Art. 13 
 
      Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica 
 
  1. Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sentita  l'ARERA  e  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
parlamentari, sono definite le condizioni e i criteri per il graduale
passaggio,  nell'ambito   del   mercato   all'ingrosso   dell'energia
elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai  clienti
finali all'applicazione  di  prezzi  zonali  definiti  in  base  agli
andamenti del mercato, ferma restando l'esigenza di salvaguardare  il
calcolo, da parte del GME, di un prezzo di  riferimento  dell'energia
elettrica scambiata nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia
elettrica, in continuita' con il calcolo del prezzo unico  nazionale,
onde favorire lo sviluppo e la  trasparenza  dei  mercati,  anche  ai
sensi dell'articolo 11 del presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 del presente  articolo,  il  Ministero
della transizione  ecologica,  avvalendosi  di  Ricerca  sul  sistema
energetico  S.p.a.,  nell'ambito   delle   risorse   destinate   allo
svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo   finalizzate
all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse  generale  per  il
settore elettrico, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  elabora  un  rapporto  relativo
all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix
tecnologico  di  generazione,  per  effetto  della   crescita   della
generazione da fonti rinnovabili  e  delle  prospettive  di  sviluppo
della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo
delle reti, nonche' dell'impatto del passaggio ai prezzi  zonali  sui
clienti finali e dell'esigenza  di  adeguamento  degli  strumenti  di
tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo  11  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».