Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il Ministero provvede al conferimento  della  titolarita'  delle
strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente  decreto,
seguendo  le  modalita',  le   procedure   e   i   criteri   previsti
dall'articolo 16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, lettera e), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di  secondo  livello  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'
adeguata alle modifiche previste dal presente regolamento. 
  3. Le strutture esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della  titolarita'
delle stesse in corso di efficacia  alla  medesima  data  sono  fatti
salvi fino all'efficacia del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  alla
definizione delle procedure di conferimento della  titolarita'  delle
strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. 
  4. Fino alla conclusione  delle  procedure  di  conferimento  della
titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi  del
presente  decreto,  le  strutture  gia'   esistenti   proseguono   lo
svolgimento  delle  ordinarie  attivita'  con  le  risorse  umane   e
strumentali loro assegnate dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per  il  testo  dell'articolo  16  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  vedi
          nelle note all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedi nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il seguente: 
                «Art.  4   (Disposizioni   sull'organizzazione).   - 
          (Omissis). 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».