Art. 8 
 
  Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi 
 
  1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono  da  considerarsi
rese: 
    a) per la direzione lavori, con l'emissione  del  certificato  di
ultimazione lavori; 
    b) per il collaudo tecnico-amministrativo,  con  l'emissione  del
certificato di collaudo finale, ovvero del  certificato  di  regolare
esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti  dalla
normativa; 
    c) per  la  programmazione  della  spesa  per  investimenti,  con
l'emanazione del relativo provvedimento; 
    d) per la  verifica  dei  progetti,  con  l'invio  al  RUP  della
relazione finale di verifica; 
    e)  per  le  procedure  di  bando,  con  la   pubblicazione   del
provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; 
    f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche; 
    g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; 
    h) per il RUP, all'approvazione del  collaudo  o  della  regolare
esecuzione.