Art. 14 
 
        Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini 
 
  1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al  mercato  in
qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure  od
oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che  non
rispecchiano i costi effettivi. 
  2. I clienti attivi: 
    a) possono partecipare al  mercato  individualmente,  in  maniera
aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo; 
    b) hanno il diritto di vendere sul  mercato  l'energia  elettrica
autoprodotta, anche stipulando  accordi  per  l'acquisto  di  energia
elettrica; 
    c)  hanno  il  diritto  di  prendere  parte   a   meccanismi   di
flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica; 
    d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti
necessari,  ivi  compresi  l'installazione,  il   funzionamento,   il
trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi
debbano a loro volta considerarsi clienti attivi; 
    e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare  i  costi,
trasparenti  e  non  discriminatori  e  contabilizzano  separatamente
l'energia elettrica immessa in rete e quella  assorbita  dalla  rete,
cosi'  da  garantire  un  contributo  adeguato  ed  equilibrato  alla
ripartizione globale dei costi di sistema; 
    f) sono responsabili,  dal  punto  di  vista  finanziario,  degli
squilibri che apportano alla rete elettrica e sono  responsabili  del
bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita'  a  soggetti
terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943. 
  3.  I  clienti  attivi  proprietari  di  impianti   di   stoccaggio
dell'energia: 
    a) hanno diritto alla connessione alla rete  elettrica  entro  un
termine  ragionevole  dalla   richiesta,   purche'   assicurino   una
misurazione adeguata; 
    b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che
rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di  servizi  di
flessibilita' ai gestori dei sistemi; 
    c)  non  possono  essere  assoggettati  a  requisiti   od   oneri
sproporzionati  per  il  rilascio  di  atti   di   autorizzazione   o
provvedimenti a contenuto equivalente; 
    d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile. 
  4.  I  clienti  attivi  che  agiscono  collettivamente  regolano  i
rapporti tramite un contratto di  diritto  privato,  individuando  un
soggetto  responsabile.  La  titolarita'  e  la  gestione,   compresi
l'installazione, il funzionamento,  il  trattamento  dei  dati  e  la
manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di  stoccaggio,
ubicati nell'edificio o condominio  nonche'  in  siti  diversi  nella
disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione  rileva
ai fini della condivisione dell'energia operata dai  clienti  attivi,
puo' essere in capo a un soggetto  terzo,  purche'  quest'ultimo  sia
soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi  facenti  parte
del gruppo. 
  5. I membri  o  soci  delle  comunita'  energetiche  dei  cittadini
regolano i loro rapporti tramite un  contratto  di  diritto  privato,
individuando un  soggetto  responsabile,  ivi  inclusi  la  Comunita'
stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo. 
  6. Le comunita'  energetiche  dei  cittadini  sono  costituite  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) la partecipazione e' volontaria e aperta a  tutti  i  soggetti
interessati, i quali possono altresi' recedere  dalla  configurazione
della comunita' con le medesime garanzie e  con  gli  stessi  diritti
previsti dall'articolo 7 del presente decreto; 
    b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i  diritti  e
gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti  civili  ovvero  di
clienti attivi; 
    c) la comunita' puo'  partecipare  agli  ambiti  costituti  dalla
generazione,  dalla  distribuzione,  dalla  fornitura,  dal  consumo,
dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia  elettrica  ovvero
dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi  di
ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici; 
    d) la comunita'  energetica  dei  cittadini  e'  un  soggetto  di
diritto privato che puo' assumere qualsiasi  forma  giuridica,  fermo
restando che il suo atto costitutivo  deve  individuare  quale  scopo
principale il perseguimento, a favore dei membri o  dei  soci  o  del
territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o  sociali
a livello di comunita', non potendo costituire i profitti  finanziari
lo scopo principale della comunita'; 
    e)  la  comunita'  e'  responsabile  del   riparto   dell'energia
elettrica condivisa tra i suoi partecipanti. 
  7. La condivisione dell'energia  elettrica  eventualmente  prodotta
dalle comunita' energetiche puo' avvenire per  mezzo  della  rete  di
distribuzione esistente e,  in  presenza  di  specifiche  ragioni  di
carattere tecnico, tenuto conto del rapporto  costi  benefici  per  i
clienti finali, anche in  virtu'  di  contratti  di  locazione  o  di
acquisto di  porzioni  della  medesima  rete  ovvero  reti  di  nuova
realizzazione. Nei casi di gestione della rete  di  distribuzione  da
parte della comunita',  previa  autorizzazione  del  Ministero  della
transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione
tra l'impresa di distribuzione concessionaria  della  rete  impiegata
dalla comunita' e la  comunita'  stessa.  Le  reti  di  distribuzione
gestite dalle comunita' energetiche dei  cittadini  sono  considerate
reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi,
indipendentemente dalla  proprieta'  della  rete.  La  comunita',  in
qualita' di sub-concessionario della rete  elettrica  utilizzata,  e'
tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni
previsti dalla legge per il  soggetto  concessionario.  I  canoni  di
locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema
di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti
alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa  definite
ai sensi del comma 9 del  presente  articolo.  Sono  fatte  salve  le
competenze delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito
delle  comunita'  energetiche  e  dei  clienti  attivi  che  agiscono
collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione  della  rete
di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato; 
    b) l'energia condivisa e' pari, in  ciascun  periodo  orario,  al
valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in
rete  dagli  impianti  e  quello  dell'energia  elettrica   prelevata
dall'insieme dei clienti associati; 
    c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso  impianti  di
stoccaggio; 
    d) gli impianti  di  generazione  e  di  stoccaggio  dell'energia
elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti  alle  comunita'
energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel
controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione,  ivi
compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e
la manutenzione, puo' essere demandata  ad  un  soggetto  terzo,  ivi
compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando
i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'. 
  9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7  e
8, compresa quella condivisa, si  applicano  gli  oneri  generali  di
sistema, ai sensi dell'articolo 6,  comma  9,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
  10. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare  attuazione
alle disposizioni contenute nel presente  articolo.  In  particolare,
l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi: 
    a) assicura che le comunita' energetiche  dei  cittadini  possano
partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori,  a  tutti  i
mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi,  nel  rispetto
dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio,  e
che le medesime comunita' siano finanziariamente  responsabili  degli
eventuali squilibri  apportati  al  sistema,  assumendo  la  relativa
responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un  soggetto
terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943; 
    b) assicura che sull'energia prelevata dalla  rete  pubblica  dai
clienti finali partecipanti alle configurazioni di  cui  al  presente
articolo siano applicati gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi
dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19; 
    c) fermo restando quanto previsto  alla  lettera  b),  determina,
anche in  via  forfetaria,  il  valore  delle  componenti  tariffarie
regolate  che  non  devono  essere  applicate  all'energia  condivisa
nell'ambito della porzione di  rete  di  distribuzione  sottesa  alla
stessa cabina primaria e istantaneamente  auto-consumata,  in  quanto
corrispondenti  a  costi  evitati  per  il  sistema,  determinati  in
funzione della localizzazione  sulla  rete  elettrica  dei  punti  di
immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione  di
autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal
fine, prevede che i  gestori  della  rete  di  distribuzione  rendano
pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata
o forfettaria; 
    d) definisce le specifiche ragioni di carattere  tecnico,  tenuto
conto del rapporto costi benefici per i clienti  finali,  che  devono
ricorrere   affinche'   la   condivisione   dell'energia    elettrica
eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in  virtu'
di contratti di locazione o di acquisto di  porzioni  della  rete  di
distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione; 
    e) adotta provvedimenti volti  alla  sperimentazione,  attraverso
progetti pilota, di criteri  di  promozione  dell'auto  bilanciamento
all'interno  delle  configurazioni  di  cui  al  presente   articolo,
valorizzando   i   benefici   dell'autoconsumo   sull'efficienza   di
approvvigionamento dei servizi ancillari,  anche  prevedendo  che  le
stesse  siano  considerate  utenti  del   dispacciamento   in   forma
aggregata; 
    f) assicura che le comunita' energetiche  dei  cittadini  possano
organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia  elettrica
auto-prodotta,  consentendo  altresi'  ai  membri  o  ai  soci  della
comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali; 
    g) adotta le  disposizioni  necessarie  affinche'  per  le  isole
minori non interconnesse non  si  applichi  il  limite  della  cabina
primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c). 
  11.  Il  Ministro  della  transizione  ecologica  adotta  atti   di
indirizzo: 
    a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  cooperino  per   consentire
l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese
disponibili le misure dell'energia  condivisa  e  alle  modalita'  di
partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto  dei  vincoli  di
sicurezza; 
    b)  affinche'  sia  istituito,  presso  il  Gestore  dei  servizi
energetici  S.p.a.,  un  sistema  di  monitoraggio   continuo   delle
configurazioni realizzate in attuazione  del  presente  articolo.  In
tale ambito, dovra' prevedersi  l'evoluzione  dell'energia  elettrica
soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti
tariffarie, tenendo conto  dello  sviluppo  delle  configurazioni  di
autoconsumo  e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo   delle
diverse componenti. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2019/943  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  30  dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n. 19 (Proroga  e  definizione  di  termini.
          Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative)
          e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016,  n.
          304, cosi' recita: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in  materia  di  sviluppo
          economico e comunicazione). - 1. All'art. 43, comma 12, del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole:  "31
          dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2017.". 
                2.  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico   e'
          autorizzato  a  prorogare,  per  l'anno  2017,  il   regime
          convenzionale con il centro  di  produzione  Spa  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A
          tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
          l'anno 2017. Al relativo onere, per il  medesimo  anno,  si
          provvede: quanto a 2.180.000 euro  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2016,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo  economico;  quanto  a
          5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi  di  spesa
          derivanti  dalla  proroga  dell'applicazione  delle   nuove
          modalita' di riscossione delle entrate  degli  enti  locali
          prevista dall'art. 13, comma 4 del presente  provvedimento;
          quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
                3.  Al  comma  1-sexies  dell'art.  49  del   decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n.  177,  le  parole:  "novanta
          giorni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "centottanta
          giorni". 
                4.  Al  fine  di  assicurare  il  pieno  ed  efficace
          svolgimento   del   ruolo   istituzionale   e    societario
          attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018  gli  effetti
          nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme
          finalizzate  al  contenimento  di  spesa  in   materia   di
          gestione,    organizzazione,     contabilita',     finanza,
          investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione
          vigente  a  carico   dei   soggetti   inclusi   nell'elenco
          dell'ISTAT di cui all'art.  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto  disposto
          dall'art. 49, commi 1-ter e 1-quater del  Testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177  e  successive
          modificazioni. 
                5.  I  termini  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011,  n.  226,  relativi
          alla  mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara  di  cui
          all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,   come
          prorogati dall'art. 3, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati
          di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti
          i comuni di cui all'art. 1  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  per  consentire  alle   stazioni
          appaltanti di determinare i piani  di  ricostruzione  delle
          reti di distribuzione da includere nel bando di gara. 
                6.  Alla  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 46, comma 2,  le  parole:  "1°  gennaio
          2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017"; 
                  b) all'art. 52, comma 6, le parole: "di entrata  in
          vigore del  regolamento  di  cui  al  primo  periodo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017"; 
                  c)  all'art.  52,  comma  7,  le  parole:  "Decorsi
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di  cui  al  comma  6"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole:  ",
          a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse. 
                7. All'art. 14, comma 1, lettera  a),  n.  2),  della
          legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio  2017"
          sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017". 
                8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni
          di commercio su aree pubbliche  garantendo  omogeneita'  di
          gestione delle procedure di assegnazione, il termine  delle
          concessioni in essere alla data di entrata in vigore  della
          presente  disposizione  e  con  scadenza  anteriore  al  31
          dicembre  2018  e'  prorogato  fino   a   tale   data.   Le
          amministrazioni  interessate,  che  non  vi  abbiano   gia'
          provveduto,  devono  avviare  le  procedure  di   selezione
          pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello  Stato
          e  delle  regioni,  al  fine  del  rilascio   delle   nuove
          concessioni  entro  la  suddetta  data.  Nelle  more  degli
          adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati
          i diritti degli operatori uscenti. (19) 
                9.  All'art.  1,  comma  3-ter,   lettera   b),   del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole:
          "con decorrenza dal 1° gennaio 2016" sono sostituite  dalle
          seguenti:   "con   decorrenza   dal   1°   gennaio   2018".
          Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti
          variabili degli oneri generali di  sistema  sono  applicate
          all'energia elettrica prelevata dalle  reti  pubbliche  con
          obbligo di connessione di terzi. Il comma  5  dell'art.  33
          della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e  il
          comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 116, sono  abrogati.  Cessano  altresi'  eventuali
          effetti delle  norme  abrogate  che  non  si  siano  ancora
          perfezionati. Al comma 1-bis dell'art. 4 del  decreto-legge
          14 novembre 2003, n. 314,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  dicembre  2003,  n.  368,  le  parole:  "di
          un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a
          0,015 centesimi di euro  per  ogni  kilowattora  consumato"
          sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della  tariffa
          elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi
          di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche
          con obbligo di connessione di terzi". 
                10. All'art. 9, comma 5, del  decreto  legislativo  4
          luglio  2014,  n.   102,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) alla lettera a), le parole: "31  dicembre  2016"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017"; 
                  b) alla lettera b) le parole:  "31  dicembre  2016"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017". 
                10-bis. All'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,
          n. 191,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          febbraio  2016,  n.  13,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito  dal
          seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli  offerenti  che
          non accettino tutte le risultanze  del  parere  ovvero  non
          conformino   o   aggiornino   di   conseguenza    l'offerta
          presentata, adeguandola, in particolare, alle  prescrizioni
          relative alla realizzazione di specifici interventi  recate
          nel  medesimo  parere,  da  attuare   entro   la   scadenza
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in   corso   di
          validita'; a tale scadenza sono conseguentemente  adeguati,
          in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini
          previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5  gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo 2015, n. 20"; 
                  b) al comma 8.1, primo periodo,  le  parole:  "puo'
          presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro
          i successivi trenta giorni"; 
                  c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: 
                    "8.1-bis. Nelle more della procedura  di  cui  ai
          commi 8 e 8.1,  il  termine  del  30  giugno  2017  di  cui
          all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio  2015,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo
          2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche  del
          Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, se antecedente alla suddetta data". 
                10-ter. All'art. 2,  comma  6,  ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le  parole:
          "ai sensi del  medesimo  comma  5"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle
          attivita' di tutela ambientale e sanitaria  secondo  quanto
          ivi stabilito a norma del comma 5". 
                10-quater. Le norme di contenimento delle  spese  per
          l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di  consulenza,
          studi e ricerca, nonche' di collaborazione, previste  dalla
          legislazione  vigente  a  carico   dei   soggetti   inclusi
          nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, e successive  modificazioni,  non  si  applicano  alla
          societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la
          liquidazione, di cui all'art. 1, comma 126, della legge  11
          dicembre 2016, n. 232. 
                10-quinquies. All'art.  14,  comma  11,  del  decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il  31
          dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
          dicembre 2017".».