Art. 9 Modalita' di pagamento degli incentivi 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture. 3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti. 6. La procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo. 8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 197 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».