(parte 2)
 
c) applicando, al meglio possibile,  modalita'  di  pagamento  legate
all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. 
 
6. I contributi per la concessione di diritti di  uso  dello  spettro
radio  per  le  imprese  titolari  di  autorizzazione  generale   per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. 
 
                               Capo II 
     Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti) 
 
                               Art. 43 
(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) 
               (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003) 
 
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico  adottano
senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla  richiesta,
salvo per  i  casi  di  espropriazione,  le  occorrenti  decisioni  e
rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50,  nell'esaminare
le  domande  per   la   concessione   del   diritto   di   installare
infrastrutture:  
 
a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le  riserve
nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna  dei
parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di  esse,  ad  un  operatore
autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; 
 
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di  esse,
ad  un  operatore  autorizzato  a  fornire  reti   di   comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 
 
2.  Le  autorita'  competenti  alla  gestione  del   suolo   pubblico
rispettano i  principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  nel
prevedere condizioni per l'esercizio di tali  diritti.  Le  procedure
possono differire nei casi di cui alle lettere a) e  b)  in  funzione
del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione
elettronica o meno. 
 
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti
locali e gli  operatori,  per  quanto  attiene  alla  localizzazione,
coubicazione e condivisione  delle  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica. 
 
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui  agli
articoli  44  e  49,  e  le  opere  di  infrastrutturazione  per   la
realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta
velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a
banda ultra larga, effettuate anche all'interno  degli  edifici  sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione  primaria  di
cui all'articolo 16,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  pur  restando  di  proprieta'  dei
rispettivi operatori, e ad esse si applica la  normativa  vigente  in
materia, fatto salvo quanto previsto  dagli  articoli  44  e  49  con
riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione  della  rete  di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per  le
quali si attua  il  regime  di  semplificazione  ivi  previsto.  Alla
installazione di reti di comunicazione elettronica mediante  posa  di
fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli
elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e  le
altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui  agli
articoli 44 e 49, nonche' le  opere  di  infrastrutturazione  per  la
realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta
velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a
banda ultra  larga,  effettuate  anche  all'interno  di  edifici,  da
chiunque posseduti, non costituiscono  unita'  immobiliari  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  delle  finanze  2  gennaio
1998, n. 28, e  non  rilevano  ai  fini  della  determinazione  della
rendita catastale. 
 
5. Restano ferme le disposizioni  a  tutela  dei  beni  ambientali  e
culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari  di  cui  al
titolo VI, del libro II, del codice  dell'ordinamento  militare,  nel
rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli
articoli 44 e 49. 
 
6. Si applicano, per la posa dei cavi  sottomarini  di  comunicazione
elettronica e dei  relativi  impianti,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante il codice della navigazione. 
 
7. L'Autorita' vigila affinche',  laddove  le  amministrazioni  dello
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali,  ai
sensi dell'articolo  9,  comma  1,  mantengano  la  proprieta'  o  il
controllo di imprese che forniscono reti o servizi  di  comunicazione
elettronica, vi  sia  un'effettiva  separazione  strutturale  tra  la
funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma  1  e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 
 
8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano  le  disposizioni
di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge
22 febbraio 2001, n. 36.  
 
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica  ad
uso pubblico  provvedono  ad  inviare  ai  Comuni  ed  ai  competenti
ispettorati territoriali del  Ministero  la  descrizione  di  ciascun
impianto installato. 
 
10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la tenuta degli  archivi
telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. 
 
                               Art. 44 
(Nuovi   impianti   -Procedimenti   autorizzatori    relativi    alle
infrastrutture   di   comunicazione    elettronica    per    impianti
                           radioelettrici) 
                      (ex art. 87 Codice 2003) 
 
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi  ultimi  e,  in
specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati  ad  ospitare
apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi  di  comunicazione
elettronica,  stazioni  radio  base   per   reti   di   comunicazioni
elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di  diffusione,
distribuzione e  contribuzione  dedicate  alla  televisione  digitale
terrestre,  per  reti  a  radiofrequenza  dedicate   alle   emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio  a  larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza  all'uopo  assegnate,
anche in coubicazione, viene autorizzata dagli  Enti  locali,  previo
accertamento, da parte  dell'Organismo  competente  ad  effettuare  i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22  febbraio  2001,  n.
36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione,  i
valori  di  attenzione  e  gli  obiettivi  di   qualita',   stabiliti
uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della
citata legge 22 febbraio 2001, n. 36,  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione, ove previsto 
 
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di  infrastrutture
di cui al comma 1 e'  presentata  all'Ente  locale  dai  titolari  di
autorizzazione generale rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  11.  Al
momento della presentazione  della  domanda,  l'ufficio  abilitato  a
riceverla  indica  al  richiedente  il  nome  del  responsabile   del
procedimento. 
 
3. L'istanza, redatta al fine  della  sua  acquisizione  su  supporti
informatici,  deve  essere  corredata  della  documentazione  atta  a
comprovare, il rispetto dei limiti  di  esposizione,  dei  valori  di
attenzione e degli obiettivi di  qualita',  relativi  alle  emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e
relativi  provvedimenti  di  attuazione,  attraverso  l'utilizzo   di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In  caso  di
pluralita' di domande, viene  data  precedenza  a  quelle  presentate
congiuntamente da  piu'  operatori.  Nel  caso  di  installazione  di
impianti, con potenza in singola antenna uguale od  inferiore  ai  20
Watt, fermo restando il  rispetto  dei  limiti  di  esposizione,  dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita'. 
 
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il
completamento  della  rete  di   telecomunicazione   GSM-R   dedicata
esclusivamente  alla  sicurezza  ed   al   controllo   del   traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i  costi  di  realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti  ed  apparati  si
procede con le  modalita'  proprie  degli  impianti  di  sicurezza  e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti
uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi   provvedimenti   di
attuazione. 
 
5. Copia  dell'istanza  ovvero  della  segnalazione  viene  inoltrata
contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,  che  si  pronuncia
entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione.  Lo   sportello   locale
competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha  valenza  di  istanza
unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi  e  per
tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel  procedimento.
Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione  dell'istanza
a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 
 
6. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,  per  una  sola
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio  di  dichiarazioni  e  l'integrazione  della  documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma  10  riprende  a  decorrere  dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale. 
 
7.  Quando   l'installazione   dell'infrastruttura   e'   subordinata
all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,
autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati,  ivi  comprese  le
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza
di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro
cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una
conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
 
8. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad  ogni
effetto  tutti  i  provvedimenti,  determinazioni,  pareri,   intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle
infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le
amministrazioni.  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici
interessati,  e  vale,  altresi',  come  dichiarazione  di   pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
 
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il  dimezzamento  dei  termini
ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui  al  suddetto  articolo
14-quinquies, e fermo restando l'obbligo  di  rispettare  il  termine
perentorio finale di conclusione del presente  procedimento  indicato
al comma 10. 
 
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,  entro
il termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto e della  relativa  domanda,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,
congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.
Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato,  ove  non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine  di
cui al primo periodo, si applica l'articolo  2,  comma  9-ter,  della
legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini
piu' brevi  per  la  conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto
termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del
diritto dell'Unione Europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti
espressi 
 
11. Le opere debbono essere realizzate,  a  pena  di  decadenza,  nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione  del  provvedimento
autorizzatorio    espresso,    ovvero    dalla     formazione     del
silenzio-assenso. 
 
                               Art. 45 
   (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) 
                    (ex art. 87-bis Codice 2003) 
 
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il
completamento  della  rete  di  banda  larga  mobile,  nel  caso   di
installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni  o  altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti
o  di  modifica  delle  caratteristiche  trasmissive,   l'interessato
trasmette all'Ente locale  una  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di  cui
all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma  4  del  medesimo
articolo, indipendentemente dai Watt di potenza. 
 
2.  Contestualmente,  copia  della   segnalazione   viene   trasmessa
all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, per il rilascio del parere di competenza. 
 
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma  2,
l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale,  ai
sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui  all'art.
19 della L. 241/1990,adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti
dannosi. 
 
4. Nel  caso  in  cui  gli  interventi,  oggetto  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai
fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata  dalla  relativa
asseverazione della struttura e  delle  opere  inerente  il  rispetto
delle norme tecniche per le costruzioni,  redatta  da  professionista
abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente  per
territorio. Qualora  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del
progetto  e  della  relativa  domanda   sia   stato   comunicato   un
provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva
di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto  ufficio
competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma
del professionista incaricato. 
 
5. Nel  caso  in  cui  gli  interventi,  oggetto  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui al comma 1,  siano  interventi
di minore rilevanza, e' sufficiente il  solo  deposito  del  progetto
redatto da professionista abilitato. Al  termine  dei  lavori,  viene
inviata al suddetto  ufficio  competente  la  comunicazione  di  fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono
escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni  e  depositi
all'Ufficio di Genio  Civile,  gli  interventi  privi  di  rilevanza,
quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in  galleria  e  le
infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza  inferiore  o
uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
 
                               Art. 46 
             (Variazioni non sostanziali degli impianti) 
                    (ex art. 87-ter Codice 2003) 
 
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti  per  il
completamento delle reti di comunicazione elettronica,  nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo, ivi incluse  le  modifiche  relative  al  profilo
radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori  a
1 metro e aumenti della superficie di  sagoma  non  superiori  a  1,5
metri  quadrati,  l'interessato   trasmette   all'Ente   locale   una
comunicazione  descrittiva  della  variazione  dimensionale   e   del
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo
44, da inviare  ai  medesimi  enti  che  hanno  rilasciato  i  titoli
abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a  quanto
dichiarato. 
 
                               Art. 47 
              (Impianti temporanei di telefonia mobile) 
                   (ex art. 87-quater Codice 2003) 
 
1. L'interessato  all'installazione  e  all'attivazione  di  impianti
temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento  delle
comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza,  esigenze
stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi,  destinati  ad
essere rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro
e non oltre  centoventi  giorni  dalla  loro  collocazione,  presenta
all'Ente  locale  e,  contestualmente,  all'organismo  competente  ad
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n.  36,  una  comunicazione  a  cui  e'  allegata  la  relativa
richiesta di attivazione. L'impianto  e'  attivabile  qualora,  entro
trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di  cui  al
primo periodo non si pronunci negativamente. 
 
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza
in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta a  comunicazione,
da  inviare  contestualmente  alla   realizzazione   dell'intervento,
all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare  i  controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  nonche'
ad ulteriori enti di  competenza,  fermo  restando  il  rispetto  dei
vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di  cui  al
presente comma opera in deroga ai vincoli  previsti  dalla  normativa
vigente. 
 
                               Art. 48 
(Ulteriori disposizioni  in  materia  di  installazione  di  impianti
                mobili di comunicazione elettronica) 
                              (ex novo) 
 
1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e  le  modifiche
delle medesime che non comportino variazioni  plano-altimetriche  per
dimensioni o ingombro su  infrastrutture  dell'autorita'  aeronautica
competente  deve  essere  esclusivamente  inviata  una  comunicazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e
alla societa' ENAV Spa per eventuali  accertamenti,  e  acquisito  il
preventivo parere dell'aeronautica militare  conformemente  a  quanto
disciplinato dagli articoli 44 e 45. 
 
2. Fuori dei casi di cui al  comma  1,  per  le  installazioni  e  le
modifiche  di  stazioni  radio  base  oggetto   di   valutazione   di
compatibilita' per ostacoli e  pericoli  alla  navigazione  aerea,  i
termini  di  rilascio  del  nulla  osta   da   parte   dell'autorita'
aeronautica competente si intendono conformi  a  quanto  disciplinato
dagli articoli 44 e 45. 
 
                               Art. 49 
       (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) 
                      (ex art. 88 Codice 2003) 
 
1.  Qualora  l'installazione  di  infrastrutture   di   comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione  di  scavi  e  l'occupazione  di  suolo  pubblico,  i
soggetti  interessati  sono  tenuti  a  presentare  apposita  istanza
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva  pubblica  proprietaria
delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza  di  istanza  unica
effettuata per tutti i profili connessi agli  interventi  di  cui  al
presente articolo. Il richiedente  da'  notizia  della  presentazione
dell'istanza  a  tutte  le  amministrazioni  o  enti  coinvolti   nel
procedimento. 
 
2. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,  per  una  sola
volta, entro dieci giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza,  il
rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  od  integrazione  della
documentazione  prodotta.  Il  termine  di  cui  al  comma  7  inizia
nuovamente  a  decorrere  dal  momento   dell'avvenuta   integrazione
documentale. 
 
3.  Quando  l'installazione  di   infrastrutture   di   comunicazione
elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque
denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedente che ha ricevuto l'istanza  convoca,  entro  cinque  giorni
lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte
nel  procedimento,  enti  e  gestori  di  beni  o  servizi   pubblici
interessati dall'installazione. 
 
4. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad  ogni
effetto  tutti  i  provvedimenti,  determinazioni,  pareri,   intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o
assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli
enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale
altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori. 
 
5. Alla  gia'  menzionata  conferenza  di  servizi  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento
dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  dei   termini   di   cui
all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7
e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione
del procedimento indicato dal comma 9. 
 
6. Il rilascio  dell'autorizzazione  comporta  l'autorizzazione  alla
effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel
progetto, nonche' la concessione  del  suolo  o  sottosuolo  pubblico
necessario all'installazione delle  infrastrutture.  Il  comune  puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa'
controllata, infrastrutture a  condizioni  eque,  trasparenti  e  non
discriminatorie.  
 
7. Trascorso il termine di trenta giorni  dalla  presentazione  della
domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso  il  procedimento
con  un  provvedimento  espresso  ovvero  abbia  indetto  un'apposita
conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni  caso  accolta.
Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori  di  scavo
di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine  e'  ridotto  a
dieci giorni. Nel caso  di  apertura  buche,  apertura  chiusini  per
infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di
rete su infrastrutture e  siti  esistenti,  allacciamento  utenti  il
termine e' ridotto a otto giorni. I  predetti  termini  si  applicano
anche  alle  richieste  di   autorizzazione   per   l'esecuzione   di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio
idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti  allo
Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi
compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti
termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine
perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. 
 
8. Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica interessi aree di proprieta' di  piu'  enti,  pubblici  o
privati, l'istanza di autorizzazione  e'  presentata  allo  sportello
unico individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.  In
tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza  di  servizi
convocata dal comune di cui al primo periodo.  
 
9. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  7,  la  conferenza  di
servizi deve concludersi  entro  il  termine  perentorio  massimo  di
novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti  salvi
i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione  della
determinazione decisoria della conferenza entro il  predetto  termine
perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che  non  sia
stato espresso  un  dissenso,  congruamente  motivato,  da  parte  di
un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'  menzionati
casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la
determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti
di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza  delle  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento,   i
soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e  dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed  urgenza  dei
lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine
di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro
il termine perentorio di sette  giorni,  l'attestazione  di  avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione
del richiedente. 
 
10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del  presente  articolo,
sia in  presenza  di  un  provvedimento  espresso,  sia  in  caso  di
accoglimento dell'istanza per decorrenza  dei  termini  previsti  dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso
d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori  previsti  nell'istanza  unica,  l'operatore  comunica   la
variazione all'amministrazione procedente che ha  ricevuto  l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con  un
preavviso di almeno quindici  giorni,  allegando  una  documentazione
cartografica dell'opera che dia conto  delle  modifiche.  L'operatore
avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione
della variazione,  i  soggetti  e  gli  enti  coinvolti  non  abbiano
comunicato  un  provvedimento  negativo.  Gli  enti  locali   possono
prevedere  termini  piu'  brevi  per  la  conclusione  dei   relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo. 
 
11. Salve le disposizioni  di  cui  all'articolo  54,  nessuna  altra
indennita'  e'  dovuta  ai  soggetti  esercenti  pubblici  servizi  o
proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche,  in  conseguenza
di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate  al
fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 
 
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto,  con  cadenza  semestrale,  i
programmi   relativi   a   lavori   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, al fine di consentire ai  titolari  di  autorizzazione
generale  una  corretta  pianificazione  delle  rispettive  attivita'
strumentali e, in specie,  delle  attivita'  di  installazione  delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi  dei  lavori
di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico  al
Ministero, ovvero ad altro ente  all'uopo  delegato,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  all'articolo  50,  comma   2,   per   consentirne
l'inserimento in un apposito  archivio  telematico  consultabile  dai
titolari dell'autorizzazione generale. 
 
13. Le figure soggettive esercenti pubblici  servizi  o  titolari  di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali
a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali. 
 
                               Art. 50 
           (Coubicazione e condivisione di infrastrutture) 
               (ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) 
 
1. Se un operatore ha esercitato il diritto,  in  forza  del  diritto
nazionale, di installare strutture su proprieta' pubbliche o  private
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si e' avvalso di una
procedura per l'espropriazione o per  l'uso  di  una  proprieta',  le
autorita' competenti hanno la facolta' di imporre la  coubicazione  o
la condivisione degli elementi della rete e delle  risorse  correlate
installati su tale base, al fine di tutelare  l'ambiente,  la  salute
pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi  della
pianificazione urbana e rurale. La  coubicazione  o  la  condivisione
degli  elementi  della  rete  e  delle  strutture  installati  e   la
condivisione  di  proprieta'  possono  essere  imposte  solo   previa
consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte  le
parti interessate abbiano l'opportunita' di esprimere i loro punti di
vista, e solo nelle aree specifiche in  cui  detta  condivisione  sia
considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi  del
presente  comma.  Le  autorita'   competenti   possono   imporre   la
condivisione di tali strutture o proprieta',  ivi  compresi  terreni,
edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne,
torri e altre strutture  di  supporto,  condotti,  guaine,  pozzetti,
armadi  di  distribuzione  o  provvedimenti  atti  ad  agevolare   il
coordinamento dei lavori  pubblici.  L'Autorita'  svolge  i  seguenti
compiti: 
 
a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante
regolamenti o linee guida; 
 
b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi  della  condivisione
delle strutture o delle proprieta'. 
 
2. Qualora  l'installazione  delle  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  comporti  l'effettuazione  di   scavi,   gli   operatori
interessati devono provvedere  alla  comunicazione  del  progetto  in
formato elettronico al SINFI, ai  sensi  di  quanto  stabilito  dagli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 
 
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni,  a  decorrere  dalla
data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma
2, gli operatori interessati alla condivisione  dello  scavo  o  alla
coubicazione  dei  cavi   di   comunicazione   elettronica,   possono
concordare, con l'operatore  che  ha  gia'  presentato  il  progetto,
l'elaborazione di un piano comune  degli  scavi  e  delle  opere,  in
accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo
n. 33 del 2016. In assenza  di  accordo  tra  gli  operatori,  l'ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti  abilitativi  richiesti,
in base al criterio della priorita' delle domande. 
 
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni  e  le
procedure stabilite dall'articolo 49. 
 
5.  I  provvedimenti  adottati   dall'Autorita'   o   dal   Ministero
conformemente al presente articolo sono obiettivi,  trasparenti,  non
discriminatori e proporzionati. 
 
                               Art. 51 
 (Pubblica utilita' - Espropriazione e diritto di prelazione legale) 
                      (ex art. 90 Codice 2003) 
 
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita',
ai sensi degli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
 
2. Gli impianti di reti  di  comunicazioni  elettronica  e  le  opere
accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di
pubblica utilita' con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
ove concorrano motivi di pubblico interesse. 
 
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili  necessari  alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai  commi  1  e  2,
puo' esperirsi la procedura di esproprio  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327.  Tale  procedura
puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non  sia  stato
possibile effettuare, i  tentativi  di  bonario  componimento  con  i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi  da
parte degli uffici tecnici erariali competenti. 
 
4. In caso di locazione o  concessione  a  diverso  titolo,  reale  o
personale, dei beni immobili, o di porzione di essi,  destinati  alla
installazione  ed   all'esercizio   degli   impianti   di   reti   di
comunicazione elettronica ad uso pubblico  di  cui  al  comma  1,  si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
 
                               Art. 52 
                (Limitazioni legali della proprieta') 
                      (ex art. 91 Codice 2003) 
 
1. Negli  impianti  di  reti  di  comunicazione  elettronica  di  cui
all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi  senza  appoggio  possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia  al  di  sopra
delle proprieta' pubbliche o private  sia  dinanzi  a  quei  lati  di
edifici ove non vi siano finestre od  altre  aperture  praticabili  a
prospetto. 
 
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio  di
antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio  di  condutture,  fili  o
qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta'  occorrente
per  soddisfare  le  richieste  di  utenza  degli  inquilini  o   dei
condomini. 
 
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di  un
servizio di comunicazione elettronica, deve consentire  all'operatore
di  comunicazione  di  effettuare  gli  interventi   di   adeguamento
tecnologico della rete  di  accesso,  volti  al  miglioramento  della
connessione e dell'efficienza energetica.  Tale  adeguamento  non  si
configura  come  attivita'  avente  carattere   commerciale   e   non
costituisce  modifica  delle  condizioni  contrattuali  per  l'utente
finale, purche' consenta a quest'ultimo di  continuare  a  fruire  di
servizi  funzionalmente   equivalenti,   alle   medesime   condizioni
economiche gia' previste dal contratto in essere. 
 
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati  in  guisa
da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 
 
5. Il proprietario e' tenuto a consentire il passaggio  nell'immobile
di sua  proprieta'  del  personale  dell'operatore  di  comunicazione
elettronica  o  di  ditta  da  questo  incaricata  che  dimostri   la
necessita'  di   accedervi   per   l'installazione,   riparazione   e
manutenzione degli impianti di cui sopra. 
 
6. L'operatore di  comunicazione  elettronica,  durante  la  fase  di
realizzazione e sviluppo della rete in fibra  ottica  puo',  in  ogni
caso, accedere a tutte le parti  comuni  degli  edifici  al  fine  di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi,  fili,
riparti linee o simili apparati privi di emissioni  elettromagnetiche
a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel  caso
di edifici  non  abitati  e  di  nuova  costruzione.  L'operatore  di
comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'
condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti  comuni  degli
immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori  e  si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 
 
7. L'operatore di  comunicazione  elettronica,  durante  la  fase  di
realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, puo'  installare
a proprie spese gli elementi di rete, cavi,  fili,  riparti  linee  o
simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita'  sia
esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a  condizione
che sia garantito che l'installazione medesima non  alteri  l'aspetto
esteriore dell'immobile, ne' provochi alcun danno  o  pregiudizio  al
medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6. 
 
8.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,   al   proprietario
dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'. 
 
9. L'operatore incaricato del servizio  puo'  agire  direttamente  in
giudizio  per  far  cessare  eventuali  impedimenti  e  turbative  al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture. 
 
                               Art. 53 
                             (Servitu') 
                      (ex art. 92 Codice 2003) 
 
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le  servitu'  occorrenti
al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed  impianti  connessi  alle
opere considerate dall'articolo  51,  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o
sull'area soprastante, sono imposte, in  mancanza  del  consenso  del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  e
della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
 
2.  Se  trattasi  di  demanio  statale,  il  passaggio  deve   essere
consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza
delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 
 
3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto  degli  impianti  e
del  piano  descrittivo  dei  luoghi,  e'   promossa   dall'Autorita'
espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la  servitu'
richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi  dell'articolo  44
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. 
 
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma  3,
della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
 
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu'  e'  ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001. 
 
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, la servitu'  deve  essere  costituita  in
modo  da  riuscire  la  piu'  conveniente  allo  scopo  e   la   meno
pregiudizievole al fondo servente,  avuto  riguardo  alle  condizioni
delle proprieta' vicine. 
 
7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorche'  essa  importi  la  rimozione  od  il  diverso
collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve
alcuna  indennita',  salvo  che  sia  diversamente  stabilito   nella
autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce  la
servitu'. 
 
8. Il proprietario che ha ricevuto una  indennita'  per  la  servitu'
impostagli, nel momento in  cui  ottiene  di  essere  liberato  dalla
medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo
compenso per l'onere gia' subito. 
 
                               Art. 54 
                  (Divieto di imporre altri oneri) 
                      (ex art. 93 Codice 2003) 
 
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni,
i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di  pubblici
servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente
decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo
1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  come  modificato
dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo  di
onere  finanziario,  reale  o  contributo,  comunque  denominato,  di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come  da
art. 12 del  decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,  come
integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c)  del  decreto-legge14
dicembre 2018, n. 135, coordinato con  la  legge  di  conversione  11
febbraio 2019, n. 12. 
 
2.  Il  soggetto  che  presenta  l'istanza  di   autorizzazione   per
l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti  radioelettrici
ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al versamento  di  un  contributo
alle spese relative  al  rilascio  del  parere  ambientale  da  parte
dell'organismo  competente  a   effettuare   i   controlli   di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 
 
3. Il soggetto che presenta la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e'  tenuto,  all'atto  del
rilascio  del  motivato  parere  positivo   o   negativo   da   parte
dell'organismo  competente  a   effettuare   i   controlli   di   cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento  di  un
contributo per le spese. 
 
4. Il contributo  previsto  dal  comma  2  ,  per  le  attivita'  che
comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al
comma  3  sono  calcolati  in  base  a  un  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto,  anche  sulla  base  del  principio  del
miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione  tramite
l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali  delle
regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  via
transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3  sono  pari  a
250 euro. 
 
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
 
6. Gli operatori che forniscono  reti  di  comunicazione  elettronica
hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente
locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese  necessarie
per le opere di  sistemazione  delle  aree  pubbliche  specificamente
coinvolte dagli interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di
ripristinare a regola d'arte le aree  medesime  nei  tempi  stabiliti
dall'ente locale. 
 
                               Art. 55 
(Occupazione di sedi autostradali da  gestire  in  concessione  e  di
                    proprieta' dei concessionari) 
                      (ex art. 94 Codice 2003) 
 
1. Per la realizzazione e la manutenzione di  reti  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico puo' essere  occupata  una  sede  idonea,
lungo il percorso delle  autostrade,  gestite  in  concessione  e  di
proprieta' del concessionario, all'interno delle reti di recinzione. 
 
2. La servitu' e' imposta con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. 
 
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione  della  servitu',
il  Ministero  trasmette  all'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del
territorio competente un piano di massima  dei  lavori  da  eseguire.
L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le  parti,
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi
al proprietario in base  all'effettiva  diminuzione  del  valore  del
fondo, all'onere  che  ad  esso  si  impone  ed  al  contenuto  della
servitu'. 
 
4.  Il  Ministro  dello   sviluppo   economico   emana   il   decreto
d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio,
dopo essersi accertato del pagamento o del deposito  dell'indennita'.
Il decreto viene notificato alle parti interessate. 
 
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione  della  servitu'  deve
essere preceduto da un  tentativo  di  bonario  componimento  tra  il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico
ed il proprietario dell'autostrada,  previo,  in  ogni  caso,  parere
dell'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio   competente
sull'ammontare  dell'indennita'  da  corrispondere  per  la  servitu'
stessa. 
 
6. Qualora il  concessionario  proprietario  dell'autostrada  dovesse
provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti  della  sede
autostradale per esigenze  di  viabilita',  e  l'esecuzione  di  tali
lavori venisse ad  interessare  le  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica, ne da' tempestiva comunicazione al proprietario di detti
cavi  e  infrastrutture,  avendo  cura  di  inviare  la   descrizione
particolareggiata delle  opere  da  eseguire.  In  tali  modifiche  e
spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi
ed altre cause di forza maggiore. 
 
7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione  elettronica
provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti  ed
al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario
proprietario dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione. 
 
8. Qualora  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  comma  6  dovesse
interessare  le  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  gia'
realizzate al di fuori del sedime autostradale,  le  spese  del  loro
spostamento   sono   a   carico   del   concessionario   proprietario
dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture
di comunicazione elettronica  comporta  una  occupazione  del  sedime
autostradale,   il   concessionario   proprietario    dell'autostrada
riconosce all'Operatore  di  comunicazione  elettronica  il  relativo
diritto di passaggio. 
 
                               Art. 56 
(Impianti e condutture di  energia  elettrica,  tubazioni  metalliche
                     sotterrate - Interferenze) 
                      (ex art. 95 Codice 2003) 
 
1. Nessuna conduttura di energia elettrica,  anche  se  subacquea,  a
qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
senza che sul relativo progetto si sia  preventivamente  ottenuto  il
nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 
 
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'Ispettorato del
Ministero, competente per territorio, qualunque sia la  classe  della
linea elettrica,  secondo  le  definizioni  di  classe  adottate  nel
Decreto Ministeriale 21 marzo  1988,  n.  449  recante  "Approvazione
delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio
delle linee elettriche aeree esterne". 
 
3. Per  le  condutture  aeree  o  sotterranee  di  energia  elettrica
realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da  norme  tecniche
CEI, il nulla osta e' sostituito da una attestazione  di  conformita'
del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero,  competente  per
territorio. 
 
4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici,  il  nulla
osta  o  l'attestazione  di  conformita'  sono  sostituiti   da   una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare
all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui
risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di
sottomissione previsti dalla normativa vigente. 
 
5. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica e sui relativi atterraggi, e' necessario sempre  il
preventivo consenso dell'Ispettorato del  Ministero,  competente  per
territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni
controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi.  Le  relative
spese sono a carico dell'esercente delle condutture. 
 
6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata,
puo' essere costruita, modificata o spostata senza che  sul  relativo
progetto  sia  stato   preventivamente   ottenuto   il   nulla   osta
dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio. 
 
7.  Per  le  tubazioni  metalliche  sotterrate  prive  di  protezione
catodica attiva, il nulla osta e' sostituito da una dichiarazione del
gestore  trasmessa  all'Ispettorato  del  Ministero,  competente  per
territorio, da cui risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze
con linee di telecomunicazione. 
 
8. I soggetti che presentano l'istanza di nulla  osta  ai  sensi  del
presente  articolo  sono  tenuti  a  consentire  l'accesso  ai   fini
ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale
incaricato dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio,
nonche' a comunicare, nei termini  e  con  le  modalita'  prescritti,
documenti, dati e notizie richiesti  dall'Ispettorato  del  Ministero
relativi al medesimo progetto. 
 
9.  Nelle  interferenze  tra  cavi   di   comunicazione   elettronica
sotterrati e cavi  di  energia  elettrica  sotterrati  devono  essere
osservate le norme generali per gli impianti elettrici  del  comitato
elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale  delle  ricerche.  Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate. 
 
10. Qualora, a causa di  impianti  di  energia  elettrica,  anche  se
debitamente  approvati  dalle  autorita'  competenti,  si  abbia   un
turbamento del servizio di comunicazione  elettronica,  il  Ministero
promuove,  sentite  le  predette  Autorita',  lo  spostamento   degli
impianti od altri provvedimenti idonei ad  eliminare  i  disturbi,  a
norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con  regio  decreto
11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi  le
rende necessarie. 
 
11. Per le attivita' di cui  al  presente  articolo  sono  dovuti  al
Ministero i compensi per le prestazioni  conto  terzi  stabiliti  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 57 
                     (Prestazioni obbligatorie) 
                      (ex art. 96 Codice 2003) 
 
1. Sono obbligatorie  per  i  soggetti  autorizzati  all'impianto  ed
esercizio di reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
pubblico, nonche' per gli operatori che erogano i servizi individuati
dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio  2008,  n.109,  per
gli operatori di transito internazionale di traffico, le  prestazioni
effettuate a fronte di  richieste  di  informazioni  da  parte  delle
competenti  autorita'  giudiziarie  e  delle  agenzie  preposte  alla
sicurezza nazionale. I  tempi  ed  i  modi  sono  concordati  con  le
predette Autorita'. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al
comma  6  in  ordine  alle   richieste   avanzate   dalle   autorita'
giudiziarie. 
 
2. Sono obbligatorie  per  i  soggetti  autorizzati  all'impianto  ed
esercizio di reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi
reati effettuate a fronte di richieste di  intercettazione  da  parte
delle competenti autorita'  giudiziarie.  I  tempi  ed  i  modi  sono
stabiliti dal decreto di cui al comma 6. 
 
3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1  e  2  i  soggetti
autorizzati  per  comunicazioni  da  macchina  a   macchina   -   IoT
(Internet-of-Things) e per servizi di Edge  Computing,  limitatamente
alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l'uso
di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di  comunicazione
interpersonale. 
 
4.  E'  obbligatorio  per  i  soggetti  autorizzati  all'impianto  ed
esercizio di reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
pubblico, ivi compresi gli operatori di  transito  internazionale  di
traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e  il  contrasto,
anche  in  tempo  reale,  delle  minacce  cibernetiche  e  la  pronta
collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento  a
tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti  autorita'
dello Stato. I tempi ed  i  modi  sono  concordati  con  le  predette
autorita'. 
 
5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei
sistemi  di   informazione,   gli   operatori   delle   comunicazioni
elettroniche    informano    immediatamente    l'Agenzia    per    la
cyber-sicurezza nazionale. L'Agenzia, quando sia a conoscenza di  una
minaccia  che  potrebbe  incidere  sulla  sicurezza  dei  sistemi  di
informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori
di comunicazioni elettroniche che  hanno  predisposto  gli  strumenti
previsti dal comma 4,  l'attivazione  degli  strumenti  di  contrasto
utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa. 
 
6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui
ai commi da 1 a 4 e'  individuato  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto: 
 
a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina
le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in
modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il  50  per  cento
rispetto alle tariffe praticate.  Nella  tariffa  sono  ricompresi  i
costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da
ogni identita' di rete; 
 
b) individua i  soggetti  tenuti  alle  prestazioni  obbligatorie  di
intercettazione,  anche  tra  i  fornitori   di   servizi,   le   cui
infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione  dei
contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo
forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche
se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; 
 
c) definisce  gli  obblighi  dei  soggetti  tenuti  alle  prestazioni
obbligatorie e le modalita'  di  esecuzione  delle  stesse,  tra  cui
l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione  e
gestione delle comunicazioni  di  natura  amministrativa,  anche  con
riguardo  alle  fasi  preliminari   al   pagamento   delle   medesime
prestazioni. 
 
7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti  nel  decreto  di
cui al comma 6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3,  4,  5  e  6  e
l'articolo 30, comma 16. 
 
8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al  comma  6  gli
operatori hanno l'obbligo di  negoziare  tra  loro  le  modalita'  di
interconnessione,  allo   scopo   di   garantire   la   fornitura   e
l'interoperabilita'  delle  prestazioni  stesse.  Il  Ministero  puo'
intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero,  in  mancanza
di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi. 
 
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6  continuano
a trovare applicazione  le  disposizioni  vigenti,  anche  di  natura
regolamentare. 
 
                              CAPO III 
                     Accesso allo spettro radio 
 
                              Sezione I 
                           Autorizzazioni 
 
                               Art. 58 
                   (Gestione dello spettro radio) 
               (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003) 
 
1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro  radio  e'  un  bene
pubblico  dotato  di  un  importante  valore  sociale,  culturale  ed
economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito  delle  rispettive
competenze, provvedono alla sua gestione efficace per  le  reti  e  i
servizi di comunicazione  elettronica  nel  territorio  nazionale  ai
sensi  degli  articoli  3  e  4.  La  predisposizione  dei  piani  di
ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello
spettro radio  per  sistemi  di  comunicazione  elettronica,  a  cura
dell'Autorita',  e'  fondata  su  criteri   obiettivi,   trasparenti,
pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.  Il  rilascio
di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti
d'uso individuali in materia, a cura del  Ministero,  e'  fondato  su
criteri    obiettivi,    trasparenti,     pro-concorrenziali,     non
discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il  presente  articolo
il Ministero e  l'Autorita'  rispettano  gli  accordi  internazionali
pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni  dell'UIT
e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro
radio, tengono nel massimo  conto  la  pertinente  normativa  CEPT  e
possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 
 
2.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro  radio
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica  nel  territorio
dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne  un
utilizzo effettivo ed efficiente  e  di  perseguire  benefici  per  i
consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilita'
delle  reti  e  dei  servizi.  Nel  fare  cio'  agiscono   ai   sensi
dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro: 
 
a)  perseguendo  la  copertura  della  banda  larga  senza  fili  sul
territorio nazionale e della popolazione  ad  alta  qualita'  e  alta
velocita',  nonche'  la  copertura  delle  principali  direttrici  di
trasporto nazionali ed europee,  fra  cui  la  rete  transeuropea  di
trasporto, di cui al regolamento (UE)  n.  1315/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
 
b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di  nuove  tecnologie  e
applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove  appropriato,
mediante un approccio intersettoriale; 
 
c)  assicurando  la  prevedibilita'  e  la  coerenza  in  materia  di
rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei  diritti  d'uso
dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti  a  lungo
termine; 
 
d)   assicurando   la   prevenzione   delle   interferenze    dannose
transfrontaliere o nazionali in  conformita',  rispettivamente,  agli
articoli 29 e 59 e adottando  opportuni  provvedimenti  preventivi  e
correttivi a tal fine; 
 
e) promuovendo l'uso  condiviso  dello  spettro  radio  per  impieghi
simili o diversi dello spettro radio conformemente al  diritto  della
concorrenza; 
 
f) applicando il sistema  di  autorizzazione  piu'  adeguato  e  meno
oneroso  possibile  in  conformita'  all'articolo  59,  in  modo   da
massimizzare  la  flessibilita',  la  condivisione   e   l'efficienza
nell'uso dello spettro radio; 
 
g) applicando norme in materia di rilascio,  trasferimento,  rinnovo,
modifica e revoca dei diritti d'uso dello  spettro  radio  che  siano
stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire  la  certezza,
la coerenza e la prevedibilita' della regolamentazione; 
 
h) perseguendo la coerenza e la  prevedibilita',  in  tutta  l'Unione
europea, delle  modalita'  con  cui  l'uso  dello  spettro  radio  e'
autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica,  tenendo
conto della raccomandazione 1999/519/CE; 
 
i) tenendo nella massima considerazione la  raccomandazione  adottata
dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  45,  paragrafo  2,
commi 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/1972,  anche  sulla  base  del
parere eventualmente richiesto al RSPG,  al  fine  di  promuovere  un
approccio   coerente   nell'Unione   relativamente   ai   regimi   di
autorizzazione per l'uso della banda. 
 
3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello  nazionale  o
regionale per l'uso  di  una  banda  nello  spettro  armonizzato,  il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono consentire un uso alternativo integrale o  parziale  di  tale
banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e  8,
a condizione che: 
 
a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato  per  l'uso
di tale banda si basi su una consultazione  pubblica  in  conformita'
dell'articolo 23, ivi  compresa  una  valutazione  prospettica  della
domanda del mercato; 
 
b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilita' o
l'uso di tale banda in altri Stati membri; 
 
c) siano tenuti in debito conto la disponibilita'  o  l'uso  a  lungo
termine di tale banda nell'Unione e  le  economie  di  scala  per  le
apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro  radio  armonizzato
nell'Unione. 
 
4. L'eventuale decisione  di  consentire  l'uso  alternativo  in  via
eccezionale e' soggetta a un riesame periodico ed e', in  ogni  caso,
esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un
potenziale utente al Ministero per l'uso  della  banda  conformemente
alla  misura  tecnica  di  attuazione.  Il  Ministero  comunica  alla
Commissione europea e agli altri Stati  membri  le  decisioni  prese,
insieme con le relative motivazioni, e i  risultati  degli  eventuali
riesami. 
 
5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  Ministero   e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano  che
tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti  o  servizi
di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello  spettro
radio  dichiarato  disponibile  per  i   servizi   di   comunicazione
elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei
piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva
la  possibilita'  di  prevedere  limitazioni  proporzionate   e   non
discriminatorie dei tipi di rete radio o  di  tecnologia  di  accesso
senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione
elettronica, ove cio' sia necessario al fine di: 
 
a) evitare interferenze dannose; 
 
b) proteggere la salute pubblica dai campi  elettromagnetici  tenendo
nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE; 
 
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
 
d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio; 
 
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; 
 
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di  interesse  generale
conformemente al comma 6. 
 
6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  Ministero   e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano  che
tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica  possano  essere
forniti  nello  spettro  dichiarato  disponibile  per  i  servizi  di
comunicazione elettronica nel piano nazionale di  ripartizione  delle
frequenze  e  nei  piani  di  assegnazione  a   norma   del   diritto
dell'Unione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere  limitazioni
proporzionate  e  non  discriminatorie  dei  tipi   di   servizi   di
comunicazione  elettronica  che  e'  possibile  fornire,  anche,   se
necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti  delle
radiocomunicazioni dell'UIT. 
 
7.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un   servizio   di
comunicazione elettronica in una banda specifica  disponibile  per  i
servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per  garantire
il conseguimento di un obiettivo di interesse generale  conformemente
al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: 
 
a) garantire la sicurezza della vita; 
 
b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze
e  catastrofi  imminenti  o  in  corso,  attraverso   le   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione,  l'adozione  di  misure  di
autoprotezione da parte dei cittadini; 
 
c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; 
 
d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; 
 
e) promuovere la diversita' culturale e linguistica e  il  pluralismo
dei  media,  ad  esempio  la  fornitura  di  servizi  di   diffusione
televisiva e radiofonica. 
 
8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro  servizio  di
comunicazione elettronica in una banda specifica puo' essere prevista
esclusivamente ove sia giustificata dalla necessita' di proteggere  i
servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  anche
estendere tale misura  al  fine  di  conseguire  altri  obiettivi  di
interesse generale quali stabiliti dal  Ministero  e  dall'Autorita',
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  a  norma   del   diritto
dell'Unione europea. 
 
9.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze,   riesaminano   periodicamente   la   necessita'    delle
limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono  conformarsi  a  quanto
previsto  dall'articolo  45,  paragrafo  7,  della   direttiva   (UE)
2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni. 
 
10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai
servizi di  comunicazione  elettronica  nonche'  alle  autorizzazioni
generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi
a decorrere dal termine di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
 
           Art. 59 (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) 
               (Autorizzazione all'uso dello spettro) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, facilitano l'uso  dello  spettro  radio,  compreso  l'uso
condiviso, nel regime delle autorizzazioni  generali  e  limitano  la
concessione di diritti d'uso individuali  dello  spettro  radio  alle
situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare  l'uso
efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui
al  comma  3.  In  tutti  gli  altri  casi,  il  Ministero,   sentita
l'Autorita' per gli eventuali profili di  competenza,  stabilisce  le
condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione
generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono  il  regime
piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto: 
 
a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato; 
 
b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose; 
 
c) dello sviluppo di  condizioni  affidabili  di  condivisione  dello
spettro radio, ove appropriato; 
 
d)  della  necessita'  di  assicurare  la  qualita'   tecnica   delle
comunicazioni o del servizio; 
 
e) degli obiettivi di interesse  generale  stabiliti  dal  Ministero,
conformemente al diritto dell'Unione; 
 
f) della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente  dello  spettro
radio. 
 
2. Nel valutare se rilasciare  autorizzazioni  generali  o  concedere
diritti d'uso  individuali  per  lo  spettro  radio  armonizzato,  in
considerazione  delle  misure  tecniche  di  attuazione  adottate  in
conformita'  dell'articolo  4  della  decisione  n.  676/2002/CE,  il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  si
adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze
dannose, anche nei casi di uso condiviso dello  spettro  radio  sulla
base di una combinazione di autorizzazione generale e  diritti  d'uso
individuali. Se del caso, il  Ministero  e  l'Autorita'  valutano  la
possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla  base  di
una  combinazione  di  autorizzazione  generale   e   diritti   d'uso
individuali, tenendo conto dei probabili effetti  sulla  concorrenza,
sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di
autorizzazioni  generali  e   diritti   d'uso   individuali   e   dei
trasferimenti graduali da una categoria  all'altra.  Il  Ministero  e
l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello
spettro  radio,  tenendo  in  debita  considerazione   le   soluzioni
tecnologiche di gestione delle interferenze  dannose  allo  scopo  di
imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile. 
 
3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1  al  fine
di agevolare l'uso condiviso dello  spettro  radio,  il  Ministero  e
l'Autorita' assicurano che le condizioni per  l'uso  condiviso  dello
spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono  poste
al fine  di  agevolare  l'uso  efficiente  dello  spettro  radio,  la
concorrenza e l'innovazione. 
 
                               Art. 60 
(Condizioni associate ai  diritti  d'uso  individuali  dello  spettro
                               radio) 
               (ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze,  stabiliscono  condizioni  associate  ai  diritti   d'uso
individuali dello spettro  radio  in  conformita'  dell'articolo  13,
comma 1, in modo da garantire  l'uso  ottimale  e  piu'  efficace  ed
efficiente possibile dello spettro radio. Prima  dell'assegnazione  o
del  rinnovo  di  tali   diritti,   stabiliscono   chiaramente   tali
condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilita'
di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto,  al
fine di garantire l'attuazione di  dette  condizioni  in  conformita'
dell'articolo 32. Le condizioni  associate  ai  rinnovi  dei  diritti
d'uso dello spettro radio non  devono  offrire  vantaggi  indebiti  a
coloro che sono  gia'  titolari  di  tali  diritti.  Tali  condizioni
specificano i parametri applicabili, incluso  qualsiasi  termine  per
l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato  rispetto  autorizzi  il
Ministero, sentita l'Autorita',  a  revocare  i  diritti  d'uso  o  a
imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, consultano e informano  le  parti  interessate
tempestivamente e in modo trasparente circa le  condizioni  associate
ai  diritti  d'uso  individuali   prima   della   loro   imposizione.
Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di
tali  condizioni  e  ne  informano  le  parti  interessate  in   modo
trasparente. 
 
2.  Nello  stabilire  le  condizioni  associate  ai   diritti   d'uso
individuali dello spettro radio, l'Autorita', in particolare al  fine
di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o  di
promuovere la copertura, possono prevedere le possibilita' seguenti: 
 
a)  la  condivisione  delle  infrastrutture  passive  o  attive   che
utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso; 
 
b) accordi commerciali  di  accesso  in  roaming  o  altre  modalita'
tecniche; 
 
c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la  fornitura  di
reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio. 
 
3. Il Ministero e  l'Autorita'  non  vietano  la  condivisione  dello
spettro radio nelle  condizioni  associate  ai  diritti  d'uso  dello
spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni
stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto  della
concorrenza. 
 
                               Art. 61 
   (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) 
               (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003) 
 
1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso  individuali  dello
spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni  impresa
per la fornitura di reti o servizi di  comunicazione  elettronica  in
forza di un'autorizzazione  generale  di  cui  all'articolo  11,  nel
rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21,  comma  1,  lettera  c),
dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione  che  garantisca  l'uso
efficiente di tali risorse a norma del presente decreto. 
 
2.  Fatti  salvi  criteri  specifici   definiti   dal   Ministero   e
dall'Autorita',  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   per
concedere  i  diritti  d'uso  individuali  dello  spettro  radio   ai
fornitori  di  servizi  di  diffusione  di  contenuti  radiofonici  o
televisivi per il conseguimento  di  obiettivi  d'interesse  generale
conformemente al diritto dell'Unione,  i  diritti  d'uso  individuali
dello  spettro  radio  sono  concessi  mediante   procedure   aperte,
obiettive,  trasparenti,  non  discriminatorie  e   proporzionate   e
conformemente all'articolo 58. 
 
3. Una deroga ai  requisiti  per  le  procedure  aperte  puo'  essere
applicata quando la concessione di diritti  d'uso  individuali  dello
spettro radio ai fornitori di  servizi  di  diffusione  di  contenuti
radiofonici o televisivi e' necessaria per conseguire un obiettivo di
interesse generale stabilito dal Ministero, sentita  l'Autorita'  per
gli aspetti  di  competenza,  conformemente  al  diritto  dell'Unione
europea. 
 
4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello
spettro radio nell'ambito di  procedure  di  selezione  improntate  a
criteri di ammissibilita' oggettivi, trasparenti, proporzionati e non
discriminatori, previamente definiti e conformi  alle  condizioni  da
associare a tali diritti. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  hanno  la  facolta'  di  esigere  dai
richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla  base
di detti criteri, la capacita' di  soddisfare  dette  condizioni.  Il
Ministero, se conclude che il richiedente non possiede  le  capacita'
necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso. 
 
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per  lo
spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorita'  per  i  profili  di
competenza, specifica se tali diritti  possono  essere  trasferiti  o
affittati  dal  titolare  dei  diritti  e  a  quali  condizioni,   in
applicazione degli articoli 58 e 64. 
 
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche  le  decisioni  in
materia di concessione di diritti  d'uso  individuali  dello  spettro
radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa
ed entro sei  settimane  nel  caso  dello  spettro  radio  dichiarato
disponibile  per  servizi  di  comunicazione  elettronica  nel  piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e  ove  applicabile  e  non
diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse.  Detto
termine  non  pregiudica  l'articolo  67,  comma  9,  e   l'eventuale
applicabilita' di accordi internazionali  in  materia  di  uso  dello
spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda
risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini  sopra  indicati,
invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle  integrazioni,  che  debbono  pervenire  al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il  mancato
ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio. 
 
                               Art. 62 
                        (Durata dei diritti) 
           (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003) 
 
1. Qualora autorizzino l'uso dello  spettro  radio  mediante  diritti
d'uso  individuali  per  un  periodo   limitato,   il   Ministero   e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze,  provvedono  a
che il diritto d'uso sia concesso  per  una  durata  adeguata  tenuto
conto degli obiettivi  perseguiti  in  conformita'  dell'articolo  67
comma 2 e 3, e della necessita' di assicurare la concorrenza  nonche'
in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di
promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche  prevedendo
un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 
 
2.  Qualora  concedano  per  un  periodo   limitato   diritti   d'uso
individuali  dello  spettro  radio  per  cui  sono  state   stabilite
condizioni  armonizzate  mediante  misure  tecniche   di   attuazione
adottate in conformita' della decisione n.  676/2002/CE  al  fine  di
permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a  banda
larga senza fili,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, garantiscono per un periodo  di  almeno  venti
anni la prevedibilita'  regolamentare  per  i  titolari  dei  diritti
relativamente alle condizioni di investimento in  infrastrutture  che
utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al
comma 1. Il presente articolo e' soggetto, se del caso,  a  qualsiasi
modifica  delle  condizioni  associate  a  tali  diritti   d'uso   in
conformita' dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e  l'Autorita'
garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici  anni
e  comprendano,  qualora  necessario  per  conformarsi  al  comma  1,
un'adeguata proroga di tale  durata,  alle  condizioni  stabilite  al
presente comma. Il Ministero e l'Autorita' mettono a disposizione  di
tutte le parti interessate i criteri generali per  la  proroga  della
durata dei diritti d'uso  in  modo  trasparente  prima  di  concedere
diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67
commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: 
 
a) all'esigenza di garantire un uso  effettivo  ed  efficiente  dello
spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58
comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire  obiettivi  di
interesse generale relativi alla tutela della sicurezza  della  vita,
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; 
 
b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni. 
 
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  autorizzazioni  sono
essere prorogate, nel corso della loro durata,  per  un  periodo  non
superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato  piano
tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano
viene  valutata  d'intesa  dal  Ministero  e  dall'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  in  relazione  anche  alle   vigenti
disposizioni comunitarie e all'esigenza  di  garantire  l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori. 
 
4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza della durata  iniziale
di un diritto d'uso individuale, l'Autorita', d'intesa col Ministero,
effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali
stabiliti per la proroga della durata di  detto  diritto  d'uso  alla
luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione  di  non  aver
avviato  una  procedura  di  contestazione  per  inadempimento  delle
condizioni associate ai diritti d'uso a norma  dell'articolo  32,  il
Ministero, sentita l'Autorita', concede la proroga della  durata  del
diritto d'uso, a meno che  concluda  che  tale  proroga  non  sarebbe
conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2,  quarto  e  quinto
periodo, lettere  a)  o  b).  Sulla  base  di  tale  valutazione,  il
Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la  possibilita'  di
concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in  cui  tale
proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61  per  la
concessione di diritti d'uso per quella specifica  banda  di  spettro
radio. Tutte le  misure  di  cui  al  presente  comma  devono  essere
proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga
all'articolo  23,  le  parti  interessate  hanno  l'opportunita'   di
presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di  misura  ai
sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e  b),  e  del
presente comma, primo e secondo periodo, entro  tre  mesi  dalla  sua
adozione. Il  presente  comma  non  pregiudica  l'applicazione  degli
articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i  diritti  d'uso,
il Ministero e l'Autorita' tengono conto del meccanismo  previsto  al
comma 2 e al presente comma. 
 
5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e  l'Autorita'  possono
derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: 
 
a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle  reti  ad  alta
velocita' sia gravemente carente o assente e cio' sia necessario  per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  58,
comma 2; 
 
b) per specifici progetti a breve termine; 
 
c) per uso sperimentale; 
 
d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformita'
all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; 
 
e)  per  un  uso  alternativo  dello  spettro  radio  in  conformita'
all'articolo 58, comma 3 e 4. 
 
6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo'  adeguare  la  durata  dei
diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire  la
simultaneita' della scadenza della durata dei diritti in una  o  piu'
bande. 
 
                               Art. 63 
(Rinnovo  dei  diritti  d'uso   individuali   dello   spettro   radio
                            armonizzato) 
                           (art. 50 eecc) 
 
1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita',  decide  sul  rinnovo  dei
diritti   d'uso   individuali   dello   spettro   radio   armonizzato
tempestivamente prima della scadenza della durata  di  tali  diritti,
salvo quando, al momento dell'assegnazione, e'  stata  esplicitamente
esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il  Ministero  valuta
la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa  o  su  richiesta
del titolare del diritto, in quest'ultimo caso  non  piu'  di  cinque
anni prima della scadenza della durata dei diritti di  cui  trattasi.
Cio' non pregiudica le clausole  di  rinnovo  applicabili  a  diritti
esistenti. 
 
2. Nell'adottare una decisione ai  sensi  del  comma  1,  l'Autorita'
prende in considerazione, tra l'altro: 
 
a)  la  realizzazione  degli  obiettivi  di   cui   all'articolo   4,
all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61  comma  2,  nonche'  degli
obiettivi di politica pubblica previsti  dal  diritto  dell'Unione  o
nazionale; 
 
b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a  norma
dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; 
 
c)  l'esame   dell'adeguatezza   dell'attuazione   delle   condizioni
associate al diritto di cui trattasi; 
 
d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi
distorsione, in linea con l'articolo 65; 
 
e) la necessita' di conseguire  maggiore  efficienza  nell'uso  dello
spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato; 
 
f) la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. 
 
3. Nel prendere in  considerazione  l'eventuale  rinnovo  di  diritti
d'uso individuali dello spettro radio armonizzato  per  il  quale  il
numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente
articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria e tra l'altro: 
 
a) offre a tutte le parti interessate l'opportunita' di esprimere  le
loro  opinioni  attraverso  una  consultazione   pubblica   a   norma
dell'articolo 23; 
 
b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. 
 
4. L'Autorita' prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse
dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di  domanda  del
mercato da parte di imprese diverse da  quelle  titolari  di  diritti
d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide  se
rinnovare i diritti d'uso o di organizzare  una  nuova  procedura  di
selezione volta a concedere i diritti d'uso  ai  sensi  dell'articolo
67. 
 
5. Una decisione  di  rinnovo  di  diritti  individuali  d'uso  dello
spettro radio armonizzato puo' essere accompagnata da un riesame  dei
contributi e degli altri termini e condizioni ad essi  associati.  Se
del caso, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso
in conformita' dell'articolo 42. 
 
                               Art. 64 
(Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali  dello  spettro
                               radio) 
               (art. 51 EEC e art .14-ter Codice 2003) 
 
1.  Le  imprese  titolari  di  diritti  individuali  di   uso   delle
radiofrequenze possono trasferire o  affittare  ad  altre  imprese  i
propri diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 2 e  3.  Resta
fermo il potere del Ministero  e  dell'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, di stabilire che la predetta facolta'  non  si
applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente
concesso a  titolo  gratuito  in  termini  di  contributi  per  l'uso
ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva. 
 
2.  Il  trasferimento  o  l'affitto  dei   diritti   di   uso   delle
radiofrequenze  e'  efficace  previa  autorizzazione  rilasciata  dal
Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa  istanza
da parte dell'impresa subentrante. 
 
3. All'esito  dell'istruttoria  svolta  dall'Autorita'  che,  sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta che  non
si  verifichino  distorsioni  della  concorrenza,  il  Ministero,  in
conformita'   dell'articolo   65,   concede    l'autorizzazione    al
trasferimento o affitto dei diritti  d'uso  dello  spettro  radio,  o
comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se  sono  mantenute
le condizioni originarie associate  ai  predetti  diritti,  e,  fatta
salva la predetta verifica: 
 
a) sottopone i  trasferimenti  e  gli  affitti  alla  procedura  meno
onerosa possibile; 
 
b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio  quando
il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto  delle
condizioni originarie associate ai diritti d'uso; 
 
c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio,
salvo se vi e' il rischio evidente che il nuovo titolare non  sia  in
grado di soddisfare le condizioni  originarie  associate  ai  diritti
d'uso. 
 
4. Il Ministero, puo' apporre all'autorizzazione, se  necessario,  le
specifiche condizioni proposte dall'Autorita'.  In  caso  di  spettro
radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I
diritti  amministrativi  imposti  alle  imprese   in   relazione   al
trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto  di  diritti
d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16.  Le
lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza
del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai
diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo  sia
al locatore sia al locatario. 
 
5. L'Autorita' e il Ministero agevolano il trasferimento o  l'affitto
di diritti d'uso dello  spettro  radio  prendendo  in  considerazione
tempestivamente le eventuali  richieste  di  adattare  le  condizioni
associate ai diritti e assicurando che tali  diritti  o  il  relativo
spettro radio possano essere suddivisi  o  disaggregati  nel  miglior
grado possibile. 
 
6. In vista del  trasferimento  o  affitto  di  diritti  d'uso  dello
spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico
standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali
trasferibili al momento della creazione dei diritti e  conserva  tali
informazioni fintantoche' i diritti esistono. 
 
7. Nel caso di affitto  di  frequenze  ai  sensi  di  una  disciplina
prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei
diritti d'uso delle relative frequenze,  e  che  riguarda  un  bacino
territoriale non superiore a  una  regione  italiana,  il  Ministero,
d'intesa con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata. 
 
8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una  disciplina
di gara, puo' disporre che  il  trasferimento  o  l'affitto  di  rami
d'azienda o il trasferimento del controllo della societa' che detiene
i diritti d'uso, valutato ai sensi  degli  articoli  51  e  52  delle
disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/1808   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi
delle societa' quotate in borsa soggetti  alla  relativa  disciplina,
siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei  diritti
d'uso. In tali casi, il  legale  rappresentante  della  societa'  che
acquisisce il ramo  d'azienda  o  il  controllo  sulla  societa'  che
detiene i diritti, e' tenuto  a  notificare  al  Ministero  la  nuova
catena di controllo della societa' acquirente. Ove esso dichiari  che
il soggetto o i soggetti che congiuntamente  detengono  il  controllo
della societa' acquirente, o la societa' acquirente,  non  detengono,
direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di  frequenze  per
servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e' richiesto  il
parere dell'Autorita' di cui al comma 3. 
 
9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di
gara che hanno condotto al rilascio  degli  stessi,  sono  assimilati
all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura
di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze
ove almeno un soggetto parte dell'accordo puo' utilizzare in  maniera
attiva  frequenze  rientranti  nei  diritti  d'uso  per  servizi   di
comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta
commerciale. 
 
                               Art. 65 
                            (Concorrenza) 
                          (ex art. 52 eecc) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze,  promuovono  una  concorrenza  effettiva  ed  evitano  le
distorsioni della concorrenza  sul  mercato  interno  al  momento  di
decidere il rilascio, la modifica o  il  rinnovo  dei  diritti  d'uso
dello spettro  radio  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, conformemente al presente Codice. 
 
2.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, allorche' modificano  o  rinnovano  diritti  d'uso  dello
spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: 
 
a) limitare la  quantita'  delle  bande  di  spettro  radio  per  cui
concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in  casi  giustificati,
subordinare detti diritti  d'uso  a  condizioni  quali  l'offerta  di
accesso all'ingrosso, di roaming nazionale  o  regionale,  in  talune
bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili; 
 
b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di  una
situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte  di
una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione
a nuovi entranti; 
 
c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro  radio  o
di autorizzare nuovi usi dello  spettro  radio  per  talune  bande  o
imporre determinate condizioni  alla  concessione  di  nuovi  diritti
d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione  di  nuovi  usi  dello
spettro radio per evitare distorsioni  della  concorrenza  dovute  ad
assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso; 
 
d)  includere  condizioni  che  vietino  o  imporre   condizioni   ai
trasferimenti di diritti d'uso dello spettro  radio,  che  non  siano
assoggettati  al  controllo  delle   operazioni   di   concentrazione
dell'Unione  o   nazionali,   quando   tali   trasferimenti   possono
pregiudicare in modo significativo la concorrenza; 
 
e) modificare i diritti esistenti conformemente al  presente  decreto
quando cio' si renda necessario per  porre  rimedio  ex  post  a  una
distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti  o  accumuli  di
diritti d'uso dello spettro radio. 
 
3. L'Autorita', tenendo conto  delle  condizioni  di  mercato  e  dei
parametri di riferimento disponibili, fonda la propria  decisione  su
una  valutazione  oggettiva  e  prospettica  delle  condizioni  della
concorrenza  nel  mercato,  della  necessita'  di  tali  misure   per
mantenere o conseguire una  concorrenza  effettiva  e  dei  probabili
effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri  da  parte
dei partecipanti al mercato,  in  particolare  per  il  dispiegamento
della rete. Nel far  cio',  l'Autorita'  tiene  conto  dell'approccio
all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2. 
 
4. Nell'applicare il  comma  2  del  presente  articolo,  l'Autorita'
agisce in conformita' delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23
e 35. 
 
                              Sezione 3 
                              Procedure 
 
                               Art. 66 
             (Tempistica coordinata delle assegnazioni) 
                          (ex art. 53 eecc) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, cooperano con le competenti autorita' degli  altri  Stati
membri al fine di coordinare l'uso dello  spettro  radio  armonizzato
per le reti e i  servizi  di  comunicazione  elettronica  nell'Unione
tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato  a  livello
nazionale. Cio' puo' comportare l'individuazione di  una  o,  se  del
caso, piu' date comuni  entro  le  quali  autorizzare  l'uso  di  uno
specifico spettro radio armonizzato. 
 
2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate  mediante  misure
tecniche di attuazione adottate in  conformita'  della  decisione  n.
676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro  radio  per  le
reti e i servizi a banda larga  senza  fili,  il  Ministero,  sentita
l'Autorita' per i profili  di  competenza,  consente  l'uso  di  tale
spettro radio il prima possibile, al  piu'  tardi  trenta  mesi  dopo
l'adozione  di  tale  misura,  o  appena  possibile  dopo  la  revoca
dell'eventuale decisione  di  consentire  l'uso  alternativo  in  via
eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente  decreto.
Cio' non pregiudica la  decisione  (UE)  2017/899  e  il  diritto  di
iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi. 
 
3. Il Ministero, sentita l'Autorita' per  i  profili  di  competenza,
puo' ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda  specifica
nelle seguenti circostanze: 
 
a) nella misura in cui  cio'  sia  giustificato  da  una  restrizione
all'uso  di  detta  banda  sulla  base  dell'obiettivo  di  interesse
generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d); 
 
b) in caso di questioni irrisolte di  coordinamento  transfrontaliero
che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che
lo Stato membro colpito abbia richiesto, se  del  caso,  l'assistenza
dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE)
2018/1972; 
 
c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; 
 
d) forza maggiore. 
 
4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma  3  almeno  ogni
due anni. 
 
5. Il Ministero, sentita l'Autorita' per  i  profili  di  competenza,
puo' ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda  specifica
nella misura in cui cio' sia necessario e fino a un massimo di trenta
mesi in caso di: 
 
a)  questioni  irrisolte  di   coordinamento   transfrontaliero   che
comportino interferenze dannose tra gli Stati  membri,  a  condizione
che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente  tutte  le  misure
necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4; 
 
b) la necessita'  e  la  complessita'  di  assicurare  la  migrazione
tecnica degli utenti esistenti di tale banda. 
 
6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero  informa
tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le
ragioni. 
 
                               Art. 67 
               (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003) 
(Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere  per
                          lo spettro radio) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  66,  per  le  bande  di
frequenza per le quali il Ministero ha  determinato  che  i  relativi
diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale,
l'Autorita', nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso  da
concedere, tra l'altro: 
 
a) motiva chiaramente le ragioni  alla  base  della  limitazione  dei
diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza  di
massimizzare i benefici per gli utenti  e  di  favorire  lo  sviluppo
della  concorrenza  e,  se  del  caso,   riesamina   la   limitazione
periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; 
 
b) concede a tutte le parti interessate,  compresi  gli  utenti  e  i
consumatori, l'opportunita' di  esprimere  le  loro  posizioni  sulle
eventuali   limitazioni,   mediante   una   consultazione    pubblica
conformemente all'articolo 23. 
 
2. Quando l'Autorita' determina che il numero di diritti d'uso  debba
essere  limitato,  stabilisce  e  motiva  chiaramente  gli  obiettivi
perseguiti  mediante  una  procedura  di  selezione   competitiva   o
comparativa ai sensi del  presente  articolo  e,  ove  possibile,  li
quantifica, ponderando adeguatamente  la  necessita'  di  raggiungere
obiettivi nazionali del mercato interno. 
 
3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorita'
puo' fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza,
uno o piu' dei seguenti obiettivi: 
 
a) promuovere la copertura; 
 
b) assicurare la necessaria qualita' del servizio; 
 
c) promuovere l'uso efficiente dello  spettro  radio,  anche  tenendo
conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del  livello  dei
contributi; 
 
d)  promuovere  l'innovazione  e  lo  sviluppo  dell'attivita'  delle
imprese. 
 
4.  L'Autorita'  definisce  e  motiva  chiaramente  la  scelta  della
procedura di selezione,  compresa  l'eventuale  fase  preliminare  di
accesso  alla  procedura   stessa.   L'Autorita'   indica,   inoltre,
chiaramente i risultati della relativa valutazione  della  situazione
concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale
uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35. 
 
5.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'esercizio  delle  rispettive
competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di
selezione scelta e alle regole connesse, indicandone  chiaramente  le
ragioni.  Sono,  altresi',  pubblicate  le  condizioni  che   saranno
associate ai diritti d'uso. 
 
6. Il Ministero, competente per la realizzazione della  procedura  di
selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso,  dopo  la
decisione sulla procedura di selezione da seguire. 
 
7. Qualora l'Autorita' decida che e' possibile  rilasciare  ulteriori
diritti  d'uso  dello   spettro   radio   o   una   combinazione   di
autorizzazione generale e diritti d'uso  individuali  rende  nota  la
decisione e il Ministero da' inizio al procedimento di concessione di
tali diritti. 
 
8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione  di  diritti  d'uso
dello spettro radio,  il  Ministero  effettua  il  rilascio  di  tali
diritti in base a procedure stabilite dall'Autorita', sulla  base  di
criteri di selezione  obiettivi,  trasparenti,  proporzionati  e  non
discriminatori, che devono  tenere  in  adeguata  considerazione  gli
obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58. 
 
9.  Qualora  sia  necessario  ricorrere  a  procedure  di   selezione
competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorita',
puo'  prorogare  il  periodo  massimo  di  sei   settimane   di   cui
all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per  garantire  che
tali procedure siano eque,  ragionevoli,  aperte  e  trasparenti  per
tutti i soggetti interessati, senza pero' superare il termine di otto
mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma
dell'articolo 66. I termini  suddetti  non  pregiudicano  l'eventuale
applicabilita' di accordi internazionali  in  materia  di  uso  dello
spettro radio e di coordinamento dei satelliti. 
 
10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei  diritti
d'uso dello spettro radio in conformita' dell'articolo 64. 
 
                               CAPO IV 
      Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili 
 
                               Art. 68 
                          (ex art. 56 eecc) 
            (Accesso alle reti locali in radiofrequenza) 
 
1. 1. La fornitura di accesso a una rete  pubblica  di  comunicazione
elettronica  attraverso  le  reti  locali  in  radiofrequenza  (RLAN)
nonche'  l'uso  dello  spettro  radio  armonizzato  a  tal  fine,  e'
assoggettata ad un'autorizzazione generale,  ai  sensi  dell'articolo
11, che consegue alla presentazione della dichiarazione  conforme  al
modello di cui all'allegato 14 al presente decreto,  fatte  salve  le
condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative  all'uso
dello spettro radio di cui all'articolo  59  comma  1.  Qualora  tale
fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria  a
un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati  alla
trasmissione  di  segnali  su  tali  reti,  un'impresa,  un'autorita'
pubblica o un utente finale che  forniscano  tale  accesso  non  sono
soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica a norma  dell'articolo  11,  ne'
agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della
parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter,  ne'
agli obblighi di  interconnessione  delle  rispettive  reti  a  norma
dell'articolo 72 comma 1. 
 
2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo  12  della
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8
giugno 2000. 
 
3. Il Ministero non impedisce  ai  fornitori  di  reti  pubbliche  di
comunicazione elettronica o di servizi di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso  del  pubblico  alle
loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate  nei  locali
di un utente finale, subordinatamente al  rispetto  delle  condizioni
applicabili  dell'autorizzazione  generale  e  al   previo   consenso
informato dell'utente finale. 
 
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, assicurano che i fornitori di  reti  pubbliche
di  comunicazione  elettronica  o   di   servizi   di   comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico  non   limitino   in   maniera
unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta': 
 
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; 
 
b) di consentire reciprocamente l'accesso o,  piu'  in  generale,  di
accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti  finali  tramite
le RLAN, anche sulla base di iniziative  di  terzi  che  aggregano  e
rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 
 
5. Il Ministero e l'Autorita' non  limitano  o  vietano  agli  utenti
finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro
modo, alle loro RLAN da parte di altri  utenti  finali,  anche  sulla
base di iniziative di terzi che aggregano e  rendono  accessibili  al
pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 
 
6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura
di accesso pubblico alle RLAN: 
 
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici  nei  pressi
dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e'  accessoria  ai
servizi pubblici forniti in tali locali; 
 
b) da parte di organizzazioni non governative  o  organismi  pubblici
che  aggregano  e  rendono  accessibili,  reciprocamente  o  piu'  in
generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le
RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma  della  lettera
a). 
 
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete  pubblica  di
comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza
(RLAN)  si   applicano   le   disposizioni   sanzionatorie   previste
dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi
di comunicazione elettronica. 
 
                               Art. 69 
        (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells) 
(Installazione e funzionamento dei punti di  accesso  senza  fili  di
                          portata limitata) 
 
1. Le autorita' competenti non limitano indebitamente l'installazione
dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero  si
adopera per garantire che le norme che  disciplinano  l'installazione
dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti  a
livello nazionale.  Tali  norme  sono  pubblicate  prima  della  loro
applicazione. In particolare, le autorita' competenti non subordinano
l'installazione dei punti di accesso senza fili di  portata  limitata
che soddisfano le caratteristiche  di  cui  al  comma  2  a  permessi
urbanistici individuali o ad altri permessi  individuali  preventivi.
In  deroga  al  secondo  periodo,  le  autorita'  competenti  possono
richiedere autorizzazioni per l'installazione dei  punti  di  accesso
senza  fili  di  portata  limitata  in  edifici  o  siti  di   valore
architettonico, storico o ambientale protetti  a  norma  del  diritto
nazionale o se necessario  per  ragioni  di  pubblica  sicurezza.  Al
rilascio di tali  autorizzazioni  si  applica  l'articolo  7  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 
 
2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime,
il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso
senza  fili  di  portata  limitata  sono  definite  dal   regolamento
2020/1070/UE della  Commissione  europea,  del  20  luglio  2020.  Il
presente articolo non si applica ai punti di accesso  senza  fili  di
portata limitata con un  sistema  di  antenna  attivo.  Ai  fini  del
presente articolo si applicano le seguenti definizioni: 
 
a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent  Isotropically
Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna
per il suo guadagno in una  data  direzione  rispetto  ad  un'antenna
isotropa (guadagno assoluto o isotropico); 
 
b) «sistema di antenna»:  la  componente  hardware  di  un  punto  di
accesso senza  fili  di  portata  limitata  che  irradia  energia  in
radiofrequenza per  fornire  connettivita'  senza  fili  agli  utenti
finali; 
 
c) «sistema di antenna  attivo»  (Active  Antenna  System,  AAS):  un
sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra  gli  elementi  di
antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a  un
diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti  a  breve
termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento del  fascio
a lungo termine quale il  downtilt  elettrico  fisso.  Nei  punti  di
accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo
e' parte integrante del  punto  di  accesso  senza  fili  di  portata
limitata; 
 
d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i  veicoli  di  trasporto,
dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura  o  dispositivo
fissi o mobili in grado di coprire  l'intero  spazio,  e  che,  fatta
eccezione per le  porte,  le  finestre  e  i  passaggi  pedonali,  e'
completamente racchiuso da muri o pareti,  in  maniera  permanente  o
temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il
tetto, i muri o le pareti e dal  carattere  permanente  o  temporaneo
della struttura; 
 
e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. 
 
3. I punti di accesso senza fili di portata  limitata  sono  conformi
all'allegato, lettera B, all'articolo 3 del regolamento  2020/1070/EU
e, alternativamente: 
 
a) sono integrati completamente e in sicurezza nella  loro  struttura
di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico; 
 
b)  soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'allegato,   lettera   A,
all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE. 
 
4. Il comma 3 fa salve le competenze  del  Ministero  e  delle  altre
autorita' competenti di determinare i  livelli  aggregati  dei  campi
elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in
una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata  limitata,
e di garantire la conformita' ai limiti aggregati di  esposizione  ai
campi   elettromagnetici   applicabili   conformemente   al   diritto
dell'Unione  utilizzando  mezzi  diversi  dai  permessi   individuali
relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di  portata
limitate. Gli operatori che hanno installato punti di  accesso  senza
fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle  condizioni
di cui al comma  1  notificano  al  Ministero,  entro  due  settimane
dall'installazione   di   ciascuno   di   essi,   l'installazione   e
l'ubicazione di tali  punti  di  accesso,  nonche'  i  requisiti  che
rispettano conformemente a tale paragrafo. 
 
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita' competenti,
con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e  riferisce
alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021  e
successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento
2020/1070/EU,  in   particolare   l'applicazione   dell'articolo   3,
paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie  utilizzate  dai
punti di accesso senza fili di portata limitata installati. 
 
6.  Il  presente  articolo  non  pregiudica  i  requisiti  essenziali
previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il  regime
di  autorizzazione  applicabile  per  l'uso   dello   spettro   radio
pertinente. 
 
7. Il Ministero e  le  altre  autorita'  competenti,  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto  legislativo  n.  33
del 2016, provvedono affinche' gli operatori abbiano  il  diritto  di
accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata  da  autorita'
pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a
ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata  o  che  sia
necessaria per connettere tali punti di  accesso  a  una  dorsale  di
rete.  Le  autorita'  pubbliche  soddisfano  tutte   le   ragionevoli
richieste  di  accesso   secondo   modalita'   e   condizioni   eque,
ragionevoli,  trasparenti  e  non  discriminatorie,  che  sono   rese
pubbliche presso un punto informativo unico. 
 
8. Fatti salvi eventuali  accordi  commerciali,  l'installazione  dei
punti di accesso senza fili di portata limitata  non  e'  soggetta  a
contributi  o  oneri  oltre  agli  oneri   amministrativi   a   norma
dell'articolo 16. 
 
                              TITOLO II 
                               ACCESSO 
 
                               CAPO I 
             Disposizioni generali, principi di accesso 
 
                               Art. 70 
               (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003) 
 (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione) 
 
1.  Gli  operatori  possono  negoziare   tra   loro   accordi   sulle
disposizioni  tecniche   e   commerciali   relative   all'accesso   e
all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro
che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio  nazionale
non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora  non
vi fornisca servizi o non vi gestisca  una  rete.  L'Autorita'  anche
mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non  vi
siano  restrizioni  che   impediscano   alle   imprese   accordi   di
interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorita', per quanto
di  rispettiva  competenza,  provvedono  affinche'   non   vi   siano
restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato  membro
o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto  del
diritto  dell'Unione,   accordi   sulle   disposizioni   tecniche   e
commerciali relative all'accesso o all'interconnessione. 
 
2.  Fatto  salvo  l'articolo  98-vicies  sexies,  sono   revocati   i
provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle  imprese
di concedere analoghi  servizi  d'accesso  e  di  interconnessione  a
termini e condizioni differenti in funzione delle differenti  imprese
per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi  che
non  dipendono  dai  servizi  di  accesso   e   di   interconnessione
effettivamente  prestati,  fatte   salve   le   condizioni   indicate
all'allegato I. 
 
                               Art. 71 
               (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003) 
                (Diritti ed obblighi degli operatori) 
 
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno
il  diritto  e,  se  richiesto   da   altre   imprese   titolari   di
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo  di  negoziare
tra loro l'interconnessione ai fini della  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  allo  scopo  di
garantire la fornitura e l'interoperabilita'  dei  servizi  in  tutta
l'Unione. Gli operatori offrono  l'accesso  e  l'interconnessione  ad
altre imprese nei termini e alle condizioni  conformi  agli  obblighi
imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 72, 73 e 79. 
 
2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che  ottengono  informazioni
da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli  accordi
in  materia  di  accesso  o  di  interconnessione   utilizzano   tali
informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite
e osservano in qualsiasi circostanza  gli  obblighi  di  riservatezza
delle  informazioni  trasmesse  o  memorizzate.  Tali   imprese   non
comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad
altri servizi, societa' consociate o partner commerciali, per i quali
esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale. 
 
3. I negoziati possono essere condotti mediante  intermediari  neutri
laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano. 
 
                               CAPO II 
                     Accesso e interconnessione 
 
                               Art. 72 
               (ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003) 
(Poteri  e  competenze   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
     comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione) 
 
1.  Nel  perseguire  gli   obiettivi   stabiliti   dall'articolo   4,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se  del
caso, garantisce, in conformita' con il presente decreto, un adeguato
accesso,  un'adeguata  interconnessione  e  l'interoperabilita'   dei
servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere
l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo  sviluppo  di  reti  ad
altissima capacita', investimenti efficienti e l'innovazione e recare
il  massimo  vantaggio  agli  utenti  finali.  L'Autorita'   fornisce
orientamenti  e  rende  disponibili  al  pubblico  le  procedure  per
ottenere l'accesso e l'interconnessione,  garantendo  che  piccole  e
medie imprese e operatori  aventi  una  portata  geografica  limitata
possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. 
 
2. In particolare,  fatte  salve  le  misure  che  potrebbero  essere
adottate nei confronti di imprese designate  come  detentrici  di  un
significativo  potere  di  mercato   ai   sensi   dell'articolo   79,
l'Autorita' puo' imporre: 
 
a) nella misura necessaria a garantire la connettivita'  da  punto  a
punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che
controllano  l'accesso  agli  utenti  finali,   compreso,   in   casi
giustificati, l'obbligo di  interconnessione  delle  rispettive  reti
qualora non sia gia' previsto; 
 
b) in casi giustificati e nella misura necessaria,  obblighi  per  le
imprese  soggette   all'autorizzazione   generale   che   controllano
l'accesso agli utenti finali, onde rendere  interoperabili  i  propri
servizi; 
 
c) in casi giustificati, se la connettivita' da punto a punto tra gli
utenti  finali   e'   compromessa   a   causa   della   mancanza   di
interoperabilita' tra i servizi  di  comunicazione  interpersonale  e
nella misura necessaria a garantire la connettivita' da punto a punto
tra  utenti  finali,  obblighi  per  i  fornitori   di   servizi   di
comunicazione  interpersonale  indipendenti  dalla  numerazione   che
abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli
utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; 
 
d) nella misura  necessaria  a  garantire  l'accessibilita'  per  gli
utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale  e
servizi complementari correlati specificati dall'Autorita', l'obbligo
agli operatori di garantire  l'accesso  alle  altre  risorse  di  cui
all'allegato n. 2, parte 2, a  condizioni  eque,  ragionevoli  e  non
discriminatorie. 
 
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto: 
 
a)  nella  misura  necessaria  a  garantire  l'interoperabilita'  dei
servizi  di  comunicazione  interpersonale  e   possono   comprendere
obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di  pubblicare
e  autorizzare  l'uso,  la  modifica  e  la   ridistribuzione   delle
informazioni pertinenti da parte delle autorita' e di altri fornitori
o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39
comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; 
 
b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato  il  BEREC  e
aver  preso  nella  massima  considerazione  il  suo  parere,   abbia
riscontrato la presenza di una notevole minaccia  alla  connettivita'
da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno  tre
Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le
caratteristiche e  la  portata  degli  obblighi  che  possono  essere
imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4,  della  direttiva  (UE)
2018/1972. 
 
4. In particolare, fatti salvi  i  commi  1  e  2,  l'Autorita'  puo'
imporre, in  base  a  una  richiesta  ragionevole,  gli  obblighi  di
concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno
degli  edifici  o  fino  al  primo  punto  di  concentrazione  o   di
distribuzione  determinato  dall'Autorita'  qualora  tale  punto  sia
situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che  la
duplicazione  di  tali  elementi  di  rete   sarebbe   economicamente
inefficiente  o  fisicamente  impraticabile,  tali  obblighi  possono
essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai
proprietari del cablaggio e  delle  risorse  correlate  se  non  sono
fornitori di reti di  comunicazione  elettronica.  Le  condizioni  di
accesso imposte possono comprendere norme specifiche  sull'accesso  a
tali elementi di rete e alle  risorse  e  ai  servizi  correlati,  su
trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei  costi  di
accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.
Qualora l'Autorita'  concluda  relativamente,  se  applicabile,  agli
obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di  mercato,  che
l'obbligo imposto in conformita' del comma 2  non  e'  sufficiente  a
sormontare forti ostacoli fisici  o  economici  non  transitori  alla
duplicazione in base ad  una  situazione  del  mercato,  esistente  o
emergente, che limita significativamente i  risultati  concorrenziali
per  gli  utenti  finali,  puo'  estendere,  a  condizioni   eque   e
ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso  oltre  il
primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto  che
determina essere il piu' vicino  agli  utenti  finali,  in  grado  di
ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per
essere sostenibile sul piano commerciale  per  chi  richiede  accesso
efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo
punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorita'  tiene  nella
massima  considerazione  le  pertinenti  linee   guida   del   BEREC.
L'Autorita' puo' imporre obblighi di accesso attivo  o  virtuale,  se
giustificati da motivazioni tecniche o  economiche.  L'Autorita'  non
impone a fornitori di reti di comunicazione  elettronica  obblighi  a
norma del comma 2 qualora stabilisca che: 
 
a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91
comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi  impresa,  a  condizioni
eque,  non  discriminatorie  e  ragionevoli,  un  mezzo  alternativo,
analogo ed economicamente  sostenibile  per  raggiungere  gli  utenti
finali  fornendo  accesso  a  una  rete   ad   altissima   capacita';
l'Autorita' puo' estendere tale  esenzione  ad  altri  fornitori  che
offrono,  a  condizioni  eque,  non  discriminatorie  e  ragionevoli,
l'accesso a una rete ad altissima capacita'; 
 
b)  l'imposizione  di  obblighi  comprometterebbe  la  sostenibilita'
economica o finanziaria dell'installazione  di  una  nuova  rete,  in
particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte. 
 
5. In deroga  al  comma  4,  lettera  a),  l'Autorita'  puo'  imporre
obblighi ai  fornitori  di  reti  di  comunicazione  elettronica  che
soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata  e'
finanziata con fondi pubblici. 
 
6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorita' ha la facolta' di  imporre,
alle imprese che forniscono o sono  autorizzate  a  fornire  reti  di
comunicazione elettronica, obblighi in  relazione  alla  condivisione
delle infrastrutture passive o l'obbligo  di  concludere  accordi  di
accesso in roaming localizzato, in entrambi i  casi  se  direttamente
necessari per la fornitura locale di  servizi  che  comportano  l'uso
dello spettro radio, in conformita' del diritto dell'Unione e purche'
non sia messo a disposizione delle imprese un  mezzo  alternativo  di
accesso agli utenti finali analogo e  economicamente  sostenibile,  a
condizioni eque e ragionevoli. L'Autorita' puo' imporre tali obblighi
solo ove tale possibilita' sia stata chiaramente prevista in sede  di
assegnazione dei diritti d'uso dello  spettro  radio  e  se  cio'  e'
giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi,  la
realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture
per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro
radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e  pertanto
l'accesso alle reti o ai servizi da  parte  degli  utenti  finali  e'
gravemente carente  o  assente.  Nei  casi  in  cui  l'accesso  e  la
condivisione  delle  infrastrutture  passive   da   soli   non   sono
sufficienti ad affrontare la  situazione,  l'Autorita'  puo'  imporre
obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive.  L'Autorita'
tiene conto dei seguenti fattori: 
 
a) la necessita' di massimizzare la connettivita' in tutta  l'Unione,
lungo le principali vie di trasporto e in  particolare  negli  ambiti
territoriali, e la possibilita' di migliorare notevolmente la  scelta
e la qualita' del servizio per gli utenti finali; 
 
b) l'uso efficiente dello spettro radio; 
 
c)  la  fattibilita'  tecnica  della  condivisione  e   le   relative
condizioni; 
 
d) lo stato della  concorrenza  basata  sulle  infrastrutture  e  sui
servizi; 
 
e) l'innovazione tecnologica; 
 
f)  l'esigenza  superiore  di  sostenere  l'incentivo  dell'operatore
ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura. 
 
7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorita'  puo'
tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di
accesso l'obbligo di condividere lo  spettro  radio  con  l'operatore
ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato. 
 
8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1  a  6
devono   essere   obiettivi,   trasparenti,   proporzionati   e   non
discriminatori e sono  attuati  secondo  le  procedure  di  cui  agli
articoli 23, 33 e 34. L'Autorita' che ha  imposto  detti  obblighi  e
condizioni ne valuta i  risultati  entro  cinque  anni  dall'adozione
della precedente misura adottata in relazione alle stesse  imprese  e
valutano  se  sia  opportuno  revocarli  o  modificarli  in  funzione
dell'evolvere della situazione. L'Autorita'  comunica  l'esito  della
loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23,  33  e
34. 
 
9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' e' autorizzata a  intervenire
di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento
degli obiettivi politici  previsti  dall'articolo  4,  ai  sensi  del
presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui  agli
articoli 23 e 33. 
 
10. L'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida del
BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali  di  rete
di cui all'articolo 73. 
 
                               Art. 73 
               (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003) 
         (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse) 
 
1. All'accesso  condizionato  ai  servizi  televisivi  e  radiofonici
digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano,
a prescindere  dai  mezzi  di  trasmissione,  le  condizioni  di  cui
all'allegato n.2, parte 1. 
 
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformita'
dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita' appuri che una o piu'  imprese
non dispongono di un significativo  potere  di  mercato  sul  mercato
pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese
conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: 
 
a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi  radiofonici  e
televisivi e a canali e servizi di diffusione  specificati  ai  sensi
dell'articolo 98-vicies  sexies  non  risulti  pregiudicata  da  tale
modifica o revoca; 
 
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza  nei  mercati  seguenti
non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: 
 
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; 
 
ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. 
 
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi
sono informate entro un lasso di tempo appropriato. 
 
4. Le condizioni applicate in virtu' del presente  articolo  lasciano
impregiudicata la facolta' all'Autorita' di imporre obblighi relativi
alla presentazione delle EPG e  di  analoghi  menu  e  interfacce  di
navigazione. 
 
5.  In  deroga  al  comma  1,  l'Autorita',  con  cadenza  periodica,
riesamina le condizioni applicate in  virtu'  del  presente  articolo
attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78  comma
1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le  condizioni
applicate. 
 
                              CAPO III 
        Analisi di mercato e significativo potere di mercato 
 
                               Art. 74 
               (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) 
   (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato) 
 
1.  L'Autorita'  nell'accertare,  secondo   la   procedura   di   cui
all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo  potere
di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2. 
 
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo  potere  di
mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode  di  una
posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una  posizione
di forza economica tale  da  consentirle  di  comportarsi  in  misura
notevole in modo indipendente dai  concorrenti,  dai  clienti  e,  in
definitiva, dai consumatori. 
 
3.  L'Autorita',  nel  valutare  se  due  o   piu'   imprese   godono
congiuntamente di una posizione dominante sul  mercato,  procede  nel
rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea  e  tiene   in   massima
considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi
del mercato e la valutazione del  significativo  potere  di  mercato,
pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE)  2018/1972,
di seguito denominate "linee guida SPM". 
 
4. Se un'impresa dispone di un significativo  potere  in  un  mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo  potere  in  un
mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i
due  mercati  consentano  di  far  valere  sul  mercato  strettamente
connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal
modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma
degli articoli 80, 81, 82  e  85,  possono  essere  applicate  misure
correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato  strettamente
connesso. 
 
                               Art. 75 
               (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003) 
    (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) 
 
1.   L'Autorita',   tenendo   nella   massima    considerazione    la
raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti  e  servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee  guida  SPM,
definisce  i  mercati  rilevanti   corrispondenti   alla   situazione
nazionale,  in  particolare  i  mercati  geografici   rilevanti   nel
territorio nazionale,  tenendo  conto,  tra  l'altro,  del  grado  di
concorrenza  a   livello   delle   infrastrutture   in   tali   aree,
conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorita',
se del caso, tiene  altresi'  conto  dei  risultati  della  mappatura
geografica svolta in conformita' dell'articolo 22, comma 1. Prima  di
definire   i   mercati   diversi   da   quelli   individuati    nella
raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33. 
 
                               Art. 76 
            (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003) 
     (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) 
 
1.  L'Autorita'  puo'  presentare,  unitamente  ad  almeno   un'altra
autorita' nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro  Stato
membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di  svolgere
un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale. 
 
2. Qualora la Commissione europea abbia adottato  decisioni  relative
alla   individuazione   di   mercati   transnazionali,   sulla   base
dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della  consultazione  delle
parti interessate, a  norma  dell'articolo  65,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorita' effettua l'analisi  di  mercato
congiuntamente alle autorita' di regolamentazione degli  altri  Stati
membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee  guida
SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione,
al  mantenimento,  alla  modifica  o  alla  revoca  di  obblighi   di
regolamentazione di cui all'articolo 78 comma  4.  L'Autorita'  e  le
altre autorita' nazionali interessate comunicano congiuntamente  alla
Commissione europea i propri progetti di misure relative  all'analisi
di mercato e  a  ogni  obbligo  regolamentare  in  conformita'  degli
articoli 33 e 34. 
 
3. Anche in  assenza  di  mercati  transnazionali,  l'Autorita'  puo'
comunicare, congiuntamente  a  una  o  piu'  autorita'  nazionali  di
regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti  di  misure
relative  all'analisi  di  mercato  e  agli  obblighi  regolamentari,
qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza
siano ritenute sufficientemente omogenee. 
 
                               Art. 77 
                          (ex art. 66 eecc) 
    (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale) 
 
1.  L'Autorita'  puo'  presentare,  unitamente  ad  almeno   un'altra
autorita' nazionale di regolamentazione di altro  Stato  membro,  una
richiesta motivata e circostanziata al BEREC di  svolgere  un'analisi
della domanda  transnazionale,  da  parte  degli  utenti  finali,  di
prodotti e servizi forniti all'interno  dell'Unione  in  uno  o  piu'
mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di  un
grave  problema  di  domanda  che  occorre  affrontare,  secondo   la
procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della  direttiva  (UE)
2018/1972. 
 
2.  Qualora  il  BEREC,  a   seguito   dell'individuazione   di   una
significativa domanda avente carattere transnazionale,  che  non  sia
sufficientemente    soddisfatta    dall'offerta     commerciale     o
regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le  autorita'
nazionali di  regolamentazione,  l'Autorita',  nell'espletamento  dei
propri compiti di regolazione  nell'ambito  della  propria  sfera  di
competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida. 
 
3. Tali linee guida possono fornire la base  per  l'interoperabilita'
dei prodotti di accesso all'ingrosso  in  tutta  l'Unione  e  possono
includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche
dei prodotti di accesso all'ingrosso  in  grado  di  soddisfare  tale
domanda transnazionale identificata. 
 
                               Art. 78 
                (Procedura per l'analisi del mercato) 
               (ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003) 
 
1.  L'Autorita',  determina  se  un  mercato  rilevante  definito  in
conformita'  dell'articolo  64,  paragrafo  3  della  direttiva  (UE)
2018/1972, sia tale da giustificare l'imposizione degli  obblighi  di
regolamentazione di cui al  presente  decreto.  Nello  svolgere  tale
analisi l'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida
SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il
parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
2.  Un  mercato  puo'  essere  considerato   tale   da   giustificare
l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel  presente
decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: 
 
a)  presenza  di  forti  ostacoli  non  transitori  all'accesso,   di
carattere strutturale, giuridico o normativo; 
 
b)  esistenza  di  una  struttura  del  mercato  che  non  tende   al
raggiungimento della concorrenza  effettiva  entro  l'arco  di  tempo
preso in esame, in considerazione della situazione della  concorrenza
basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di la' degli ostacoli
all'accesso; 
 
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza  per  far  fronte
adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati. 
 
3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella  raccomandazione,
l'Autorita' considera soddisfatte le condizioni  di  cui  al  secondo
comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorita' stessa constata  che
una o piu' di esse non e' soddisfatta  nelle  specifiche  circostanze
nazionali. 
 
4. Quando svolge l'analisi di cui  ai  commi  da1  a  3,  l'Autorita'
esamina gli sviluppi in  una  prospettiva  futura  di  assenza  della
regolamentazione imposta a norma del presente  articolo  nel  mercato
rilevante e tiene conto di quanto segue: 
 
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza  del  mercato
rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; 
 
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita
all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause
di  tali  vincoli  siano  individuate  nelle  reti  di  comunicazione
elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi
di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente
finale, e a prescindere dal fatto che tali  restrizioni  siano  parte
del mercato rilevante; 
 
c) altri tipi di regolamentazione o misure  imposte  che  influiscono
sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati  per  tutto
il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli  obblighi
imposti in conformita' degli articoli 50, 71 e 72; 
 
d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del
presente articolo. 
 
5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica  l'imposizione
di obblighi di regolamentazione in conformita' della procedura di cui
ai commi da 1 a 4, oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6
non sono soddisfatte, l'Autorita'  non  impone  ne'  mantiene  nessun
obbligo di regolamentazione specifico  in  conformita'  dell'articolo
79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano gia'  stati
imposti in conformita' dell'articolo 79, li  revoca  per  le  imprese
operanti in tale mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti
interessate dalla revoca di tali  obblighi  ricevano  un  termine  di
preavviso appropriato, in modo  da  assicurare  l'equilibrio  tra  la
necessita' di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari
degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il
fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel
fissare  tale  termine  di  preavviso  l'Autorita'   puo'   stabilire
condizioni specifiche  e  periodi  di  preavviso  in  relazione  agli
accordi di accesso esistenti. 
 
6. Qualora accerti che,  in  un  mercato  rilevante  e'  giustificata
l'imposizione di obblighi  di  regolamentazione  in  conformita'  dei
commi 1 a 4, l'Autorita' individua le imprese che  individualmente  o
congiuntamente dispongono di un significativo potere  di  mercato  su
tale mercato rilevante  conformemente  all'articolo  74.  L'Autorita'
impone  a  tali  imprese  gli  appropriati  specifici   obblighi   di
regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero  mantiene  in
vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano se ritiene  che
la  situazione  risultante  per  gli  utenti   finali   non   sarebbe
effettivamente concorrenziale in loro assenza. 
 
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure
di cui agli articoli 23 e 33.  L'Autorita'  effettua  un'analisi  del
mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di  misura  a
norma dell'articolo 33: 
 
a) entro cinque  anni  dall'adozione  di  una  precedente  misura  se
l'Autorita' ha  definito  il  mercato  rilevante  e  stabilito  quali
imprese  godono  di  un  significativo  potere  di  mercato;  in  via
eccezionale, tale periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a
un massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla  Commissione
europea una proposta motivata di proroga non  meno  di  quattro  mesi
prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea
non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; 
 
b) entro tre anni dall'adozione di una  raccomandazione  rivista  sui
mercati rilevanti per i mercati non  notificati  in  precedenza  alla
Commissione europea; 
 
c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea  per  gli
Stati membri di nuova adesione. 
 
8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter completare  l'analisi  di
un mercato  rilevante  individuato  nella  raccomandazione  entro  il
termine fissato al comma 7, puo' chiedere  al  BEREC  assistenza  per
completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici
da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro sei  mesi
dal termine  stabilito  al  comma  7,  il  progetto  di  misura  alla
Commissione europea a norma dell'articolo 33. 
 
                               CAPO IV 
Misure correttive di accesso imposte alle imprese  detentrici  di  un
                   significativo potere di mercato 
 
                               Art. 79 
               (ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003) 
           (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi) 
 
1. Qualora, in esito  all'analisi  del  mercato  realizzata  a  norma
dell'articolo 78, un'impresa sia  designata  come  detentrice  di  un
significativo potere di mercato in un mercato specifico,  l'Autorita'
impone, ove  ritenuto  opportuno,  qualsiasi  obbligo  previsto  agli
articoli da 80 a  85  e  gli  articoli  87  e  91.  Conformemente  al
principio di  proporzionalita',  l'Autorita'  sceglie  il  modo  meno
intrusivo di  affrontare  i  problemi  individuati  nell'analisi  del
mercato. 
 
2. L'Autorita' impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85  e
gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate  come
detentrici di un significativo potere di mercato in  conformita'  del
comma 1 del presente articolo, fatti salvi: 
 
a) gli articoli 72 e 73; 
 
b) gli articoli 50 e  17,  la  condizione  7  di  cui  alla  parte  D
dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,
gli  articoli  98-decies  e  98-octies  decies  e   le   disposizioni
pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le
imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di
un significativo potere di mercato; 
 
c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali. 
 
3. In circostanze eccezionali  l'Autorita',  quando  intende  imporre
alle imprese designate come detentrici di un significativo potere  di
mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione  diversi
da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta
alla Commissione europea,  la  quale  adotta,  secondo  la  procedura
consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2018/1972 una decisione che autorizza  o  vieta  l'adozione  di  tali
misure. 
 
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo: 
 
a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla  Autorita'  nella
sua   analisi   del   mercato,   ove   appropriato   tenendo    conto
dell'individuazione  della  domanda  transnazionale  in   conformita'
dell'articolo 77; 
 
b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi  e
dei benefici; 
 
c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4; 
 
d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. 
 
5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni  internazionali
di cui al comma 4, l'Autorita' notifica alla Commissione  europea  le
proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi  nei
confronti  delle  imprese,  conformemente  alle  procedure  stabilite
dall'articolo 33. 
 
6. L'Autorita' prende in considerazione l'impatto dei nuovi  sviluppi
del mercato,  ad  esempio  in  relazione  agli  accordi  commerciali,
compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le  dinamiche
della  concorrenza.  Se  tali  sviluppi  non  sono   sufficientemente
importanti da richiedere  una  nuova  analisi  di  mercato  ai  sensi
dell'articolo 78, l'Autorita' valuta senza indugio se sia  necessario
riesaminare  gli  obblighi  imposti  alle  imprese   designate   come
detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali
decisioni precedenti,  anche  revocando  obblighi  o  imponendone  di
nuovi,  al  fine  di  garantire  che  detti  obblighi  continuino   a
soddisfare le condizioni indicate al comma  4.  Tali  modifiche  sono
imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. 
 
                               Art. 80 
               (Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003) 
                      (Obbligo di trasparenza) 
 
1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79,  obblighi  di
trasparenza  in   relazione   all'interconnessione   o   all'accesso,
prescrivendo  alle   imprese   di   rendere   pubbliche   determinate
informazioni, quali  informazioni  di  carattere  contabile,  prezzi,
specifiche tecniche, caratteristiche della rete e  relativi  sviluppi
previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per  l'uso,
comprese  eventuali  condizioni  conformi  al  diritto  europeo   che
modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi  e  applicazioni,  in
particolare per quanto concerne la  migrazione  dalle  infrastrutture
preesistenti. 
 
2.  Quando   un'impresa   e'   assoggettata   a   obblighi   di   non
discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa  pubblichi
un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire
che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai  fini
del servizio richiesto. Tale  offerta  di  riferimento  contiene  una
descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione  delle
esigenze del mercato, corredata di  relativi  termini,  condizioni  e
prezzi.  L'Autorita',  con  provvedimento  motivato,   puo'   imporre
modifiche alle offerte di riferimento in  attuazione  degli  obblighi
previsti dal presente Capo. 
 
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado
di  dettaglio  richiesto  e  le  modalita'  di  pubblicazione   delle
medesime. 
 
4. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  3,  se  un'impresa  e'
soggetta  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  83  e  84   relativi
all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della  rete,  l'Autorita'
assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo  nella
massima considerazione le linee guida del BEREC  sui  criteri  minimi
per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della  direttiva
(UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che  siano  specificati  gli
indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei
servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono  la  conformita'
con essi. 
 
                               Art. 81 
               (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003) 
                  (Obblighi di non discriminazione) 
 
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo'  imporre  obblighi  di
non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso. 
 
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in  particolare,
che  l'impresa  applichi  condizioni   equivalenti   in   circostanze
equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi  equivalenti,
e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo
condizioni e un livello di qualita' identici a  quelli  che  assicura
per  i  propri  servizi  o  per  i  servizi  delle  proprie  societa'
consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorita' puo' imporle
l'obbligo di fornire  prodotti  e  servizi  di  accesso  a  tutte  le
imprese,  compresa  la  propria,  negli  stessi  tempi,   termini   e
condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e
attraverso gli stessi  sistemi  e  processi,  al  fine  di  garantire
l'equivalenza dell'accesso. 
 
                               Art. 82 
               (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003) 
                 (Obbligo di separazione contabile) 
 
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo'  imporre  obblighi  di
separazione  contabile   in   relazione   a   particolari   attivita'
nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso.,  l'Autorita'  puo'
obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti  i
propri prezzi all'ingrosso  e  i  prezzi  di  trasferimento  interno,
segnatamente  per  garantire  l'osservanza  di  un  obbligo  di   non
discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare
sussidi incrociati abusivi. L'Autorita' puo' specificare il formato e
la metodologia contabile da usare. 
 
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  20,  per  agevolare  la
verifica dell'osservanza degli  obblighi  di  trasparenza  e  di  non
discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che  siano  prodotte  le
scritture  contabili,  compresi  i   dati   relativi   alle   entrate
provenienti da terzi. L'Autorita' puo'  pubblicare  informazioni  che
contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale,  in  conformita'
del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale. 
 
                               Art. 83 
                          (ex art. 72 eecc) 
         (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) 
 
1. L'Autorita' puo' imporre alle imprese, conformemente  all'articolo
79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e  di
uso  di  infrastrutture  di  ingegneria  civile,  compresi,  ma   non
limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio  degli
edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di  supporto,
pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di  ispezione,  pozzetti  e
armadi di distribuzione, nei casi in cui,  considerata  l'analisi  di
mercato, l'Autorita' concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o
l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o  di
condizioni di effetto equivalente  ostacolerebbe  l'emergere  di  una
concorrenza sostenibile sul  mercato  e  non  sarebbe  nell'interesse
dell'utente finale. 
 
2.  L'Autorita'  puo'  imporre  a  un'impresa  l'obbligo  di  fornire
l'accesso conformemente al presente articolo,  indipendentemente  dal
fatto che le attivita' interessate dall'obbligo  facciano  parte  del
mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a  condizione
che  l'obbligo  sia  necessario  e  proporzionato  a  realizzare  gli
obiettivi di cui all'articolo 4. 
 
                               Art. 84 
               (ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003) 
(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati  elementi  di
                      rete e risorse correlate) 
 
1. In conformita' dell'articolo 79,  l'Autorita'  puo'  imporre  alle
imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli  di  accesso  e
l'uso di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse  correlate,  in
particolare qualora reputi che il rifiuto di  concedere  l'accesso  o
termini  e  condizioni  non  ragionevoli   di   effetto   equivalente
ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato
al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale.
L'Autorita' puo' imporre alle imprese: 
 
a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete
e risorse correlate, nonche' il relativo uso,  secondo  i  casi,  ivi
compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; 
 
b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e  servizi  di
rete attivi o virtuali; 
 
c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; 
 
d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza; 
 
e) di fornire specifici servizi  all'ingrosso  per  la  rivendita  da
parte di terzi; 
 
f) di concedere  un  accesso  aperto  alle  interfacce  tecniche,  ai
protocolli   o   ad   altre   tecnologie    d'importanza    decisiva,
indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei  servizi  di
reti virtuali; 
 
g) di consentire  la  coubicazione  o  altre  forme  di  condivisione
associata degli impianti; 
 
h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilita' punto a punto dei servizi o  servizi  di  roaming
per le reti mobili; 
 
i) di garantire l'accesso  ai  sistemi  di  supporto  operativo  o  a
sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni  di
concorrenza nella fornitura dei servizi; 
 
l) di interconnettere reti o risorse di rete; 
 
m) di fornire l'accesso a  servizi  correlati  come  quelli  relativi
all'identita', alla posizione e alla presenza. 
 
2. L'Autorita'  puo'  assoggettare  tali  obblighi  a  condizioni  di
equita', ragionevolezza e tempestivita'. Nel valutare  l'opportunita'
di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi  specifici  di  cui  al
comma  1,  e  soprattutto  le  relative  idoneita'  e  modalita'   di
imposizione   conformemente   al   principio   di   proporzionalita',
l'Autorita' valuta se altre forme di accesso  a  input  all'ingrosso,
nello stesso  mercato  all'ingrosso  o  in  un  mercato  all'ingrosso
connesso,  sarebbero  sufficienti  a  dare  soluzione   al   problema
individuato  nell'interesse  dell'utente  finale.  Detta  valutazione
comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso  regolamentato  a
norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto
ad  altri  input  all'ingrosso  a  norma   del   presente   articolo.
L'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: 
 
a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione  del  mercato,
tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso
in questione, fra cui la fattibilita' di altri  prodotti  di  accesso
upstream quale l'accesso ai condotti; 
 
b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla  progettazione  e
sulla gestione della rete; 
 
c) necessita' di garantire la neutralita'  tecnologica  che  consenta
alle parti di progettare e gestire le proprie reti; 
 
d) fattibilita' della fornitura dell'accesso  offerto,  in  relazione
alla capacita' disponibile; 
 
e) investimenti iniziali  del  proprietario  delle  risorse,  tenendo
conto di qualsiasi investimento  pubblico  effettuato  e  dei  rischi
connessi  a  tali  investimenti,  con   particolare   riguardo   agli
investimenti nelle reti  ad  altissima  capacita'  e  ai  livelli  di
rischio connessi; 
 
f) necessita'  di  tutelare  la  concorrenza  a  lungo  termine,  con
particolare   attenzione   a   una    concorrenza    infrastrutturale
economicamente efficace  e  a  modelli  di  business  innovativi  che
favoriscono  la  concorrenza  sostenibile,  come  quelli  basati  sul
coinvestimento nelle reti; 
 
g)  se  del  caso,  eventuali  diritti  di  proprieta'  intellettuale
applicabili; 
 
h) fornitura di servizi paneuropei. 
 
3.  Qualora  l'Autorita'  prenda  in  considerazione,   conformemente
all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base  dell'articolo  83  o
del presente articolo, valuta se l'imposizione di  obblighi  a  norma
del solo articolo 83 sarebbe  uno  strumento  proporzionato  con  cui
promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. 
 
4. L'Autorita', nell'imporre  a  un'impresa  l'obbligo  di  concedere
l'accesso ai sensi del presente articolo, puo'  stabilire  condizioni
tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal  fornitore  di
servizi o  dai  beneficiari  di  tale  accesso,  ove  necessario  per
garantire  il  funzionamento  normale  della   rete.   L'obbligo   di
rispettare determinate norme o specifiche tecniche e'  conforme  alle
norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39. 
 
                               Art. 85 
(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e  di  contabilita'  dei
                               costi) 
               (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003 
 
1.   Ai   sensi   dell'articolo   79,   per   determinati   tipi   di
interconnessione o di accesso, l'Autorita' puo' imporre  obblighi  in
materia di recupero  dei  costi  e  controllo  dei  prezzi,  tra  cui
l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di
disporre di un sistema di contabilita' dei costi,  qualora  l'analisi
del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che l'impresa interessata potrebbe  mantenere  prezzi  a  un  livello
eccessivamente elevato o comprimere i prezzi  a  scapito  dell'utenza
finale.  Nel  determinare  l'opportunita'  di  imporre  obblighi   di
controllo  dei  prezzi,  l'Autorita'  prende  in  considerazione   la
necessita' di promuovere la  concorrenza  e  gli  interessi  a  lungo
termine degli  utenti  finali  relativi  alla  realizzazione  e  alla
diffusione delle reti di prossima generazione, in  particolare  delle
reti ad altissima capacita'. In  particolare,  per  incoraggiare  gli
investimenti effettuati dall'impresa anche  nelle  reti  di  prossima
generazione, l'Autorita' tiene conto  degli  investimenti  effettuati
dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi  di  controllo  dei
prezzi, l'Autorita' consente all'impresa un  ragionevole  margine  di
profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione
di eventuali rischi specifici di un  nuovo  progetto  particolare  di
investimento nella rete. L'Autorita' valuta la  possibilita'  di  non
imporre ne' mantenere obblighi  a  norma  del  presente  articolo  se
accerta  l'esistenza  di  un  vincolo  dimostrabile  sui  prezzi   al
dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformita' degli
articoli  da  80  a  84,  inclusi,  in   particolare,   i   test   di
replicabilita'  economica   imposti   a   norma   dell'articolo   81,
garantiscono un accesso efficace e non  discriminatorio.  Se  ritiene
opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi  per  l'accesso  a
elementi  di  rete  esistenti,  l'Autorita'  tiene  anche  conto  dei
vantaggi derivanti dalla prevedibilita' e dalla stabilita' dei prezzi
all'ingrosso per garantire  un  ingresso  sul  mercato  efficiente  e
incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti
nuove e migliorate. 
 
2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero  dei
costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori  servano
a  promuovere  la  realizzazione  di   reti   nuove   e   migliorate,
l'efficienza e la concorrenza sostenibile e  ottimizzino  i  vantaggi
duraturi per gli utenti finali. Al riguardo  l'Autorita'  puo'  anche
tener  conto  dei  prezzi   applicati   in   mercati   concorrenziali
comparabili. 
 
3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai
costi, ha l'onere della prova che il prezzo  applicato  si  basa  sui
costi,  maggiorati  di  un  ragionevole  margine  di  profitto  sugli
investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente  fornitura  di
servizi, l'Autorita'  puo'  approntare  una  contabilita'  dei  costi
indipendente  da  quella  usata  dagli  operatori.  L'Autorita'  puo'
esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e,  ove
necessario, li adegui. 
 
4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia obbligatorio istituire
un sistema di contabilita' dei costi a  sostegno  di  una  misura  di
controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema,
che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole
di ripartizione degli stessi. Un organismo  indipendente  qualificato
verifica la conformita'  al  sistema  di  contabilita'  dei  costi  e
pubblica annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. 
 
                               Art. 86 
                      (Tariffe di terminazione) 
                          (ex art. 75 eecc) 
 
1. L'Autorita' monitora e garantisce  il  rispetto  dell'applicazione
delle tariffe di  terminazione  per  le  chiamate  vocali  a  livello
dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione
per  le  chiamate  vocali,  determinate  con  atto   delegato   della
Commissione europea a norma  dell'articolo  75,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2018/1972. 
 
2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un  fornitore
di servizi di  terminazione  per  le  chiamate  vocali  modifichi  la
tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto  delegato
di cui al comma 1. 
 
3. Qualora  la  Commissione  europea  decida,  a  seguito  della  sua
revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non  imporre  una
tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse,
su reti mobili o su nessuna  di  queste,  l'Autorita'  puo'  condurre
l'analisi  dei  mercati  della  terminazione   di   chiamate   vocali
conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario  imporre
obblighi  di  regolamentazione.  Qualora,  in  base  all'analisi   di
mercato, imponga tariffe di terminazione orientate  ai  costi  in  un
mercato  rilevante,  l'Autorita'  rispetta  i  principi,  criteri   e
parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e'
soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. 
 
4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea  e  al
BEREC in merito all'applicazione del presente articolo. 
 
                               Art. 87 
(Trattamento normativo  dei  nuovi  elementi  di  rete  ad  altissima
                             capacita') 
                          (ex art. 76 eecc) 
 
1. Le imprese  che  sono  state  designante  come  detentrici  di  un
significativo potere di mercato in uno o piu'  mercati  rilevanti  ai
sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita'  della
procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di  una  nuova
rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra  ottica
fino ai locali degli utenti  finali  o  alla  stazione  di  base,  ad
esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio  a
lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi  di  acquisto  che
comportano diritti specifici di carattere  strutturale  da  parte  di
altri fornitori di reti o servizi di comunicazione  di  comunicazione
elettronica. 
 
2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo  ove
opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le  condizioni
seguenti: 
 
a) e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo  di  vita  della
rete a  qualsiasi  fornitore  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica; 
 
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti  o
servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e  in
modo sostenibile sul  lungo  termine  nei  mercati  a  valle  in  cui
l'impresa designata come detentrice di  un  significativo  potere  di
mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono: 
 
      1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che 
   consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella  misura
in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 
 
      2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della
partecipazione di ciascun coinvestitore; 
 
      3) la  possibilita'  di  incrementare  tale  partecipazione  in
futuro;