Art. 12 
 
Contratti  di  aggregazione  e  gestione  della  domanda   attraverso
                           l'aggregazione 
 
  1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere  tutti  i  servizi
connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura  e
di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio
contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche
di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti
di aggregazione senza che vi sia bisogno  del  consenso  del  proprio
fornitore di energia elettrica. 
  2. I clienti hanno il  diritto  di  essere  informati,  in  maniera
esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti  in  un'aggregazione
sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonche' di
ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni
periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda  e  i
dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta. 
  3. I diritti di cui ai commi  1  e  2  sono  garantiti  a  tutti  i
clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni  quanto
a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o  procedimenti
discriminatori  ad  opera  dei   propri   fornitori   per   la   loro
partecipazione a un contratto di aggregazione. 
  4. I clienti hanno diritto di partecipare ad  aggregazioni  per  la
gestione collettiva  della  propria  domanda  di  energia  elettrica,
indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso  dei
rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali  partecipano,
insieme ai produttori e  in  modo  non  discriminatorio,  al  mercato
interno  dell'energia  elettrica.  L'aggregatore  informa  i  clienti
finali partecipanti all'aggregazione dei termini e  delle  condizioni
di gestione della loro domanda di energia elettrica. 
  5. Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del  sistema
di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in  caso
di  acquisto  di  servizi  ancillari,  assicurano   la   parita'   di
trattamento tra partecipanti ad  aggregazioni  nella  gestione  della
domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacita' tecniche. 
  6. L'ARERA, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, definisce le regole  tecniche,  anche  in  tema  di
carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione  al
mercato interno dell'energia  elettrica  dei  soggetti  coinvolti  in
un'aggregazione  nella  gestione  di  una  domanda  di  energia,  nel
rispetto dei seguenti requisiti: 
    a) i partecipanti al mercato coinvolti  in  un'aggregazione,  ivi
compresi gli aggregatori indipendenti, hanno il  diritto  di  entrare
nel  mercato  interno  dell'energia  elettrica  senza  che  si  renda
necessario il consenso di altri partecipanti al mercato; 
    b) i ruoli e le responsabilita' delle imprese  elettriche  e  dei
clienti  devono  essere   definiti   sulla   base   di   regole   non
discriminatorie e trasparenti; 
    c) lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato coinvolti  in
un'aggregazione e le imprese elettriche deve avvenire secondo norme e
procedure trasparenti e non discriminatorie, tali  da  assicurare  un
facile accesso su base paritaria, garantendo  al  contempo  la  piena
protezione delle informazioni commercialmente sensibili  e  dei  dati
personali dei clienti; 
    d) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione  devono
assumersi  la  responsabilita'   finanziaria   degli   sbilanciamenti
apportati  alla  rete  elettrica,  salvo  che  abbiano  delegato   la
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento   (UE)
2019/943; 
    e) i clienti finali  che  hanno  sottoscritto  un  contratto  con
aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o  pagamenti
aggiuntivi di qualsiasi natura, ne' in altre indebite restrizioni dei
diritti loro derivanti dai contratti di fornitura in essere; 
    f) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione  e  gli
altri partecipanti al  mercato  devono  poter  accedere  a  procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie, anche  in  tema  di
responsabilita' per gli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica. 
  7. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. predispone strumenti di
supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di
domanda industriale,  con  riferimento  a  perimetri  territoriali  o
merceologici omogenei. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2019/943  si
          veda nelle note alle premesse.