(parte 1)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 
VISTA la direttiva (UE)  2018/1972,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche; 
 
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al  Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  recante  codice
delle comunicazioni elettroniche; 
 
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante  modifiche
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  codice  delle
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE,
in  materia  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e
2009/136/CE in materia di trattamento dei  dati  personali  e  tutela
della vita privata; 
 
VISTO il  decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,  recante
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
 
VISTO il  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n55, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
 
VISTO  il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
 
VISTO il decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.183,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26   febbraio   2021,   n.21,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea; 
 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   prime   misure   di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure; 
 
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  recante  disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza,  definizione  dell'architettura
nazionale  di  cybersicurezza  e  istituzione  dell'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  dicembre
2018, recante  misure  di  sicurezza  ed  integrita'  delle  reti  di
comunicazione elettronica e notifica degli  incidenti  significativi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n.  17  del  21
gennaio 2019; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno
2020, n. 110, concernente regolamento recante modalita' e criteri  di
attivazione e gestione del servizio IT-Alert; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio
2020,  n.  131,  recante  regolamento  in  materia  di  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
 
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
22 settembre 2021; 
 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
 
VISTA la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
 
SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  della  difesa,  della  salute,  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione
ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e
per gli affari regionali e le autonomie; 
 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
Disposizioni  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2018/1972  che
    istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
 
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo  I  e  al
   Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti: 
 
 
                              "PARTE I 
            NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 
 
                              TITOLO I 
     AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA' E OBIETTIVI, DEFINIZIONI 
 
                               CAPO I 
                  OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
                  (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 
 
1. Formano oggetto del presente decreto le  disposizioni  in  materia
di: 
 
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso  pubblico,  ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di  programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; 
 
b) gruppi chiusi di utenti; 
 
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; 
 
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; 
 
e) servizi radioelettrici. 
 
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: 
 
a) servizi che forniscono  contenuti  trasmessi  utilizzando  reti  e
servizi di comunicazione elettronica o che  comportano  un  controllo
editoriale su tali contenuti; 
 
b) apparecchiature contemplate  dal  decreto  legislativo  22  giugno
2016,  n.  128  che  attua  la   direttiva   2014/53/UE   concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
messa a disposizione sul  mercato  di  apparecchiature  radio  e  che
abroga  la  direttiva  1999/5/CE,  fatte  salve  le   apparecchiature
utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale; 
 
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione,  definiti
dalla  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  disciplinati  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
 
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di  tutela
dei consumatori nel settore delle comunicazioni  elettroniche,  quali
condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per  la  fornitura
di  servizi  di  comunicazione  elettronica.   Rimangono   ferme   le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
 
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle  disposizioni  del  decreto  le
norme speciali in  materia  di  reti  utilizzate  per  la  diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi. 
 
5.  Le  Amministrazioni  competenti  all'applicazione  del   presente
decreto garantiscono la conformita' del  trattamento  dei  dati  alle
norme in materia di protezione dei dati. 
 
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte  salve  le
limitazioni derivanti da esigenze  della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica  e  della
tutela dell'ambiente e  della  riservatezza  e  protezione  dei  dati
personali,  poste  da  specifiche  disposizioni   di   legge   o   da
disposizioni regolamentari di attuazione. 
 
7. Restano  ferme  le  competenze  e  i  poteri  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i  poteri
del Comitato interministeriale per la  transizione  digitale  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. 
 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
                (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003) 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni  elettroniche"  per  quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 
 
b) accesso: il fatto di  rendere  accessibili  risorse  o  servizi  a
un'altra impresa a determinate condizioni, su base  esclusiva  o  non
esclusiva, al fine di fornire servizi  di  comunicazione  elettronica
anche quando sono utilizzati per  la  prestazione  di  servizi  della
societa' dell'informazione o di servizi di  diffusione  di  contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,  l'accesso  agli
elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare  la
connessione di apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi
compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale  nonche'  alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi  tramite  la  rete
locale);  l'accesso  all'infrastruttura  fisica,  tra  cui   edifici,
condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra  cui
i sistemi di supporto operativo; l'accesso a  sistemi  informativi  o
banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini,  la  fornitura,
l'effettuazione  di  ordini,  la  manutenzione,   le   richieste   di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del
numero o a sistemi che svolgono  funzioni  analoghe;  l'accesso  alle
reti fisse e mobili, in particolare  per  il  roaming;  l'accesso  ai
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale
e l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
 
c)  Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale:  l'Agenzia  per   la
cybersicurezza  nazionale,  istituita  a   tutela   degli   interessi
nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della  tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
cybersicurezza,   definizione    dell'architettura    nazionale    di
cybersicurezza e  istituzione  dell'Agenzia,  di  seguito  denominata
Agenzia; 
 
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore,  un  ricevitore  o  un
ricetrasmettitore destinato  ad  essere  applicato  in  una  stazione
radioelettrica.  In  alcuni  casi  l'apparato   radioelettrico   puo'
coincidere con la stazione stessa; 
 
e)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate:  i  sistemi   di
apparecchiature  di  decodifica   destinati   al   collegamento   con
televisori o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado  di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; 
 
f) Application Programming Interface (API): interfaccia software  fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di  servizi  e
le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per  la
televisione e i servizi radiofonici digitali; 
 
g)  Autorita'  nazionale  di  regolamentazione:  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; 
 
h)  apparecchiature  terminali:   apparecchiature   terminali   quali
definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre
2010 n. 198; 
 
i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una  determinata
banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di  uno
o piu' tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,  alle
condizioni specificate; 
 
l) autorizzazione generale: il  regime  giuridico  che  garantisce  i
diritti  alla  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica  e  stabilisce  obblighi   specifici   per   il   settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; 
 
m)  BEREC:  organismo  dei  regolatori  europei  delle  comunicazioni
elettroniche; 
 
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza  o  "PSAP"  (public
safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di
un'autorita' pubblica o di un organismo  privato  riconosciuto  dallo
Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; 
 
o) centrale unica di risposta o CUR:  il  centro  di  raccolta  delle
chiamate di emergenza (PSAP)  piu'  idoneo  per  la  ricezione  delle
comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo
livello definiti su base regionale secondo le modalita' stabilite con
appositi  protocolli  d'intesa  tra  le  regioni  ed   il   Ministero
dell'interno; 
 
p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione
interpersonale accessibile al pubblico che consente la  comunicazione
vocale bidirezionale; 
 
q) comunicazione di  emergenza:  comunicazione  mediante  servizi  di
comunicazione interpersonale tra un  utente  finale  e  il  PSAP  con
l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai  servizi  di
emergenza; 
 
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  per
scopi   non   riferibili   all'attivita'   lavorativa,   commerciale,
artigianale o professionale svolta; 
 
s)  fornitura  di  una  rete   di   comunicazione   elettronica:   la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
tale rete; 
 
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una  pluralita'
di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale  o
d'utenza  comune,  tale   da   giustificare   esigenze   interne   di
comunicazione confinata,  soddisfatta  a  mezzo  di  reti  e  servizi
esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica; 
 
u)  incidente  di  sicurezza:  un  evento  con   un   reale   effetto
pregiudizievole  per  la  sicurezza  delle  reti  o  dei  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i  dati  trattati
in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete  o
dai dispositivi mobili, che indicano la  posizione  geografica  delle
apparecchiature terminali mobili di un utente finale e  in  una  rete
pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del  punto  terminale  di
rete; 
 
z) interconnessione: una particolare modalita' di  accesso  messa  in
opera tra operatori della  rete  pubblica  mediante  il  collegamento
fisico e logico delle reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica
utilizzate  dalla  medesima  impresa  o  da  un'altra   impresa   per
consentire agli utenti di un'impresa di  comunicare  con  gli  utenti
della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti
da un'altra impresa qualora tali servizi siano  forniti  dalle  parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; 
 
aa)  interferenza  dannosa:   un'interferenza   che   pregiudica   il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di  altri  servizi
di sicurezza  o  che  deteriora  gravemente,  ostacola  o  interrompe
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative internazionali,  dell'Unione  Europea  o
nazionali applicabili; 
 
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito  da  applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente  l'utilizzo  delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; 
 
cc)  libero  uso:  la  facolta'  di  utilizzo  di  dispositivi  o  di
apparecchiature  terminali   di   comunicazione   elettronica   senza
necessita' di autorizzazione generale; 
 
dd)  mercati  transnazionali:   mercati   individuati   conformemente
all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni  elettroniche,
che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati  in
piu' di uno Stato membro; 
 
ee) messaggio  IT-Alert:  messaggio  riguardante  gravi  emergenze  e
catastrofi imminenti o in  corso,  inviato  dal  sistema  di  allarme
pubblico IT-Alert; 
 
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;  
 
gg) misure di autoprotezione: azioni  da  porre  in  essere  utili  a
ridurre i rischi e ad attenuare le  conseguenze  derivanti  da  gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso; 
 
hh) numero geografico: qualsiasi  numero  del  piano  di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel  quale  alcune
delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate
verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; 
 
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica  che  non  sia  un
numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i  numeri
di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
 
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e' autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; 
 
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle  autorita'  competenti
per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o  per  le
comunicazioni di emergenza di un certo tipo; 
 
nn) punto di accesso senza fili di portata limitata:  apparecchiatura
senza fili di accesso  alla  rete  di  piccole  dimensioni,  a  bassa
potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio  soggetto  a
licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una  rete  pubblica  di
comunicazione elettronica ed essere dotata di una o  piu'  antenne  a
basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza  fili
alle  reti  di  comunicazione  elettronica  indipendentemente   dalla
topologia di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa; 
 
oo) punto terminale di rete: il punto  fisico  a  partire  dal  quale
l'utente finale ha accesso  a  una  rete  pubblica  di  comunicazione
elettronica  e  che,  in  caso  di  reti  in  cui  abbiano  luogo  la
commutazione o l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo  di
rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a  un  nome
di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali
il punto terminale di  rete  e'  costituito  dall'antenna  fissa  cui
possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali  utilizzate
dagli utenti del servizio; 
 
pp)  rete  ad  altissima  capacita':  una   rete   di   comunicazione
elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno
fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una  rete  di
comunicazione elettronica in grado di  fornire  prestazioni  di  rete
analoghe in condizioni normali di picco in termini  di  larghezza  di
banda  disponibile  per  downlink/uplink,  resilienza,  parametri  di
errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono
essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'  di
servizio   per   l'utente   finale   dovute   alle    caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete  si  collega
in ultima istanza al punto terminale di rete; 
 
qq)  rete  locale  in  radiofrequenza  o  "RLAN"  (radio  local  area
network): un sistema di  accesso  senza  fili  a  bassa  potenza,  di
portata limitata, con un basso  rischio  di  interferenze  con  altri
sistemi di questo tipo installati in prossimita' da altri utenti, che
utilizza  su  base  non  esclusiva  una  porzione  di  spettro  radio
armonizzato; 
 
rr) rete  locale:  il  percorso  fisico  utilizzato  dai  segnali  di
comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a
un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica  fissa
di comunicazione elettronica; 
 
ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso  privato:
rete di  comunicazione  elettronica  con  la  quale  sono  realizzati
servizi di comunicazione elettronica ad uso  esclusivo  del  titolare
della   relativa    autorizzazione.    Una    rete    privata    puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete  pubblica  tramite
uno  o  piu'  punti  terminali  di  rete,  purche'   i   servizi   di
comunicazione elettronica realizzati con la rete  privata  non  siano
accessibili al pubblico. 
 
tt)  rete  pubblica  di  comunicazione  elettronica:  una   rete   di
comunicazione elettronica, utilizzata interamente  o  prevalentemente
per fornire  servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra  i  punti
terminali di rete; 
 
uu) rete televisiva via  cavo:  ogni  infrastruttura  prevalentemente
cablata  installata   principalmente   per   la   diffusione   o   la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; 
 
vv) reti di comunicazione elettronica:  i  sistemi  di  trasmissione,
basati o meno su un'infrastruttura  permanente  o  una  capacita'  di
amministrazione centralizzata e, se del caso, le  apparecchiature  di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi
di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali  via  cavo,
via  radio,  a  mezzo  di   fibre   ottiche   o   con   altri   mezzi
elettromagnetici, comprese le reti  satellitari,  le  reti  mobili  e
fisse (a commutazione di circuito  e  a  commutazione  di  pacchetto,
compresa internet),  i  sistemi  per  il  trasporto  via  cavo  della
corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati   per
trasmettere  i  segnali,  le  reti  utilizzate  per   la   diffusione
radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente  dal
tipo di informazione trasportato; 
 
zz) risorse correlate: servizi correlati,  infrastrutture  fisiche  e
altre risorse o  elementi  correlati  a  una  rete  di  comunicazione
elettronica  o  a  un  servizio  di  comunicazione  elettronica   che
permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete
o servizio, o sono potenzialmente in grado  di  farlo,  compresi  gli
edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio  degli  edifici,  le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le  condotte,  le
tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
 
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio"; 
 
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente  la
comunicazione  unidirezionale  di  brevi   messaggi   di   testo   ai
dispositivi  mobili  presenti  in  una  determinata  area  geografica
coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche; 
 
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a  una  rete  o  a  un
servizio di comunicazione elettronica  che  permette  o  supporta  la
fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, o  e'  potenzialmente  in  grado  di
farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che
svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso  condizionato  e  le
guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides -  EPG),
nonche' altri  servizi  quali  quelli  relativi  all'identita',  alla
posizione e alla presenza; 
 
ddd) servizio di comunicazione da macchina a  macchina:  servizio  di
comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate
e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi  e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio
puo' essere basato sul numero e non consente la realizzazione  di  un
servizio interpersonale; 
 
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso  privato:  servizio
svolto in una rete  privata  senza  l'utilizzo  neanche  parziale  di
elementi della rete pubblica. Il servizio  e'  svolto  esclusivamente
nell'interesse  e  per  traffico  tra  terminali  del   titolare   di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad  uso
privato. Qualora la rete privata  nella  quale  il  servizio  ad  uso
privato e' svolto sia interconnessa con la rete pubblica il  traffico
non attraversa il punto terminale di rete; 
 
fff) servizio di comunicazione elettronica:  i  servizi,  forniti  di
norma  a  pagamento  su  reti  di  comunicazioni  elettroniche,   che
comprendono, con l'eccezione dei  servizi  che  forniscono  contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i  tipi  di
servizi seguenti: 
 
      1) servizio di accesso a internet quale  definito  all'articolo
2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 
 
      2) servizio di comunicazione interpersonale; 
 
      3) servizi consistenti esclusivamente o  prevalentemente  nella
trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per
la fornitura di servizi da macchina a macchina e  per  la  diffusione
circolare radiotelevisiva; 
 
ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul  numero:  un
servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di
numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno  o  piu'  numeri  che
figurano in un piano di numerazione nazionale o  internazionale  -  o
consente la comunicazione con uno o piu' numeri che  figurano  in  un
piano di numerazione nazionale o internazionale; 
 
hhh)  servizio  di  comunicazione  interpersonale  indipendente   dal
numero: un  servizio  di  comunicazione  interpersonale  che  non  si
connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia  uno
o piu' numeri che figurano in un piano  di  numerazione  nazionale  o
internazionale, o che non consente la comunicazione con  uno  o  piu'
numeri  che  figurano  in  un  piano  di  numerazione   nazionale   o
internazionale; 
 
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a
pagamento  che  consente  lo   scambio   diretto   interpersonale   e
interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica
tra un numero limitato di persone, mediante il quale le  persone  che
avviano la comunicazione o che  vi  partecipano  ne  stabiliscono  il
destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono
le comunicazioni interpersonali  e  interattive  esclusivamente  come
elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a  un
altro servizio; 
 
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio  di  comunicazione
elettronica accessibile al pubblico  che  consente  di  effettuare  e
ricevere,  direttamente  o  indirettamente,  chiamate   nazionali   o
nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano  in
un piano di numerazione nazionale o internazionale; 
 
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di  conversazione
multimediale  in  tempo   reale   che   consente   il   trasferimento
bidirezionale  simmetrico  in  tempo  reale  di  immagini  video   in
movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra
gli utenti in due o piu' localita'; 
 
nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale,  che
fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in  cui  esiste,
in particolare, un rischio immediato  per  la  vita  o  l'incolumita'
fisica,  la  salute  o  la  sicurezza  individuale  o  pubblica,   la
proprieta' privata o pubblica o l'ambiente; 
 
ooo)  sistema  IT-Alert:  piattaforma   tecnologica   con   cui,   in
applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1  (2019-02)
- Emergency Communications (EMTEL), European  Public  Warning  System
(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in  Italia
il sistema di allarme pubblico; 
 
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:  un  servizio  reso
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
direttamente o  indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano  di
numerazione dei servizi  di  comunicazione  elettronica  nazionale  o
internazionale; 
 
qqq)  servizio  televisivo  in  formato   panoramico:   un   servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di  programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a  formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di  riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico; 
 
rrr) servizio  universale:  un  insieme  minimo  di  servizi  di  una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli  utenti  a  prescindere
dalla loro ubicazione geografica e,  tenuto  conto  delle  condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 
 
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita'  delle  reti  e
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  di  resistere,   a   un
determinato  livello  di  riservatezza,  a   qualsiasi   azione   che
comprometta la  disponibilita',  l'autenticita',  l'integrita'  o  la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o
trattati oppure dei relativi servizi offerti  o  accessibili  tramite
tali reti o servizi di comunicazione; 
 
ttt) sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi  misura  tecnica,
sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma
intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e'
subordinato a un abbonamento o a  un'altra  forma  di  autorizzazione
preliminare individuale; 
 
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di  diffusione  di  allarmi
pubblici  agli  utenti  finali  interessati  da  gravi  emergenze   e
catastrofi imminenti o in corso; 
 
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il  quale  sono
state   definite   condizioni   armonizzate   relative    alla    sua
disponibilita' e al suo uso efficiente mediante  misure  tecniche  di
attuazione  conformemente   all'articolo   4   della   decisione   n.
676/2002/CE; 
 
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati radioelettrici, ivi
comprese  le  apparecchiature  accessorie,  necessari  in  una   data
postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un  servizio  di
radiocomunicazione  o  di   radioastronomia   ovvero   per   svolgere
un'attivita'  di  comunicazione  elettronica  ad  uso  privato.  Ogni
stazione, in particolare, viene classificata sulla base del  servizio
o  dell'attivita'  alle  quali  partecipa  in  maniera  permanente  o
temporanea; 
 
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile  con  mezzi  di  pagamento  che
possono includere monete o carte di credito o di  addebito  o  schede
prepagate, comprese le schede con codice di accesso; 
 
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due  o
piu' utenti per  l'utilizzo  delle  stesse  bande  di  spettro  radio
nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla
base di un'autorizzazione  generale,  di  diritti  d'uso  individuali
dello spettro radio o  di  una  combinazione  dei  due,  che  include
approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza  volto
a facilitare l'uso condiviso di una banda di  spettro  radio,  previo
accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente  alle
norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso  dello  spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti  accordi  di  condivisione
prevedibili e affidabili, e fatta salva  l'applicazione  del  diritto
della concorrenza; 
 
cccc) utente finale: un utente che non  fornisce  reti  pubbliche  di
comunicazione elettronica  o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; 
 
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede  di
utilizzare un servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche
o giuridiche all'uopo autorizzate. 
 
                               Art. 3 
                         (Principi generali) 
                 (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) 
 
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di
cui al presente decreto e' volta a salvaguardare,  nel  rispetto  del
principio della libera circolazione delle persone  e  delle  cose,  i
diritti costituzionalmente garantiti di: 
 
a) liberta' di comunicazione; 
 
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso  il  mantenimento
dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle  reti  di   comunicazione
elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; 
 
c) liberta' di iniziativa economica e  suo  esercizio  in  regime  di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione   elettronica   secondo   criteri   di    obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
 
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione  elettronica,  che
e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano
le disposizioni del decreto. 
 
3.  Il  Ministero,  l'Autorita',  e  le  amministrazioni   competenti
contribuiscono  nell'ambito  della  propria  competenza  a  garantire
l'attuazione delle  politiche  volte  a  promuovere  la  liberta'  di
espressione e di informazione, la diversita' culturale e  linguistica
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei  diritti
e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione
europea. 
 
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della  salute
pubblica  e  della  tutela  dell'ambiente  e  della  riservatezza   e
protezione dei dati personali, poste da  specifiche  disposizioni  di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. 
 
                               Art. 4 
(Obiettivi  generali  della  disciplina  di   reti   e   servizi   di
                     comunicazione elettronica) 
            (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita' e il Ministero,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  e  fermo  quanto  previsto  all'articolo  6   comma   3,
perseguono i seguenti obiettivi generali, che non  sono  elencati  in
ordine di priorita': 
 
a) promuovere la connettivita' e l'accesso  alle  reti  ad  altissima
capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza  fili,  e  il  loro
utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; 
 
b)  promuovere  la  concorrenza  nella  fornitura   delle   reti   di
comunicazione  elettronica  e  delle  risorse   correlate,   compresa
un'efficace  concorrenza  basata  sulle   infrastrutture,   e   nella
fornitura dei servizi di  comunicazione  elettronica  e  dei  servizi
correlati; 
 
c) contribuire allo  sviluppo  del  mercato  interno  rimuovendo  gli
ostacoli  residui  e  promuovendo  condizioni  convergenti  per   gli
investimenti e la fornitura di  reti  di  comunicazione  elettronica,
servizi di comunicazione elettronica,  risorse  correlate  e  servizi
correlati, sviluppando approcci  normativi  prevedibili  e  favorendo
l'uso  effettivo,  efficiente  e  coordinato  dello  spettro   radio,
l'innovazione  aperta,  la  creazione   e   lo   sviluppo   di   reti
transeuropee, la fornitura, la disponibilita'  e  l'interoperabilita'
dei  servizi  paneuropei  e  la  connettivita'  da  punto   a   punto
(end-to-end); 
 
d)  promuovere   gli   interessi   dei   cittadini,   garantendo   la
connettivita' e l'ampia  disponibilita'  e  utilizzo  delle  reti  ad
altissima capacita' , comprese le reti fisse, mobili e senza fili,  e
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  garantendo  i  massimi
vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla  base  di  una
concorrenza efficace, preservando  la  sicurezza  delle  reti  e  dei
servizi, garantendo un livello  di  protezione  degli  utenti  finali
elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e
rispondendo  alle  esigenze  ,  ad  esempio  in  termini  di   prezzi
accessibili , di gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani  o  utenti  finali  con
esigenze  sociali  particolari,  nonche'  la   scelta   e   l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'. 
 
2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'
volta altresi' a: 
 
• promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e  la
partecipazione  ad  essi   dei   soggetti   interessati,   attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei  confronti  delle  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
•  garantire  la  trasparenza,  pubblicita'  e  tempestivita'   delle
procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di  passaggio   e   di
installazione  delle  reti   di   comunicazione   elettronica   sulle
proprieta' pubbliche e private; 
 
• garantire l'osservanza  degli  obblighi  derivanti  dal  regime  di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica; garantire l'osservanza  degli  obblighi
derivanti  dal  regime  di  autorizzazione  generale,  sia  essa  per
l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione  elettronica
ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi  chiusi
di utenti e le reti e servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso
privato; 
 
• garantire la  fornitura  del  servizio  universale,  limitando  gli
effetti distorsivi della concorrenza; 
 
• promuovere lo sviluppo  in  regime  di  concorrenza  delle  reti  e
servizi di comunicazione elettronica, ivi  compresi  quelli  a  larga
banda e la loro diffusione sul territorio  nazionale,  dando  impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; 
 
• garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per  le
reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle
singole tipologie di servizio,  in  modo  da  assicurare  concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; 
 
• garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti
di comunicazione elettronica poste a presidio  dell'ordine  pubblico,
nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana
(PPDR - Public Protection and Disaster Relief); 
 
• garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti  e  servizi
di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; 
 
• garantire il rispetto del  principio  di  neutralita'  tecnologica,
inteso come  non  discriminazione  tra  particolari  tecnologie,  non
imposizione dell'uso di  una  particolare  tecnologia  rispetto  alle
altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di
promuovere  taluni   servizi   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata; 
 
• promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi  emergenze
e  catastrofi  imminenti  o  in  corso,  attraverso   le   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione,  l'adozione  di  misure  di
autoprotezione da parte dei cittadini; 
 
• garantire un livello di protezione degli utenti  finali  elevato  e
uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle
esigenze, ad esempio in termine  di  prezzi  accessibili,  di  gruppi
sociali specifici, in  particolare  utenti  finali  con  disabilita',
utenti  finali  anziani  o  utenti  finali   con   esigenze   sociali
particolari e assicurare la  scelta  e  l'accesso  equivalente  degli
utenti finali con disabilita'. 
 
3.  A  garanzia  dei  diritti  di  cui  all'articolo  3  e   per   il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per  le
imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
disposti dal presente  decreto,  sono  imposti  secondo  principi  di
imparzialita',  obiettivita',  trasparenza,  non  distorsione   della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
 
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi  di  comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure  tecniche  approvate  in
sede comunitaria, nonche' dei piani e  raccomandazioni  approvati  da
organismi  internazionali  cui  l'Italia  aderisce   in   virtu'   di
convenzioni e trattati. 
 
5.  Nel  perseguire  le  finalita'  programmatiche  specificate   nel
presente articolo, l'autorita' nazionale  di  regolamentazione  e  le
altre autorita' competenti tra l'altro: 
 
a)  promuovono  la  prevedibilita'   regolamentare,   garantendo   un
approccio regolatore  coerente  nell'arco  di  opportuni  periodi  di
revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il  BEREC,  con
il RSPG e con la Commissione europea; 
 
b)  garantiscono  che,  in  circostanze  analoghe,   non   vi   siano
discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
c) applicano il diritto  dell'Unione  europea  secondo  il  principio
della  neutralita'  tecnologica,  nella  misura  in  cui   cio'   sia
compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; 
 
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture
nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso
tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che  investono
e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori  e  le
parti  che  richiedono  accesso  onde  diversificare  il  rischio  di
investimento,  assicurando  nel  contempo   la   salvaguardia   della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; 
 
e) tengono debito conto della  varieta'  delle  condizioni  attinenti
all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli  utenti
finali  e,  in  particolare,  dei  consumatori  nelle  diverse   aree
geografiche all'interno del  territorio  dello  Stato,  ivi  compresa
l'infrastruttura locale gestita da persone  fisiche  senza  scopo  di
lucro; 
 
f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente  nella  misura
necessaria  a  garantire  una  concorrenza  effettiva  e  sostenibile
nell'interesse dell'utente finale  e  li  attenuano  o  revocano  non
appena sia soddisfatta tale condizione. 
 
6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  anche  in  collaborazione  con  la
Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano,  nello  svolgimento
dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto,  tutte
le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per  conseguire  gli
obiettivi di cui al presente articolo. 
 
                               Art. 5 
(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in  materia
                          di spettro radio) 
               (art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero,   sentite   l'Autorita'   e   l'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera  con  i
competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea  nella  pianificazione  strategica,   nel   coordinamento   e
nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione  europea
per la realizzazione e il funzionamento  del  mercato  interno  delle
comunicazioni  elettroniche.  A  tal  fine  il  Ministero  prende  in
considerazione, tra l'altro, gli  aspetti  economici,  inerenti  alla
sicurezza, alla salute,  all'interesse  pubblico,  alla  liberta'  di
espressione, gli aspetti culturali, scientifici,  sociali  e  tecnici
delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle
comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo  di  ottimizzarne
l'uso e di evitare interferenze dannose. 
 
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati
membri  e  con  la  Commissione  europea,  d'intesa  con  l'Autorita'
nell'ambito   delle   competenze   di   quest'ultima,   promuove   il
coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione
europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto  concerne
la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro  radio,  che  sono
necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno
delle comunicazioni elettroniche. 
 
3. Il Ministero,  nell'ambito  del  RSPG,  d'intesa  con  l'Autorita'
nell'ambito  delle  competenze  di  quest'ultima,   coopera   con   i
competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta,  con
il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione
strategica e il coordinamento delle politiche in materia  di  spettro
radio nell'Unione: 
 
a) sviluppando le  migliori  prassi  sulle  questioni  connesse  allo
spettro radio al fine di attuare il presente decreto; 
 
b) agevolando il coordinamento  tra  gli  Stati  membri  al  fine  di
attuare il presente decreto e altra  legislazione  dell'Unione  e  di
contribuire allo sviluppo del mercato interno; 
 
c)    coordinando    i    propri    approcci    all'assegnazione    e
all'autorizzazione  all'uso  dello  spettro   radio   e   pubblicando
relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. 
 
                 ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE 
                               Art. 6 
(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
       comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) 
           (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero  esercita  le  competenze  derivanti  dal   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche' dal decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando  il
puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di  cui  al
presente decreto, il Ministero svolge,  in  particolare,  i  seguenti
compiti: 
 
a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di  ripartizione
delle frequenze; 
 
b) effettua il coordinamento internazionale al fine  di  definire  le
frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; 
 
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei  diritti
di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; 
 
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso
ad eccezione  dell'assegnazione  delle  numerazioni  per  servizi  di
emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; 
 
e) definisce il perimetro  del  servizio  universale  e  gestisce  il
relativo fondo di compensazione degli oneri; 
 
f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla effettiva erogazione  e
disponibilita' del servizio universale; 
 
g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di  previsione
sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; 
 
h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini del  conseguimento
delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti
e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione  dell'attivita',
acquisisce al  bilancio  i  diritti  amministrativi  e  i  contributi
dovuti.  Trasmette  le  informazioni  al  BEREC  e   puo'   definire,
conformemente  alle  prescrizioni  del   presente   decreto,   regimi
specifici per particolari categorie di reti o servizi; 
 
i) vigila sull'osservanza degli  obblighi  derivanti  dal  regime  di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente
decreto; 
 
l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale  nelle  materie
di cui al presente decreto, comprese  le  disposizioni  nazionali  di
attuazione del diritto dell'Unione europea. 
 
2. L'Autorita'  esercita  le  competenze  derivanti  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249.
Fermo restando il puntuale riparto  di  competenze  tra  Autorita'  e
Ministero,  di  cui  al  presente  decreto,  l'Autorita'  svolge,  in
particolare, i seguenti compiti: 
 
a) regolamentazione ex ante del mercato,  compresa  l'imposizione  di
obblighi in materia di accesso e interconnessione; 
 
b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con  riguardo
alle controversie relative ai diritti e agli  obblighi  previsti  dal
decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; 
 
c) pianificazione per l'assegnazione  delle  frequenze  e  pareri  in
materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; 
 
d)  tutela  dei  diritti  degli  utenti  finali  nel  settore   della
comunicazione elettronica  mediante  l'applicazione  della  normativa
settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto,
nonche' attraverso procedure per la  risoluzione  delle  controversie
tra utenti e operatori; 
 
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del  regolamento
europeo (UE) 2120/2015,  mediante  l'esercizio  dei  relativi  poteri
regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; 
 
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del  costo  netto  della
fornitura del servizio universale; 
 
g) garanzia della portabilita' del numero tra i fornitori; 
 
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in
materia di roaming internazionale, ai sensi del  regolamento  europeo
(UE) 2120/2015; 
 
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato,
anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; 
 
l) mappatura della copertura geografica  delle  reti  a  larga  banda
all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; 
 
m) ogni altro compito conferito dal diritto  nazionale,  comprese  le
disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea,
nonche' relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. 
 
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita  le  competenze
derivanti dal Titolo V del presente Codice  e  dal  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82.  L'Agenzia  svolge,  in  particolare,  i  compiti
relativi alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico e alla protezione  dalle  minacce
informatiche  delle  comunicazioni  elettroniche,  assicurandone   la
disponibilita', la confidenzialita'  e  l'integrita'  e  garantendone
altresi' la resilienza. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di rispettiva competenza,
adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese
a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4,  nel  rispetto  dei
principi di certezza, efficacia,  ragionevolezza  e  proporzionalita'
delle  regole.  Le  competenze  del  Ministero,  cosi'  come   quelle
dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono  rese
pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali. 
 
5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, ai fini  di  una  leale  collaborazione  e
reciproca  cooperazione  nelle  materie  di  interesse   comune,   si
scambiano le informazioni necessarie  all'applicazione  del  presente
decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative
alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I  soggetti  che
ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado  di
riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 
 
6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, mediante  specifiche  intese,
adottano  disposizioni  sulle  procedure  di   consultazione   e   di
cooperazione nelle materie di  interesse  comune.  Tali  disposizioni
sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali. 
 
7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, per le  parti  di  rispettiva  competenza,
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei  riguardi  della
Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione  delle
disposizioni stabilite dal presente decreto. 
 
8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di  rispettiva  competenza
ai sensi del presente decreto, esercitano i  propri  poteri  in  modo
imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e  sono
giuridicamente  distinte  e  funzionalmente  autonome  da   qualsiasi
persona fisica o  giuridica  che  fornisca  reti,  apparecchiature  o
servizi di comunicazione elettronica. In  caso  di  proprieta'  o  di
controllo pubblico delle imprese che forniscono  reti  o  servizi  di
comunicazione  elettronica,   le   funzioni   e   le   attivita'   di
regolamentazione  sono  caratterizzata  da  una  piena  ed  effettiva
separazione strutturale dalle  funzioni  e  attivita'  inerenti  alla
proprieta' o al controllo di tali imprese. 
 
                               Art. 7 
           (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) 
                          (ex art. 7 eecc) 
 
1.  Il Presidente e  i  Commissari  dell'Autorita'  sono  nominati  e
operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
• L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo,
trasparente e tempestivo. 
 
• L'Autorita' opera in  indipendenza  e  non  sollecita  ne'  accetta
istruzioni da alcun altro organismo  nell'esercizio  dei  compiti  ad
essa affidati, anche con  riferimento  allo  sviluppo  delle  proprie
procedure interne e all'organizzazione del personale. 
 
• L'Autorita' dispone di  risorse  finanziarie  e  umane  adeguate  a
svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e  pubblica  annualmente
il proprio bilancio e gode di  autonomia  nella  sua  esecuzione.  Il
controllo  sul  bilancio  dell'Autorita'  e'   esercitato   in   modo
trasparente ed e' reso pubblico. 
 
• L'Autorita' dispone di  risorse  finanziarie  e  umane  sufficienti
affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC.  Essa
sostiene attivamente  gli  obiettivi  del  BEREC  relativamente  alla
promozione di un coordinamento e di una coerenza  normativi  maggiori
e,  allorche'  adotta  le  proprie  decisioni,  tiene  nella  massima
considerazione le linee  guida,  i  pareri,  le  raccomandazioni,  le
posizioni comuni, le migliori prassi e le  metodologie  adottati  dal
BEREC. 
 
• L'Autorita'  riferisce  annualmente  al  Parlamento  sull'attivita'
svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e'  resa
pubblica. 
 
                               Art. 8 
                      (Regioni ed Enti locali) 
                        (art. 5 Codice 2003) 
 
1. Lo Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  ferme  restando  le
competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali
concordano, in sede di Conferenza Unificata, di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  le  linee  generali
dello  sviluppo  del  settore,  anche  per   l'individuazione   delle
necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito,  nell'ambito
della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria  organizzazione
e senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  un  Comitato
paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle
iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed  informazioni
dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte  da
sottoporre alla Conferenza medesima. 
 
2. In coerenza con i principi di  tutela  dell'unita'  economica,  di
tutela  della  concorrenza  e  di  sussidiarieta',  nell'ambito   dei
principi  fondamentali  di  cui  al  presente  decreto   e   comunque
desumibili  dall'ordinamento  della  comunicazione  stabiliti   dallo
Stato, e in conformita' con quanto previsto dal  diritto  dell'Unione
europea ed al fine di rendere piu' efficace  ed  efficiente  l'azione
dei  soggetti  pubblici  locali  e  di  soddisfare  le  esigenze  dei
cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti  locali,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto  dei  principi
di cui al primo comma dell'articolo 117 della  Costituzione,  dettano
disposizioni in materia di: 
 
a)  individuazione  di  livelli  avanzati  di  reti  e   servizi   di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire  in  aree  locali
predeterminate nell'ambito degli strumenti  di  pianificazione  e  di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese; 
 
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali  d'utente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione  elettronica  a
larga banda; 
 
c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul  territorio,  ivi  comprese  quelle  sanitarie  e  di
formazione,   negli   insediamenti   produttivi,   nelle    strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; 
 
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane,  persone  con  disabilita',  ai  consumatori  di  cui  siano
accertati un reddito modesto o  particolari  esigenze  sociali  ed  a
quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 
 
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli  previsti  dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto  dei
principi di  trasparenza,  non  distorsione  della  concorrenza,  non
discriminazione e proporzionalita'. 
 
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a  statuto
speciale  e  nelle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni  del  Titolo  V,  parte  II,  della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di  autonomia  piu'
ampia rispetto a quelle gia' attribuite. 
 
                               Art. 9 
                        (Misure di garanzia) 
                        (art. 6 Codice 2003) 
 
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro  associazioni,  non
possono  fornire  reti  o  servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico, se non  attraverso  societa'  controllate  o
collegate. 
 
2. Ai fini del presente articolo il  controllo  sussiste,  anche  con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo  e  secondo  del  Codice  civile.  Il
controllo  si  considera   esistente   nella   forma   dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
situazioni previste dall'articolo 43 decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
 
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche  indirette  di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti  locali  e  di  altri  Enti  pubblici,  tali  da  distorcere  le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai  sensi  del
titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti  e  alle
condizioni di cui al medesimo titolo V. 
 
                               Art. 10 
            (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) 
 
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche  con
amministrazioni di altri  Stati,  restano  ferme  le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
2. Restano ferme le competenze  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale in materia di stipula di protocolli  d'intesa,  convenzioni
ed accordi in materia di cybersicurezza. 
 
                               CAPO II 
                       AUTORIZZAZIONE GENERALE 
                        (ARTT. 12 - 19 CCEE) 
 
                              Sezione I 
                           Parte generale 
 
                               Art. 11 
(Autorizzazione generale per le reti e  i  servizi  di  comunicazione
                            elettronica) 
          (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003) 
 
1. L'attivita' di  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica e'  libera,  fatte  salve  le  condizioni  stabilite  nel
presente  decreto  e   le   eventuali   limitazioni   introdotte   da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini  o  le  imprese  di  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  o
che siano giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze
della tutela  dell'ambiente  e  della  protezione  civile,  poste  da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  presente
articolo si applicano anche ai  cittadini  o  imprese  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  nel  caso  in  cui  lo  Stato  di
appartenenza  applichi,  nelle  materie  disciplinate  dal   presente
decreto,  condizioni  di  piena  reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto
previsto da  trattati  internazionali  cui  l'Italia  aderisce  o  da
specifiche convenzioni. 
 
2. La fornitura di reti o di  servizi  di  comunicazione  elettronica
diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti  dal
numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i
diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e'  assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 4. Il  Ministero,  sentita  l'Autorita'
per  i  profili  di  competenza,  puo'  definire,   pubblicandone   i
regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto,  regimi
specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie  di
reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire  le  dette  reti  o
servizi e' tenuta ad ottemperare. 
 
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui al  comma  1,
notificano tale  intenzione  al  Ministero  e  possono  esercitare  i
diritti che derivano  dall'autorizzazione  generale  subito  dopo  la
notifica, se del caso nel rispetto  delle  disposizioni  sui  diritti
d'uso  stabilite  a  norma  del  presente  decreto,  salva   motivata
opposizione da parte del Ministero. 
 
4. La notifica di cui al comma 3  e'  composta  dalla  dichiarazione,
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal  legale  rappresentante
della  persona  giuridica,  o   da   soggetti   da   loro   delegati,
dell'intenzione di iniziare la fornitura di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione  elettronica,   nonche'   dalla   presentazione   delle
informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta  di  un
registro  dei  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione
elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione  certificata
di inizio  attivita'  e  deve  essere  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato n. 14. 
 
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: 
 
a) il nome del fornitore; 
 
b)  lo  status  giuridico,  la  forma  giuridica  e  il   numero   di
registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato  nel
registro pubblico delle imprese  o  in  un  altro  registro  pubblico
analogo nell'Unione; 
 
c)  l'eventuale  indirizzo  geografico  della  sede  principale   del
fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno  Stato
membro; 
 
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile,  associato
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; 
 
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; 
 
f) una breve descrizione delle reti o  dei  servizi  che  si  intende
fornire; 
 
g) gli Stati membri interessati; 
 
h) la data presunta di inizio dell'attivita'; 
 
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime  previsto
per l'autorizzazione generale; 
 
l)  l'ubicazione  delle  stazioni  radioelettriche,  se  applicabile,
unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier  (SSID)  e  alla
frequenza utilizzata. 
 
6. Al fine di consentire  al  BEREC  la  tenuta  di  una  banca  dati
dell'Unione delle notifiche trasmesse,  il  Ministero  inoltra  senza
indebito ritardo al BEREC, per  via  elettronica,  ciascuna  notifica
ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del  21  dicembre
2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021. 
 
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  il
Ministero, entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla  presentazione
della  dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  verifica  d'ufficio  la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se
del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
Il Ministero pubblica le  informazioni  relative  alle  dichiarazioni
presentate sul sito Internet. Le imprese titolari  di  autorizzazione
sono  tenute  all'iscrizione  nel   registro   degli   operatori   di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31  luglio  1997,  n.
249. 
 
8.  La  cessazione  dell'esercizio  di   un'attivita'   di   rete   o
dell'offerta di un servizio di comunicazione  elettronica  puo'  aver
luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione,
ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con  un  preavviso
di  almeno  tre  mesi,  dandone  comunicazione   contestualmente   al
Ministero e all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 
 
9. Le autorizzazioni generali  hanno  una  durata  pari  alla  durata
richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti  anni,  con
scadenza  che  coincide  con  il  31  dicembre  dell'ultimo  anno  di
validita', termine elevabile alla  durata  di  un  diritto  d'uso  di
frequenze radio o risorse di numerazione o  posizioni  orbitali,  nel
caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione  generale  sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione
generale puo' essere rinnovata  mediante  nuova  dichiarazione,  alle
condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli  eventuali  diritti
d'uso associati ai sensi dell'articolo 63. 
 
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64,  una  autorizzazione
generale puo' essere ceduta  a  terzi,  anche  parzialmente  e  sotto
qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale  siano
chiaramente indicati le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto  di
cessione. Il Ministero  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
della relativa istanza da parte dell'impresa cedente puo'  comunicare
il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo  all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi  e  soggettivi  per  il  rispetto
delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine  e'
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti  o
documentazione ulteriore e  decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui
pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. 
 
                               Art. 12 
                          (Sperimentazione) 
                        (art. 39 Codice 2003) 
 
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da  norme
di legge  e  di  regolamento  in  materia  di  sperimentazione  della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  e'
subordinata  a  dichiarazione   preventiva.   L'impresa   interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti  da
loro   delegati,   contenente   l'intenzione   di   effettuare    una
sperimentazione di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
conformemente al modello riportato  nell'allegato  13.  L'impresa  e'
abilitata ad iniziare la sperimentazione  a  decorrere  dall'avvenuta
presentazione della dichiarazione. Ai sensi  dell'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non  oltre  trenta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se
del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 
 
2. La dichiarazione di cui al comma 1: 
 
a) non costituisce titolo per  il  conseguimento  di  una  successiva
autorizzazione  generale  per   l'offerta   al   pubblico,   a   fini
commerciali, della  rete  o  servizio  di  comunicazione  elettronica
oggetto di sperimentazione; 
 
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo  di
rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate; 
 
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in  regime  di  condivisione  di
frequenze. 
 
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare: 
 
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio e dei numeri necessari; 
 
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della
stessa; 
 
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita'  di  esercizio,  la
tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo'
superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio; 
 
d) l'eventuale previsione di  oneri  economici  per  gli  utenti  che
aderiscono alla sperimentazione; 
 
e) l'obbligo di comunicare  all'utente  la  natura  sperimentale  del
servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta; 
 
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti
o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione
al termine della stessa. 
 
4.  Se  la  sperimentazione  prevede  la   concessione   di   diritti
individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,  il  Ministero
li concede, entro due settimane dal ricevimento  della  dichiarazione
nel caso di numeri assegnati  per  scopi  specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane  nel  caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la  dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini  di  cui  al  primo
periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono
sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono  pervenire
al Ministero entro e non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.  Il
mancato  ricevimento  nei  termini   delle   integrazioni   richieste
costituisce rinuncia alla sperimentazione. 
 
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica  la  procedura  di
cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro
sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. 
 
                               Art. 13 
(Condizioni apposte all'autorizzazione  generale,  ai  diritti  d'uso
dello spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione  e  obblighi
                             specifici) 
                 (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) 
 
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica, per  l'accesso  a  una  rete  pubblica  di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione   possono   essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1.
Tali   condizioni   sono   non   discriminatorie,   proporzionate   e
trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso  dello  spettro  radio,  tali
condizioni ne garantiscono  l'uso  effettivo  ed  efficiente  e  sono
conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel  caso  dei  diritti  d'uso
delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo  98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione  n.  4
della parte A dell'allegato 1. 
 
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti
e servizi di comunicazione elettronica  ai  sensi  dell'articolo  72,
commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la
fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto  sono
separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti  e  dagli  obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la  trasparenza,
nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei  criteri  e  delle
procedure in base ai quali tali obblighi  specifici  sono  prescritti
alle singole imprese. 
 
3. L'autorizzazione generale contiene solo le  condizioni  specifiche
del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato  1
e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu'
di altra normativa nazionale. 
 
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse
di numerazione,  il  Ministero  non  ripete  le  condizioni  previste
nell'autorizzazione generale. 
 
5. Nel definire  eventuali  condizioni  all'autorizzazione  generale,
relative alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazioni
elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese
da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia. 
 
                               Art. 14 
(Dichiarazioni  intese  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto   di
    installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) 
               (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003) 
 
1. Su  richiesta  di  un  operatore,  il  Ministero,  allo  scopo  di
agevolare l'esercizio dei diritti di  installare  infrastrutture,  di
negoziare   l'interconnessione   o   di    ottenere    l'accesso    e
l'interconnessione nei  confronti  di  altre  autorita'  o  di  altri
operatori,  rilascia  entro  sette  giorni  dal   ricevimento   della
richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso  ha
presentato una dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  11  comma  3,
indicando le condizioni alle quali una impresa che  fornisce  reti  o
servizi di  comunicazione  elettronica  in  forza  di  autorizzazione
generale e' legittimata a richiedere tali diritti. 
 
                              Sezione 2 
      Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale 
 
                               Art. 15 
 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) 
               (ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003) 
 
1.  Le  imprese  soggette  all'autorizzazione   generale   ai   sensi
dell'articolo 11 hanno il diritto di: 
 
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; 
 
b) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari
diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43; 
 
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio
in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; 
 
d) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari
diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo
98-septies; 
 
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
attraverso le RLAN. 
 
2. Allorche' tali  imprese  intendano  fornire  al  pubblico  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione  generale  da'
loro inoltre il diritto di: 
 
a) negoziare l'interconnessione con altri  fornitori  di  reti  e  di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione  europea,
alle condizioni del Capo II del presente Titolo; 
 
b) poter essere  designate  quali  fornitori  di  vari  elementi  del
servizio universale o  in  diverse  parti  del  territorio  nazionale
conformemente agli articoli 96 e 97. 
 
                               Art. 16 
                      (Diritti amministrativi) 
               (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003) 
 
1. Oltre ai contributi di cui  all'articolo  42,  sono  imposti  alle
imprese che forniscono reti o servizi  ai  sensi  dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi  diritti  di  uso,  diritti
amministrativi   che   coprano   complessivamente   i   soli    costi
amministrativi  sostenuti   per   la   gestione,   il   controllo   e
l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti  di
uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13  comma  2,  ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione  e
di standardizzazione, di analisi  di  mercato,  di  sorveglianza  del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di
accesso e interconnessione. I  diritti  amministrativi  sono  imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo  e  trasparente
che  minimizzi  i  costi  amministrativi  aggiuntivi  e   gli   oneri
accessori. 
 
2. Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita'  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12.  Il
Ministero nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire
eventuali soglie di esenzione. 
 
3.  Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi   complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel  mercato
delle  comunicazioni   elettroniche   dalle   imprese   titolari   di
autorizzazione  generale  o  di  diritti   d'uso.   L'Autorita'   nel
determinare l'entita' della  contribuzione  puo'  definire  eventuali
soglie di esenzione. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente  sui  rispettivi
siti internet i costi amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle  eventuali  differenze
tra l'importo totale dei diritti e i  costi  amministrativi,  vengono
apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal  Ministero
le  modifiche  sono  apportate   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 17 
           (Separazione contabile e rendiconti finanziari) 
            (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003) 
 
1. Il  Ministero  o  l'Autorita',  ciascuno  per  quanto  di  propria
competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche  di
comunicazione elettronica  o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi  per
la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro  o
in un altro Stato membro: 
 
a) di tenere una contabilita' separata  per  le  attivita'  attinenti
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione  elettronica  nella
misura che sarebbe richiesta se dette  attivita'  fossero  svolte  da
soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare  tutti
i fattori di costo  e  ricavo,  congiuntamente  alla  base  del  loro
calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a
tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa  per  voci  delle
immobilizzazioni e dei costi strutturali; 
 
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione  strutturale  per
le  attivita'  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o   servizi   di
comunicazione elettronica. 
 
2. Le prescrizioni di cui  al  primo  comma  non  si  applicano  alle
imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a  50  milioni  di  euro
nelle attivita'  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica nell'Unione. 
 
3. Se le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa'  e
non soddisfano i  criteri  relativi  alle  piccole  e  medie  imprese
previsti dalla vigente normativa  nazionale  e  comunitaria,  i  loro
rendiconti finanziari sono elaborati e  presentati  a  una  revisione
contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione  e'
effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione  europea
e nazionali. Il presente comma  si  applica  anche  alla  separazione
contabile di cui al comma 1, lettera a). 
 
                              Sezione 3 
                          Modifica e revoca 
 
                               Art.18 
               (Modifica dei diritti e degli obblighi) 
                 (art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) 
 
1.  I  diritti,  le  condizioni  e   le   procedure   relativi   alle
autorizzazioni generali, ai diritti di  uso  dello  spettro  radio  o
delle risorse di numerazione o  ai  diritti  di  installazione  delle
strutture possono  essere  modificati  solo  in  casi  obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se  del  caso,
delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili
dello spettro radio o delle risorse di numerazione. 
 
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state
convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale,
il Ministero,  sentita  l'Autorita'  per  gli  eventuali  profili  di
competenza, comunica l'intenzione  di  procedere  alle  modifiche  ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori,  ai  quali
e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la  propria
posizione al riguardo. Tale periodo,  tranne  casi  eccezionali,  non
puo'  essere  inferiore  a  quattro  settimane.  Le  modifiche   sono
pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero. 
 
                               Art. 19 
                 (Limitazione o revoca dei diritti) 
              (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) 
 
1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il  Ministero  non  limita,
ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso  dello
spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi, salvo in  casi  motivati  a
norma del comma 2  del  presente  articolo  e,  ove  applicabile,  in
conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
2.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti
d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo  62
del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte  e
chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea  e
alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo. 
 
3.  Una   modifica   nell'uso   dello   spettro   radio   conseguente
all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per
se' un motivo per giustificare la revoca di un  diritto  d'uso  dello
spettro radio. 
 
4.  L'intenzione  di  limitare  o  revocare   i   diritti   a   norma
dell'autorizzazione generale o  i  diritti  d'uso  individuali  dello
spettro radio o delle risorse di numerazione senza  il  consenso  del
titolare  dei  diritti  e'  soggetta  a  consultazione  delle   parti
interessate in conformita' dell'articolo 23. 
 
                              CAPO III 
Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione 
 
                               Art. 20 
              (Richiesta di informazioni alle imprese) 
             (ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) 
 
1.  Le  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte
le  informazioni,  anche  di  carattere  finanziario,  necessarie  al
Ministero o all'Autorita', al BEREC, per  le  materie  di  rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformita' con le  decisioni  o
opinioni adottate ai sensi del presente  decreto  e  del  regolamento
(UE) 2018/1971 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  o  con  le
disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il  Ministero  e
l'Autorita'  hanno  la  facolta'  di  chiedere   che   tali   imprese
comunichino informazioni circa gli sviluppi  previsti  a  livello  di
reti o di servizi che  potrebbero  avere  ripercussioni  sui  servizi
all'ingrosso  da  esse  resi  disponibili  ai  concorrenti,   nonche'
informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle  risorse
correlate che siano disaggregate a livello locale e  sufficientemente
dettagliate da consentire la mappatura geografica e  la  designazione
delle  aree  ai  sensi  dell'articolo  22.  Qualora  le  informazioni
raccolte in conformita' del  primo  comma  non  siano  sufficienti  a
consentire al Ministero, all'Autorita'  e  al  BEREC  di  svolgere  i
propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto  dell'Unione,
tali  informazioni  possono  essere  richieste   ad   altre   imprese
competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche  o  in
settori strettamente collegati.  Le  imprese  che  dispongono  di  un
significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere  inoltre
tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati
a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi
di  comunicazione  elettronica  devono  fornire  tempestivamente   le
informazioni richieste, nel rispetto  dei  termini  e  del  grado  di
dettaglio   determinati,    rispettivamente,    dal    Ministero    e
dall'Autorita'.  Le  richieste  di  informazioni  del   Ministero   e
dell'Autorita' sono  proporzionate  rispetto  all'assolvimento  dello
specifico  compito  al  quale  la  richiesta  si  riferisce  e   sono
adeguatamente  motivate.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  trattano  le
informazioni conformemente al comma 3.  Il  Ministero  e  l'Autorita'
possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a  norma
della direttiva 2014/61/UE. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su
richiesta  motivata,  le   informazioni   che   sono   necessarie   a
quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato  le  conferisce,
proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata,  le  informazioni  fornite  al  Ministero  e  all'Autorita'
possono  essere  messe   a   disposizione   di   un'altra   Autorita'
indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  e  del  BEREC,  ove  cio'  sia  necessario  per
consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base
al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione
europea  o  ad  altra  analoga  Autorita'   riguardano   informazioni
precedentemente fornite da  un'impresa  su  richiesta  del  Ministero
ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata. 
 
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese
le informazioni raccolte nel contesto di  una  mappatura  geografica,
siano   considerate   riservate   da   un'autorita'   nazionale    di
regolamentazione o da un'altra autorita' competente,  in  conformita'
con  la  normativa  dell'Unione  e   nazionale   sulla   riservatezza
commerciale,  il  Ministero  e   l'Autorita'   ne   garantiscono   la
riservatezza  commerciale.  Tale  riservatezza   non   impedisce   la
condivisione  di  informazioni  tra  l'Autorita',  il  Ministero,  la
Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita'  competente
interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e  della
sorveglianza dell'applicazione del presente decreto. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni  di  cui  al
presente articolo nella misura in  cui  contribuiscano  a  creare  un
mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale
in  materia  di  riservatezza  commerciale  e  protezione  dei   dati
personali. 
 
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non  oltre  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,  le  disposizioni
relative  all'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  al
presente  articolo,  comprese  guide  e  procedure  dettagliate   per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di  diniego  dell'accesso  alle
informazioni deve essere esaurientemente motivata  e  tempestivamente
comunicata alle parti interessate. 
 
                               Art. 21 
(Informazioni richieste ai  fini  dell'autorizzazione  generale,  dei
             diritti di uso e degli obblighi specifici) 
              (art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003) 
 
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo
20  e  fatti  salvi  gli  obblighi  di  informazione  e  segnalazione
periodica    stabiliti    dalla    normativa    nazionale     diversa
dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorita' non  possono
imporre  alle  imprese   di   fornire   informazioni   in   relazione
all'autorizzazione  generale,  ai  diritti  d'uso  o  agli   obblighi
specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate
e oggettivamente giustificate, in particolare: 
 
a) per verificare, sistematicamente o  caso  per  caso,  l'osservanza
della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della  parte
D e  delle  condizioni  2  e  7  della  parte  E  dell'allegato  1  e
l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2; 
 
b)  per  verificare  caso  per  caso  l'osservanza  delle  condizioni
specificate nell'allegato 1 a  seguito  di  denuncia  o  in  caso  di
verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita'
nell'ambito delle rispettive competenze,  o  quando  il  Ministero  o
l'Autorita'  abbiano  comunque  motivo  di  ritenere  che  una   data
condizione non sia stata rispettata; 
 
c) per predisporre procedure e valutare le richieste  di  concessione
dei diritti d'uso; 
 
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e  sui  prezzi
dei servizi a vantaggio dei consumatori; 
 
e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti; 
 
f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente  decreto,
compresi i dati sui mercati  a  valle  o  al  dettaglio  associati  o
connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato; 
 
g)  per  salvaguardare  l'uso  efficiente  e  garantire  la  gestione
efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione; 
 
h) per valutare sviluppi futuri a  livello  di  reti  e  servizi  che
potrebbero  avere  ripercussioni  sui   servizi   all'ingrosso   resi
disponibili  ai  concorrenti,  sulla  copertura  territoriale,  sulla
connettivita' disponibile per gli utenti finali o sulla  designazione
di aree ai sensi dell'articolo 22; 
 
i) per realizzare mappature geografiche; 
 
l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da  parte  del
BEREC. 
 
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d)  a
l) del comma 1 e' richiesta prima dell'accesso al  mercato  ne'  come
condizione necessaria per l'accesso al mercato. 
 
3. Per quanto riguarda  i  diritti  d'uso  dello  spettro  radio,  le
informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare  all'uso
effettivo ed efficiente dello spettro radio nonche' al rispetto degli
eventuali obblighi di copertura e di qualita' del servizio connessi a
tali diritti e alla loro verifica. 
 
4. Quando il Ministero e  l'Autorita'  richiedono  informazioni  alle
imprese ai sensi del comma 1, gli stessi  sono  tenuti  ad  informare
queste ultime circa l'uso che intendono farne. 
 
5.  Il  Ministero,  l'Autorita'  non   ripetono   le   richieste   di
informazioni gia' presentate dal BEREC a norma dell'articolo  40  del
regolamento  (UE)  2018/1971  nei  casi  in  cui  il  BEREC  ha  reso
disponibili a tali autorita' le informazioni ricevute. 
 
                               Art. 22 
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e  dell'offerta  di
                      servizi di connettivita') 
                           (art. 22 eecc) 
 
1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorita'  realizzano,
ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali,
una mappatura geografica della copertura delle reti di  comunicazione
elettronica  in  grado  di  fornire  banda  larga  e  successivamente
provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni
tre  anni.  Le  informazioni  raccolte  nelle  mappature  geografiche
presentano un livello di dettaglio  locale  appropriato,  comprendono
informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e  sui  relativi
parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. 
 
2.  La  mappatura  dell'Autorita'  riporta  la  copertura  geografica
corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo
quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del
presente decreto. 
 
3. Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al
comma 2 e coerentemente con il suo  risultato,  l'Autorita'  pubblica
informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti,  in  accordo  con  i
criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies comma  2,
per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di  sviluppo
dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo,  anche
al fine di effettuare valutazioni comparative sulle  diverse  offerte
disponibili dei diversi operatori.  L'Autorita'  adotta  con  proprio
regolamento le disposizioni attuative del presente comma. 
 
4. Il Ministero,  anche  tenendo  conto  della  mappatura  geografica
corrente dell'Autorita' e delle relative informazioni,  realizza  una
mappatura geografica che include le informazioni di previsione  sulla
copertura delle reti a banda larga, comprese  le  reti  ad  altissima
capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a  un  arco
temporale   predefinito   dal    Ministero    medesimo,    ai    fini
dell'accertamento  degli  elementi  istruttori   necessari   per   la
definizione e adozione  di  interventi  di  politica  industriale  di
settore, comprese le  indagini  richieste  per  l'applicazione  delle
norme in materia di aiuti di  Stato.  Tale  mappatura  di  previsione
contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese  le  informazioni
sulle installazioni pianificate,  dalle  imprese  o  dalle  autorita'
pubbliche,  di  reti  ad  altissima   capacita'   e   di   importanti
aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download  di
almeno  100  Mbps.  L'Autorita'  decide,  in  relazione  ai   compiti
specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la  misura
in  cui  e'  opportuno  avvalersi,  in  tutto  o  in   parte,   delle
informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione. 
 
5. Il Ministero puo' designare aree con confini territoriali definiti
in cui, sulla  base  delle  informazioni  raccolte  e  dell'eventuale
previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la
durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o
autorita' pubblica ha installato o intende  installare  una  rete  ad
altissima  capacita'  o  realizzare   sulla   sua   rete   importanti
aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni  pari  a  una
velocita' di download di almeno 100 Mbps. Il  Ministero  pubblica  le
aree designate. 
 
6.  Nell'ambito  dell'area  designata,  il  Ministero  puo'  invitare
nuovamente  le  imprese  e  le  autorita'  pubbliche   a   dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' per la  durata
del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora,  a  seguito  di
tale invito, un'impresa o un'autorita' pubblica dichiari l'intenzione
di agire in questo senso, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese
ed  autorita'  pubbliche  di  dichiarare  l'eventuale  intenzione  di
installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla sua rete
importanti aggiornamenti o estensioni  che  garantiscano  prestazioni
pari a una velocita' di download di almeno 100  Mbps  nella  medesima
area. Il Ministero specifica le informazioni  da  includere  in  tali
comunicazioni, al fine di garantire almeno un  livello  di  dettaglio
analogo a quello preso in considerazione in  un'eventuale  previsione
ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle  imprese  o  alle
autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata  e'
coperta o sara' presumibilmente coperta  da  una  rete  d'accesso  di
prossima generazione con velocita' di download inferiore a  100  Mbps
sulla base delle informazioni raccolte a  norma  del  comma  1.  Tali
misure sono  adottate  secondo  una  procedura  efficace,  obiettiva,
trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa a
priori. 
 
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il
Ministero  e  l'Autorita',  per  quanto  di  rispettiva   competenza,
provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature  geografiche  e
non  soggetti  alla  riservatezza  commerciale   siano   direttamente
accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE  per  consentirne
il riutilizzo. Qualora  tali  strumenti  non  siano  disponibili  sul
mercato,  il  Ministero  e  l'Autorita',  per  quanto  di  rispettiva
competenza, mettono a disposizione anche  strumenti  di  informazione
che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di
connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a
giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. 
 
8. Il  Ministero  e  l'Autorita',  definiscono,  mediante  protocollo
d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione  del
presente  articolo,  con  specifico  riferimento   allo   scambio   e
condivisione di informazioni, le  tempistiche  e  le  metodologie  di
mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero  e  l'Autorita'
concordano  un  approccio  alla  mappatura  che  consenta   coerenza,
uniformita' ed accessibilita' dei dati e  delle  informazioni  e  che
minimizzi l'onere informativo per le imprese. 
 
                               Art. 23 
           (Meccanismo di consultazione e di trasparenza) 
              (art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) 
 
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli
articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero  e  l'Autorita',  quando
intendono adottare misure in  applicazione  del  presente  decreto  o
quando intendono imporre limitazioni conformemente  all'articolo  58,
commi 4 e  5,  che  abbiano  un  impatto  significativo  sul  mercato
rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare
le proprie osservazioni sul  progetto  di  misura  entro  un  termine
ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo
circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
 
2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano  il
RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto  di  misure  che
rientra  nell'ambito  della  procedura  di  selezione  competitiva  o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che  riguarda  l'uso
dello  spettro  radio  per  cui  sono  state  fissate  le  condizioni
armonizzate  mediante  misure  tecniche  di  attuazione  adottate  in
conformita' della decisione n. 676/2002/CE  al  fine  di  consentirne
l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione  elettronica  a  banda
larga senza fili. 
 
3. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  rendono  pubbliche  sui  siti  internet
istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ai fini della consultazione.  Se  i  documenti  ricevuti
contengono   informazioni   riservate   di    carattere    personale,
commerciale,  industriale  e  finanziario,  relative  a  persone   ed
imprese, il diritto di accesso e' esercitato  nei  limiti  di  quanto
necessario  ad  assicurare  il  contraddittorio.   Il   Ministero   e
l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto  informativo  unico
attraverso il quale si possa accedere a  tutte  le  consultazioni  in
corso. 
 
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione,  la
proposta  di  provvedimento  e  i  risultati   della   procedura   di
consultazione, ad eccezione delle  informazioni  riservate  ai  sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati  sui  siti  internet   istituzionali   del   Ministero   e
dell'Autorita'. 
 
                               Art. 24 
              (Consultazione dei soggetti interessati) 
             (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003) 
 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono  conto,
attraverso meccanismi di consultazione  pubblica,  del  parere  degli
utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori  e
degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita', delle
aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o  servizi
di comunicazione elettronica nelle  questioni  attinenti  ai  diritti
degli utenti finali e  dei  consumatori  in  materia  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  in  particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica  che  garantisce
che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni  attinenti  a
tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in  materia  di
servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,  si
tenga adeguatamente  conto  degli  interessi  dei  consumatori  nelle
comunicazioni elettroniche. 
 
2. Le parti  interessate,  sulla  base  di  indirizzi  formulati  dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori,  gruppi
di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita'  generale
delle prestazioni,  elaborando,  fra  l'altro,  codici  di  condotta,
nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. 
 
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica  culturale
e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e
il pluralismo dei media,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  promuovono  la  cooperazione  fra  le
imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i
settori interessati alla promozione di contenuti  legittimi  su  tali
reti e servizi. Tale cooperazione  puo'  includere  il  coordinamento
delle  informazioni  di  pubblico  interesse  da  fornire   a   norma
dell'articolo 98-quindecies comma 5. 
 
                               Art. 25 
   (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) 
               (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12  e  13,  della
legge 31 luglio 1997, n.  249,  prevede  con  propri  regolamenti  le
procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie,  semplici
e poco onerose per l'esame delle controversie  tra  utenti  finali  e
operatori, inerenti alle disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  e
relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali.
Tali procedure consentono una equa  e  tempestiva  risoluzione  delle
controversie  prevedendo,  nei  casi  giustificati,  un  sistema   di
rimborso o di indennizzo, ferma restando  la  tutela  giurisdizionale
prevista dalla vigente normativa. 
 
2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati  regionali  per  le
comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione  delle  controversie
di cui al comma 1 ed e'  inserita  nell'elenco  degli  organismi  ADR
deputati a gestire le controversie nazionali e  transfrontaliere  nel
settore  delle  comunicazioni  elettroniche   e   postali,   di   cui
all'articolo 141-decies del Codice del consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  (di  seguito  "Codice  del
consumo"). 
 
3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorita' le parti hanno
la facolta' di rimettere la controversia  agli  altri  organismi  ADR
iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2. 
 
4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma  13,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con  l'attuale  dotazione
di personale e con i beni strumentali acquisibili  con  gli  ordinari
stanziamenti di  bilancio  e  conseguente  invarianza  di  spesa,  di
servizi on-line e di uffici a un adeguato  livello  territoriale,  al
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e  degli  utenti  finali
alle strutture di composizione delle controversie. 
 
5. L'Autorita' stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  gli  utenti
possono segnalare le violazioni delle  disposizioni  normative  nelle
materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di
fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3
e 4. 
 
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del  consumo,  se  in  tali
controversie  sono  coinvolti  soggetti  di  Stati  membri   diversi,
l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia. 
 
                               Art. 26 
            (Risoluzione delle controversie tra imprese) 
               (ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) 
 
1. Qualora sorga una controversia  avente  ad  oggetto  gli  obblighi
derivanti dal presente decreto, fra imprese  che  forniscono  reti  o
servizi di comunicazione elettronica  o  tra  tali  imprese  e  altre
imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi  in  materia  di
accesso  o  di  interconnessione  derivanti  dal  presente   decreto,
l'Autorita', a  richiesta  di  una  delle  parti  e  fatte  salve  le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque,  entro  un
termine  di  quattro  mesi  dal  ricevimento  della  richiesta,   una
decisione vincolante che risolve  la  controversia.  Tutte  le  parti
coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'. 
 
2. L'Autorita' dichiara  la  propria  incompetenza  a  risolvere  una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le  parti  vi
abbiano  espressamente  derogato  prevedendo  altri  mezzi   per   la
soluzione  della  controversia,  conformemente  a   quanto   disposto
dall'articolo 3. L'Autorita' comunica immediatamente  alle  parti  la
propria decisione. Se la controversia  non  e'  risolta  dalle  parti
entro quattro mesi da tale  comunicazione,  e  se  la  parte  che  si
ritiene lesa non ha  adito  un  organo  giurisdizionale,  l'Autorita'
adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta  a  dirimere  la
controversia. 
 
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta  decisioni
al fine di perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4.  Gli
obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita'  nel
quadro della risoluzione  di  una  controversia  sono  conformi  alle
presenti disposizioni. 
 
4.  La  decisione  dell'Autorita'  deve  essere   motivata,   nonche'
pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale   dell'Autorita'   nel
rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla
data di notifica alle parti interessate  ed  e'  ricorribile  in  via
giurisdizionale. 
 
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle  parti  la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale. 
 
                               Art. 27 
           (Risoluzione delle controversie transnazionali) 
               (ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003) 
 
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra  parti,  di  cui
almeno  una  stabilita  in  un  altro  Stato  membro,   relativamente
all'applicazione  del  presente  decreto,  per   la   quale   risulti
competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro  Stato
membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4.  Tali
disposizioni  non  si  applicano  alle   controversie   relative   al
coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29. 
 
2. Le  parti  possono  investire  della  controversia  le  competenti
autorita' nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza  gli
scambi commerciali  tra  Stati  membri,  le  autorita'  nazionali  di
regolamentazione coordinano i loro sforzi  e  hanno  la  facolta'  di
consultare il BEREC in modo da pervenire  alla  risoluzione  coerente
della controversia secondo gli obiettivi  indicati  dall'articolo  4.
Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da  parte  dell'Autorita'  al
fine  di  risolvere  una  controversia  e'  conforme  alle   presenti
disposizioni. 
 
3. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito
all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in
questo  caso  prima  di  concludere  il  procedimento  e'  tenuta  ad
attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorita' puo' in
ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti
o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessita' di agire per
salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli  utenti
finali. L'Autorita' adotta il provvedimento finale entro un mese  dal
rilascio del parere del BEREC. 
 
4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione
di una controversia rispetta le presenti disposizioni e  tiene  conto
del parere emesso dal BEREC. 
 
5. La procedura di  cui  al  comma  2  non  preclude  alle  parti  la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale. 
 
                               Art. 28 
   (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita') 
                (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003) 
 
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero  e'  sempre
ammessa la tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi
legittimi.   La   tutela   giurisdizionale   davanti    al    giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per  le  materie  di  propria
competenza,  raccolgono  informazioni  sull'argomento  generale   dei
ricorsi, sul numero di  richieste  di  ricorso,  sulla  durata  delle
procedure di ricorso e sul numero di decisioni  di  concedere  misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
materie trattate, comunicano le informazioni  previste  dal  presente
comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta  motivata  di
uno di essi. 
 
                               Art. 29 
      (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri) 
             (ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) 
 
1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per  i  profili  di  competenza,
assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio
nazionale in modo che a nessun altro Stato  membro  sia  impedito  di
autorizzare  sul  proprio   territorio   l'uso   di   spettro   radio
armonizzato, in conformita' del diritto  dell'Unione,  soprattutto  a
causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati  membri.  Il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
adottano tutte le misure necessarie  a  tal  fine,  fatti  salvi  gli
obblighi  che  sono  tenuti  a  rispettare  in  virtu'  del   diritto
internazionale e degli accordi  internazionali  pertinenti,  come  il
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali
in materia di radiocomunicazioni dell'UIT. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli  altri
Stati membri e, se  del  caso,  nell'ambito  del  RSPG  ai  fini  del
coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per: 
 
a) garantire l'osservanza del comma 1; 
 
b) risolvere  eventuali  problemi  o  controversie  in  relazione  al
coordinamento   transfrontaliero   o   alle   interferenze    dannose
transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi  che  impediscono
agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato  sul  proprio
territorio. 
 
3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il  Ministero,
sentita l'Autorita' per i profili di  competenza,  puo'  chiedere  al
RSPG di prestare  attivita'  di  supporto  per  affrontare  eventuali
problemi   o   controversie    in    relazione    al    coordinamento
transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. 
 
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e  3  non  abbiano  risolto  i
problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita'  per  i
profili di competenza, puo' chiedere  alla  Commissione  di  adottare
decisioni rivolte agli Stati  membri  interessati  per  risolvere  il
problema delle interferenze dannose transfrontaliere  nel  territorio
italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo  4,
della direttiva 2018/1972/UE. 
 
                             Titolo III 
                             Attuazione 
 
                               Art. 30 
                             (Sanzioni) 
                (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  reti  e
servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 
 
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura  di  cui  all'articolo
22, comma 6, forniscono,  deliberatamente  o  per  negligenza  grave,
informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base
alle rispettive competenze,  comminano  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  1.000.000,00  da  stabilirsi  in
rapporto alla gravita' del fatto  e  alle  conseguenze  che  ne  sono
derivate. 
 
3. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso
pubblico senza la  relativa  autorizzazione  generale,  il  Ministero
commina,  se  il  fatto   non   costituisce   reato,   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro  2.500.000,00,  da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 
 
4. Se il  fatto  previsto  al  comma  3  riguarda  l'installazione  o
l'esercizio   di   impianti   radioelettrici   ovvero   impianti   di
radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.  
 
5. Chiunque realizza  trasmissioni,  anche  simultanee  o  parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a
euro 2.500.000,00. 
 
6.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  3,  il
trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma  pari
a  venti  volte  i  diritti  amministrativi  e  contributi,  di   cui
rispettivamente agli articoli 16 e  42,  commisurati  al  periodo  di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore
all'anno. 
 
7.  Indipendentemente  dai   provvedimenti   assunti   dall'Autorita'
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai  commi  3  e  4,  il
Ministero,  ove  il  trasgressore  non  provveda,   puo'   provvedere
direttamente, a spese  del  possessore,  a  suggellare,  rimuovere  o
sequestrare l'impianto  ritenuto  abusivo,  avvalendosi  anche  dalla
forza pubblica. 
 
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4  e  5
per piu' di due volte in un  quinquennio,  il  Ministero  commina  la
sanzione amministrativa pecuniaria  nella  misura  massima  stabilita
dagli stessi commi. 
 
9. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso
pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11
comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 
 
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che
commettono violazioni  gravi  o  reiterate  piu   di  due  volte  nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione  generale,  il
Ministero commina una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti  che   non  provvedono,  nei
termini  e  con  le  modalita'  prescritti,  alla  comunicazione  dei
documenti, dei dati  e  delle notizie   richiesti   dal  Ministero  o
dall'Autorita',  gli  stessi,   secondo   le  rispettive  competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00  a
euro 1.150.000,00.  
 
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal  Ministero  e
dall'Autorita', nell'ambito delle  rispettive  competenze,  espongono
dati  contabili  o  fatti  concernenti  l'esercizio   delle   proprie
attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le  pene  previste
dall'articolo 2621 del codice civile. 
 
12. Ai soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide,
impartiti  ai  sensi   del   presente   decreto   dal   Ministero   o
dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo  le   rispettive   competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00  a
euro 5.000.000,00, ordinando altresi' all'operatore il rimborso delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore  a  trenta
giorni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti   adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni  relative
a imprese aventi significativo  potere   di  mercato,  si  applica  a
ciascun soggetto interessato una sanzione  amministrativa  pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per   cento   del
fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato  anteriormente  alla  notificazione  della  contestazione, 
relativo  al  mercato al  quale l'inottemperanza si riferisce. 
 
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i  servizi  di
comunicazione   elettronica    in    luoghi    presidiati    mediante
apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per  la
connessione alla rete,  in  caso  di  accertamento  delle  violazioni
previste dai commi 3, 9 e 10 del  presente  articolo  si  applica  la
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00. 
 
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12,  13  e  15  e  nelle
ipotesi  di  mancato  pagamento  dei  diritti  amministrativi  e  dei
contributi di  cui agli  articoli  16  e  42,  nei  termini  previsti
dall'allegato n. 12, se la violazione e' di particolare  gravita',  o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il  Ministero   su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo  disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali  diritti  di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti
amministrativi di cui all'articolo 16.  l'Autorita'  commina,  previa
contestazione, una sanzione amministrativa  pecuniaria  del  10%  del
contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o,  se  la
violazione e' reiterata per piu' di due volte in un  quinquennio,  in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per  cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della  contestazione.  Nei
predetti casi, il Ministero o  l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
 
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III
della Parte III, nonche' dell'articolo 98-octies decies, il Ministero
o  l'Autorita',  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00   a   euro
2.500.000,00. 
 
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori  di
cui all'articolo 57, comma  6,  il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.  Se
la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare  gravita'  o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero  puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione  generale.  In  caso  di
integrale  inosservanza  della  condizione  n.  11  della   parte   A
dell'allegato   n.   1,    il    Ministero    dispone    la    revoca
dell'autorizzazione generale. 
 
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,  5,
6, 8  e  9  dell'articolo  56,  indipendentemente  dalla  sospensione
dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale  per  eventuali
reati, il trasgressore e' punito con la  sanzione  amministrativa  da
euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 
 
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli 94
comma 6, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa  da
euro 500,00 a euro 5.000,00. 
 
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,  comminano
una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  25.000,00  a  euro
5.000.000,00 e, nei  casi  piu'  gravi,  fino  al  5%  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento  della  notifica
della  contestazione.   e ordinano   l'immediata   cessazione   della
violazione. L'Autorita'  ordina  inoltre  all'operatore  il  rimborso
delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando  il
termine entro cui adempiere, in ogni  caso  non  inferiore  a  trenta
giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita' o reiterazione
degli illeciti di cui agli articoli 98,  98-quindecies,  98-sedecies,
98-septies decies e 98-duodetrices  per  piu'  di  due  volte  in  un
quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione 
 
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,  5,  6  e  7, 
dell'articolo  4,  commi  1, 2  e  3,   dell'articolo   5,  comma  1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,   comma   1,  dell'articolo
6-quater, commi  1 e 2,  dell'articolo  6-sexies, commi  1, 3  e  4, 
dell'articolo  7,  commi l,  2  e 3, dell'articolo  9,  dell'articolo
11,  dell'articolo  12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi  1,
2, 3, 5 e 6, o dell'articolo  16, comma 4, del  regolamento  (UE)  n.
531/2012 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti  pubbliche  di  comunicazioni  mobili 
all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE)
2015/2120 e  dal regolamento (UE) 2017/920,  l'Autorita'  irroga  una
sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro  2.500.000
e  ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina
inoltre all'operatore il  rimborso  delle  somme  ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere,  in
ogni  caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.  Qualora   l'Autorita'
riscontri, a un sommario esame,  la  sussistenza  di  una  violazione
dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e  3,
dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis,  dell'articolo  6-ter,
comma 1,  dell'articolo 6-quater, comma 1,  dell'articolo  6-sexies, 
commi  1  e  3, dell'articolo 7, comma 1,  dell'articolo  9,   commi 
1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12,  comma  1,  dell'articolo 
14  o dell'articolo  15,  commi  1,  2,  3,  5  e  6,   del   citato 
regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga  sussistere motivi di  urgenza
dovuta  al  rischio  di  un  danno  di  notevole   gravita'  per   il
funzionamento del  mercato  o  per  la  tutela  degli  utenti,   puo'
adottare,  sentiti   gli   operatori   interessati   e   nelle   more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
 
21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e
2, o dell'articolo 5, comma 2, del  regolamento  (UE)  2015/2120  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  che 
stabilisce misure riguardanti  l'accesso a un'internet aperta  e  che
modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa al servizio  universale  e
ai diritti  degli  utenti  in  materia  di  reti  e  di   servizi  di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012  relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all'interno
dell'Unione,  l'Autorita'  irroga   una   sanzione     amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a  euro 2.500.000  e  ordina   l'immediata
cessazione della violazione.  Qualora  l'Autorita   riscontri,  a  un
sommario esame, la sussistenza di una violazione   dell'articolo   3,
commi 1, 2, 3 e 4,   del   citato  regolamento   (UE)   2015/2120   e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela
degli utenti, puo' adottare,  sentiti gli   operatori  interessati  e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
 
22. L'Autorita' puo'  disporre  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese  dell'operatore,
sui  mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu'   idonei,   anche   con
pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale. 
 
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal  decreto,  le
sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge  31
luglio 1997, n. 249. 
 
24. Alle sanzioni amministrative  irrogabili  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni non si  applicano  le  disposizioni  sul
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del  presente  articolo  sono
effettuati dagli Ispettorati del  Ministero,  gli  stessi  provvedono
direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative. 
 
26. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'inosservanza  delle
disposizioni in materia di sicurezza informatica e' punita,  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria: 
 
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza  delle  misure
di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a); 
 
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione  di
ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera
b); 
 
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per  la  mancata fornitura  delle
informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a). 
 
27. Le sanzioni di cui al presente articolo  possono  essere  ridotte
fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera  svolta  dall'agente  per   l'eventuale   eliminazione   o
attenuazione delle conseguenze della violazione  e  delle  dimensioni
economiche dell'operatore. 
 
                               Art. 31 
                    (Danneggiamenti e turbative) 
                        (art. 97 Codice 2003) 
 
1. Chiunque svolga attivita' che rechi, in qualsiasi modo,  danno  ai
servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli  oggetti  ad
essi inerenti e' punito, salvo che il fatto  non  costituisca  reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  1.000,00  a  euro
10.000,00. 
 
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1,  e'  vietato  arrecare
disturbi  o  causare  interferenze  ai   servizi   di   comunicazione
elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione  del  divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 500,00 a euro 5.000,00. 
 
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente
ad applicare le predette sanzioni amministrative  nei  confronti  dei
trasgressori. 
 
                               Art. 32 
(Osservanza delle condizioni cui  sono  subordinati  l'autorizzazione
generale e i diritti d'uso dello spettro radio  e  delle  risorse  di
           numerazione e conformita' a obblighi specifici) 
                (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di  rispettiva  competenza,
vigilano    e    controllano    il    rispetto    delle    condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro  radio
e delle risorse di  numerazione,  degli  obblighi  specifici  di  cui
all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare  lo  spettro  in
modo effettivo ed efficiente in conformita' a quanto  disposto  dagli
articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o  i
servizi di comunicazione elettronica contemplati  dall'autorizzazione
generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio  o
di numeri, devono comunicare, secondo quanto  disposto  dall'articolo
21, rispettivamente, al Ministero,  le  informazioni  necessarie  per
verificare     l'effettiva      osservanza      delle      condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorita' le
informazioni necessarie per  l'effettiva  osservanza  degli  obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonche'
le  informazioni  necessarie  per  verificare   il   rispetto   delle
condizioni apposte all'autorizzazione generale di  cui  alla  lettera
A), n. 1, e alla lettera  C),  n.  3,  dell'Allegato  1  al  presente
decreto. 
 
2. L'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo   13,   comma   2    e    delle    condizioni    apposte
all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1,  e  lettera
C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero  accerta
l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste
dall'autorizzazione generale o relative ai  diritti  di  uso,  ovvero
l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi  specifici  di  cui
all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione  accertata
e' notificata all'impresa, offrendole la  possibilita'  di  esprimere
osservazioni entro trenta giorni dalla notifica. 
 
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non  pone  rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente,  il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze  di
cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per
assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1  entro  un
termine ragionevole. 
 
4. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: 
 
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30; 
 
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un  servizio  o
di un pacchetto di servizi  che,  se  continuasse,  comporterebbe  un
notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli
obblighi in materia di accesso imposti in  seguito  a  un'analisi  di
mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78. 
 
5. Le misure di cui  al  comma  3  e  le  relative  motivazioni  sono
tempestivamente notificate all'impresa  interessata  e  prevedono  un
termine ragionevole entro  il  quale  l'impresa  deve  rispettare  le
misure stesse. 
 
6. In deroga ai commi 2 e  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
autorizza l'Autorita' a imporre, se  del  caso,  sanzioni  pecuniarie
alle imprese che non  forniscono  le  informazioni  dovute  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80  entro
una scadenza ragionevole fissata dall'autorita' competente. 
 
7. In caso di violazione grave o reiterata  piu'  di  due  volte  nel
quinquennio  delle  condizioni  dell'autorizzazione  generale  o  dei
diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse  di  numerazione  o
degli  obblighi  specifici  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,   o
all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano  rivelate
inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle  rispettive
competenze di cui al  comma  2,  possono  impedire  a  un'impresa  di
continuare a fornire reti o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
sospendendo o revocando i diritti  di  uso.  Dette  sanzioni  possono
essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui
all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso. 
 
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2,  3  e  7,  qualora  il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze  di
cui al comma 2,  abbiano  prova  della  violazione  delle  condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di  uso  o  degli  obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma  2,  tale  da  comportare  un
rischio grave e immediato per la  sicurezza  pubblica,  l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica, o da  ostacolare  la  prevenzione,  la
ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi
problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o
di servizi di comunicazione  elettronica  o  ad  altri  utenti  dello
spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per  porre
rimedio alla situazione prima di adottare una  decisione  definitiva,
dando  all'impresa   interessata   la   possibilita'   di   esprimere
osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
confermano le misure provvisorie, che  sono  valide  per  un  termine
massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure  di
attuazione non  sono  state  completate,  essere  prolungate  per  un
periodo di ulteriori tre mesi. 
 
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
28. 
 
                              TITOLO IV 
                PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO 
 
                               CAPO I 
 
                               Art. 33 
(Consolidamento   del   mercato   interno   per   le    comunicazioni
                            elettroniche) 
                (art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', nello svolgimento dei compiti relativi
al funzionamento del mercato interno indicati nel  presente  decreto,
tengono  nella  massima   considerazione   gli   obiettivi   di   cui
all'articolo 4. 
 
2.  L'Autorita'  contribuisce  allo  sviluppo  del  mercato   interno
collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli  altri  Stati
membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente
al fine di assicurare la  piena  applicazione,  in  tutti  gli  Stati
membri, delle disposizioni della direttiva  (UE)  2018/1972.  A  tale
scopo l'Autorita' coopera in particolare  con  la  Commissione  e  il
BEREC per individuare  i  tipi  di  strumenti  e  le  soluzioni  piu'
adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni
nel contesto del mercato. 
 
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o  nelle
linee guida adottate a norma dell'articolo 34  della  direttiva  (UE)
2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se  richiesta  ai
sensi dell'articolo 23, l'Autorita',  qualora  intenda  adottare  una
misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75,
78,  79  o  93  e  influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri,  rende
accessibile,  fornendone  apposita  documentazione,  il  progetto  di
misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla  Commissione,
al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione di altri Stati  membri,
nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorita' non puo' adottare
la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla  predetta
informativa. 
 
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non puo'  essere  adottato
per ulteriori due mesi: 
 
a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente
da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di
cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a
designare   un'impresa    come    detentrice,    individualmente    o
congiuntamente ad altre, di un significativo potere  di  mercato,  ai
sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4; 
 
b) se  influenza  gli  scambi  commerciali  tra  Stati  membri  e  la
Commissione europea ha indicato  all'Autorita'  che  il  progetto  di
misura  possa  creare  una  barriera  al  mercato  interno  o  dubita
seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione  e  in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4. 
 
5.  Qualora  la  Commissione  adotti  una   decisione   conformemente
all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1,  lettera  a)  della  direttiva
(UE) 2018/1972, l'Autorita' modifica o ritira il progetto  di  misura
entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura  e'
modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica  secondo  le
procedure di cui all'articolo 23 e notifica  il  progetto  di  misura
modificato alla Commissione europea  conformemente  al  comma  3  del
presente articolo. 
 
6. L'Autorita' tiene nella  massima  considerazione  le  osservazioni
delle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati  membri,  della
Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al  comma  4
del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo  32
della  direttiva  (UE)  2018/1972,  puo'  adottare  il  provvedimento
risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea. 
 
7. L'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte  le
misure definitive adottate che rientrano nel  comma  3  del  presente
articolo. 
 
8.  In  circostanze  straordinarie  l'Autorita',  ove   ritenga   che
sussistano motivi di  urgenza  per  salvaguardare  la  concorrenza  e
tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di  cui
ai commi 3 e  4,  puo'  adottare  adeguati  provvedimenti  temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con  le  disposizioni
del decreto. L'Autorita' comunica immediatamente tali  provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri e al  BEREC.  La  decisione
dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti
cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di
cui ai commi 3 e 4. 
 
9. L'Autorita' puo' ritirare  un  progetto  di  misura  in  qualsiasi
momento. 
 
                               Art. 34 
  (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) 
              (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) 
 
1. Quando la misura prevista  dall'articolo  33,  comma  3,  mira  ad
imporre, modificare o revocare un obbligo  imposto  a  un'impresa  in
applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato  disposto  con  gli
articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione  europea  entro
il termine di un mese di cui  all'articolo  32,  paragrafo  3,  della
direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita'  i  motivi  per  cui
ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno
o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con  il  diritto
dell'Unione, l'adozione del progetto di  misura  viene  ulteriormente
sospesa per i  tre  mesi  successivi  alla  predetta  notifica  della
Commissione medesima. In  assenza  di  una  notifica  in  tal  senso,
l'Autorita' puo'  adottare  il  progetto  di  misura,  tenendo  nella
massima considerazione le osservazioni  formulate  dalla  Commissione
europea,  dal  BEREC   o   da   un'altra   autorita'   nazionale   di
regolamentazione. 
 
2. Nel periodo di tre mesi di cui al  comma  1,  l'Autorita'  coopera
strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo  di
individuare la  misura  piu'  idonea  ed  efficace  alla  luce  degli
obiettivi stabiliti dall'articolo 4,  comma  1,  tenendo  debitamente
conto del  parere  dei  soggetti  partecipanti  al  mercato  e  della
necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 
 
3. L'Autorita' coopera  strettamente  con  il  BEREC  allo  scopo  di
individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio
parere di cui all'articolo 33,  paragrafo  3,  della  direttiva  (UE)
2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 
 
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita'  puo',
alternativamente: 
 
a) modificare o ritirare il suo  progetto  di  misura  tenendo  nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea  di  cui
al comma 1, nonche' il parere del BEREC; 
 
b) mantenere il suo progetto di misura. 
 
5. Entro un mese dalla data  di  formulazione  della  raccomandazione
della Commissione europea ai sensi  dell'articolo  33,  paragrafo  5,
lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve
a  norma  del  paragrafo  5,  lettera  b),  del  medesimo   articolo,
l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al  BEREC  la  misura
finale adottata. Tale periodo puo' essere  prorogato  per  consentire
all'Autorita'  di  avviare  una  consultazione  pubblica   ai   sensi
dell'articolo 23. 
 
6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare  o  ritirare  il
progetto  di  misura  sulla  base  della   raccomandazione   di   cui
all'articolo 33,  paragrafo  5,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2018/1972. 
 
7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi  fase
della procedura. 
 
                               CAPO II 
              Assegnazione coerente dello spettro radio 
 
                               Art. 35 
          (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) 
                           (art. 35 eecc) 
 
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione  conformemente
all'articolo  67  commi  2  e  3,  n  relazione  allo  spettro  radio
armonizzato  per  cui  sono  state  definite  condizioni  armonizzate
mediante misure tecniche di attuazione adottate in  conformita'  alla
decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i
servizi a  banda  larga  senza  fili,  l'Autorita'  e  il  Ministero,
ciascuno per la  parte  di  propria  competenza,  informano,  secondo
quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura  che
rientrano nell'ambito della  procedura  di  selezione  competitiva  o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3  e  indicano  se  e
quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di  valutazione
tra pari secondo le modalita' stabilite dall'articolo  35,  paragrafo
1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine  di  discutere  e
scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo
scambio di esperienze e  di  migliori  prassi  relativamente  a  tali
progetti di misura. 
 
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorita'  fornisce
una spiegazione sulle modalita' con cui il progetto di misura: 
 
a)  promuove  lo  sviluppo  del   mercato   interno,   la   fornitura
transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza  i  benefici
per i consumatori  e  consente  il  conseguimento  complessivo  degli
obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto  e
alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; 
 
b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; 
 
c) garantisce condizioni di investimento stabili  e  prevedibili  per
gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e  potenziali,  quando
sono installate reti per la fornitura  di  servizi  di  comunicazione
elettronica basati sullo spettro radio. 
 
                               Art. 36 
          (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio) 
                  (art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) 
 
1. Qualora l'uso delle frequenze  radio  sia  stato  armonizzato,  le
condizioni e le procedure di accesso  siano  state  concordate  e  le
imprese cui assegnare lo spettro radio  siano  state  selezionate  ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni  dell'Unione,
il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo  le
modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione  che
nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti
tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello  spettro
radio in questione, non possono essere prescritte  altre  condizioni,
ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare,  alterare
o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale
spettro radio. 
 
                               Art. 37 
(Autorizzazione  congiunta  per  la  concessione  di  diritti   d'uso
                  individuali dello spettro radio) 
                          (ex art. 37 eecc) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita' per le attivita' di competenza  possono
cooperare con le Autorita' competenti di uno o piu' Stati membri  tra
di loro  e  con  il  RSPG,  tenendo  conto  dell'eventuale  interesse
espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo  congiuntamente  gli
aspetti comuni di un processo  di  autorizzazione  e,  se  del  caso,
svolgendo congiuntamente  anche  il  processo  di  selezione  per  la
concessione dei diritti d'uso individuali dello  spettro  radio.  Nel
definire il processo di  autorizzazione  congiunto,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  tener
conto dei seguenti criteri: 
 
a) il processo di  autorizzazione  nazionale  e'  avviato  e  attuato
secondo  un  calendario  concordato  con  le   rispettive   autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati; 
 
b) il processo prevede, se del caso, condizioni  e  procedure  comuni
per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello
spettro radio tra gli Stati membri interessati; 
 
c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o  comparabili
da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli
Stati membri interessati, tra l'altro consentendo  agli  utilizzatori
di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi; 
 
d) il processo e' aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento
fino alla sua conclusione. 
 
2. Qualora il Ministero e l'Autorita', per le rispettive  competenze,
nonostante l'interesse espresso  dai  partecipanti  al  mercato,  non
agiscano congiuntamente con le autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito
alle ragioni della loro decisione. 
 
                              CAPO III 
                     Procedure di armonizzazione 
 
                               Art. 38 
                    (Procedure di armonizzazione) 
               (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri  compiti,
tengono  in   massima   considerazione   le   raccomandazioni   della
Commissione europea  di  cui  all'articolo  38,  paragrafo  1,  della
direttiva    (UE)     2018/1972,     concernenti     l'armonizzazione
dell'attuazione  delle  disposizioni  ed   il   conseguimento   degli
obiettivi fissati dalla direttiva  stessa.  Qualora  il  Ministero  o
l'Autorita' decidano di non conformarsi ad  una  raccomandazione,  ne
informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. 
 
                               Art. 39 
                          (Normalizzazione) 
               (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, vigilano  sull'uso  delle  norme  e  specifiche  tecniche
adottate  dalla  Commissione  europea  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  per  la  fornitura  armonizzata   di
servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete,  nella  misura
strettamente  necessaria  per   garantire   l'interoperabilita'   dei
servizi, la connettivita' da punto  a  punto,  la  facilitazione  del
passaggio a un altro fornitore e  della  portabilita'  dei  numeri  e
degli identificatori, e per migliorare la liberta'  di  scelta  degli
utenti. 
 
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma
1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle  norme  o  specifiche
adottate  dalle  organizzazioni  europee  di  normalizzazione  e,  in
mancanza,  promuove  l'applicazione  delle  norme  o  raccomandazioni
internazionali    adottate    dall'unione    internazionale     delle
telecomunicazioni   (UIT),    dalla    conferenza    europea    delle
amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   (CEPT),
dall'organizzazione   internazionale   per    la    standardizzazione
(International  Organisation  for  Standardisation  -  ISO)  e  dalla
commissione     elettrotecnica     internazionale      (International
Electrotechnical Commission  -  IEC).  Qualora  gia'  esistano  norme
internazionali, il Ministero  esorta  le  organizzazioni  europee  di
normalizzazione a usare dette norme o le loro parti  pertinenti  come
fondamento delle norme che elaborano, tranne nei  casi  in  cui  tali
norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci. 
 
3. Qualsiasi norma o specifica al  presente  articolo  non  impedisce
l'accesso eventualmente necessario in virtu'  del  presente  decreto,
ove possibile. 
 
                              TITOLO V 
                              SICUREZZA 
 
                               Art. 40 
                (Sicurezza delle reti e dei servizi) 
             (ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003) 
 
1.  L'Agenzia,  sentito  il  Ministero,  per  quanto  di   rispettiva
competenza e tenuto conto delle misure tecniche e  organizzative  che
possono  essere  adottate  dalla  Commissione   europea,   ai   sensi
dell'articolo  40,  paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)  2018/1972,
individua: 
 
a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e  organizzativa
per gestire i rischi per la sicurezza delle reti  e  dei  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  assicurando  un
livello di sicurezza adeguato  al  rischio  esistente,  tenuto  conto
delle  attuali  conoscenze  in  materia.  Tali  misure,  che  possono
comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono
anche finalizzate a prevenire  e  limitare  le  conseguenze  per  gli
utenti, le reti interconnesse e gli altri  servizi,  degli  incidenti
che pregiudicano la sicurezza; 
 
b) i casi in cui gli incidenti di  sicurezza  siano  da  considerarsi
significativi ai fini del corretto funzionamento  delle  reti  o  dei
servizi. 
 
2. Nella determinazione dei casi di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili: 
 
a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza; 
 
b) la durata dell'incidente di sicurezza; 
 
c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente  di
sicurezza; 
 
d) la misura in cui e' colpito il  funzionamento  della  rete  o  del
servizio; 
 
e) la portata dell'incidenza sulle attivita' economiche e sociali. 
 
3. Le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazioni  o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: 
 
a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
 
b) comunicano all'Agenzia e al Computer  Security  Incident  Response
Team  (CSIRT),  istituito  ai  sensi  dell'articolo  8  del   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni  significativo  incidente  di
sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). 
 
4. L'Agenzia puo' informare il  pubblico  o  imporre  all'impresa  di
farlo, ove accerti che la divulgazione della  notizia  dell'incidente
di sicurezza di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sia  nell'interesse
pubblico. Se del caso,  l'Agenzia  informa  le  Autorita'  competenti
degli altri Stati membri  e  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 
 
5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT,  provvede  direttamente  o
per il tramite dei fornitori  di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad informare gli  utenti  potenzialmente  interessati  da
minaccia particolare  e  significativa  di  incidenti  di  sicurezza,
riguardo a eventuali  misure  di  protezione  o  rimedi  cui  possono
ricorrere. 
 
6.  L'Agenzia  trasmette  ogni  anno  alla  Commissione   europea   e
all'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la  sicurezza  delle  reti  e
dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute  e
delle azioni adottate conformemente al presente articolo. 
 
7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione  per
gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni, collabora con le autorita'  competenti  degli  altri
Stati  membri  e  con  i  competenti   organismi   internazionali   e
dell'Unione europea  al  fine  di  definire  procedure  e  norme  che
garantiscano la sicurezza dei servizi. 
 
8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini  anche
una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza  ritardo,
al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili
ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679. 
 
                               Art. 41 
                      (Attuazione e controllo) 
             (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) 
 
1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia. 
 
2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione  elettronica  o  di
servizi  di  comunicazioni  elettroniche  accessibili   al   pubblico
adottano   le   istruzioni   vincolanti    eventualmente    impartite
dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per  porre
rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare  che  si  verifichi
nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa. 
 
3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: 
 
a) fornire all'Agenzia le informazioni  necessarie  per  valutare  la
sicurezza delle loro reti  e  dei  loro  servizi,  in  particolare  i
documenti relativi alle politiche di sicurezza; 
 
b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia  o  da
un  organismo  qualificato  indipendente  designato  dalla   medesima
Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 
 
4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita'
nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e  dei  servizi.  I
fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi
di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano
o raccolgono traffico per servizi offerti  sul  territorio  nazionale
sono tenuti a  fornire  le  informazioni  e  i  dati  necessari  alle
indagini. 
 
5. L'Agenzia, se del caso,  consulta  l'Autorita',  le  Autorita'  di
contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali,
e coopera con esse. 
 
6. Nel caso in  cui  l'Agenzia  riscontri  il  mancato  rispetto  del
presente  articolo  e  dell'articolo  40  ovvero  delle  disposizioni
attuative previste dai commi  1  e  2  da  parte  delle  imprese  che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di  cui
all'articolo 30, commi da 2 a 21. 
 
 
                              PARTE II 
                                RETI 
 
                              TITOLO I 
                  INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE 
 
                               CAPO I 
                             Contributi 
 
                               Art. 42 
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro  radio
                e di diritti di installare strutture) 
                 (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003) 
 
1. I contributi per la concessione di diritti di  uso  dello  spettro
radio nelle bande armonizzate, che  garantiscono  l'uso  ottimale  di
tali risorse, salvo quanto previsto dal comma  6,  sono  fissati  dal
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 
 
2. Si applicano i contributi nella misura prevista  dall'allegato  n.
12. 
 
3. Per  i  contributi  relativi  alla  concessione  dei  diritti  per
l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di
sopra o al di sotto di esse, usate per  fornire  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica e  strutture  collegate,  che  garantiscano
l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 98-octies decies, comma 2. 
 
4. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  trasparenti,
obiettivamente   giustificati,   proporzionati   allo   scopo,    non
discriminatori e tengono conto degli obiettivi  generali  di  cui  al
presente decreto. 
 
5. Per quanto concerne  i  diritti  d'uso  dello  spettro  radio,  il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
mirano a garantire che i contributi applicabili siano  fissati  a  un
livello che assicuri un'assegnazione e un  uso  dello  spettro  radio
efficienti, anche: 
 
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i  diritti
d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di  tali  diritti
nei loro possibili usi alternativi; 
 
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate  a  tali
diritti; 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          «Codice   europeo    delle    comunicazioni    elettroniche
          (rifusione)», e' pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Unione europea il 17 dicembre 2018. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  22
          aprile 2021, n. 53,  recante  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97: 
                «Art.   4   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
          il codice europeo delle comunicazioni elettroniche).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) riordinare  le  disposizioni  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di  un  nuovo
          codice     delle     comunicazioni     elettroniche     per
          l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
          necessario coordinamento tra  le  disposizioni  oggetto  di
          modifica o integrazione; 
                  b) prevedere l'assegnazione delle nuove  competenze
          affidate all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          quale Autorita' nazionale indipendente di  regolamentazione
          del  settore  e   alle   altre   autorita'   amministrative
          competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
          l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
          principio di stabilita' dell'attuale riparto di  competenze
          sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; 
                  c) introdurre  misure  di  semplificazione  per  lo
          sviluppo  della  connettivita'   e   per   potenziare   gli
          investimenti in reti a banda ultra  larga,  sia  fisse  che
          mobili, garantendo altresi'  l'accesso  generalizzato  alle
          reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione  per
          tutti i cittadini, evitando  zone  bianche  in  assenza  di
          copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili  e
          con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
          nozione di servizio universale che rispecchi  il  progresso
          tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
          utenti; 
                  d)  assicurare  il   rispetto   dei   principi   di
          concorrenza e di certezza  dei  tempi  nelle  procedure  di
          assegnazione e rinnovo dei diritti di uso  delle  frequenze
          radiomobili, cosi' come  previsto  dall'articolo  48  della
          direttiva (UE) 2018/1972; 
                  e)  definire  un  regime  autorizza  torio,   senza
          pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni  competenti
          di organizzare la gestione dello spettro radio e di  usarlo
          per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza  e  difesa,
          per l'uso delle frequenze utilizzate dalle  tecnologie  per
          l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area  Network
          (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
          fine di favorire lo sviluppo  di  progetti  imprenditoriali
          innovativi; 
                  f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
          fine di non ostacolare  lo  sviluppo  delle  attivita'  dei
          prestatori di servizi; 
                  g) prevedere adeguate e specifiche  misure  per  le
          imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso; 
                  h)  aggiornare  i  compiti  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle   comunicazioni,   anche   nell'ottica   di
          rafforzarne le prerogative di indipendenza; 
                  i)   provvedere   alla   revisione    dell'apparato
          sanzionatorio amministrativo e penale,  gia'  previsto  dal
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui  al  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003; 
                  l) provvedere  a  integrare  le  limitazioni  fatte
          salve dalla direttiva (UE) 2018/1972  per  fini  di  ordine
          pubblico,  pubblica  sicurezza  e  difesa,  includendo   le
          esigenze della sicurezza dello Stato, secondo  quanto  gia'
          previsto dal codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di
          cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; 
                  m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
          sociali e  di  opinione  tra  le  ricerche  scientifiche  e
          storiche a fini  statistici,  nel  rispetto  delle  diverse
          finalita' che le  medesime  perseguono,  essendo  orientate
          alla ricerca del dato, all'aggregazione  delle  opinioni  e
          all'espletamento dei  sondaggi  e  non  alla  promozione  e
          commercializzazione  di   beni   e   servizi   come   nelle
          televendite e nel telemarketing.». 
              - Il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          recante:  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre  2003,  n.
          214 - Supplemento Ordinario n. 150. 
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
          perimetro  di  sicurezza   nazionale   cibernetica   e   di
          disciplina dei poteri speciali  nei  settori  di  rilevanza
          strategica» e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  20
          novembre 2019, n. 272. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  70,
          recante: «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto  2003,
          n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche  in
          attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di  reti
          e servizi di comunicazione elettronica,  e  2009/136/CE  in
          materia di trattamento dei dati personali  e  tutela  della
          vita privata» e' pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  il  31
          maggio 2012, n. 126. 
              - Il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/61/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio  2014,
          recante misure volte a ridurre i  costi  dell'installazione
          di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n.  57  -
          Serie Generale. 
              - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,
          recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del  settore
          dei   contratti   pubblici,   per   l'accelerazione   degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici» e' pubblicato in
          Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140. 
              - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          recante:  «Misure  urgenti   per   la   semplificazione   e
          l'innovazione digitale» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          il 14 settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33. 
              -  Il  decreto-legge  31   dicembre   2020,   n.   183,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di
          termini  legislativi,  di  realizzazione  di   collegamenti
          digitali,  di  esecuzione  della  decisione  (UE,  EURATOM)
          2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'  in
          materia di recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea.
          Proroga del termine per la  conclusione  dei  lavori  della
          Commissione parlamentare di inchiesta  sui  fatti  accaduti
          presso la comunita' "Il Forteto"» e' pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51 - Serie Generale. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito
          con modificazioni dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,
          recante:  «Governane  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
          2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26. 
              - Il decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82,  convertito
          con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per il  cybersicurezza  nazionale»
          e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4  agosto  2021,  n.
          185. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12
          dicembre 2018, recante: «Misure di sicurezza ed  integrita'
          delle reti di comunicazione elettronica  e  notifica  degli
          incidenti  significativi»   e'   pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale il 21 gennaio 2019, n. 17 - Serie Generale. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          19 giugno  2020,  n.  110,  recante:  «Regolamento  recante
          modalita' e criteri di attivazione e gestione del  servizio
          IT-Alert»  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale   il   7
          settembre 2020, n. 222 - Serie Generale. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131, recante: «Regolamento in materia di
          perimetro di  sicurezza  nazionale  cibernetica,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n. 133» e' pubblicato in Gazzetta  Ufficiale
          il 21 ottobre 2020, n. 261 - Serie Generale. 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  completezza   di   informazione,   il   decreto
          legislativo  22  giugno  2016,  n.  128  (Attuazione  della
          direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE) e'  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale il 14 luglio 2016, n. 163. 
              - Per completezza di informazione, la legge  21  giugno
          1986, n.  317,  recante:  «Disposizioni  di  attuazione  di
          disciplina europea  in  materia  di  normazione  europea  e
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione» e' pubblicata in Gazzetta  Ufficiale  il
          02 luglio 1986. 
              -  Per  completezza   di   informazione,   il   decreto
          legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni   aspetti
          giuridici dei servizi della societa' dell'informazione  nel
          mercato interno, con particolare riferimento  al  commercio
          elettronico» e' pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  14
          aprile 2003 - Supplemento Ordinario. 
              -  Per  completezza   di   informazione,   il   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229» e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  l'08
          ottobre 2005 - Supplemento Ordinario. 
              - Per completezza di informazione, si riporta il  testo
          del comma 3, lettera b-bis) dell'articolo 5 della legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
                «3.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
                  a) - b) (omissis). 
                  b-bis) promuove, indirizza, coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per la banda  ultra  larga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.». 
              - Per completezza di informazione, si riporta il  testo
          dell'articolo 8 del  decreto-legge  1  marzo  2021,  n.  22
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55: 
                «Art.  8  (Funzioni   in   materia   di   innovazione
          tecnologica  e  transizione  digitale  e  istituzione   del
          Comitato interministeriale per la transizione digitale).  -
          1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
                  "b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per la banda  ultra  larga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.". 
                2. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  il   Comitato   interministeriale   per   la
          transizione digitale (CITD), con il compito di  assicurare,
          nelle materie di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera
          b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
          dal presente decreto, il coordinamento  e  il  monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni
          competenti in via ordinaria. Sono in ogni  caso  ricomprese
          prioritariamente nelle materie di competenza del  Comitato,
          le    attivita'    di    coordinamento    e    monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative relative: 
                  a) alla strategia nazionale italiana per  la  banda
          ultra  larga,  alle  reti  di   comunicazione   elettronica
          satellitari, terrestri mobili e fisse; 
                  b)  al  fascicolo  sanitario  elettronico  e   alla
          piattaforma dati sanitari; 
                  c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
          emergenti  dell'intelligenza   artificiale,   dell'internet
          delle cose (Io) e dei blocchi. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,  ove
          nominato, ed e'  composto  dai  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia   e   delle
          finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e  della
          salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri  Ministri  o
          loro delegati aventi competenza nelle materie  oggetto  dei
          provvedimenti  e  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. 
                4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  il  presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
                5. Il Presidente convoca il  Comitato,  ne  determina
          l'ordine  del  giorno,  ne  definisce   le   modalita'   di
          funzionamento  e  ne  cura,  anche  per  il  tramite  della
          Segreteria tecnico amministrativa di cui  al  comma  7,  le
          attivita' propedeutiche e funzionali allo  svolgimento  dei
          lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD  garantisce
          adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
                6.  Ferme  restando  le  ordinarie  competenze  delle
          pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
          singoli progetti, il CITD svolge compiti di: 
                  a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
          dei  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  transizione
          digitale   di   ciascuna   amministrazione,    anche    per
          valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo  da
          realizzare efficaci azioni sinergiche; 
                  b) esame delle modalita' esecutive  piu'  idonee  a
          realizzare i progetti da avviare o gia' avviati; 
                  c) monitoraggio delle  azioni  e  dei  progetti  in
          corso volto a verificare  lo  stato  dell'attuazione  delle
          attivita', individuare eventuali disfunzioni  o  criticita'
          e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative. 
                7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale e' costituita  la  Segreteria  tecnico
          amministrativa  del  CITD  con  funzioni  di   supporto   e
          collaborazione per la preparazione  e  lo  svolgimento  dei
          lavori e per il compimento delle  attivita'  di  attuazione
          delle   deliberazioni   del   Comitato.    La    Segreteria
          tecnico-amministrativa  e'  composta   da   personale   del
          contingente di cui al comma 9. Possono  essere  chiamati  a
          partecipare   ai   lavori    della    segreteria    tecnico
          amministrativa     rappresentanti      delle      pubbliche
          amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
          corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                8.  Restano  ferme  le  competenze  e   le   funzioni
          attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
          Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   innovazione
          tecnologica e la transizione digitale. 
                9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione  digitale  opera  un  contingente  composto  da
          esperti in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza
          nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi  di
          trasformazione tecnologica e  digitale  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, ovvero anche da personale  non  dirigenziale,
          collocato in posizione di  fuori  ruolo,  comando  o  altra
          analoga   posizione,   prevista   dagli   ordinamenti    di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, al quale  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
          amministrativo, e tecnico e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche, nonche' del personale delle forze di  polizia.
          A tal fine e' autorizzata la spesa nel  limite  massimo  di
          euro 2.200.000 per  l'anno  2021  e  di  euro  3.200.000  a
          decorrere dall'anno 2022. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, ove  nominato,  sono
          individuati il contingente  di  cui  al  comma  9,  la  sua
          composizione ed i relativi  compensi,  nel  limite  massimo
          individuale annuo di 90.000 euro al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
                11. Il contingente di cui all'articolo 42,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e'
          incrementato di 15 unita' nel limite massimo  di  spesa  di
          euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.». 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
          82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021,
          n. 109 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per completezza di informazione, si riporta il  testo
          dell'articolo 1,  comma  1),  del  decreto  legislativo  26
          ottobre 2010 n. 198: 
                «Art 1 (Definizioni). -  1.  Ai  sensi  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a) apparecchiature terminali: 
                    1) le apparecchiature allacciate  direttamente  o
          indirettamente all'interfaccia  di  una  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni  per  trasmettere,  trattare  o  ricevere
          informazioni; in entrambi i casi di allacciamento,  diretto
          o indiretto, esso puo' essere realizzato  via  cavo,  fibra
          ottica  o  via  elettromagnetica;   un   allacciamento   e'
          indiretto  se  l'apparecchiatura  e'  interposta   fra   il
          terminale e l'interfaccia della rete pubblica; 
                    2) le apparecchiature  delle  stazioni  terrestri
          per i collegamenti via satellite; 
                  b) apparecchiature delle stazioni terrestri  per  i
          collegamenti via satellite: le apparecchiature che  possono
          essere usate soltanto per trasmettere o per  trasmettere  e
          ricevere, "ricetrasmittenti", o  unicamente  per  ricevere,
          "riceventi", segnali di radiocomunicazioni via satelliti  o
          altri sistemi nello spazio; 
                  c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo
          Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione,
          di commercializzazione, di allacciamento, di  installazione
          o  di  manutenzione   di   apparecchiature   terminali   di
          telecomunicazione.» 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2018/1972  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per completezza di informazione, il regolamento  (UE)
          2015/2120 (Servizio di accesso a Internet: un  servizio  di
          comunicazione elettronica a disposizione del  pubblico  che
          fornisce  accesso  a  Internet,  ovvero   connettivita'   a
          praticamente  tutti  i  punti   finali   di   Internet,   a
          prescindere   dalla   tecnologia   di    rete    e    dalle
          apparecchiature terminali utilizzate), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 novembre 2015, n.
          L 315. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 1999, n.  203
          - Supplemento Ordinario n. 163. 
              -  La  legge  16  gennaio  2003,  n.  3   (Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione),  e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2003, n.  15
          - Supplemento Ordinario n. 5. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121:
          «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»,  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2008, n. 164. 
              - La legge  14  novembre  1995,  n.  481(Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'), e'  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale  il  18  novembre  1995,  n.  270  -  Supplemento
          Ordinario n. 136. 
              -  La  legge  31  luglio  1997,  n.  249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),  e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 1997, n.  177
          - Supplemento Ordinario n. 154. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 15 febbraio
          2016, n. 33 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  li'  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177: 
                «Art. 43 (Posizioni dominanti nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni). -  1.  I  soggetti  che  operano  nel
          sistema  integrato  delle  comunicazioni  sono   tenuti   a
          notificare all'Autorita'  le  intese  e  le  operazioni  di
          concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
          previste in apposito  regolamento  adottato  dall'Autorita'
          medesima, la verifica del rispetto dei  principi  enunciati
          dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
                2. L'Autorita',  su  segnalazione  di  chi  vi  abbia
          interesse  o,  periodicamente,  d'ufficio,  individuato  il
          mercato rilevante conformemente ai  principi  di  cui  agli
          articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non
          si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni
          e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e  che
          siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
          12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei  ricavi,  del
          livello  di  concorrenza  all'interno  del  sistema,  delle
          barriere all'ingresso nello  stesso,  delle  dimensioni  di
          efficienza  economica  dell'impresa  nonche'  degli  indici
          quantitativi di diffusione dei  programmi  radiotelevisivi,
          dei prodotti editoriali e delle  opere  cinematografiche  o
          fonografiche. 
                3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa  o  un
          gruppo di imprese  operanti  nel  sistema  integrato  delle
          comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
          prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
          12, adotta un atto  di  pubblico  richiamo,  segnalando  la
          situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo  di
          imprese e  il  singolo  mercato  interessato.  In  caso  di
          accertata  violazione  dei  predetti   limiti   l'Autorita'
          provvede ai sensi del comma 5. 
                4.   Gli   atti   giuridici,   le    operazioni    di
          concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di
          cui al presente articolo sono nulli. 
                5.   L'Autorita',   adeguandosi   al   mutare   delle
          caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita'  di
          cui al  comma  4,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per
          eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui  ai
          commi 7,  8,  9,  10,  11  e  12,  o  comunque  lesive  del
          pluralismo.  Qualora   ne   riscontri   l'esistenza,   apre
          un'istruttoria   nel    rispetto    del    principio    del
          contraddittorio,  al   termine   della   quale   interviene
          affinche'  esse  vengano  sollecitamente  rimosse;  qualora
          accerti il compimento di atti  o  di  operazioni  idonee  a
          determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
          9, 10, 11 e 12, ne inibisce la  prosecuzione  e  ordina  la
          rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga  di  dover
          disporre misure che incidano sulla struttura  dell'impresa,
          imponendo dismissioni di aziende o di rami di  azienda,  e'
          tenuta a determinare nel provvedimento  stesso  un  congruo
          termine entro il quale provvedere  alla  dismissione;  tale
          termine non puo' essere comunque superiore a  dodici  mesi.
          In  ogni  caso  le  disposizioni  relative  ai  limiti   di
          concentrazione di cui al presente articolo si applicano  in
          sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
          licenze e delle autorizzazioni. 
                6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato  nel
          rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui  al  comma
          5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
          In  particolare  debbono  essere  assicurati  la   notifica
          dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati,  la
          possibilita' di questi di presentare proprie  deduzioni  in
          ogni stadio dell'istruttoria, il potere  dell'Autorita'  di
          richiedere ai soggetti interessati e a terzi che  ne  siano
          in possesso di fornire informazioni e di esibire  documenti
          utili  all'istruttoria  stessa.  L'Autorita'  e'  tenuta  a
          rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza  inerenti  alla
          tutela  delle  persone  o   delle   imprese   su   notizie,
          informazioni  e  dati  in  conformita'  alla  normativa  in
          materia  di  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento di dati personali. 
                7.  All'atto  della  completa  attuazione  del  piano
          nazionale di assegnazione delle  frequenze  radiofoniche  e
          televisive in tecnica digitale,  uno  stesso  fornitore  di
          contenuti, anche  attraverso  societa'  qualificabili  come
          controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
          puo' essere titolare di autorizzazioni  che  consentano  di
          diffondere piu' del 20 per cento del totale  dei  programmi
          televisivi  o  piu'  del  20  per   cento   dei   programmi
          radiofonici irradiabili su frequenze  terrestri  in  ambito
          nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. 
                8. Fino alla completa attuazione del piano  nazionale
          di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in  tecnica
          digitale, il limite al numero complessivo di programmi  per
          ogni soggetto e' del 20  per  cento  ed  e'  calcolato  sul
          numero complessivo  dei  programmi  televisivi  concessi  o
          irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma  1,  della
          legge n. 112 del 2004, in  ambito  nazionale  su  frequenze
          terrestri  indifferentemente  in  tecnica  analogica  o  in
          tecnica  digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in
          tecnica digitale possono concorrere a formare  la  base  di
          calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per  cento
          della popolazione. Al fine del rispetto del limite  del  20
          per cento non sono computati i programmi che  costituiscono
          la replica simultanea di  programmi  irradiati  in  tecnica
          analogica. Il presente criterio di calcolo si applica  solo
          ai  soggetti  i  quali  trasmettono  in  tecnica   digitale
          programmi che raggiungono una  copertura  pari  al  50  per
          cento della popolazione nazionale. 
                9. Fermo  restando  il  divieto  di  costituzione  di
          posizioni dominanti nei singoli mercati che  compongono  il
          sistema integrato delle comunicazioni,  i  soggetti  tenuti
          all'iscrizione   nel   registro    degli    operatori    di
          comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
          lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249,
          non  possono  ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti
          controllati o  collegati  ai  sensi  dei  commi  14  e  15,
          conseguire ricavi superiori al  20  per  cento  dei  ricavi
          complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 
                10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli  derivanti
          dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo  al
          netto dei diritti dell'erario, da pubblicita'  nazionale  e
          locale  anche  in  forma  diretta,   da   televendite,   da
          sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione  del  prodotto
          realizzata al punto vendita con esclusione  di  azioni  sui
          prezzi, da convenzioni con soggetti  pubblici  a  carattere
          continuativo   e   da   provvidenze    pubbliche    erogate
          direttamente ai soggetti esercenti  le  attivita'  indicate
          all'articolo 2, comma 1, lettera s) da offerte televisive a
          pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di  quotidiani
          e  periodici  inclusi  i  prodotti  librari  e  fonografici
          commercializzati in  allegato,  nonche'  dalle  agenzie  di
          stampa a carattere nazionale, dall'editoria  elettronica  e
          annalistica  anche  per  il   tramite   di   internet,   da
          pubblicita' on line e sulle diverse  piattaforme  anche  in
          forma diretta, incluse le risorse  raccolte  da  motori  di
          ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e  dalla
          utilizzazione delle opere  cinematografiche  nelle  diverse
          forme di fruizione del pubblico. 
                11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
          o collegate, i cui ricavi nel settore  delle  comunicazioni
          elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo  18  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  superiori
          al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
          possono   conseguire   nel    sistema    integrato    delle
          comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del  sistema
          medesimo. 
                12. I soggetti che esercitano l'attivita'  televisiva
          in ambito nazionale su  qualunque  piattaforma  che,  sulla
          base dell'ultimo provvedimento di  valutazione  del  valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono  ((...))  acquisire   partecipazioni   in   imprese
          editrici  di  giornali  quotidiani   o   partecipare   alla
          costituzione  di  nuove  imprese   editrici   di   giornali
          quotidiani,  con  l'eccezione  delle  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani  diffusi  esclusivamente  in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate,   controllanti   o    collegate    ai    sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. 
                13. Ai  fini  della  individuazione  delle  posizioni
          dominanti vietate dal  presente  testo  unico  nel  sistema
          integrato delle  comunicazioni,  si  considerano  anche  le
          partecipazioni al capitale acquisite o  comunque  possedute
          per   il   tramite   di   societa'   anche   indirettamente
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. Si considerano  acquisite  le  partecipazioni  che
          vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
          appartenevano precedentemente anche  in  conseguenza  o  in
          connessione ad operazioni di fusione, scissione,  scorporo,
          trasferimento  d'azienda  o  simili  che  interessino  tali
          soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
          qualsiasi   forma   conclusi,   in   ordine   all'esercizio
          concertato  del  voto,  o  comunque  alla  gestione   della
          societa',  diversi  dalla  mera  consultazione  tra   soci,
          ciascuno dei soci e' considerato come titolare della  somma
          di azioni o quote detenute dai soci contraenti  o  da  essi
          controllate. 
                14. Ai fini del presente  testo  unico  il  controllo
          sussiste, anche con riferimento a  soggetti  diversi  dalle
          societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
          e secondo, del codice civile. 
                15. Il controllo si considera esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                  a) esistenza di un soggetto che, da solo o in  base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori; 
                  b) sussistenza di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario o organizzativo o economico idonei  a
          conseguire uno dei seguenti effetti: 
                    1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 
                    2) il coordinamento della  gestione  dell'impresa
          con quella di altre imprese ai fini  del  perseguimento  di
          uno scopo comune; 
                    3) l'attribuzione di poteri maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
                    4) l'attribuzione a soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese; 
                  c) l'assoggettamento a direzione comune,  che  puo'
          risultare  anche  in  base   alle   caratteristiche   della
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          significativi e qualificati elementi. 
                16.    L'Autorita'    vigila     sull'andamento     e
          sull'evoluzione dei mercati relativi al  sistema  integrato
          delle  comunicazioni,  rendendo   pubblici   con   apposite
          relazioni annuali al Parlamento i risultati  delle  analisi
          effettuate,  nonche'  pronunciandosi  espressamente   sulla
          adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  il  18
          agosto 1990 n. 192: 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque denominato, comprese le domande per le  iscrizioni
          in albi o ruoli  richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  ,  ove  espressamente  previsto  dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
                2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
                3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
                4.   Decorso   il   termine   per   l'adozione    dei
          provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo,  ovvero  di
          cui al comma  6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta
          comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma  3  in
          presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
                4-bis. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
                5. 
                6. Ove il fatto non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
                6-bis. Nei casi  di  Scia  in  materia  edilizia,  il
          termine di sessanta giorni di  cui  al  primo  periodo  del
          comma  3  e'  ridotto  a   trenta   giorni.   Fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  4  e  al
          comma 6, restano altresi' ferme  le  disposizioni  relative
          alla vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-edilizia,  alle
          responsabilita' e alle sanzioni previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  dalle
          leggi regionali. 
                6-ter.  La   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita',  la  denuncia  e  la  dichiarazione  di   inizio
          attivita'   non    costituiscono    provvedimenti    taciti
          direttamente   impugnabili.   Gli    interessati    possono
          sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
          all'amministrazione  e,  in  caso  di   inerzia,   esperire
          esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e  3
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta il testo dei commi 65 e  66  dell'articolo
          1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
                «65.  A  decorrere  dall'anno  2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive. 
                66. In sede di prima applicazione, per  l'anno  2006,
          l'entita'  della  contribuzione  a  carico   dei   soggetti
          operanti   nel   settore   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481, e' fissata in  misura  pari  all'1,5
          per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
          approvato prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Per  gli   anni   successivi,   eventuali
          variazioni   della   misura   e   delle   modalita'   della
          contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni ai sensi  del  comma  65,  nel
          limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal
          bilancio  approvato  precedentemente  alla  adozione  della
          delibera.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento).  -  1.
          Per sopravvenuti motivi di pubblico  interesse  ovvero  nel
          caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
          al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
          i provvedimenti di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
                1-bis. Ove la revoca di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
                1-ter.». 
              - Il regolamento (UE) 2018/1971 recante misure volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica ad alta velocita' Testo rilevante ai  fini  del
          SEE, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 17 dicembre 2018, L. 321. 
              - Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241
          si veda nelle note all'art. 11. 
              -  La  direttiva  2003/98/CE  relativa  al   riutilizzo
          dell'informazione del settore pubblico, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  345   del
          31/12/2003. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  141-decies  del
          Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206: 
                «Art. 141-decies (Ruolo delle autorita'  competenti).
          - 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR,
          la relativa domanda produce sulla prescrizione gli  effetti
          della domanda giudiziale. Dalla  stessa  data,  la  domanda
          impedisce altresi' la decadenza per una sola volta. 
                2. Se la procedura ADR fallisce, i  relativi  termini
          di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente
          dalla data della comunicazione  alle  parti  della  mancata
          definizione della controversia con  modalita'  che  abbiano
          valore di conoscenza legale. 
                3. Sono fatte salve  le  disposizioni  relative  alla
          prescrizione  e  alla  decadenza  contenute  negli  accordi
          internazionali di cui l'Italia e' parte.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2621  del  codice
          civile: 
                «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
          casi  previsti  dall'art.  2622,  gli   amministratori,   i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
          quali, al fine  di  conseguire  per  se'  o  per  altri  un
          ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
          altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al  pubblico,
          previste  dalla  legge,  consapevolmente  espongono   fatti
          materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
          fatti materiali rilevanti la cui comunicazione  e'  imposta
          dalla legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
          finanziaria della societa' o del gruppo al quale la  stessa
          appartiene, in modo concretamente idoneo ad  indurre  altri
          in errore, sono puniti con la pena della reclusione da  uno
          a cinque anni. La  stessa  pena  si  applica  anche  se  le
          falsita'  o  le  omissioni  riguardano  beni  posseduti   o
          amministrati dalla societa' per conto di terzi.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  531/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2012,  relativo  al
          roaming  sulle  reti  pubbliche  di  comunicazioni   mobili
          all'interno  dell'Unione  europea,  come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 30 giugno 2012, n. L 172. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa o, se piu' favorevole e qualora sia  stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se questa non vi e' stata, alla notificazione degli estremi
          della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed  alle
          ordinanze comunali e  provinciali,  la  Giunta  comunale  o
          provinciale,  all'interno  del  limite  edittale  minimo  e
          massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso
          importo del pagamento in misura  ridotta,  in  deroga  alle
          disposizioni del primo comma. 
                Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65: 
                «Art.  8.(Gruppi  di  intervento  per  la   sicurezza
          informatica  in  caso  di  incidente  -  CSIRT).  -  1.  E'
          istituito,  presso  ((l'Agenzia  per  la   cybersicurezza))
          nazionale, il CSIRT italiano, che svolge  i  compiti  e  le
          funzioni  del  Computer  Emergency  Responsi  Team   (CERT)
          nazionale,  di  cui   all'articolo   16-bis   del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e  del  CERT-PA,  gia'
          operante presso l'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  sensi
          dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
                2. L'organizzazione  e  il  funzionamento  del  CSIRT
          italiano sono disciplinati con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il  9
          novembre 2018. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019,
          n. 162, convertito con modificazioni dalla l.  28  febbraio
          2020, n. 8. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito con  modificazioni  dalla  l.  28  febbraio
          2020, n. 8. 
                3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
          nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
                4. Il  CSIRT  italiano  assicura  la  conformita'  ai
          requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti
          di cui all'allegato I, punto 2, si occupa  dei  settori  di
          cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
          dispone   di   un'infrastruttura    di    informazione    e
          comunicazione appropriata, sicura e  resiliente  a  livello
          nazionale. 
                5. Il CSIRT italiano definisce le  procedure  per  la
          prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 
                6. Il CSIRT  italiano  garantisce  la  collaborazione
          effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di  cui
          all'articolo 11. 
                7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  comunica
          alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
          modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 
                8.  Il  CSIRT  italiano,  per  lo  svolgimento  delle
          proprie funzioni, puo'  avvalersi  anche  dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
                9. Le funzioni svolte dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  in  qualita'  di   CERT   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 16-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
          digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   sono
          trasferite al CSIRT italiano a far data  dalla  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2. 
                10. Per le spese relative al funzionamento del  CSIRT
          italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
          a decorrere dall'anno 2020. A tali  oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 22.». 
              - Il Regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
          Note all'art. 42: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  172  a   176
          dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                «172. L'importo dei contributi per  i  diritti  d'uso
          delle frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  dovuto
          dagli operatori di rete in ambito nazionale  o  locale,  e'
          determinato,  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato  allo  scopo,
          non discriminatorio e obiettivo sulla base  dell'estensione
          geografica del titolo autorizzato, del  valore  di  mercato
          delle frequenze,  tenendo  conto  di  meccanismi  premianti
          finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva  a  fini
          concorrenziali nonche' all'uso  di  tecnologie  innovative.
          L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44, e' abrogato. 
                173. Il regime contributivo di cui al  comma  172  si
          applica anche alle annualita' per  le  quali  i  contributi
          dovuti non sono stati determinati. 
                174. Dall'importo dei contributi di cui al comma  172
          e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali  e
          locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita'
          di operatore di  rete  televisiva  in  tecnologia  digitale
          terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per
          i  collegamenti  in  ponte   radio,   calcolati   in   base
          all'allegato  n.  10   del   codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate
          complessive annuali per il bilancio dello Stato  in  misura
          non inferiore a euro 32,8 milioni. 
                175. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi
          172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2015, si  provvede,  per  l'anno  2015,  mediante
          utilizzo delle somme gia'  versate,  entro  il  9  dicembre
          2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
          dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,
          n.  388,  che   restano   acquisite   all'erario   per   il
          corrispondente importo,  e,  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
                176. Le disposizioni dei commi da 172 a  175  entrano
          in vigore il giorno successivo alla data  di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380: 
                «Art.16 (Contributo per il rilascio del  permesso  di
          costruire). - 1. - 6. (omissis). 
                7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28: 
                «Art.  2  (Unita'   immobiliare).   -   1.   L'unita'
          immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato,  o
          da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati  ovvero  da
          un'area, che, nello stato in cui si trova e  secondo  l'uso
          locale, presenta potenzialita' di  autonomia  funzionale  e
          reddituale. 
                2. L'abitazione  e  gli  altri  immobili  strumentali
          all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono  unita'
          immobiliari da denunciare in catasto autonomamente. 
                3.  Sono  considerate  unita'  immobiliari  anche  le
          costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate  o  fisse  al
          suolo,  di  qualunque  materiale  costituite,  nonche'  gli
          edifici sospesi o galleggianti, stabilmente  assicurati  al
          suolo,   purche'   risultino   verificate   le   condizioni
          funzionali e reddituali di cui al comma 1.  Del  pari  sono
          considerate unita' immobiliari  i  manufatti  prefabbricati
          ancorche' semplicemente appoggiati al suolo,  quando  siano
          stabili nel  tempo  e  presentino  autonomia  funzionale  e
          reddituale». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2004 n. 45 -  Supplemento
          Ordinario n. 28. 
              - Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  5   maggio   1989,   n.   160
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti   e   di
          concessioni marittime), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          il 6 marzo 1989 n. 54. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (Approvazione
          del testo definitivo  del  Codice  della  navigazione),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 1942 n. 93. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36: 
                «Art. 4 (Funzioni dello Stato). - In  vigore  dal  22
          marzo 2001 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: 
                  a) alla determinazione dei limiti  di  esposizione,
          dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',  in
          quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
          1, lettera d), numero 2), in considerazione del  preminente
          interesse nazionale alla definizione di criteri  unitari  e
          di normative omogenee in relazione alle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1; 
                  b) alla promozione di attivita'  di  ricerca  e  di
          sperimentazione     tecnico-scientifica,     nonche'     al
          coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
          di  diffusione  dei   dati,   informando   annualmente   il
          Parlamento su tale attivita', in  particolare  il  Ministro
          della  sanita'   promuove,   avvalendosi   di   istituzioni
          pubbliche e private senza fini di lucro, aventi  comprovata
          esperienza nel campo scientifico, un programma  pluriennale
          di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi  sperimentale,
          al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a
          campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; 
                  c)  all'istituzione  del  catasto  nazionale  delle
          sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,  magnetici  ed
          elettromagnetici e delle zone territoriali interessate,  al
          fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; 
                  d) alla determinazione dei criteri di  elaborazione
          dei piani di risanamento di cui all'articolo  9,  comma  2,
          con particolare riferimento alle priorita'  di  intervento,
          ai tempi di attuazione ed alle modalita'  di  coordinamento
          delle  attivita'  riguardanti  piu'  regioni  nonche'  alle
          migliori tecnologie disponibili  per  quanto  attiene  alle
          implicazioni di carattere economico ed impiantistico; 
                  e) all'individuazione delle tecniche di misurazione
          e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; 
                  f) alla realizzazione di accordi di programma con i
          gestori di elettrodotti  ovvero  con  i  proprietari  degli
          stessi o delle reti di trasmissione o  con  coloro  che  ne
          abbiamo  comunque  la  disponibilita'   nonche'   con   gli
          esercenti  di  impianti  per  emittenza  radiotelevisiva  e
          telefonia  mobile,  al  fine  di  promuovere  tecnologie  e
          tecniche di costruzione degli impianti  che  consentano  di
          minimizzare le emissioni nell'ambiente  e  di  tutelare  il
          paesaggio; 
                  g)   alla   definizione   dei    tracciati    degli
          elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; 
                  h)  alla  determinazione  dei  parametri   per   la
          previsione di  fasce  di  rispetto  per  gli  elettrodotti;
          all'interno di tali fasce di  rispetto  non  e'  consentita
          alcuna  destinazione  di  edifici  ad   uso   residenziale,
          scolastico,  sanitario  ovvero  ad  uso  che  comporti  una
          permanenza non inferiore a quattro ore. 
                2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione  e
          gli obiettivi di qualita', le  tecniche  di  misurazione  e
          rilevamento   dell'inquinamento   elettromagnetico   e    i
          parametri per la previsione di fasce di  rispetto  per  gli
          elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h),  sono
          stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge: 
                  a) per la popolazione, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di  seguito  denominata
          "Conferenza unificata"; 
                  b)  per  i  lavoratori  e  le  lavoratrici,   ferme
          restando le disposizioni previste dal  decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  sanita',  sentiti  i  Ministri
          dell'ambiente e del lavoro e della previdenza  sociale,  il
          Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti  Commissioni
          parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          unificata. Il medesimo  decreto  disciplina,  altresi',  il
          regime di  sorveglianza  medica  sulle  lavoratrici  e  sui
          lavoratori professionalmente esposti. 
                3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2  non
          siano state raggiunte  le  intese  in  sede  di  Conferenza
          unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
          trenta giorni successivi adotta i decreti di cui  al  comma
          2, lettere a) e b). 
                4. Alla determinazione dei  criteri  di  elaborazione
          dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
          si provvede, entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6  e
          la Conferenza unificata. 
                5. Le regioni adeguano  la  propria  legislazione  ai
          limiti  di  esposizione,  ai  valori   di   attenzione   e,
          limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera  d),  numero  2),  agli  obiettivi  di  qualita'
          previsti dai  decreti  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo. 
                6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire  8.000  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2001, 2002 e 2003 per le  attivita'  di  cui  al
          comma  1,  lettera  b),  di  lire  2.000  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui  al  comma
          1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per  ciascuno  degli
          anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione  degli  accordi
          di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
          ulteriori accordi di programma di cui agli  articoli  12  e
          13.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  22
          febbraio 2001, n. 36: 
                «Art.  14  (Controlli).  -  1.   Le   amministrazioni
          provinciali e comunali, al fine di esercitare  le  funzioni
          di controllo e di  vigilanza  sanitaria  e  ambientale  per
          l'attuazione della presente legge, utilizzano le  strutture
          delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
          cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  21  gennaio  1994,  n.  61.
          Restano ferme le competenze in  materia  di  vigilanza  nei
          luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti. 
                2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali  per  la
          protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali si avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
          nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,  dei  presidi
          multizonali di prevenzione (PMP),  dell'Istituto  superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro  (ISPESL)  e
          degli   ispettori   territoriali   del   Ministero    delle
          comunicazioni, nel  rispetto  delle  specifiche  competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti. 
                3. Il controllo all'interno degli  impianti  fissi  o
          mobili destinati alle attivita' istituzionali  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  e'
          disciplinato dalla specifica normativa  di  settore.  Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni. 
                4.   Il   personale   incaricato    dei    controlli,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di  controllo,
          puo' accedere agli  impianti  che  costituiscono  fonte  di
          emissioni elettromagnetiche e  richiedere,  in  conformita'
          alle disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e  i
          documenti  necessari  per  l'espletamento   delle   proprie
          funzioni.  Tale  personale  e'  munito  di   documento   di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza.». 
              - Il decreto legislativo 22  gennaio  2004  n.  42  che
          istituisce il «Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio  2002,  n.
          137.», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  24  febbraio
          2004 n. 45 - Supplemento Ordinario n. 28. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater  e  14-quinquies  della  citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenze dei servizi). - 1. La conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152.)). 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
          svolge in forma  semplificata  e  in  modalita'  asincrona,
          salvo i casi di cui  ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni
          avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo  47
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
          un termine diverso,  il  suddetto  termine  e'  fissato  in
          novanta giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva  della  conferenza,  con  gli   effetti   di   cui
          all'articolo    14-quater,    qualora    abbia    acquisito
          esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
          implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati  e  le
          altre amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni  e
          prescrizioni eventualmente indicate  dalle  amministrazioni
          ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
          essere accolte  senza  necessita'  di  apportare  modifiche
          sostanziali  alla  decisione  oggetto   della   conferenza.
          Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
          ritenga superabili,  l'amministrazione  procedente  adotta,
          entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
          negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
          della domanda. Nei  procedimenti  a  istanza  di  parte  la
          suddetta   determinazione   produce   gli   effetti   della
          comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
          procedente trasmette alle altre  amministrazioni  coinvolte
          le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
          suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del   comma   2.
          Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
          data ragione nell'ulteriore determinazione  di  conclusione
          della conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza in modalita' sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
          conferenza  comunicando  alle  altre   amministrazioni   le
          informazioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e
          convocando la riunione entro  i  successivi  quarantacinque
          giorni.   L'amministrazione   procedente   puo'    altresi'
          procedere in forma simultanea e in  modalita'  sincrona  su
          richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del
          privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
          cui al comma 2, lettera b). In  tal  caso  la  riunione  e'
          convocata nei successivi quarantacinque giorni 2». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  9-ter
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 2  (Conclusione  del  procedimento).  -  9-ter.
          Decorso inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
          procedimento o quello superiore  di  cui  al  comma  7,  il
          responsabile o  l'unita'  organizzativa  di  cui  al  comma
          9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,  esercita
          il potere sostitutivo e, entro un termine pari  alla  meta'
          di   quello   originariamente   previsto,    conclude    il
          procedimento attraverso le strutture competenti  o  con  la
          nomina di un commissario.». 
              - Si riporta il titolo del decreto del presidente della
          Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante  «Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  espropriazione  per  pubblica  utilita'   (Testo   A)»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001,  n.
          189, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4,  5  e  6  del
          decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33: 
                «Art   4    (Accesso    alle    informazioni    sulle
          infrastrutture  fisiche  e  sportello   unico   telematico.
          Istituzione  del  Sistema  informativo  nazionale  federato
          delle  infrastrutture).  -  1.  Al   fine   di   facilitare
          l'installazione di reti  di  comunicazione  elettronica  ad
          alta   velocita',   anche   attraverso   l'uso    condiviso
          dell'infrastruttura fisica esistente  ed  il  dispiegamento
          piu' efficiente  delle  infrastrutture  fisiche  nuove,  si
          procede  ad  una  mappatura  delle  reti  di  comunicazione
          elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura
          fisica funzionale ad  ospitarle,  presente  nel  territorio
          nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro  il
          30 aprile 2016, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni e  l'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale (Agide), stabilisce  le  regole  tecniche  per  la
          definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale
          federato  delle  infrastrutture,  "di  seguito  SINFI",  le
          modalita'  di   prima   costituzione,   di   raccolta,   di
          inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le  regole
          per  il  successivo  aggiornamento,   lo   scambio   e   la
          pubblicita' dei dati territoriali  detenuti  dalle  singole
          amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e
          da ogni proprietario o gestore  di  infrastrutture  fisiche
          funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I
          dati cosi' ricavati sono resi  disponibili  in  formato  di
          tipo aperto e interoperabile, ai  sensi  dell'articolo  68,
          comma 3, del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  elaborabili
          elettronicamente e geo referenziati, senza compromettere il
          carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione  del
          presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al  fine  di  agevolare  la  condivisione
          delle infrastrutture e la pianificazione degli  interventi,
          entro i centoventi giorni successivi alla sua  costituzione
          confluiscono nel  Sistema  informativo  nazionale  federato
          delle   infrastrutture   da   parte   dei   gestori   delle
          infrastrutture fisiche, sia pubblici che  privati,  nonche'
          da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
          banche  di  dati  contenenti  informazioni  sulle  reti  di
          comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'   e   sulle
          infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
          nazionale e locale, o comunque i dati  ivi  contenuti  sono
          resi accessibili e compatibili con le regole  tecniche  del
          Sistema    informativo     nazionale     federato     delle
          infrastrutture. 
                1-bis.  Il  Sistema  informativo  nazionale  federato
          delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato  dei  dati
          previsti dal  comma  2,  viene  altresi'  utilizzato  dalle
          Pubbliche Amministrazioni per  agevolare  la  procedura  di
          valutazione  di  impatto  dei  progetti  sul  territorio  e
          consentire   un   celere   svolgimento   dei   procedimenti
          autorizzativi, attraverso l'inserimento dei  dati  relativi
          alle aree vincolate. 
                2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori
          di   rete,   in   caso   di   realizzazione,   manutenzione
          straordinaria   sostituzione    o    completamento    della
          infrastruttura,  hanno  l'obbligo  di  comunicare  i   dati
          relativi  all'apertura  del  cantiere,  al  SINFI,  con  un
          anticipo di  almeno  novanta  giorni  salvo  si  tratti  di
          interventi  emergenziali.   Devono   altresi'   mettere   a
          disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
          opere di genio civile, in  corso  o  programmate,  relative
          alla loro infrastruttura  fisica  per  le  quali  e'  stata
          rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura  di
          concessione  dell'autorizzazione  oppure  si   prevede   di
          presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
          alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi: 
                  a) l'ubicazione e il tipo di opere; 
                  b) gli elementi di rete interessati; 
                  c) la data prevista di inizio dei lavori e la  loro
          durata; 
                  d) un punto di contatto. 
                3.  Il  SINFI,  quale  sportello   unico   telematico
          pubblica  tutte  le  informazioni   utili   relative   alle
          condizioni e alle  procedure  applicabili  al  rilascio  di
          autorizzazioni  per  le  opere,  anche  di  genio   civile,
          necessarie ai fini dell'installazione di elementi  di  reti
          di  comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'.   Esso
          fornisce altresi' agli operatori di  rete  che  vi  abbiano
          interesse  e  che  inoltrino  domanda  in  via  telematica,
          informazioni su: 
                  a) ubicazione tracciato; 
                  b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura; 
                  c) punto di contatto. 
                4. Nelle more della piena operativita' del  SINFI,  e
          comunque sino al 1° gennaio 2017,  gli  operatori  di  rete
          possono  rivolgersi,   ai   fini   dell'ottenimento   delle
          informazioni minime di cui  al  comma  3,  direttamente  ai
          gestori delle infrastrutture fisiche e  agli  operatori  di
          rete. 
                5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere
          alla stessa informazioni minime di  cui  al  comma  3,  ove
          necessarie ai fini della richiesta di cui  all'articolo  3,
          commi 2 e 3. 
                6. A tal  fine,  gli  operatori  di  rete  presentano
          domanda di accesso specificando la zona  in  cui  intendono
          installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad
          alta velocita'. I gestori delle  infrastrutture  fisiche  e
          gli operatori di rete consentono  l'accesso,  a  condizioni
          proporzionate, non  discriminatorie  e  trasparenti,  entro
          trenta giorni dalla  data  di  ricevimento  della  relativa
          richiesta scritta. L'accesso alle  informazioni  minime  di
          cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella  misura
          in cui strettamente necessario per  ragioni  connesse  alla
          sicurezza  e  all'integrita'  delle  reti,  alla  sicurezza
          nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
          alla riservatezza o a segreti tecnici  e  commerciali.  Nel
          caso di infrastrutture fisiche aventi  particolari  livelli
          di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
          solo per le parti dell'infrastruttura idonee  al  passaggio
          dei cavi in  fibra  ottica  e  nel  rispetto  di  tutte  le
          prescrizioni   di   sicurezza   impartite    dal    gestore
          dell'infrastruttura fisica. 
                7. Su specifica richiesta scritta di un operatore  di
          rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
          e agli altri operatori di rete di soddisfare  le  richieste
          ragionevoli di ispezioni  in  loco  di  specifici  elementi
          della   loro   infrastruttura.    La    richiesta    indica
          specificatamente   le   parti   o   gli   elementi    della
          infrastruttura   fisica,   interessati    dalla    prevista
          installazione  degli  elementi  di  reti  di  comunicazione
          elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni  in  loco  sono
          autorizzate  dal  gestore  entro  un  mese  dalla  data  di
          ricevimento della  richiesta  scritta,  secondo  condizioni
          proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche  in
          ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
          e  dagli  altri  operatori  di  rete,  salve  le  possibili
          limitazioni di cui al comma 6. 
                8. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle    comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con
          proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
          cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso  di  infrastrutture  fisiche
          esistenti che siano  considerate  non  tecnicamente  idonee
          all'installazione di reti di comunicazione  elettronica  ad
          alta velocita' o nel  caso  delle  infrastrutture  critiche
          nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011,  n.
          61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
          parti interessate e' offerta la possibilita'  di  esprimere
          osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro  il
          termine di trenta  giorni.  Il  decreto  con  l'indicazione
          delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea. 
                9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle
          informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
          di adottare misure  atte  a  garantire  il  rispetto  della
          riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali». 
                «Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
          accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
          1° agosto 2002, n.  166,  ogni  gestore  di  infrastrutture
          fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
          accordi per il coordinamento di opere di genio  civile  con
          operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
          di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In  assenza
          di infrastrutture disponibili, l'installazione  delle  reti
          di  comunicazione  elettronica   ad   alta   velocita'   e'
          effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a  basso
          impatto ambientale e secondo quanto previsto  dall'articolo
          6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
          comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
          ministeriale da adottarsi ai sensi del citato  articolo  6,
          comma 4-ter, del decreto-legge n.  145  del  2013,  trovano
          applicazione le norme tecniche e le prassi  di  riferimento
          nella  specifica  materia  elaborate  dall'Ente   nazionale
          italiano di unificazione. 
                1-bis.  Al  fine  di  favorire  lo   sviluppo   delle
          infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul  sedime
          stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a  banda
          ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
          con  la  metodologia   della   micro   trincea   attraverso
          l'esecuzione di uno  scavo  e  contestuale  riempimento  di
          ridotte dimensioni  (larghezza  da  2,00  a  4,00  cm,  con
          profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35  cm),  in
          ambito urbano ed  extraurbano,  anche  in  prossimita'  del
          bordo stradale o sul marciapiede. 
                1-ter. L'ente  titolare  o  gestore  della  strada  o
          autostrada, ferme restando le caratteristiche di  larghezza
          e profondita' proposte  dall'operatore  in  funzione  delle
          esigenze di posa dell'infrastruttura a banda  ultra  larga,
          puo'   concordare   con   l'operatore   stesso    ulteriori
          accorgimenti     in      merito      al      posizionamento
          dell'infrastruttura e le concrete modalita' di  lavorazione
          allo scopo di garantire le condizioni di  sicurezza  e  non
          alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 
                1-quater.  L'operatore  e'  tenuto  a   svolgere   le
          attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da
          non   arrecare   danno   all'infrastruttura   stradale    o
          autostradale interessata dai lavori. 
                2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  40
          della legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  ogni  gestore  di
          infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che  esegue
          direttamente  o  indirettamente  opere  di   genio   civile
          finanziate in tutto o in parte con risorse  pubbliche  deve
          soddisfare ogni ragionevole  domanda  di  coordinamento  di
          opere di genio civile, presentata  da  operatori  di  rete,
          secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.  Tali
          domande sono soddisfatte a condizione che: 
                  a) non implichino  costi  supplementari,  ulteriori
          rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
          reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta   velocita',
          inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per  le  opere
          di genio civile previste inizialmente; 
                  b) non impediscano il controllo  del  coordinamento
          dei lavori; 
                  c) la domanda di coordinamento  sia  presentata  al
          piu' presto e in ogni  caso  almeno  un  mese  prima  della
          presentazione  del  progetto  definitivo   alle   autorita'
          competenti per il rilascio delle autorizzazioni. 
                3. Se, entro un mese dalla data  di  ricezione  della
          richiesta formale di negoziazione, non viene  raggiunto  un
          accordo sul coordinamento delle opere  di  genio  civile  a
          norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
          all'Organismo di cui all'articolo 9  perche'  emetta  entro
          due mesi  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  una
          decisione vincolante di  composizione  della  controversia,
          anche in ordine a termini, condizioni e prezzi. 
                4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle    comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con
          proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi  di
          cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di  modesta
          entita', in termini di valore, dimensioni o durata,  ed  in
          caso di infrastrutture critiche nazionali.  Tali  esenzioni
          devono essere debitamente motivate. Alle parti  interessate
          e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni  sullo
          schema di decreto ministeriale entro il termine  di  trenta
          giorni. Il decreto con  l'indicazione  delle  esenzioni  e'
          notificato alla Commissione Europea.». 
                «Art. 6 (Trasparenza in materia  di  opere  di  genio
          civile in corso di realizzazione o programmate).  -  1.  Al
          fine di negoziare accordi sul  coordinamento  di  opere  di
          genio civile di cui all'articolo 5, su specifica  richiesta
          scritta di un  operatore  di  rete  il  proprietario  o  il
          gestore dell'infrastruttura fisica e  l'operatore  di  rete
          mette  a  disposizione  le  seguenti  informazioni   minime
          riguardanti  le  opere  di  genio  civile,   in   corso   o
          programmate, relative alla  infrastruttura  fisica  per  le
          quali e' stata rilasciata un'autorizzazione,  e'  in  corso
          una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure  si
          prevede di presentare per la prima  volta  una  domanda  di
          autorizzazione alle autorita' competenti entro i  sei  mesi
          successivi: 
                  a) l'ubicazione e il tipo di opere; 
                  b) gli elementi di rete interessati; 
                  c) la data prevista di inizio dei lavori e la  loro
          durata; 
                  d) un punto di contatto. 
                2.   La   richiesta,    presentata    per    iscritto
          dall'operatore di rete, specifica la zona  in  cui  intende
          installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad
          alta    velocita'.     I     proprietari,     i     gestori
          dell'infrastruttura  fisica  e  gli   operatori   di   rete
          forniscono le informazioni richieste  entro  due  settimane
          dalla data di ricevimento della richiesta scritta,  secondo
          condizioni    proporzionate,    non    discriminatorie    e
          trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e' limitato
          soltanto, e nella misura in  cui,  necessario  per  ragioni
          connesse alla sicurezza e all'integrita' delle  reti,  alla
          sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita'
          pubblica,  alla  riservatezza  o  a   segreti   tecnici   e
          commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
          l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle    comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita'  per
          l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con
          proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che
          di cui al comma 1 per  opere  di  genio  civile  di  valore
          modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. 
                3.  Il  gestore   della   infrastruttura   fisica   e
          l'operatore di rete possono respingere la richiesta di  cui
          ai commi 1 e 2 se hanno gia' reso pubblicamente disponibili
          le informazioni richieste  in  formato  elettronico  oppure
          l'accesso a tali informazioni e'  fornito  dallo  sportello
          unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni  sono
          fornite dal SINFI in  osservanza  delle  procedure  di  cui
          all'articolo 4». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  38  e  39  della
          legge 27 luglio 1978, n. 392: 
                «Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso  in  cui
          il locatore intenda trasferire a titolo oneroso  l'immobile
          locato, deve darne comunicazione  al  conduttore  con  atto
          notificato  a  mezzo  di   ufficiale   giudiziario.   Nella
          comunicazione devono essere indicati il  corrispettivo,  da
          quantificare in ogni caso in denaro,  le  altre  condizioni
          alle quali la compravendita  dovrebbe  essere  conclusa  e'
          l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.  Il
          conduttore deve esercitare il diritto di  prelazione  entro
          il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione   della
          comunicazione, con atto notificato al proprietario a  mezzo
          di ufficiale  giudiziario,  offrendo  condizioni  uguali  a
          quelle comunicategli. Ove  il  diritto  di  prelazione  sia
          esercitato, il versamento del  prezzo  di  acquisto,  salvo
          diversa  condizione  indicata   nella   comunicazione   del
          locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta
          giorni decorrenti  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a
          quello dell'avvenuta notificazione della  comunicazione  da
          parte del proprietario, contestualmente  alla  stipulazione
          del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
          Nel caso in cui l'immobile risulti locato a  piu'  persone,
          la  comunicazione  di  cui  al  primo  comma  deve   essere
          effettuata a ciascuna di esse.  Il  diritto  di  prelazione
          puo'  essere   esercitato   congiuntamente   da   tutti   i
          conduttori,  ovvero,  qualora  taluno   vi   rinunci,   dai
          rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo  che,
          entro trenta giorni dalla notificazione  di  cui  al  primo
          comma, non abbia comunicato agli altri  aventi  diritto  la
          sua intenzione di avvalersi della prelazione, si  considera
          avere rinunciato alla prelazione  medesima.  Le  norme  del
          presente articolo non si applicano nelle  ipotesi  previste
          dall'articolo 732  del  codice  civile,  per  le  quali  la
          prelazione opera a favore dei coeredi, e nella  ipotesi  di
          trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
          entro il secondo grado.». 
                «Art.  39  (Diritto  di  riscatto).  -   Qualora   il
          proprietario  non  provveda  alla  notificazione   di   cui
          all'articolo precedente, o il  corrispettivo  indicato  sia
          superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento  a
          titolo  oneroso  dell'immobile,   l'avente   diritto   alla
          prelazione puo', entro  sei  mesi  dalla  trascrizione  del
          contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da  ogni
          altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato  il
          diritto di riscatto, il versamento del prezzo  deve  essere
          effettuato entro il termine  di  tre  mesi  che  decorrono,
          quando non vi sia  opposizione  al  riscatto,  dalla  prima
          udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione  dell'atto
          notificato con cui l'acquirente o successivo  avente  causa
          comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
          Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o  successivo  avente
          causa faccia opposizione al riscatto,  il  termine  di  tre
          mesi decorre dal giorno del passaggio  in  giudicato  della
          sentenza che definisce il giudizio». 
              - La legge  1  agosto  2002  n.  166  (Disposizioni  in
          materia di infrastrutture e trasporti),  e'  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2002 n.  181  -  Supplemento
          Ordinario n. 158. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  44  del  d.P.R.  8
          giugno 2001, n. 327: 
                «Art. 44 (Indennita' per l'imposizione di  servitu').
          - 1. E' dovuta una indennita'  al  proprietario  del  fondo
          che, dalla esecuzione dell'opera  pubblica  o  di  pubblica
          utilita',  sia  gravato  da  una  servitu'  o  subisca  una
          permanente diminuzione  di  valore  per  la  perdita  o  la
          ridotta  possibilita'   di   esercizio   del   diritto   di
          proprieta'. 
                2. L'indennita' e' calcolata senza tenere  conto  del
          pregiudizio  derivante  dalla  perdita  di   una   utilita'
          economica cui il proprietario non ha diritto. 
                3. L'indennita' e' dovuta anche se  il  trasferimento
          della proprieta' sia avvenuto per effetto  dell'accordo  di
          cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. 
                4.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali. 
                5. Non e' dovuta alcuna  indennita'  se  la  servitu'
          puo' essere conservata o trasferita  senza  grave  incomodo
          del fondo dominante o  di  quello  servente.  In  tal  caso
          l'espropriante, se  non  effettua  direttamente  le  opere,
          rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. 
                6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra  gli
          interessati prima o durante la realizzazione  dell'opera  e
          delle relative misure di contenimento del danno.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
          legge 1° agosto 2002, n. 166: 
                «3. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere,  ai  sensi
          dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo,  con
          oneri di  esproprio  a  carico  dei  soggetti  beneficiari,
          l'eventuale  acquisizione  del  diritto  di   servitu'   al
          patrimonio di soggetti, privati  o  pubblici,  titolari  di
          concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
          in base alla  legge,  servizi  di  interesse  pubblico  nei
          settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini
          di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 327 del 2001: 
                «Art. 53(Disposizioni processuali). -  1.  La  tutela
          giurisdizionale  davanti  al  giudice   amministrativo   e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
                2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario
          per le controversie  riguardanti  la  determinazione  e  la
          corresponsione    delle    indennita'    in     conseguenza
          dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». 
              - Si riporta il testo del comma  816  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale  di
          concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
          fini di cui al presente comma e ai  commi  da  817  a  836,
          denominato  "canone",  e'  istituito  dai   comuni,   dalle
          province  e  dalle   citta'   metropolitane,   di   seguito
          denominati   "enti",   e   sostituisce:   la   tassa    per
          l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  il  canone  per
          l'occupazione  di  spazi  ed  aree   pubbliche,   l'imposta
          comunale sulla pubblicita' e  il  diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  il  canone  per  l'installazione   dei   mezzi
          pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e
          8, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  alle  strade  di
          pertinenza dei  comuni  e  delle  province.  Il  canone  e'
          comunque comprensivo  di  qualunque  canone  ricognitori  o
          concessori previsto da norme di  legge  e  dai  regolamenti
          comunali e  provinciali,  fatti  salvi  quelli  connessi  a
          prestazioni di servizi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2016, n. 33: 
                «Art. 12 (Disposizioni di  coordinamento).  -  1.  Le
          disposizioni contenute nel decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e successive  modificazioni,  recante  Codice
          delle comunicazioni  elettroniche  prevalgono  in  caso  di
          conflitto con le disposizioni del presente decreto. 
                2.  All'articolo  86,  comma  3,  del  Codice   delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica
          ad  alta  velocita'  e  le  altre  infrastrutture  di  reti
          pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87  e  88,
          nonche'   le   opere   di   infrastrutturazione   per    la
          realizzazione delle reti di  comunicazione  elettronica  ad
          alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire  servizi
          di  accesso  a  banda   ultra   larga,   effettuate   anche
          all'interno  di  edifici,  da   chiunque   posseduti,   non
          costituiscono unita' immobiliari ai sensi  dell'articolo  2
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, e non  rilevano  ai  fini  della  determinazione  della
          rendita catastale.". 
                3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°
          agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   si
          interpreta nel senso che gli operatori che forniscono  reti
          di  comunicazione  elettronica  possono   essere   soggetti
          soltanto  alle  prestazioni   e   alle   tasse   o   canoni
          espressamente  previsti  dal   comma   2   della   medesima
          disposizione.». 
              - Il decreto 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione  delle
          norme  tecniche  per  la  progettazione,   l'esecuzione   e
          l'esercizio  delle  linee  elettriche  aeree  esterne),  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 79 del
          05-04-1988 - Suppl. Ordinario n. 28. 
              - Si riporta testo dell'articolo 127  del  testo  unico
          delle disposizioni di legge sulle acque  e  sugli  impianti
          elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08 gennaio 1934
          n. 5: 
                «Art. 127 - 1. Quando sul percorso di una  conduttura
          elettrica esistano  altre  condutture  elettriche  o  linee
          telefoniche o telegrafiche, debbono essere  accettate,  per
          la tutela del regolare esercizio di ciascuna  conduttura  o
          linea,  le  prescrizioni  della  parte  che  ha  titolo  di
          preminenza per  motivi  di  pubblico  servizio,  oppure,  a
          parita' di titoli, per ragioni  di  preesistenza.  Se  tali
          prescrizioni esigano  lo  spostamento  o  la  modificazione
          delle linee e condutture, il Ministro dei lavori  pubblici;
          in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le
          spese all'uopo occorrenti sono a  carico  della  parte  che
          rende necessario lo spostamento o la  modificazione,  salvo
          quanto e' disposto nell'art. 122.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2008,  n.  109  recante  «Attuazione
          della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei
          dati generati o trattati  nell'ambito  della  fornitura  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico  o  di  reti  pubbliche  di  comunicazione  e  che
          modifica la direttiva 2002/58/CE", e pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale del 18 giugno 2008 n. 141»: 
                «Art. 3 (Categorie di  dati  da  conservare  per  gli
          operatori di telefoni e di comunicazione elettronica). - 1.
          Le categorie di dati da conservare per le finalita' di  cui
          all'articolo 132 del Codice sono le seguenti: 
                  a) i dati necessari per rintracciare e identificare
          la fonte di una comunicazione: 
                    1) per la telefonia di rete fissa e la  telefonia
          mobile 
                    1.1 numero telefonico chiamante; 
                    1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o  dell'utente
          registrato; 
                    2) per l'accesso Internet: 
                    2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o  dell'utente
          registrato a cui al momento della comunicazione sono  stati
          univocamente assegnati l'indirizzo di  protocollo  internet
          (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico; 
                    3) per la posta elettronica: 
                    3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di  posta
          elettronica  ed  eventuale  ulteriore  identificativo   del
          mittente; 
                    3.2 indirizzo IP  e  nome  a  dominio  pienamente
          qualificato  della  mail  Exchange  post,  nel  caso  della
          tecnologia SMTP  ovvero  di  qualsiasi  tipologia  di  post
          relativo  ad  una  diversa  tecnologia  utilizzata  per  la
          trasmissione della comunicazione; 
                    4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS  via
          internet: 
                    4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed  eventuale
          altro identificativo dell'utente chiamante; 
                    4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
          effettuato la comunicazione; 
                  b) i dati necessari per rintracciare e identificare
          la destinazione di una comunicazione: 
                    1) per la telefonia di rete fissa e la  telefonia
          mobile: 
                    1.1 numero composto, ovvero il numero o i  numeri
          chiamati e, nei casi che comportano  servizi  supplementari
          come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero  o
          i numeri a cui la chiamata e' trasmessa; 
                    1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o  dell'utente
          registrato; 
                    2) per la posta elettronica: 
                    2.1 indirizzo di posta elettronica, ed  eventuale
          ulteriore   identificativo,    del    destinatario    della
          comunicazione; 
                    2.2 indirizzo IP  e  nome  a  dominio  pienamente
          qualificato  della  mail  Exchange  post  (nel  caso  della
          tecnologia SMTP), ovvero di  qualsiasi  tipologia  di  post
          (relativamente ad una diversa tecnologia  utilizzata),  che
          ha provveduto alla consegna del messaggio; 
                    2.3 indirizzo  IP  utilizzato  per  la  ricezione
          ovvero la consultazione dei messaggi di  posta  elettronica
          da   parte   del   destinatario   indipendentemente   dalla
          tecnologia o dal protocollo utilizzato; 
                    3)  telefonia,  invio  di  fax,  sms  e  MMS  via
          internet: 
                    3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed  eventuale
          altro identificativo dell'utente chiamato; 
                    3.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
          ricevuto la comunicazione; 
                    3.3  numero  o  numeri  a  cui  la  chiamata   e'
          trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l'inoltro
          o il trasferimento di chiamata; 
                  c) i dati necessari per determinare la data,  l'ora
          e la durata di una comunicazione: 
                    1) per la telefonia di rete fissa e la  telefonia
          mobile,  data  e  ora  dell'inizio  e  della   fine   della
          comunicazione; 
                    2) per l'accesso Internet: 
                    2.1 data e ora (GMT) della  connessione  e  della
          disconnessione  dell'utente   del   servizio   di   accesso
          Internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o  statico,
          univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet  a
          una  comunicazione  e  l'identificativo   dell'abbonato   o
          dell'utente registrato; 
                    3) per la posta elettronica: 
                    3.1 data e ora (GMT) della  connessione  e  della
          disconnessione   dell'utente   del   servizio   di    posta
          elettronica  su  internet  ed  indirizzo   IP   utilizzato,
          indipendentemente  dalla  tecnologia   e   dal   protocollo
          impiegato; 
                    4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS  via
          internet: 
                    4.1 data e ora (GMT) della  connessione  e  della
          disconnessione  dell'utente  del  servizio  utilizzato   su
          internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla
          tecnologia e dal protocollo usato; 
                  d) i dati necessari  per  determinare  il  tipo  di
          comunicazione: 
                    1) per la telefonia di rete fissa e la  telefonia
          mobile: il servizio telefonico utilizzato; 
                    2)  per  la  posta  elettronica  Internet  e   la
          telefonia internet: 
                    il servizio internet utilizzato; 
                  e) i dati necessari per determinare le attrezzature
          di comunicazione degli  utenti  o  quello  che  si  presume
          essere le loro attrezzature: 
                    1)  per  la  telefonia  di  rete  fissa,   numeri
          telefonici chiamanti e chiamati; 
                    2) per la telefonia mobile: 
                    2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati; 
                    2.2  International  Mobile  Subscriber   Identity
          (IMSI) del chiamante; 
                    2.3  International  Mobile   Equipment   Identity
          (IMEI) del chiamante; 
                    2.4 l'IMSI del chiamato; 
                    2.5 l'IMEI del chiamato; 
                    2.6 nel caso dei servizi  prepagati  anonimi,  la
          data  e  l'ora  dell'attivazione  iniziale  della  carta  e
          l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla  quale  e'  stata
          effettuata l'attivazione; 
                    3) per l'accesso Internet e telefonia,  invio  di
          fax, sms e MMS via internet: 
                    3.1 numero  telefonico  chiamante  per  l'accesso
          commutato (dial-up access); 
                    3.2 digital subscriber line  number  (DSL)  o  un
          altro identificatore finale di  chi  e'  all'origine  della
          comunicazione; 
                  f) i dati necessari  per  determinare  l'ubicazione
          delle apparecchiature di comunicazione mobile: 
                    1) etichetta di ubicazione (Cell  ID)  all'inizio
          della comunicazione; 
                    2) dati per identificare l'ubicazione  geografica
          della cella facendo  riferimento  alle  loro  etichette  di
          ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono  conservati
          i dati sulle comunicazioni. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          per  le  politiche  europee,  dello   sviluppo   economico,
          dell'interno,  della  giustizia,  dell'economia   e   delle
          finanze  e  della  difesa,  sentito  il  Garante   per   la
          protezione dei dati personali, possono essere  specificati,
          ove si renda  necessario  anche  al  fine  dell'adeguamento
          all'evoluzione tecnologica e nell'ambito delle categorie di
          dati di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, i dati da
          conservare.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1315/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio «sugli orientamenti per lo sviluppo
          della rete transeuropea dei trasporti», e' pubblicato sulla
          Gazzetta ufficiale delle Comunita' Europee del 20  dicembre
          2012 n. 348. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2011,   n.   75
          «Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa  depositi
          e prestiti, nonche' per gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale della regione Abruzzo»,  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74: 
                «Art. 4 (Misure di  razionalizzazione  dello  spettro
          radioelettrico). - 1. Il  termine  per  stabilire,  con  le
          modalita' di cui al  comma  5  dell'articolo  8-novies  del
          decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2008,  n.  101,  il
          calendario definitivo per il  passaggio  alla  trasmissione
          televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30  settembre
          2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede  all'assegnazione  dei  diritti  di  uso
          relativi alle frequenze radiotelevisive  nel  rispetto  dei
          criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a  12
          dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
          nonche', per quanto concerne le  frequenze  radiotelevisive
          in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area  tecnica
          o Regione,  una  graduatoria  dei  soggetti  legittimamente
          abilitati  alla  trasmissione  radiotelevisiva  in   ambito
          locale che ne facciano richiesta sulla  base  dei  seguenti
          criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle  perdite;
          b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato; c) ampiezza  della  copertura  della
          popolazione;  d)  priorita'  cronologica   di   svolgimento
          dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
          copertura. Nelle aree in cui,  alla  data  del  1°  gennaio
          2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione  in
          tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
          procede    all'assegnazione    a    operatori    di    rete
          radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
          alle  frequenze  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  8
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
          aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
          luogo il passaggio alla trasmissione in  tecnica  digitale,
          il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili  le
          frequenze di cui al  citato  primo  periodo  del  comma  8,
          assegnando ai soggetti titolari di diritto  d'uso  relativi
          alle frequenze  nella  banda  790-862  MHz,  risultanti  in
          posizione utile in  base  alle  rispettive  graduatorie,  i
          diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle  bande  174-230
          MHz e  470-790  MHz.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  dispone  le  modalita'   e   le   condizioni
          economiche secondo cui i soggetti assegnatari  dei  diritti
          d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota  della  capacita'
          trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
          programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
          ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari
          di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.». 
              - La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo  e
          del Consiglio del 14 novembre 2018 recante  modifica  della
          direttiva  2010/13/UE,  «relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta'  del  mercato.»,  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' Europee 28 novembre 2018 n. 303. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7   decreto
          legislativo 15 febbraio 2016, n.  33  recante:  «Attuazione
          della direttiva 2014/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica ad  alta  velocita'»,  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale del 09 marzo 2016 Serie Generale, n. 57: 
                «Art. 7  (Disposizioni  per  la  semplificazione  nel
          rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
          7, del Codice delle comunicazioni elettroniche  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  le  parole:
          "quarantacinque giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trenta  giorni",  le  parole:   "quindici   giorni"   sono
          sostituite dalle seguenti:  "dieci  giorni"  e  le  parole:
          "dieci  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "otto
          giorni". 2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice
          e' sostituito dal  seguente:  "8.  Qualora  l'installazione
          delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi
          aree di  proprieta'  di  piu'  Enti,  pubblici  o  privati,
          l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D  di  cui
          all'allegato n. 13,  e'  presentata  allo  sportello  unico
          individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.
          In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
          di  servizi  convocata  dal  comune  di  cui   al   periodo
          precedente.». 
              -  Il  regolamento   2020/1070/UE   della   Commissione
          europea,   del   20   luglio   2020   «che   specifica   le
          caratteristiche dei punti di accesso senza fili di  portata
          limitata a  norma  dell'articolo  57,  paragrafo  2,  della
          direttiva (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  che  istituisce   il   codice   europeo   delle
          comunicazioni elettroniche», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' Europee del  21  luglio  2020  n.
          234. 
              - La direttiva 2002/58/CE relativa al  trattamento  dei
          dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
          delle comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla
          vita  privata  e  alle  comunicazioni   elettroniche),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          31 luglio 2002, n. L 201. 
              - Il decreto  legislativo  del  3  luglio  2017  n.  17
          concernente  il  Codice  del   Terzo   settore,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2  agosto
          2017 n. 179 - Supplemento ordinario n. 43. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali   (recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE). Regolamento (UE) 2016/679 «che riserva l'arco di
          numerazione  nazionale  che  inizia  con  «116»  a   numeri
          armonizzati  destinati  a  servizi  armonizzati  a  valenza
          sociale», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
          2003 n. 174 - Supplemento Ordinario n. 123. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   51
          concernente l'Attuazione della direttiva (UE) 2016/680  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei dati personali da parte delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del   Consiglio,   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018 n. 119. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1,  lett.
          l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del Consumo): 
                «Art. 45 (Definizioni). - (Omissis). 
                l) supporto durevole: ogni strumento che permetta  al
          consumatore  o   al   professionista   di   conservare   le
          informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
          da potervi accedere in  futuro  per  un  periodo  di  tempo
          adeguato alle finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che
          permetta  la  riproduzione  identica   delle   informazioni
          memorizzate;». 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/2243  della
          Commissione  che  stabilisce  un   modello   sintetico   di
          contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico  a  norma
          della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30  dicembre  2019,
          n. L 336. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  31
          gennaio 2007 n. 7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007 n. 40: 
                «Art. 1 (Ricarica nei servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).  -
          1. Al fine di favorire  la  concorrenza  e  la  trasparenza
          delle  tariffe,  di  garantire  ai  consumatori  finali  un
          adeguato livello di conoscenza sugli effettivi  prezzi  del
          servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
          presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli  operatori
          di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di   comunicazioni
          elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
          per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
          forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
          telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
          previsione di termini temporali  massimi  di  utilizzo  del
          traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
          difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
          fatti salvi  i  vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte
          promozionali comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
          consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano  la
          propria  offerta  commerciale  alle  predette  disposizioni
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                1-bis.  I  contratti  di  fornitura  nei  servizi  di
          comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
          decreto legislativo 1º agosto 2003, n.  259,  prevedono  la
          cadenza di rinnovo delle offerte e della  fatturazione  dei
          servizi, ad esclusione di quelli promozionali  a  carattere
          temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
          su base mensile o di multipli del mese. 
                1-bis.1. Nei contratti di  cui  al  comma  1-bis,  il
          diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In  caso
          di  emissione  di  fatture  a  debito  nei   riguardi   del
          consumatore per conguagli riferiti a  periodi  maggiori  di
          due anni, qualora l'Autorita' garante della  concorrenza  e
          del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento
          di violazioni del codice del consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  relative   alle
          modalita' di esecuzione dei  conguagli  e  di  fatturazione
          adottate  dall'operatore  interessato,  l'utente   che   ha
          presentato un  reclamo  riguardante  il  conguaglio,  nelle
          forme  previste  dall'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni, ha diritto alla  sospensione  del  pagamento
          finche' non sia  stata  verificata  la  legittimita'  della
          condotta  dell'operatore.   L'operatore   deve   comunicare
          all'utente l'avvio  del  procedimento  di  cui  al  secondo
          periodo e informarlo dei conseguenti diritti.  E'  in  ogni
          caso diritto dell'utente, all'esito della verifica  di  cui
          al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso
          non  superiore  a  tre  mesi,  il  rimborso  dei  pagamenti
          effettuati a titolo di indebito conguaglio. 
                1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive
          e di comunicazioni  elettroniche,  indipendentemente  dalla
          tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
          al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                1-quater.   L'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  garantisce  la  pubblicazione  dei   servizi
          offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis,  in
          modo da  assicurare  che  i  consumatori  possano  compiere
          scelte informate. 
                1-quinquies. In caso di violazione dei commi 1-bis  e
          1-bis. l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          ordina all'operatore la  cessazione  della  condotta  e  il
          rimborso delle eventuali somme  indebitamente  percepite  o
          comunque  ingiustificatamente   addebitate   agli   utenti,
          indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso  non
          inferiore a trenta giorni. 
                2. L'offerta commerciale dei  prezzi  dei  differenti
          operatori della telefonia deve evidenziare  tutte  le  voci
          che compongono l'offerta, al fine di consentire ai  singoli
          consumatori un adeguato confronto. 
                2-bis.   L'Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni  determina  le   modalita'   per   consentire
          all'utente, a sua richiesta, al momento della  chiamata  da
          un numero fisso o cellulare  e  senza  alcun  addebito,  di
          conoscere  l'indicazione  dell'operatore  che  gestisce  il
          numero chiamato. 
                3. I contratti per adesione stipulati  con  operatori
          di telefonia  e  di  reti  televisive  e  di  comunicazione
          elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
          devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
          contratto o di trasferire le utenze presso altro  operatore
          senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e  senza
          spese  non  giustificate  da  costi  dell'operatore  e  non
          possono imporre un obbligo di preavviso superiore a  trenta
          giorni. Le clausole difformi sono  nulle,  fatta  salva  la
          facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni  del
          presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto  entro  i
          successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
          al  recesso  o  al  trasferimento  dell'utenza   ad   altro
          operatore sono commisurate al valore  del  contratto  e  ai
          costi  reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai   costi
          sostenuti per dismettere la linea telefonica  o  trasferire
          il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
          della  pubblicizzazione   dell'offerta   e   in   fase   di
          sottoscrizione del contratto, nonche'  comunicate,  in  via
          generale,   all'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, esplicitando analiticamente la  composizione
          di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. 
                3-bis.  Le  modalita'   utilizzabili   dal   soggetto
          contraente che intenda recedere da un  contratto  stipulato
          con operatori di  telefonia  e  di  reti  televisive  e  di
          comunicazione elettronica, nonche' in  caso  di  cambio  di
          gestore, devono essere semplici e di immediata  attivazione
          e devono seguire le medesime forme utilizzabili al  momento
          dell'attivazione o  dell'adesione  al  contratto.  In  ogni
          caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive  e  di
          comunicazioni    elettroniche    devono    consentire    la
          possibilita' per consumatori  e  utenti  di  comunicare  il
          recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche. 
                3-ter.  Il  contratto  stipulato  con  operatori   di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, ove comprenda offerte promozionali  aventi  ad
          oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,  non  puo'
          avere durata superiore a ventiquattro  mesi.  Nel  caso  di
          risoluzione anticipata si  applicano  i  medesimi  obblighi
          informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri   per   il
          consumatore di cui al comma 3, terzo  periodo,  e  comunque
          gli  eventuali  relativi  costi  devono   essere   equi   e
          proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
          della promozione offerta. 
                3-quater. E' fatto obbligo ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
          il consumatore  o  per  l'utente  di  ricevere  servizi  in
          abbonamento da parte dello stesso operatore,  o  di  terzi,
          senza   il   previo   consenso   espresso   e   documentato
          all'attivazione di tale tipologia di servizi. 
                4. L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
          disposizioni di cui al comma 2  e  al  comma  3-quater.  La
          violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis  ((,
          1-bis.1)),  1-ter,  2,  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater   e'
          sanzionata   dall'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni  applicando  l'articolo  98,  comma  16,  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo  1º  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni. L'inottemperanza agli  ordini  impartiti  ai
          sensi  del  comma  1-quinquies  e'  sanzionata   applicando
          l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice. 
                4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di  cui  al
          comma 1-bis costituisce standard  minimo  nelle  condizioni
          generali di contratto e nella Carta dei servizi.  Nel  caso
          di variazione dello  standard  da  parte  dell'operatore  e
          tenendo conto delle tempistiche di cui al comma  1-ter,  si
          applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
          di   ciascun   utente   interessato    dalla    illegittima
          fatturazione,  maggiorato  di  euro  1  per   ogni   giorno
          successivo   alla   scadenza    del    termine    assegnato
          dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies.  L'Autorita'
          vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
          delle competenze di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera
          a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.». 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche), e' pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          agosto 2015 n. 187. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche),   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre  2016  n.
          213. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  129  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1.  Il  Garante
          individua con proprio provvedimento,  in  cooperazione  con
          l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ai  sensi
          dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea,  le  modalita'  di  inserimento  e  di
          successivo  utilizzo  dei  dati   personali   relativi   ai
          contraenti  negli  elenchi   cartacei   o   elettronici   a
          disposizione del pubblico. 
                2. Il provvedimento  di  cui  al  comma  1  individua
          idonee  modalita'  per  la  manifestazione   del   consenso
          all'inclusione   negli    elenchi    e,    rispettivamente,
          all'utilizzo dei dati per finalita' di invio  di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  nonche'
          per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo  2,  del
          Regolamento,   in   base   al   principio   della   massima
          semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi
          a fini di mera ricerca  del  contraente  per  comunicazioni
          interpersonali,  e  del  consenso  specifico  ed   espresso
          qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in  tema
          di verifica,  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  senza
          oneri.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49: 
                «Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
          - 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento  dei  RAEE
          provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
          mediante  il  raggiungimento  di  un  elevato  livello   di
          raccolta differenziata idoneo a  realizzare  gli  obiettivi
          indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE  raccolti
          al trattamento adeguato  di  cui  all'articolo  18,  devono
          essere attivate le seguenti misure ed azioni: 
                  a)  i  Comuni   assicurano   la   funzionalita'   e
          l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
          dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi  centri
          di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali,  ai
          distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
          assistenza tecnica dei RAEE di  conferire  gratuitamente  i
          RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso  luoghi
          di raggruppamento organizzati  dai  distributori  nel  loro
          territorio. Il conferimento di rifiuti  prodotti  in  altri
          Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
          convenzione  con   il   Comune   di   destinazione.   Detta
          convenzione e' obbligatoria per i Comuni  che  non  abbiano
          allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE. 
                  b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera  a)  e
          ai  commi  1  e   3   dell'articolo   11,   i   produttori,
          individualmente  o  attraverso  i  sistemi  collettivi  cui
          aderiscono,  possono  organizzare  e  gestire  sistemi   di
          raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai  nuclei
          domestici  per  realizzare  gli  obiettivi   definiti   dal
          presente decreto legislativo. 
                2. La  realizzazione  e  la  gestione  di  centri  di
          raccolta di cui alle lettere a)  e  b)  si  svolge  con  le
          modalita'   previste   dalle   disposizioni   adottate   in
          attuazione dell'articolo 183, comma  1,  lettera  mm),  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero,  in
          alternativa, con le modalita' previste agli  articoli  208,
          213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                3. La raccolta differenziata deve riguardare  in  via
          prioritaria  le   apparecchiature   per   lo   scambio   di
          temperatura contenenti sostanze che riducono lo  strato  di
          ozono  e  gas  fluorurati   ad   effetto   serra,   lampade
          fluorescenti contenenti mercurio, pannelli  fotovoltaici  e
          apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie
          5 e 6 dell'Allegato III. 
                4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro  gratuito  di  una  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo  11  del
          presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
          in cui vi sia un rischio di  contaminazione  del  personale
          incaricato dello stesso ritiro o nel caso  in  cui  risulti
          evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene  i
          suoi componenti essenziali o contiene rifiuti  diversi  dai
          RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di  tali
          RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore  finale
          ai centri di raccolta, che provvedono alla  gestione  degli
          stessi sulla  base  delle  modalita'  concordate  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».