Art. 7 
 
            Modalita' e criteri di ripartizione del fondo 
 
  1. L'importo da corrispondere ai dipendenti  viene  ripartito,  nei
limiti percentuali  di  cui  all'Allegato  A  che  costituisce  parte
integrante   del   presente   regolamento,   tenendo   conto    delle
responsabilita' professionali connesse  alle  specifiche  prestazioni
richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o
fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita'
svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale. 
  2.  In  caso   di   incarico   di   funzioni   tecniche   conferito
congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da
corrispondere  e'  definita   nel   decreto   direttoriale   di   cui
all'articolo 5, comma 2. 
  3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta
dal direttore lavori, allo  stesso  e'  riconosciuta  la  percentuale
massima prevista per  l'incarico  di  direttore  lavori.  Qualora  la
funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta  dal  direttore
operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di
quella  stabilita  per  l'Ufficio  direzione  lavori   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa. 
  4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire  per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi  di  lavoro  e
della  complessita'   dei   singoli   appalti   e'   demandata   alla
contrattazione   decentrata   integrativa.   L'articolazione    delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme  disponibili.  Gli   accordi   di   contrattazione   decentrata
integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale  del  Ministero  e
comunicati alla Direzione  generale  del  personale  e  degli  affari
generali. 
  5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del  codice  dei  contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti  della
centrale unica di committenza  per  l'espletamento  di  procedure  di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri  enti,
viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un
quarto, dell'incentivo previsto dal comma  2  del  medesimo  articolo
113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono
stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo 113,  comma  2  e  5,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda
          nelle note alle premesse.