Art. 5 
 
               (Norme transitorie e di coordinamento) 
 
1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli  articoli
45  e  46  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,  introdotti
dall'articolo  1  del  presente  decreto,   sono   fatte   salve   le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 5,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni  del  presente
decreto. 
 
2. Le disposizioni previste  dagli  articoli  30  e  31  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del  presente
decreto, si applicano anche alle  violazioni  commesse  anteriormente
all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno  depenalizzate,
se a  tale  data  il  relativo  procedimento  penale  non  sia  stato
definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti  all'Autorita'
o  al  Ministero  competenti   per   l'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative. 
 
3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto  legislativo
n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto,  si
applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua  entrata
in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche
ai procedimenti in corso. 
 
4. l'allegato 13 del decreto legislativo  n.  259  del  2003,  rimane
applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la
presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli  45  e  49  del
presente decreto. 
 
5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori  di  rete
radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero  sulla
base dei criteri che  saranno  stabiliti  dall'Autorita',  anche  con
riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi  entro
un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. 
 
7. Le funzioni attribuite dal  presente  Codice  all'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale sono esercitate,  in  via  transitoria,  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  fino  al  trasferimento  delle
funzioni di cui all'articolo  7,  commi  1,  lettera  f),  e  4,  del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 
 
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12
del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte  dall'articolo  1
del presente decreto, si applicano dalla data del  1°  gennaio  2022.
Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli  34  e
35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 40 e l'art.
          9 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77  (in  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31  maggio  2021  -
          Edizione  straordinaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  recante:  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure.»: 
                «5. Al fine consentire il  tempestivo  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  trasformazione  digitale  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi  di
          cui agli articoli 87 bis e 87 ter del  decreto  legislativo
          1° agosto 2003,  n.  259,  e  gli  interventi  di  modifica
          previsti  dal  punto  A.24  dell'allegato  A   annesso   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale, corredata  da  un'autocertificazione  descrittiva
          degli interventi e  delle  caratteristiche  tecniche  degli
          impianti e non sono richieste le autorizzazioni di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  purche'  non
          comportino aumenti delle altezze superiori a  1,5  metri  e
          aumenti della superficie di sagoma superiori  a  1,5  metri
          quadrati.  Gli  impianti  sono  attivabili  qualora,  entro
          trenta giorni dalla richiesta di attivazione  all'organismo
          competente di cui all'articolo 14 della legge  22  febbraio
          2001, n. 36, non  sia  stato  comunicato  dal  medesimo  un
          provvedimento negativo.». 
                «Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). -  1.
          Alla realizzazione operativa degli interventi previsti  dal
          PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
          sulla  base  delle  specifiche  competenze   istituzionali,
          ovvero della diversa titolarita' degli interventi  definita
          nel  PNRR,  attraverso   le   proprie   strutture,   ovvero
          avvalendosi di soggetti attuatori esterni  individuati  nel
          PNRR, ovvero con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
          nazionale ed europea vigente. 
                2. Al fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
          cui   al   comma   1   possono   avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,    rispettivamente,
          statale, regionale e locale e da enti vigilati. 
                3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di  spesa
          adottati  dalle  amministrazioni  per  l'attuazione   degli
          interventi del PNRR sono sottoposti ai  controlli  ordinari
          di  legalita'  e  ai  controlli  amministrativo   contabili
          previsti dalla legislazione nazionale applicabile. 
                4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
          completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
          apposita  codificazione  contabile  per  l'utilizzo   delle
          risorse  del  PNRR  secondo  le  indicazioni  fornite   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Conservano  tutti
          gli atti e la  relativa  documentazione  giustificativa  su
          supporti informatici adeguati e li rendono disponibili  per
          le attivita' di controllo e di audit.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 1, lettera
          f),  e  4  del  decreto-legge  14  giugno  2021,   n.   82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n.  109  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale  di
          cybersicurezza   e   istituzione   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza  nazionale»   e   pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale del 4 agosto 2021 n. 185: 
                «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la  cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                  [...] 
                  f)  assume  tutte  le  funzioni   in   materia   di
          cybersicurezza gia' attribuite dalle  disposizioni  vigenti
          al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese  quelle
          relative: 
                    1)   al   perimetro   di   sicurezza    nazionale
          cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e   ai
          relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  funzioni
          attribuite  al  Centro  di  valutazione  e   certificazione
          nazionale  ai  sensi  del   decreto-legge   perimetro,   le
          attivita' di ispezione e verifica di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro  e  quelle
          relative    all'accertamento     delle     violazioni     e
          all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal
          medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo  3
          del regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
                    2)  alla   sicurezza   e   all'integrita'   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli  16-bis  e
          16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  e
          relative disposizioni attuative; 
                    3)  alla  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi, di cui al decreto legislativo NIS; 
                (omissis). 
                4.  Il  Centro  di   valutazione   e   certificazione
          nazionale, istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, e' trasferito presso l'Agenzia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: 
                «Art.  17  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -
          (omissis). 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          termini e le modalita': 
                  a)   per   assicurare   la    prima    operativita'
          dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi  spazi,
          in via transitoria e per un massimo di  ventiquattro  mesi,
          secondo   opportune   intese   con    le    amministrazioni
          interessate,  per  l'attuazione  delle   disposizioni   del
          presente decreto; 
                  b) mediante opportune intese con le amministrazioni
          interessate, per il trasferimento  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 7,  nonche'  per  il  trasferimento  dei  beni
          strumentali  e  della  documentazione,  anche   di   natura
          classificata,  per  l'attuazione  delle  disposizioni   del
          presente decreto e la corrispondente riduzione  di  risorse
          finanziarie  ed  umane  da  parte   delle   amministrazioni
          cedenti.».