Art. 10 
 
                Strumenti di confronto delle offerte 
 
  1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle
diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia  elettrica,
l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, assicura che il portale informatico per  la  raccolta  e  la
pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita  al  dettaglio  di
energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della  legge
4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti: 
    a)  indipendenza  dai  partecipanti  al  mercato  e  parita'   di
trattamento tra le imprese elettriche nei risultati di ricerca; 
    b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle
sue modalita' di finanziamento; 
    c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare  il
confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi; 
    d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita'; 
    e) correttezza  e  tempestivo  aggiornamento  delle  informazioni
pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento; 
    f) piena accessibilita' per le persone con disabilita'; 
    g) conoscibilita' ed efficacia delle  procedure  di  segnalazione
degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate; 
    h) possibilita' di immettere dati e  di  eseguire  confronti  tra
diverse offerte, limitando i  dati  richiesti  al  cliente  a  quanto
strettamente necessario ai fini del confronto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo del comma  61  dell'art.  1  della  legge  4
          agosto 2017, n. 124 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2017, n. 189, cosi' recita: 
                «61. Al fine di garantire la  piena  confrontabilita'
          delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico  dispone,
          con proprio provvedimento, la realizzazione e la  gestione,
          da parte del gestore del Sistema informatico  integrato  di
          cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, di un  apposito  portale  informatico
          per la raccolta e  pubblicazione  in  modalita'  open  data
          delle offerte vigenti sul mercato di vendita  al  dettaglio
          di energia elettrica e  gas,  con  particolare  riferimento
          alle utenze domestiche,  alle  imprese  connesse  in  bassa
          tensione e alle imprese con consumi annui non  superiori  a
          200.000 standard metri  cubi  (Smc).  Gli  operatori  della
          vendita di energia elettrica o  gas  sul  mercato  italiano
          sono  tenuti  a  trasmettere  tali  offerte  per  la   loro
          pubblicazione nel portale. Presso l'Autorita' e' costituito
          un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo  ed
          emersione delle istanze dei diversi portatori di  interesse
          sui  contenuti  inseriti  nel  portale   informatico.   Del
          comitato   tecnico   fanno    parte    un    rappresentante
          dell'Autorita',  un  rappresentante  del  Ministero   dello
          sviluppo  economico,   un   rappresentante   dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, un  rappresentante
          designato   d'intesa   tra   loro   dalle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici,
          un  rappresentante  designato  d'intesa  tra   loro   dagli
          operatori di mercato  e  un  rappresentante  del  Consiglio
          nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti  del
          comitato non percepiscono  alcun  compenso  o  rimborso  di
          spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».