(parte 3)
      4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo
la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento; 
 
c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e,  se  l'impresa
non possiede le caratteristiche elencate all'articolo  91,  comma  1,
almeno sei mesi prima  dell'avvio  della  realizzazione  della  nuova
rete. 
 
d) i richiedenti l'accesso  che  non  partecipano  al  coinvestimento
possono  beneficiare  fin  dall'inizio  della   stessa   qualita'   e
velocita', delle medesime condizioni e della stessa  raggiungibilita'
degli  utenti   finali   disponibili   prima   della   realizzazione,
accompagnate da un meccanismo di adeguamento  nel  corso  del  tempo,
confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi  sui  mercati  al
dettaglio correlati, che mantenga  gli  incentivi  a  partecipare  al
coinvestimento; tale meccanismo fa si  che  i  richiedenti  l'accesso
abbiano accesso agli  elementi  ad  altissima  capacita'  della  rete
contemporaneamente e sulla  base  di  condizioni  trasparenti  e  non
discriminatorie in modo da  rispecchiare  adeguatamente  i  gradi  di
rischio sostenuti dai rispettivi  coinvestitori  nelle  diverse  fasi
della realizzazione e tengano conto della  situazione  concorrenziale
sui mercati al dettaglio; 
 
e) e' conforme  almeno  ai  criteri  di  cui  all'allegato  5  ed  e'
presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza  e
veridicita' delle informazioni fornite. 
 
3. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i  risultati
del test del mercato  condotto  conformemente  all'articolo  91,  che
l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le  condizioni  indicate
al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi
dell'articolo 90, comma 3, e  in  conformita'  con  il  principio  di
proporzionalita'  non   impone   obblighi   supplementari   a   norma
dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad
altissima capacita' oggetto degli impegni, se  almeno  un  potenziale
coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa
designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 
 
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il  trattamento  normativo  delle
circostanze che, tenendo conto dei risultati di  eventuali  test  del
mercato  condotti  conformemente  all'articolo  90,  comma   2,   non
soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del  presente  articolo,
ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai  fini
degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3,  l'Autorita'  puo',  in
casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o  adeguare  misure
correttive in conformita' degli  articoli  da  79  a  85  per  quanto
concerne le nuove reti ad altissima capacita' al  fine  di  risolvere
notevoli  problemi  di  concorrenza  in  mercati  specifici   qualora
stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali  mercati,
detti  problemi  di  concorrenza  non   potrebbero   essere   risolti
altrimenti. 
 
5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di
cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata  come  detentrice
di  un  significativo  potere  di  mercato  di  fornire  una  propria
dichiarazione annuale di conformita'.  Il  presente  articolo  lascia
impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma
dell'articolo 26, comma  1,  qualora  insorga  una  controversia  tra
imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento  che  si  ritiene
rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 
 
6. L'Autorita' tiene  conto  delle  linee  guida  del  BEREC  di  cui
all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. 
 
                               Art. 88 
                      (Separazione funzionale) 
             (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003) 
 
1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati  imposti
ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono  rivelati  inefficaci  per
conseguire un'effettiva  concorrenza  e  che  esistono  importanti  e
persistenti  problemi  di  concorrenza  o  fallimenti   del   mercato
individuati  in  relazione  alla  fornitura  all'ingrosso  di  taluni
mercati  di  prodotti  di  accesso,  puo',  in  via   eccezionale   e
conformemente all'articolo 79 comma  2,  secondo  paragrafo,  imporre
alle  imprese  verticalmente  integrate  l'obbligo  di  collocare  le
attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti  prodotti  di
accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale
entita' commerciale deve fornire prodotti  e  servizi  di  accesso  a
tutte le imprese, incluso alle altre entita' commerciali  all'interno
della societa' madre, negli  stessi  tempi,  agli  stessi  termini  e
condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi  e
attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 
 
2.  Ove  intenda  imporre  un  obbligo  di  separazione   funzionale,
l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: 
 
a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati  dall'Autorita'
descritti al comma 1; 
 
b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le  prospettive
di   una   concorrenza   effettiva   e   sostenibile   basata   sulle
infrastrutture sono scarse o assenti; 
 
c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa,  in
particolare sulla forza lavoro  dell'impresa  separata,  sul  settore
delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi  a
investirvi, in particolare  per  quanto  riguarda  la  necessita'  di
garantire la coesione sociale e  territoriale,  nonche'  sugli  altri
soggetti interessati,  compreso  in  particolare  l'impatto  previsto
sulla  concorrenza  e  ogni   potenziale   effetto   risultante   sui
consumatori; 
 
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo
strumento piu' efficace per applicare le misure  correttive  volte  a
ovviare ai problemi  di  concorrenza  o  ai  fallimenti  del  mercato
individuati. 
 
3. Il progetto  di  misura  di  separazione  funzionale  comprende  i
seguenti elementi: 
 
a) la natura e il livello di separazione  precisi,  specificando,  in
particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; 
 
b) l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale  separata  e  i
prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; 
 
c) le  disposizioni  gestionali  per  assicurare  l'indipendenza  del
personale  dell'entita'  commerciale   separata   e   gli   incentivi
corrispondenti; 
 
d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; 
 
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure  operative,
in particolare nei confronti delle altre parti interessate; 
 
f) un  programma  di  controllo  per  assicurare  l'osservanza  degli
obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. 
 
4. A seguito della decisione della Commissione europea  sul  progetto
di  misura  adottato  conformemente   all'articolo   79,   comma   3,
l'Autorita'  effettua  un'analisi  coordinata  dei  diversi   mercati
collegati  alla  rete  di  accesso  secondo  la  procedura   di   cui
all'articolo 78. Sulla base di  detta  analisi,  l'Autorita'  impone,
mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure
indicate gli articoli 23 e 33. 
 
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione  funzionale
puo' essere soggetta a uno  qualsiasi  degli  obblighi  di  cui  agli
articoli 80 a 85  in  ogni  mercato  specifico  nel  quale  e'  stato
stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato
ai  sensi  dell'articolo  78  oppure  a   qualsiasi   altro   obbligo
autorizzato dalla Commissione europea conformemente  all'articolo  79
comma 2. 
 
                               Art. 89 
(Separazione  volontaria  da  parte   di   un'impresa   verticalmente
                             integrata) 
             (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003) 
 
1. Le imprese che siano state designate come aventi un  significativo
potere  di  mercato  in  uno  o  piu'  mercati  rilevanti  ai   sensi
dell'articolo 78 informano l'Autorita' almeno  con  un  preavviso  di
novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro  attivita'
nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste,  a
un  soggetto  giuridico  separato  sotto  controllo   di   terzi,   o
istituzione di un'entita' commerciale separata per fornire a tutti  i
fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni  al  dettaglio,
prodotti di accesso pienamente equivalenti.  Tali  imprese  informano
inoltre  l'Autorita'  in  merito  a  eventuali  cambiamenti  di  tale
intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione.
Tali imprese possono anche offrire impegni  per  quanto  riguarda  le
condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante  un
periodo di attuazione dopo che la forma di  separazione  proposta  e'
stata adottata al fine di  assicurare  un  accesso  effettivo  e  non
discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni  deve  essere
sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda  i  tempi  di
attuazione e la  durata,  al  fine  di  consentire  all'Autorita'  di
svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Tali impegni possono prorogarsi al di la' del periodo massimo per  le
analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7. 
 
2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione  prevista,  se  del
caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti
in  base  al  presente  decreto.  A  tal  fine,  l'Autorita'  conduce
un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo  la
procedura di cui  all'articolo  78.  L'Autorita'  tiene  conto  degli
impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi
indicati all'articolo 4. A tal  fine  l'Autorita'  consulta  soggetti
terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare,  ai
terzi che sono direttamente interessati dalla  transazione  prevista.
Sulla  base  della  propria  analisi,  l'Autorita',  acquisendo   ove
opportuno il parere dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato, impone, mantiene, modifica o revoca  obblighi  conformemente
alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso,
l'articolo  91.  Nella  sua  decisione   l'Autorita'   puo'   rendere
vincolanti  gli  impegni,  totalmente  o  parzialmente.   In   deroga
all'articolo 78, comma 5, l'Autorita'  puo'  rendere  vincolanti  gli
impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono
offerti. 
 
3. Fatto salvo l'articolo  91,  l'entita'  commerciale  separata  dal
punto di vista giuridico o operativo  che  e'  stata  designata  come
detentrice di un significativo potere  di  mercato  in  ogni  mercato
specifico ai sensi dell'articolo 78  puo'  essere  soggetta,  se  del
caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a  85
oppure  a  qualsiasi  altro  obbligo  autorizzato  dalla  Commissione
europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora  gli  impegni
offerti siano  insufficienti  a  conseguire  gli  obiettivi  indicati
all'articolo 4. 
 
4. L'Autorita' controlla l'attuazione  degli  impegni  offerti  dalle
imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal  comma
2 e valuta se prorogarli quando e' scaduto il periodo  per  il  quale
sono inizialmente offerti. 
 
                               Art. 90 
                  (Procedura relativa agli impegni) 
                          (ex art. 79 eecc) 
 
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di
mercato possono offrire all'Autorita' impegni per quanto riguarda  le
condizioni di accesso o di coinvestimento,  o  entrambe,  applicabili
alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro: 
 
a) gli accordi di cooperazione rilevanti  per  la  valutazione  degli
obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79; 
 
b) il coinvestimento nelle  reti  ad  altissima  capacita'  ai  sensi
dell'articolo 87; 
 
c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da  parte  di  terzi,  a
norma dell'articolo 67, sia durante un periodo  di  attuazione  della
separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata
sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta. 
 
2. L'offerta di impegni e' sufficientemente  dettagliata,  anche  per
quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro  applicazione,  nonche'
la loro durata, per consentire all'Autorita' di svolgere  la  propria
valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali  impegni
possono prorogarsi al di la' dei periodi di svolgimento delle analisi
di mercato di cui all'articolo 78, comma 7. 
 
3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del  comma
1 del presente articolo, l'Autorita',  salvo  ove  tali  impegni  non
soddisfino chiaramente una o piu' condizioni  o  criteri  pertinenti,
esegue un test del mercato, in particolare in merito alle  condizioni
offerte,  conducendo   una   consultazione   pubblica   delle   parti
interessate, in  particolare  i  terzi  direttamente  interessati.  I
potenziali coinvestitori  o  richiedenti  l'accesso  possono  fornire
pareri  in  merito  alla  conformita'  degli  impegni  offerti   alle
condizioni di cui agli articoli 79,  87  o  89,  ove  applicabili,  e
proporre cambiamenti. 
 
4. Per quanto concerne gli  impegni  offerti  a  norma  del  presente
articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma  6,
l'Autorita' tiene conto, in particolare: 
 
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni
offerti; 
 
b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; 
 
c) della tempestiva disponibilita' dell'accesso  a  condizioni  eque,
ragionevoli e non  discriminatorie,  anche  alle  reti  ad  altissima
capacita', prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; 
 
d) della capacita' generale degli impegni offerti di  consentire  una
concorrenza  sostenibile  nei  mercati  a  valle   e   di   agevolare
l'introduzione e la  diffusione  cooperative  di  reti  ad  altissima
capacita', nell'interesse degli utenti finali. 
 
5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione,
nonche' della misura in cui tali pareri  sono  rappresentativi  delle
varie parti interessate, l'Autorita' comunica  all'impresa  designata
come  detentrice  di  un  significativo  potere  di  mercato  le  sue
conclusioni preliminari atte a determinare  se  gli  impegni  offerti
siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui  al
presente articolo e, ove applicabili, all'articolo  79,  87  o  89  a
quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la  possibilita'
di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa puo' rivedere  la  sua
offerta  iniziale  al  fine  di  tenere   conto   delle   conclusioni
preliminari dell'autorita' nazionale e di soddisfare i criteri di cui
al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89. 
 
6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorita'  puo'  decidere  di
rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In  deroga
all'articolo 78 comma 7, l'Autorita' puo' rendere vincolanti alcuni o
tutti gli impegni per uno specifico periodo, che  puo'  corrispondere
all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni  di
coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3,  li
rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il
presente  articolo   lascia   impregiudicata   l'applicazione   della
procedura per l'analisi del  mercato  ai  sensi  dell'articolo  78  e
l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo  78.  Qualora  renda
gli impegni vincolanti a norma  del  presente  articolo,  l'Autorita'
valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di  tale  decisione
per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi  obbligo
che abbia  imposto  o  che,  in  assenza  di  tali  impegni,  avrebbe
considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli  da
80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura  pertinente
ai  sensi  dell'articolo  79   in   conformita'   dell'articolo   33,
l'Autorita' accompagna  il  progetto  di  misura  notificato  con  la
decisione sugli impegni. 
 
7. L'Autorita' controlla,  vigila  e  garantisce  il  rispetto  degli
impegni che essa ha reso vincolanti  conformemente  al  comma  3  del
presente articolo nello stesso modo in  cui  controlla,  sorveglia  e
garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi  dell'articolo
79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi
vincolanti quando  e'  scaduto  il  periodo  di  tempo  iniziale.  Se
conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati
resi vincolanti conformemente  al  comma  3  del  presente  articolo,
l'Autorita' puo' comminare sanzioni in conformita' dell'articolo  30.
Fatta salva la procedura tesa a garantire  l'osservanza  di  obblighi
specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorita' puo'  rivalutare  gli
obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6. 
 
                             Articolo 91 
      (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) 
                          (ex art. 80 eecc) 
 
1. Quando l'Autorita'  designa  un'impresa  assente  dai  mercati  al
dettaglio dei servizi di comunicazione  elettronica  come  avente  un
significativo potere di mercato in uno o  piu'  mercati  all'ingrosso
conformemente all'articolo 78, acquisendo  ove  opportuno  il  parere
dell'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,  valuta  se
l'impresa presenta le seguenti caratteristiche: 
 
a)  tutte  le  societa'   e   le   unita'   commerciali   all'interno
dell'impresa,  tutte  le  societa'  che  sono  controllate,  ma   non
necessariamente  del  tutto  appartenenti  allo  stesso  proprietario
apicale, nonche'  qualsiasi  azionista  in  grado  di  esercitare  un
controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il
futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei  servizi  di  comunicazione
elettronica e pertanto  non  svolgono  attivita'  in  un  mercato  al
dettaglio dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  forniti  agli
utenti finali; 
 
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica  impresa  separata
operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi
di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di  un
contratto di esclusiva o un  accordo  che  rappresenta  di  fatto  un
contratto di esclusiva. 
 
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al  comma  1  del
presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio  di
proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata  di  cui  al
comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84  o  inerenti  a
prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base  a  un'analisi  di
mercato che comprenda una valutazione in  prospettiva  del  probabile
comportamento  dell'impresa   designata   come   detentrice   di   un
significativo potere di mercato. 
 
3. L'Autorita' rivede  in  qualsiasi  momento  gli  obblighi  imposti
all'impresa  a  norma  del  presente  articolo  se  ritiene  che   le
condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e  applica,  a
seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza
indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle  circostanze
di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 
 
4. L'Autorita' rivede altresi' gli  obblighi  imposti  all'impresa  a
norma del presente articolo se, sulla base di  prove  dei  termini  e
delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti  a  valle,  conclude
che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito
degli utenti finali  che  richiedono  l'imposizione  di  uno  o  piu'
obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o  la  modifica  degli
obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo. 
 
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente
articolo sono attuate in conformita'  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 23, 33 e 34. 
 
                               Art. 92 
           (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) 
                          (ex art. 81 eecc) 
 
1. Le imprese che sono state designate come aventi  un  significativo
potere  di  mercato  in  uno  o  piu'  mercati  rilevanti  ai   sensi
dell'articolo  78  comunicano   anticipatamente   e   tempestivamente
all'Autorita' l'intenzione di  disattivare  o  sostituire  con  nuove
infrastrutture  parti  della   rete,   comprese   le   infrastrutture
preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono
soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91. 
 
2. L'Autorita' provvede affinche' il  processo  di  disattivazione  o
sostituzione  comprenda  un  calendario  e  condizioni   trasparenti,
compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda
la  disponibilita'  di  prodotti  alternativi  per   l'accesso   alle
infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno  comparabile  a
quella degli elementi sostituiti, se  necessario,  per  garantire  la
concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto  riguarda  le
attivita'  proposte  per  la  disattivazione   o   la   sostituzione,
l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo  aver  accertato  che  il
fornitore di accesso: 
 
a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la
messa a  disposizione  di  un  prodotto  di  accesso  alternativo  di
qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle
infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso  di
raggiungere gli stessi utenti finali; 
 
b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita'
conformemente al presente articolo. 
 
3. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23,
33 e 34. 
 
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di  prodotti
regolamentati  imposta  dall'Autorita'  sull'infrastruttura  di  rete
aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79. 
 
                               CAPO V 
            Controllo normativo sui servizi al dettaglio 
 
                               Art. 93 
           (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) 
                          (ex art. 83 eecc) 
 
1. L'Autorita' puo' imporre  gli  obblighi  normativi  adeguati  alle
imprese designate come  detentrici  di  un  significativo  potere  di
mercato su un dato mercato al dettaglio ai  sensi  dell'articolo  74,
quando: 
 
a) a  seguito  di  un'analisi  di  mercato  realizzata  conformemente
all'articolo 78,  l'Autorita'  stabilisce  che  un  dato  mercato  al
dettaglio,  definito  in  conformita'  dell'articolo   75,   non   e'
effettivamente competitivo; 
 
b) l'Autorita' conclude che gli obblighi imposti  conformemente  agli
articoli da 80  a  85  non  permetterebbero  il  conseguimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 4. 
 
2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati
al tipo di problema individuato e sono proporzionati  e  giustificati
alla luce degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4.  Tali  obblighi
possono prevedere che le imprese identificate non  applichino  prezzi
eccessivi, non impediscano l'ingresso sul  mercato  ne'  limitino  la
concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino  ingiustamente
determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i  servizi
offerti. L'Autorita' puo' prescrivere a tali  imprese  di  rispettare
determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al  dettaglio,  di
controllare le singole tariffe o di orientare le proprie  tariffe  ai
costi o ai prezzi su mercati comparabili  al  fine  di  tutelare  gli
interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo  un'effettiva
concorrenza. 
 
3.  L'Autorita'  provvede   affinche'   ogni   impresa   soggetta   a
regolamentazione delle tariffe al dettaglio  o  ad  altri  pertinenti
controlli al dettaglio applichi i necessari  e  adeguati  sistemi  di
contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare il formato e  la
metodologia  contabile  da  usare.  La  conformita'  al  sistema   di
contabilita' dei costi e' verificata  da  un  organismo  indipendente
qualificato. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia  pubblicata
una dichiarazione di conformita'. 
 
4. Fatti salvi gli articoli  95  e  98,  l'Autorita'  non  applica  i
meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1  del  presente
articolo a mercati geografici o a  mercati  al  dettaglio  nei  quali
abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva. 
 
                              PARTE III 
                               SERVIZI 
 
                              TITOLO I 
                   OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE 
 
                               Art. 94 
             (Servizio universale a prezzi accessibili) 
                (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003) 
 
1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori  hanno  diritto  ad
accedere a un  prezzo  accessibile,  tenuto  conto  delle  specifiche
circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a
banda  larga  e  a  servizi  di  comunicazione  vocale,   che   siano
disponibili, al  livello  qualitativo  specificato,  ivi  inclusa  la
connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di  almeno  un
operatore. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito  delle  rispettive
competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. 
 
2. L'Autorita' puo' assicurare l'accessibilita' economica dei servizi
di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo  ritenga
necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica
dei consumatori alla societa'. 
 
3. L'Autorita' definisce, alla luce  delle  circostanze  nazionali  e
della larghezza minima di banda di cui  dispone  la  maggioranza  dei
consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della  relazione
del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di  accesso  adeguato  a
internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine  di  garantire  la
larghezza di  banda  necessaria  per  la  partecipazione  sociale  ed
economica alla societa'. Il servizio di accesso adeguato a internet a
banda larga e' in grado di fornire la larghezza di  banda  necessaria
per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato
5. 
 
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al  comma
1 e, se del caso, al comma 2 puo' limitarsi a supportare i servizi di
comunicazione vocale. 
 
5. Il Ministero, sentita  l'Autorita',  puo'  estendere  l'ambito  di
applicazione del  presente  articolo  agli  utenti  finali  che  sono
microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di
lucro. 
 
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica
che l'operatore rispetti gli  obblighi  e  le  condizioni  economiche
fissate dall'Autorita'. L'operatore e' tenuto a consentire l'accesso,
presso i propri siti, del personale incaricato  dell'Ispettorato,  ai
fini del controllo ispettivo. 
 
                               Art. 95 
      (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) 
            (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e sul  livello  dei  prezzi  al
dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1,  praticati  sul
mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi
nazionali dei consumatori. 
 
2.  Se  l'Autorita'  stabilisce  che,  alla  luce  delle  circostanze
nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui  all'articolo  94
comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito
o con esigenze  sociali  particolari  non  possono  accedere  a  tali
servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori  l'accesso  a
prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga  e  a
servizi di comunicazione vocale almeno in  una  postazione  fissa.  A
tale scopo, l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle  rispettive
competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini  di
comunicazione o esigere che i fornitori di tali  servizi  offrano  ai
suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse  da  quelle
proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal  fine
l'Autorita' puo'  esigere  che  i  fornitori  interessati  applichino
tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie  geografiche,  su
tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in  particolare  nel
caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti  i  fornitori
porterebbe  a  un  eccessivo  onere  amministrativo   o   finanziario
dimostrato  per  i  fornitori,  l'Autorita'  puo'  decidere  in   via
eccezionale di imporre  solo  alle  imprese  designate  l'obbligo  di
offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche.  L'articolo  96
si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorita' designi
delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso  reddito  o
con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di  imprese
che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro  esigenze,  a
meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed
eccessivo onere organizzativo  o  finanziario.  L'Autorita'  provvede
affinche' i consumatori aventi  diritto  a  tali  opzioni  o  formule
tariffarie abbiano il diritto  di  concludere  un  contratto  con  un
fornitore dei servizi di cui all'articolo  94  comma  1,  oppure  con
un'impresa designata ai sensi del  presente  comma,  e  che  il  loro
numero rimanga disponibile per un adeguato periodo  e  si  eviti  una
cessazione ingiustificata del servizio. 
 
3. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che forniscono opzioni o
formule tariffarie a consumatori  a  basso  reddito  o  con  esigenze
sociali  particolari  ai  sensi  del  comma   2   tengano   informate
quest'ultima sui  dettagli  di  tali  offerte.  L'Autorita'  provvede
affinche' le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o
formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente  trasparenti  e
siano pubblicate ed applicate  nel  rispetto  del  principio  di  non
discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca  di
tali opzioni o formule tariffarie. 
 
4.  In  funzione  delle  circostanze  nazionali  l'Autorita'   e   il
Ministero,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   provvedono
affinche'  sia  fornito  un  sostegno  adeguato  ai  consumatori  con
disabilita' e siano adottate misure specifiche, se del caso, al  fine
di  assicurare  che  le  relative  apparecchiature  terminali  e   le
attrezzature  e  i  servizi  specifici  che  promuovono  un   accesso
equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale
e servizi di  ritrasmissione,  siano  disponibili  e  abbiano  prezzi
accessibili. 
 
5. Nell'applicare il presente articolo  l'Autorita'  si  adopera  per
ridurre al minimo le distorsioni di mercato. 
 
6. Il Ministero, sentita  l'Autorita',  puo'  estendere  l'ambito  di
applicazione del  presente  articolo  agli  utenti  finali  che  sono
microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di
lucro. 
 
                               Art. 96 
              (Disponibilita' del servizio universale) 
         (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003) 
 
1. Se l'Autorita' ha stabilito,  tenendo  conto  dei  risultati,  ove
disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo
22, comma 1, e se del caso, di  eventuali  ulteriori  prove,  che  la
disponibilita' in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato
a internet a banda larga quale definito  ai  sensi  dell'articolo  94
comma 2, e  di  servizi  di  comunicazione  vocale  non  puo'  essere
garantita  alle  normali  condizioni  commerciali  o  mediante  altri
strumenti  potenziali  delle  politiche  pubbliche   sul   territorio
nazionale o in diverse sue parti, essa puo' imporre adeguati obblighi
di servizio universale per soddisfare tutte le richieste  ragionevoli
di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative
parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato. 
 
2. L'Autorita' determina il  metodo  piu'  efficace  e  adeguato  per
garantire la disponibilita' in postazione fissa  di  un  servizio  di
accesso adeguato a internet a banda larga, quale  definito  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione  vocale  nel
rispetto   dei   principi   di   obiettivita',    trasparenza,    non
discriminazione  e  proporzionalita'.  L'Autorita'  si  adopera   per
limitare al minimo le distorsioni  del  mercato,  in  particolare  la
fornitura di servizi a prezzi o ad  altre  condizioni  che  divergano
dalle  normali  condizioni  commerciali,   tutelando   nel   contempo
l'interesse pubblico. 
 
3. In particolare, se l'Autorita'  decide  di  imporre  obblighi  per
garantire agli utenti finali la disponibilita' in postazione fissa di
un servizio di accesso adeguato  a  internet  a  banda  larga,  quale
definito  ai  sensi  dell'articolo  94,  comma  2   di   servizi   di
comunicazione vocale, puo'  designare  una  o  piu'  imprese  perche'
garantiscano tale disponibilita' di  accesso  internet  in  tutto  il
territorio nazionale.  L'Autorita'  puo'  designare  piu'  imprese  o
gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato
a internet a banda larga e di  servizi  di  comunicazione  vocale  in
postazione fissa  o  per  coprire  differenti  parti  del  territorio
nazionale. 
 
4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio  nazionale  o
in parte di  esso,  garantiscano  la  disponibilita'  di  servizi  di
accesso a internet in conformita' al comma 3 del  presente  articolo,
l'Autorita'  applica  un   meccanismo   di   designazione   efficace,
obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna  impresa
sia esclusa a priori. Tale sistema  di  designazione  garantisce  che
servizi  di  accesso  adeguato  a  internet  a  banda  larga   e   di
comunicazione  vocale  in  postazione  fissa  siano  forniti  secondo
criteri di economicita' e consentano di determinare  il  costo  netto
dell'obbligo  di  servizio  universale   conformemente   all'articolo
98-bis. 
 
5. Qualora intenda cedere  tutte  le  sue  attivita'  nelle  reti  di
accesso locale, o una parte significativa  di  queste,  a  un'entita'
giuridica separata appartenente a una proprieta'  diversa,  l'impresa
designata  ai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo  informa
preventivamente e  tempestivamente  l'Autorita'  per  permetterle  di
valutare l'effetto della  transazione  prevista  sulla  fornitura  in
postazione fissa di un servizio di  accesso  adeguato  a  internet  a
banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e  di
servizi di comunicazione vocale. L'Autorita' puo' imporre, modificare
o revocare gli  obblighi  specifici  conformemente  all'articolo  13,
comma 2. 
 
                               Art. 97 
            (Situazione dei servizi universali esistenti) 
                          (ex art. 87 eecc) 
 
1. L'Autorita' e il Ministero, per quanto di  rispettiva  competenza,
continuano a garantire la disponibilita' o l'accessibilita' economica
dei servizi diversi dal servizio di accesso  adeguato  a  internet  a
banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei
servizi di comunicazione vocale in  postazione  fissa  che  erano  in
vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessita'  di  tali  servizi  sia
determinata  sulla   base   delle   circostanze   nazionali.   Quando
l'Autorita' designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte
o nella totalita' del territorio nazionale, si applica l'articolo 96.
Il finanziamento di tali  obblighi  e'  conforme  a  quanto  disposto
dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame  gli  obblighi
imposti a norma del presente articolo entro il 21  dicembre  2022  e,
successivamente, ogni tre anni. 
 
                               Art.98 
                       (Controllo delle spese) 
                (ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) 
 
1. Nel fornire le prestazioni  e  i  servizi  aggiuntivi  rispetto  a
quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di  accesso
adeguato a internet a banda  larga  e  di  servizi  di  comunicazione
vocale in conformita' degli  articoli  da  94  a  97  definiscono  le
condizioni e modalita' in modo  tale  che  l'utente  finale  non  sia
costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che
non sono indispensabili per il servizio richiesto. 
 
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a  banda
larga e di servizi di comunicazione vocale indicati  all'articolo  94
che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le  prestazioni
e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo  quanto
applicabile,  di  modo  che  i  consumatori  possano  sorvegliare   e
controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un  sistema  per
evitare una cessazione ingiustificata dei  servizi  di  comunicazione
vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda  larga
per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un  meccanismo
adeguato per verificare il  perdurare  dell'interesse  a  fruire  del
servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti  finali  che
sono microimprese e organizzazioni senza scopo di  lucro  di  cui  al
decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17. 
 
3. L'Autorita',  se  constata  che  le  prestazioni  sono  ampiamente
disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2  in  tutto
il territorio nazionale o in parte di esso. 
 
                             Art. 98-bis 
            (Costo degli obblighi di servizio universale) 
                (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) 
 
1. Allorche' l'Autorita' ritenga che la fornitura di un  servizio  di
accesso adeguato a internet a banda larga, quale  definito  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di  comunicazione  vocale  di
cui agli  articoli  94,  95  e  96  o  il  mantenimento  dei  servizi
universali esistenti di cui all'articolo  97  possano  comportare  un
onere  eccessivo  per  i  fornitori  dei  suddetti  servizi  tale  da
richiedere una compensazione finanziaria, calcola i  costi  netti  di
tale fornitura. A tal fine, l'Autorita' puo' alternativamente: 
 
a) procedere al calcolo del costo netto degli  obblighi  di  servizio
universale,  tenendo  conto  degli  eventuali  vantaggi   commerciali
derivanti a uno o  piu'  fornitori  che  forniscono  un  servizio  di
accesso adeguato a internet a banda larga, quali  definiti  ai  sensi
dell'articolo 94c, comma 2 nonche' servizi di comunicazione vocale di
cui agli articoli  95,  96  e  97,  o  il  mantenimento  dei  servizi
universali esistenti di cui all'articolo 97, in base  alle  modalita'
stabilite nell'allegato 7; 
 
b) utilizzare i costi netti della fornitura del  servizio  universale
individuati in  base  a  un  meccanismo  di  determinazione  conforme
all'articolo 96 comma 4. 
 
2. I conti e le altre informazioni su cui  si  basa  il  calcolo  del
costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma  1,
lettera a), sono sottoposti alla  verifica  dell'Autorita'  o  di  un
organismo  indipendente   dalle   parti   interessate   e   approvato
dall'Autorita'. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della
verifica sono messi a disposizione del pubblico. 
 
                             Art. 98-ter 
        (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) 
                (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003) 
 
1.  Qualora,  sulla  base  del  calcolo  del  costo  netto   di   cui
all'articolo 98-bis, l'Autorita' riscontri che uno o  piu'  fornitori
siano soggetti a un onere eccessivo,  decide,  previa  richiesta  del
fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo  netto  degli
obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di  servizi
di comunicazione elettronica. 
 
2. L'Autorita' istituisce un meccanismo di  ripartizione  dei  costi,
gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima
distorsione del mercato, non discriminazione e  proporzionalita',  in
conformita' ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte  B.
Puo' essere finanziato unicamente il costo netto  degli  obblighi  di
cui agli articoli da  94  a  97,  calcolato  ai  sensi  dell'articolo
98-bis. 
 
3. L'Autorita' puo' decidere di non chiedere contributi alle  imprese
il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato  limite.  Gli
eventuali contributi  relativi  alla  ripartizione  del  costo  degli
obblighi  di  servizio  universale   sono   dissociati   e   definiti
separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono  imposti
o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel  territorio
italiano. 
 
                           Art. 98-quater 
                            (Trasparenza) 
                (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003) 
 
1. L'Autorita', qualora provveda a calcolare  il  costo  netto  degli
obblighi  di  servizio  universale  ai  sensi  di   quanto   disposto
dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del  metodo
di calcolo del costo netto. 
 
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del  costo  netto
degli  obblighi  di  servizio  universale,  l'Autorita'  pubblica   i
principi e il metodo di ripartizione dei costi  di  cui  all'articolo
98-ter e il sistema di compensazione del costo netto. 
 
3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali  sulla
riservatezza commerciale, l'Autorita' pubblica una relazione  annuale
che presenta i dati del costo degli obblighi di  servizio  universale
che risulta  dai  calcoli  effettuati.  In  particolare,  l'Autorita'
indica nella relazione i contributi di tutte le imprese  interessate,
compresi  gli  eventuali  vantaggi   commerciali   di   cui   abbiano
beneficiato le imprese in  conseguenza  degli  obblighi  di  servizio
universale di cui agli articoli da 94 a 97. 
 
                          Art. 98-quinques 
                 (Servizi obbligatori supplementari) 
                (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003) 
 
1. Il  Ministero,  sentita  l'Autorita',  puo'  decidere  di  rendere
accessibile al pubblico servizio supplementari  rispetto  ai  servizi
compresi negli obblighi di servizio universale di cui  agli  articoli
da 94 a  97.  In  tali  casi  non  e'  prescritto  un  meccanismo  di
indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. 
 
                              Titolo II 
                       Risorse di numerazione 
 
                           Art. 98-sexies 
                      (Risorse di numerazione) 
                (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  sono  competenti  in  materia   di
numerazione,  nomi  a  domini  e  indirizzamento,  fatte   salve   le
specifiche attivita' gia' attribuite ad altri soggetti. Il  Ministero
gestisce la concessione  dei  diritti  d'uso  per  tutte  le  risorse
nazionali di numerazione e la pubblicazione  delle  assegnazioni  dei
piani  nazionali  di  numerazione  dei   servizi   di   comunicazione
elettronica, ad eccezione  dell'assegnazione  delle  numerazioni  per
servizi di emergenza, di  pubblica  utilita'  ed  armonizzati  aventi
codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei
Piani  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione   elettronica
dall'Autorita', richiesti dai Ministeri competenti.  Il  Ministero  e
l'Autorita' assicurano  che  siano  fornite  risorse  di  numerazione
adeguate per la prestazione di servizi di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni  previste
dal presente  decreto  o  dalla  normativa  nazionale,  e  prevedendo
procedure  obiettive,  trasparenti  e  non  discriminatorie  per   la
concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. 
 
2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica la  possibilita'  di  concedere  a  imprese
diverse  dai  fornitori  di  reti  o  di  servizi  di   comunicazione
elettronica diritti d'uso delle  risorse  di  numerazione  dei  piani
nazionali di numerazione per la fornitura di determinati  servizi,  a
condizione  che  adeguate  risorse  di  numerazione  siano  messe   a
disposizione per soddisfare la domanda attuale e  quella  prevedibile
in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita'
di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il  rischio  di
esaurimento  di  tali  risorse.  Tali  imprese  dimostrano  la   loro
capacita' di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare  i
requisiti pertinenti stabiliti in conformita'  al  presente  decreto.
L'Autorita'  ed  Il  Ministero,  ciascuno  per  quanto   di   propria
competenza, possono sospendere  l'ulteriore  concessione  di  diritti
d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese  se  e'  dimostrato
che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse. 
 
3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi
di  comunicazione  elettronica,  incluse  le  connesse  modalita'  di
accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica  e  le
relative procedure di assegnazione della  numerazione  nazionale  nel
rispetto  dei   principi   di   obiettivita',   trasparenza   e   non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti
i fornitori di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2.  L'Autorita'
vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i  servizi
di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa  cui  sia
stato concesso il diritto d'uso  delle  risorse  di  numerazione  non
discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in
relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso  ai
loro servizi. 
 
4. L'Autorita' rende disponibile una serie di numeri  non  geografici
che  possa  essere  utilizzata  per  la  fornitura  di   servizi   di
comunicazione  elettronica  diversi  dai  servizi  di   comunicazione
interpersonale in tutto  il  territorio  dell'Unione  europea,  fatti
salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies comma  2
del  presente  decreto.  Ove  i  diritti  d'uso  delle   risorse   di
numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai  fornitori  di
reti o servizi di comunicazione elettronica,  il  presente  comma  si
applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi
i  diritti  d'uso.  L'Autorita'  provvede  affinche'  le   condizioni
elencate nella parte E  dell'allegato  I  del  presente  decreto  che
possono  essere  associate  ai  diritti  d'uso   delle   risorse   di
numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori  dello
Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose
quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili  ai  servizi  forniti
nello Stato membro del codice  paese,  in  conformita'  del  presente
decreto. L'Autorita'  provvede  inoltre  affinche'  i  fornitori  che
utilizzano risorse di numerazione del  loro  codice  paese  in  altri
Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei  consumatori  e  le
altre norme nazionali relative all'uso delle risorse  di  numerazione
applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione  sono
utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i  poteri  di  esecuzione
del  Ministero  e  dell'Autorita'.  L'Autorita'  provvede  inoltre  a
definire  norme  affinche'  le  condizioni  elencate  nella  parte  E
dell'allegato  I  del  presente  decreto  siano  applicate  anche   a
numerazioni assegnate direttamente dall'ITU  qualora  utilizzate  per
fornire  specifici  servizi  nel  territorio  nazionale  al  fine  di
garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati
vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare
che non siano rispettate garanzie per gli utenti,  anche  stabilendo,
laddove opportuno,  criteri  di  trattamento  equivalenti  per  dette
numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei  Piani  di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita',  con
l'eventuale  supporto  del   Ministero,   trasmette   al   BEREC   le
informazioni relative  alle  risorse  di  numerazione  nazionali  con
diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione  europea  al
fine dell'introduzione delle stesse nella banca  dati  istituita  dal
BEREC. 
 
5.  Il  prefisso  «00»  costituisce   il   prefisso   internazionale.
L'Autorita'  puo'  introdurre  o  mantenere  in  vigore  disposizioni
specifiche   relative   all'uso   dei   servizi   di    comunicazione
interpersonale basati sul numero tra localita' contigue  situate  sui
due versanti della frontiera nazionale. L'Autorita'  e  il  Ministero
possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano  di
numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per  alcune  di
esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali interessati da  tali
disposizioni o accordi siano adeguatamente informati. 
 
6.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  98-octies  decies,
l'Autorita'  promuove  la  fornitura  via  etere  delle  risorse   di
numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il  cambio  di
fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da  parte
di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi
da macchina a macchina. 
 
7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione  e  le  loro
successive modificazioni e  integrazioni,  con  le  sole  restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale. 
 
8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o serie di  numeri
specifici all'interno dell'Unione europea ove cio' promuova, al tempo
stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi
paneuropei. 
 
9.  Il  Ministero  vigila  affinche'  non  vi  siano  utilizzi  della
numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i  quali  le
numerazioni  stesse  sono  disciplinate  dai   piani   nazionali   di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero  e
l'Autorita' nell'ambito della propria competenza, vigilano  affinche'
le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei  servizi  e
contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo
della numerazione. 
 
10.   Il   Ministero   e   l'Autorita',   al   fine   di   assicurare
l'interoperabilita' completa e globale  dei  servizi,  collaborano  e
operano, in coordinamento con le  organizzazioni  internazionali  che
assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di  nomi  a
dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di  comunicazione
elettronica. 
 
                           Art.98-septies 
(Procedura  di  concessione  dei  diritti  d'uso  delle  risorse   di
                            numerazione) 
               (ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003) 
 
1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali  d'uso  delle
risorse  di  numerazione,  il  Ministero  concede  tali  diritti,   a
richiesta, a ogni impresa per la  fornitura  di  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni  necessarie
per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel
rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c)  e  di
ogni altra disposizione  che  garantisca  l'uso  efficiente  di  tali
risorse di numerazione in conformita'  del  presente  decreto  e  dei
Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 
 
2. I diritti d'uso delle risorse di  numerazione  sono  concessi  dal
Ministero mediante  procedure  aperte,  obiettive,  trasparenti,  non
discriminatorie e proporzionate. Al  momento  della  concessione  dei
diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se
tali diritti  possono  essere  trasferiti  dal  titolare  e  a  quali
condizioni, qualora non sia gia' definito nei  piani  di  numerazione
dei servizi di  comunicazione  elettronica.  I  diritti  d'uso  delle
risorse di numerazione sono concessi dal  Ministero  per  un  periodo
limitato, la cui la durata e' adeguata al tipo  di  servizio  di  cui
trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e  della  necessita'
di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e
comunque  la  concessione   decade   al   termine   della   validita'
dell'autorizzazione generale, ove presente. 
 
3. Il Ministero adotta le decisioni  in  materia  di  concessione  di
diritti d'uso  delle  risorse  di  numerazione  assegnate  per  scopi
specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei
servizi  di  comunicazione  elettronica  entro  tre   settimane   dal
ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta,
il Ministero,  entro  i  termini  sopra  indicati,  invita  l'impresa
interessata  ad  integrarla.  I  termini  vengono  sospesi  fino   al
recepimento delle integrazioni, che debbono  pervenire  al  Ministero
entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.   Il   mancato
ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce
rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei  numeri.
Tali decisioni sono rese pubbliche. 
 
4. Qualora l'Autorita' o il Ministero, nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  abbiano  stabilito,  previa  consultazione  delle  parti
interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso  delle
risorse di  numerazione  ai  quali  potrebbe  attribuirsi  un  valore
economico eccezionale debbano essere concessi mediante  procedure  di
selezione competitive o comparative, il Ministero puo'  prorogare  di
altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del
presente articolo. 
 
5.  L'Autorita'  e  il  Ministero,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali  d'uso
da concedere, solo quando cio' sia  necessario  per  garantire  l'uso
efficiente delle risorse di numerazione. 
 
6. Se i diritti d'uso delle risorse di  numerazione  includono  l'uso
extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente  all'articolo
98-sexies, comma 4, il Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive competenze, associano  a  tali  diritti  d'uso  condizioni
specifiche al fine  di  garantire  il  rispetto  di  tutte  le  norme
nazionali in  materia  di  tutela  dei  consumatori  e  le  normative
nazionali relative all'uso delle risorse di  numerazione  applicabili
negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono  utilizzate.
Su richiesta dell'Autorita' o di un'altra autorita' competente di uno
Stato  membro  in  cui  le  risorse  di  numerazione  nazionali  sono
utilizzate in  violazione  delle  norme  in  materia  di  tutela  dei
consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in  cui
sono stati concessi i diritti d'uso  delle  risorse  di  numerazione,
l'Autorita' o il Ministero, nell'ambito delle rispettive  competenze,
applica le condizioni associate previste al primo comma del  presente
paragrafo in conformita' dell'articolo 32, anche revocando,  in  casi
gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione
concessi all'impresa in questione. 
 
7. Il presente articolo si applica anche nel caso di  concessione  di
diritti d'uso delle risorse di  numerazione  a  imprese  diverse  dai
fornitori di reti  o  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  in
conformita' dell'articolo 98-sexies comma 2. 
 
8. Nel concedere i diritti di uso delle  risorse  di  numerazione  il
Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E
del presente decreto,  il  quale  riporta  l'elenco  esaustivo  delle
condizioni che possono corredare i diritti  d'uso  delle  risorse  di
numerazione. 
 
                           Art. 98-octies 
     (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) 
                (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003) 
 
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di
numerazione  sono  fissati  dal  Ministero  sulla  base  dei  criteri
stabiliti dall'Autorita', al fine di garantire l'impiego ottimale  di
tali  risorse.  I  contributi  sono  dovuti  nella  misura   prevista
dall'allegato 11.  L'Autorita'  e  il  Ministero,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti,
obiettivamente giustificati, proporzionati allo  scopo  perseguito  e
non  discriminatori  e  tengano  conto   degli   obiettivi   indicati
all'articolo 4. 
 
                           Art. 98-novies 
(Numeri  armonizzati  destinati  a  servizi  armonizzati  a   valenza
sociale,  compresi  i  numeri  per  assistenza  a  minori  e   minori
                             scomparsi) 
              (ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003) 
 
1. I Ministeri competenti per materia promuovono i  numeri  specifici
nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116'  identificati
nella  decisione  2007/116/CE  della  Commissione  europea,  del   15
febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia
con il 116 a numeri armonizzati destinati  a  servizi  armonizzati  a
valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi  incoraggiano
la prestazione dei servizi per cui tali  numeri  sono  riservati.  In
particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono  affinche'
gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente  a  un  servizio  che
operi uno sportello telefonico accessibile  al  numero  «116000»  per
denunciare casi di minori scomparsi. 
 
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti
finali con disabilita' possano avere un accesso  ai  servizi  forniti
nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure
adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita'
a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati  membri  sono  fondate
sul rispetto delle norme o specifiche in materia  stabilite  a  norma
dell'articolo 39. 
 
3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice  '116'  adottano
misure  adeguate  a  garantire  la   disponibilita'   delle   risorse
necessarie per il funzionamento del relativo sportello  telefonico  e
provvedono affinche' gli utenti finali siano adeguatamente  informati
dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi  forniti  con  tali
numerazioni. 
 
4. L'Autorita' provvede ad includere nei  Piani  di  numerazione  dei
servizi di comunicazione elettronica e modalita' di assegnazione  dei
numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza  sociale
con codice '116' e provvede altresi' alla  relativa  assegnazione  ai
Ministeri competenti. 
 
                           Art. 98-decies 
                    (Accesso a numeri e servizi) 
               (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003) 
 
1. Ove cio' sia economicamente fattibile e salvo il caso  in  cui  un
utente finale chiamato abbia  scelto,  per  ragioni  commerciali,  di
limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate  zone
geografiche,  l'Autorita'  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
assicurare che gli utenti finali siano in grado di: 
 
a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non  geografici
appartenenti ai piani di numerazione  telefonica  nazionali  presenti
all'interno dell'Unione; e 
 
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla
tecnologia e  dai  dispositivi  utilizzati  dall'operatore,  compresi
quelli dei piani nazionali di numerazione  degli  Stati  membri  e  i
numeri  verdi  internazionali  universali  (Universal   International
Freephone Numbers - UIFN). 
 
2. L'Autorita'  puo'  imporre  ai  fornitori  di  reti  pubbliche  di
comunicazione elettronica o di servizi di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico di bloccare l'accesso  a  numeri  o  servizi,
caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a  frodi  o
abusi e imporre  che  in  simili  casi  i  fornitori  di  servizi  di
comunicazione  elettronica   trattengano   i   relativi   ricavi   da
interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo' stabilire norme
di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri  o  da
servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure
regolamentari dissuasive. 
 
3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel
rispetto  dei  principi  di   accessibilita'   alle   numerazioni   e
considerando che il punto terminale di rete e' il  punto  di  accesso
alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico. 
 
                             TITOLO III 
                     DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI 
 
                          Art. 98-undecies 
                  (Deroga per alcune microimprese) 
                          (ex art. 98 eecc) 
 
1. A eccezione  degli  articoli  98-duodecies  e  98-ter  decies,  il
presente titolo non  si  applica  alle  microimprese  che  forniscono
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti  dal  numero,  a
meno  che  queste   forniscano   altri   servizi   di   comunicazione
elettronica. 
 
2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali  siano  informati
dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma  prima
di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di  tale
deroga. 
 
                          Art. 98-duodecies 
                        (Non discriminazione) 
                          (ex art. 99 eecc) 
 
1. I fornitori di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  non
applicano agli utenti  finali  requisiti  o  condizioni  generali  di
accesso o di uso di reti  o  servizi  che  risultino  differenti  per
ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al  luogo
di stabilimento dell'utente finale, a meno  che  tale  differenza  di
trattamento sia oggettivamente giustificata. 
 
                          Art. 98-terdecies 
                  (Tutela dei diritti fondamentali) 
                         (ex art. 100 eecc) 
 
1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni
o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da
parte di utenti finali rispettano la Carta dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea («Carta»)  e  i  principi  generali  del  diritto
dell'Unione. 
 
2.  Qualunque  provvedimento  riguardante  l'accesso  a   servizi   e
applicazioni o l'uso degli stessi attraverso  reti  di  comunicazione
elettronica,  da  parte  degli  utenti  finali,  che  possa  limitare
l'esercizio dei diritti o delle  liberta'  fondamentali  riconosciuti
dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta
detti diritti e liberta', e' proporzionato e  necessario  e  risponde
effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti  dal
diritto dell'Unione o all'esigenza  di  proteggere  i  diritti  e  le
liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, cimma1, della  Carta
e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a
un ricorso effettivo e a un giusto  processo.  Di  conseguenza,  tali
provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della
presunzione d'innocenza  e  del  diritto  alla  protezione  dei  dati
personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679,  dal
decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonche',  ove  applicabile,
dal decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  51.  E'  garantita  una
procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il  diritto  della
persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta  salva
la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi
di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta. 
 
                        Art. 98-quater decies 
         (Obblighi di informazione applicabili ai contratti) 
                (ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003) 
 
1. Prima che il consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da
un'offerta corrispondente, i fornitori di  servizi  di  comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico   diversi   dai   servizi   di
trasmissione utilizzati per la fornitura di  servizi  da  macchina  a
macchina forniscono le informazioni necessarie di cui  agli  articoli
48 e 49 del Codice del consumo, nonche', in aggiunta, le informazioni
elencate all'allegato  8,  nella  misura  in  cui  tali  informazioni
riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono  fornite
in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito
all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se  non
e' fattibile fornire le  informazioni  su  supporto  durevole,  sotto
forma di documento facilmente scaricabile messo  a  disposizione  dal
fornitore, anche tramite modalita' digitali.  Il  fornitore  richiama
esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla  disponibilita'  di
tale  documento  e  sull'importanza   di   scaricarlo   a   fini   di
documentazione,  riferimento  futuro  e  riproduzione  identica.   Le
informazioni sono fornite in un formato accessibile  per  gli  utenti
finali con  disabilita'  conformemente  al  diritto  dell'Unione  che
armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. 
 
2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite  anche  agli
utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni
senza scopo di lucro, a  meno  che  esse  non  abbiano  espressamente
acconsentito  a  non  applicare  la  totalita'  o   parti   di   tali
disposizioni. 
 
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico diversi  dai  servizi  di  trasmissione  utilizzati  per  la
fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori
una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi
individua i principali elementi degli  obblighi  di  informazione  in
conformita' del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno: 
 
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se  diversi,  i
recapiti per eventuali reclami; 
 
b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito; 
 
c) i rispettivi prezzi per  attivare  il  servizio  di  comunicazione
elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora  il
servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro; 
 
d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione; 
 
e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono  progettati  per  gli
utenti finali con disabilita'; 
 
f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una  sintesi  delle
informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,  lettere
d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120. 
 
4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma  1  forniscono,
mediante il modello sintetico di cui  al  Regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre  2019,  la  sintesi
contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima  della  stipula  del
contratto, anche nel  caso  di  contratti  a  distanza.  Qualora  sia
impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive,  fornire
la sintesi contrattuale, essa e' fornita in  seguito  senza  indebito
ritardo; il contratto diventa  effettivo  quando  il  consumatore  ha
confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi
contrattuale. 
 
5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano  parte  integrante
del contratto e non sono modificate prima della scadenza del  termine
di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non  con  l'accordo
esplicito delle parti contrattuali. 
 
6. Qualora i  servizi  di  accesso  a  internet  o  di  comunicazione
interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del
consumo in  termini  di  tempo  o  volume,  i  fornitori  offrono  ai
consumatori il mezzo per monitorare e controllare  l'uso  di  ciascun
servizio. Tale mezzo comprende l'accesso  a  informazioni  tempestive
sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano  tariffario.  In
particolare, i fornitori inviano ai consumatori  una  notifica  prima
che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio
provvedimento  dall'Autorita',  inclusi  nel  loro  piano  tariffario
nonche' quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel
piano tariffario. 
 
7. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di  assicurare  informazioni
aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente
l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato
il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorita'. 
 
                         Art. 98-quindecies 
(Trasparenza,  confronto  delle   offerte   e   pubblicazione   delle
                            informazioni) 
              (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) 
 
1. Qualora i  fornitori  di  servizi  di  accesso  a  internet  o  di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino  la
fornitura  di  tali  servizi  a  termini  e  condizioni,  l'Autorita'
provvede affinche'  le  informazioni  di  cui  all'allegato  9  siano
pubblicate  da  tutti  i  fornitori  in  questione  o  dalla   stessa
Autorita', in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica
e in un  formato  accessibile  per  i  consumatori  con  disabilita',
conformemente al diritto dell'Unione che  armonizza  i  requisiti  di
accessibilita' dei prodotti e dei  servizi.  Tali  informazioni  sono
costantemente  aggiornate.  L'Autorita'  puo'   precisare   ulteriori
prescrizioni relative alla forma  in  cui  tali  informazioni  devono
essere pubblicate. Tali informazioni sono  comunicate,  a  richiesta,
anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 
 
2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali  abbiano  accesso
gratuito ad  almeno  uno  strumento  indipendente  di  confronto  che
consenta loro di comparare e valutare diversi servizi  di  accesso  a
internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul  numero
accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi  di  comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero accessibili al  pubblico,  per
quanto riguarda: 
 
a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti
in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e 
 
b) la qualita' del servizio, laddove sia offerta una qualita'  minima
del  servizio  o  all'impresa  sia  richiesto  di   pubblicare   tali
informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies. 
 
3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2: 
 
a) e' funzionalmente indipendente dai fornitori di  tali  servizi,  e
assicura pertanto  che  tali  prestatori  di  servizi  ricevano  pari
trattamento nei risultati di ricerca; 
 
b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori  dello  strumento
di confronto; 
 
c) definisce criteri chiari e obiettivi su  cui  si  deve  basare  il
confronto; 
 
d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguita'; 
 
e) fornisce informazioni corrette  e  aggiornate  e  indica  la  data
dell'ultimo aggiornamento; 
 
f) e' aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o
servizi di comunicazione interpersonale accessibili al  pubblico  che
metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende  un'ampia
gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e,  se
le informazioni presentate non  forniscono  un  quadro  completo  del
mercato, una chiara indicazione in tal  senso  prima  di  mostrare  i
risultati; 
 
g) prevede una  procedura  efficace  per  segnalare  le  informazioni
errate; 
 
h)  comprende  la  possibilita'  di  comparare  prezzi,   tariffe   e
prestazioni in termini di qualita' del  servizio  tra  le  offerte  a
disposizione  dei  consumatori  e,  qualora  l'Autorita'  lo  ritengo
opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli  utenti
finali. 
 
4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui  alle
lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello
strumento, dall'Autorita'. I terzi hanno  il  diritto  di  utilizzare
gratuitamente e in formati di dati  aperti,  allo  scopo  di  rendere
disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni
pubblicate dai fornitori dei servizi di  accesso  a  internet  o  dei
servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico. 
 
5. L'Autorita' puo' esigere che i fornitori di servizi di  accesso  a
internet o di servizi  di  comunicazione  interpersonale  basati  sul
numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente,
all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali
nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le
comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette  informazioni
di  pubblico  interesse  sono  fornite  dalle  competenti   autorita'
pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro: 
 
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di accesso a internet  e  dei
servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili
al pubblico per attivita' illegali o per la diffusione  di  contenuti
dannosi, in particolare quelli  che  possono  attentare  al  rispetto
degli altrui diritti e liberta', comprese le violazioni  dei  diritti
di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti  connessi,
e le conseguenze giuridiche di tali atti; e 
 
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza  personale,
per la vita privata e per i dati personali,  anche  ai  fini  di  cui
all'articolo 13 del Regolamento (UE)  2016/679  nella  fruizione  dei
servizi  di  accesso  a  internet  e  dei  servizi  di  comunicazione
interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico. 
 
                          Art. 98-sedecies 
(Qualita' dei servizi relativi all'accesso a internet e  dei  servizi
      di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico) 
              (ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita' puo' prescrivere ai fornitori di servizi di accesso  a
internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili  al
pubblico di pubblicare,  a  uso  degli  utenti  finali,  informazioni
complete,  comparabili,  attendibili,  di  facile   consultazione   e
aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti, nella  misura  in  cui
controllino almeno alcuni  elementi  della  rete  direttamente  o  in
virtu' di un accordo sul livello dei servizi  a  tal  fine,  e  sulle
misure  adottate  per  assicurare  un  accesso  equivalente   per   i
consumatori con disabilita'. L'Autorita' puo' altresi' richiedere che
i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al
pubblico informino i consumatori  qualora  la  qualita'  dei  servizi
offerti  dipenda  da  fattori  esterni,  quali  il  controllo   della
trasmissione  dei  segnali  o  la  connettivita'  della  rete.   Tali
informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorita' prima  della
pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualita' del  servizio
devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120. 
 
2. L'Autorita' precisa, tenendo nella massima considerazione le linee
guida del BEREC, i parametri di qualita' del servizio da misurare,  i
metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le  modalita'
della pubblicazione,  compresi  meccanismi  di  certificazione  della
qualita'. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni  e
i metodi di misura indicati nell'allegato 10. 
 
                       Art. 98-septies decies 
             (Durata dei contratti e diritto di recesso) 
                (ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003) 
 
1. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni  e  le  procedure  di
recesso dei contratti non fungano da disincentivo al  cambiamento  di
fornitore  di  servizi  e  affinche'  i   contratti   stipulati   tra
consumatori e  fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al  pubblico  diversi  dai  servizi   di   comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di  trasmissione
utilizzati per la fornitura di servizi da  macchina  a  macchina  non
impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo  di
prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una  durata
massima iniziale di 12 mesi. 
 
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  alla  durata  di  un
contratto a rate se il  consumatore  ha  convenuto  in  un  contratto
separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione
di una  connessione  fisica,  in  particolare  a  reti  ad  altissima
capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione
fisica non include l'apparecchiatura terminale, a  esempio  router  o
modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in
virtu' del presente articolo. 
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  utenti
finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni  senza
scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente  acconsentito  a
non applicare tali disposizioni. 
 
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di  un  contratto  a
durata determinata per servizi di comunicazione  elettronica  diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e
dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di
recedere dal contratto in  qualsiasi  momento  con  un  preavviso  di
massimo un mese e senza incorrere  in  alcuna  penale  ne'  costi  di
disattivazione,  eccetto  quelli  addebitati  per  la  ricezione  del
servizio durante il periodo di preavviso.  Con  almeno  due  mesi  di
anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i  fornitori
informano l'utente finale, in  modo  chiaro  e  tempestivo  e  su  un
supporto durevole, circa  la  fine  dell'impegno  contrattuale  e  in
merito alle modalita' di recesso dal  contratto  e  migliori  tariffe
relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali
informazioni  in  merito  alle  migliori  tariffe  almeno  una  volta
all'anno. 
 
5. Gli utenti finali hanno  il  diritto  di  recedere  dal  contratto
ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in  alcuna  penale  ne'
costi di disattivazione, al momento  dell'avvenuta  comunicazione  di
modifiche delle condizioni contrattuali  proposte  dal  fornitore  di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico  diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal  numero,
tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano  esclusivamente  a
vantaggio  dell'utente   finale,   siano   di   carattere   puramente
amministrativo e  non  abbiano  alcun  effetto  negativo  sull'utente
finale  o  siano  imposte  direttamente  dal  diritto  dell'Unione  o
nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non
inferiore a trenta giorni, di  qualsiasi  modifica  delle  condizioni
contrattuali e,  al  contempo,  del  loro  diritto  di  recedere  dal
contratto senza incorrere in alcuna penale  ne'  ulteriore  costo  di
disattivazione se non accettano le nuove condizioni.  Il  diritto  di
recedere dal contratto puo' essere esercitato entro  sessanta  giorni
dall'avvenuta   comunicazione   di    modifica    delle    condizioni
contrattuali. L'Autorita' provvede  affinche'  la  comunicazione  sia
effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. 
 
6.   In   caso   di   discrepanza   significativa,   continuativa   o
frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio
di comunicazione elettronica, diverso da un  servizio  di  accesso  a
internet  o  da   un   servizio   di   comunicazione   interpersonale
indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel  contratto  il
consumatore ha il diritto di risolvere il contratto  senza  incorrere
in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi  previsti  dal
contratto o  dalla  regolamentazione  di  settore  per  i  disservizi
subiti. 
 
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un  contratto
per  la  prestazione  di   servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili  al  pubblico,  diversi  da  servizi   di   comunicazione
interpersonale  indipendenti  dal  numero,   prima   della   scadenza
contrattuale  concordata,  non  e'  dovuto  alcun  corrispettivo,   a
qualsiasi  titolo,  a   eccezione   di   quanto   previsto   per   le
apparecchiature terminali abbinate  al  contratto  al  momento  della
stipulata e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere.
In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro
valore  in  proporzione  al  tempo,  concordato  al   momento   della
conclusione del contratto o la quota rimanente della  tariffa  per  i
servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia
inferiore. 
 
8. L'Autorita' puo' stabilire  altri  metodi  per  il  calcolo  degli
importi eventualmente dovuti  a  condizione  che  non  comportino  un
livello eccedente quello calcolato in  conformita'  al  comma  7.  Il
fornitore elimina gratuitamente  le  eventuali  condizioni  associate
all'utilizzo delle apparecchiature terminali  su  altre  reti  in  un
momento specificato dall'Autorita'  al  piu'  tardi  al  momento  del
pagamento di tali importi. 
 
9. Per quanto riguarda  i  servizi  di  trasmissione  utilizzati  per
servizi da macchina a macchina, del diritto  di  recesso  di  cui  ai
commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono  consumatori,
microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 
 
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge
31 gennaio 2007 n. 7, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2
aprile 2007 n. 40 
 
                        Art. 98-octies decies 
     (Passaggio a un altro fornitore e portabilita' del numero) 
                (ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003) 
 
1. Nel caso di passaggio da un fornitore  di  servizi  di  accesso  a
internet a un  altro,  i  fornitori  interessati  offrono  all'utente
finale  informazioni  adeguate  prima  e  durante  la  procedura   di
passaggio e garantiscono la continuita' del  servizio  di  accesso  a
internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il  fornitore
ricevente  assicura  che  l'attivazione  dei  servizi  di  accesso  a
internet abbia luogo nel piu'  breve  tempo  possibile  alla  data  e
comunque entro la data e nei  termini  espressamente  concordati  con
l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio
di accesso a internet alle stesse  condizioni  finche'  il  fornitore
ricevente  non  attiva  il  suo  servizio  di  accesso  a   internet.
L'interruzione del servizio durante la  procedura  di  passaggio  non
puo'  superare   un   giorno   lavorativo.   L'Autorita'   garantisce
l'efficienza e  la  semplicita'  della  procedura  di  passaggio  per
l'utente finale. 
 
2.  L'Autorita'  e  il   Ministero   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, provvedono affinche' tutti gli utenti finali  con  numeri
appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto  di
conservare  i  propri   numeri,   su   richiesta,   indipendentemente
dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6,  parte
C. 
 
3. Qualora un utente finale risolva un  contratto  l'Autorita'  e  il
Ministero  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,   provvedono
affinche' possa mantenere il diritto  di  trasferire  un  numero  dal
piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un
mese dalla data della risoluzione, a meno  che  non  rinunci  a  tale
diritto. 
 
4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione  tra  fornitori  in
relazione  alla  portabilita'  del  numero,  qualora  prevista,   sia
orientata ai costi e non siano applicati oneri  diretti  agli  utenti
finali. 
 
5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione  sono
effettuati nel piu' breve tempo possibile alla  data  e  nei  termini
esplicitamente concordati con l'utente  finale.  In  ogni  caso,  gli
utenti finali che abbiano concluso un accordo  per  il  trasferimento
del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono  l'attivazione  del
numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data  concordata
con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni  di
trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero  e  i  servizi
correlati   dell'utente   finale   fino   al   completamento    della
portabilita'. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli
stessi termini e condizioni  fino  all'attivazione  dei  servizi  del
fornitore  ricevente.  In  ogni  caso,  l'interruzione  del  servizio
durante le operazioni di passaggio di fornitore e  trasferimento  dei
numeri non puo' superare un giorno lavorativo. Gli operatori  le  cui
reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente  o
dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinche'  non  vi
siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le  operazioni  di
passaggio di fornitore e di portabilita' del numero. 
 
6. Il fornitore ricevente  conduce  le  operazioni  di  passaggio  di
fornitore e di portabilita' del numero di cui  ai  commi  1  e  5  ed
entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in  buona  fede.
Non  causano  abusi  o  ritardi  nelle  operazioni  di  passaggio  di
fornitore  e  di  portabilita'   del   numero   ne'   effettuano   il
trasferimento di numeri o il passaggio  di  utenti  finali  senza  il
consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti  finali
con il fornitore cedente  sono  risolti  automaticamente  al  termine
delle operazioni  di  trasferimento.  L'Autorita'  puo'  stabilire  i
dettagli  delle  operazioni  di  cambiamento  del  fornitore   e   di
portabilita' del numero, tenendo conto delle  disposizioni  nazionali
in  materia  di  contratti,  della  fattibilita'  tecnica   e   della
necessita' di  assicurare  agli  utenti  finali  la  continuita'  del
servizio. Cio' comprende, ove tecnicamente  fattibile,  un  requisito
che preveda che la portabilita' sia ultimata via etere, salvo diversa
richiesta dell'utente finale. L'Autorita' adotta inoltre misure  tali
da assicurare l'adeguata informazione e tutela  degli  utenti  finali
durante tutte le  operazioni  di  trasferimento  e  di  portabilita',
evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la  loro
volonta'. I fornitori cedenti  rimborsano  su  richiesta  l'eventuale
credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi  prepagati.  Il
rimborso puo' essere soggetto a una trattenuta solo se  indicato  nel
contratto. L'eventuale trattenuta e' proporzionata e  commisurata  ai
costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente  nell'erogazione  del
rimborso. 
 
7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi  in
favore degli utenti  finali  e  alle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da  parte  del
fornitore, compresi i ritardi o abusi  relativi  alle  operazioni  di
passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata
presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione. 
 
8. Oltre  alle  informazioni  richieste  ai  sensi  dell'allegato  8,
l'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali siano  adeguatamente
informati  in  merito  all'esistenza  del  diritto  al   rimborso   e
indennizzo di cui al comma 7. 
 
9.  L'Autorita'  definisce  con  proprio  regolamento  le  norme  per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e  ne  verifica
il  rispetto   nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza   e
sanzionatorie stabilite dalla legge. 
 
                        Art.98-novies decies 
                       (Offerte di pacchetti) 
                         (ex art. 107 eecc) 
 
1.  Se  un  pacchetto  di  servizi  o  un  pacchetto  di  servizi   e
apparecchiature terminali offerto a un consumatore  comprende  almeno
un servizio di accesso a internet  o  un  servizio  di  comunicazione
interpersonale  basato  sul  numero  accessibile  al   pubblico,   si
applicano l'articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1,
98-septies decies  e  98-octies  decies  a  tutti  gli  elementi  del
pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da
tali disposizioni. 
 
2. Se il consumatore ha il diritto di  risolvere  qualsiasi  elemento
del pacchetto di cui al comma 1  prima  della  scadenza  contrattuale
concordata per ragioni di  mancata  conformita'  al  contratto  o  di
mancata fornitura,  ha  il  diritto  di  risolvere  il  contratto  in
relazione a tutti gli elementi del pacchetto. 
 
3.  La  sottoscrizione  di  servizi   o   apparecchiature   terminali
supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi
di accesso a internet o di servizi  di  comunicazione  interpersonale
basati sul numero accessibili al  pubblico  non  prolunga  la  durata
originaria  del  contratto  a  cui  tali  servizi  o  apparecchiature
terminali  sono  aggiunti,  salvo  qualora  il  consumatore  convenga
diversamente, in maniera espressa, al  momento  della  sottoscrizione
relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari. 
 
4. I commi 1 e 3 si applicano  anche  agli  utenti  finali  che  sono
microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di  lucro,
a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare  la
totalita' o parti di tali disposizioni. 
 
5. L'Autorita'  puo'  altresi'  applicare  gli  l'articoli  98-quater
decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e  98-octies
decies richiamati al comma 1 per quanto concerne  altre  disposizioni
di cui al presente titolo. 
 
                           Art. 98-vicies 
                     (Disponibilita' di servizi) 
                (ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003) 
 
  • Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la 
    piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi di comunicazione 
    vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le 
    reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti
gravi di rete o nei casi di forza maggiore. 
 
  • Il Ministero provvede affinche' i fornitori di servizi di 
    comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a 
    garantire l'accesso ininterrotto ai servizi  di  emergenza  e  la
trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici. 
 
                        Art. 98-vicies semel 
(Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico
                              europeo) 
                    (ex art. 75-bis Codice 2003) 
 
1. Al Ministero dell'interno, di  concerto  con  il  Ministero,  sono
attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e
l'attuazione delle  iniziative  volte  all'istituzione  su  tutto  il
territorio nazionale del numero  unico  di  emergenza  europeo  «112»
attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello  da  realizzare  in
ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo
le  modalita'  definite  con  appositi  protocolli  d'intesa  tra  il
Ministero dell'interno e le regioni,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19  agosto
2016, n.177. 
 
2. Per l'esercizio dei  poteri  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'interno si  avvale  di  una  commissione  consultiva  costituita
presso il  medesimo  Ministero  e  composta  dai  rappresentanti  del
Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia  e
delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della  difesa
nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza  Stato-Regioni.
Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e  rimborso
spese. 
 
3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi  del
presente articolo il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno
che a tale fine si avvale della  commissione  consultiva  di  cui  al
comma 2,  esercita  le  relative  attribuzioni  nei  confronti  degli
operatori di comunicazioni elettroniche. 
 
4. Il dispiegamento  del  servizio  di  cui  al  comma1  si  completa
sull'intero  territorio  nazionale  entro  il  termine  di  due  anni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
                         Art. 98-vicies bis 
  (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) 
                            (ex art. 109) 
 
1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno  che  a  tale
fine si avvale  della  commissione  consultiva  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinche'  tutti  gli  utenti
finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni
pubblici a pagamento, possano avere accesso,  gratuitamente  e  senza
dover utilizzare alcun mezzo di pagamento,  ai  servizi  di  soccorso
tramite le comunicazioni di emergenza digitando il  numero  unico  di
emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il
Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero
unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica
che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate  verso
le reti pubbliche, in particolare quando  l'impresa  responsabile  di
tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio
di soccorso. I numeri  di  emergenza  nazionali  sono  richiesti  dai
Ministeri  competenti,  sentito  il  Ministero  e  l'Autorita',   che
provvede all'assegnazione e al recepimento  nei  piani  nazionali  di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 
 
2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno  che  a  tale
fine si avvale  della  commissione  consultiva  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 98-vicies semel, previa  consultazione  dell'Autorita',
delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei  fornitori
di servizi  di  comunicazione  elettronica,  provvede  affinche'  sia
garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte  dei  fornitori
di  servizi  di  comunicazione  interpersonale  basati   sul   numero
accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli
utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un
piano   di   numerazione   nazionale   o   internazionale,    tramite
comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo. 
 
3.  Il   Ministero   dell'interno   provvede   affinche'   tutte   le
comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112»
ricevano adeguata risposta e siano trattate  nel  modo  piu'  consono
alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali  comunicazioni
di emergenza  ricevono  risposte  e  un  trattamento  con  la  stessa
rapidita' ed efficacia  riservate  alle  comunicazioni  di  emergenza
dirette al numero o ai  numeri  di  emergenza  nazionali,  se  questi
continuano ad essere utilizzati. Il Ministero  esercita  le  relative
attribuzioni  nei  confronti   degli   operatori   di   comunicazioni
elettroniche  secondo  quanto  indicato  al  comma  3   dell'articolo
98-vicies semel. 
 
4. Il Ministero dell'interno provvede  affinche'  l'accesso  per  gli
utenti finali con disabilita' ai servizi di emergenza sia disponibile
tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a  quello  degli
altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea  che
armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e  dei  servizi.
Il Ministero esercita le relative attribuzioni  nei  confronti  degli
operatori di comunicazioni elettroniche secondo  quanto  indicato  al
comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorita'  e  il  Ministero,
d'intesa con il Ministero dell'interno che  a  tale  fine  si  avvale
della  commissione  consultiva  di  cui  al  comma  2   dell'articolo
98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea  e  le  altre
autorita'  nazionali  di  regolamentazione  o  le   altre   autorita'
competenti al fine dell'adozione di misure  adeguate  per  assicurare
che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con
disabilita' possano accedere ai servizi di emergenza su un  piano  di
parita' con altri utenti finali senza alcuna  preregistrazione.  Tali
misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati membri  e
si basano quanto piu' possibile  sulle  norme  o  specifiche  europee
stabilite conformemente all'articolo 39 del  presente  decreto.  Tali
misure non  impediscono  al  Ministero,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione  consultiva
di  cui  al  comma  2  dell'articolo  98-vicies  semel,  di  adottare
ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui  al
presente articolo. 
 
5. Il Ministero dell'interno provvede affinche' le informazioni sulla
localizzazione del chiamante siano  messe  a  disposizione  dei  PSAP
senza indugio dopo  che  e'  stata  stabilita  la  connessione  della
comunicazione di emergenza. Esse comprendono  le  informazioni  sulla
localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le  informazioni
sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi  mobili,
che sono conservate per il  solo  tempo  strettamente  necessario  Il
Ministero esercita  le  relative  attribuzioni  nei  confronti  degli
operatori di comunicazioni elettroniche secondo  quanto  indicato  al
comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' sia  realizzata
la  generazione  e   la   trasmissione   delle   informazioni   sulla
localizzazione del chiamante, le quali  sono  gratuite  per  l'utente
finale e per  i  PSAP  con  riguardo  a  tutte  le  comunicazioni  di
emergenza al numero unico di emergenza europeo  «112».  Il  Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale
obbligo alle comunicazioni di  emergenza  agli  ulteriori  numeri  di
emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale
del modello CUR, secondo quanto indicato  al  comma  1  dell'articolo
98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti  il  Ministero  e
l'Autorita', anche ai fini dell'eventuale  consultazione  del  BEREC,
definisce  i  criteri  per  l'esattezza   e   l'affidabilita'   delle
informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. 
 
6. Il Ministero dell'interno provvede  affinche'  gli  utenti  finali
siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e  all'uso  del
numero unico di emergenza europeo «112», nonche' alle sue funzioni di
accessibilita', anche attraverso  iniziative  rivolte  specificamente
alle persone che viaggiano da  uno  Stato  membro  all'altro  e  agli
utenti finali con disabilita'. Tali informazioni sono fornite  in  un
formato accessibile e concepito per diversi tipi di  disabilita'.  Il
Ministero esercita  le  relative  attribuzioni  nei  confronti  degli
operatori di comunicazioni elettroniche secondo  quanto  indicato  al
comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 
 
7. L'Autorita' collabora con il BEREC al fine  della  costituzione  e
mantenimento della  banca  dati  dei  numeri  E.164  dei  servizi  di
emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in  grado
di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca
dati sia mantenuta da un'altra organizzazione. 
 
                         Art. 98-vicies ter 
                    (Sistema di allarme pubblico) 
                         (ex art. 110 eecc) 
 
1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi  imminenti  o  in  corso,
anche di carattere sanitario,  i  fornitori  dei  servizi  mobili  di
comunicazione interpersonale basati sul  numero  trasmettono  allarmi
pubblici  agli  utenti  finali  interessati.  La  trasmissione  degli
allarmi pubblici ai sensi del presente comma  avviene  attraverso  la
trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert". 
 
2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema  IT-Alert,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi  del  servizio  di
rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
bbb). 
 
3. Le modalita' operative ed organizzative relative  all'utilizzo  ed
alle finalita' del sistema IT-Alert sono  definite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti il Garante per  la  protezione  dei
dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi  da  quelli
di  cui  al  precedente  comma  2  e  dai   servizi   di   diffusione
radiotelevisiva,  o  tramite  un'applicazione  mobile  basata  su  un
servizio di accesso a internet,  a  condizione  che  l'efficacia  del
sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e
capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli  presenti
solo temporaneamente nella zona interessata. 
 
5. L'Autorita', tenuto  conto  delle  linee  guida  del  BEREC  sulla
modalita'  per  valutare  se  l'efficacia  dei  sistemi  di   allarme
pubblico, a norma del presente comma, sia  equivalente  all'efficacia
dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella
valutazione  dell'efficacia  degli  eventuali  sistemi   di   allarme
pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli  di
cui al comma 2. 
 
                        Art. 98-vicies quater 
  (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilita') 
                         (ex art. 111 eecc) 
 
1. L'Autorita' specifica le prescrizioni che i fornitori  di  servizi
di  comunicazione  elettronica   accessibili   al   pubblico   devono
rispettare affinche' i consumatori con disabilita': 
 
a) abbiano  un  accesso  ai  servizi  di  comunicazione  elettronica,
incluse  le  relative  informazioni  contrattuali  fornite  a   norma
dell'articolo 98-quarter decies, equivalente  a  quello  di  tutti  i
consumatori; 
 
b) beneficino della gamma di imprese e servizi a  disposizione  della
maggior parte dei consumatori. 
 
2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1,  l'Autorita'  favorisce
la conformita' con le pertinenti  norme  o  specifiche  stabilite  in
conformita' dell'articolo 39. 
 
                      Art. 98-vicies quinquies 
              (Servizi di consultazione degli elenchi) 
                (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003) 
 
1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i  fornitori  di  servizi  di
comunicazione interpersonale basati sul numero che  assegnano  numeri
da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole
di rendere disponibili le  informazioni  necessarie,  ai  fini  della
fornitura di elenchi e di servizi  di  consultazione  accessibili  al
pubblico, in una forma concordata e  a  condizioni  eque,  oggettive,
orientate  ai  costi  e  non  discriminatorie.  L'Autorita'  provvede
affinche'  sia  rispettato  il  diritto  degli  utenti   di   servizi
telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli
elenchi. 
 
2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni  alle  imprese  che
controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura  di  servizi
di  consultazione  elenchi  in  conformita'  dell'articolo  72.  Tali
obblighi  e  condizioni  sono  obiettivi,  equi,   trasparenti,   non
discriminatori e  favoriscano  modalita'  digitali  di  erogazione  e
fruizione del servizio. 
 
3. L'Autorita' non mantiene in essere  alcuna  limitazione  normativa
che impedisca agli utenti finali di  uno  Stato  membro  di  accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi di  un  altro  Stato
membro tramite chiamata  vocale  o  SMS  e  adottano  le  misure  per
garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies. 
 
4. Il presente articolo si applica fatte salve  le  prescrizioni  del
diritto dell'Unione in materia di protezione  dei  dati  personali  e
della vita privata e, in particolare,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
                        Art. 98-vicies sexies 
(Interoperabilita' dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di
 consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo) 
         (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003) 
 
1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature  di  televisione
digitale di consumo devono essere interoperabili  in  conformita'  ai
commi 3 e 4. 
 
2.  Ogni  altro  ricevitore  di  radiodiffusione  di   consumo,   non
rientrante nei  commi  3  e  4,  integra  almeno  un'interfaccia  che
consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.  Sono
esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti
nei quali il ricevitore radio ha una funzione  puramente  accessoria,
quali  gli   apparati   di   telefonia   mobile   smartphone   e   le
apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale. 
 
3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato
singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N
messo  a  disposizione  sul  mercato  in  vendita  o  in   locazione,
comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno  i
servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale  terrestre.
I  ricevitori  che  sono  conformi  alle  norme  armonizzate  i   cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra
richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse. 
 
4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo  integrale
con diagonale visibile superiore a  30  cm  messi  in  vendita  o  in
locazione  dispongono  di  almeno  una  presa  d'interfaccia   aperta
(normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto
o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una  specifica
dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e
sia in grado di trasmettere  tutti  i  componenti  pertinenti  di  un
segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui  servizi  di
accesso condizionato e  interattivo.  Tutte  le  apparecchiature  dei
consumatori destinate  alla  ricezione  dei  segnali  di  televisione
digitale  (vale  a  dire  trasmissione  terrestre,  via  cavo  o  via
satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione  in
altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i  segnali  di
televisione digitale, consentono: 
 
• di  ricomporre  i  segnali  conformemente   a   un   algoritmo   di
  scomposizione  comune  europeo,  gestito   da   un   organismo   di
  normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); 
 
• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che,  in
  caso di locazione dell'apparecchiatura, il  locatario  si  conformi
  alle disposizioni del contratto di locazione. 
 
5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio
nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la  ricezione  di
programmi in  tecnologia  DVBT2  con  tutte  le  codifiche  approvate
nell'ambito  dell'ITU.  In  caso  di  evoluzioni   delle   codifiche,
l'Autorita' sentiti gli operatori di mercato  interessati  indica  le
nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC
Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4),  da  integrare
ai  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire   l'innovazione
tecnologica  indicando  altresi'  i   relativi   tempi   congrui   di
adeguamento. 
 
6. L'Autorita' vigila sull'interoperabilita' delle apparecchiature di
televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e  se  del  caso,
sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla. 
 
7. I fornitori di servizi di televisione  digitale  garantiscono,  se
del  caso,  che  le  apparecchiature  di  televisione  digitale   che
forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili  in  modo  che,
ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri  fornitori
di servizi di televisione digitale. Fatto  salvo  l'articolo  12  del
decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,  al  termine  del  loro
contratto, gli utenti finali hanno la possibilita' di  restituire  le
apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e  gratuito,
a meno che il fornitore dimostri che sono  pienamente  interoperabili
con i servizi di televisione digitale di  altri  fornitori,  compresi
quelli a cui  e'  passato  l'utente  finale.  Le  apparecchiature  di
televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea, o a parti di  esse,  sono  considerate  conformi
alle prescrizioni di interoperabilita' di cui  sopra  contemplate  da
tali norme o parti  di  esse.  Con  regolamento  dell'Autorita'  sono
indicate  le  codifiche  che  devono  considerarsi   tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli  obblighi  previsti
dal presente comma. 
 
                       Art. 98-vicies septies 
                     (Obblighi di trasmissione) 
                (ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno  per  le  proprie  competenze
possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli,  per  specifici
canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente
servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso  adeguato
agli utenti finali con disabilita', alle imprese soggette  alla  loro
giurisdizione  che  forniscono  reti  di  comunicazione   elettronica
destinate alla distribuzione di servizi di  diffusione  televisiva  o
radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti  finali
di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione  di  tali
servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo  se
necessari a  soddisfare  precisi  obiettivi  di  interesse  generale,
definiti in modo chiaro dal  Ministero  e  se  sono  proporzionati  e
trasparenti. 
 
2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono  sottoposti  al  riesame  ogni
cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato  effettuato
nel corso dei quattro anni precedenti. 
 
                        Art. 98- duodetricies 
              (Fornitura di prestazioni supplementari) 
                (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003) 
 
1. Fatto salvo l'articolo 98  l'Autorita'  puo'  imporre  a  tutti  i
fornitori  di  servizi  di  accesso  a  internet  o  di  servizi   di
comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero   accessibili   al
pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte  delle
prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B,  se  cio'
e' fattibile sul  piano  tecnico,  come  pure  tutte  o  parte  delle
prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A. 
 
2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorita' puo' andare oltre  l'elenco
delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al
fine di assicurare un livello  di  protezione  dei  consumatori  piu'
elevato. 
 
3. L'Autorita' puo' decidere  di  non  applicare  il  comma  1  nella
totalita' o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto  conto
del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali  prestazioni
sia sufficiente. 
 
                         Art. 98-undetricies 
                   (Identificazione degli utenti) 
 
1. Ogni impresa e'  tenuta  a  rendere  disponibili,  anche  per  via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno
gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti  del
traffico prepagato della  telefonia  mobile,  che  sono  identificati
prima dell'attivazione del servizio,  al  momento  della  consegna  o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le
predette imprese, anche  per  il  caso  di  nuova  attivazione  e  di
migrazione di S.I.M. card gia' attivate, adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei  dati  anagrafici
riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del  numero
e della riproduzione  del  documento  presentato  dall'acquirente  ed
assicurano il corretto  trattamento  dei  dati  acquisiti,  anche  da
remoto o in via  indiretta  purche'  vengano  garantiti  la  corretta
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente  ed  il
rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati  personali.
L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia
ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione  dati  del
Ministero dell'interno. 
 
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle
schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura  di  servizi
di tipo 'internet  delle  cose',  installate  senza  possibilita'  di
essere estratte all'interno degli oggetti connessi e  che,  anche  se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare  traffico
vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet. 
 
                             Sezione IV 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
                           Art. 98-tricies 
                      (Notifica e monitoraggio) 
               (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita'  notifica  alla  Commissione  europea  entro  un  mese
dall'entrata  in  vigore  e  immediatamente  in  caso  di   eventuale
cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari
di obblighi di servizio universale di cui all'articolo  95  comma  2,
articolo 96 o articolo 97. 
 
2.  L'Autorita'  notifica  alla  Commissione  i  nomi  delle  imprese
designate come detentrici  di  un  significativo  potere  di  mercato
nonche' gli obblighi imposti nei loro confronti.  Qualsiasi  modifica
degli obblighi  imposti  nei  confronti  delle  imprese  e  qualsiasi
modifica delle imprese designate e'  notificata  senza  indugio  alla
Commissione europea.