Art. 5 
 
               Criteri di conferimento degli incarichi 
 
  1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o  fornitura,  il  dirigente
apicale  della  struttura  ministeriale  che  opera   come   stazione
appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di  seguito
«RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei  requisiti  previsti
dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal  regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice. 
  2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di  rotazione  ed
un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP  individua,
con apposito  decreto  direttoriale,  i  componenti  dell'ufficio  di
supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i  componenti
della commissione di collaudo, nonche'  le  altre  figure  incaricate
delle funzioni  tecniche  attingendo  prioritariamente  alle  risorse
umane del Ministero, tenendo conto: 
    a)  della  necessita'  di  integrazione  tra  diverse  competenze
professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera  o  lavoro
da realizzare; 
    b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite; 
    c)  dell'espletamento  di  attivita'   analoghe   con   risultati
positivi; 
    d) dell'autonomia e del senso di responsabilita'  dimostrate  nel
portare a termine i compiti affidati; 
    e) della capacita' di collaborare con i colleghi; 
    f)  della  consequenzialita'  e   complementarieta'   con   altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; 
    g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e  ai
vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali; 
    h) del principio di incentivazione della  produttivita',  sancito
dalla vigente legislazione in materia di  pubblico  impiego  e  dalla
contrattazione collettiva. 
  3. I provvedimenti di nomina del  RUP  e  di  individuazione  degli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro,  servizio
o fornitura devono essere tempestivamente  comunicati  dal  dirigente
apicale  della  struttura  ministeriale  che  opera   come   stazione
appaltante  all'Anagrafe  delle  prestazioni  e  comunque  non  oltre
quindici giorni dalla emanazione degli stessi. 
  4. Non sono conferiti incarichi  a  soggetti  condannati  ai  sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.
E' fatto  obbligo  per  il  dirigente  che  conferisce  l'incarico  o
autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche
Amministrazioni  di  accertare  preventivamente,  tramite   l'Ufficio
disciplina della  Direzione  generale  del  personale  e  gli  affari
generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del
dipendente ai sensi della normativa sopra citata. 
  5. Nel caso in cui,  ai  fini  della  individuazione  delle  figure
professionali  necessarie,  il  dirigente  apicale  della   struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante non puo' avvalersi di
personale  dalla  stessa   dipendente,   puo'   attingere,   per   il
conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti  a
seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta  del  dirigente
generale della struttura presso cui il  dipendente  prescelto  presta
servizio,  in  relazione  all'impegno  previsto  per  lo  svolgimento
dell'incarico. 
  6.  Gli  incarichi  per  l'espletamento  delle  attivita'  di   cui
all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze,  sono  assegnati
ai dipendenti  previo  accertamento  di  almeno  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) aver seguito un  corso  di  qualificazione  professionale,  ai
sensi del CCNL vigente; 
    b) aver svolto, senza  oneri  a  carico  del  Fondo,  l'attivita'
oggetto dell'incarico per un periodo di formazione  in  affiancamento
concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP. 
  7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come
stazione  appaltante  e'  tenuto  a  comunicare  semestralmente  alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  gli  incarichi
attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione degli incarichi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  31,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento negli appalti e nelle concessioni). -  1.  Per
          ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
          una  concessione  le   stazioni   appaltanti   individuano,
          nell'atto di adozione o di aggiornamento dei  programmi  di
          cui all'articolo 21, comma 1,  ovvero  nell'atto  di  avvio
          relativo ad ogni singolo intervento  per  le  esigenze  non
          incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico   del
          procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  della
          progettazione,   dell'affidamento,   dell'esecuzione.    Le
          stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto  e
          di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
          ciascuno  dei   detti   acquisti,   un   responsabile   del
          procedimento  che  assume  specificamente,  in  ordine   al
          singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
          articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  il  RUP
          e' nominato con  atto  formale  del  soggetto  responsabile
          dell'unita'  organizzativa,  che  deve  essere  di  livello
          apicale, tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all'unita'
          medesima, dotati del necessario  livello  di  inquadramento
          giuridico  in  relazione  alla  struttura  della   pubblica
          amministrazione e di competenze professionali  adeguate  in
          relazione ai compiti per cui e' nominato;  la  sostituzione
          del   RUP   individuato   nella   programmazione   di   cui
          all'articolo 21,  comma  1,  non  comporta  modifiche  alla
          stessa. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell'organico
          della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
          gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
          unico del procedimento e' obbligatorio e  non  puo'  essere
          rifiutato. 
                2. Il nominativo del RUP  e'  indicato  nel  bando  o
          avviso con cui si indice  la  gara  per  l'affidamento  del
          contratto di  lavori,  servizi,  forniture,  ovvero,  nelle
          procedure in cui non vi sia  bando  o  avviso  con  cui  si
          indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 
                3. Il RUP, ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, svolge tutti i  compiti  relativi  alle  procedure  di
          programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione
          previste   dal   presente    codice,    che    non    siano
          specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
                4. Oltre  ai  compiti  specificatamente  previsti  da
          altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 
                  a) formula proposte e fornisce dati e  informazioni
          al fine della predisposizione del programma  triennale  dei
          lavori  pubblici  e  dei  relativi  aggiornamenti  annuali,
          nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
          programmazione  di  contratti  pubblici  di  servizi  e  di
          forniture   e   della   predisposizione   dell'avviso    di
          preinformazione; 
                  b) cura,  in  ciascuna  fase  di  attuazione  degli
          interventi, il controllo sui  livelli  di  prestazione,  di
          qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
          finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
                  c) cura il corretto e razionale  svolgimento  delle
          procedure; 
                  d)  segnala  eventuali  disfunzioni,   impedimenti,
          ritardi nell'attuazione degli interventi; 
                  e) accerta  la  libera  disponibilita'  di  aree  e
          immobili necessari; 
                  f) fornisce  all'amministrazione  aggiudicatrice  i
          dati e le informazioni relativi  alle  principali  fasi  di
          svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari  per
          l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di  sua
          competenza e sorveglia  la  efficiente  gestione  economica
          dell'intervento; 
                  g) propone  all'amministrazione  aggiudicatrice  la
          conclusione di un accordo  di  programma,  ai  sensi  delle
          norme  vigenti,  quando  si   rende   necessaria   l'azione
          integrata e coordinata di diverse amministrazioni; 
                  h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
          intese,  pareri,  concessioni,  autorizzazioni,   permessi,
          licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
                  i)   verifica   e   vigila   sul   rispetto   delle
          prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 
                5. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo  regolamento  di  cui  all'articolo   216,   comma
          27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo  e
          la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  216,   comma   27-octies,   si   applica   la
          disposizione transitoria ivi prevista. 
                6. Per i lavori e i servizi attinenti  all'ingegneria
          e all'architettura il RUP deve essere un tecnico;  ove  non
          sia presente tale figura professionale, le competenze  sono
          attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
          lavoro da realizzare. 
                7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
          relazione all'opera da realizzare ovvero alla  specificita'
          della   fornitura   o   del   servizio,   che    richiedano
          necessariamente   valutazioni   e   competenze    altamente
          specialistiche,  il  responsabile  unico  del  procedimento
          propone alla  stazione  appaltante  di  conferire  appositi
          incarichi a supporto dell'intera procedura o  di  parte  di
          essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 
                8.  Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento
          della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei
          lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della
          sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli
          incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
          a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del
          procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
          al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla
          soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via
          diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma  2,  lettera  a).
          L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,
          sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,
          predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,
          con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la
          sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  Resta,
          comunque,   ferma   la   responsabilita'   esclusiva    del
          progettista. 
                9. La stazione appaltante, allo scopo  di  migliorare
          la qualita'  della  progettazione  e  della  programmazione
          complessiva,  puo',  nell'ambito  della  propria  autonomia
          organizzativa e nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla
          vigente  normativa,  istituire  una  struttura  stabile   a
          supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
          della  pubblica  amministrazione  di  riferimento.  Con  la
          medesima   finalita',    nell'ambito    della    formazione
          obbligatoria, organizza attivita' formativa  specifica  per
          tutti i dipendenti che hanno i requisiti  di  inquadramento
          idonei al  conferimento  dell'incarico  di  RUP,  anche  in
          materia di metodi e strumenti elettronici  specifici  quali
          quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
                10. Le stazioni appaltanti  che  non  sono  pubbliche
          amministrazioni o  enti  pubblici  individuano,  secondo  i
          propri ordinamenti, uno o  piu'  soggetti  cui  affidare  i
          compiti   propri   del   responsabile   del   procedimento,
          limitatamente al rispetto delle norme del presente  decreto
          alla cui osservanza sono tenute. 
                11.  Nel  caso  in  cui  l'organico  della   stazione
          appaltante presenti carenze accertate o  in  esso  non  sia
          compreso  nessun  soggetto  in  possesso  della   specifica
          professionalita' necessaria per lo svolgimento dei  compiti
          propri del RUP,  secondo  quanto  attestato  dal  dirigente
          competente, i compiti di  supporto  all'attivita'  del  RUP
          possono essere affidati,  con  le  procedure  previste  dal
          presente  codice,  ai   soggetti   aventi   le   specifiche
          competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,
          amministrativo, organizzativo e legale, dotati di  adeguata
          polizza assicurativa a copertura dei  rischi  professionali
          come  previsto  dall'articolo  24,  comma  4,   assicurando
          comunque il rispetto  dei  principi  di  pubblicita'  e  di
          trasparenza.  Resta  fermo  il  divieto  di   frazionamento
          artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle  alle
          disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei
          servizi di supporto di cui al presente comma  si  applicano
          le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
          comma   7,   comprensive   di   eventuali   incarichi    di
          progettazione. 
                12.    Il    soggetto    responsabile     dell'unita'
          organizzativa  competente  in   relazione   all'intervento,
          individua  preventivamente  le  modalita'  organizzative  e
          gestionali  attraverso  le  quali  garantire  il  controllo
          effettivo    da    parte    della    stazione    appaltante
          sull'esecuzione  delle  prestazioni,  programmando  accessi
          diretti del RUP o del direttore dei lavori o del  direttore
          dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione  stessa,  nonche'
          verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza  a
          tutte   le   misure   mitigative   e   compensative,   alle
          prescrizioni   in   materia   ambientale,    paesaggistica,
          storico-architettonica,  archeologica  e  di  tutela  della
          salute  umana  impartite  dagli  enti  e  dagli   organismi
          competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
          successiva relazione su quanto  effettivamente  effettuato,
          costituisce  obiettivo  strategico  nell'ambito  del  piano
          della performance organizzativa dei soggetti interessati  e
          conseguentemente se ne tiene conto in sede  di  valutazione
          dell'indennita' di risultato. La  valutazione  di  suddetta
          attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
          valutazione  incide  anche   sulla   corresponsione   degli
          incentivi di cui all'articolo 113. 
                13. E' vietata,  negli  appalti  pubblici  di  lavori
          aggiudicati con la formula del contraente generale e  nelle
          altre    formule    di    partenariato    pubblico-privato,
          l'attribuzione  dei  compiti  di  responsabile  unico   del
          procedimento,  responsabile  dei  lavori,   direttore   dei
          lavori, di collaudatore allo stesso contraente  generale  o
          soggetto  aggiudicatario  dei  contratti  di   partenariato
          pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 
                14. Le centrali di committenza e le  aggregazioni  di
          stazioni appaltanti designano un RUP per  le  attivita'  di
          propria competenza con i compiti e le funzioni  determinate
          dalla  specificita'  e   complessita'   dei   processi   di
          acquisizione gestiti direttamente.». 
              - Si riporta il testo del comma 27-octies dell'articolo
          216, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «27-octies.   Nelle   more    dell'adozione,    entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettere a) e b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di un regolamento unico  recante  disposizioni  di
          esecuzione, attuazione e integrazione del presente  codice,
          le linee guida e i decreti  adottati  in  attuazione  delle
          previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,  comma  2,
          31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1  e  2,
          146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma  2,  rimangono
          in vigore o restano efficaci fino alla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui al presente comma, in  quanto
          compatibili con il presente  codice  e  non  oggetto  delle
          procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai  soli
          fini   dell'archiviazione   delle   citate   procedure   di
          infrazione,  nelle  more   dell'entrata   in   vigore   del
          regolamento,  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e   l'ANAC   sono   autorizzati   a   modificare
          rispettivamente i decreti e  le  linee  guida  adottati  in
          materia. Il regolamento reca, in particolare,  disposizioni
          nelle seguenti materie: a)  nomina,  ruolo  e  compiti  del
          responsabile del procedimento; b) progettazione di  lavori,
          servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
          qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e  dei
          contraenti  generali;  d)  procedure   di   affidamento   e
          realizzazione dei contratti di lavori, servizi e  forniture
          di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)  direzione
          dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
          di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
          penali;  g)  collaudo  e  verifica   di   conformita';   h)
          affidamento  dei  servizi  attinenti   all'architettura   e
          all'ingegneria  e  relativi   requisiti   degli   operatori
          economici;  i)  lavori  riguardanti  i  beni  culturali.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          cessano  di  avere  efficacia  le  linee   guida   di   cui
          all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie  indicate
          al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano  in
          contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  35-bis,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  si  veda  nelle   note   alle
          premesse.