Art. 7
Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei
limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente regolamento, tenendo conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni
richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o
fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita'
svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito
congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da
corrispondere e' definita nel decreto direttoriale di cui
all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta
dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale
massima prevista per l'incarico di direttore lavori. Qualora la
funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore
operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di
quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di
contrattazione decentrata integrativa.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e
della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla
contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme disponibili. Gli accordi di contrattazione decentrata
integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e
comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari
generali.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della
centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti,
viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un
quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo
113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono
stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 2 e 5, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note alle premesse.