Art. 8 Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi 1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti dalla normativa; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.