Art. 8
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi
rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di
ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del
certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti dalla
normativa;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con
l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della
relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del
provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare
esecuzione.