Art. 7 Modalita' e criteri di ripartizione del fondo 1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale. 2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per l'incarico di direttore lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa. 4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali. 5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 113, comma 2 e 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.