art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
          magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici  di
          pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
          onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
          57): 
              "Art. 27 (Ampliamento della competenza del  giudice  di
          pace in materia civile). - 1. Al codice di procedura civile
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  libro  primo  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1)  all'articolo  7,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    a) al primo comma,  la  parola:  «cinquemila»  e'
          sostituita dalla seguente: «trentamila»; 
                    b) al secondo comma, la  parola:  «ventimila»  e'
          sostituita dalla seguente: «cinquantamila»; 
                    c) al terzo  comma  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) il numero 1) e' sostituito dal  seguente:  «1)
          per le cause relative ad apposizione di termini;»; 
                    2) il numero 2) e' sostituito dal  seguente:  «2)
          per le cause in materia di condominio negli  edifici,  come
          definite   ai   sensi   dell'articolo    71-quater    delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile;»; 
                    3)  dopo  il  numero  3-bis),  sono  aggiunti   i
          seguenti: 
                    «3-ter) per le cause  nelle  materie  di  cui  al
          libro terzo, titolo II, Capo  II,  Sezione  VI  del  codice
          civile, fatta eccezione per  quella  delle  distanze  nelle
          costruzioni; 
                    3-quater) per le cause relative alle  materie  di
          cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  Sezione  VII  del
          codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di
          cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 
                    3-quinquies)  per  le   cause   in   materia   di
          stillicidio e di acque di cui al libro  terzo,  titolo  II,
          Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; 
                    3-sexies) per le cause in materia di  occupazione
          e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
          sezione I del codice civile; 
                    3-septies)   per   le   cause   in   materia   di
          specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo,
          titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; 
                    3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di
          cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; 
                    3-novies) per le cause in  materia  di  esercizio
          delle servitu' prediali; 
                    3-decies)  per  le  cause  di  impugnazione   del
          regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107
          e 1109 del codice civile; 
                    3-undecies) per le cause in materia di diritti ed
          obblighi del possessore nella restituzione della  cosa,  di
          cui al libro terzo, titolo VIII, Capo  II,  Sezione  I  del
          codice civile.»; 
                    d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine,  i
          seguenti: 
                    «Il  giudice  di  pace  e'  altresi'  competente,
          purche' il valore della  controversia,  da  determinarsi  a
          norma dell'articolo 15,  non  sia  superiore  a  trentamila
          euro: 
                    1) per le cause in materia di usucapione dei beni
          immobili e dei diritti reali immobiliari; 
                    2) per le cause in materia di riordinamento della
          proprieta' rurale di cui al libro terzo,  titolo  II,  Capo
          II, sezione II del codice civile; 
                    3) per le cause in materia di accessione; 
                    4) per le cause in materia di superficie. 
                  Quando una causa di competenza del giudice di  pace
          a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies),  e
          quarto e' proposta, contro la stessa parte,  congiuntamente
          ad un'altra causa di competenza del tribunale, le  relative
          domande, anche in assenza di altre ragioni di  connessione,
          sono proposte innanzi al tribunale affinche'  siano  decise
          nello stesso processo.»; 
                  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
                  «Art.   15-bis   (Esecuzione   forzata).   -    Per
          l'espropriazione forzata di cose mobili  e'  competente  il
          giudice di pace. 
                    Per l'espropriazione forzata di cose  immobili  e
          di crediti e' competente il tribunale. 
                    Se cose mobili sono  soggette  all'espropriazione
          forzata insieme con l'immobile nel quale  si  trovano,  per
          l'espropriazione   e'   competente   il   tribunale   anche
          relativamente ad esse. 
                    Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per
          l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di  non  fare
          e' competente il tribunale.»; 
                  3) all'articolo  113,  secondo  comma,  la  parola:
          «millecento»     e'     sostituita     dalla      seguente:
          «duemilacinquecento»; 
                  b) al libro terzo, titolo  II,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                    1) all'articolo 513, terzo comma, le parole:  «Il
          presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono
          sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»; 
                    2) all'articolo  518,  sesto  comma,  la  parola:
          «tribunale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace»; 
                    3) all'articolo  519,  primo  comma,  le  parole:
          «presidente del tribunale o da un giudice da lui  delegato»
          sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 
                    4) all'articolo  520,  primo  comma,  la  parola:
          «tribunale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace»; 
                    5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola:
          «tribunale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace»; 
                    6)  all'articolo  543,  la  parola:  «tribunale»,
          ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «giudice»; 
                  c) al libro quarto, titolo IV,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                    1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole:
          «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»; 
                    2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole:
          «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»; 
                    3)  all'articolo   765,   secondo   comma,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) al primo periodo, la  parola:  «tribunale»  e'
          sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
                    b) il secondo periodo e' soppresso; 
                    4) all'articolo 769  la  parola:  «tribunale»  e'
          sostituita, ovunque ricorra, dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace». 
              2.  Al  codice  civile  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  libro  secondo  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  1) all'articolo 485, primo comma, secondo  periodo,
          la  parola:  «tribunale»  e'  sostituita  dalle   seguenti:
          «giudice di pace»; 
                  2) all'articolo  620  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    a) al secondo comma, le  parole:  «tribunale  del
          circondario» sono sostituite dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace del luogo»; 
                    b) al sesto  comma,  la  parola:  «tribunale»  e'
          sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
                  3)  all'articolo  621,  primo  comma,  le   parole:
          «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti:
          «giudice di pace del luogo»; 
                  4) all'articolo  736,  secondo  comma,  la  parola:
          «tribunale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace». 
                b)  al  libro  quarto  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) all'articolo  1211  la  parola:  «tribunale»  e'
          sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
                  2)  all'articolo  1514,  primo  comma,  la  parola:
          «tribunale»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace»; 
                  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole:  «dal
          tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal  giudice  di
          pace»; 
                  4) all'articolo 1841,  la  parola:  «tribunale»  e'
          sostituita, ovunque ricorra, dalle  seguenti:  «giudice  di
          pace». 
              3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 51-bis, le parole:  «620,  secondo  e
          sesto comma, 621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736,
          secondo comma,» sono soppresse; 
                b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del  codice
          sono di competenza del tribunale, in quanto  non  siano  di
          competenza del giudice di pace  a  norma  dell'articolo  7,
          quarto comma, del codice di procedura civile.»; 
                c) all'articolo  57-bis,  le  parole:  «tribunale  in
          composizione monocratica» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «giudice di pace»; 
                d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti: 
                  «Art. 60-bis. - Le domande  previste  dall'articolo
          1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al
          giudice di pace. 
                  Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento  e
          delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e  1109  del
          codice, e' competente il giudice di pace.»; 
                e)  all'articolo  64,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al primo comma, le parole: «il  tribunale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»; 
                  2) il secondo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
          «Contro il provvedimento del giudice di  pace  puo'  essere
          proposto reclamo in  tribunale  entro  dieci  giorni  dalla
          notificazione o dalla comunicazione.»; 
                f) l'articolo 73-bis e' abrogato; 
                g)  all'articolo  77,  secondo  comma,   la   parola:
          «pretore» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 
                h)  all'articolo  79,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al primo comma, le parole: «dal  presidente  del
          tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice  di
          pace»; 
                  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
          giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore.
          Contro  tale   decreto   e'   ammesso   reclamo   a   norma
          dell'articolo 739 del codice di procedura civile.». 
              4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo  1996,
          n.  108,  le  parole:  «presidente  del   tribunale»   sono
          sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». 
              5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre 2011, n. 150, le parole: «la  corte  di  appello»
          sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e  donna,  a  norma  dell'articolo  6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246): 
                «Art. 38 (Provvedimento avverso  le  discriminazioni)
          (legge 9 dicembre 1977,  n.  903,  articolo  15;  legge  10
          aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13).  -  1.  Qualora
          vengano poste in essere discriminazioni in  violazione  dei
          divieti di cui al capo II del  presente  titolo  o  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.
          66, o  comunque  discriminazioni  nell'accesso  al  lavoro,
          nella promozione e nella  formazione  professionale,  nelle
          condizioni di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in
          relazione   alle   forme    pensionistiche    complementari
          collettive di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega,  delle
          organizzazioni  sindacali,  delle  associazioni   e   delle
          organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
          leso, o della consigliera  o  del  consigliere  di  parita'
          della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui
          alla   legge   7   aprile   2014,   n.   56   o   regionale
          territorialmente competente, il tribunale  in  funzione  di
          giudice  del  lavoro  del  luogo   ove   e'   avvenuto   il
          comportamento  denunziato,  nei  due   giorni   successivi,
          convocate le parti  e  assunte  sommarie  informazioni,  se
          ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso,  oltre
          a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
          non patrimoniale, nei limiti della  prova  fornita,  ordina
          all'autore  del  comportamento  denunciato,   con   decreto
          motivato ed immediatamente  esecutivo,  la  cessazione  del
          comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 
                2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente. 
                3. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          giudice che decide con sentenza  immediatamente  esecutiva.
          Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e  seguenti
          del codice di procedura civile. 
                4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo  comma
          o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione  e'
          punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino  a
          sei mesi. 
                5. La tutela davanti  al  giudice  amministrativo  e'
          disciplinata dall'articolo  119  del  codice  del  processo
          amministrativo. 
                6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
          di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti  i  casi  di
          azione individuale in giudizio promossa dalla  persona  che
          vi abbia interesse o su  sua  delega  da  un'organizzazione
          sindacale,  dalle  associazioni  e   dalle   organizzazioni
          rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o  dalla
          consigliera o dal consigliere della citta' metropolitana  e
          dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
          56 o regionale di parita'.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  28  e  30  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 69): 
                «Art.  28   (Delle   controversie   in   materia   di
          discriminazione).  -  1.  Le  controversie  in  materia  di
          discriminazione  di  cui  all'articolo   44   del   decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  quelle   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,  n.
          215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
          luglio 2003, n. 216, quelle di  cui  all'articolo  3  della
          legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle  di  cui  all'articolo
          55-quinquies del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
          198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E' competente il tribunale del  luogo  in  cui  il
          ricorrente ha il domicilio. 
                3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
          in giudizio personalmente. 
                4. Quando il ricorrente fornisce elementi  di  fatto,
          desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si
          puo' presumere l'esistenza di atti, patti  o  comportamenti
          discriminatori, spetta  al  convenuto  l'onere  di  provare
          l'insussistenza della discriminazione. I dati di  carattere
          statistico possono essere relativi anche  alle  assunzioni,
          ai regimi contributivi, all'assegnazione delle  mansioni  e
          qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
          e ai licenziamenti dell'azienda interessata. 
                5. Con  l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il
          giudice puo' condannare il convenuto  al  risarcimento  del
          danno anche non patrimoniale e ordinare la  cessazione  del
          comportamento, della condotta o  dell'atto  discriminatorio
          pregiudizievole,  adottando,  anche  nei  confronti   della
          pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a
          rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la  ripetizione
          della  discriminazione,  il  giudice   puo'   ordinare   di
          adottare, entro il termine fissato  nel  provvedimento,  un
          piano di rimozione  delle  discriminazioni  accertate.  Nei
          casi  di   comportamento   discriminatorio   di   carattere
          collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente  collettivo
          ricorrente. 
                6. Ai fini della liquidazione del danno,  il  giudice
          tiene  conto  del  fatto  che  l'atto  o  il  comportamento
          discriminatorio costituiscono ritorsione ad una  precedente
          azione  giudiziale  ovvero   ingiusta   reazione   ad   una
          precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
          rispetto del principio della parita' di trattamento. 
                7. Quando accoglie la domanda  proposta,  il  giudice
          puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento,  per  una
          sola volta e a spese del convenuto,  su  un  quotidiano  di
          tiratura nazionale. Dell'ordinanza  e'  data  comunicazione
          nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,   n.   215,
          dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9  luglio
          2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies,  comma  8,  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.». 
                «Art. 30 (Delle controversie in materia di attuazione
          di sentenze  e  provvedimenti  stranieri  di  giurisdizione
          volontaria e contestazione del  riconoscimento).  -  1.  Le
          controversie aventi ad oggetto l'attuazione di  sentenze  e
          provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di  cui
          all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995,  n.  218,  sono
          regolate dal rito sommario di cognizione. 
                2. E' competente la corte di  appello  del  luogo  di
          attuazione del provvedimento.». 
              - Il decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  13,   comma
          1-quater,  14  e  197  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia (Testo A)): 
                «Art. 13 (L) (Importi). - 1. - 1-ter. Omissis. 
                1-quater. Quando l'impugnazione,  anche  incidentale,
          e' respinta integralmente o e' dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
                1-quinquies. - 6-quinquies. 
                Omissis.». 
                «Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento). -  1.  La  parte
          che per prima si costituisce in giudizio, che  deposita  il
          ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
          espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o  la
          vendita  dei  beni  pignorati,  e'  tenuta   al   pagamento
          contestuale del contributo unificato. 
                1-bis. La parte che fa istanza a norma  dell'articolo
          492-bis, primo comma, del codice  di  procedura  civile  e'
          tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 
                2. Il valore dei processi, determinato ai  sensi  del
          codice  di  procedura  civile,  senza  tener  conto   degli
          interessi, deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa
          dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
                3. La parte di cui al comma  1,  quando  modifica  la
          domanda  o  propone  domanda  riconvenzionale   o   formula
          chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore  della
          causa,  e'  tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a
          procedere al contestuale pagamento  integrativo.  Le  altre
          parti, quando modificano la domanda  o  propongono  domanda
          riconvenzionale o formulano chiamata in  causa  o  svolgono
          intervento  autonomo,  sono   tenute   a   farne   espressa
          dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di  un
          autonomo  contributo  unificato,  determinato  in  base  al
          valore della domanda proposta. 
                3-bis. Nei processi tributari, il valore della  lite,
          determinato, per ciascun atto impugnato anche  in  appello,
          ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito. 
                3-ter. Nel processo amministrativo per  valore  della
          lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,  lettera
          a) del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
          intende l'importo posto a  base  d'asta  individuato  dalle
          stazioni  appaltanti  negli  atti   di   gara,   ai   sensi
          dell'articolo 29, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163. Nei ricorsi  di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
          in  caso  di  controversie  relative   all'irrogazione   di
          sanzioni, comunque  denominate,  il  valore  e'  costituito
          dalla somma di queste.». 
                «Art.  197  (L)  (Pagamento  delle  spettanze   degli
          ufficiali giudiziari relative a notifiche  a  richiesta  di
          parte  nel   processo   penale,   civile,   amministrativo,
          contabile e tributario). - 1. La parte che ha richiesto  la
          notificazione versa all'ufficiale giudiziario i  diritti  e
          le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta. 
                2. Le  spese  eventualmente  necessarie  per  l'invio
          della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del
          codice di procedura civile sono  anticipate  dall'ufficiale
          giudiziario e rimborsate dalla parte. 
                3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia
          possibile la preventiva determinazione delle somme  dovute,
          o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle
          richieste, la parte versa una congrua somma a favore  degli
          ufficiali giudiziari. L'eventuale  somma  residua,  se  non
          richiesta  dalla  parte  entro  un  mese   dal   compimento
          dell'ultimo atto richiesto, e'  devoluta  allo  Stato.  Gli
          ufficiali giudiziari  provvedono  al  versamento  entro  un
          mese.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5   (Definizione   dei
          procedimenti  in  materia  di  diritto  societario   e   di
          intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria  e
          creditizia, in attuazione dell'articolo 12  della  legge  3
          ottobre 2001, n. 366): 
                «Art. 35 (Disciplina  inderogabile  del  procedimento
          arbitrale). - 1. La domanda  di  arbitrato  proposta  dalla
          societa'  o  in  suo  confronto  e'  depositata  presso  il
          registro delle imprese ed e' accessibile ai soci. 
                2. Nel  procedimento  arbitrale  promosso  a  seguito
          della  clausola  compromissoria  di  cui  all'articolo  34,
          l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del  codice
          di procedura civile nonche' l'intervento di  altri  soci  a
          norma degli articoli 106  e  107  dello  stesso  codice  e'
          ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si  applica
          l'articolo 820, comma  secondo,  del  codice  di  procedura
          civile. 
                3.  Nel  procedimento  arbitrale   non   si   applica
          l'articolo  819,  primo  comma,  del  codice  di  procedura
          civile; tuttavia il lodo e' sempre  impugnabile,  anche  in
          deroga a quanto  previsto  per  l'arbitrato  internazionale
          dall' articolo 838 del codice di procedura civile, a  norma
          degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice. 
                4. Le statuizioni del lodo  sono  vincolanti  per  la
          societa'. 
                5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
          una  controversia  non  preclude  il  ricorso  alla  tutela
          cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di
          procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
          la devoluzione  in  arbitrato  di  controversie  aventi  ad
          oggetto la validita' di delibere assembleari  agli  arbitri
          compete sempre il potere di  disporre,  con  ordinanza  non
          reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. 
                5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione  e
          del  lodo  che  decide  sull'impugnazione   devono   essere
          iscritti, a cura degli amministratori, nel  registro  delle
          imprese.». 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  3-bis,  comma
          1-bis, 5, comma 2, e 6-quater  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): 
                «Art.   3-bis   (Identita'   digitale   e   Domicilio
          digitale). - 01. - 1. Omissis. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha facolta' di eleggere o  modificare  il  proprio
          domicilio  digitale  da  iscrivere   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio  eletto
          risulti non  piu'  attivo  si  procede  alla  cancellazione
          d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater  secondo
          le modalita' fissate nelle Linee guida. 
                1-ter. - 5. Omissis.». 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. Omissis. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-ter. - 5. Omissis.». 
                «Art.  6-quater  (Indice   nazionale   dei   domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
          albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
          imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
          digitali delle persone fisiche, dei professionisti e  degli
          altri enti di diritto  privato  non  tenuti  all'iscrizione
          nell'indice di  cui  all'articolo  6-bis,  nel  quale  sono
          indicati i domicili eletti ai  sensi  dell'articolo  3-bis,
          comma 1-bis. La realizzazione e la  gestione  del  presente
          Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede  avvalendosi
          delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
          deputate alla  gestione  dell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-bis. E' fatta salva la facolta' del  professionista,  non
          iscritto in albi, registri o elenchi professionali  di  cui
          all'articolo 6-bis, di eleggere presso il  presente  Indice
          un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
          personale diverso dal primo. 
                2. Per i professionisti iscritti in albi  ed  elenchi
          il domicilio digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco
          di cui all'articolo 6-bis, fermo  restando  il  diritto  di
          eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo  3-bis,  comma
          1-bis.  Ai   fini   dell'inserimento   dei   domicili   dei
          professionisti  nel  predetto  elenco  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite
          servizi  informatici  individuati  nelle  Linee  guida,   i
          relativi  indirizzi  gia'  contenuti  nell'elenco  di   cui
          all'articolo 6-bis. 
                3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
          trasferimento dei domicili digitali delle  persone  fisiche
          contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
          e  il   Ministero   dell'interno   provvede   costantemente
          all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili  digitali
          delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di  cui
          al  presente  articolo.  Le  funzioni  di  aggiornamento  e
          trasferimento  dei  dati  sono  svolte   con   le   risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  9,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi  urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema  giudiziario),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2010: 
                «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
          giustizia). - 1. - 8. Omissis. 
                9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
                10. - 11. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   642
          (Disciplina dell'imposta di bollo): 
                «Art. 3 (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di  bollo
          si  corrisponde  secondo  le  indicazioni   della   tariffa
          allegata: 
                  a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
          convenzionato  con  l'Agenzia  delle  entrate,   il   quale
          rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno; 
                  b)   in   modo   virtuale,    mediante    pagamento
          dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle  entrate  o  ad
          altri uffici autorizzati o  mediante  versamento  in  conto
          corrente postale. 
                2. Le frazioni degli importi  dell'imposta  di  bollo
          dovuta in misura proporzionale  sono  arrotondate  ad  euro
          0,10 per difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti
          rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05  o  superiori
          ad euro 0,05. 
                3. In ogni caso  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura
          minima di euro 1,00, ad  eccezione  delle  cambiali  e  dei
          vaglia cambiari di cui,  rispettivamente,  all'articolo  6,
          numero 1, lettere a) e b), e  numero  2,  della  tariffa  -
          Allegato A-  annessa  al  presente  decreto,  per  i  quali
          l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.». 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze 9 ottobre 2006, n.  293,  concernente  «Regolamento
          recante norme per  l'introduzione  di  nuove  modalita'  di
          versamento presso le tesorerie statali» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16-bis,  comma
          9-bis, 16-octies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico
          degli atti processuali). - 1. - 9. Omissis. 
                9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine,  di
          atti processuali di parte e  degli  ausiliari  del  giudice
          nonche' dei provvedimenti  di  quest'ultimo,  presenti  nei
          fascicoli  informatici  o  trasmessi   in   allegato   alle
          comunicazioni telematiche  dei  procedimenti  indicati  nel
          presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
          della firma digitale del  cancelliere  di  attestazione  di
          conformita' all'originale. Il difensore, il  dipendente  di
          cui si avvale la  pubblica  amministrazione  per  stare  in
          giudizio   personalmente,   il   consulente   tecnico,   il
          professionista delegato,  il  curatore  ed  il  commissario
          giudiziale  possono  estrarre  con  modalita'   telematiche
          duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
          provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare  la
          conformita' delle copie  estratte  ai  corrispondenti  atti
          contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
          informatiche, anche per immagine,  estratte  dal  fascicolo
          informatico e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a
          norma del presente  comma,  equivalgono  all'originale.  Il
          duplicato informatico  di  un  documento  informatico  deve
          essere  prodotto  mediante   processi   e   strumenti   che
          assicurino che  il  documento  informatico  ottenuto  sullo
          stesso sistema di memorizzazione o su  un  sistema  diverso
          contenga  la  stessa  sequenza   di   bit   del   documento
          informatico di origine. Le disposizioni di cui al  presente
          comma non si applicano agli atti processuali che contengono
          provvedimenti giudiziali che  autorizzano  il  prelievo  di
          somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. 
                9-ter. - 9-octies. Omissis.». 
                «Art. 16-octies (Ufficio per il processo).  -  1.  Al
          fine di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
          attraverso  l'innovazione  dei  modelli  organizzativi   ed
          assicurando un piu'  efficiente  impiego  delle  tecnologie
          dell'informazione e della  comunicazione  sono  costituite,
          presso  le  corti  di  appello  e  i  tribunali   ordinari,
          strutture  organizzative   denominate   "ufficio   per   il
          processo", mediante l'impiego del personale di  cancelleria
          e di coloro che svolgono,  presso  i  predetti  uffici,  il
          tirocinio  formativo   a   norma   dell'articolo   73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  o  la
          formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
          37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per  il  processo
          costituito presso le corti di appello i  giudici  ausiliari
          di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il  processo
          costituito  presso  i  tribunati,  i  giudici  onorari   di
          tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                2. Il Consiglio Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
                «Art.  16-decies   (Potere   di   certificazione   di
          conformita' delle copie degli atti e dei provvedimenti).  -
          1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
          amministrazione per stare  in  giudizio  personalmente,  il
          consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
          ed  il  commissario  giudiziale,  quando   depositano   con
          modalita'  telematiche  la  copia  informatica,  anche  per
          immagine,  di  un  atto  processuale  di  parte  o  di   un
          provvedimento del giudice formato su supporto  analogico  e
          detenuto in originale o in  copia  conforme,  attestano  la
          conformita' della copia al predetto atto. La  copia  munita
          dell'attestazione di conformita' equivale  all'originale  o
          alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.». 
                «Art.  16-undecies  (Modalita'  dell'attestazione  di
          conformita'). - 1.  Quando  l'attestazione  di  conformita'
          prevista dalle disposizioni  della  presente  sezione,  dal
          codice di procedura civile e dalla legge 21  gennaio  1994,
          n. 53, si riferisce ad una copia analogica,  l'attestazione
          stessa e' apposta in calce o a margine  della  copia  o  su
          foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla
          medesima. 
                2. Quando l'attestazione di conformita' si  riferisce
          ad una copia informatica, l'attestazione stessa e'  apposta
          nel medesimo documento informatico. 
                3. Nel caso previsto dal comma 2,  l'attestazione  di
          conformita' puo'  alternativamente  essere  apposta  su  un
          documento informatico  separato  e  l'individuazione  della
          copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente  secondo  le
          modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della  giustizia.  Se  la  copia  informatica  e'
          destinata alla notifica, l'attestazione di  conformita'  e'
          inserita nella relazione di notificazione. 
                3-bis. I  soggetti  di  cui  all'articolo  16-decies,
          comma  1,  che  compiono  le  attestazioni  di  conformita'
          previste dalle disposizioni  della  presente  sezione,  dal
          codice di procedura civile e dalla legge 21  gennaio  1994,
          n.  53,  sono  considerati  pubblici  ufficiali   ad   ogni
          effetto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  359  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155): 
                «Art. 359 (Area  web  riservata).  -  1.  L'area  web
          riservata di cui all'articolo 40, comma  6,  e'  realizzata
          dal Ministero dello sviluppo economico,  sentita  l'Agenzia
          per  l'Italia   digitale,   avvalendosi   delle   strutture
          informatiche  di  cui  all'articolo  6-bis,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale). 
                2. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e con il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  sentito  il  Garante   per   la
          protezione dei dati personali,  con  decreto  da  adottarsi
          entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare: 
                  a) la codifica degli eventi che generano avvisi  di
          mancata consegna,  distinguendo  tra  quelli  imputabili  e
          quelli non imputabili al destinatario; 
                  b) le modalita'  di  inserimento  automatico  degli
          atti nell'area web riservata; 
                  c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte
          dei rispettivi titolari; 
                  d)  le  modalita'  di  comunicazione  al   titolare
          dell'area web riservata del link per  accedere  agevolmente
          all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di
          questa comunicazione  ai  fini  del  perfezionamento  della
          notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui
          alla lettera seguente; 
                  e) il contenuto e le  modalita'  di  rilascio  alla
          cancelleria  dell'attestazione  dell'avvenuto   inserimento
          dell'atto da notificare nell'area web riservata; 
                  f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica
          mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita'
          di firma elettronica; 
                  g) il periodo di tempo per il quale  e'  assicurata
          la  conservazione  dell'atto   notificato   nell'area   web
          riservata. 
                  h) le misure necessarie ad assicurare la protezione
          dei dati personali.». 
              - Il regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775  recante
          «Testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
          impianti elettrici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1934, n. 5. 
              - La legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di
          equa  riparazione  in  caso  di  violazione   del   termine
          ragionevole del processo e modifica dell'articolo  375  del
          codice di procedura civile», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78. 
              - Il decreto-legge 17  febbraio  2017,  n.  13  recante
          «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei  procedimenti
          in materia di protezione  internazionale,  nonche'  per  il
          contrasto  dell'immigrazione  illegale»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  13  aprile  2017,  n.  46,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  2017,  n.
          40. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
                2.  La   persona   handicappata   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
          complessiva individuale  residua  e  alla  efficacia  delle
          terapie riabilitative. 
                3. Qualora la minorazione, singola o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - La legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni
          in materia di professioni non organizzate»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  8  e  9  della
          legge 1°dicembre 1970,  n.  898  (Disciplina  dei  casi  di
          scioglimento del matrimonio): 
                «Art. 3. - Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
                  1) quando, dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,
          l'altro coniuge e' stato condannato, con  sentenza  passata
          in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
                    a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore  ad
          anni quindici, anche con piu'  sentenze,  per  uno  o  piu'
          delitti non colposi, esclusi  i  reati  politici  e  quelli
          commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; 
                    b) a qualsiasi pena detentiva per il  delitto  di
          cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di
          cui agli articoli 519, 521, 523 e 524  del  codice  penale,
          ovvero   per   induzione,   costrizione,   sfruttamento   o
          favoreggiamento della prostituzione; 
                    c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
                    d) a qualsiasi pena detentiva,  con  due  o  piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
                  Nelle ipotesi previste alla lettera d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
                  2) nei casi in cui: 
                    a) l'altro coniuge e'  stato  assolto  per  vizio
          totale di mente da uno dei delitti previsti  nelle  lettere
          b) e c) del numero 1)  del  presente  articolo,  quando  il
          giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  accerta
          l'inidoneita' del convenuto a mantenere o  ricostituire  la
          convivenza familiare; 
                    b) e' stata pronunciata con sentenza  passata  in
          giudicato la separazione giudiziale fra i  coniugi,  ovvero
          e' stata omologata la  separazione  consensuale  ovvero  e'
          intervenuta separazione di fatto quando la  separazione  di
          fatto stessa e' iniziata  almeno  due  anni  prima  del  18
          dicembre 1970. 
                In tutti i predetti casi, per la  proposizione  della
          domanda di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio,  le  separazioni  devono   essersi
          protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi
          dall'avvenuta   comparizione   dei   coniugi   innanzi   al
          presidente del tribunale  nella  procedura  di  separazione
          personale  e  da  sei  mesi   nel   caso   di   separazione
          consensuale, anche quando il giudizio  contenzioso  si  sia
          trasformato in consensuale, ovvero dalla  data  certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso  innanzi   all'ufficiale   dello   stato   civile.
          L'eventuale  interruzione  della  separazione  deve  essere
          eccepita dalla parte convenuta. 
                    c) il procedimento penale promosso per i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
                    d) il  procedimento  penale  per  incesto  si  e'
          concluso con sentenza di proscioglimento o  di  assoluzione
          che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
          scandalo; 
                    e)  l'altro  coniuge,  cittadino  straniero,   ha
          ottenuto all'estero l'annullamento o  lo  scioglimento  del
          matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
                    f) il matrimonio non e' stato consumato; 
                    g)  e'   passata   in   giudicato   sentenza   di
          rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
          14 aprile 1982, n. 164.». 
                «Art. 8. - Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento
          o la cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  puo'
          imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia  reale  o
          personale se esiste il pericolo che  egli  possa  sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. 
                La  sentenza  costituisce  titolo  per   l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del  codice
          civile. 
                Il coniuge cui  spetta  la  corresponsione  periodica
          dell'assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge
          obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta
          giorni,  puo'  notificare  il  provvedimento  in   cui   e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi   tenuti   a
          corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge
          obbligato con l'invito a versargli  direttamente  le  somme
          dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. 
                Ove  il   terzo   cui   sia   stato   notificato   il
          provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione
          diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
          somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi
          degli articoli 5 e 6. 
                Qualora  il  credito  del   coniuge   obbligato   nei
          confronti dei suddetti terzi sia stato  gia'  pignorato  al
          momento  della  notificazione,  all'assegnazione   e   alla
          ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la
          corresponsione   periodica   dell'assegno,   il   creditore
          procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell'esecuzione,
          provvede il giudice dell'esecuzione. 
                Lo Stato e gli altri enti indicati  nell'art.  1  del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e
          pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1950, n. 180, nonche'  gli  altri  enti  datori  di
          lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e'
          stabilita  la  misura  dell'assegno  e  l'invito  a  pagare
          direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione
          periodica, non possono  versare  a  quest'ultimo  oltre  la
          meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive
          anche degli assegni e degli emolumenti accessori. 
                Per assicurare che siano soddisfatte o conservate  le
          ragioni  del  creditore  in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta
          dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il  sequestro
          dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l'assegno.
          Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
          dell'assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a
          sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta'
          per il soddisfacimento dell'assegno periodico di  cui  agli
          articoli 5 e 6.». 
                «Art. 9.  -  1.  Qualora  sopravvengono  giustificati
          motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o  la
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il
          Tribunale, in camera di consiglio e,  per  i  provvedimenti
          relativi ai  figli,  con  la  partecipazione  del  pubblico
          ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
          delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
          quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
          da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 
                2. In caso di morte dell'ex coniuge e in  assenza  di
          un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
          reversibilita', il  coniuge  rispetto  al  quale  e'  stata
          pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a
          nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi
          dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
          rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico
          sia anteriore alla sentenza. 
                3. Qualora esista  un  coniuge  superstite  avente  i
          requisiti per la  pensione  di  reversibilita',  una  quota
          della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e'
          attribuita dal Tribunale, tenendo conto  della  durata  del
          rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
          la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e che sia  titolare  dell'assegno  di
          cui all'art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu'
          persone, il Tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la
          pensione e gli altri assegni, nonche'  a  ripartire  tra  i
          restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente
          morto o passato a nuove nozze. 
                4.  Restano  fermi,  nei   limiti   stabiliti   dalla
          legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
          o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. 
                5. Alle domande giudiziali dirette  al  conseguimento
          della pensione di reversibilita' o di parte  di  essa  deve
          essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti  gli  aventi
          diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda
          non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,
          degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque
          l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
          mendaci.». 
              - I Titoli I, I-bis, II, III e IV della legge 4  maggio
          1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),  recano:
          «TITOLO   I   -   Principi   generali;   TITOLO   I-bis   -
          Dell'affidamento del minore;  TITOLO  II  -  Dell'adozione;
          TITOLO III -  Dell'adozione  internazionale;  TITOLO  IV  -
          Dell'adozione in casi particolari». 
              - Il regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,
          recante «Istituzione e funzionamento del  tribunale  per  i
          minorenni» e convertito in legge, con modificazioni,  dalla
          legge 27 maggio 1935, n. 835, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  10
          dicembre  2012,  n.  219  (Disposizioni   in   materia   di
          riconoscimento dei figli naturali): 
                «Art. 3 (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni
          per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni   a
          garanzia  dei  diritti  dei  figli  agli  alimenti   e   al
          mantenimento). - 1. L'articolo 38  delle  disposizioni  per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,
          di  cui  al  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  e'
          sostituito dal seguente: 
                «Art. 38. - Sono di competenza del  tribunale  per  i
          minorenni i provvedimenti contemplati  dagli  articoli  84,
          90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
          civile. Per i procedimenti di cui  all'articolo  333  resta
          esclusa  la  competenza  del  tribunale  per  i   minorenni
          nell'ipotesi in cui sia in  corso,  tra  le  stesse  parti,
          giudizio di separazione o  divorzio  o  giudizio  ai  sensi
          dell'articolo 316 del codice civile; in  tale  ipotesi  per
          tutta la durata del processo la  competenza,  anche  per  i
          provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
          primo periodo, spetta al giudice ordinario. 
                Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. Nei procedimenti in materia di  affidamento  e
          di  mantenimento  dei  minori  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. 
                Fermo restando  quanto  previsto  per  le  azioni  di
          stato, il tribunale competente provvede  in  ogni  caso  in
          camera di consiglio, sentito il  pubblico  ministero,  e  i
          provvedimenti emessi sono immediatamente  esecutivi,  salvo
          che   il   giudice   disponga   diversamente.   Quando   il
          provvedimento e' emesso dal tribunale per i  minorenni,  il
          reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
          per i minorenni.». 
                2.  Il  giudice,   a   garanzia   dei   provvedimenti
          patrimoniali in materia di alimenti  e  mantenimento  della
          prole, puo'  imporre  al  genitore  obbligato  di  prestare
          idonea garanzia personale o reale, se  esiste  il  pericolo
          che  possa   sottrarsi   all'adempimento   degli   obblighi
          suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte
          le ragioni del creditore in  ordine  all'adempimento  degli
          obblighi di cui al  periodo  precedente,  il  giudice  puo'
          disporre  il  sequestro  dei  beni  dell'obbligato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge
          1° dicembre 1970, n.  898.  Il  giudice  puo'  ordinare  ai
          terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
          denaro  all'obbligato,   di   versare   le   somme   dovute
          direttamente agli aventi diritto, secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della  legge  1°
          dicembre  1970,  n.   898.   I   provvedimenti   definitivi
          costituiscono   titolo   per   l'iscrizione    dell'ipoteca
          giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
                «Art. 42 (Sede del tribunale). - Il tribunale ha sede
          in ogni capoluogo determinato nella tabella  A  annessa  al
          presente ordinamento.». 
              - La legge 15 gennaio 1994, n. 64, recante «Ratifica ed
          esecuzione della convenzione europea sul  riconoscimento  e
          l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento  dei
          minori e di ristabilimento  dell'affidamento,  aperta  alla
          firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della  convenzione
          sugli aspetti civili della  sottrazione  internazionale  di
          minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme
          di attuazione delle  predette  convenzioni,  nonche'  della
          convenzione in materia di  protezione  dei  minori,  aperta
          alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e  della  convenzione
          in materia di rimpatrio dei minori,  aperta  alla  firma  a
          L'Aja il 28 maggio  1970»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   111   della
          Costituzione: 
                «Art. 111. - La giurisdizione si  attua  mediante  il
          giusto processo regolato dalla legge. 
                Ogni processo si svolge  nel  contradditorio  tra  le
          parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo  e
          imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 
                Nel processo penale, la legge assicura che la persona
          accusata di un reato sia, nel piu' breve  tempo  possibile,
          informata  riservatamente  della  natura   e   dei   motivi
          dell'accusa elevata a suo  carico;  disponga  del  tempo  e
          delle condizioni necessari per  preparare  la  sua  difesa;
          abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o  di
          far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a  suo
          carico, di ottenere la convocazione e  l'interrogatorio  di
          persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa  e
          l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a  suo  favore;
          sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
          la lingua impiegata nel processo. 
                Il processo penale  e'  regolato  dal  principio  del
          contradditorio   nella   formazione   della    prova.    La
          colpevolezza dell'imputato non puo'  essere  provata  sulla
          base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
          sempre  volontariamente  sottratto  all'interrogatorio   da
          parte dell'imputato o del suo difensore. 
                La legge regola i casi la cui formazione della  prova
          non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato o
          per accertata impossibilita'  di  natura  oggettiva  o  per
          effetto di provata condotta illecita. 
                Tutti i provvedimenti giurisdizionali  devono  essere
          motivati. 
                Contro le sentenze e  contro  i  provvedimenti  sulla
          liberta'    personale,     pronunciati     dagli     organi
          giurisdizionali ordinari  o  speciali,  e'  sempre  ammesso
          ricorso in Cassazione per  violazione  di  legge.  Si  puo'
          derogare  a  tale  norma  soltanto  per  le  sentenze   dei
          Tribunali militari in tempo di guerra. 
                Contro le decisioni del Consiglio di  Stato  e  della
          Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso  per  i
          soli motivi inerenti alla giurisdizione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 22 e  179-ter  del
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368  (Disposizioni  per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie): 
                «Art. 22 (Distribuzione degli incarichi). -  Tutti  i
          giudici che hanno sede nella circoscrizione  del  tribunale
          debbono affidare  normalmente  le  funzioni  di  consulente
          tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. 
                Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un
          consulente iscritto in albo di altro tribunale o a  persona
          non iscritta in alcun albo, deve sentire  il  presidente  e
          indicare nel provvedimento i motivi della scelta. 
                Le funzioni di consulente presso la  corte  d'appello
          sono normalmente affidate  agli  iscritti  negli  albi  dei
          tribunali del distretto.  Se  l'incarico  e'  conferito  ad
          iscritti in altri albi o a persone non  iscritte  in  alcun
          albo, deve essere sentito il  primo  presidente  e  debbono
          essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.». 
                «Art.  179-ter   (Elenco   dei   professionisti   che
          provvedono alle  operazioni  di  vendita).  -  Presso  ogni
          tribunale e' istituito un  elenco  dei  professionisti  che
          provvedono alle operazioni  di  vendita.  Possono  ottenere
          l'iscrizione  nell'elenco  i  professionisti  di  cui  agli
          articoli 534-bis e 591-bis, primo comma,  del  codice,  che
          dimostrano  di  aver  assolto   gli   obblighi   di   prima
          formazione,  stabiliti  con  decreto  avente   natura   non
          regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo
          decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica
          da assolvere ai fini della conferma  dell'iscrizione,  sono
          fissate  le  modalita'  per  la   verifica   dell'effettivo
          assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il
          contenuto e le modalita' di presentazione delle domande. 
                E' istituita presso ciascuna  corte  di  appello  una
          commissione,  la  cui  composizione  e'  disciplinata   dal
          decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono
          disciplinate   le   modalita'   di   funzionamento    della
          commissione. L'incarico di componente della commissione  ha
          durata triennale, puo' essere rinnovato una  sola  volta  e
          non comporta alcuna  indennita'  o  retribuzione  a  carico
          dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese. 
                La  commissione  provvede  alla  tenuta  dell'elenco,
          all'esercizio  della   vigilanza   sugli   iscritti,   alla
          valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione  dei
          provvedimenti di cancellazione dall'elenco. 
                La Scuola superiore  della  magistratura  elabora  le
          linee guida generali per la definizione dei  programmi  dei
          corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento,   sentiti   il
          Consiglio nazionale forense,  il  Consiglio  nazionale  dei
          dottori commercialisti  e  degli  esperti  contabili  e  il
          Consiglio nazionale notarile. La  commissione  esercita  le
          funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo  conto  delle
          risultanze dei rapporti riepilogativi di  cui  all'articolo
          16-bis, commi 9-sexies e 9-septies,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta  altresi'  i  motivi
          per i quali sia stato revocato l'incarico  in  una  o  piu'
          procedure esecutive. 
                Quando ricorrono speciali  ragioni,  l'incarico  puo'
          essere conferito a persona non iscritta  in  alcun  elenco;
          nel  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  devono
          essere analiticamente indicati i motivi della  scelta.  Per
          quanto non disposto diversamente dal presente articolo,  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  13  e
          seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati
          dall'elenco non possono essere reinseriti nel  triennio  in
          corso e nel triennio successivo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 15 del citato
          regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
          tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici. 
                L'albo e' diviso in categorie. 
                Debbono   essere   sempre   comprese   nell'albo   le
          categorie:  1.  medico-chirurgica;   2.   industriale;   3.
          commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. Assicurativa;  7)
          della   neuropsichiatria   infantile,   della    psicologia
          dell'eta'  evolutiva  e  della   psicologia   giuridica   o
          forense.». 
                «Art. 15 (Iscrizione nell'albo). -  Possono  ottenere
          l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di  speciale
          competenza tecnica in  una  determinata  materia,  sono  di
          condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive
          associazioni professionali. 
                Con riferimento alla categoria  di  cui  all'articolo
          13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza  tecnica
          sussiste    qualora    ricorrano,    alternativamente     o
          congiuntamente, i seguenti requisiti: 
                  1) comprovata esperienza professionale  in  materia
          di violenza domestica e nei confronti di minori; 
                  2) possesso di adeguati titoli di  specializzazione
          o   approfondimento   post-universitari   in   psichiatria,
          psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva  o  psicologia
          giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
          nei rispettivi albi professionali; 
                  3) aver svolto per  almeno  cinque  anni  attivita'
          clinica con minori presso strutture pubbliche o private. 
                Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo. 
                Sulle  domande  di  iscrizione  decide  il   comitato
          indicato nell'articolo precedente. 
                Contro  il  provvedimento  del  comitato  e'  ammesso
          reclamo, entro  quindici  giorni  dalla  notificazione,  al
          comitato previsto nell'articolo.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  regio
          decreto  30  marzo   1942,   n.   318   (Disposizioni   per
          l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie),
          cosi' come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38. - Sono di competenza del  tribunale  per  i
          minorenni i procedimenti previsti dagli  articoli  84,  90,
          250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo  comma,  330,  332,
          333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.  Sono
          di  competenza  del  tribunale  ordinario  i   procedimenti
          previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
          civile,  anche  se  instaurati  su  ricorso  del   pubblico
          ministero,  quando  e'  gia'  pendente  o   e'   instaurato
          successivamente,  tra  le   stesse   parti,   giudizio   di
          separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili
          del matrimonio, ovvero giudizio  ai  sensi  degli  articoli
          250, quarto comma, 268,  277,  secondo  comma,  e  316  del
          codice civile, dell'articolo 710 del  codice  di  procedura
          civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre  1970,  n.
          898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio
          o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro  il
          termine di quindici giorni dalla  richiesta,  adotta  tutti
          gli   opportuni   provvedimenti   temporanei   e    urgenti
          nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale
          ordinario,  innanzi  al  quale  il   procedimento,   previa
          riunione, continua. I provvedimenti adottati dal  tribunale
          per i minorenni conservano la loro efficacia fino a  quando
          sono confermati, modificati o  revocati  con  provvedimento
          emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
          procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni,  nei  casi  di  trasmissione  degli   atti   dal
          tribunale per i minorenni al tribunale ordinario,  provvede
          alla trasmissione dei propri  atti  al  pubblico  ministero
          della  procura  della  Repubblica   presso   il   tribunale
          ordinario. 
                Il tribunale per i minorenni  e'  competente  per  il
          ricorso  previsto  dall'articolo  709-ter  del  codice   di
          procedura civile quando e' gia' pendente  o  e'  instaurato
          successivamente,  tra  le  stesse  parti,  un  procedimento
          previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
          civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato
          autonomo procedimento previsto  dall'articolo  709-ter  del
          codice di procedura civile davanti al tribunale  ordinario,
          quest'ultimo, d'ufficio  o  a  richiesta  di  parte,  senza
          indugio  e  comunque  non  oltre  quindici   giorni   dalla
          richiesta,  adotta  tutti   gli   opportuni   provvedimenti
          temporanei e urgenti nell'interesse del minore e  trasmette
          gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale  il
          procedimento, previa riunione,  continua.  I  provvedimenti
          adottati  dal  tribunale  ordinario  conservano   la   loro
          efficacia fino  a  quando  sono  confermati,  modificati  o
          revocati con  provvedimento  emesso  dal  tribunale  per  i
          minorenni. 
                Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. Nei procedimenti in materia di  affidamento  e
          di  mantenimento  dei  minori  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile. 
                Fermo restando  quanto  previsto  per  le  azioni  di
          stato, il tribunale competente provvede  in  ogni  caso  in
          camera di consiglio, sentito il  pubblico  ministero,  e  i
          provvedimenti emessi sono immediatamente  esecutivi,  salvo
          che   il   giudice   disponga   diversamente.   Quando   il
          provvedimento e' emesso dal tribunale per i  minorenni,  il
          reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
          per i minorenni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          17  febbraio  2017,  n.  13   (Disposizioni   urgenti   per
          l'accelerazione dei procedimenti in materia  di  protezione
          internazionale, nonche' per il contrasto  dell'immigrazione
          illegale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
          aprile 2017, n. 46, cosi' come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1.
          Le controversie e i procedimenti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate  di  cui
          all'articolo 1. E' competente territorialmente  la  sezione
          specializzata nella cui circoscrizione ha sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
                2.  Per  l'assegnazione  delle  controversie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
          25, l'autorita' di cui  al  comma  1  e'  costituita  dalla
          commissione  territoriale  per  il   riconoscimento   della
          protezione  internazionale   o   dalla   sezione   che   ha
          pronunciato   il   provvedimento   impugnato   ovvero    il
          provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o  la
          cessazione. 
                2-bis. Per l'assegnazione delle controversie  di  cui
          all'articolo 3, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, l'autorita'  di  cui  al  comma  1  e'
          costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino  operante
          presso  il  Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le
          prefetture-uffici territoriali del Governo che ha  adottato
          il provvedimento impugnato. 
                3. Nel caso di ricorrenti presenti in  una  struttura
          di accoglienza governativa o in una struttura  del  sistema
          di   protezione   di   cui   all'articolo   1-sexies    del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  ovvero
          trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il  criterio
          previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo  in  cui  la
          struttura o il centro ha sede. 
                4.  Per  l'assegnazione  dei  procedimenti   di   cui
          all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
          2015, n. 142, si applica il criterio di  cui  al  comma  1,
          avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha
          adottato il provvedimento soggetto a convalida. 
                5. Le controversie di cui all'articolo  3,  comma  2,
          sono assegnate secondo il criterio previsto  dal  comma  1,
          avendo riguardo al luogo in  cui  l'attore  ha  la  dimora.
          Quando  l'attore  risiede  all'estero  le  controversie  di
          accertamento dello  stato  di  cittadinanza  italiana  sono
          assegnate avendo riguardo al comune di nascita  del  padre,
          della madre o dell'avo cittadini italiani.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
                "Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)): 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle  leggi).  -  1.
          Omissis. 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. - 14. Omissis.». 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30  dicembre
          2020, S.O.