Art. 15 Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette 1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria. 2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate dall'ARERA anteriormente alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorita' medesima. Le tariffe e le modalita' di calcolo approvate sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA e le modalita' di calcolo sono pubblicate almeno quindici giorni prima della loro concreta applicazione. 3. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica puo' rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacita' necessaria. Il rifiuto deve essere motivato e fondato su criteri oggettivi e giustificati, previamente definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web. In ogni caso, i clienti finali la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rigettata possono accedere alla procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie disciplinate da ARERA. 4. Il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata puo' richiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni e' in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del cliente, laddove sia stato rifiutato l'accesso a un punto di ricarica. Il soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al secondo periodo, e' tenuto a pagare al gestore una somma corrispondente al costo del rilascio delle informazioni richieste. 5. I clienti finali, singoli, aggregati o partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, nel caso in cui sia stata loro negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ovvero nel caso in cui abbiano avviato la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia con il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione di cui al presente articolo, possono richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato fra i predetti clienti e un'unita' di produzione dell'energia elettrica non localizzata presso il sito del cliente finale. 6. La linea diretta realizzata ai sensi del comma precedente e' equiparata, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa, a una linea di trasmissione o di distribuzione nazionale. 7. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno o piu' atti regolatori per dare attuazione a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, definendo, in particolare, la documentazione che il gestore del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione deve rilasciare al cliente finale nel caso di diniego dell'accesso da questi richiesto. Tale documentazione deve essere allegata all'istanza di cui al comma 2 del presente articolo.