Art. 16 
 
              Sistemi semplici di produzione e consumo 
 
  1. Al fine di  promuovere,  in  un'ottica  di  semplificazione,  le
configurazioni di autoconsumo, e' classificato come sistema  semplice
di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega
una o piu' unita' di produzione gestite, in qualita'  di  produttore,
dalla medesima persona fisica o giuridica  o  da  persone  giuridiche
diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario,  ad
una unita' di consumo gestita da una persona fisica  in  qualita'  di
cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo gestite, in qualita'
di cliente finale, dalla medesima  persona  giuridica  o  da  persone
giuridiche diverse purche'  tutte  appartenenti  al  medesimo  gruppo
societario. 
  2. I sistemi semplici di produzione e consumo devono  insistere  su
particelle catastali poste nella disponibilita' di  uno  o  piu'  dei
soggetti che fanno parte di detti sistemi. 
  3. L'ARERA, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  aggiorna  e  adegua  la  regolazione  dei  sistemi
semplici di produzione e consumo.