Art. 10 Strumenti di confronto delle offerte 1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica, l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti: a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parita' di trattamento tra le imprese elettriche nei risultati di ricerca; b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalita' di finanziamento; c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi; d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita'; e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento; f) piena accessibilita' per le persone con disabilita'; g) conoscibilita' ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate; h) possibilita' di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.
Note all'art. 10: - Il testo del comma 61 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, cosi' recita: «61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalita' open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».