Art. 6 
 
                     Termini per le prestazioni 
 
  1. Nel provvedimento  dirigenziale  di  conferimento  dell'incarico
sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro  i  quali  devono
essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale. 
  2. I termini per la  direzione  lavori  o  per  la  esecuzione  dei
contratti  coincidono  con  il  tempo  utile  contrattuale  assegnato
all'impresa per l'esecuzione dei lavori  o  per  la  prestazione  dei
servizi o forniture e per la redazione  degli  atti  di  contabilita'
finale e collaudo o verifica di conformita'. 
  3. I termini del collaudo o  della  verifica  di  conformita'  sono
quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e
dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche  di
settore. 
  4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1,  2  e  3  i
tempi sono individuati  in  accordo  con  il  RUP  sulla  base  della
programmazione delle attivita'. 
  5. Il RUP cura la tempestiva  attivazione  delle  strutture  e  dei
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. 
  6. Le prestazioni del  RUP  cessano  con  il  pagamento  del  saldo
all'impresa  contraente  all'esito  positivo  del  collaudo  o  della
verifica di conformita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  102,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). -  1.
          Il   responsabile   unico   del   procedimento    controlla
          l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore  dei
          lavori per i lavori  e  al  direttore  dell'esecuzione  del
          contratto per i servizi e forniture. 
                2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo  per
          i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
          forniture, per certificare che l'oggetto del  contratto  in
          termini  di  prestazioni,   obiettivi   e   caratteristiche
          tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato  ed
          eseguito nel rispetto delle previsioni e delle  pattuizioni
          contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
          superiore a 1 milione di euro e inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo 35 il certificato di  collaudo,  nei  casi
          espressamente individuati dal decreto di cui  al  comma  8,
          puo'  essere  sostituito  dal   certificato   di   regolare
          esecuzione  rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei
          lavori. Per i lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  1
          milione di euro  e  per  forniture  e  servizi  di  importo
          inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  e'  sempre
          facolta'   della   stazione   appaltante   sostituire    il
          certificato di collaudo o il  certificato  di  verifica  di
          conformita'  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato per i lavori dal  direttore  dei  lavori  e  per
          forniture   e   servizi   dal   responsabile   unico    del
          procedimento.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   il
          certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre  tre
          mesi dalla data di ultimazione  delle  prestazioni  oggetto
          del contratto. 
                3. Il collaudo finale o la  verifica  di  conformita'
          deve avere luogo non oltre sei  mesi  dall'ultimazione  dei
          lavori o delle prestazioni, salvi i casi,  individuati  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
          delle prestazioni da collaudare, per  i  quali  il  termine
          puo' essere elevato sino ad  un  anno.  Il  certificato  di
          collaudo o il certificato di  verifica  di  conformita'  ha
          carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
          due anni dalla sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. 
                4. 
                5.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del
          codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita'  e
          i  vizi   dell'opera   o   delle   prestazioni,   ancorche'
          riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
          prima che  il  certificato  di  collaudo  assuma  carattere
          definitivo. 
                6.  Per   effettuare   le   attivita'   di   collaudo
          sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al  comma  2,
          le stazioni appaltanti nominano tra i propri  dipendenti  o
          dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a  tre
          componenti con qualificazione rapportata alla  tipologia  e
          caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti  di
          moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
          dei collaudatori nazionale o regionale di  pertinenza  come
          previsto al comma 8  del  presente  articolo.  Il  compenso
          spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto,  per  i
          dipendenti   della   stazione    appaltante,    nell'ambito
          dell'incentivo  di  cui  all'articolo  113,  mentre  per  i
          dipendenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche    e'
          determinato  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle
          stazioni appaltanti e nel rispetto  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i  dipendenti  della
          stazione appaltante ovvero tra  i  dipendenti  delle  altre
          amministrazioni,  e'  individuato  il  collaudatore   delle
          strutture  per  la  redazione  del  collaudo  statico.  Per
          accertata carenza nell'organico della stazione  appaltante,
          ovvero di  altre  amministrazioni  pubbliche,  le  stazioni
          appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
          all'articolo 31, comma 8. 
                7. Non possono essere affidati incarichi di  collaudo
          e di verifica di conformita': 
                  a)  ai  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  in
          attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici  di
          importo  pari  o  superiore  alle   soglie   di   rilevanza
          comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli  in  quiescenza
          nella regione/regioni ove e' stata  svolta  l'attivita'  di
          servizio; 
                  b)  ai  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli   della
          pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
          di quiescenza per appalti di  lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di
          cui all'articolo 35 ubicati nella  regione/regioni  ove  e'
          svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta
          per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio; 
                  c) a coloro  che  nel  triennio  antecedente  hanno
          avuto rapporti di lavoro autonomo  o  subordinato  con  gli
          operatori   economici   a   qualsiasi   titolo    coinvolti
          nell'esecuzione del contratto; 
                  d) a coloro che hanno, comunque, svolto o  svolgono
          attivita'   di    controllo,    verifica,    progettazione,
          approvazione, autorizzazione,  vigilanza  o  direzione  sul
          contratto da collaudare; 
                  d-bis)  a  coloro  che   hanno   partecipato   alla
          procedura di gara. 
                8. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies,  sono  disciplinate  e  definite  le   modalita'
          tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
          il certificato di collaudo dei lavori e il  certificato  di
          verifica  di  conformita'  possono  essere  sostituiti  dal
          certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi  del
          comma 2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  detto
          decreto, si applica l'articolo 216,  comma  16,  anche  con
          riferimento  al   certificato   di   regolare   esecuzione,
          rilasciato ai sensi del comma 2. 
                9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                  a)  per  i  beni  del   patrimonio   culturale   un
          consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
          o , nel  caso  di  interventi  su  beni  culturali  mobili,
          superfici decorate di beni  architettonici  e  a  materiali
          storicizzati  di  beni  immobili   di   interesse   storico
          artistico  o  archeologico,   da   restauratori   di   beni
          culturali, ai sensi dalla normativa vigente,  quale  ultima
          fase del processo della conoscenza e del restauro  e  quale
          premessa per il futuro programma di intervento sul bene;  i
          costi per la elaborazione del consuntivo  scientifico  sono
          previsti nel quadro economico dell'intervento; 
                  b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 
                  c) una relazione  tecnico-scientifica  redatta  dai
          professionisti afferenti alle  rispettive  competenze,  con
          l'esplicitazione  dei  risultati  culturali  e  scientifici
          raggiunti.».