti  del
Ministero  in  nome  e  per  conto  della  pubblica   amministrazione
convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero
esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. 
  8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con  le  altre
pubbliche  amministrazioni  o  con  i  soggetti  terzi  le  strutture
ministeriali  che   operano   come   stazioni   appaltanti   indicano
espressamente  i  compensi  per  funzioni  tecniche  riconosciuti  ai
dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da  parte  degli
uffici competenti. A tale scopo gli accordi  o  le  convenzioni  sono
comunicati all'Anagrafe  delle  prestazioni  entro  15  giorni  dalla
stipula,  con  il  provvedimento  di  individuazione  dei  dipendenti
incaricati.  Anche  nel  caso  di  realizzazione  di  interventi   in
convenzione  con  altre  pubbliche  amministrazioni,  le  risorse  da
destinare al fondo non possono comunque essere superiori al  due  per
cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti  a  base  di
gara. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 113,  commi  3  e  4,  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse.