Art. 5
Criteri di conferimento degli incarichi
1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente
apicale della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito
«RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.
2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed
un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua,
con apposito decreto direttoriale, i componenti dell'ufficio di
supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo, nonche' le altre figure incaricate
delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse
umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze
professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro
da realizzare;
b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati
positivi;
d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrate nel
portare a termine i compiti affidati;
e) della capacita' di collaborare con i colleghi;
f) della consequenzialita' e complementarieta' con altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai
vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito
dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla
contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio
o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente
apicale della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre
quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o
autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche
Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio
disciplina della Direzione generale del personale e gli affari
generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del
dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure
professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante non puo' avvalersi di
personale dalla stessa dipendente, puo' attingere, per il
conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a
seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente
generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta
servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento
dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attivita' di cui
all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati
ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti
condizioni:
a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai
sensi del CCNL vigente;
b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l'attivita'
oggetto dell'incarico per un periodo di formazione in affiancamento
concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come
stazione appaltante e' tenuto a comunicare semestralmente alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi
attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione degli incarichi.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta,
comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del
progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Si riporta il testo del comma 27-octies dell'articolo
216, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate
al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.».
- Per il testo dell'articolo 35-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nelle note alle
premesse.