Art. 4 Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche 1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al due per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo e' ripartito tra i dipendenti di cui all'articolo 3, secondo le modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. 4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante. 5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici. 6. Il versamento di cui al comma 5 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo. 7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. 8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 113, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse.