Articolo 2 
  Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 
 
1. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.  259  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
a) la rubrica del Titolo III e' sostituita dalla seguente: "Parte  IV
- Titolo III - Reti e servizi di  comunicazione  elettronica  ad  uso
privato"; 
 
b) la rubrica del Titolo III  e'  sostituita  dalla  seguente:  prima
dell'art. 146, in luogo di "Titolo IV" e' inserita la dicitura "Parte
V"; 
 
c) la rubrica del Titolo III  e'  sostituita  dalla  seguente:  prima
dell'art. 158, in luogo di "Titolo V" e' inserita la dicitura  "Parte
VI"; 
 
d) all'art. 220, il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Le
disposizioni degli allegati,  nel  rispetto  delle  attribuzioni  del
Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al  Codice,  di
quelle assunte in sede comunitaria e dell'articolo 36 della legge  21
dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza,  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico." 
 
e) l'allegato n.  1  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito  dall'allegato  n.1  al  presente  decreto   e   riproduce
l'allegato I della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
f) l'allegato n.  2  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito  dall'allegato  n.  2  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato II della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
g) l'allegato n. 3  al  presente  decreto  e'  aggiunto  e  riproduce
l'allegato III della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
h) l'allegato n. 4  al  presente  decreto  e'  aggiunto  e  riproduce
l'allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
i) l'allegato n. 5  al  presente  decreto  e'  aggiunto  e  riproduce
l'allegato V della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
l) l'allegato n.  4  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito  dall'allegato  n.  6  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
m) parte dell'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e'
sostituito  dall'allegato  n.  8  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato VIII della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
n) parte dell'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e'
sostituito  dall'allegato  n.  9  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
o) l'allegato n.  6  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito dall'allegato  n.  10  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato X della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
p) l'allegato n.  7  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito dall'allegato  n.  11  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato XI della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
q) l'allegato n. 10  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito dall'allegato n. 12 al presente decreto; 
 
r) l'allegato n. 11  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito  dall'allegato  n.  7  al  presente  decreto  e  riproduce
l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/1972; 
 
s) l'allegato n. 12  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito dall'allegato n. 13 al presente decreto; 
 
t) l'allegato n. 13  al  decreto  legislativo  n.  259  del  2003  e'
sostituito dall'allegato n. 14 al presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  220  del  decreto
          legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 220 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
          del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b),
          della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,  sono   corrette,
          modificate od integrate,  anche  sulla  base  di  direttive
          europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma  2,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  di
          competenza  esclusiva  dello  Stato,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  sentita
          l'Autorita',  secondo  i  medesimi   criteri   e   principi
          direttivi di cui al citato  articolo  41,  comma  2,  della
          citata legge n. 166 del 2002. 
              2. Le disposizioni degli allegati, nel  rispetto  delle
          attribuzioni  del   Ministero   e   dell'Autorita',   delle
          disposizioni di cui al Codice, di quelle  assunte  in  sede
          comunitaria e dell'articolo  36  della  legge  21  dicembre
          2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.».