Art. 9
Modalita' di pagamento degli incentivi
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, gli incentivi
sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori,
servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento
nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni
per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica
dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla
liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori,
dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale del personale e degli affari generali,
accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero
dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano
gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed
accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove
prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione
generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire
le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di
riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite
l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche
amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo
per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti
previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei
bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della
ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo
degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e'
versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova
istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti
alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.
6. La procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora
l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi,
diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo
dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non
possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la
qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo
si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di
qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli
incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come
stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione,
ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento
possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai
dipendenti.
Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 197 dell'articolo 2, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.».