Art. 12 Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione 1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti di aggregazione senza che vi sia bisogno del consenso del proprio fornitore di energia elettrica. 2. I clienti hanno il diritto di essere informati, in maniera esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonche' di ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda e i dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta. 3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 sono garantiti a tutti i clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni quanto a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o procedimenti discriminatori ad opera dei propri fornitori per la loro partecipazione a un contratto di aggregazione. 4. I clienti hanno diritto di partecipare ad aggregazioni per la gestione collettiva della propria domanda di energia elettrica, indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso dei rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica. L'aggregatore informa i clienti finali partecipanti all'aggregazione dei termini e delle condizioni di gestione della loro domanda di energia elettrica. 5. Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurano la parita' di trattamento tra partecipanti ad aggregazioni nella gestione della domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacita' tecniche. 6. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le regole tecniche, anche in tema di carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione al mercato interno dell'energia elettrica dei soggetti coinvolti in un'aggregazione nella gestione di una domanda di energia, nel rispetto dei seguenti requisiti: a) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione, ivi compresi gli aggregatori indipendenti, hanno il diritto di entrare nel mercato interno dell'energia elettrica senza che si renda necessario il consenso di altri partecipanti al mercato; b) i ruoli e le responsabilita' delle imprese elettriche e dei clienti devono essere definiti sulla base di regole non discriminatorie e trasparenti; c) lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e le imprese elettriche deve avvenire secondo norme e procedure trasparenti e non discriminatorie, tali da assicurare un facile accesso su base paritaria, garantendo al contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti; d) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione devono assumersi la responsabilita' finanziaria degli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica, salvo che abbiano delegato la responsabilita' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943; e) i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o pagamenti aggiuntivi di qualsiasi natura, ne' in altre indebite restrizioni dei diritti loro derivanti dai contratti di fornitura in essere; f) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato devono poter accedere a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, anche in tema di responsabilita' per gli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica. 7. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. predispone strumenti di supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di domanda industriale, con riferimento a perimetri territoriali o merceologici omogenei.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si veda nelle note alle premesse.