IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 18 maggio 2004; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Vista  la  direttiva  2008/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una  procedura  comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/943 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2019  sul  mercato  interno   dell'energia
elettrica (rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/942 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019  che  istituisce  un'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori  nazionali  dell'energia
(rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/941 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel  settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del  Parlamento  europeo  dell'11
dicembre 2018 che modifica la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica; 
  Visto il decreto legislativo del 14 luglio  2020,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, gli articoli 12 e 19; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, ai  sensi  del  quale  le
competenze  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   in   materia
energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 7 ottobre 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Principi  generali  di  organizzazione   del   mercato   dell'energia
                              elettrica 
 
  1. Il mercato dell'energia elettrica e' disciplinato e regolato  in
base  ai  principi  di  liberta'   degli   scambi   transfrontalieri,
integrazione e interconnessione con i  mercati  e  le  reti  europei,
trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di  scelta
del fornitore,  informazione  e  partecipazione  attiva  dei  clienti
finali,  protezione  dei  clienti  vulnerabili  e  in  condizione  di
poverta' energetica.  L'organizzazione  del  mercato  tiene  altresi'
conto dell'esigenza di dare stabilita'  agli  investimenti  necessari
per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale  integrato
energia e clima e per l'aumento della capacita'  di  interconnessione
di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 14 novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79
          (Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2004,  n.
          215. 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia  di  liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
          e' stato  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          agosto 2007, n. 188. 
              - La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 22 ottobre  2008  concernente  una  procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale  industriale  di  gas  e  di  energia  elettrica  e'
          pubblicata  concernente  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e di energia elettrica (rifusione) e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165. 
              - La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE  (rifusione)  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  5  giugno  2019  sul  mercato  interno
          dell'energia  elettrica  (rifusione)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 5 giugno 2019 che  istituisce  un'Agenzia
          dell'Unione europea per la cooperazione  tra  i  regolatori
          nazionali  dell'energia  (rifusione)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  5  giugno  2019  sulla  preparazione  ai
          rischi nel settore dell'energia elettrica e che  abroga  la
          direttiva 2005/89/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno
          2019, n. L 158. 
              - La direttiva (UE) 2018/2002  del  Parlamento  europeo
          dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva  2012/27/UE
          sull'efficienza energetica e' pubblicata nella G.U.U.E.  21
          dicembre 2018, n. L 328. 
              - Il decreto legislativo del  14  luglio  2020,  n.  73
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la
          direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza   energetica)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo degli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile
          2021, n. 53 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  Legge  di   delegazione   europea   2019-2020),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n.  97,
          cosi' recita: 
                «Art.  12   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della  direttiva  (UE)  2019/944,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                  a) in coerenza con le modalita' e gli  obblighi  di
          servizio pubblico, definire  la  disciplina  relativa  alle
          comunita' energetiche  dei  cittadini,  attive  nell'ambito
          della    generazione,    dell'approvvigionamento,     della
          distribuzione,  dell'accumulo,  della  condivisione,  della
          vendita di energia elettrica e della fornitura  di  servizi
          energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza  energetica
          e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando  la  rete
          elettrica    esistente    e     assicurando     un'adeguata
          partecipazione ai costi di sistema; 
                  b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in
          materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi  di
          distribuzione chiusi e di linee dirette,  disciplinando  le
          modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e  prevedendo
          un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; 
                  c) definire il quadro normativo semplificato per lo
          sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e  per  la
          partecipazione  degli  stessi   ai   mercati   dell'energia
          elettrica e dei servizi, tenuto conto  degli  obiettivi  di
          sviluppo  e  integrazione  della   generazione   da   fonti
          rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza
          del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di  servizi
          di flessibilita' e servizi  ancillari  anche  di  carattere
          standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi  degli
          articoli 31 e 32 della  direttiva  (UE)  2019/944,  nonche'
          l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
          strumenti funzionali all'adozione di soluzioni  di  mercato
          con  un  orizzonte  a  lungo  termine,  al  fine  di   dare
          stabilita'  agli  investimenti,  definendo  in  particolare
          procedure autorizzative armonizzate e semplificate  per  la
          costruzione e l'esercizio di accumuli  di  energia  nonche'
          modalita' di realizzazione congruenti con la  finalita'  di
          accogliere l'intera produzione  da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili   individuata   come   necessaria   per    il
          raggiungimento degli obiettivi del PNIEC; 
                  d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a),
          b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma
          1, lettere  e),  h)  e  i),  allo  scopo  di  definire  una
          disciplina  unica  in  materia  di  comunita'  energetiche,
          autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo  e  prevedere,
          nel  rispetto  della  sicurezza  del  sistema,  l'avvio  di
          sperimentazioni per un graduale passaggio a un  sistema  di
          auto-dispacciamento,  volto  a  promuovere  un  ruolo  piu'
          attivo dei  gestori  delle  reti  di  distribuzione  e  una
          migliore  valorizzazione  dell'apporto  della   generazione
          distribuita,  anche  attraverso  un  sistema  di  premi   e
          penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a
          bilanciare le proprie posizioni a livello locale; 
                  e) aggiornare il quadro normativo delle misure  per
          implementare la protezione dei  clienti  vulnerabili  e  in
          condizioni di poverta' energetica; 
                  f) prevedere misure per l'evoluzione  del  ruolo  e
          delle   responsabilita'   dei   gestori   delle   reti   di
          distribuzione, in coordinamento con il gestore  della  rete
          di   trasmissione,   in   funzione   delle   esigenze    di
          flessibilita'  del  sistema   e   di   integrazione   della
          generazione distribuita e  della  gestione  della  domanda,
          secondo criteri di gradualita'; 
                  g) riordinare la disciplina di adozione  del  piano
          di  sviluppo  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  da
          adottare con cadenza biennale, coordinandolo con  il  piano
          di sicurezza, e le procedure finalizzate  all'accelerazione
          dei tempi di conclusione  dei  procedimenti  autorizzativi,
          inclusi quelli ambientali; 
                  h)  aggiornare  la  disciplina  degli  obblighi  di
          servizio pubblico degli impianti di produzione  di  energia
          elettrica  e  dei  processi  di  messa  fuori  servizio   e
          dismissione al fine di garantire le esigenze  di  sicurezza
          del sistema elettrico; 
                  i) prevedere, in caso di mancato rispetto da  parte
          delle imprese  elettriche  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  giugno  2019,  o
          dalle  pertinenti   decisioni   giuridicamente   vincolanti
          dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra  i
          regolatori nazionali per l'energia (ACER) o  dell'autorita'
          nazionale   di   regolazione,   l'irrogazione   da    parte
          dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente
          (ARERA) di sanzioni  amministrative  pecuniarie  effettive,
          proporzionate e dissuasive, incluso il  potere  di  imporre
          sanzioni fino al 10  per  cento  del  fatturato  annuo  del
          gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per  cento
          del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata; 
                  l)  indirizzare  i  principi  tariffari  verso  una
          tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo  la
          parte di  componenti  fisse  delle  fatture  per  l'energia
          elettrica; 
                  m)   introdurre   misure   per   il   potenziamento
          dell'infrastruttura  di  rete  e  la  promozione  di   reti
          intelligenti, propedeutiche all'ottenimento  dei  risultati
          previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".» 
                «Art.  19   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  (UE)  2019/943,   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento  (UE)
          2019/941,  sulla  preparazione  ai   rischi   nel   settore
          dell'energia  elettrica   e   che   abroga   la   direttiva
          2005/89/CE). - 1. Il Governo adotta,  entro  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa
          nazionale ai  regolamenti  (UE)  2019/943  e  2019/941  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a)   riordinare,   coordinare   e   aggiornare   le
          disposizioni  nazionali   al   fine   di   adeguarle   alle
          disposizioni  del   regolamento   (UE)   2019/943   e   del
          regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione  espressa  delle
          disposizioni  incompatibili,  tenendo  conto  dei  seguenti
          indirizzi specifici: 
                    1)  prevedere  l'avvio  di  un  processo  per  il
          graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN); 
                    2) prevedere una semplificazione e  una  modifica
          della  disciplina  del   dispacciamento   e   dei   mercati
          all'ingrosso dell'energia volte a tener conto  delle  nuove
          esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di
          integrazione   della   generazione    distribuita,    degli
          aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei
          sistemi di accumulo e della gestione della domanda.  A  tal
          fine, prevedere, fra l'altro, il  ricorso  a  contratti  di
          acquisto  di  energia  a  prezzo   dinamico,   l'avvio   di
          sperimentazioni e  attivita'  di  dispacciamento  locale  e
          auto-dispacciamento  in  sinergia   con   quanto   disposto
          all'articolo  12,  comma  1,   lettera   f),   nonche'   la
          possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati  fra
          produttore  e  consumatore  di  energia  all'interno  della
          medesima zona di mercato; 
                  b) nell'opera di riordino di cui alla  lettera  a),
          attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
          ambiente (ARERA) le  competenze  in  materia  di  esenzione
          dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai  sensi  di
          quanto  disposto  dall'articolo  63,   paragrafo   4,   del
          regolamento (UE)  2019/943,  al  fine  di  semplificare  la
          gestione delle procedure di richiesta di esenzione; 
                  c) in materia di ricorso al ridispacciamento  della
          generazione, allo stoccaggio dell'energia e  alla  gestione
          della domanda non basati sul mercato  di  cui  all'articolo
          13, paragrafo 3, del regolamento (UE)  2019/943,  conferire
          all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo
          di ridispacciare gli impianti di generazione; 
                  d) stabilire, in caso  di  mancato  rispetto  degli
          obblighi   previsti   dal   regolamento   (UE)    2019/943,
          l'irrogazione   da    parte    dell'ARERA    di    sanzioni
          amministrative  pecuniarie   effettive,   proporzionate   e
          dissuasive.». 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge  1°  marzo
          2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino
          delle  attribuzioni   dei   Ministeri),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021,  n.  51,
          cosi' recita: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica" sono soppresse; 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29,  comma  1,  le  parole  "undici
          direzioni generali" sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'articolo 35: 
                    1) al comma 1 le parole  "dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."; 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio  dell'11  dicembre  2018  sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
          del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018,  n.
          L 328.