Art. 4 
 
      (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a)  all'articolo  24,  comma  1,  dopo  le   parole   "negli   stessi
installati," sono inserite le seguenti: "e, ove previsto, di rispetto
degli obblighi di infrastrutturazione digitale"; 
 
b)  all'articolo 24, comma 5, dopo la  lettera  e),  e'  aggiunta  la
seguente: "e-bis) attestazione di 'edificio  predisposto  alla  banda
ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.  37,  e  secondo  quanto
previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3."; 
 
c) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente
"2-bis. Per  i nuovi edifici nonche'  in  caso  di  nuove  opere  che
richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei  commi 1
e 2,  per i quali la domanda di  autorizzazione  edilizia  sia  stata
presentata dopo la data  del   1°  gennaio  2022,  l'adempimento  dei
prescritti  obblighi di equipaggiamento  digitale degli  edifici   e'
attestato  dall'etichetta necessaria di  "edificio  predisposto  alla
banda ultra larga",  rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,  e  secondo
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,
su  istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di  altro  soggetto  interessato.  Tale  attestazione  e'
necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo
4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione  della  segnalazione  e'
tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali  al
Sistema Informativo Nazionale Federato delle  Infrastrutture  (SINFI)
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.133  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 164 del 2014."; 
 
d) l'articolo 135-bis, comma 3, e' sostituito dal seguente:  "3.  Gli
edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali
la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima  del
1°  gennaio  2022,  possono  beneficiare  ai  fini  della   cessione,
dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria
e non vincolante di 'edificio predisposto alla  banda  ultra  larga',
rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-". 
 
2. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il
proprio decreto 22 gennaio 2008, n.  37  ai  fini  della  definizione
delle  modalita'  attuative  degli  obblighi  di  infrastrutturazione
digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione  ad
alta  velocita'  in  fibra  ottica  a  banda  ultra  larga   di   cui
all'articolo 135- bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  recante:
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia)», pubblicato Gazzetta Ufficiale il  20
          ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 24 (L) (Agibilita' - regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come  modificato
          dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107  e
          109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1). - 1.
          La  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza,  igiene,
          salubrita', risparmio  energetico  degli  edifici  e  degli
          impianti  negli  stessi  installati  e,  ove  previsto,  di
          rispetto degli  obblighi  di  infrastrutturazione  digitale
          valutate  secondo  quanto  dispone  la  normativa  vigente,
          nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato  e
          la sua  agibilita'  sono  attestati  mediante  segnalazione
          certificata. 
                2. Ai fini  dell'agibilita',  entro  quindici  giorni
          dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
          soggetto titolare del permesso di costruire, o il  soggetto
          che ha presentato la segnalazione certificata di inizio  di
          attivita', o i loro successori  o  aventi  causa,  presenta
          allo  sportello  unico  per  l'edilizia   la   segnalazione
          certificata, per i seguenti interventi: 
                  a) nuove costruzioni; 
                  b)  ricostruzioni  o  sopraelevazioni,   totali   o
          parziali; 
                  c) interventi sugli edifici esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
                3. La mancata presentazione della  segnalazione,  nei
          casi indicati al comma  2,  comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
                4.   Ai   fini   dell'agibilita',   la   segnalazione
          certificata puo' riguardare anche: 
                  a)  singoli  edifici  o  singole   porzioni   della
          costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
          state realizzate e collaudate le  opere  di  urbanizzazione
          primaria relative all'intero intervento  edilizio  e  siano
          state  completate  e  collaudate   le   parti   strutturali
          connesse, nonche' collaudati  e  certificati  gli  impianti
          relativi alle parti comuni; 
                  b)  singole  unita'  immobiliari,   purche'   siano
          completate e  collaudate  le  opere  strutturali  connesse,
          siano certificati gli impianti e siano completate le  parti
          comuni e le opere  di  urbanizzazione  primaria  dichiarate
          funzionali  rispetto  all'edificio  oggetto  di  agibilita'
          parziale. 
                5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
          4 e' corredata dalla seguente documentazione: 
                  a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
          non nominato, di un professionista abilitato  che  assevera
          la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
                  b)  certificato  di   collaudo   statico   di   cui
          all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al  comma
          8-bis del  medesimo  articolo,  dichiarazione  di  regolare
          esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
                  c)  dichiarazione  di   conformita'   delle   opere
          realizzate   alla   normativa   vigente   in   materia   di
          accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
          di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82; 
                  d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione   di
          aggiornamento catastale; 
                  e) dichiarazione  dell'impresa  installatrice,  che
          attesta la  conformita'  degli  impianti  installati  negli
          edifici alle condizioni di sicurezza,  igiene,  salubrita',
          risparmio energetico prescritte  dalla  disciplina  vigente
          ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; 
                  e-bis) attestazione di "edificio  predisposto  alla
          banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. 
                6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
          puo' essere  iniziato  dalla  data  di  presentazione  allo
          sportello  unico   della   segnalazione   corredata   della
          documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
          commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                7. Le Regioni, le Province autonome, i  Comuni  e  le
          Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
          disciplinano le modalita' di effettuazione  dei  controlli,
          anche a campione e comprensivi dell'ispezione  delle  opere
          realizzate. 
                7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'
          essere presentata, in assenza di lavori, per  gli  immobili
          legittimamente   realizzati   privi   di   agibilita'   che
          presentano i requisiti definiti con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro della salute, con il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 135-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia  edilizia)»,  pubblicato  Gazzetta
          Ufficiale il 20 ottobre 2001 n.  45,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  135-bis   (Norme   per   l'infrastrutturazione
          digitale degli edifici). - 1. Tutti gli  edifici  di  nuova
          costruzione  per  i  quali  le  domande  di  autorizzazione
          edilizia sono presentate dopo  il  1°  luglio  2015  devono
          essere   equipaggiati    con    un'infrastruttura    fisica
          multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da
          adeguati spazi installativi e da impianti di  comunicazione
          ad alta velocita' in fibra ottica fino ai  punti  terminali
          di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1°
          luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
          un permesso di costruire ai sensi dell'articolo  10,  comma
          1, lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica  multiservizio
          interna  all'edificio  si  intende   il   complesso   delle
          installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
          reti di accesso cablate in fibra  ottica  con  terminazione
          fissa o senza fili che permettono di fornire  l'accesso  ai
          servizi a banda ultra larga e di  connettere  il  punto  di
          accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 
                2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
          le domande di autorizzazione edilizia sono presentate  dopo
          il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
          accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1°
          luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione  profonda
          che richiedano il rilascio di un permesso di  costruire  ai
          sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende  il
          punto   fisico,   situato   all'interno    o    all'esterno
          dell'edificio e  accessibile  alle  imprese  autorizzate  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente  la
          connessione  con  l'infrastruttura   interna   all'edificio
          predisposta per i servizi di  accesso  in  fibra  ottica  a
          banda ultra larga. 
                2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso  di  nuove
          opere che richiedono il rilascio di permesso  di  costruire
          ai sensi dei commi 1  e  2,  per  i  quali  la  domanda  di
          autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo  la  data
          del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti  obblighi
          di equipaggiamento  digitale  degli  edifici  e'  attestato
          dall'etichetta necessaria  di  "edificio  predisposto  alla
          banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,  su  istanza  del
          soggetto che ha  richiesto  il  rilascio  del  permesso  di
          costruire   o   di   altro   soggetto   interessato.   Tale
          attestazione  e'  necessaria  ai  fini  della  segnalazione
          certificata di cui  all'articolo  4.  Il  Comune  entro  90
          giorni dalla  ricezione  della  segnalazione  e'  tenuto  a
          comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al
          Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
          (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
          133 convertito con modificazioni dalla  legge  n.  164  del
          2014. 
                3.  Gli  edifici  equipaggiati  in   conformita'   al
          presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
          edilizia sia stata presentata prima del  1°  gennaio  2022,
          possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto  o
          della vendita dell'immobile,  dell'etichetta  volontaria  e
          non vincolante di 'edificio predisposto  alla  banda  ultra
          larga', rilasciata da un tecnico  abilitato  come  previsto
          dal comma 2-bis.».