c) applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. 6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Capo II Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti) Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003) 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno. 3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. 5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49. 6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione. 7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato. 10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003) 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita'. 4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi 11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Art. 45 (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003) 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza. 2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. 4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. 5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, e' sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti) (ex art. 87-ter Codice 2003) 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. Art. 47 (Impianti temporanei di telefonia mobile) (ex art. 87-quater Codice 2003) 1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui e' allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. 2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. Art. 48 (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) (ex novo) 1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) (ex art. 88 Codice 2003) 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. 4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo. 11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. 13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali. Art. 50 (Coubicazione e condivisione di infrastrutture) (ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) 1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si e' avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprieta', le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprieta' possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunita' di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorita' competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprieta', ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorita' svolge i seguenti compiti: a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida; b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'. 2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 49. 5. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice 2003) 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. 4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art. 52 (Limitazioni legali della proprieta') (ex art. 91 Codice 2003) 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere. 4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 5. Il proprietario e' tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6. 8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'. 9. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. Art. 53 (Servitu') (ex art. 92 Codice 2003) 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' promossa dall'Autorita' espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. 7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice 2003) 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese. 4. Il contributo previsto dal comma 2 , per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Art. 55 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari) (ex art. 94 Codice 2003) 1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico puo' essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. 2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitu'. 4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene notificato alle parti interessate. 5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitu' deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennita' da corrispondere per la servitu' stessa. 6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilita', e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore. 7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. 8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica gia' realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio. Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - Interferenze) (ex art. 95 Codice 2003) 1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne". 3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta e' sostituito da una attestazione di conformita' del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. 4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l'attestazione di conformita' sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente. 5. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture. 6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. 7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta e' sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione. 8. I soggetti che presentano l'istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l'accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonche' a comunicare, nei termini e con le modalita' prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall'Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto. 9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. 11. Per le attivita' di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 57 (Prestazioni obbligatorie) (ex art. 96 Codice 2003) 1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonche' per gli operatori che erogano i servizi individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorita'. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorita' giudiziarie. 2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorita' giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6. 3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l'uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale. 4. E' obbligatorio per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorita' dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita'. 5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale. L'Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l'attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa. 6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 e' individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita' di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni. 7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 30, comma 16. 8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi. 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare. CAPO III Accesso allo spettro radio Sezione I Autorizzazioni Art. 58 (Gestione dello spettro radio) (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003) 1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio e' un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, e' fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 2. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilita' delle reti e dei servizi. Nel fare cio' agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro: a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualita' e alta velocita', nonche' la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale; c) assicurando la prevedibilita' e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine; d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformita', rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine; e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza; f) applicando il sistema di autorizzazione piu' adeguato e meno oneroso possibile in conformita' all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilita', la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio; g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilita' della regolamentazione; h) perseguendo la coerenza e la prevedibilita', in tutta l'Unione europea, delle modalita' con cui l'uso dello spettro radio e' autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE; i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda. 3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che: a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformita' dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato; b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilita' o l'uso di tale banda in altri Stati membri; c) siano tenuti in debito conto la disponibilita' o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione. 4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale e' soggetta a un riesame periodico ed e', in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE; c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio; e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT. 7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; e) promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica. 8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica puo' essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessita' di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea. 9. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni. 10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Art. 59 (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) (Autorizzazione all'uso dello spettro) 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono il regime piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto: a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato; b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose; c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato; d) della necessita' di assicurare la qualita' tecnica delle comunicazioni o del servizio; e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione; f) della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio. 2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita' dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorita' valutano la possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile. 3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita' assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione. Art. 60 (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio) (ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003) 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformita' dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e piu' efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilita' di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformita' dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono gia' titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorita', a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente. 2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorita', in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilita' seguenti: a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso; b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalita' tecniche; c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio. 3. Il Ministero e l'Autorita' non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza. Art. 61 (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003) 1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto. 2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58. 3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorita' per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea. 4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilita' oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta' di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacita' di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacita' necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso. 5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64. 6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio. Art. 62 (Durata dei diritti) (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003) 1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformita' dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessita' di assicurare la concorrenza nonche' in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilita' regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo e' soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformita' dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorita' mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. 4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorita', d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorita', concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilita' di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunita' di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorita' tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma. 5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorita' possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocita' sia gravemente carente o assente e cio' sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformita' all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformita' all'articolo 58, comma 3 e 4. 6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneita' della scadenza della durata dei diritti in una o piu' bande. Art. 63 (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato) (art. 50 eecc) 1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e' stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. 2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale; b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi; d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65; e) la necessita' di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato; f) la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. 3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro: a) offre a tutte le parti interessate l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23; b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. 4. L'Autorita' prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67. 5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42. Art. 64 (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (art. 51 EEC e art .14-ter Codice 2003) 1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facolta' non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva. 2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze e' efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante. 3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' che, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformita' dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi e' il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso. 4. Il Ministero, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorita'. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario. 5. L'Autorita' e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile. 6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoche' i diritti esistono. 7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata. 8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, puo' disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della societa' che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle societa' quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della societa' che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla societa' che detiene i diritti, e' tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della societa' acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della societa' acquirente, o la societa' acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e' richiesto il parere dell'Autorita' di cui al comma 3. 9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo puo' utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale. Art. 65 (Concorrenza) (ex art. 52 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice. 2. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, allorche' modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantita' delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili; b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti; c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso; d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza; e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando cio' si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio. 3. L'Autorita', tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessita' di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far cio', l'Autorita' tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2. 4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorita' agisce in conformita' delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35. Sezione 3 Procedure Art. 66 (Tempistica coordinata delle assegnazioni) (ex art. 53 eecc) 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorita' degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Cio' puo' comportare l'individuazione di una o, se del caso, piu' date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato. 2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al piu' tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Cio' non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi. 3. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze: a) nella misura in cui cio' sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d); b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; d) forza maggiore. 4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni. 5. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui cio' sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessita' e la complessita' di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda. 6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni. Art. 67 (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003) (Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorita', nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunita' di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23. 2. Quando l'Autorita' determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessita' di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno. 3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorita' puo' fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o piu' dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualita' del servizio; c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi; d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attivita' delle imprese. 4. L'Autorita' definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorita' indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35. 5. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresi', pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso. 6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire. 7. Qualora l'Autorita' decida che e' possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero da' inizio al procedimento di concessione di tali diritti. 8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorita', sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58. 9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', puo' prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza pero' superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti. 10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformita' dell'articolo 64. CAPO IV Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili Art. 68 (ex art. 56 eecc) (Accesso alle reti locali in radiofrequenza) 1. 1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonche' l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1. 2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000. 3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale. 4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta': a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a). 7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica. Art. 69 (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells) (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) 1. Le autorita' competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorita' competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorita' competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita' senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. 3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente: a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE. 4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorita' competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo. 5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. 6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente. 7. Il Ministero e le altre autorita' competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita' pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita' pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico. 8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non e' soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16. TITOLO II ACCESSO CAPO I Disposizioni generali, principi di accesso Art. 70 (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003) (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione) 1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorita' anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione. 2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I. Art. 71 (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003) (Diritti ed obblighi degli operatori) 1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 72, 73 e 79. 2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale. 3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano. CAPO II Accesso e interconnessione Art. 72 (ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003) (Poteri e competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione) 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformita' con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacita', investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorita' fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. 2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia gia' previsto; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettivita' da punto a punto tra gli utenti finali e' compromessa a causa della mancanza di interoperabilita' tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilita' per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorita', l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. 3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto: a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilita' dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorita' e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettivita' da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. 4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' puo' imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorita' qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorita' concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformita' del comma 2 non e' sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, puo' estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il piu' vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorita' puo' imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorita' non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che: a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacita'; l'Autorita' puo' estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacita'; b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilita' economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte. 5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorita' puo' imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata e' finanziata con fondi pubblici. 6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' ha la facolta' di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformita' del diritto dell'Unione e purche' non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L'Autorita' puo' imporre tali obblighi solo ove tale possibilita' sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se cio' e' giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali e' gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorita' puo' imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorita' tiene conto dei seguenti fattori: a) la necessita' di massimizzare la connettivita' in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilita' di migliorare notevolmente la scelta e la qualita' del servizio per gli utenti finali; b) l'uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilita' tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l'innovazione tecnologica; f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura. 7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorita' puo' tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato. 8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorita' che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorita' comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. 9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' e' autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. 10. L'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73. Art. 73 (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003) (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse) 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n.2, parte 1. 2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformita' dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. 3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato. 4. Le condizioni applicate in virtu' del presente articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita' di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione. 5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate. CAPO III Analisi di mercato e significativo potere di mercato Art. 74 (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato) 1. L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2. 2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. 3. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate "linee guida SPM". 4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso. Art. 75 (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003) (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) 1. L'Autorita', tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorita', se del caso, tiene altresi' conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformita' dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33. Art. 76 (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003) (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale. 2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorita' e le altre autorita' nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformita' degli articoli 33 e 34. 3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorita' puo' comunicare, congiuntamente a una o piu' autorita' nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee. Art. 77 (ex art. 66 eecc) (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale) 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o piu' mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. 2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorita' nazionali di regolamentazione, l'Autorita', nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida. 3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata. Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003) 1. L'Autorita', determina se un mercato rilevante definito in conformita' dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Un mercato puo' essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso; c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati. 3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorita' considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali. 4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da1 a 3, l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue: a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante; c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformita' degli articoli 50, 71 e 72; d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo. 5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorita' non impone ne' mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformita' dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano gia' stati imposti in conformita' dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorita' puo' stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti. 6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e' giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' dei commi 1 a 4, l'Autorita' individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza. 7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33: a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorita' ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea; c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione. 8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, puo' chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33. CAPO IV Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato Art. 79 (ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003) (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi) 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalita', l'Autorita' sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato. 2. L'Autorita' impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformita' del comma 1 del presente articolo, fatti salvi: a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali. 3. In circostanze eccezionali l'Autorita', quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure. 4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo: a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorita' nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformita' dell'articolo 77; b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici; c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4; d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. 5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorita' notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33. 6. L'Autorita' prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorita' valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. Art. 80 (Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003) (Obbligo di trasparenza) 1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti. 2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita' assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformita' con essi. Art. 81 (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) (Obblighi di non discriminazione) 1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso. 2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorita' puo' imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso. Art. 82 (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003) (Obbligo di separazione contabile) 1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso., l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo' pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformita' del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale. Art. 83 (ex art. 72 eecc) (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) 1. L'Autorita' puo' imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorita' concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale. 2. L'Autorita' puo' imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attivita' interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Art. 84 (ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003) (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate) 1. In conformita' dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonche' il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza; e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili; i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; l) di interconnettere reti o risorse di rete; m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. 2. L'Autorita' puo' assoggettare tali obblighi a condizioni di equita', ragionevolezza e tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneita' e modalita' di imposizione conformemente al principio di proporzionalita', l'Autorita' valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessita' di garantire la neutralita' tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilita' della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacita' disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacita' e ai livelli di rischio connessi; f) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti; g) se del caso, eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili; h) fornitura di servizi paneuropei. 3. Qualora l'Autorita' prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. 4. L'Autorita', nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, puo' stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39. Art. 85 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi) (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003 1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunita' di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' prende in considerazione la necessita' di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacita'. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorita' consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorita' valuta la possibilita' di non imporre ne' mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformita' degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilita' economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorita' tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilita' e dalla stabilita' dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate. 2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformita' al sistema di contabilita' dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. Art. 86 (Tariffe di terminazione) (ex art. 75 eecc) 1. L'Autorita' monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. 2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1. 3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorita' puo' condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorita' rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e' soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. 4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo. Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacita') (ex art. 76 eecc) 1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica. 2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica; b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono: 1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 3) la possibilita' di incrementare tale partecipazione in futuro;