Articolo 2 Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 1. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del Titolo III e' sostituita dalla seguente: "Parte IV - Titolo III - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato"; b) la rubrica del Titolo III e' sostituita dalla seguente: prima dell'art. 146, in luogo di "Titolo IV" e' inserita la dicitura "Parte V"; c) la rubrica del Titolo III e' sostituita dalla seguente: prima dell'art. 158, in luogo di "Titolo V" e' inserita la dicitura "Parte VI"; d) all'art. 220, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'articolo 36 della legge 21 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico." e) l'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n.1 al presente decreto e riproduce l'allegato I della direttiva (UE) 2018/1972; f) l'allegato n. 2 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 2 al presente decreto e riproduce l'allegato II della direttiva (UE) 2018/1972; g) l'allegato n. 3 al presente decreto e' aggiunto e riproduce l'allegato III della direttiva (UE) 2018/1972; h) l'allegato n. 4 al presente decreto e' aggiunto e riproduce l'allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972; i) l'allegato n. 5 al presente decreto e' aggiunto e riproduce l'allegato V della direttiva (UE) 2018/1972; l) l'allegato n. 4 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 6 al presente decreto e riproduce l'allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972; m) parte dell'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 8 al presente decreto e riproduce l'allegato VIII della direttiva (UE) 2018/1972; n) parte dell'allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 9 al presente decreto e riproduce l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/1972; o) l'allegato n. 6 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 10 al presente decreto e riproduce l'allegato X della direttiva (UE) 2018/1972; p) l'allegato n. 7 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 11 al presente decreto e riproduce l'allegato XI della direttiva (UE) 2018/1972; q) l'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 12 al presente decreto; r) l'allegato n. 11 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 7 al presente decreto e riproduce l'allegato VII della direttiva (UE) 2018/1972; s) l'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 13 al presente decreto; t) l'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dall'allegato n. 14 al presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 220 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal presente decreto: «Art. 220 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002. 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'articolo 36 della legge 21 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».