Art. 6
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico
sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono
essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei
contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato
all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei
servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita'
finale e collaudo o verifica di conformita'.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformita' sono
quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e
dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di
settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i
tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della
programmazione delle attivita'.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo
all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita'.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 102, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per
i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine
puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorche'
riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e'
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta
per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla
procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o , nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.».