4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento; c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete. d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita' degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio; e) e' conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle informazioni fornite. 3. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio di proporzionalita' non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita' oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti. 5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita'. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 6. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003) 1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1; b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti; c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; b) l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. 4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33. 5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2. Art. 89 (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003) 1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorita' almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorita' in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta e' stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorita' di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la' del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7. 2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorita' conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorita' tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorita' consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorita', acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti. 3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che e' stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 puo' essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4. 4. L'Autorita' controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando e' scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti. Art. 90 (Procedura relativa agli impegni) (ex art. 79 eecc) 1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorita' impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro: a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79; b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacita' ai sensi dell'articolo 87; c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta. 2. L'offerta di impegni e' sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonche' la loro durata, per consentire all'Autorita' di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la' dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7. 3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorita', salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o piu' condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformita' degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti. 4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorita' tiene conto, in particolare: a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti; b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; c) della tempestiva disponibilita' dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacita', prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; d) della capacita' generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacita', nell'interesse degli utenti finali. 5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonche' della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorita' comunica all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilita' di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa puo' rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorita' nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89. 6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorita' puo' decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorita' puo' rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che puo' corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorita' valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformita' dell'articolo 33, l'Autorita' accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni. 7. L'Autorita' controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando e' scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' comminare sanzioni in conformita' dell'articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorita' puo' rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6. Articolo 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) (ex art. 80 eecc) 1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. 2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo. 5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. Art. 92 (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) (ex art. 81 eecc) 1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorita' l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91. 2. L'Autorita' provvede affinche' il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita' di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita' proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita' conformemente al presente articolo. 3. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. 4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di prodotti regolamentati imposta dall'Autorita' sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79. CAPO V Controllo normativo sui servizi al dettaglio Art. 93 (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) (ex art. 83 eecc) 1. L'Autorita' puo' imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando: a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorita' stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformita' dell'articolo 75, non e' effettivamente competitivo; b) l'Autorita' conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. 2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorita' puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza. 3. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'. 4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva. PARTE III SERVIZI TITOLO I OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003) 1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. 2. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla societa'. 3. L'Autorita' definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e' in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5. 4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale. 5. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. 6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo. Art. 95 (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003) 1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori. 2. Se l'Autorita' stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l'Autorita' puo' esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorita' puo' decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorita' designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorita' provvede affinche' i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio. 3. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie. 4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilita' e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili. 5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorita' si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato. 6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. Art. 96 (Disponibilita' del servizio universale) (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) 1. Se l'Autorita' ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non puo' essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato. 2. L'Autorita' determina il metodo piu' efficace e adeguato per garantire la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. L'Autorita' si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico. 3. In particolare, se l'Autorita' decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano tale disponibilita' di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale. 4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilita' di servizi di accesso a internet in conformita' al comma 3 del presente articolo, l'Autorita' applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicita' e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis. 5. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2. Art. 97 (Situazione dei servizi universali esistenti) (ex art. 87 eecc) 1. L'Autorita' e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilita' o l'accessibilita' economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessita' di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorita' designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalita' del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi e' conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni. Art.98 (Controllo delle spese) (ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) 1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17. 3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso. Art. 98-bis (Costo degli obblighi di servizio universale) (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) 1. Allorche' l'Autorita' ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorita' puo' alternativamente: a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o piu' fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonche' servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalita' stabilite nell'allegato 7; b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4. 2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorita' o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorita'. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico. Art. 98-ter (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003) 1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorita' riscontri che uno o piu' fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. 2. L'Autorita' istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis. 3. L'Autorita' puo' decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano. Art. 98-quater (Trasparenza) (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003) 1. L'Autorita', qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto. 2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorita' pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto. 3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorita' pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorita' indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. Art. 98-quinques (Servizi obbligatori supplementari) (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003) 1. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non e' prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Titolo II Risorse di numerazione Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) 1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. 2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto. L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse. 3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi. 4. L'Autorita' rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC. 5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati. 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina. 7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita' nell'ambito della propria competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione. 10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare l'interoperabilita' completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Art.98-septies (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione) (ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003) 1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformita' del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia gia' definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata e' adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessita' di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validita' dell'autorizzazione generale, ove presente. 3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche. 4. Qualora l'Autorita' o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero puo' prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo. 5. L'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando cio' sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione. 6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorita' o di un'altra autorita' competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorita' o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformita' dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione. 7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformita' dell'articolo 98-sexies comma 2. 8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione. Art. 98-octies (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003) 1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4. Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi) (ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003) 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi. 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali con disabilita' possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita' a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39. 3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilita' delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni. 4. L'Autorita' provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalita' di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresi' alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti. Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003) 1. Ove cio' sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN). 2. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo' stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. 3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico. TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI Art. 98-undecies (Deroga per alcune microimprese) (ex art. 98 eecc) 1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica. 2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali siano informati dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga. Art. 98-duodecies (Non discriminazione) (ex art. 99 eecc) 1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata. Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti fondamentali) (ex art. 100 eecc) 1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione. 2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta. Art. 98-quater decies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti) (ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003) 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonche', in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non e' fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalita' digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilita' di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilita' conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. 2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o parti di tali disposizioni. 3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformita' del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno: a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami; b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito; c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro; d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione; e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilita'; f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120. 4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa e' fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale. 5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali. 6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorita', inclusi nel loro piano tariffario nonche' quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario. 7. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorita'. Art. 98-quindecies (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) 1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorita' provvede affinche' le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorita', in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilita', conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda: a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e b) la qualita' del servizio, laddove sia offerta una qualita' minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies. 3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2: a) e' funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto; c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguita'; e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento; f) e' aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende la possibilita' di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualita' del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorita' lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali. 4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall'Autorita'. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico. 5. L'Autorita' puo' esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorita' pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro: a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attivita' illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta', comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico. Art. 98-sedecies (Qualita' dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico) (ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003) 1. L'Autorita' puo' prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtu' di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilita'. L'Autorita' puo' altresi' richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualita' dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettivita' della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorita' prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualita' del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120. 2. L'Autorita' precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualita' del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita'. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10. Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso) (ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003) 1. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. 4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno. 5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne' ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo' essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. 6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti. 7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. 8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del pagamento di tali importi. 9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 Art. 98-octies decies (Passaggio a un altro fornitore e portabilita' del numero) (ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003) 1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuita' del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel piu' breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finche' il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' garantisce l'efficienza e la semplicita' della procedura di passaggio per l'utente finale. 2. L'Autorita' e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C. 3. Qualora un utente finale risolva un contratto l'Autorita' e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto. 4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali. 5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilita'. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non puo' superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinche' non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero. 6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero ne' effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorita' puo' stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare agli utenti finali la continuita' del servizio. Cio' comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilita' sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorita' adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilita', evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso puo' essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta e' proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso. 7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione. 8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7. 9. L'Autorita' definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge. Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art. 107 eecc) 1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l'articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni. 2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformita' al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto. 3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari. 4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o parti di tali disposizioni. 5. L'Autorita' puo' altresi' applicare gli l'articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo. Art. 98-vicies (Disponibilita' di servizi) (ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003) • Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. • Il Ministero provvede affinche' i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici. Art. 98-vicies semel (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (ex art. 75-bis Codice 2003) 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalita' definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177. 2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche. 4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Art. 98-vicies bis (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109) 1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorita', che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorita', delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo. 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo piu' consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 4. Il Ministero dell'interno provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali con disabilita' ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorita' e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorita' nazionali di regolamentazione o le altre autorita' competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilita' possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita' con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati membri e si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 5. Il Ministero dell'interno provvede affinche' le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che e' stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. 6. Il Ministero dell'interno provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonche' alle sue funzioni di accessibilita', anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilita'. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilita'. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 7. L'Autorita' collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione. Art. 98-vicies ter (Sistema di allarme pubblico) (ex art. 110 eecc) 1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert". 2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb). 3. Le modalita' operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalita' del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. 5. L'Autorita', tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalita' per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2. Art. 98-vicies quater (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilita') (ex art. 111 eecc) 1. L'Autorita' specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche' i consumatori con disabilita': a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori; b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori. 2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformita' dell'articolo 39. Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione degli elenchi) (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003) 1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi. 2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalita' digitali di erogazione e fruizione del servizio. 3. L'Autorita' non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies. 4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 98-vicies sexies (Interoperabilita' dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo) (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003) 1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformita' ai commi 3 e 4. 2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale. 3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse. 4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: • di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); • di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorita' sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresi' i relativi tempi congrui di adeguamento. 6. L'Autorita' vigila sull'interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla. 7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilita' di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui e' passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilita' di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorita' sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. Art. 98-vicies septies (Obblighi di trasmissione) (ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003) 1. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilita', alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti. Art. 98- duodetricies (Fornitura di prestazioni supplementari) (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003) 1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorita' puo' imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A. 2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorita' puo' andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori piu' elevato. 3. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti) 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card gia' attivate, adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. 2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet. Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 98-tricies (Notifica e monitoraggio) (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003) 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97. 2. L'Autorita' notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonche' gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate e' notificata senza indugio alla Commissione europea.