Art. 14 Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini 1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi. 2. I clienti attivi: a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo; b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica; c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica; d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi; e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema; f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943. 3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia: a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata; b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi; c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente; d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile. 4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo. 5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo. 6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto; b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi; c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici; d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita'; e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti. 7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato; b) l'energia condivisa e' pari, in ciascun periodo orario, al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati; c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio; d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'. 9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi: a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943; b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria; d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione; e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata; f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali; g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c). 11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo: a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza; b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, cosi' recita: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione). - 1. All'art. 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017.". 2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'art. 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Al comma 1-sexies dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". 4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'art. 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. 5. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara. 6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 46, comma 2, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"; b) all'art. 52, comma 6, le parole: "di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017"; c) all'art. 52, comma 7, le parole: "Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse. 7. All'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017". 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. (19) 9. All'art. 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: "con decorrenza dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza dal 1° gennaio 2018". Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma 5 dell'art. 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi". 10. All'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"; b) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017". 10-bis. All'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20"; b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo' presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni"; c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: "8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data". 10-ter. All'art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5". 10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche' di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'art. 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 10-quinquies. All'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".».